Art. 2.
Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 , si estendono per la durata di un biennio alle assunzioni di personale straordinario alle dipendenze dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature distrettuali dello Stato.
Le assunzioni del personale di cui al precedente comma, fissate nella misura massima complessiva di novanta unita', sono disposte nell'ambito degli elenchi di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, con decreto dell'Avvocato generale dello Stato sia per la sede dell'Avvocatura generale dello Stato che per le sedi delle avvocature distrettuali dello Stato previo espletamento di una prova pratica attitudinale.
In deroga a quanto disposto dalle lettere b) e c) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 , le assunzioni di cui al primo comma del presente articolo avranno durata annuale, rinnovabile per un ulteriore periodo di eguale durata.
Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 , si estendono per la durata di un biennio alle assunzioni di personale straordinario alle dipendenze dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature distrettuali dello Stato.
Le assunzioni del personale di cui al precedente comma, fissate nella misura massima complessiva di novanta unita', sono disposte nell'ambito degli elenchi di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, con decreto dell'Avvocato generale dello Stato sia per la sede dell'Avvocatura generale dello Stato che per le sedi delle avvocature distrettuali dello Stato previo espletamento di una prova pratica attitudinale.
In deroga a quanto disposto dalle lettere b) e c) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 , le assunzioni di cui al primo comma del presente articolo avranno durata annuale, rinnovabile per un ulteriore periodo di eguale durata.