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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/11/2025, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6819/2025 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AD TI, ed elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Bovio n. 8, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. PARISI TOMMASO, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Torino alla via Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale
di Torino
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ad a.t.p. – art. 445 bis co 6 c.p.c. – riconoscimento del beneficio ex art. 1 l. 18/1980
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 445 bis cpc, depositato il 21/11/2024, ha chiesto Parte_1
disporsi accertamento tecnico preventivo per verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio assistenziale previsto dall'art. 1 l. 18/1980; requisiti non riconosciuti come sussistenti dall' in sede amministrativa. CP_1
La trattazione del procedimento sommario è stata delegata a GOP in servizio presso questa sezione del Tribunale;
l' si è costituito nella fase sommaria del giudizio;
è stata disposta CP_1
c.t.u. per l'accertamento dei requisiti sanitari.
La c.t.u. nominata nella fase sommaria del giudizio, dott.ssa ha concluso Persona_1
come segue:
“Pertanto, tenuto conto della documentazione in atti, considerata l'obiettività odierna, si ritiene che in capo al ricorrente non sussistano i requisiti di cui all'art 1 legge 18/80 ovvero il soggetto non presenta impossibilità di deambulazione autonoma né necessita di assistenza continuativa per compiere gli atti quotidiani della vita sia alla data della revoca che da epoca successiva”.
Il ha, quindi, prima contestato le conclusioni della c.t.u., e poi introdotto il presente CP_2
giudizio di cognizione, dolendosi della non correttezza delle conclusioni della c.t.u.; la persona del ricorrente, viste le numerose patologie da cui questi è affetto, sarebbe bisognosa di cura ed assistenza costanti per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana e per le attività
complesse; tali condizioni sarebbero riscontrabili dalla documentazione medica prodotta in causa.
Il ha quindi chiesto disporsi nuova c.t.u. e, nel merito, l'accertamento delle Parte_1
2 condizioni sanitarie per la concessione del beneficio assistenziale.
Si è costituito in giudizio anche in questa fase di giudizio l' , chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso, dovendosi ritenere esaustivo l'accertamento peritale condotto nella prima fase del giudizio.
In causa non è stata svolta attività istruttoria.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato;
l'accertamento tecnico svolto nella fase sommaria del giudizio è infatti congruo ed esaustivo, né in ricorso sono stati forniti elementi ulteriori rispetto a quelli già valutati dalla consulente dott.ssa Per_1
La dott.ssa dopo aver valutato le risultanze dell'esame obiettivo svolto sulla Per_1
persona del ricorrente (“soggetto in discrete condizioni generali. Psiche: vigile, buon orientamento TS, lievi deficit mnesici;
risponde alle domande poste in modo congruo, critica di malattia presente. Ipostenia emisoma sinistro più evidente all'AI, tono trofismo conservato,
movimenti fini possibili così come la prensione alle mani, deambulazione precauzionale autonoma a base lievemente allargata e con appoggio a bastone, passaggi posturali ancora autonomi rallentati con necessità di appoggio a piano”) e dopo aver elencato la documentazione medica versata in atti dallo stesso, ha osservato:
“Per quanto riportato nelle pagine precedenti, stante la documentazione sanitaria esibita ed allegata agli atti si ritiene il ricorrente, sig. affetto da: Parte_1
''Esiti di ictus con residua ipostenia emisoma sinistro;
pregressa sostituzione valvolare Ao e
BPAOC in TAO;
DM insulino trattato e retinopatia diabetica con riduzione del visus;
polineuropatia sensitivo motoria ai 4 aa''.
Trattasi di un soggetto di anni 66 in discrete condizioni generali.
In anamnesi risulta un pregresso ictus nel 2008 con deficit fbc sinistro. Non si ha alcuna documentazione neurologica recente e vi è un referto dell'agosto 2024 di cui tuttavia è stato allegato solo la prima pagina per cui non è possibile rilevare l'obiettività indicata dal
3 neurologo.
Risulta poi un intervento di sostituzione valvolare aortica e BPAOC nel 2013 in attuale TAO.
E' stata esibita una visita cardiologica del marzo 23 in cui si segnala ''asintomatico dal punto di vista cardiologico''.
Presenta poi malattia diabetica da molti anni in terapia insulinica e complicata da retinopatia diabetica. In un riscontro oculistico del giugno 2022 si segnala un visus in OD 6/10 e in OS
3,2/10 senza lenti.
E' sicuramente un visus ridotto ma non tale da impedire la deambulazione o svolgere altra attività.
Non si ha altra documentazione come già detto e nel verbale della CIC del luglio 2024 si segnala un MMSE pari a 23,53 e matrici di Raven di norma quindi assenza di deterioramento cognitivo.
E' allegata la relazione neuropsicologica già segnalata nel verbale della Commissione e redatta lo 08.04.24: dalla lettura di tale relazione emerge ''…sul versante ecologico e funzionale: dichiarata preservata autonomia nello svolgimento delle attività di base e strumentali di vita quotidiana'' e ancora ''… collaborante sostanzialmente orientato nel tempo e totalmente orientato nello spazio nei confronti della propria persona e della situazione di esame… riferisce dati anagrafici, residenza, attività, ed espone eventi di vita remoti e recenti in maniera corretta ed organizzata…''.
Risulta nel 2021 un ricovero per polmonite ID complicata da clonie e agitazione durante il ricovero. Alle dimissioni del luglio 2021 era ricoverato presso RSA dove rimase degente, come riferito, fino al maggio 2022. Non si ha alcuna documentazione.
Alle operazioni peritali si è rilevato un quadro complessivamente sovrapponibile a quello rilevato in Commissione invalidi e non deponente per la perdita dell'autonomia somatopsichica del soggetto così come peraltro si evince dalla valutazione neuropsicologica”.
4 In buona sostanza, la dott.ssa ha rilevato sia dall'esame obiettivo condotto, sopra Per_1
richiamato, sia dall'esame della documentazione prodotta in giudizio, che il non è Parte_1
affetto né da problematiche che ne inficino la possibilità di deambulazione autonoma, né da deterioramento psichico che impedisca allo stesso di compiere atti e gesti e della vita quotidiana in autonomia, o di valutarne anche solo l'importanza.
Come si è detto, le deduzioni contenute nel ricorso non hanno offerto ulteriori elementi di valutazione rispetto a quanto già preso in considerazione dalla dott.ssa e già le Per_1
osservazioni alla c.t.u. inviate dal consulente di parte si sono limitate alla laconica ed apodittica frase: “Non si concorda in quanto si ritiene il ricorrente incapace a provvedere a se stesso in ambiente domestico senza care giver'' (non fornendo, evidentemente, elementi idonei a revocare in dubbio l'accertamento svolto, oltre che le valutazioni finali conseguenti ad esso).
Ne consegue che le conclusioni cui è pervenuta la dott.ssa devono essere condivise Per_1
dallo scrivente, stante l'anticipata congruità ed esaustività.
Deve quindi riportarsi quanto considerato dalla Corte di Cassazione in merito alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio assistenziale di cui all'art. 1 l. 18/1980: “ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 1 della l. n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, ossia, alternativamente, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, il giudice deve procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita di autonomia complessiva, tenendo presente, da un lato, che la capacità di attendere agli atti della vita quotidiana deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e, dall'altro, che l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti
5 giornalieri, ma sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona” (Cass. n. 24980/2022; sostanzialmente conforme Cass. n. 15882/2015,
secondo la quale: “in tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118
del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità
di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)”; si veda ancora
Cass. n. 7273/2011, secondo la quale: “le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del
1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente,
nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano”; nonché Cass. ord. n. 26092/2010, secondo la quale: “in tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della legge 11
febbraio 1980, n. 18, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale,
rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n.
118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà
di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)”.
Come si è visto, il ricorrente non risulta versare in alcuna delle condizioni sanitarie indicate
6 dalla Suprema Corte.
Non può quindi affermarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie per la concessione del beneficio ex art. 1 l. 18/1980, né a far data dalla domanda amministrativa né a far data da momento successivo.
3. Le spese di lite delle due fasi di giudizio devono essere dichiarate non ripetibili, vista la presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.; le spese della c.t.u. della fase sommaria,
liquidate con decreto del 26/8/2025, devono essere poste a carico dell' per la medesima CP_1
ragione.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- rigetta il ricorso;
- visto l'art. 152 disp. att. c.p.c., dichiara non ripetibili le spese di lite;
pone a carico di le CP_1
spese della c.t.u. della fase sommaria del giudizio, liquidate con decreto del 26/8/2025.
Torino, 28/11/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6819/2025 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AD TI, ed elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Bovio n. 8, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. PARISI TOMMASO, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Torino alla via Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale
di Torino
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ad a.t.p. – art. 445 bis co 6 c.p.c. – riconoscimento del beneficio ex art. 1 l. 18/1980
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 445 bis cpc, depositato il 21/11/2024, ha chiesto Parte_1
disporsi accertamento tecnico preventivo per verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio assistenziale previsto dall'art. 1 l. 18/1980; requisiti non riconosciuti come sussistenti dall' in sede amministrativa. CP_1
La trattazione del procedimento sommario è stata delegata a GOP in servizio presso questa sezione del Tribunale;
l' si è costituito nella fase sommaria del giudizio;
è stata disposta CP_1
c.t.u. per l'accertamento dei requisiti sanitari.
La c.t.u. nominata nella fase sommaria del giudizio, dott.ssa ha concluso Persona_1
come segue:
“Pertanto, tenuto conto della documentazione in atti, considerata l'obiettività odierna, si ritiene che in capo al ricorrente non sussistano i requisiti di cui all'art 1 legge 18/80 ovvero il soggetto non presenta impossibilità di deambulazione autonoma né necessita di assistenza continuativa per compiere gli atti quotidiani della vita sia alla data della revoca che da epoca successiva”.
Il ha, quindi, prima contestato le conclusioni della c.t.u., e poi introdotto il presente CP_2
giudizio di cognizione, dolendosi della non correttezza delle conclusioni della c.t.u.; la persona del ricorrente, viste le numerose patologie da cui questi è affetto, sarebbe bisognosa di cura ed assistenza costanti per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana e per le attività
complesse; tali condizioni sarebbero riscontrabili dalla documentazione medica prodotta in causa.
Il ha quindi chiesto disporsi nuova c.t.u. e, nel merito, l'accertamento delle Parte_1
2 condizioni sanitarie per la concessione del beneficio assistenziale.
Si è costituito in giudizio anche in questa fase di giudizio l' , chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso, dovendosi ritenere esaustivo l'accertamento peritale condotto nella prima fase del giudizio.
In causa non è stata svolta attività istruttoria.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato;
l'accertamento tecnico svolto nella fase sommaria del giudizio è infatti congruo ed esaustivo, né in ricorso sono stati forniti elementi ulteriori rispetto a quelli già valutati dalla consulente dott.ssa Per_1
La dott.ssa dopo aver valutato le risultanze dell'esame obiettivo svolto sulla Per_1
persona del ricorrente (“soggetto in discrete condizioni generali. Psiche: vigile, buon orientamento TS, lievi deficit mnesici;
risponde alle domande poste in modo congruo, critica di malattia presente. Ipostenia emisoma sinistro più evidente all'AI, tono trofismo conservato,
movimenti fini possibili così come la prensione alle mani, deambulazione precauzionale autonoma a base lievemente allargata e con appoggio a bastone, passaggi posturali ancora autonomi rallentati con necessità di appoggio a piano”) e dopo aver elencato la documentazione medica versata in atti dallo stesso, ha osservato:
“Per quanto riportato nelle pagine precedenti, stante la documentazione sanitaria esibita ed allegata agli atti si ritiene il ricorrente, sig. affetto da: Parte_1
''Esiti di ictus con residua ipostenia emisoma sinistro;
pregressa sostituzione valvolare Ao e
BPAOC in TAO;
DM insulino trattato e retinopatia diabetica con riduzione del visus;
polineuropatia sensitivo motoria ai 4 aa''.
Trattasi di un soggetto di anni 66 in discrete condizioni generali.
In anamnesi risulta un pregresso ictus nel 2008 con deficit fbc sinistro. Non si ha alcuna documentazione neurologica recente e vi è un referto dell'agosto 2024 di cui tuttavia è stato allegato solo la prima pagina per cui non è possibile rilevare l'obiettività indicata dal
3 neurologo.
Risulta poi un intervento di sostituzione valvolare aortica e BPAOC nel 2013 in attuale TAO.
E' stata esibita una visita cardiologica del marzo 23 in cui si segnala ''asintomatico dal punto di vista cardiologico''.
Presenta poi malattia diabetica da molti anni in terapia insulinica e complicata da retinopatia diabetica. In un riscontro oculistico del giugno 2022 si segnala un visus in OD 6/10 e in OS
3,2/10 senza lenti.
E' sicuramente un visus ridotto ma non tale da impedire la deambulazione o svolgere altra attività.
Non si ha altra documentazione come già detto e nel verbale della CIC del luglio 2024 si segnala un MMSE pari a 23,53 e matrici di Raven di norma quindi assenza di deterioramento cognitivo.
E' allegata la relazione neuropsicologica già segnalata nel verbale della Commissione e redatta lo 08.04.24: dalla lettura di tale relazione emerge ''…sul versante ecologico e funzionale: dichiarata preservata autonomia nello svolgimento delle attività di base e strumentali di vita quotidiana'' e ancora ''… collaborante sostanzialmente orientato nel tempo e totalmente orientato nello spazio nei confronti della propria persona e della situazione di esame… riferisce dati anagrafici, residenza, attività, ed espone eventi di vita remoti e recenti in maniera corretta ed organizzata…''.
Risulta nel 2021 un ricovero per polmonite ID complicata da clonie e agitazione durante il ricovero. Alle dimissioni del luglio 2021 era ricoverato presso RSA dove rimase degente, come riferito, fino al maggio 2022. Non si ha alcuna documentazione.
Alle operazioni peritali si è rilevato un quadro complessivamente sovrapponibile a quello rilevato in Commissione invalidi e non deponente per la perdita dell'autonomia somatopsichica del soggetto così come peraltro si evince dalla valutazione neuropsicologica”.
4 In buona sostanza, la dott.ssa ha rilevato sia dall'esame obiettivo condotto, sopra Per_1
richiamato, sia dall'esame della documentazione prodotta in giudizio, che il non è Parte_1
affetto né da problematiche che ne inficino la possibilità di deambulazione autonoma, né da deterioramento psichico che impedisca allo stesso di compiere atti e gesti e della vita quotidiana in autonomia, o di valutarne anche solo l'importanza.
Come si è detto, le deduzioni contenute nel ricorso non hanno offerto ulteriori elementi di valutazione rispetto a quanto già preso in considerazione dalla dott.ssa e già le Per_1
osservazioni alla c.t.u. inviate dal consulente di parte si sono limitate alla laconica ed apodittica frase: “Non si concorda in quanto si ritiene il ricorrente incapace a provvedere a se stesso in ambiente domestico senza care giver'' (non fornendo, evidentemente, elementi idonei a revocare in dubbio l'accertamento svolto, oltre che le valutazioni finali conseguenti ad esso).
Ne consegue che le conclusioni cui è pervenuta la dott.ssa devono essere condivise Per_1
dallo scrivente, stante l'anticipata congruità ed esaustività.
Deve quindi riportarsi quanto considerato dalla Corte di Cassazione in merito alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio assistenziale di cui all'art. 1 l. 18/1980: “ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 1 della l. n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, ossia, alternativamente, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, il giudice deve procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita di autonomia complessiva, tenendo presente, da un lato, che la capacità di attendere agli atti della vita quotidiana deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e, dall'altro, che l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti
5 giornalieri, ma sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona” (Cass. n. 24980/2022; sostanzialmente conforme Cass. n. 15882/2015,
secondo la quale: “in tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118
del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità
di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)”; si veda ancora
Cass. n. 7273/2011, secondo la quale: “le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del
1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente,
nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano”; nonché Cass. ord. n. 26092/2010, secondo la quale: “in tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della legge 11
febbraio 1980, n. 18, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale,
rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n.
118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà
di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)”.
Come si è visto, il ricorrente non risulta versare in alcuna delle condizioni sanitarie indicate
6 dalla Suprema Corte.
Non può quindi affermarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie per la concessione del beneficio ex art. 1 l. 18/1980, né a far data dalla domanda amministrativa né a far data da momento successivo.
3. Le spese di lite delle due fasi di giudizio devono essere dichiarate non ripetibili, vista la presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.; le spese della c.t.u. della fase sommaria,
liquidate con decreto del 26/8/2025, devono essere poste a carico dell' per la medesima CP_1
ragione.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- rigetta il ricorso;
- visto l'art. 152 disp. att. c.p.c., dichiara non ripetibili le spese di lite;
pone a carico di le CP_1
spese della c.t.u. della fase sommaria del giudizio, liquidate con decreto del 26/8/2025.
Torino, 28/11/2025
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