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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trani
N. R.G. 4852/2022
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott.ssa Sandra Moselli, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, dà lettura della seguente :
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
non definitiva nel procedimento di divisione ereditaria promosso da:
, nata a [...] il [...], c. f. , ed Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...],
, nata a [...] il [...], c. f. , ed CP_1 C.F._2
ivi residente a[...],
nato a [...] il [...], , ed CP_2 C.F._3
ivi residente a[...], e nato a [...] il [...], CP_3 C.F._4
residente in Paternò al vico Igino Giordani n. 57,
TUTTI elettivamente domiciliati in Molfetta alla via Cap. M. Azzarita n.
113, presso lo studio dell'avv. Zaccaria Facchini (cod. fisc.
) dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di C.F._5
mandato in atti:
ATTORI
contro , nata a [...] il [...] codice fiscale CP_4
, residente in [...]2, CodiceFiscale_6
rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Faggion
C.F. , - contumace Controparte_5 C.F._7
CONVENUTI
e Controparte_6
- contumaci Controparte_7
INTERVENTORI
Conclusioni:
Per parte attrice:
1) voglia l'On.le Tribunale di Trani ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria e la conseguente divisione dei beni immobili descritti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota paritaria di un sesto (1/6) dell'intero ad ognuno spettante, disponendo la vendita degli immobili con ordinanza a norma dell'art. 569 co. 3 c.p.c., richiamato dall'art. 788 c.p.c., nell'ipotesi in cui non sorga controversia sulla necessità delle vendite;
2) nell'ipotesi contraria, ossia in caso di eccepita contestazione sui fatti di causa, rimetta ex art. 187 c.p.c. la causa dinanzi al Collegio per la relativa decisione;
Pag. 2 di 8 3) porre tutte le spese di procedura a carico della convenuta CP_4
per averne dato causa con i suoi comportamenti decisamente ostativi alla vendita dei beni oggetto della presente divisione ed in narrativa meglio specificati.
Per parte convenuta CP_4
- nominare un esperto per la corrispondente determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote previa esatta individuazione dei cespiti;
- ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e in caso di ravvisata non materiale divisibilità dei beni ordinare la vendita all'incanto degli immobili, con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire tra i singoli condividenti;
- comunque, porre ogni spesa a carico della massa e in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di inaccettabili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori;
, e , Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
agiscono in giudizio sostenendo le seguenti circostanze:
- che, in seguito al decesso dei compianti genitori e Persona_1 [...]
nonché al deposito delle rispettive dichiarazioni di Controparte_8
Pag. 3 di 8 successione del 16.05.2016, n. 2782, volume n. 9990, e del 06.03.2018, n.
910, volume 9990, presentate dinanzi all'Ufficio del Registro - Agenzia
Territoriale di Bari, entrambe ab intestato, gli attori, unitamente ai germani e acquisivano in comunione ereditaria ed Controparte_5 CP_4
in quote uguali (1/6 ciascuno dell'intero) la comproprietà di due immobili, ed in particolare l'appartamento, sito in Molfetta alla via Baccarini n. 82, quarto piano superiore, riportato nel catasto Urbano del Comune di
Molfetta al foglio 9, particella 733 sub. 12, A/2 di vani 6,5 ed il locale, sito in Molfetta alla via XX Settembre n. 83, piano terra, riportato nel catasto
Urbano del Comune di Molfetta al foglio 9, particella 13 sub. 32, categoria
C/1, mq. 62;
- che il valore di mercato degli immobili su indicati è stato determinato in complessivi € 250.000,00, di cui € 175.000,00 per l'appartamento ed €
75.000,00 per il locale terraneo, in considerazione delle offerte massime ricevute dai potenziali acquirenti;
- che per detti immobili, attualmente liberi e sgombri di persone e cose, è stato conferito incarico all'agenzia immobiliare, con sede in Molfetta alla via C. Giaquinto n. 34, affiliata a “Iconacasa”, ma le proposte di acquisto ricevute non sono state condivise dalla comproprietaria in CP_4
quanto ritenute non adeguate al valore degli immobili ereditati;
- che la quota del comproprietario risulta gravata da Controparte_5
ipoteche giudiziali iscritte dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di
Riscossione di Bari in data 29.03.2019 (all.12) e dal sig. , Controparte_7
nato a [...] l'11.07.1957, in data [...], entrambi convenuti nel presente giudizio ai sensi dell'art. 1113 co 3 cod. civ.;
Pag. 4 di 8 - che l'insanabile contrasto tra i comproprietari della comunione sul valore degli stessi cespiti ed il comportamento decisamente capzioso e litigioso della sig.ra hanno impedito la loro vendita dei beni CP_4
- che, di conseguenza, gli attori hanno interesse a procedere allo scioglimento ed alla divisione della comunione ereditaria su detti immobili, intendendo procedere alla vendita dei beni al miglior offerente, per poi dividere le somme ricavate in considerazione delle rispettive e paritarie quote di proprietà.
Si è costituita, non contestando il diritto a procedere allo CP_4
scioglimento della comunione, né la misura della quota spettante a ciascuno dei fratelli (1/6).
Ha sostenuto che, trattandosi di due immobili non divisibili, sarà necessario, ex art. 788 c.p.c., procedere alla vendita giudiziale dei due cespiti ed al riparto del ricavato, salva l'ipotesi che uno o più dei comproprietari (anche congiuntamente) non ne chieda l'attribuzione, per il combinato disposto degli artt. 720 e 1116 c.c.
, non si è costituito in giudizio, restando contumace Controparte_5
***
1.Preliminarmente, ex art. 456 c.c,. deve essere dichiarata l' apertura della successione di e deceduti ab Persona_1 Controparte_8
intestato il primo a Molfetta il 13 marzo 2016 , la seconda ad Altamura il
15 gennaio 2018, lasciando quali eredi per 1/6 ciascuno i figli Parte_1
, , e CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_5 [...]
(cfr. dichiarazione di successione ed accettazione eredità in atti). CP_4
Pag. 5 di 8 2. Sulla consistenza dei beni caduti in successione non vi è contestazione.
Precisamente, l'asse ereditario risulta costituito da due immobili, ed in particolare l'appartamento, sito in Molfetta alla via Baccarini n. 82, quarto piano superiore, riportato nel catasto Urbano del Comune di Molfetta al foglio 9, particella 733 sub. 12, A/2 di vani 6,5 ed il locale, sito in Molfetta alla via XX Settembre n. 83, piano terra, riportato nel catasto Urbano del
Comune di Molfetta al foglio 9, particella 13 sub. 32, categoria C/1, mq.
62.
L'espletata CTU, eseguita dall'Ing. verificata Persona_2
positivamente la commerciabilità dei beni, ha evidenziato come la conformazione delle unità immobiliari di cui è causa rende impraticabile ed economicamente non vantaggiosa qualsiasi ipotesi di “frazionamento” dei beni.
Ciò posto, si osserva che il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (V. Cass. 30/7/2004 n. 14540).
Ne deriva che nel caso in esame i beni immobili di cui si discorre rientrano senz'altro nell'ipotesi contemplata dal citato articolo 720 c.c. quantomeno
Pag. 6 di 8 sotto il profilo della non comoda divisibilità del bene medesimo in considerazione del sensibile deprezzamento che deriverebbe da un suo frazionamento, dei costi eccessivi di realizzazione e della rilevante difficoltà, se non proprio impossibilità, di realizzare distinte ed autonome porzioni corrispondenti alle diverse quote di titolarità dei comproprietari.
Sussiste quindi, il diritto delle parti allo scioglimento della comunione ereditaria dei de cuius) sui beni in Molfetta alla via Baccarini n. 82 e alla via XX Settembre n. 83, per le quote di 1/6 di ciascuno, e deve disporsi il prosieguo del giudizio, disponendo le operazioni di vendita dei beni non divisibili, con separata ordinanza.
Le spese di lite vanno liquidate all'esito del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria n. R.g.:4852/2022 , così provvede:
- dichiara aperta la successione di e Persona_1 CP_8
deceduti ab intestato il primo a Molfetta il 13 marzo 2016 , la
[...]
seconda ad Altamura il 15 gennaio 2018, lasciando quali eredi per 1/6 ciascuno i figli, , Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
e ;
[...] Controparte_5 CP_4
- accerta che il compendio ereditario è costituito dai seguenti beni:
l'appartamento, sito in Molfetta alla via Baccarini n. 82, quarto piano superiore, riportato nel catasto Urbano del Comune di Molfetta al foglio 9, particella 733 sub. 12, A/2 di vani 6,5 ed il locale, sito in Molfetta alla via
Pag. 7 di 8 XX Settembre n. 83, piano terra, riportato nel catasto Urbano del Comune di Molfetta al foglio 9, particella 13 sub. 32, categoria C/1, mq. 62;
Allegato al verbale del 17.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Sandra Moselli
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trani
N. R.G. 4852/2022
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott.ssa Sandra Moselli, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, dà lettura della seguente :
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
non definitiva nel procedimento di divisione ereditaria promosso da:
, nata a [...] il [...], c. f. , ed Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...],
, nata a [...] il [...], c. f. , ed CP_1 C.F._2
ivi residente a[...],
nato a [...] il [...], , ed CP_2 C.F._3
ivi residente a[...], e nato a [...] il [...], CP_3 C.F._4
residente in Paternò al vico Igino Giordani n. 57,
TUTTI elettivamente domiciliati in Molfetta alla via Cap. M. Azzarita n.
113, presso lo studio dell'avv. Zaccaria Facchini (cod. fisc.
) dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di C.F._5
mandato in atti:
ATTORI
contro , nata a [...] il [...] codice fiscale CP_4
, residente in [...]2, CodiceFiscale_6
rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Faggion
C.F. , - contumace Controparte_5 C.F._7
CONVENUTI
e Controparte_6
- contumaci Controparte_7
INTERVENTORI
Conclusioni:
Per parte attrice:
1) voglia l'On.le Tribunale di Trani ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria e la conseguente divisione dei beni immobili descritti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota paritaria di un sesto (1/6) dell'intero ad ognuno spettante, disponendo la vendita degli immobili con ordinanza a norma dell'art. 569 co. 3 c.p.c., richiamato dall'art. 788 c.p.c., nell'ipotesi in cui non sorga controversia sulla necessità delle vendite;
2) nell'ipotesi contraria, ossia in caso di eccepita contestazione sui fatti di causa, rimetta ex art. 187 c.p.c. la causa dinanzi al Collegio per la relativa decisione;
Pag. 2 di 8 3) porre tutte le spese di procedura a carico della convenuta CP_4
per averne dato causa con i suoi comportamenti decisamente ostativi alla vendita dei beni oggetto della presente divisione ed in narrativa meglio specificati.
Per parte convenuta CP_4
- nominare un esperto per la corrispondente determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote previa esatta individuazione dei cespiti;
- ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e in caso di ravvisata non materiale divisibilità dei beni ordinare la vendita all'incanto degli immobili, con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire tra i singoli condividenti;
- comunque, porre ogni spesa a carico della massa e in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di inaccettabili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori;
, e , Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
agiscono in giudizio sostenendo le seguenti circostanze:
- che, in seguito al decesso dei compianti genitori e Persona_1 [...]
nonché al deposito delle rispettive dichiarazioni di Controparte_8
Pag. 3 di 8 successione del 16.05.2016, n. 2782, volume n. 9990, e del 06.03.2018, n.
910, volume 9990, presentate dinanzi all'Ufficio del Registro - Agenzia
Territoriale di Bari, entrambe ab intestato, gli attori, unitamente ai germani e acquisivano in comunione ereditaria ed Controparte_5 CP_4
in quote uguali (1/6 ciascuno dell'intero) la comproprietà di due immobili, ed in particolare l'appartamento, sito in Molfetta alla via Baccarini n. 82, quarto piano superiore, riportato nel catasto Urbano del Comune di
Molfetta al foglio 9, particella 733 sub. 12, A/2 di vani 6,5 ed il locale, sito in Molfetta alla via XX Settembre n. 83, piano terra, riportato nel catasto
Urbano del Comune di Molfetta al foglio 9, particella 13 sub. 32, categoria
C/1, mq. 62;
- che il valore di mercato degli immobili su indicati è stato determinato in complessivi € 250.000,00, di cui € 175.000,00 per l'appartamento ed €
75.000,00 per il locale terraneo, in considerazione delle offerte massime ricevute dai potenziali acquirenti;
- che per detti immobili, attualmente liberi e sgombri di persone e cose, è stato conferito incarico all'agenzia immobiliare, con sede in Molfetta alla via C. Giaquinto n. 34, affiliata a “Iconacasa”, ma le proposte di acquisto ricevute non sono state condivise dalla comproprietaria in CP_4
quanto ritenute non adeguate al valore degli immobili ereditati;
- che la quota del comproprietario risulta gravata da Controparte_5
ipoteche giudiziali iscritte dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di
Riscossione di Bari in data 29.03.2019 (all.12) e dal sig. , Controparte_7
nato a [...] l'11.07.1957, in data [...], entrambi convenuti nel presente giudizio ai sensi dell'art. 1113 co 3 cod. civ.;
Pag. 4 di 8 - che l'insanabile contrasto tra i comproprietari della comunione sul valore degli stessi cespiti ed il comportamento decisamente capzioso e litigioso della sig.ra hanno impedito la loro vendita dei beni CP_4
- che, di conseguenza, gli attori hanno interesse a procedere allo scioglimento ed alla divisione della comunione ereditaria su detti immobili, intendendo procedere alla vendita dei beni al miglior offerente, per poi dividere le somme ricavate in considerazione delle rispettive e paritarie quote di proprietà.
Si è costituita, non contestando il diritto a procedere allo CP_4
scioglimento della comunione, né la misura della quota spettante a ciascuno dei fratelli (1/6).
Ha sostenuto che, trattandosi di due immobili non divisibili, sarà necessario, ex art. 788 c.p.c., procedere alla vendita giudiziale dei due cespiti ed al riparto del ricavato, salva l'ipotesi che uno o più dei comproprietari (anche congiuntamente) non ne chieda l'attribuzione, per il combinato disposto degli artt. 720 e 1116 c.c.
, non si è costituito in giudizio, restando contumace Controparte_5
***
1.Preliminarmente, ex art. 456 c.c,. deve essere dichiarata l' apertura della successione di e deceduti ab Persona_1 Controparte_8
intestato il primo a Molfetta il 13 marzo 2016 , la seconda ad Altamura il
15 gennaio 2018, lasciando quali eredi per 1/6 ciascuno i figli Parte_1
, , e CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_5 [...]
(cfr. dichiarazione di successione ed accettazione eredità in atti). CP_4
Pag. 5 di 8 2. Sulla consistenza dei beni caduti in successione non vi è contestazione.
Precisamente, l'asse ereditario risulta costituito da due immobili, ed in particolare l'appartamento, sito in Molfetta alla via Baccarini n. 82, quarto piano superiore, riportato nel catasto Urbano del Comune di Molfetta al foglio 9, particella 733 sub. 12, A/2 di vani 6,5 ed il locale, sito in Molfetta alla via XX Settembre n. 83, piano terra, riportato nel catasto Urbano del
Comune di Molfetta al foglio 9, particella 13 sub. 32, categoria C/1, mq.
62.
L'espletata CTU, eseguita dall'Ing. verificata Persona_2
positivamente la commerciabilità dei beni, ha evidenziato come la conformazione delle unità immobiliari di cui è causa rende impraticabile ed economicamente non vantaggiosa qualsiasi ipotesi di “frazionamento” dei beni.
Ciò posto, si osserva che il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (V. Cass. 30/7/2004 n. 14540).
Ne deriva che nel caso in esame i beni immobili di cui si discorre rientrano senz'altro nell'ipotesi contemplata dal citato articolo 720 c.c. quantomeno
Pag. 6 di 8 sotto il profilo della non comoda divisibilità del bene medesimo in considerazione del sensibile deprezzamento che deriverebbe da un suo frazionamento, dei costi eccessivi di realizzazione e della rilevante difficoltà, se non proprio impossibilità, di realizzare distinte ed autonome porzioni corrispondenti alle diverse quote di titolarità dei comproprietari.
Sussiste quindi, il diritto delle parti allo scioglimento della comunione ereditaria dei de cuius) sui beni in Molfetta alla via Baccarini n. 82 e alla via XX Settembre n. 83, per le quote di 1/6 di ciascuno, e deve disporsi il prosieguo del giudizio, disponendo le operazioni di vendita dei beni non divisibili, con separata ordinanza.
Le spese di lite vanno liquidate all'esito del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria n. R.g.:4852/2022 , così provvede:
- dichiara aperta la successione di e Persona_1 CP_8
deceduti ab intestato il primo a Molfetta il 13 marzo 2016 , la
[...]
seconda ad Altamura il 15 gennaio 2018, lasciando quali eredi per 1/6 ciascuno i figli, , Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
e ;
[...] Controparte_5 CP_4
- accerta che il compendio ereditario è costituito dai seguenti beni:
l'appartamento, sito in Molfetta alla via Baccarini n. 82, quarto piano superiore, riportato nel catasto Urbano del Comune di Molfetta al foglio 9, particella 733 sub. 12, A/2 di vani 6,5 ed il locale, sito in Molfetta alla via
Pag. 7 di 8 XX Settembre n. 83, piano terra, riportato nel catasto Urbano del Comune di Molfetta al foglio 9, particella 13 sub. 32, categoria C/1, mq. 62;
Allegato al verbale del 17.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Sandra Moselli
Pag. 8 di 8