Sentenza 26 aprile 2021
Ordinanza cautelare 24 settembre 2021
Rigetto
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 26/04/2021, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/04/2021
N. 00535/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02276/2005 REG.RIC.
N. 02322/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2276 del 2005, proposto da
RE GI, RE NA e RE CE, rappresentati e difesi dagli avvocati Matteo Nani, Enrico Tonolo, Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso il loro studio in Schio, Piazza Statuto, n. 25;
contro
Provincia di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Balzani, RI Elisabetta Bolisani, Giorgio Fracasso, Paola Mistrorigo, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;
Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e Regione Veneto, non costituiti in giudizio;
nei confronti
E-Distribuzione S.p.A. (già EL distribuzione spa) in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Boldon Zanetti, Cesare Caturani, Giuseppe De Vergottini, Carla Funes, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Buson, Cesare Caturani, Giuseppe De Vergottini, Velia Loria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 2322 del 2006, proposto da
RE GI, RE NA, RE RI GN, RE DA, RE CE e IP DE, rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicola Zampieri e Flavio Pana, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;
contro
Provincia di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Balzani, RI Elisabetta Bolisani, Giorgio Fracasso, Paola Mistrorigo, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;
nei confronti
E-Distribuzione S.p.A. (già EL distribuzioni spa), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Boldon Zanetti, Cesare Caturani, Giuseppe De Vergottini, Carla Funes, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Buson, Cesare Caturani, Giuseppe De Vergottini, Velia Loria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
quanto al ricorso n. 2276 del 2005:
per l'annullamento
del decreto della Provincia di Vicenza n. 35 del 21.12.2004, recante "autorizzazione definitiva con dichiarazione di pubblica utilità alla costruzione e all'esercizio di opere per la trasmissione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica avente tensione nominale non superiore a 150 volt, "notificato con piego raccomandato spedito il 12/7/2005,
nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, anche non noto ai ricorrenti e, in particolare, per quanto occorra, del voto n. 99/625 clell'8/11/99 della Commissione Consultiva regionale per i LL. PP., del nullaosta paesaggistico prot. 4169/96/321243 del 3/7/97 emesso dal Genio Civile di Vicenza e confermato dalla Soprintendenza con nota prot. 2002 del 9/9/97;
quanto al ricorso Rg. n. 2322 del 2006:
per l’annullamento (anche parziale) e/o la revoca e/o la declaratoria di nullità, illegittimità, inefficacia, del decreto della Provincia di Vicenza n. 1008 del 08.08.2006, recante "decreto di asservimento definitivo", nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, coordinato o comunque connesso con i precedenti.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Vicenza e di E-Distribuzione S.P.A (Gia' E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.), nonché gli atti di intervento di Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 13 aprile 2021 tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il terreno sito nel Comune di Dueville, censito all'UTE di Vicenza, fg. 16, mapp. 147, in comproprietà tra IP DE, RE DA, RE NA, RE RI GN, RE GI e RE CE, è stato oggetto di provvedimento di occupazione d’urgenza da parte del predetto Comune, in data 16/3/2000, in favore di EL distribuzione spa (d’ora in poi EL), per la realizzazione di un progetto di elettrodotto approvato dal Direttore del Genio Civile di Vicenza con decreto n. 101 del 13/10/97.
Ciò sulla scorta di un parere favorevole reso in data 8 novembre 1999 da parte della Commissione consultiva per i LL. PP. del Genio Civile, e del provvedimento di autorizzazione definitiva alla costruzione e all'esercizio degli impianti limitatamente ai due tratti di linea elettrica ubicati nei Comuni di Dueville e Caldogno emesso dal Direttore del Genio Civile di Vicenza con decreto n. 157 dell'1/12/99, su istanza di EL del 12/7/99, prot n. 11.878.
Tali atti e provvedimenti sono stati impugnati da RE DA, IP DE e RE RI GN, con ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica, datato 30 maggio 2000.
Il Ministero dell'Ambiente, con decreto n. 7824 del 4/10/2001, visto il ricorso, ha disposto la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati alla luce della considerazione che, come evidenziato dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato, "le censure proposte dalle ricorrenti presentano aspetti che possono lasciar prevedere l'accoglimento del gravame".
EL ha realizzato comunque l'elettrodotto e la Provincia di Vicenza, con decreti n. 2146 dell'8/11/2001 e n. 2303 del 21/11/2001, ha determinato l'indennità da corrispondere per la costituzione coattiva della servitù di elettrodotto, provvedimenti non ritirati dalla Provincia nonostante la richiesta avanzata dai predetti proprietari in data 20/2/2002, respinta con decreto n. 710 del 15.4.2002.
Avverso i suddetti provvedimenti i RE DA, IP DE e RE RI GN hanno proposto un secondo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il Capo dello Stato, con decreto datato 1/8/2002, ha accolto il primo ricorso straordinario con conseguente <<annullamento di tutti gli atti impugnati nei limiti in cui concernono i fondi delle ricorrenti>>. Al riguardo, il Consiglio di Stato, sez. II, nel parere n. 2189 del 12 dicembre 2001, ha accertato l’illegittimità di tutti i provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 7, l. n. 241 del 1990, per non essere stati i proprietari tempestivamente informati del procedimento e non aver potuto, quindi, correttamente partecipare alle decisioni adottate dalle Amministrazioni procedenti.
Inoltre, il Consiglio di Stato ha rilevato che l’occupazione era stata disposta, illegittimamente, senza la previa redazione dei relativi stati di consistenza, non trovando applicazione nel caso di specie l’art. 3, l. n. 1/78, ma l’art. 71, l. n. 2359/1865. Per il resto, ha assorbito gli ulteriori motivi di ricorso.
Con riguardo al secondo ricorso straordinario sopra citato, invece, il Capo dello Stato con successivo decreto datato 17.2.2005 lo ha dichiarato improcedibile in quanto <<l'annullamento degli atti presupposti riguardanti il procedimento espropriativo ha un effetto caducante sui provvedimenti impugnati in questa sede concernenti la determinazione dell'indennità di esproprio>> (così il parere del C. Stato, sez. II, n. 1858/2003 del 28.4.2004).
A fronte del mancato ripristino dello status quo ante da parte di EL e delle Amministrazioni interessate, i suddetti proprietari, con atto notificato in data 9/7/2003, hanno diffidato la Regione, la Provincia, L'Ufficio Regione del Genio Civile di Vicenza e l'ENEL a dare esecuzione, nei limiti della rispettiva competenza, al ricordato decreto presidenziale del 1/8/2002.
A fronte del silenzio da parte dei predetti Enti, sempre le suddette comproprietarie hanno proposto, in data 20/10/2003, ricorso al TAR ex art. 21 bis , l. n. 6 dicembre 1971, n. 1034, onde ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento.
Con sentenza n. 321/04 del 18/12/2003 l’intestato TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto nel frattempo EL aveva presentato domanda di autorizzazione in sanatoria.
In particolare, EL distribuzione spa, con istanza datata 8 agosto 2003, aveva richiesto <<il rilascio dell’autorizzazione in sanatoria con dichiarazione di pubblica utilità previa apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del d.p.r. n. 327 del 2001, per il tratto della linea elettrica Sandrigo – Vicenza>>.
La Provincia di Vicenza, previa comunicazione ai proprietari di avvio del procedimento, con provvedimento datato 21.12.2004, n. 35, ha autorizzato EL alla <<costruzione e all'esercizio delle opere sudescritte>> (ovvero l’elettrodotto), dichiarate di <<pubblica utilità>>, facendo <<salvi i diritti dei terzi>>.
Avverso tale provvedimento NI, RI GN e CE RE, nonché DE IP, hanno presentato, in data 20 maggio 2005, ricorso straordinario al Capo dello Stato al quale ha fatto seguito l’atto di opposizione da parte di EL: i ricorrenti non hanno provveduto a trasporre il giudizio avanti al TAR.
Il provvedimento 21 dicembre 2004, n. 35 e gli altri atti indicati in epigrafe sono stati altresì impugnati da, RE GI, NA e CE, con ricorso depositato in data 3 novembre 2005, introduttivo del presente giudizio Rg. n. 2276/2005, sulla scorta dei seguenti motivi:
1. il provvedimento impugnato dalla Provincia, essendo stato emesso quando l’opera era già stata realizzata, avrebbe integrato un’ipotesi di sanatoria illegittima dell’occupazione senza titolo del terreno in comproprietà dei ricorrenti;
2. il suddetto provvedimento in sanatoria non risulta giustificato dal riferimento alla sentenza dell’intestato Tar da ultimo citata, avendo questa esclusivamente ad oggetto il silenzio inadempimento lamentato dai ricorrenti, senza alcuna valutazione, nemmeno implicita, in ordine alla legittimità di un eventuale provvedimento “in sanatoria” da parte della Provincia di Vicenza;
3. il provvedimento impugnato, comunque, sarebbe illegittimo in quanto adottato in assenza di nulla osta paesaggistico, nonché delle ulteriori autorizzazioni e degli assensi asseritamente necessari in quanto i terreni interessati dall’elettrodotto sono qualificati come <<zone umide, di particolare interesse ambientale e sottoposte a vincoli ambientali>>;
4. la Provincia, poi, avrebbe errato nel fondare il provvedimento sul nulla osta paesaggistico rilasciato nel 1997, in quanto, a fronte dell’annullamento, disposto dal d.p.r. del 01/08/02, dei decreti di occupazione d'urgenza e di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto, l’Amministrazione avrebbe dovuto riacquisire, all’attualità, tutti gli atti istruttori e endoprocedimentali necessari, attraverso, cioè, l’integrale rinnovo della procedura, trattandosi, peraltro, di un nulla osta rilasciato quasi dieci anni prima; inoltre, così facendo, la Provincia avrebbe, illegittimamente, proceduto ad una sanatoria di un atto annullato giudizialmente;
5. peraltro, secondo parte ricorrente, il parere rilasciato nel 1997 e posto a fondamento del provvedimento impugnato sarebbe illegittimo e, comunque, inutilizzabile in quanto basato su una diversa situazione di fatto; sarebbe stato adottato senza adeguati approfondimenti istruttori, sulla base di una rappresentazione topografica vetusta, allegata all'originaria domanda del 13.5.1996, relativamente ad un progetto di elettrodotto che aveva le caratteristiche di progetto di massima che rinviava ad altri e successivi elaborati (con scala più appropriata) e comportanti necessariamente una integrazione progettuale che il Genio e la Soprintendenza avrebbe dovuto verificare prima del rilascio del proprio parere; fondato su una cartina scala 1/25.000 del tutto inidonea in quanto "tale da non consentire il rilascio dell'autorizzazione definitiva”;
6. il provvedimento impugnato sarebbe, altresì, illegittimo per violazione dell’art. 146, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 poiché si risolverebbe in una autorizzazione paesaggistica in sanatoria vietata dall'ordinamento;
7. il provvedimento sarebbe viziato per incompetenza, in quanto avrebbe dovuto essere adottato non dal Presidente, bensì dal dirigente della Provincia;
8. ancora, poiché i terreni de quibus ricadono in zona soggetta a vincoli avrebbe dovuto essere previamente approvata una variante al PRG da parte del Consiglio Comunale;
9. l’autorizzazione impugnata violerebbe anche la l. r. Veneto n. 27/93, in quanto non è stato disposto l’interramento del cavo dell'elettrodotto;
10. il provvedimento censurato violerebbe la l. r. Veneto n. 48 del 1999, avendo la Provincia autorizzato la costruzione dell'elettrodotto, da un lato, senza previamente richiedere a EL informazioni circa le caratteristiche tecniche della linea o ad ARPAV la determinazione delle distanze dalle costruzioni; dall'altro lato, senza verificare il rispetto del valore limite di sicurezza previsto dalla citata legge regionale;
11. viene censurato, altresì, il contrasto con la l. r. Veneto n. 10 del 26 marzo 1999, per mancata effettuazione delle procedure di VIA;
12. il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo, per violazione dell’art. 121, r.d. n. 1775 del 1993, posto che EL non avrebbe utilizzato tutte le accortezze necessarie a rendere la servitù meno pregiudizievole, realizzando un “tracciato in diagonale”;
13. l’autorizzazione impugnata sarebbe viziata anche perché non indica i termini iniziali e finali degli immobili di proprietà dei ricorrenti, nonostante l’espresso valore di dichiarazione di pubblica utilità;
14. la Provincia, inoltre, non avrebbe accertato né il rispetto dei valori previsti dall’art. 4, l. r. Veneto 30 giugno 1993, n. 27, né la conformità dell'opera alle norme ambientali e urbanistiche, con conseguente difetto di istruttoria tenuto conto, peraltro, che l’Ente si è basato sul tracciato dell'elettrodotto segnato su una cartografia vetusta, allegata all'originaria domanda del 1996;
15. l’illegittimità del provvedimento discenderebbe, poi, dal fatto che sarebbe stato necessario il rilascio di un permesso a costruire (sia pure in sanatoria), previo accertamento della conformità delle opere da eseguire agli apposti strumenti di pianificazione e di regolamentazione, e nel rispetto dell'art. 220 del T.U. 27 luglio 1934, n. 1265;
16. la Provincia avrebbe, altresì, violato il principio di "precauzione" di derivazione comunitaria, sancito dall'art. 174, par. 2, del Trattato di Roma, in particolare, avendo rilasciato l'impugnato provvedimento senza nemmeno disporre l'interramento dell'elettrodotto; precisamente, in mancanza di conoscenze scientifiche certe sugli “effetti a lungo termine” sulla salute umana derivanti dall’esposizione agli elettrodotti, in forza del principio di precauzione la Provincia avrebbe dovuto contemperare gli interessi in gioco, quantomeno ordinando a EL di interrare — sia pure limitatamente al mappale in questione —l'elettrodotto;
17. l'illegittimità dell'impugnato provvedimento, così come dei presupposti nullaosta e decreti del Genio Civile di Vicenza e della Soprintendenza intervenuti nella procedura di approvazione del progetto di elettrodotto, discenderebbe, altresì, dalla violazione degli artt. 7, 8 e 10, l. n. 241 del 1990, i ricorrenti non avendo ricevuto la comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato all’approvazione del progetto e all’imposizione del vincolo espropriativo, senza che sia stata indicata alcuna particolare situazione di urgenza;
18. infine, parte ricorrente ha sottolineato che l’autorizzazione censurata sarebbe stata adottata <<sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica>> con conseguente applicabilità dei principi sanciti da Cass. 27 luglio 2000, n. 9893.
Si sono costituiti nel predetto giudizio la Provincia di Vicenza e EL distribuzione s.p.a. (ora E-distribuzione spa, d’ora in poi “EL”) contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
E’ intervenuta in giudizio, in data 21 luglio 2020, la società TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. deducendo di essere divenuta, medio tempore , proprietaria dell’elettrodotto per il quale è causa, con conseguente applicazione degli artt. 111 c.p.c. e dell’art. 50 c.p.a.: la suddetta società, quindi, ha insistito per la reiezione del ricorso in quanto ritenuto inammissibile, improcedibile nonché infondato in fatto e in diritto.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
Con successivo decreto n. 1008, datato 8 agosto 2006, la Provincia di Vicenza, richiamando espressamente l’art. 43, T.U. n. 327 del 2001 e ss.mm.ii, nonché il già impugnato provvedimento 21 dicembre 2004, n. 35, ha costituito, in favore di EL il diritto di servitù di elettrodotto, gravante sul terreno citato, in comproprietà tra RE GI, RE NA, RE RI GN, RE DA, IP DE e RE CE.
Avverso tale provvedimento i suddetti comproprietari hanno introdotto il giudizio Rg. 2322 del 2006, con ricorso depositato in data 24 novembre 2006, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:
1. il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo, per violazione dell’art. 43, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, in quanto la c.d. “acquisizione sanante” da esso disciplinata presupporrebbe l’effettiva modifica e/o irreversibile trasformazione dell'immobile da acquisire, laddove, nel caso di specie, la costruzione dell'elettrodotto non ha determinato l'irreversibile trasformazione dell'area stessa non essendo stato collocato alcun traliccio sulla proprietà dei ricorrenti la quale è solo attraversata da un cavo aereo facilmente rimovibile;
2. il provvedimento impugnato sarebbe, poi, illegittimo in quanto con esso la Provincia non ha determinato la misura del risarcimento spettante ai ricorrenti avendo illegittimamente demandato a EL tale incombente;
3. l’art. 43 citato non sarebbe peraltro applicabile nel caso di specie in quanto il progetto di elettrodotto è stato realizzato da EL e non da una P.a.;
4. in ogni caso, secondo parte ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo essendo fondato sull’istituto della c.d. accessione invertita, che è già stato riconosciuto dalla Corte Edu contrastante con i diritti fondamentali, sia che esso derivi da una elaborazione giurisprudenziale, sia da una norma di diritto interno italiano;
5. sotto altro profilo, comunque, l’art. 43 TU espropriazioni risulterebbe contrastare con gli artt. 111, commi 1 e 2 Cost, in relazione all’art. 6 CEDU, con l’art. 117, comma 1 Cost., e con l’art. 42 Cost.;
6. il decreto di asservimento sarebbe viziato da incompetenza in quanto avrebbe dovuto essere adottato dalla Regione, se si considera l’elettrodotto nella sua globalità, ovvero dal Comune di Dueville se si considera solo la porzione di linea elettrica assoggettata a servitù in favore dell’EL;
7. inoltre, il provvedimento in questione avrebbe dovuto essere adottato dal Presidente della Provincia e non dal Dirigente del Settore legale, ai sensi dell’art. 4, l. r. n. 24 del 1991;
8. il decreto impugnato sarebbe poi illegittimo in quanto non recherebbe un’adeguata motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 43 TU espropriazioni, né una idonea comparazione degli interessi in gioco e in particolare degli interessi dei ricorrenti;
9. sussisterebbe la violazione degli artt. 3, 7 e ss., l. 7 agosto 1990, n. 241, non avendo la Provincia portato a conoscenza dei ricorrenti la nota con relativi allegati inviati da EL in data 7.8.2006, acquisiti al protocollo n. 46795, nei quali l'EL avrebbe evidenziato la necessità di costituire la servitù coattiva di elettrodotto e la solo affermata impossibilità di modificare il tracciato o di interrare il cavo;
10. poiché i terreni de quibus ricadono in zona soggetta a vincoli avrebbe dovuto essere previamente approvata una variante al PRG da parte del Consiglio Comunale;
11. il decreto impugnato violerebbe anche la l. r. Veneto n. 27/93, in quanto non è stato disposto l’interramento del cavo dell'elettrodotto;
12. il provvedimento in oggetto sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 1, l. r. Veneto 22 ottobre 1999, n. 48 in quanto la Provincia ha costituito la servitù di elettrodotto, da un lato, senza previamente richiedere a EL informazioni circa le caratteristiche tecniche della linea o ad ARPAV la determinazione delle distanze dalle costruzioni; dall'altro lato, senza verificare il rispetto del valore limite di sicurezza previsto dalla citata legge regionale;
13. sarebbe stata violata la l.r. Veneto 26 marzo 1999, n. 10, per mancata effettuazione delle procedure di VIA;
14. il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 121, r.d. n. 1775 del 1993, posto che EL non avrebbe utilizzato tutte le accortezze necessarie a rendere la servitù meno pregiudizievole, realizzando un “tracciato in diagonale”;
15. la Provincia, inoltre, non avrebbe accertato né il rispetto dei valori previsti nell'art. 4, l. r. Veneto 30 giugno 1993, n. 27, né la conformità dell'opera alle norme ambientali e urbanistiche, con conseguente difetto di istruttoria tenuto conto, peraltro, che l’Ente si è basato sul tracciato dell'elettrodotto segnato su una cartografia vetusta, allegata all'originaria domanda del 1996;
16. l’illegittimità del provvedimento discenderebbe, poi, dal fatto che sarebbe stato necessario il rilascio di un permesso a costruire (sia pure in sanatoria), previo accertamento della conformità delle opere da eseguire agli apposti strumenti di pianificazione e di regolamentazione, e nel rispetto dell'art. 220 del T.U. n. 1265 del 27 luglio 1934;
17. la Provincia avrebbe, altresì, violato il principio di "precauzione" di derivazione comunitaria, avendo rilasciato l'impugnato provvedimento senza nemmeno disporre l'interramento dell'elettrodotto;
18. il provvedimento in questione sarebbe viziato da invalidità derivata, in considerazione dell’illegittimità del decreto n. 35 del 21.12.2004, impugnato con il ricorso Rg. n. 2276/2005: l’eventuale sentenza di annullamento di quest’ultimo, infatti, determinerebbe un effetto automaticamente caducatorio o, comunque, viziante i successivi provvedimenti adottati, come quello in oggetto.
Anche in questo secondo giudizio si sono costituiti la Provincia di Vicenza e EL distribuzione s.p.a. (ora E-distribuzione spa, d’ora in poi “EL”) contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Parimenti, è intervenuta in giudizio, ad opponendum , in data 21 luglio 2020, la società TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., nella qualità sopra ricordata, insistendo per la reiezione del ricorso in quanto ritenuto inammissibile, improcedibile nonché infondato in fatto e in diritto.
Le parti hanno depositato memorie difensive in entrambi i giudizi.
All’esito dell’udienza straordinaria del 13 aprile 2021 entrambe le cause sono state trattenute in decisione e vengono riunite attesa la connessione soggettiva e oggettiva tra le stesse.
DIRITTO
1. In via preliminare.
Le parti resistente e controinteressata, hanno sollevato una serie di eccezioni il cui esame riveste carattere preliminare rispetto alla decisione della controversia nel merito.
Con riguardo al ricorso Rg. n. 2276 del 2005, è stata eccepita dalla società controinteressata e dalla Provincia di Vicenza: a) l’irricevibilità/inammissibilità dello stesso in quanto il provvedimento n. 35 del 21 dicembre 2004 oggetto di ricorso era già stato impugnato da RE CE, RE DA, RE RI GN e IP DE con il ricorso straordinario notificato in data 20 maggio 2005, il quale, a fronte dell’opposizione presentata da EL, non era stato trasposto entro sessanta giorni dal ricevimento dell’opposizione.
In tal senso, quindi, il ricorso giurisdizionale introduttivo del presente giudizio Rg. n. 2276 del 2005, notificato in data 26 ottobre 2005 da RE GI, RE NA e RE CE, sarebbe tardivo: per quanto riguarda le prime due ricorrenti, risulterebbe <<difficile pensare che le predette non fossero a perfetta conoscenza della iniziativa già promossa da DA, RI GN e NA RE attraverso il ricorso straordinario>>; con riferimento a CE, anche a voler considerare il ricorso in parte qua un irrituale <<atto di costituzione in giudizio di cui all’art, 10 d.p.r. n. 1199/97>>, la notifica del 26 ottobre 2005 sarebbe successiva alla data del 15 ottobre 2005 di scadenza del termine di sessanta giorni decorrente dal 1 luglio 2005 e comprensivo della sospensione feriale che al tempo concerneva il periodo 1 agosto – 15 settembre.
La Provincia di Vicenza, poi, nell’eccepire anch’essa l’irricevibilità del ricorso per tardività, ha valorizzato il fatto che il provvedimento era stato pubblicato in data 21 dicembre 2004, mentre il ricorso introduttivo del giudizio, come detto, era stato notificato in data 26 ottobre 2005.
Al riguardo, occorre premettere che l’atto impugnato ha ad oggetto, unicamente, il mappale n. 147, e ha inciso in modo indistinto e inscindibile sulla sfera giuridica di tutti i comproprietari, RE CE, RE DA, RE RI GN, IP DE RE GI, RE NA e RE CE.
Il diritto di ciascun comproprietario, infatti, investe la cosa nella sua interezza, sicché il comproprietario, ancorché titolare di una quota di minoranza, è legittimato ad agire individualmente per tutelare la cosa comune (salvo che non risulti la contraria volontà degli altri comproprietari) e la relativa decisione produce effetti in via diretta e immediata anche nei confronti dei comproprietari non ricorrenti.
La giurisprudenza, al riguardo, ha chiarito che ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l’intera cosa comune e non una frazione della stessa, è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti del terzo o di un singolo condomino. (C. Stato, Ad. gen., par. 21 settembre 2020, n. 1502; Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 2018, n. 4336; C. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2017, n. 353; Cass. civ. sez. VI, 28 gennaio 2015, n. 1650).
Ciò, pertanto, esclude che la mancata trasposizione del ricorso straordinario notificato in data 20 maggio 2005, da parte di RE CE, RE DA, RE RI GN e IP DE, possa incidere sull’ammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio notificato da RE GI e RE NA.
Al contrario, l’impugnazione tempestiva da parte di queste ultime comproprietarie, alla luce del sopra richiamato insegnamento giurisprudenziale e del fatto che, come detto, il provvedimento impugnato ha prodotto effetti inscindibili a danno di tutti i comproprietari, rende altresì irrilevante il fatto stesso che RE CE abbia omesso di trasporre il ricorso straordinario e abbia, quindi, lui sì, notificato tardivamente il presente ricorso.
L’impugnazione da parte di RE GI e RE NA, qualora venga accolta, produrrebbe, infatti, effetti favorevoli parimenti “inscindibili”, e, quindi, anche nei confronti di RE CE.
In tal senso, <<la decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista efficacia erga omnes solo nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri>> (C. Stato, sez. IV, 18 novembre 2013, n. 5459). Negli stessi termini si è espresso Tar Toscana n.1707/2012, secondo cui << gli atti del procedimento espropriativo riguardanti beni in comunione pro indiviso vanno qualificati come atti a contenuto inscindibile, in quanto espressione di una volontà unica della P.A. di provvedere unitariamente nei confronti di una pluralità di destinatari individuati non uti singuli, ma come componenti di un gruppo unitario ed indivisibile. Ne consegue che l'annullamento del provvedimento in questione produce effetti nei confronti di tutti i comproprietari>> (conforme anche Tar Sardegna n. 2459/2009 laddove precisa che << la tardività dell’impugnazione da parte di alcuni dei ricorrenti, non impedisce che gli effetti favorevoli dell’annullamento del decreto di esproprio si riverberino su tutti i proprietari del bene, in quanto la contitolarità degli stessi nell’area espropriata impedisce che il provvedimento possa essere considerato scindibile>>)
Del resto, è stato sottolineato come <<nel giudizio amministrativo, alla luce della formulazione dell'art. 28 cod. proc. amm. , non vi sono ostacoli ad ammettere, anche dopo la scadenza del termine di decadenza, un intervento adesivo dipendente del cointeressato, almeno laddove egli sia destinatario di atti ad effetti non frazionabili, il che si verifica allorquando l'annullamento del provvedimento non può che operare nei confronti di tutti i destinatari. Di conseguenza, una volta che sia validamente instaurato, da uno dei suoi destinatari, un giudizio intorno alla legittimità del provvedimento amministrativo, non vi è più alcuna ragione di invocare il termine di decadenza e farlo operare non più sul piano oggettivo, ma su quello soggettivo, nel senso di precludere l'azione del legittimato che, pur senza ampliare il thema decidendum , voglia solo giovarsi del processo pendente per sostenere la tesi del ricorrente principale ed ottenere così, indirettamente, data la natura inscindibile degli effetti del provvedimento, la tutela della propria posizione>> (C. Stato, sez. VI, 03 marzo 2016, n. 882).
Per quanto concerne la tempestività del ricorso introduttivo presentato da RE GI e RE NA, va rilevato come il provvedimento impugnato sia stato comunicato solo in data 14 luglio 2005, mentre il ricorso è stato notificato in data 26 ottobre 2005, sicché, considerando il periodo feriale (in allora dal 1 agosto al 15 settembre), quest’ultimo risulta ricevibile.
Al riguardo, il termine di impugnazione, nel caso di specie, non può farsi decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento (21 dicembre 2004), ma da quella della comunicazione o della effettiva conoscenza del provvedimento da parte dei relativi destinatari.
Vale anche nel caso di specie, l’insegnamento della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale <<ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione dell'approvazione del progetto di un'opera pubblica, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità, non è sufficiente la mera pubblicazione dell'atto ma è necessaria la notifica o, almeno, la piena conoscenza dello stesso, quante volte esso abbia effetti specifici e circoscritti all'area da espropriare per l'esecuzione dell'opera e, quindi, sia rivolto a soggetti determinati anche se non esplicitamente nominati, e fa decorrere dalla piena conoscenza il termine di proposizione del gravame>> (C. Stato, sez. IV, 09 febbraio 2016, n. 531; C. Stato, sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5526).
Pertanto, le eccezioni esaminate devono essere respinte.
b) la Provincia di Vicenza, poi, ha eccepito la carenza di interesse al ricorso in quanto in esso si farebbe riferimento ai mappali nn. 153, 80, 147, 194 e 197 mentre l’autorizzazione riguarda esclusivamente il mappale 147; in secondo luogo, risulterebbe sopravvenuta la carenza di interesse al ricorso in capo a RE NA e CE che non risultano essere più proprietari dei fondi attraversati dall’elettrodotto.
Sotto il primo profilo, non si registra alcuna inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso, pur citando anche gli altri mappali sopra indicati, è rivolto ad ottenere unicamente l’annullamento del provvedimento n. 35 del 21 dicembre 2004, avente ad oggetto il solo mappale n. 147, il quale, come sopra detto, al momento dell’adozione del suddetto atto era in comproprietà tra RE CE, RE DA, RE RI GN, IP DE, GI RE e NA RE.
Sotto il secondo profilo, risulta documentalmente ed è pacifico che, a seguito del frazionamento del mappale n. 147, intervenuto nel 2016 in corso di causa, è anche intervenuta la divisione dello stesso tra i diversi suddetti comproprietari, e l’elettrodotto risulta fisicamente gravare sui mappali n. 372, in proprietà di GI RE, e nn. 371 e 375 in proprietà di DA RE.
D’altronde, premesso che in ogni caso il ricorso risulterebbe ancora sicuramente procedibile per GI RE, in quanto attuale proprietaria di un mappale sul quale insiste l’elettrodotto, non può, comunque, dirsi venuto meno l’interesse alla decisione per nessuno dei suddetti comproprietari, in quanto l’atto impugnato ha ad oggetto un’autorizzazione in sanatoria con contestuale dichiarazione di pubblica utilità che, formalmente, riguarda, indistintamente, l’intero mappale n. 147 in tal senso gravando lo stesso nella sua interezza.
In tal senso, quindi, anche gli altri comproprietari originariamente attinti in modo indivisibile mantengono un interesse a sentire dichiarare illegittimo il provvedimento impugnato (come quello successivo del 2006).
Per quanto concerne, invece, il ricorso R.G. n. 2322/2006, la controinteressata ha eccepito: a) la improcedibilità/inammissibilità del ricorso da parte di CE RE in considerazione dell’asserita tardività del ricorso Rg. n. 2276 del 2005; l’inammissibilità del ricorso da parte di RE RI GN, RE DA e DE IP per non essere queste state parti del giudizio Rg. 2276/05.
La Provincia di Vicenza, invece, ha eccepito a) la carenza di interesse ad agire dei comproprietari ricorrenti alla luce dei già citati frazionamento e divisione del mappale n. 147; b) con riguardo a DA RE, che la stessa non aveva curato la trasposizione del ricorso straordinario, né ha altrimenti impugnato in sede giurisdizionale il provvedimento n. 35 del 21 dicembre 2004 di cui sopra.
Per quanto riguarda l’eccezione sub a) sollevata dalla Provincia, valgono le medesime argomentazioni più sopra svolte con riguardo al ricorso Rg. n. 2276 del 2005, sicchè è sufficiente richiamare le stesse. Per quanto concerne le ulteriori eccezioni di entrambe le parti resistente e controinteressata, l’omessa trasposizione del ricorso straordinario, e la mancata impugnazione giurisdizionale del provvedimento n. 35 del 21 dicembre 2004 di cui sopra, non incidono sull’ammissibilità del presente ricorso, sia in considerazione dell’autonoma impugnabilità del provvedimento n. 1008 del 8 agosto 2006, sia in quanto, per le ragioni sopra esposte, l’eventuale accoglimento del ricorso rg. n. 2276 del 2005 presentato dagli altri comproprietari produrrebbe effetti favorevoli anche nei confronti di RE CE, RE DA, RE RI GN, e DE IP.
Pertanto, devono essere respinte le eccezioni preliminare sollevate da parte resistente e dalla società controinteressata.
2. Nel merito.
I ricorsi riuniti possono essere esaminati congiuntamente nel merito, attesa l’identità della questione in diritto ad essi sottesa e la cui soluzione consente di definire unitariamente i relativi giudizi, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso dedotti dai ricorrenti, in quanto rispetto ad essi logicamente presupposta.
Sia il provvedimento n. 35 del 29 dicembre 2004, impugnato con Rg. n. 2276 del 2005, sia quello prot. n. 46999, n. 1008 del 8 agosto 2006, di asservimento definitivo del mappale n. 147 in comproprietà tra i ricorrenti, risultano chiaramente emessi nell’ambito e al precipuo scopo di “sanare” la situazione di abusività che si era venuta a creare.
Infatti, l’occupazione del suddetto terreno e la realizzazione dell’opera pubblica progettata (l’elettrodotto) da parte di EL sono avvenute in assenza di un titolo, valido ed efficace, idoneo a legittimare la servitù a carico del fondo in comproprietà dei ricorrenti, in quanto, come detto, i provvedimenti originariamente emessi dalla Provincia di Vicenza, di autorizzazione della realizzazione dell’elettrodotto e di occupazione d’urgenza sono stati annullati in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato con d.p.r. del 1 agosto 2002.
La finalità di “sanatoria” è chiaramente evincibile sia dal fatto che i provvedimenti impugnati sono stati emanati a seguito del suddetto decreto del Presidente della Repubblica e quando le opere erano ormai state “abusivamente” realizzate, sia dal fatto che l’autorizzazione n. 35 del 29 dicembre 2004 è stata rilasciata su richiesta espressa di “sanatoria” da parte di EL del 8 agosto 2003 e il provvedimento di asservimento del 8 agosto 2006 è stato espressamente emesso ai sensi dell’art. 43, d.p.r. n. 327 del 2001.
Del resto, a seguito dell’annullamento dei provvedimenti espropriativi per opera del d.p.r. del 1 agosto 2002, l’intervenuta occupazione del mappale n. 147 era divenuta illegittima sicché la Provincia ed EL, in mancanza di sanatoria, avrebbero dovuto rimettere in pristino stato il terreno e restituirlo ai comproprietari per poi procedere ad una integralmente rinnovata procedura di esproprio/imposizione della servitù di elettrodotto.
Diversamente, l’Amministrazione ha chiaramente optato per l’adozione di provvedimenti in sanatoria.
Ciò del resto conformemente alla normativa generale e speciale in allora vigente: in particolare, va rammentato che l’art. 3, l. 1 agosto 2002, n. 166, prevedeva quanto segue: << 1. le procedure impositive di servitù previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, relative a servizi di interesse pubblico, si applicano anche per gli impianti che siano stati eseguiti e utilizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il diritto dei proprietari delle aree interessate alle relative indennità; 2. ai fini di cui al comma 1, sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli aventi titolo fino all'imposizione della servitù; 3. a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dell'articolo 43 del medesimo testo unico, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori di cui al comma 1. I soggetti di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono autorità esproprianti ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327>>.
Dalla lettura della norma, d’altronde, emerge chiaramente il riferimento all’art. 43, d.p.r. n. 327 del 2001, a fini di sanatoria, come in effetti avvenuto nel presente giudizio.
I provvedimenti in esame, pertanto, sono fondati sull’esercizio, da parte della P.A., del potere attribuitole dall’art. 43, d.p.r. n. 327 del 2001, in mancanza del quale la Provincia, del resto, non avrebbe in alcun modo potuto “sanare” l’intervenuta occupazione illegittima, diversamente venendosi a configurare un’ipotesi di espropriazione indiretta per ciò solo vietata, anche alla luce degli insegnamenti della Corte Edu ( ex multis , Corte EDU, sentenze 15 e 29 luglio 2004, OR c. Italia; 19 maggio 2005, Acciardi c. Italia; 15 luglio 2005, TA c. Italia; 21 dicembre 2006, De NG c. Italia; 6 marzo 2007, OR c. Italia; 4 dicembre 2007, LL c. Italia).
In questo senso, lo stesso Consiglio di Stato ha sottolineato come al pregiudizio determinato dall’adozione ed esecuzione di provvedimenti amministrativi illegittimi che incidono, sul diritto di proprietà <<non potrebbe porre rimedio neppure un'eventuale rinnovazione della procedura, che non potrebbe comunque operare ex tunc , attesa l'oramai avvenuta realizzazione dell'opera e l'intervenuta scadenza di tutti i termini fissati nell'originario atto dichiarativo della pubblica utilità, a cui non potrebbe nemmeno conseguire la riattivazione ex novo dell'intero procedimento>> (C. Stato, sez. IV, 2 marzo 2004, n. 950).
La suddetta norma, infatti, è stata introdotta dal legislatore al fine di ovviare alla mancanza di una base legale dell'acquisizione del bene alla proprietà pubblica come effetto di occupazioni illegittime e sine titulo e dell'intervenuta trasformazione del bene, attribuendo all'autorità, "che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità", il potere di disporre, "valutati gli interessi in conflitto", l'acquisizione del bene al suo patrimonio indisponibile.
Il citato art. 43 è stato emanato dal legislatore delegato per dare una 'legale via d'uscita' alle diffuse e risalenti situazioni di illegalità che si erano stratificate nel corso del tempo, consentendo alle amministrazioni di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, con atti formali ancorati a una compiuta normativa e comunque sindacabili dal giudice amministrativo, quando il bene fosse stato "modificato per scopi di interesse pubblico".
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 293/2010, ha dichiarato incostituzionale l'art. 43, d.p.r. n. 327 del 2001 per eccesso di delega ex art. 76 Cost., in quanto andava oltre il "coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti" (come stabilito dalla legge di delegazione 8 marzo 1999, n. 50), ma vi ha aggiunto un lungo e significativo obiter , prospettando un "legittimo dubbio quanto alla idoneità della scelta realizzata con la norma di garantire il rispetto dei principi della CEDU", sul rilievo che la Corte EDU "ha precisato che l'espropriazione indiretta si pone in violazione del principio di legalità, perché non è in grado di assicurare un sufficiente grado di certezza e permette all'Amministrazione di utilizzare a proprio vantaggio una situazione di fatto derivante da "azioni illegali", e ciò sia allorché essa costituisca conseguenza di un'interpretazione giurisprudenziale, sia allorché derivi da una legge - con espresso riferimento all'articolo 43 qui censurato -, in quanto tale forma di espropriazione non può comunque costituire un'alternativa ad un'espropriazione adottata secondo "buona e debita forma", sicché non è affatto sicuro che la mera trasposizione in legge di un istituto, in astratto suscettibile di perpetuare le stesse negative conseguenze dell'espropriazione indiretta, sia sufficiente di per sé a risolvere il grave vulnus al principio di legalità".
A fronte dell’intervenuta incostituzionalità della norma attributiva del potere in sanatoria e della illegittimità, in ogni caso, di un provvedimento adottato in funzione meramente sanante, tale da integrare una forma di espropriazione indiretta, censurata dalla Corte Edu e dalla Corte Costituzionale, i provvedimenti in questa sede impugnati devono ritenersi illegittimi e vanno, pertanto, annullati.
Al riguardo, attesa, come sopra ricordato, la tempestività tanto del ricorso Rg. n. 2276 del 2005 quanto quello Rg. n. 2322/06, non si pone in concreto la necessità di approfondire la tematica della natura del vizio determinato dalla sopravvenuta incostituzionalità, se si tratti, cioè, di nullità o annullabilità. Anche recentemente il Consiglio di Stato ha sottolineato che <<la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che disciplina il potere di adozione di un atto amministrativo oggetto di ricorso giurisdizionale, determina l'illegittimità derivata dell'atto stesso, qualora il ricorrente abbia, attraverso uno specifico motivo di ricorso, fatto venire in rilievo la norma denunciata dinanzi al Giudice delle leggi, ancorché non sia stato sollevato alcun profilo d'incostituzionalità di essa, dovendo il giudice applicare d'ufficio, nei giudizi pendenti, le pronunce di annullamento della Corte costituzionale (C.d.S. sez. IV , 18 giugno 2009 , n. 3997)>>. (C. Stato, sez. II, 07 settembre 2020, n. 5399).
Nel caso di specie i ricorrenti, in entrambi i giudizi, lamentando, tra l'altro, la violazione dell'art. 42 Cost., avevano espressamente denunciato con i motivi di ricorso la contrarietà ai precetti costituzionali dell’esercizio del potere previsto dall’art. 43, d.P.R. n. 327/01, e, comunque, di un provvedimento adottato “in sanatoria” di una occupazione illegittima.
3. Conclusioni e spese.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, i ricorsi Rg. n. 2276 del 2005 e Rg. n. 2322/06 devono essere accolti per le ragioni indicate e i provvedimenti impugnati devono essere annullati.
Come ricordato da C. Stato, sez, II, 07 settembre 2020, n. 5399, <<resta fermo il dovere dell’amministrazione di procedere con urgenza alla restituzione delle aree indebitamente occupate, previa remissione in pristino, ed alla corresponsione delle eventuali somme dovute per il periodo di illegittima occupazione o di ricorrere agli strumenti alternativi attualmente previsti dall’ordinamento, in ordine ai quali il Collegio si riserva il controllo successivo in sede di ottemperanza. Secondo quanto già osservato dalla Sezione, difatti, l’amministrazione nell’attuale disponibilità del bene può trattenerlo soltanto provvedendo al suo acquisto nelle forme di diritto privato o mediante lo strumento dell’acquisizione sanante di cui all’art. 42 bis; e poiché l’Adunanza plenaria (sentenza n. 2/2016) ha riconosciuto che nulla vieta al giudice, adito in sede di cognizione o nell’ambito del rito sul silenzio, di imporre all’Amministrazione di “decidere, ad esito libero, nel rispetto di tutte le garanzie sostanziali e procedurali, se intraprendere il procedimento per acquisire il bene ex art. 42-bis o adottare una diversa soluzione” e cioè restituire il bene o contrattare con il privato un accordo di natura transattiva, occorre che l’Amministrazione provveda in tal senso, in accordo con la controparte ovvero mediante l’adozione del provvedimento autoritativo di acquisizione sanante ex art. 42 bis, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 , confluendo in tale ultima ipotesi anche la posta relativa all’indennizzo dovuto per l’acquisizione sanante, come evincibile dal disposto del comma 3 del citato art. 42 bis (C.d.S., sez. II, 28 novembre 2019, n. 8119)>>.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti Rg. n. 2276/05 e Rg. n. 2322 del 2006, come in epigrafe proposti, li accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO