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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 782/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NA CE, Presidente DIOTALLEVI GIOVANNI, Relatore POLITO MARIA TERESA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1871/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Difensore_1 CF_Difensore_2 Avv. C/o Lo Studio Dell' Avv. -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Avv. Difensore_2 C/o Lo Studio Dell' Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 329/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 06/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ033H00682 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ033H00682 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ033H00682 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 541/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: RG 1871/2024
Svolgimento del processo
Con AVV. ACCERTAMENTO SDC TKQ033H00682-2022, notificato in data 24/09/2022 l'Agenzia delle Entrate accertava a carico della Società_1. il reddito derivante dagli utili imputabili alla suddetta società a ristretta base sociale nei confronti della quale a seguito di indagini finanziarie sono stati accertati utili non dichiarati per euro 299.585,00.
L'atto di accertamento era susseguente a un controllo per l'esercizio 2016 scaturente da incongruenza tra l'omessa dichiarazione fiscale per il 2016 (Unico società di Capitali- omessa per tutte le annualità dal 2016 in poi) ai fini di tutte le imposte e le risultanze del cd “spesometro” fornito dai clienti e fornitori (ex art. 21 DL 78/2010).
In sostanza, mentre dallo spesometro emergevano operazioni attive e passive, la dichiarazione fiscale era stata totalmente omessa. All'esito del controllo svolto d'ufficio, l'Ufficio richiedeva l'autorizzazione all'esecuzione di indagini finanziarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 1, n. 7 del DPR. nr. 600/1973 e dell'art. 51, comma 2, n. 7 del DPR. n. 633/72, come modificati dall'art. 18 della legge 30/12/1991, n. 413 e dell'art. 1 commi 402, 403 e 404 della legge 30/12/2004, n. 311, nei confronti della Società_1, autorizzazione che veniva regolarmente concessa.
La società non ha fornito le giustificazioni richieste relative in particolare relative alle movimentazioni bancarie e altra documentazione inerente ai rapporti commerciali. Nell'invito erano presenti, comunque, le avvertenze relative alle preclusioni – di cui all'art. 32 – penultimo comma – del DPR 600/73 (preclusioni all'utilizzo a favore del contribuente ai fini dell'accertamento, in sede amministrativa e contenziosa, di documentazione contabile ed extracontabile non esibita nella fase amministrativa a seguito di richiesta dell'ufficio).
Il controllo operato sul c/c n. Conto_corrente_1 “Banca_1 Spa”, evidenziava movimentazioni finanziarie (v. allegato “A” dell'invito), per un totale di: Tot. Operazioni attive € 299.585,00 Tot. Operazioni Passive € 274.347,80
Il controllo operato sul c/c n. Conto_corrente_1 “Banca_1 Spa”, evidenziava movimentazioni finanziarie (v. allegato “A” dell'invito), per un totale di:
Tot. Operazioni attive € 299.585,00 Tot. Operazioni Passive € 274.347,80
In data 04/10/2021 la società controllata esibiva la seguente documentazione:
- Fatture di acquisto
- Fatture emesse
- Prima nota con documenti di costo
- Estratto conto Banca Banca_1
- Partitario conto Banca Banca_1
- Registro dei corrispettivi
- Registro beni ammortizzabili
La società si riservava di produrre la restante documentazione contabile (i registri obbligatori, IVA e libro giornale- tra gli altri) nel più breve tempo possibile. Riserva rimasta inevasa.
Con riferimento alla documentazione esibita, la società rappresentava ragioni così riassumibili:
- la documentazione esibita, riconducibile all'attività svolta, di fatto trovava corrispondenza con le movimentazioni finanziarie rilevate dal conto corrente come, ad esempio, il conto di mastro della banca, nel quale si ritrovano annotate le medesime operazioni, in dare e in avere, rilevate dal c/c.
- le fatture emesse sono riconducibili alle operazioni attive effettuate nell'esercizio come le fatture ricevute sono riconducibili ad acquisti di merce e/o a costi inerenti all'attività d'impresa nell'anno 2016.
- Gli incassi giornalieri, annotati nel registro dei corrispettivi, trovano di fatto capienza con le annotazioni contabili, rilevate in dare, del conto di mastro della banca con causale “versamenti incassi”
Ad avviso della società, si sarebbe dovuto riconoscere che le movimentazioni finanziarie, rilevate nel c/c bancario, erano comprensive delle operazioni commerciali rilevate dalla (porzione di) documentazione contabile esibita, nonostante l'omissione dichiarativa e la mancata esibizione dei registri I.V.A.: acquisti e vendite, il libro giornale, i partitari contabili. Tutta la restante documentazione obbligatoria per un soggetto economico in contabilità ordinaria.
Inoltre, alla società Ricorrente_1 Srl, con l'invito a comparire, veniva sottolineato che i prelevamenti e i versamenti annotati nei conti bancari, sarebbero stati posti come ricavi se la società non ne avesse indicato il soggetto beneficiario (prelevamenti) o la provenienza (versamenti). Sul punto la società forniva risposte non esaustive secondo l'Ufficio in quanto non riconducibili alle singole movimentazioni finanziarie.
In assenza di puntuali giustificazioni, di consegna frammentaria e carente della documentazione, di omessa presentazione della dichiarazione annuale, l'ufficio ha proceduto alla determinazione dell'imposta dovuta dalla società, prendendo a base il totale delle movimentazioni finanziarie non giustificate
Si riscontravano, quindi ricavi non dichiarati (dichiarazione omessa) pari ad € 573.932,80 dati dal totale delle operazioni attive (€299.585.00) e delle operazioni passive (€274.347,80); ai fini IVA: operazioni imponibili non dichiarate pari ad € 299.585,00 corrispondenti al totale delle operazioni attive rilevate dal c/c bancario e omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura pari ad € 274.347,80 corrispondenti al totale delle operazioni passive rilevate nel c/c bancario.
La coerenza e correttezza di quanto accertato era confermata dal riscontro con i dati da “spesometro integrato”.
L'Ufficio al fine di una corretta quantificazione del reddito d'impresa, riconosceva in detrazione i costi sostenuti dalla società Ricorrente_1 Srl, ritenendo che le operazioni passive rilevate nel c/c bancario pari ad € 274.347,80 potessero ricondursi a costi detraibili e pertanto determinava il reddito d'impresa pari ad € 299.585,00 (€ 573.932,80 – 274.347,80); ai fini IVA, quindi, accertava l'omessa dichiarazione di operazioni imponibili € 299.585,00 IVA alle aliquote del 4%, 10% e 22% € 15.578,43.
A seguito dell'omessa esibizione del registro IVA acquisti, non venivano riconosciuti acquisti in detrazione e pertanto l'imposta dovuta è stata calcolata sull'ammontare delle operazioni imponibili non dichiarate.
Con sentenza n. 329/2/2023, dep. il 06.10.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Frosinone ha così statuito: "La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le Parti le spese di giudizio".
La sentenza di primo grado ha sottolineato, rigettando il ricorso, che “nel caso di specie, la società ricorrente non ha prodotto i libri contabili richiestile, né in sede amministrativa né in giudizio, né è stata dichiarata dalla stessa, né è altrimenti emersa, una causa “non imputabile” alla ricorrente per tale omessa produzione. L'aver impedito un controllo tempestivo, accurato, formalmente completo ed esaustivo attraverso la verifica delle scritture e, soprattutto, al di fuori degli stringenti presupposti stabiliti dall'art. 32 menzionato, impedisce di inficiare l'accertamento presuntivo che è scaturito e che ha portato alla legittima emissione dell'atto impugnato sulla base dei riscontri effettuati”.
Ha proposto appello la società deducendo i seguenti motivi:
Preliminarmente:
A. Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione - omesso assolvimento dell'onere della prova incombente sull'Ufficio ai sensi del nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lvo n. 546/92, introdotto dall'art. 6 della L. n. 130/2022 - violazione e falsa applicazione dell'art. 7, co.
5-bis, del D.Lvo n. 546/92, dell'art. 32, co. 1, n. 7, del DPR n. 600/73, art. 51. co. 2, n. 7 del DPR n. 633/72, art. 39 del DPR n. 600/73 ed art. 54 del DPR n. 633/72, degli artt. 2727 e 2697 c.c. e degli artt. 6, co. 4, e 10, co. 1, della L. n. 212/200 - assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti - violazione del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. - errata statuizione
B. - Omessa esibizione documentazione- rilievo errato
C. - Omesse giustificazioni in ordine alle movimentazioni finanziarie = rilievo errato - statuizione omessa.
Nel merito:
1) infondatezza nel merito dell'avviso di accertamento. Divieto di doppia imposizione - totale erroneità ed infondatezza nella determinazione del Reddito di impresa, del Volume d'affari e del Valore della produzione - totale erroneità ed infondatezza nella determinazione delle imposte dirette ed indirette - omessa statuizione.
2) Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione - violazione e falsa applicazione degli artt. 42, co. 3, DPR n. 600/73, 68 del D.Lvo n. 300/99 e 17, co.
1-bis del D.Lvo n. 165/2001 - errata statuizione. 3) Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione - violazione degli artt. 32 del DPR n. 600/73, 51 del DPR n. 633/72, 42, co. 2, del DPR n. 600/73 ed art. 7 della L. n. 212/2000- omessa allegazione del provvedimento di autorizzazione alle indagini finanziarie - difetto di motivazione per relationem - errata statuizione.
4) Nullità dell'avviso di accertamento per omesso contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio – tributo armonizzato - violazione degli artt. 12, co. 7, della L. n. 212/2000, 24 della L. n. 4/1929 e dell'art.
5-ter, co. 1 e 5, del D.Lgs. n. 218/97 – errata statuizione.
5) Errate irrogazioni delle sanzioni - assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi – omessa pronuncia.
ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA EX ART. 52, CO. 2, D. LGS.546/92.
Si è costituito l'Ufficio contestando le censure dell'appellante e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. l'Ufficio appellato ha censurato con le controdeduzioni tutti motivi dedotti dalla società appellante
Motivi della decisione
Ritiene questa Corte di giustizia di secondo grado del Lazio che l'appello sia infondato e pertanto debba essere rigettato.
La società appellante ha proposto motivi di appello sostanzialmente sovrapponibili ai motivi del ricorso introduttivo, tranne il cambiamento parziale dell'ordine degli stessi, censurando la sentenza di primo grado con valutazioni che, in realtà, hanno trovato puntuale risposta nella motivazione di primo grado e che sono condivise da questa Corte di giustizia.
Deve altresì sottolinearsi che sostanzialmente gli stessi argomenti sono stati utilizzati anche nel procedimento di appello n. RG 2681/2024 a carico di Ricorrente_1, in proprio, quale socio di maggioranza con quote del 90% della società in questione;
l'appello è stato rigettato dalla CG di secondo grado del Lazio con condanna alle spese.
In particolare, deve essere richiamata anche in questa sede la mancanza degli indispensabili registri IVA e Giornale in quanto se l'ufficio deve verificare che i movimenti in entrata e in uscita siano stati contabilizzati, è solo dai registri che può desumersi tale attività, perché le fatture (sia attive che passive) se non registrate e non contabilizzate non provano concretamente nulla. Peraltro anche la dichiarazione relativa all'IVA risulta omessa, nonostante la contraria dichiarazione della società.
Inoltre deve sottolinearsi che, come risulta dagli atti, e come indicato dall'Ufficio, la banca dati ufficiale di Agenzia Entrate “Servizio per la consultazione delle informazioni sul contribuente” (allegato: Ser_P_I_Co- Modelli di DICHIARAZIONE) non ha riscontrato alcuna dichiarazione dei redditi, IVA e Irap prodotta dal 2016 in poi.
Sempre in via preliminare deve sottolinearsi l'assoluta infondatezza del motivo concernente la prospettata illegittimità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento in assenza di una valida delega di firma, per varie ragioni, oltre che la mancata allegazione e la illegittimità della sottoscrizione digitale. Il motivo deve ritenersi assolutamente infondato in quanto risulta per tabulas l'abilitazione alla sottoscrizione degli atti di accertamento del direttore dell'Ufficio o di un suo delegato appartenente alla carriera direttiva;
nel caso di specie l'atto di accertamento è stato sottoscritto dal Dott. Nominativo_3 – funzionario di III area (ex carriera direttiva) – su delega del Direttore Provinciale Nominativo_5 – dirigente di II Fascia – come da atti allegati.
Ciò premesso appaiono infondate le doglianze relative alla carenza di contraddittorio;
in tal senso deve sottolinearsi come risulti consolidato l'orientamento di legittimità secondo il quale non è sufficiente invocare la nullità di un atto di accertamento per un vizio del contraddittorio, ma è necessario che il ricorrente sottoponga al giudice la valutazione di elementi a sua discolpa che siano efficaci per una revisione o addirittura annullamento dell'atto impugnato e che, se vi fosse stato un completo contraddittorio, avrebbe potuto offrire all'ufficio e dunque prevenire ed evitare l'emanazione di un atto illegittimo.
In realtà la motivazione dell'atto di accertamento e gli atti acquisiti sono assolutamente idonei a smentire la doglianza della società appellante.
Le valutazioni dell'Ufficio hanno trovato riscontro nella sentenza di primo grado n. 329/2023 che appare esente da censure logico giuridiche. L'Ufficio, correttamente, ha contestato la tardiva e parziale produzione delle fatture, più volte ribadendo che la mancanza dei libri contabili ha impedito un controllo rassicurante delle operazioni da esse rappresentate. Queste valutazioni sono state fatte proprie dai giudici di primo grado e sono condivise da questa Corte di giustizia in quanto appaiono esenti da censure logico – giuridiche.
Appaiono infatti condivisibili anche le affermazioni della sentenza di primo grado, relativa al proc. n. 458/2023 concernente il ricorso presentato in proprio dal Ricorrente_1 , socio di maggioranza della società, possessore di quote pari al 90%, in cui viene affermato che “ soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova contraria del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti. Prova incentrata sul fatto che tali maggiori ricavi non siano stati oggetto di distribuzione ma siano stati invece reinvestiti o accantonati dalla società. Ebbene, va detto che nel caso di specie il Ricorrente_1 non è stato in grado di dare prova di quanto sopra, limitandosi a riproporre le eccezioni sollevate in altra sede (ove peraltro venivano rigettate). Nessun altro elemento concreto e specifico è stato fornito, neanche a livello documentale strettamente correlato al reinvestimento delle risorse in ambito societario o ad accantonamenti. In conclusione, in assenza della prova contraria posta a carico di parte ricorrente deve ritenersi legittima la presunzione di attribuzione alla stessa, quale socia al 90% della “Ricorrente_1 SRL” degli utili extracontabili accertati in capo a quest'ultima>>.
Sulla base di questi presupposti, ritiene la Corte che i motivi di appello della Società, in questo parallelo procedimento, devono essere valutati con riferimento alle valutazioni sui relativi punti già espresse in primo grado, con la richiamata sentenza n. 329/2023, riproposti in appello in maniera sostanzialmente pedissequa;
pertanto, larga parte dei medesimi in questo grado devono essere valutati per relationem.
In particolare, tali valutazioni sono giustificate dalla presenza di un plurimo, accertato comportamento omissivo della parte, relativo alle giustificazioni, alle produzioni documentali, alle omissioni dichiarative, alla valutazione dei versamenti in contanti, qualificati come incassi giornalieri. In realtà, ciò che emerge dagli atti, è una situazione dove l'ufficio non è stato messo nelle condizioni non solo di verificare le annotazioni nel libro giornale, ma neppure di controllare le scritturazioni sui registri IVA, né, di fatto, i conti in cassa e banca, tanto che nessun ricavo, reddito, imponibile e successive imposte è stato oggetto di dichiarazione, e/o versamento.
Una scelta degli organi societari replicata per le operazioni passive contestate, in ordine alle quali vi è una (conseguente) omessa dichiarazione e omessa esibizione dei registri. Circostanze che trovano il loro riscontro concreto nella scelta da parte della società di fare riferimento solo ad alcune operazioni a campione senza la possibilità di dare giustificazioni suffragate da corrispondente documentazione e verifica su libro giornale e registri della correttezza della contabilizzazione eseguita.
Deve infine ribadirsi l'assenza di una doppia imposizione in quanto l'Ufficio ha operato una puntuale verifica tra le movimentazioni bancarie e i risultati acquisiti tramite il c.d. spesometro confrontandoli con le fatture attive e passive che rispondevano a questi dati. Una operazione che appare corretta in considerazione dei comportamenti omissivi da parte della società (e dei suoi due soci responsabili: il Ricorrente_1 e la sua consorte, socia al 10%, Nominativo_4).
Appare dunque confermata anche in questo procedimento, la responsabilità della Società_1 .. Restano assorbiti tutti i residui motivi, in base alla corretta valutazione dei medesimi in primo grado, e che devono ritenersi richiamati per relationem rispetto alla motivazione della sentenza di primo grado, pienamente condivisa da questa Corte.
In questo caso, vista la sostanziale omogeneità degli atti tra i tre procedimenti riconducibili a questa controversia le spese di questo giudizio possono essere compensate tra le parti, come avvenuto in primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello della Società. Spese compensate
Roma 26 gennaio 2026
Il magistrato estensore Il Presidente
IO VI EN FO
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NA CE, Presidente DIOTALLEVI GIOVANNI, Relatore POLITO MARIA TERESA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1871/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Difensore_1 CF_Difensore_2 Avv. C/o Lo Studio Dell' Avv. -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Avv. Difensore_2 C/o Lo Studio Dell' Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 329/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 06/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ033H00682 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ033H00682 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ033H00682 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 541/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: RG 1871/2024
Svolgimento del processo
Con AVV. ACCERTAMENTO SDC TKQ033H00682-2022, notificato in data 24/09/2022 l'Agenzia delle Entrate accertava a carico della Società_1. il reddito derivante dagli utili imputabili alla suddetta società a ristretta base sociale nei confronti della quale a seguito di indagini finanziarie sono stati accertati utili non dichiarati per euro 299.585,00.
L'atto di accertamento era susseguente a un controllo per l'esercizio 2016 scaturente da incongruenza tra l'omessa dichiarazione fiscale per il 2016 (Unico società di Capitali- omessa per tutte le annualità dal 2016 in poi) ai fini di tutte le imposte e le risultanze del cd “spesometro” fornito dai clienti e fornitori (ex art. 21 DL 78/2010).
In sostanza, mentre dallo spesometro emergevano operazioni attive e passive, la dichiarazione fiscale era stata totalmente omessa. All'esito del controllo svolto d'ufficio, l'Ufficio richiedeva l'autorizzazione all'esecuzione di indagini finanziarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 1, n. 7 del DPR. nr. 600/1973 e dell'art. 51, comma 2, n. 7 del DPR. n. 633/72, come modificati dall'art. 18 della legge 30/12/1991, n. 413 e dell'art. 1 commi 402, 403 e 404 della legge 30/12/2004, n. 311, nei confronti della Società_1, autorizzazione che veniva regolarmente concessa.
La società non ha fornito le giustificazioni richieste relative in particolare relative alle movimentazioni bancarie e altra documentazione inerente ai rapporti commerciali. Nell'invito erano presenti, comunque, le avvertenze relative alle preclusioni – di cui all'art. 32 – penultimo comma – del DPR 600/73 (preclusioni all'utilizzo a favore del contribuente ai fini dell'accertamento, in sede amministrativa e contenziosa, di documentazione contabile ed extracontabile non esibita nella fase amministrativa a seguito di richiesta dell'ufficio).
Il controllo operato sul c/c n. Conto_corrente_1 “Banca_1 Spa”, evidenziava movimentazioni finanziarie (v. allegato “A” dell'invito), per un totale di: Tot. Operazioni attive € 299.585,00 Tot. Operazioni Passive € 274.347,80
Il controllo operato sul c/c n. Conto_corrente_1 “Banca_1 Spa”, evidenziava movimentazioni finanziarie (v. allegato “A” dell'invito), per un totale di:
Tot. Operazioni attive € 299.585,00 Tot. Operazioni Passive € 274.347,80
In data 04/10/2021 la società controllata esibiva la seguente documentazione:
- Fatture di acquisto
- Fatture emesse
- Prima nota con documenti di costo
- Estratto conto Banca Banca_1
- Partitario conto Banca Banca_1
- Registro dei corrispettivi
- Registro beni ammortizzabili
La società si riservava di produrre la restante documentazione contabile (i registri obbligatori, IVA e libro giornale- tra gli altri) nel più breve tempo possibile. Riserva rimasta inevasa.
Con riferimento alla documentazione esibita, la società rappresentava ragioni così riassumibili:
- la documentazione esibita, riconducibile all'attività svolta, di fatto trovava corrispondenza con le movimentazioni finanziarie rilevate dal conto corrente come, ad esempio, il conto di mastro della banca, nel quale si ritrovano annotate le medesime operazioni, in dare e in avere, rilevate dal c/c.
- le fatture emesse sono riconducibili alle operazioni attive effettuate nell'esercizio come le fatture ricevute sono riconducibili ad acquisti di merce e/o a costi inerenti all'attività d'impresa nell'anno 2016.
- Gli incassi giornalieri, annotati nel registro dei corrispettivi, trovano di fatto capienza con le annotazioni contabili, rilevate in dare, del conto di mastro della banca con causale “versamenti incassi”
Ad avviso della società, si sarebbe dovuto riconoscere che le movimentazioni finanziarie, rilevate nel c/c bancario, erano comprensive delle operazioni commerciali rilevate dalla (porzione di) documentazione contabile esibita, nonostante l'omissione dichiarativa e la mancata esibizione dei registri I.V.A.: acquisti e vendite, il libro giornale, i partitari contabili. Tutta la restante documentazione obbligatoria per un soggetto economico in contabilità ordinaria.
Inoltre, alla società Ricorrente_1 Srl, con l'invito a comparire, veniva sottolineato che i prelevamenti e i versamenti annotati nei conti bancari, sarebbero stati posti come ricavi se la società non ne avesse indicato il soggetto beneficiario (prelevamenti) o la provenienza (versamenti). Sul punto la società forniva risposte non esaustive secondo l'Ufficio in quanto non riconducibili alle singole movimentazioni finanziarie.
In assenza di puntuali giustificazioni, di consegna frammentaria e carente della documentazione, di omessa presentazione della dichiarazione annuale, l'ufficio ha proceduto alla determinazione dell'imposta dovuta dalla società, prendendo a base il totale delle movimentazioni finanziarie non giustificate
Si riscontravano, quindi ricavi non dichiarati (dichiarazione omessa) pari ad € 573.932,80 dati dal totale delle operazioni attive (€299.585.00) e delle operazioni passive (€274.347,80); ai fini IVA: operazioni imponibili non dichiarate pari ad € 299.585,00 corrispondenti al totale delle operazioni attive rilevate dal c/c bancario e omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura pari ad € 274.347,80 corrispondenti al totale delle operazioni passive rilevate nel c/c bancario.
La coerenza e correttezza di quanto accertato era confermata dal riscontro con i dati da “spesometro integrato”.
L'Ufficio al fine di una corretta quantificazione del reddito d'impresa, riconosceva in detrazione i costi sostenuti dalla società Ricorrente_1 Srl, ritenendo che le operazioni passive rilevate nel c/c bancario pari ad € 274.347,80 potessero ricondursi a costi detraibili e pertanto determinava il reddito d'impresa pari ad € 299.585,00 (€ 573.932,80 – 274.347,80); ai fini IVA, quindi, accertava l'omessa dichiarazione di operazioni imponibili € 299.585,00 IVA alle aliquote del 4%, 10% e 22% € 15.578,43.
A seguito dell'omessa esibizione del registro IVA acquisti, non venivano riconosciuti acquisti in detrazione e pertanto l'imposta dovuta è stata calcolata sull'ammontare delle operazioni imponibili non dichiarate.
Con sentenza n. 329/2/2023, dep. il 06.10.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Frosinone ha così statuito: "La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le Parti le spese di giudizio".
La sentenza di primo grado ha sottolineato, rigettando il ricorso, che “nel caso di specie, la società ricorrente non ha prodotto i libri contabili richiestile, né in sede amministrativa né in giudizio, né è stata dichiarata dalla stessa, né è altrimenti emersa, una causa “non imputabile” alla ricorrente per tale omessa produzione. L'aver impedito un controllo tempestivo, accurato, formalmente completo ed esaustivo attraverso la verifica delle scritture e, soprattutto, al di fuori degli stringenti presupposti stabiliti dall'art. 32 menzionato, impedisce di inficiare l'accertamento presuntivo che è scaturito e che ha portato alla legittima emissione dell'atto impugnato sulla base dei riscontri effettuati”.
Ha proposto appello la società deducendo i seguenti motivi:
Preliminarmente:
A. Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione - omesso assolvimento dell'onere della prova incombente sull'Ufficio ai sensi del nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lvo n. 546/92, introdotto dall'art. 6 della L. n. 130/2022 - violazione e falsa applicazione dell'art. 7, co.
5-bis, del D.Lvo n. 546/92, dell'art. 32, co. 1, n. 7, del DPR n. 600/73, art. 51. co. 2, n. 7 del DPR n. 633/72, art. 39 del DPR n. 600/73 ed art. 54 del DPR n. 633/72, degli artt. 2727 e 2697 c.c. e degli artt. 6, co. 4, e 10, co. 1, della L. n. 212/200 - assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti - violazione del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. - errata statuizione
B. - Omessa esibizione documentazione- rilievo errato
C. - Omesse giustificazioni in ordine alle movimentazioni finanziarie = rilievo errato - statuizione omessa.
Nel merito:
1) infondatezza nel merito dell'avviso di accertamento. Divieto di doppia imposizione - totale erroneità ed infondatezza nella determinazione del Reddito di impresa, del Volume d'affari e del Valore della produzione - totale erroneità ed infondatezza nella determinazione delle imposte dirette ed indirette - omessa statuizione.
2) Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione - violazione e falsa applicazione degli artt. 42, co. 3, DPR n. 600/73, 68 del D.Lvo n. 300/99 e 17, co.
1-bis del D.Lvo n. 165/2001 - errata statuizione. 3) Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione - violazione degli artt. 32 del DPR n. 600/73, 51 del DPR n. 633/72, 42, co. 2, del DPR n. 600/73 ed art. 7 della L. n. 212/2000- omessa allegazione del provvedimento di autorizzazione alle indagini finanziarie - difetto di motivazione per relationem - errata statuizione.
4) Nullità dell'avviso di accertamento per omesso contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio – tributo armonizzato - violazione degli artt. 12, co. 7, della L. n. 212/2000, 24 della L. n. 4/1929 e dell'art.
5-ter, co. 1 e 5, del D.Lgs. n. 218/97 – errata statuizione.
5) Errate irrogazioni delle sanzioni - assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi – omessa pronuncia.
ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA EX ART. 52, CO. 2, D. LGS.546/92.
Si è costituito l'Ufficio contestando le censure dell'appellante e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. l'Ufficio appellato ha censurato con le controdeduzioni tutti motivi dedotti dalla società appellante
Motivi della decisione
Ritiene questa Corte di giustizia di secondo grado del Lazio che l'appello sia infondato e pertanto debba essere rigettato.
La società appellante ha proposto motivi di appello sostanzialmente sovrapponibili ai motivi del ricorso introduttivo, tranne il cambiamento parziale dell'ordine degli stessi, censurando la sentenza di primo grado con valutazioni che, in realtà, hanno trovato puntuale risposta nella motivazione di primo grado e che sono condivise da questa Corte di giustizia.
Deve altresì sottolinearsi che sostanzialmente gli stessi argomenti sono stati utilizzati anche nel procedimento di appello n. RG 2681/2024 a carico di Ricorrente_1, in proprio, quale socio di maggioranza con quote del 90% della società in questione;
l'appello è stato rigettato dalla CG di secondo grado del Lazio con condanna alle spese.
In particolare, deve essere richiamata anche in questa sede la mancanza degli indispensabili registri IVA e Giornale in quanto se l'ufficio deve verificare che i movimenti in entrata e in uscita siano stati contabilizzati, è solo dai registri che può desumersi tale attività, perché le fatture (sia attive che passive) se non registrate e non contabilizzate non provano concretamente nulla. Peraltro anche la dichiarazione relativa all'IVA risulta omessa, nonostante la contraria dichiarazione della società.
Inoltre deve sottolinearsi che, come risulta dagli atti, e come indicato dall'Ufficio, la banca dati ufficiale di Agenzia Entrate “Servizio per la consultazione delle informazioni sul contribuente” (allegato: Ser_P_I_Co- Modelli di DICHIARAZIONE) non ha riscontrato alcuna dichiarazione dei redditi, IVA e Irap prodotta dal 2016 in poi.
Sempre in via preliminare deve sottolinearsi l'assoluta infondatezza del motivo concernente la prospettata illegittimità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento in assenza di una valida delega di firma, per varie ragioni, oltre che la mancata allegazione e la illegittimità della sottoscrizione digitale. Il motivo deve ritenersi assolutamente infondato in quanto risulta per tabulas l'abilitazione alla sottoscrizione degli atti di accertamento del direttore dell'Ufficio o di un suo delegato appartenente alla carriera direttiva;
nel caso di specie l'atto di accertamento è stato sottoscritto dal Dott. Nominativo_3 – funzionario di III area (ex carriera direttiva) – su delega del Direttore Provinciale Nominativo_5 – dirigente di II Fascia – come da atti allegati.
Ciò premesso appaiono infondate le doglianze relative alla carenza di contraddittorio;
in tal senso deve sottolinearsi come risulti consolidato l'orientamento di legittimità secondo il quale non è sufficiente invocare la nullità di un atto di accertamento per un vizio del contraddittorio, ma è necessario che il ricorrente sottoponga al giudice la valutazione di elementi a sua discolpa che siano efficaci per una revisione o addirittura annullamento dell'atto impugnato e che, se vi fosse stato un completo contraddittorio, avrebbe potuto offrire all'ufficio e dunque prevenire ed evitare l'emanazione di un atto illegittimo.
In realtà la motivazione dell'atto di accertamento e gli atti acquisiti sono assolutamente idonei a smentire la doglianza della società appellante.
Le valutazioni dell'Ufficio hanno trovato riscontro nella sentenza di primo grado n. 329/2023 che appare esente da censure logico giuridiche. L'Ufficio, correttamente, ha contestato la tardiva e parziale produzione delle fatture, più volte ribadendo che la mancanza dei libri contabili ha impedito un controllo rassicurante delle operazioni da esse rappresentate. Queste valutazioni sono state fatte proprie dai giudici di primo grado e sono condivise da questa Corte di giustizia in quanto appaiono esenti da censure logico – giuridiche.
Appaiono infatti condivisibili anche le affermazioni della sentenza di primo grado, relativa al proc. n. 458/2023 concernente il ricorso presentato in proprio dal Ricorrente_1 , socio di maggioranza della società, possessore di quote pari al 90%, in cui viene affermato che “ soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova contraria del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti. Prova incentrata sul fatto che tali maggiori ricavi non siano stati oggetto di distribuzione ma siano stati invece reinvestiti o accantonati dalla società. Ebbene, va detto che nel caso di specie il Ricorrente_1 non è stato in grado di dare prova di quanto sopra, limitandosi a riproporre le eccezioni sollevate in altra sede (ove peraltro venivano rigettate). Nessun altro elemento concreto e specifico è stato fornito, neanche a livello documentale strettamente correlato al reinvestimento delle risorse in ambito societario o ad accantonamenti. In conclusione, in assenza della prova contraria posta a carico di parte ricorrente deve ritenersi legittima la presunzione di attribuzione alla stessa, quale socia al 90% della “Ricorrente_1 SRL” degli utili extracontabili accertati in capo a quest'ultima>>.
Sulla base di questi presupposti, ritiene la Corte che i motivi di appello della Società, in questo parallelo procedimento, devono essere valutati con riferimento alle valutazioni sui relativi punti già espresse in primo grado, con la richiamata sentenza n. 329/2023, riproposti in appello in maniera sostanzialmente pedissequa;
pertanto, larga parte dei medesimi in questo grado devono essere valutati per relationem.
In particolare, tali valutazioni sono giustificate dalla presenza di un plurimo, accertato comportamento omissivo della parte, relativo alle giustificazioni, alle produzioni documentali, alle omissioni dichiarative, alla valutazione dei versamenti in contanti, qualificati come incassi giornalieri. In realtà, ciò che emerge dagli atti, è una situazione dove l'ufficio non è stato messo nelle condizioni non solo di verificare le annotazioni nel libro giornale, ma neppure di controllare le scritturazioni sui registri IVA, né, di fatto, i conti in cassa e banca, tanto che nessun ricavo, reddito, imponibile e successive imposte è stato oggetto di dichiarazione, e/o versamento.
Una scelta degli organi societari replicata per le operazioni passive contestate, in ordine alle quali vi è una (conseguente) omessa dichiarazione e omessa esibizione dei registri. Circostanze che trovano il loro riscontro concreto nella scelta da parte della società di fare riferimento solo ad alcune operazioni a campione senza la possibilità di dare giustificazioni suffragate da corrispondente documentazione e verifica su libro giornale e registri della correttezza della contabilizzazione eseguita.
Deve infine ribadirsi l'assenza di una doppia imposizione in quanto l'Ufficio ha operato una puntuale verifica tra le movimentazioni bancarie e i risultati acquisiti tramite il c.d. spesometro confrontandoli con le fatture attive e passive che rispondevano a questi dati. Una operazione che appare corretta in considerazione dei comportamenti omissivi da parte della società (e dei suoi due soci responsabili: il Ricorrente_1 e la sua consorte, socia al 10%, Nominativo_4).
Appare dunque confermata anche in questo procedimento, la responsabilità della Società_1 .. Restano assorbiti tutti i residui motivi, in base alla corretta valutazione dei medesimi in primo grado, e che devono ritenersi richiamati per relationem rispetto alla motivazione della sentenza di primo grado, pienamente condivisa da questa Corte.
In questo caso, vista la sostanziale omogeneità degli atti tra i tre procedimenti riconducibili a questa controversia le spese di questo giudizio possono essere compensate tra le parti, come avvenuto in primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello della Società. Spese compensate
Roma 26 gennaio 2026
Il magistrato estensore Il Presidente
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