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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/04/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 603/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BANZOLA PAOLO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Via
Farini, 16, Parma;
RICORRENTE contro
( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dagli avv. CP_1 P.IVA_1
GIROLDI VALERIA e MANZI ORESTE, elettivamente domiciliato presso la relativa sede in V.LE BASETTI, 10 43121 PARMA;
CONVENUTO OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«A) Accertare e dichiarare non dovuta da parte della signora la somma Parte_1 CP_ complessiva di € 5.452,94 richiesta dall a titolo di restituzione di maggiorazione sociale non dovuta, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
CP_ B) In subordine, qualora venisse riconosciuto in toto o in parte il credito vantato da CP_ dichiarare illegittima la trattenuta del 20% operata da sulla prestazione INVCIV, con condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto fino ad ora indebitamente trattenuto, per i motivi sopra esposti;
CP_ C) dichiarare in ogni caso illegittima la compensazione operata da e pertanto condannare la stessa all'immediata restituzione dei ratei di pensione dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2023 indebitamente trattenuti.
CP_ Con condanna di alla rifusione delle spese di lite».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
In via principale nel merito respingere il ricorso, per le argomentazioni e motivazioni diffusamente esposte in premessa,
quindi,
accertata l'indebita percezione da parte della ricorrente , a titolo di aumento ex Parte_1
L 448/2001 dell'importo pari ad € 5.452,94 per il periodo 01/08/2016- 31/12/2022, dichiarare legittima la compensazione impropria operata sulle somme debende per mensilità da febbraio a maggio 2023 nonchè le trattenute operate ed operande dall'istituto sul trattamento pensionistico della ricorrente ai fini della ripetizione di quanto indebitamente erogatole, nei limiti delle somme
Pag. 2 di 8 residue dovute ovvero a quelle somme, maggiori o minori, che dovessero essere ritenute giuste e/o eque all'esito del presente giudizio, anche a mezzo di C.T.U. tecnico-contabile che si d'ora si richiede
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.6.2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di dichiarare da sé non dovuta a la somma di € 5.452,94, richiesta CP_1 dall' a titolo di ripetizione di asserito indebito assistenziale;
in Controparte_2 subordine, ha chiesto di dichiarare l'illegittimità della trattenuta del 20% operata sulla prestazione INVCIV a lei riconosciuta, con condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto finora trattenuto.
2. La ricorrente ha inoltre chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità della compensazione operata da sui ratei di pensione dei mesi di febbraio, marzo, CP_1 aprile e maggio 2023 e ha chiesto la condanna dell' convenuto alla restituzione CP_2 degli stessi.
3. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
in fatto e in diritto.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Sono pacifiche tra le parti e documentali le seguenti circostanze fattuali:
- la ricorrente è titolare di assegno di invalidità ex art. 13 l. 118/1971 con decorrenza dall'ottobre 1999, in quanto invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 75% (doc. 1 ricorrente); l'assegno è stato convertito in assegno sociale ex art. 19 l. 118/1971 una volta che la ricorrente ha raggiunto i relativi requisiti anagrafici;
- alla ricorrente è altresì riconosciuta, a decorrere dal 2016, la maggiorazione prevista dall'art. 38 l. 448/2001;
Pag. 3 di 8 - a decorrere da febbraio 2023, aveva sospeso il pagamento della CP_1
prestazione a seguito di controlli sulla situazione reddituale della ricorrente;
- con lettera del 20.4.2023, ha riliquidato a decorrere dall'1.1.2016 CP_1
l'assegno sociale, revocando la maggiorazione ex art. 38 l. 448/2001;
- con delibera del 25.7.2023 (doc. 14 ricorrente), a seguito di ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente, ha poi rimesso in CP_1 pagamento l'assegno, ma ha dichiarato l'indebita percezione della maggiorazione sociale dal 2016 al 2023, per complessivi € 5.452,94.
6. La revoca della maggiorazione è stata determinata dall'inclusione nei redditi della ricorrente della somma di € 723,04, corrisposta mensilmente alla ricorrente dal coniuge separato in esecuzione dei provvedimenti adottati dal Persona_1
Tribunale di Parma.
7. Più precisamente, in data 9.4.1997 il Tribunale dispose l'omologazione della separazione consensuale della ricorrente dal marito, fissando quale contributo per il mantenimento la somma di £ 1.000.000,00 mensili.
8. Con successivo provvedimento del 29.10.1999 (doc. 4 ricorrente) il Tribunale, su istanza di parte, dispose la modifica delle condizioni di separazione, innalzando l'assegno di mantenimento a £ 1.5000.000,00 mensili.
9. Infine, con provvedimento dell'1.3.2003 (doc. 5 ricorrente), il Tribunale dispose un'ulteriore modifica delle condizioni della separazione consensuale, prevedendo che dovesse corrispondere alla ricorrente i seguenti importi mensili, Per_1 annualmente rivalutati:
- € 723,04 «a titolo di refusione di spese mediche e paramediche non mutuabili per l'acquisto e manutenzione dei toupet nonché per le altre spese accessorie»;
- € 51,65 a titolo di «assegno di mantenimento».
Pag. 4 di 8 10. Secondo la ricorrente, solamente l'importo di € 51,65 dovrebbe essere incluso nei redditi rilevanti ai fini della verifica della sussistenza dei prerequisiti per la concessione della maggiorazione dell'assegno sociale, mentre l'importo di € 723,04 dovrebbe esserne escluso in quanto esclusivamente finalizzato all'acquisto e alla manutenzione delle protesi da lei utilizzate a motivo della calvizie causatale da una severa ustione al cuoio capelluto subita in tenera età.
11. Deve rilevarsi che, sebbene formalmente erogati a titoli distinti, entrambi gli importi versati in esecuzione del provvedimento del Tribunale dell'1.3.2003 trovano la loro causa nella separazione consensuale intervenuta tra i due coniugi, costituendo attribuzioni patrimoniali disposte a vantaggio del coniuge privo di redditi propri idonei per provvedere al suo mantenimento, secondo quanto disposto dall'art. 156
c.c.
12. La “destinazione d'uso” indicata nel provvedimento del Tribunale risulta essere quindi meramente descrittiva, specificando l'esigenza di sostentamento in ragione della quale è stata determinata la misura dell'erogazione economica, ma non istituisce certamente alcun patrimonio destinato, non essendo anzi previsto neppure alcun onere di rendicontazione di utilizzo delle somme per sole spese relative ai toupet.
13. Si tratta quindi di importi che non possono che contribuire a formare il reddito della ricorrente e che dunque devono essere presi in considerazione per verificare il superamento della soglia di reddito prevista per la concessione della maggiorazione dell'assegno sociale.
14. Ciò anche considerando che non risulta esservi alcuna norma – né la ricorrente la indica – in forza della quale una parte delle somme erogate da un coniuge all'altro in ragione della separazione non sia considerabile come reddito;
in particolare, questa ipotesi non è contemplata tra i redditi che non concorrono al calcolo reddituale in base alla Circolare n. 107/2020, la quale elenca «il reddito della casa di CP_1 abitazione [in conformità a quanto disposto dall'art. 38 co. 6 l. 448/2001], le
Pag. 5 di 8 pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento, l'importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell'articolo 70 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, i trattamenti di famiglia, l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio
1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati».
15. L'importo di € 723,04 mensilmente corrisposto alla ricorrente deve pertanto essere incluso tra i redditi da considerare ai fini della maggiorazione ex l. 448/2001, sicché risulta legittima la revoca del beneficio disposta dall'Istituto previdenziale.
16. Deve ora esaminarsi la domanda subordinata della ricorrente, secondo la quale, anche qualora la maggiorazione sociale fosse qualificata come indebita, la sua revoca non dovrebbe nondimeno avere effetto retroattivo.
17. Come noto, infatti, la sussistenza di un indebito assistenziale non ne comporta, per ciò solo, l'integrale ripetibilità dello stesso, essendo la materia sottratta alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c. in ragione dell'esistenza di un “principio di settore” di esclusione dell'indiscriminata ripetizione delle prestazioni corrisposte, anche in ragione della rilevanza costituzionale ex art. 38 Cost. degli interessi coinvolti.
18. In particolare, in tema di revoca di prestazioni assistenziali per carenza del requisito reddituale, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, sulla base del principio evincibile dalle norme di settore quali gli artt. 3-ter d.l. 850/1976 e 3 co. 9 d.l.
173/1988, i ratei indebitamente erogati devono essere restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (Cass. 20 maggio 2021, n. 13915; la sentenza era stata peraltro emessa proprio in un caso di indebita percezione della maggiorazione ex art. 38 l. 448/2001).
19. Nel caso di specie, l'oggettiva ambiguità del provvedimento del Tribunale di Parma, in base al quale l'importo finalizzato all'acquisto dei toupet appare distinto dall'assegno di mantenimento e quindi escluso estraneo ai redditi da comunicare a
Pag. 6 di 8 ai fini della concessione della prestazione assistenziale, induce a ritenere CP_1 insussistente il dolo in capo alla percipiente, potendosi ritenere legittimo l'affidamento riposto sulla statuizione dell'autorità giudiziaria da un soggetto non munito di specifiche competenze tecnico-giuridiche.
20. Possono quindi essere ripetuti solamente i ratei di “maggiorazione sociale” erogati successivamente all'accertamento dell'insussistenza del requisito reddituale, avvenuta nel gennaio 2023.
21. A partire da questa data, quindi, ha legittimamente cessato di corrispondere CP_1
l'assegno di invalidità comprensivo della maggiorazione sociale;
risulta invece irripetibile l'importo di € 5.452,94, corrispondente alla complessiva maggiorazione corrisposta nel periodo compreso tra l'1.8.2016 e il 31.12.2022 (cfr. lettera del CP_1
27.11.2023 sub doc. 17 ricorrente).
22. Conseguentemente, deve ritenersi illegittima la trattenuta del 20% operata sulle rate di pensione INVCIV di cui è tuttora titolare la ricorrente ai fini del recupero di tale indebito;
deve quindi essere condannata a restituire le trattenute CP_1 eventualmente operate fino all'attualità.
23. Essendo stata rigettata la domanda di accertamento dell'insussistenza dell'indebito, ma accolta la domanda di condanna alla restituzione delle trattenute, sussiste una situazione di soccombenza reciproca ex art. 92 co. 2 c.p.c.: le spese devono quindi essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna alla restituzione in favore di delle trattenute CP_1 Parte_1
eventualmente operate sino all'attualità sulla prestazione INVCIV n.
Pag. 7 di 8 07012205 ai fini del recupero dell'indebita maggiorazione sociale corrisposta tra l'1.8.2016 e il 31.12.2022;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Parma, 24/04/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BANZOLA PAOLO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Via
Farini, 16, Parma;
RICORRENTE contro
( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dagli avv. CP_1 P.IVA_1
GIROLDI VALERIA e MANZI ORESTE, elettivamente domiciliato presso la relativa sede in V.LE BASETTI, 10 43121 PARMA;
CONVENUTO OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«A) Accertare e dichiarare non dovuta da parte della signora la somma Parte_1 CP_ complessiva di € 5.452,94 richiesta dall a titolo di restituzione di maggiorazione sociale non dovuta, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
CP_ B) In subordine, qualora venisse riconosciuto in toto o in parte il credito vantato da CP_ dichiarare illegittima la trattenuta del 20% operata da sulla prestazione INVCIV, con condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto fino ad ora indebitamente trattenuto, per i motivi sopra esposti;
CP_ C) dichiarare in ogni caso illegittima la compensazione operata da e pertanto condannare la stessa all'immediata restituzione dei ratei di pensione dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2023 indebitamente trattenuti.
CP_ Con condanna di alla rifusione delle spese di lite».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
In via principale nel merito respingere il ricorso, per le argomentazioni e motivazioni diffusamente esposte in premessa,
quindi,
accertata l'indebita percezione da parte della ricorrente , a titolo di aumento ex Parte_1
L 448/2001 dell'importo pari ad € 5.452,94 per il periodo 01/08/2016- 31/12/2022, dichiarare legittima la compensazione impropria operata sulle somme debende per mensilità da febbraio a maggio 2023 nonchè le trattenute operate ed operande dall'istituto sul trattamento pensionistico della ricorrente ai fini della ripetizione di quanto indebitamente erogatole, nei limiti delle somme
Pag. 2 di 8 residue dovute ovvero a quelle somme, maggiori o minori, che dovessero essere ritenute giuste e/o eque all'esito del presente giudizio, anche a mezzo di C.T.U. tecnico-contabile che si d'ora si richiede
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.6.2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di dichiarare da sé non dovuta a la somma di € 5.452,94, richiesta CP_1 dall' a titolo di ripetizione di asserito indebito assistenziale;
in Controparte_2 subordine, ha chiesto di dichiarare l'illegittimità della trattenuta del 20% operata sulla prestazione INVCIV a lei riconosciuta, con condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto finora trattenuto.
2. La ricorrente ha inoltre chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità della compensazione operata da sui ratei di pensione dei mesi di febbraio, marzo, CP_1 aprile e maggio 2023 e ha chiesto la condanna dell' convenuto alla restituzione CP_2 degli stessi.
3. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
in fatto e in diritto.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Sono pacifiche tra le parti e documentali le seguenti circostanze fattuali:
- la ricorrente è titolare di assegno di invalidità ex art. 13 l. 118/1971 con decorrenza dall'ottobre 1999, in quanto invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 75% (doc. 1 ricorrente); l'assegno è stato convertito in assegno sociale ex art. 19 l. 118/1971 una volta che la ricorrente ha raggiunto i relativi requisiti anagrafici;
- alla ricorrente è altresì riconosciuta, a decorrere dal 2016, la maggiorazione prevista dall'art. 38 l. 448/2001;
Pag. 3 di 8 - a decorrere da febbraio 2023, aveva sospeso il pagamento della CP_1
prestazione a seguito di controlli sulla situazione reddituale della ricorrente;
- con lettera del 20.4.2023, ha riliquidato a decorrere dall'1.1.2016 CP_1
l'assegno sociale, revocando la maggiorazione ex art. 38 l. 448/2001;
- con delibera del 25.7.2023 (doc. 14 ricorrente), a seguito di ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente, ha poi rimesso in CP_1 pagamento l'assegno, ma ha dichiarato l'indebita percezione della maggiorazione sociale dal 2016 al 2023, per complessivi € 5.452,94.
6. La revoca della maggiorazione è stata determinata dall'inclusione nei redditi della ricorrente della somma di € 723,04, corrisposta mensilmente alla ricorrente dal coniuge separato in esecuzione dei provvedimenti adottati dal Persona_1
Tribunale di Parma.
7. Più precisamente, in data 9.4.1997 il Tribunale dispose l'omologazione della separazione consensuale della ricorrente dal marito, fissando quale contributo per il mantenimento la somma di £ 1.000.000,00 mensili.
8. Con successivo provvedimento del 29.10.1999 (doc. 4 ricorrente) il Tribunale, su istanza di parte, dispose la modifica delle condizioni di separazione, innalzando l'assegno di mantenimento a £ 1.5000.000,00 mensili.
9. Infine, con provvedimento dell'1.3.2003 (doc. 5 ricorrente), il Tribunale dispose un'ulteriore modifica delle condizioni della separazione consensuale, prevedendo che dovesse corrispondere alla ricorrente i seguenti importi mensili, Per_1 annualmente rivalutati:
- € 723,04 «a titolo di refusione di spese mediche e paramediche non mutuabili per l'acquisto e manutenzione dei toupet nonché per le altre spese accessorie»;
- € 51,65 a titolo di «assegno di mantenimento».
Pag. 4 di 8 10. Secondo la ricorrente, solamente l'importo di € 51,65 dovrebbe essere incluso nei redditi rilevanti ai fini della verifica della sussistenza dei prerequisiti per la concessione della maggiorazione dell'assegno sociale, mentre l'importo di € 723,04 dovrebbe esserne escluso in quanto esclusivamente finalizzato all'acquisto e alla manutenzione delle protesi da lei utilizzate a motivo della calvizie causatale da una severa ustione al cuoio capelluto subita in tenera età.
11. Deve rilevarsi che, sebbene formalmente erogati a titoli distinti, entrambi gli importi versati in esecuzione del provvedimento del Tribunale dell'1.3.2003 trovano la loro causa nella separazione consensuale intervenuta tra i due coniugi, costituendo attribuzioni patrimoniali disposte a vantaggio del coniuge privo di redditi propri idonei per provvedere al suo mantenimento, secondo quanto disposto dall'art. 156
c.c.
12. La “destinazione d'uso” indicata nel provvedimento del Tribunale risulta essere quindi meramente descrittiva, specificando l'esigenza di sostentamento in ragione della quale è stata determinata la misura dell'erogazione economica, ma non istituisce certamente alcun patrimonio destinato, non essendo anzi previsto neppure alcun onere di rendicontazione di utilizzo delle somme per sole spese relative ai toupet.
13. Si tratta quindi di importi che non possono che contribuire a formare il reddito della ricorrente e che dunque devono essere presi in considerazione per verificare il superamento della soglia di reddito prevista per la concessione della maggiorazione dell'assegno sociale.
14. Ciò anche considerando che non risulta esservi alcuna norma – né la ricorrente la indica – in forza della quale una parte delle somme erogate da un coniuge all'altro in ragione della separazione non sia considerabile come reddito;
in particolare, questa ipotesi non è contemplata tra i redditi che non concorrono al calcolo reddituale in base alla Circolare n. 107/2020, la quale elenca «il reddito della casa di CP_1 abitazione [in conformità a quanto disposto dall'art. 38 co. 6 l. 448/2001], le
Pag. 5 di 8 pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento, l'importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell'articolo 70 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, i trattamenti di famiglia, l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio
1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati».
15. L'importo di € 723,04 mensilmente corrisposto alla ricorrente deve pertanto essere incluso tra i redditi da considerare ai fini della maggiorazione ex l. 448/2001, sicché risulta legittima la revoca del beneficio disposta dall'Istituto previdenziale.
16. Deve ora esaminarsi la domanda subordinata della ricorrente, secondo la quale, anche qualora la maggiorazione sociale fosse qualificata come indebita, la sua revoca non dovrebbe nondimeno avere effetto retroattivo.
17. Come noto, infatti, la sussistenza di un indebito assistenziale non ne comporta, per ciò solo, l'integrale ripetibilità dello stesso, essendo la materia sottratta alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c. in ragione dell'esistenza di un “principio di settore” di esclusione dell'indiscriminata ripetizione delle prestazioni corrisposte, anche in ragione della rilevanza costituzionale ex art. 38 Cost. degli interessi coinvolti.
18. In particolare, in tema di revoca di prestazioni assistenziali per carenza del requisito reddituale, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, sulla base del principio evincibile dalle norme di settore quali gli artt. 3-ter d.l. 850/1976 e 3 co. 9 d.l.
173/1988, i ratei indebitamente erogati devono essere restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (Cass. 20 maggio 2021, n. 13915; la sentenza era stata peraltro emessa proprio in un caso di indebita percezione della maggiorazione ex art. 38 l. 448/2001).
19. Nel caso di specie, l'oggettiva ambiguità del provvedimento del Tribunale di Parma, in base al quale l'importo finalizzato all'acquisto dei toupet appare distinto dall'assegno di mantenimento e quindi escluso estraneo ai redditi da comunicare a
Pag. 6 di 8 ai fini della concessione della prestazione assistenziale, induce a ritenere CP_1 insussistente il dolo in capo alla percipiente, potendosi ritenere legittimo l'affidamento riposto sulla statuizione dell'autorità giudiziaria da un soggetto non munito di specifiche competenze tecnico-giuridiche.
20. Possono quindi essere ripetuti solamente i ratei di “maggiorazione sociale” erogati successivamente all'accertamento dell'insussistenza del requisito reddituale, avvenuta nel gennaio 2023.
21. A partire da questa data, quindi, ha legittimamente cessato di corrispondere CP_1
l'assegno di invalidità comprensivo della maggiorazione sociale;
risulta invece irripetibile l'importo di € 5.452,94, corrispondente alla complessiva maggiorazione corrisposta nel periodo compreso tra l'1.8.2016 e il 31.12.2022 (cfr. lettera del CP_1
27.11.2023 sub doc. 17 ricorrente).
22. Conseguentemente, deve ritenersi illegittima la trattenuta del 20% operata sulle rate di pensione INVCIV di cui è tuttora titolare la ricorrente ai fini del recupero di tale indebito;
deve quindi essere condannata a restituire le trattenute CP_1 eventualmente operate fino all'attualità.
23. Essendo stata rigettata la domanda di accertamento dell'insussistenza dell'indebito, ma accolta la domanda di condanna alla restituzione delle trattenute, sussiste una situazione di soccombenza reciproca ex art. 92 co. 2 c.p.c.: le spese devono quindi essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna alla restituzione in favore di delle trattenute CP_1 Parte_1
eventualmente operate sino all'attualità sulla prestazione INVCIV n.
Pag. 7 di 8 07012205 ai fini del recupero dell'indebita maggiorazione sociale corrisposta tra l'1.8.2016 e il 31.12.2022;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Parma, 24/04/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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