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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/01/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12550/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
RESISTENTI
Oggi 30 gennaio 2025 innanzi al Giudice Maria Filomena De Cecco e al MOT Giorgio Martano, sono comparsi: personalmente con l'Avv. ENRICO BIANCHI e Parte_1
e anche in rappresentanza di Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 come da procura notarile depositata in atti, tutti con l'Avv. MANNA BARBARA.
Il Giudice
esperisce tentativo di conciliazione che ha esito negativo.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'Avv. Bianchi replica alla comparsa di costituzione avversaria come segue.
Sulla inammissibilità della domanda, evidenzia che la presente causa e quella per decreto ingiuntivo sono due cause diverse, la prima è una causa di equa riduzione dell'importo dei canoni pagati per vizi della cosa locata da gennaio 2020 a gennaio 2023 per complessivi 37 canoni, mentre quella oggetto del decreto ingiuntivo, non opposta, riguarda il pagamento di canoni scaduti e non pagati da febbraio a luglio 2023, mese in cui la casa è stata restituita.
Circa il documento del 1936 prodotto dalla controparte evidenzia che l'immobile che era locato alla ricorrente si trova al piano terreno, quindi non rientra nell'abilità concessa con quel documento.
L'Avv. Manna replica evidenziando che la condizione inserita in quel documento riguarda solo i locali adibiti a botteghe e retrobotteghe e non a quelli adibiti a civile abitazione come i locali oggetto di pagina 1 di 3 causa. L'edificio di cui fa parte l'appartamento oggetto di causa è infatti dotato sulla pubblica via anche di più negozi, mentre l'appartamento della ricorrente è sempre stato accatastato come civile abitazione. La ricorrente conferma che l'edificio in cui si trovava il suo appartamento ha quantomeno un negozio sulla pubblica via. L'Avv. Bianchi afferma che la controparte non ha provato che l'appartamento locato alla ricorrente nel 1936 non fosse adibito a bottega. L'Avv. Manna eccepisce che detta prova doveva essere fornita dalla ricorrente, sulla quale incombe l'onere di dimostrare l'esistenza dell'asserito vizio. Dichiara inoltre che si può presumere che l'immobile non sia mai stato una bottega come risulta dal suo accatastamento come A/3, indicato anche nel contatto di locazione firmato dalla ricorrente.
Evidenzia, inoltre, che il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo comporta che la misura del canone non possa più essere rimessa in discussione.
L'Avv. Bianchi replica che la propria assistita ha saputo della non abitabilità dell'immobile dopo che il decreto ingiuntivo era già divenuto esecutivo e non vi erano altre ragioni per proporre opposizione. L'Avv. Manna replica che il giudicato copre il dedotto e il deducibile, esclusi solo i fatti sopravvenuti, ma il fatto che la controparte sia venuta a conoscenza in epoca successiva di una circostanza già esistente in precedenza non rende detta circostanza un fatto sopravvenuto;
insiste quindi nell'eccezione di inammissibilità della domanda;
afferma inoltre che anche se il vizio vi fosse stato si trattava comunque di un vizio facilmente riconoscibile e che la signora ha goduto dell'immobile dal 2015 al luglio 2023, senza eccepire mai alcunché e l'immobile, anche ove fosse stato privo del certificato di abitabilità, avrebbe comunque avuto tutti i requisiti per ottenerlo. L'Avv. Bianchi rileva che fino al ricevimento della lettera del 19.12.2023 il vizio della mancanza di qualità contestato in questa causa non era deducibile.
L'Avv. Manna conclude come in comparsa di costituzione e deposita nota-spese, che si riserva di depositare anche in PCT. L'Avv. Bianchi precisa le conclusioni come in ricorso e si rimette a giustizia per la liquidazione delle spese di lite. Dichiara che avendo chiesto e ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la fase della mediazione, che ha avuto esito negativo, deve ritenersi coperto da tale beneficio anche il presente giudizio. Si riserva di depositare in giornata l'istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato per la sua assistita. Entrambi i Difensori rinunciano a presenziare alla lettura della decisione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Successivamente il Giudice pronuncia l'allegato dispositivo di cui dà lettura.
pagina 2 di 3 N. R.G. 12550/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Maria Filomena De Cecco, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato sentenza dando lettura del seguente dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA inammissibile il ricorso e per l'effetto CONDANNA a rifondere a Parte_1
, e le spese del presente giudizio, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
comprensive della fase di mediazione, che liquida in € 190,32, per esborsi e in € 6.843,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, IVA e CPA come per legge.
Fissa in giorni 15 il termine per il deposito delle motivazioni.
Firenze, 30 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Giorgio Martano
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
RESISTENTI
Oggi 30 gennaio 2025 innanzi al Giudice Maria Filomena De Cecco e al MOT Giorgio Martano, sono comparsi: personalmente con l'Avv. ENRICO BIANCHI e Parte_1
e anche in rappresentanza di Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 come da procura notarile depositata in atti, tutti con l'Avv. MANNA BARBARA.
Il Giudice
esperisce tentativo di conciliazione che ha esito negativo.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'Avv. Bianchi replica alla comparsa di costituzione avversaria come segue.
Sulla inammissibilità della domanda, evidenzia che la presente causa e quella per decreto ingiuntivo sono due cause diverse, la prima è una causa di equa riduzione dell'importo dei canoni pagati per vizi della cosa locata da gennaio 2020 a gennaio 2023 per complessivi 37 canoni, mentre quella oggetto del decreto ingiuntivo, non opposta, riguarda il pagamento di canoni scaduti e non pagati da febbraio a luglio 2023, mese in cui la casa è stata restituita.
Circa il documento del 1936 prodotto dalla controparte evidenzia che l'immobile che era locato alla ricorrente si trova al piano terreno, quindi non rientra nell'abilità concessa con quel documento.
L'Avv. Manna replica evidenziando che la condizione inserita in quel documento riguarda solo i locali adibiti a botteghe e retrobotteghe e non a quelli adibiti a civile abitazione come i locali oggetto di pagina 1 di 3 causa. L'edificio di cui fa parte l'appartamento oggetto di causa è infatti dotato sulla pubblica via anche di più negozi, mentre l'appartamento della ricorrente è sempre stato accatastato come civile abitazione. La ricorrente conferma che l'edificio in cui si trovava il suo appartamento ha quantomeno un negozio sulla pubblica via. L'Avv. Bianchi afferma che la controparte non ha provato che l'appartamento locato alla ricorrente nel 1936 non fosse adibito a bottega. L'Avv. Manna eccepisce che detta prova doveva essere fornita dalla ricorrente, sulla quale incombe l'onere di dimostrare l'esistenza dell'asserito vizio. Dichiara inoltre che si può presumere che l'immobile non sia mai stato una bottega come risulta dal suo accatastamento come A/3, indicato anche nel contatto di locazione firmato dalla ricorrente.
Evidenzia, inoltre, che il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo comporta che la misura del canone non possa più essere rimessa in discussione.
L'Avv. Bianchi replica che la propria assistita ha saputo della non abitabilità dell'immobile dopo che il decreto ingiuntivo era già divenuto esecutivo e non vi erano altre ragioni per proporre opposizione. L'Avv. Manna replica che il giudicato copre il dedotto e il deducibile, esclusi solo i fatti sopravvenuti, ma il fatto che la controparte sia venuta a conoscenza in epoca successiva di una circostanza già esistente in precedenza non rende detta circostanza un fatto sopravvenuto;
insiste quindi nell'eccezione di inammissibilità della domanda;
afferma inoltre che anche se il vizio vi fosse stato si trattava comunque di un vizio facilmente riconoscibile e che la signora ha goduto dell'immobile dal 2015 al luglio 2023, senza eccepire mai alcunché e l'immobile, anche ove fosse stato privo del certificato di abitabilità, avrebbe comunque avuto tutti i requisiti per ottenerlo. L'Avv. Bianchi rileva che fino al ricevimento della lettera del 19.12.2023 il vizio della mancanza di qualità contestato in questa causa non era deducibile.
L'Avv. Manna conclude come in comparsa di costituzione e deposita nota-spese, che si riserva di depositare anche in PCT. L'Avv. Bianchi precisa le conclusioni come in ricorso e si rimette a giustizia per la liquidazione delle spese di lite. Dichiara che avendo chiesto e ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la fase della mediazione, che ha avuto esito negativo, deve ritenersi coperto da tale beneficio anche il presente giudizio. Si riserva di depositare in giornata l'istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato per la sua assistita. Entrambi i Difensori rinunciano a presenziare alla lettura della decisione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Successivamente il Giudice pronuncia l'allegato dispositivo di cui dà lettura.
pagina 2 di 3 N. R.G. 12550/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Maria Filomena De Cecco, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato sentenza dando lettura del seguente dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA inammissibile il ricorso e per l'effetto CONDANNA a rifondere a Parte_1
, e le spese del presente giudizio, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
comprensive della fase di mediazione, che liquida in € 190,32, per esborsi e in € 6.843,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, IVA e CPA come per legge.
Fissa in giorni 15 il termine per il deposito delle motivazioni.
Firenze, 30 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Giorgio Martano
pagina 3 di 3