TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 10/11/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
RG 374/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 10/11/2025 alle ore 10.00 davanti al giudice monocratico dott. BR AL , sono comparsi mediante connessione da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Teams, per parte ricorrente l'avv. Lucà per parte resistente l'avv. Ulivi.
L'avv. Lucà rappresenta che il suo assistito ha versato tutto quanto dovuto in base al decreto ingiuntivo. Chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese in quanto non essendo più Parte_1 presidente dell'associazione nel momento in cui è stato avviato stragiudizialmente il contenzioso, non ha potuto addivenire ad una soluzione conciliativa. L'avv. Ulivi dà atto dell'avvenuto pagamento. Chiede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in virtù del criterio della soccombenza virtuale.
Il Giudice Pronuncia sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura.
Il Giudice
BR AL
R.G. 374/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. BR AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. 374/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_2 telematicamente, dall'avv. Giuseppe Lucà, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata CP_1 telematicamente, dall'avv. Luca Ulivi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo. resistente dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28 agosto 2025, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 123/2025 emesso dal Tribunale di Gorizia a favore di , e con il quale gli è stato ingiunto il pagamento CP_2 della somma di euro 2.145,91 a titolo di risarcimento del danno consacrato all'interno del lodo emesso dal Collegio arbitrale della Figc in conseguenza dell'accertamento del mancato pagamento dei compensi dovuti in esecuzione del contratto di collaborazione stipulato ai sensi dell'art. 28, d. lgs. n. 36 del 2021 con l' Parte_3
1.1 Nell'opporsi al provvedimento monitorio, ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Gorizia in favore del Tribunale di Locri e il suo difetto di legittimazione passiva. Egli, infatti, destinatario del provvedimento monitorio in qualità di Presidente dell' ha sostenuto che, alla data in cui il Parte_3 credito è sorto non copriva più il predetto incarico.
2. L'opposto si è difeso sostenendo l'infondatezza d'ambo le censure.
3. All'udienza di discussione parte opponente ha dato atto dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto in base al decreto ingiuntivo opposto. Parte opposta ha confermato la circostanza. Ciò che è rimasto controverso tra le parti è il governo delle spese processuali. Parte ricorrente ne ha chiesto la compensazione, sostenendo che il contenzioso, anche a livello stragiudiziale, sia stato avviato quando era cessata la sua qualità di presidente dell'associazione sportivo;
ciò gli avrebbe precluso una soluzione conciliativa della causa. Parte opposta, all'opposto, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali, in virtù del criterio della soccombenza virtuale.
4. Così ricostruito l'iter processuale, va senz'altro dichiarata la cessazione tra le parti della materia del contendere.
5. Quanto al governo delle spese, deve evidenziarsi l'infondatezza delle difese proposte nel ricorso in opposizione.
5.1. Invero, sarebbe stata da disattendere l'eccezione d'incompetenza per territorio. Non è infatti controverso che sia un lavoratore, giusta il disposto CP_1 dell'art. 2, d. lgs. n. 36 del 2021, e che il suo contratto rientri nello schema di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c.. Ne deriva che la competenza per territorio va determinata in base all'art. 413, c. 4, c.p.c., a mente del quale rileva il domicilio del collaboratore. Non è contestato che sia domiciliato a Monfalcone, ciò che CP_1 determina la competenza del Tribunale di Gorizia.
5.2. Quanto invece alla posizione di , e premesso che Parte_1 Pt_3
è pacificamente da annoverare fra le associazioni non riconosciute, va
[...] ricordato che «la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta (collegata non alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa, concretantesi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi) non è riferibile, neppure in parte, ad un'obbligazione propria dell'associato, ma ha carattere accessorio rispetto alla responsabilita primaria dell'associazione stessa, di talchè detta obbligazione (di natura solidale) è legittimamente inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione. Ne consegue che tale responsabilità grava esclusivamente sui soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali del sodalizio comportare alcun fenomeno di successione nel debito in capo al soggetto subentrante, con esclusione di quello (attualmente sostituito) che aveva in origine contratto l'obbligazione» [Cass., n. 455/2005]. In questo modo, la Cassazione ha chiarito che il presidente di un sodalizio non riconosciuto è passivamente legittimato all'azione del creditore anche dopo la cessazione della carica con riguardo alle obbligazioni risalenti al periodo in cui egli aveva esercitato le funzioni di presidente. Nella fattispecie, è documentale che abbia cessato la propria carica Parte_1 solo il 17.04.2025, laddove il contratto per cui è causa, nel cui contesto ha apposto la propria sottoscrizione in qualità di presidente Parte_1 dell'associazione sportiva, risale al precedente 17.12.2024. Dunque, anche l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva non aveva alcun fondamento.
5.3. In merito poi al fatto che sia venuto a conoscenza del credito Parte_1 vantato nei suoi riguardi solo a seguito della notifica del provvedimento monitorio, ciò che gli avrebbe precluso di coltivare soluzioni conciliative, deve ritenersi che l'osservazione sia da disattendere. Per un verso, infatti, la circostanza è irrilevante ai fini della valutazione della fondatezza della pretesa, ossia del profilo d'interesse ai fini del governo delle spese processuali;
per altro verso, trattasi di osservazione priva di pregio, laddove se realmente Parte_1 avesse inteso coltivare ipotesi conciliativa, avrebbe senz'altro potuto farlo una volta ricevuto il provvedimento monitorio, soprassedendo dal proporre la presente opposizione, del tutto infondata. Ne deriva che, in virtù del criterio della soccombenza virtuale, le spese vanno poste integralmente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione tra le parti della materia del contendere;
condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese del giudizio, liquidate in euro 1.030,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; Gorizia, 10 novembre 2025
Il Giudice
BR AL
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 10/11/2025 alle ore 10.00 davanti al giudice monocratico dott. BR AL , sono comparsi mediante connessione da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Teams, per parte ricorrente l'avv. Lucà per parte resistente l'avv. Ulivi.
L'avv. Lucà rappresenta che il suo assistito ha versato tutto quanto dovuto in base al decreto ingiuntivo. Chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese in quanto non essendo più Parte_1 presidente dell'associazione nel momento in cui è stato avviato stragiudizialmente il contenzioso, non ha potuto addivenire ad una soluzione conciliativa. L'avv. Ulivi dà atto dell'avvenuto pagamento. Chiede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in virtù del criterio della soccombenza virtuale.
Il Giudice Pronuncia sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura.
Il Giudice
BR AL
R.G. 374/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. BR AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. 374/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_2 telematicamente, dall'avv. Giuseppe Lucà, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata CP_1 telematicamente, dall'avv. Luca Ulivi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo. resistente dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28 agosto 2025, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 123/2025 emesso dal Tribunale di Gorizia a favore di , e con il quale gli è stato ingiunto il pagamento CP_2 della somma di euro 2.145,91 a titolo di risarcimento del danno consacrato all'interno del lodo emesso dal Collegio arbitrale della Figc in conseguenza dell'accertamento del mancato pagamento dei compensi dovuti in esecuzione del contratto di collaborazione stipulato ai sensi dell'art. 28, d. lgs. n. 36 del 2021 con l' Parte_3
1.1 Nell'opporsi al provvedimento monitorio, ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Gorizia in favore del Tribunale di Locri e il suo difetto di legittimazione passiva. Egli, infatti, destinatario del provvedimento monitorio in qualità di Presidente dell' ha sostenuto che, alla data in cui il Parte_3 credito è sorto non copriva più il predetto incarico.
2. L'opposto si è difeso sostenendo l'infondatezza d'ambo le censure.
3. All'udienza di discussione parte opponente ha dato atto dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto in base al decreto ingiuntivo opposto. Parte opposta ha confermato la circostanza. Ciò che è rimasto controverso tra le parti è il governo delle spese processuali. Parte ricorrente ne ha chiesto la compensazione, sostenendo che il contenzioso, anche a livello stragiudiziale, sia stato avviato quando era cessata la sua qualità di presidente dell'associazione sportivo;
ciò gli avrebbe precluso una soluzione conciliativa della causa. Parte opposta, all'opposto, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali, in virtù del criterio della soccombenza virtuale.
4. Così ricostruito l'iter processuale, va senz'altro dichiarata la cessazione tra le parti della materia del contendere.
5. Quanto al governo delle spese, deve evidenziarsi l'infondatezza delle difese proposte nel ricorso in opposizione.
5.1. Invero, sarebbe stata da disattendere l'eccezione d'incompetenza per territorio. Non è infatti controverso che sia un lavoratore, giusta il disposto CP_1 dell'art. 2, d. lgs. n. 36 del 2021, e che il suo contratto rientri nello schema di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c.. Ne deriva che la competenza per territorio va determinata in base all'art. 413, c. 4, c.p.c., a mente del quale rileva il domicilio del collaboratore. Non è contestato che sia domiciliato a Monfalcone, ciò che CP_1 determina la competenza del Tribunale di Gorizia.
5.2. Quanto invece alla posizione di , e premesso che Parte_1 Pt_3
è pacificamente da annoverare fra le associazioni non riconosciute, va
[...] ricordato che «la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta (collegata non alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa, concretantesi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi) non è riferibile, neppure in parte, ad un'obbligazione propria dell'associato, ma ha carattere accessorio rispetto alla responsabilita primaria dell'associazione stessa, di talchè detta obbligazione (di natura solidale) è legittimamente inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione. Ne consegue che tale responsabilità grava esclusivamente sui soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali del sodalizio comportare alcun fenomeno di successione nel debito in capo al soggetto subentrante, con esclusione di quello (attualmente sostituito) che aveva in origine contratto l'obbligazione» [Cass., n. 455/2005]. In questo modo, la Cassazione ha chiarito che il presidente di un sodalizio non riconosciuto è passivamente legittimato all'azione del creditore anche dopo la cessazione della carica con riguardo alle obbligazioni risalenti al periodo in cui egli aveva esercitato le funzioni di presidente. Nella fattispecie, è documentale che abbia cessato la propria carica Parte_1 solo il 17.04.2025, laddove il contratto per cui è causa, nel cui contesto ha apposto la propria sottoscrizione in qualità di presidente Parte_1 dell'associazione sportiva, risale al precedente 17.12.2024. Dunque, anche l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva non aveva alcun fondamento.
5.3. In merito poi al fatto che sia venuto a conoscenza del credito Parte_1 vantato nei suoi riguardi solo a seguito della notifica del provvedimento monitorio, ciò che gli avrebbe precluso di coltivare soluzioni conciliative, deve ritenersi che l'osservazione sia da disattendere. Per un verso, infatti, la circostanza è irrilevante ai fini della valutazione della fondatezza della pretesa, ossia del profilo d'interesse ai fini del governo delle spese processuali;
per altro verso, trattasi di osservazione priva di pregio, laddove se realmente Parte_1 avesse inteso coltivare ipotesi conciliativa, avrebbe senz'altro potuto farlo una volta ricevuto il provvedimento monitorio, soprassedendo dal proporre la presente opposizione, del tutto infondata. Ne deriva che, in virtù del criterio della soccombenza virtuale, le spese vanno poste integralmente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione tra le parti della materia del contendere;
condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese del giudizio, liquidate in euro 1.030,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; Gorizia, 10 novembre 2025
Il Giudice
BR AL