TRIB
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/12/2025, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice, dott. CA ND, all'esito dell'udienza del 27/11/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127-ter c.p.c.;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1024 R.G. cont. 2023
TRA
- C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Piazza della Repubblica n. 25 - Terracina (LT) presso lo studio dell'avv. Alessandro DE ANGELIS, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA contumace
OGGETTO: responsabilità professionale - risarcimento danni.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte depositate il 3/10/2025):
“All'udienza figurata è presente l'Avv. De Angelis per il sig. , il Parte_1 quale nel riportarsi ai propri scritti difensivi, chiede che la causa venga trattenuta in decisione, rassegnando le proprie conclusioni come già indicate in calce all'atto di citazione [1) Voglia l'adito Tribunale, rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la responsabilità professionale della convenuta, avv. nei confronti del proprio cliente, il deducente Controparte_1 Pt_1
, perché operando con negligenza, imperizia, trascuratezza degli interessi del
[...] cliente, ed omettendo informazioni allo stesso circa le possibili e migliori strategie difensive, non ha richiesto, nonostante vi fossero le condizioni, il rito abbreviato o la richiesta di patteggiamento, nel procedimento penale n. 336/2017 R.Not. Reato P.M.,
n. 721/2017 R. Gen. Trib, che avrebbe garantito lo sconto di un terzo della pena;
2)
In subordine Voglia l'adito Tribunale, accertare e dichiarare il danno da perdita di chance subito da parte attrice poiché la convenuta, omettendo informazioni allo stesso circa le possibili e migliori strategie difensive, non ricorrendo in appello, ha precluso ogni possibilità di conseguire un risultato migliore, benché incerto, ossia un concordato in appello ovvero una sentenza di assoluzione;
3) Per l'effetto condannare la convenuta Avv, al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale da liquidarsi in via equitativa, attesa l'impossibilità di stima esatta dello stesso. Con vittoria di spese di lite da distarsi ex art. 93 cpc. In favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.]”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio l'avvocata al fine di sentir accertare e dichiarare la Controparte_1 responsabilità professionale della convenuta, la quale, nel processo penale a carico di esso attore, non avrebbe avanzato istanza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., né di rito abbreviato, nonostante la sussistenza dei relativi presupposti.
In subordine, ha chiesto di accertare e dichiarare il danno da perdita di chance subito dall'attrice poiché parte convenuta, omettendo di dargli le necessarie informazioni circa le possibili e migliori strategie difensive, non ricorrendo in appello, ha precluso ogni possibilità di ottenere un provvedimento favorevole e ha chiesto, per l'effetto, di condannare la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa.
A sostegno della domanda proposta, l'attore ha dedotto che, con decreto del
G.I.P. del 3/03/2017 del Tribunale di Cassino è stato sottoposto a giudizio immediato per il reato previsto dall'art. 73, quarto comma, del d.p.r. 309/1990, poiché “senza
l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 stesso
D.P.R., sottoposto a perquisizione dai carabinieri del NRM della Compagnia di
Formia, veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente di tipo “marijuana”, rinvenuta in una tasca del suo giubbino, del peso pari a gr. 18,8, suddivisa in dosi, custodita in una busta di cellophane unitamente a 56 ritagli di cellophane, che appariva destinata ad un uso non esclusivamente personale in ragione della quantità
e della modalità di presentazione nonché della quantità di principio attivo (delta9-
THC) equivalente al 17,4% della sostanza stupefacente sequestrata dalla quale erano ricavabili n. 131 singole dosi medie”, nominando, per la difesa nel processo penale,
l'avvocata di fiducia Controparte_1
Il procedimento è stato istruito tramite l'escussione del consulente chimico del pubblico ministero il quale ha confermato la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta chiarendone il numero delle dosi singole ricavabili;
nonché mediante l'audizione del teste del Comando dei Carabinieri di Formia, che ha Testimone_1 fornito elementi di prova della penale responsabilità di;
pertanto, Parte_1 all'esito della discussione, il Tribunale di Cassino ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli concedendo le circostanze attenuanti generiche, con contestuale condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed € 4.5000,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali e beneficio della sospensione.
Il provvedimento, che non è impugnato nei termini, è divenuto irrevocabile in data 28/09/2019.
In tale contesto, l'attore ha introdotto il presente giudizio per contestare alla avvocata convenuta di aver agito senza ottemperare al dovere di diligenza imposto al professionista, non avendo la stessa prospettato una strategia difensiva differente e più adeguata a tutelare le sue ragioni, vale a dire per non aver formulato istanza di applicazione della pena su richiesta o di rito abbreviato.
L'omessa richiesta di un rito alternativo, avrebbe condotto all'applicazione di una pena notevolmente mitigata in virtù della funzione premiale dei riti alternativi, qualora fossero stati tempestivamente richiesti. Inoltre, il difensore non avrebbe informato il proprio assistito della possibilità di ricorrere in appello non consentendo di ottenere una pronuncia più favorevole in sede di giudizio di secondo grado.
La mancata proposizione dell'appello avrebbe, dunque, determinato il verificarsi di un danno da perdita di chance.
Alla luce delle esposte considerazioni l'attore ha concluso come riportato in epigrafe.
1.1 Con ordinanza del 6/06/2023, verificata la ritualità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta e considerata l'assenza di richieste di assunzione di prove costituende, è stata fissata, con successiva ordinanza (del
3/10/2025), per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c., l'udienza del
4/12/2025.
All'esito dell'udienza indicata, con ordinanza del 4/12/2025, il g.i. si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c.
1.2 Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge
26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022,
n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, come rilevato, con ordinanza del 4/12/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c.. 2. Parte attrice ha agito per l'accertamento e declaratoria della responsabilità professionale dell'avvocata convenuta per non aver ella utilizzato la dovuta diligenza, che la professione forense avrebbe imposto nell'espletamento dell'incarico ricevuto;
ciò sul presupposto per cui il difensore non avrebbe agito, nel procedimento penale che ha coinvolto l'attore, richiedendo al tribunale l'applicazione dei riti alternativi, né proponendo appello avverso la sentenza di primo grado, precludendo all'attore di ottenere un provvedimento più favorevole rispetto a quello contenuto nella sentenza di condanna.
Premesso che l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile a cui mira il cliente, ma dalla violazione del dovere di diligenza, va richiamato il principio di diritto, in forza del quale “le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo
l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. In particolare, nell'esercizio della sua attività di prestazione d'opera professionale, l'avvocato assume, in genere, verso il cliente un'obbligazione di mezzi e non di risultato: cioè egli si fa carico non già dell'obbligo di realizzare il risultato (peraltro incerto e aleatorio) che questi desidera, bensì dell'obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve pur sempre essere finalizzata. Pertanto, trattandosi dell'attività dell'avvocato,
l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. In altri termini,
l'inadempimento del professionista (avvocato) non può essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza. Quest'ultimo, peraltro – trovando applicazione in subiecta materia il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, c.c., in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia - deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento dell'attività professionale in favore del cliente è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media (Cass. 3 marzo 1995 n. 2466; Cass. 18 maggio
1988 n. 3463).
Perciò, la responsabilità del professionista, di regola, è disciplinata dai principi comuni sulla responsabilità contrattuale e può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi, che vanno dalla semplice colpa lieve al dolo. A meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236
c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente esclusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve (Cass. 11 aprile 1995 n. 4152; Cass. 18 ottobre 1994 n. 8470). L'accertamento se la prestazione professionale in concreto eseguita implichi o meno la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (cioè se la perizia richiesta trascenda o non
i limiti della preparazione e dell'abilità professionale del professionista medio), giudizio da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica comportando di regola l'apprezzamento di elementi di fatto e l'applicazione di nozioni tecniche, è rimesso al giudice del merito e il relativo giudizio è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici ed errori di diritto (così, fra le altre, Cass. 9 giugno 2004 n. 10966; Cass.
27 marzo 2006 n. 6967; Cass. 26 aprile 2010 n. 9917; Cass. 5 febbraio 2013 n.
2638). Occorre soltanto aggiungere, in proposito, che nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la motivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale che
è stata malamente intrapresa o proseguita è una valutazione in diritto, fondata su di una previsione probabilistica di contenuto tecnico giuridico (…)” (cfr. parte motiva,
Cass. civ., Sez. II, 16/02/2016, n. 2954 del 2016).
La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone, dunque, la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata
(articolo 1176, comma 2, del Cc), ma l'accertamento di tale violazione non giustifica la condanna dell'avvocato al risarcimento di danni neppure individuati. Per la condanna occorrono, oltre al (positivo) accertamento della responsabilità, il (positivo) accertamento del nesso di causalità fra la condotta commissiva o omissiva dell'avvocato e l'evento di danno, il (positivo) accertamento del nesso tra quest' ultimo e le conseguenze dannose risarcibili (Cass. civ., sez. II, 10/02/2025, n. 3370).
Affinché possa, dunque, affermarsi la responsabilità professionale dell'avvocato, anche in forma omissiva (nella specie, l'omessa proposizione di istanze per l'accesso a riti alternativi e di appello della sentenza di primo grado) non è sufficiente che la parte, su cui grava il relativo onere probatorio, deduca il non esatto adempimento dell'attività professionale, ma è altresì necessario verificare la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta tenuta e il danno lamentato, se un danno vi sia effettivamente stato, nonché accertare che laddove il professionista avesse tenuto la condotta dovuta, la parte, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario rapporto di causalità tra la condotta dell'avvocato ed il risultato derivatone
(Cass. civ., sez. III, 28/05/2021, n. 15032).
In altri termini, grava sull'attore dimostrare non solo la sussistenza di una condotta negligente, ma anche l'idoneità della stessa a determinare il pregiudizio lamentato, non rilevando di per sé, ai fini della determinazione di un danno effettivo e concreto, l'omissione di un'attività.
3. Applicando i principi di diritto richiamati al caso di specie, è agevole osservare come la domanda proposta da parte attrice si riveli infondata. E ciò anche in ragione della assoluta assenza di elementi di prova forniti.
In primo luogo, l'attore lamenta la condotta omissiva del difensore nel non aver introdotto, nel procedimento penale a suo carico, un rito alternativo, riferendosi alla possibilità di domandare istanza di patteggiamento o rito abbreviato.
Va chiarito a tal proposito che si tratta di procedimenti speciali che si pongono in alternativa al rito ordinario e che hanno funzione deflattiva della macchina processuale.
Nella specie, il rito abbreviato, disciplinato dell'art. 438 c.p.p. concede all'imputato che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti oppure all'esito della integrazione probatoria ai sensi del quinto comma della disposizione. Stabilisce la norma che la richiesta di rito abbreviato può essere proposta oralmente o per iscritto finché non siano formulate le conclusioni a norma degli artt.
421 e 422 c.p.p.; tuttavia, nel caso specifico in cui l'imputato sia sottoposto a giudizio immediato, l'istanza per accedere al rito abbreviato o al patteggiamento va presentata entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di fissazione del giudizio immediato (se la richiesta di applicazione del giudizio immediato proviene dal pubblico ministero).
Invece, il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, definito nella prassi “patteggiamento”, si sostanzia in un rito variamente deflattivo ed a contenuto premiale che non è applicabile nel caso dell'integrazione da parte dell'imputato di reati che determinano un particolare allarme sociale ovvero in caso di particolari condizioni soggettive (per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza o i recidici ai sensi dell'art. 99, quarto comma, c.p.p.).
Sotto il profilo processuale il rito muove da una richiesta dell'imputato o del pubblico ministero, accolta dall'altra parte, ovvero da un loro accordo che viene indirizzato al giudice per una definizione anticipata del processo sulla base di una pena determinata dalle parti, nella specie e nella quantità, la quale può sostanziarsi in una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
La diminuzione fino a un terzo costituisce, dunque, l'elemento di premialità di detto rito.
Condizione direttamente discendente dall'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è l'accettazione del fatto da parte dell'imputato, nonché la sua qualificazione giuridica e la pena ma anche la rinuncia alla facoltà di esercizio del diritto alla prova, risultando infatti giudicato sulla scorta del materiale d'accusa.
In presenza del raggiungimento dell'accordo tra imputato e pubblico ministero, il giudice, salvo che ritenga di applicare l'art. 129 c.p.p., qualora reputi corretta la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanza prospettate dalle parti e congrua la pena, ne dispone immediatamente con sentenza l'applicazione, enunciando nel dispositivo che si dà seguito alla richiesta delle parti. In tal senso si impone, dunque, al giudice una valutazione della presenza delle condizioni formali e sostanziali per l'accesso al rito, la verifica della correttezza della qualificazione giuridica prospettata e la valutazione della congruità della pena proposta anche alla luce di quanto previsto dall'art. 27, terzo comma, della
Costituzione.
In caso di determinazione negativa di questi elementi il giudice opterà per il rigetto della richiesta.
Nel caso di proposizione, come nel caso di specie, nel giudizio immediato, la richiesta va presentata entro quindici giorni dalla notificazione del decreto del relativo giudizio in ossequio a quanto previsto dall'art. 446, comma 1, c.p.p..
3.1 Per la premialità del rito, contestuale tuttavia all'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato e l'impossibilità di esperire appello avverso la decisione del giudice di primo grado, la scelta circa la possibilità di sottoporre la decisione al rito di cui all'art. 444 c.p.p. è rimessa alla volontà dell'imputato, il quale potrebbe decidere di non richiedere il rito speciale perché invece ritenga più favorevole poter dimostrare la propria innocenza nel corso dell'istruttoria dibattimentale.
Allo stesso modo, è l'imputato a dover decidere se acconsentire, eventualmente, all'introduzione dell'istanza di accesso al giudizio abbreviato, atteso che la stessa dà luogo ad una decisione allo stato degli atti, senza la possibilità di dedurre istanze probatorie a favore dell'imputato, salvo il caso di cui al comma 5 dell'art. 438 c.p.p..
Di conseguenza, non si impone alcun obbligo in capo al difensore in merito all'introduzione o meno di un rito speciale, ma al contrario è previsto in via generale,
e nel rispetto del principio di diligenza imposto al difensore nell'esercizio dell'attività professionale, di tenere informato il cliente in merito a tutte le possibilità esperibili, in modo da consentire allo stesso di poter consapevolmente intraprendere la scelta processuale maggiormente funzionale alla tutela dei propri interessi.
Grava, dunque, sull'attore l'onere di dimostrare la condotta negligente dell'avvocato, che nel caso di specie si sarebbe sostanziata nell'aver omesso di comunicare all'imputato la possibilità di esperire un rito speciale nel procedimento penale. L'attore, tuttavia, non allega alcun elemento a sostegno delle proprie dichiarazioni e da alcun documento o prova è evincibile l'eventuale richiesta di chiarimenti da parte dell'imputato rivolti al proprio difensore, rispetto ai quali quest'ultimo avrebbe omesso di rispondere.
Non può, infatti, escludersi che l'avvocato convenuto abbia nei fatti rappresentato tutte le possibilità invocabili nel procedimento penale, ma che l'imputato non abbia voluto usufruirne, restando nella disponibilità di quest'ultimo operare la scelta se usufruire di un rito alternativo o meno, considerato che allo sconto di pena che accompagna alcuni riti speciali, si accompagna, dall'altro lato,
l'impossibilità di ottenere una sentenza di assoluzione.
4. All'infondatezza della domanda per l'assenza di prova di una condotta omissiva da parte del professionista, si aggiunge la mancanza di alcuna allegazione e,
a fortiori, dimostrazione del danno subito dall'attore per come (del tutto genericamente) prospettato nella domanda giudiziale proposta.
Infatti, come già osservato, ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale, non è sufficiente la sussistenza di una condotta negligente, essendo necessario verificare la sussistenza di un danno risarcibile e di un nesso eziologico tra la condotta tenuta e il danno lamentato (“La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone” Cass. civ., sez. II, 24/04/2023, n.10864).
È costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità che nell'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, a differenza che nel processo penale, ove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”.
Tale criterio va tenuto fermo anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva (qual è quello in esame), pertanto, il giudice, accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonché
l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno.
Occorre, tuttavia, distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si realmente verificato e non può essere empiricamente accertato.
Pertanto, in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, quando si tratta di attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita
(Sez. 3, Sentenza n. 10966 del 09/06/2004, Rv. 573480; (Sez. 3, Sentenza n. 9917 del
26/04/2010, Rv. 612727; Sez. 3, Sentenza n. 2638 del 05/02/2013, Rv. 625017)”
(Cass. civ., sez. III, 24/10/2017, n. 25112, in motivazione).
Nel caso di specie l'attore sostiene di aver subìto un danno dalla condotta negligente del difensore che se avesse tempestivamente introdotto l'istanza di patteggiamento avrebbe ottenuto lo sconto di pena di un terzo previsto dai procedimenti speciali invocati, nonché che dall'eventuale impugnazione della sentenza avrebbe potuto ottenere un provvedimento più favorevole in secondo grado.
Si tratta di mere ipotesi del tutto indimostrate.
4.1 I principi che regolano la responsabilità professionale dell'avvocato, vanno, inoltre, ricondotti alla disciplina generale sul danno risarcibile, nella misura in cui l'attore agisce, appunto, per il risarcimento del danno causato dalla condotta negligente del convenuto.
Il profilo del danno risarcibile, disciplinato dall'art. 1223 c.c. presuppone già risolto il tema della responsabilità, nella specie da inadempimento, e cioè l'esistenza del fatto dannoso ed il rapporto di causalità. Si afferma infatti in giurisprudenza da molto tempo: In tema di risarcimento del danno si deve distinguere fra l'accertamento della responsabilità, improntato alla ricerca del nesso di causalità e rilevante nel rapporto fra comportamento del soggetto agente ed evento, e la delimitazione delle conseguenze risarcibili, fondata su un giudizio formulato in termini ipotetici e concernente il rapporto fra evento e danno (Cass. civ., sez. I, 15/10/1999, n. 11629).
Già distingueva fra il se della responsabilità e l'estensione della CP_2 responsabilità (ciò che per gli anglosassoni è la differenza fra existence of liability e extent of liability), ma la distinzione fra danno-evento e danno-conseguenza ha i suoi illustri antenati nel XVIII secolo, nella dottrina francese di e nel famoso CP_3 esempio dei danni derivati dall'acquisto di un animale affetto da malattia contagiosa.
Per derivazione dal codice napoleonico la regola delle conseguenze immediate e dirette, che presuppone la distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza è giunta fino al codice civile vigente.
Anche nella autorevolissima dottrina italiana della prima parte del secolo scorso si afferma che l'art. 1223 c.c. interviene solo allorché sia stato risolto il problema della responsabilità, e cioè: il fatto dannoso coincide con l'evento che viene attribuito ad un soggetto in base ad un dato titolo di responsabilità, dolo, colpa, rischio, o inadempimento di un'obbligazione (in quest'ultimo caso il criterio di responsabilità è stabilito dall'art. 1218 c.c., e l'evento dannoso è dato dall'inadempimento); dopo il fatto dannoso, si hanno le conseguenze regolate dall'art. 1223. Si avrebbe, in particolare, un duplice rapporto di causalità, all'interno del fatto dannoso, fra l'azione e l'evento, e all'esterno del fatto medesimo, fra l'evento e le conseguenze: mentre nel primo caso la causalità è limitata da una pluralità di criteri a base soggettiva (dolo, colpa, rischio, inadempimento), nel secondo caso il criterio è unico, ed è quello oggettivo previsto dall'art. 1223 c.c. («conseguenza immediata e diretta»).
In giurisprudenza viene sottolineato che il «sistema di responsabilità civile [è] fondato … sulla netta distinzione, ex artt. 1223 e 2056 cod. civ., tra fatto illecito, contrattuale [inadempimento] o extracontrattuale, produttivo del danno e il danno stesso, da identificare nelle conseguenze pregiudizievoli di quel fatto, nella loro duplice possibile fenomenologia di “danno emergente” (danno “interno”, che incide sul patrimonio già esistente del soggetto) e di “lucro cessante” (che, di quel patrimonio, è proiezione dinamica ed esterna), come tale apprezzabile sia in ambito patrimoniale che non patrimoniale (v. Cass. 17/01/2018, n. 901, in motivazione, pag.
27): perdita-danno emergente-sofferenza interiore, da un lato, e, dall'altro, mancato guadagno-lucro cessante-danno alla persona nei suoi aspetti esteriori/relazionali … quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, “che deve essere allegato e provato”; non è accettabile la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, ovvero come danno-evento, e parimenti da disattendere è la tesi che colloca il danno appunto in re ipsa, perché così “snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”»; si aggiunge «L'impostazione del danno in re ipsa non è sostenibile. Ed invero sostenere ciò significa affermare la sussistenza di una presunzione in base alla quale, una volta verificatosi l'inadempimento, appartiene alla regolarità causale la realizzazione del danno patrimoniale oggetto della domanda risarcitoria, per cui la mancata conseguenza di tale pregiudizio debba ritenersi come eccezionale. Così operando si pone a carico del convenuto inadempiente l'onere della prova contraria all'esistenza del danno in questione, senza che esso sia stato provato dall'attore»; ed ancora, sulla possibilità che il danno venga provato anche in via presuntiva e sulla coerenza di tale possibilità con la richiamata distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza, si rileva: «chi chiede il risarcimento del danno in questione, per assolvere all'onere della prova su di lui incombente ex art. 2697 cod. civ., può certamente avvalersi di presunzioni (che siano gravi, precise e concordanti), non è però meno vero che egli deve, a tal fine, pur sempre prima allegare e poi dimostrare la sussistenza di elementi indiziari e circostanze fattuali … idonei a fondare la presunzione che da quella perdita egli abbia tratto un pregiudizio economico. In altre parole, una cosa è dire che il danno è presunto (con inversione dell'onere della prova, addossandosi al danneggiante quello di provare il contrario), altra è dire che può essere provato per presunzioni (v. ancora, in termini, Cass. n. 15111 del 2013, in motivazione, pag. 7, p. 4.2). La
“presunzione” del danno, in quest'ultima corretta prospettiva, è solo il risultato finale della valutazione da compiere ed equivale a dire “convincimento basato su ragionamento probatorio di tipo presuntivo, ex art. 2729 cod. civ.”, il quale però non può mancare e deve poter essere verificabile … » (così chiaramente in motivazione
Cass. civ., sez. III, 04/12/2018, n. 31233).
I principi suesposti sono stati peraltro sintetizzati, in materia di risarcimento del danno da inadempimento, nella massima per cui: Per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (Cass. civ., sez. III,
03/12/2015, n. 24632).
4.2 Applicando i suesposti principi al caso di specie, si esclude che dalla condotta del difensore possa essere derivato un danno all'attore come da lui stesso paventato.
Nella specie, la domanda di patteggiamento, nonché la domanda di rito abbreviato benché considerati “riti premiali”, in ordine soprattutto alla sconto di pena che viene applicato rispetto alla pena base per il reato integrato dall'imputato nel processo penale, non avrebbero condotto con certezza ad un esito diverso o maggiormente di favore nel confronti del reo.
In primo luogo, va ribadito che detti riti, nonostante il carattere premiale, presentano caratteristiche - in un caso l'ammissione di responsabilità del reo, nell'altro caso, la decisione basata sullo stato degli atti, senza apertura all'inclusione nel processo di prove - che potrebbero condurre anche ad una decisione in peius rispetto al rito ordinario che, al contrario, può sempre arrivare ad un esito assolutorio.
Per quanto concerne, infatti, l'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti in ogni caso il giudice avrebbe dovuto operare una valutazione ulteriore in ordine ai presupposti di ammissibilità della domanda, in ragione della presenza delle condizioni formali e sostanziali per l'accesso al rito, della correttezza della qualificazione giuridica prospettata e della congruità della pena proposta anche alla luce di quanto previsto dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione.
La mancata proposizione dell'istanza di patteggiamento, nel caso in esame giustificata dalla mancata espressione di volontà in tal senso da parte dell'imputato, non avrebbe comunque potuto condurre con certezza ad un esito più favorevole per il condannato, atteso che non si hanno elementi sufficienti per ritenere che il giudice avrebbe potuto accogliere l'istanza.
4.3 Per il medesimo principio, dalla mancata proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado non può derivare una lesione certa agli interessi del soggetto condannato, anche considerato che parte attrice qualifica detta richiesta risarcitoria qualificando il danno subito come danno da perdita di chance rispetto al quale la giurisprudenza di legittimità più recente ha chiarito che “Si qualifica
l'occasione perduta come evento di danno, diverso ed autonomo rispetto a quello da perdita del diritto. Si rimarca che esso è configurabile in presenza di una condotta
(attiva o omissiva) che determina la perdita della possibilità di un risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche… trattandosi di un danno evento, deve essere legato alla condotta attiva o omissiva da un nesso di derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio cd. “più probabile che non” che, secondo l'ormai consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, costituisce il criterio di accertamento della causalità nell'alveo della responsabilità civile” (Cass. civ. 8/07/2024, n. 18568)
Al fine di valutare quando la chance sia risarcibile appare necessario distinguere la probabilità di riuscita dalla mera possibilità di conseguire l'utilità sperata, facendo contestuale applicazione del criterio probabilistico.
In questo senso, il mancato esperimento dell'appello nel caso di giudizio di condanna in primo grado, può solo configurare la perdita della mera possibilità (in termini di mera potenzialità) di conseguimento dell'utilità e non figura in termini di probabilità o possibilità connotate dal principio dell'attualità richiesto per la risarcibilità del danno da perdita di chance.
Pertanto, nel caso di specie, l'eventualità che, dall'esperimento del mezzo di impugnazione, l'attore potesse ottenere una pronuncia più favorevole - anche a fronte del generale divieto di introduzione di prove nuove in sede di appello, nonché considerati gli elementi indicati dalla parte stessa nel proprio atto, tra cui le prove a suo carico raccolte ed acquisite nel giudizio di primo grado - si configura, nel caso di specie, come una mera possibilità, di per sé inidonea a fondare il risarcimento del danno da perdita di chance. In ogni caso, non risulta in alcun modo provato che l'attore avesse un interesse ad esperire il mezzo di impugnazione, atteso che la valutazione in ordine all'opportunità di promuovere appello riguarda molteplici aspetti, tra cui la stessa onerosità dal punto di vista economico, che possono portare il condannato
(consapevole della propria colpevolezza) a desistere dall'iniziativa.
Per tutto quanto considerato, deve essere rigettata la domanda attorea volta ad ottenere la condanna della convenuta al risarcimento del danno da responsabilità professionale.
6. In applicazione del principio di diritto, alla stregua del quale “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. civ., sez. III, 14/03/2023, n. 7361; Cass. civ., sez. VI,
15/05/2019, ord. n. 12897), nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
- nulla sulle spese.
Latina, lì 27/12/2025
Il giudice
CA ND
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice, dott. CA ND, all'esito dell'udienza del 27/11/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127-ter c.p.c.;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1024 R.G. cont. 2023
TRA
- C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Piazza della Repubblica n. 25 - Terracina (LT) presso lo studio dell'avv. Alessandro DE ANGELIS, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA contumace
OGGETTO: responsabilità professionale - risarcimento danni.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte depositate il 3/10/2025):
“All'udienza figurata è presente l'Avv. De Angelis per il sig. , il Parte_1 quale nel riportarsi ai propri scritti difensivi, chiede che la causa venga trattenuta in decisione, rassegnando le proprie conclusioni come già indicate in calce all'atto di citazione [1) Voglia l'adito Tribunale, rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la responsabilità professionale della convenuta, avv. nei confronti del proprio cliente, il deducente Controparte_1 Pt_1
, perché operando con negligenza, imperizia, trascuratezza degli interessi del
[...] cliente, ed omettendo informazioni allo stesso circa le possibili e migliori strategie difensive, non ha richiesto, nonostante vi fossero le condizioni, il rito abbreviato o la richiesta di patteggiamento, nel procedimento penale n. 336/2017 R.Not. Reato P.M.,
n. 721/2017 R. Gen. Trib, che avrebbe garantito lo sconto di un terzo della pena;
2)
In subordine Voglia l'adito Tribunale, accertare e dichiarare il danno da perdita di chance subito da parte attrice poiché la convenuta, omettendo informazioni allo stesso circa le possibili e migliori strategie difensive, non ricorrendo in appello, ha precluso ogni possibilità di conseguire un risultato migliore, benché incerto, ossia un concordato in appello ovvero una sentenza di assoluzione;
3) Per l'effetto condannare la convenuta Avv, al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale da liquidarsi in via equitativa, attesa l'impossibilità di stima esatta dello stesso. Con vittoria di spese di lite da distarsi ex art. 93 cpc. In favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.]”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio l'avvocata al fine di sentir accertare e dichiarare la Controparte_1 responsabilità professionale della convenuta, la quale, nel processo penale a carico di esso attore, non avrebbe avanzato istanza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., né di rito abbreviato, nonostante la sussistenza dei relativi presupposti.
In subordine, ha chiesto di accertare e dichiarare il danno da perdita di chance subito dall'attrice poiché parte convenuta, omettendo di dargli le necessarie informazioni circa le possibili e migliori strategie difensive, non ricorrendo in appello, ha precluso ogni possibilità di ottenere un provvedimento favorevole e ha chiesto, per l'effetto, di condannare la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa.
A sostegno della domanda proposta, l'attore ha dedotto che, con decreto del
G.I.P. del 3/03/2017 del Tribunale di Cassino è stato sottoposto a giudizio immediato per il reato previsto dall'art. 73, quarto comma, del d.p.r. 309/1990, poiché “senza
l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 stesso
D.P.R., sottoposto a perquisizione dai carabinieri del NRM della Compagnia di
Formia, veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente di tipo “marijuana”, rinvenuta in una tasca del suo giubbino, del peso pari a gr. 18,8, suddivisa in dosi, custodita in una busta di cellophane unitamente a 56 ritagli di cellophane, che appariva destinata ad un uso non esclusivamente personale in ragione della quantità
e della modalità di presentazione nonché della quantità di principio attivo (delta9-
THC) equivalente al 17,4% della sostanza stupefacente sequestrata dalla quale erano ricavabili n. 131 singole dosi medie”, nominando, per la difesa nel processo penale,
l'avvocata di fiducia Controparte_1
Il procedimento è stato istruito tramite l'escussione del consulente chimico del pubblico ministero il quale ha confermato la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta chiarendone il numero delle dosi singole ricavabili;
nonché mediante l'audizione del teste del Comando dei Carabinieri di Formia, che ha Testimone_1 fornito elementi di prova della penale responsabilità di;
pertanto, Parte_1 all'esito della discussione, il Tribunale di Cassino ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli concedendo le circostanze attenuanti generiche, con contestuale condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed € 4.5000,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali e beneficio della sospensione.
Il provvedimento, che non è impugnato nei termini, è divenuto irrevocabile in data 28/09/2019.
In tale contesto, l'attore ha introdotto il presente giudizio per contestare alla avvocata convenuta di aver agito senza ottemperare al dovere di diligenza imposto al professionista, non avendo la stessa prospettato una strategia difensiva differente e più adeguata a tutelare le sue ragioni, vale a dire per non aver formulato istanza di applicazione della pena su richiesta o di rito abbreviato.
L'omessa richiesta di un rito alternativo, avrebbe condotto all'applicazione di una pena notevolmente mitigata in virtù della funzione premiale dei riti alternativi, qualora fossero stati tempestivamente richiesti. Inoltre, il difensore non avrebbe informato il proprio assistito della possibilità di ricorrere in appello non consentendo di ottenere una pronuncia più favorevole in sede di giudizio di secondo grado.
La mancata proposizione dell'appello avrebbe, dunque, determinato il verificarsi di un danno da perdita di chance.
Alla luce delle esposte considerazioni l'attore ha concluso come riportato in epigrafe.
1.1 Con ordinanza del 6/06/2023, verificata la ritualità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta e considerata l'assenza di richieste di assunzione di prove costituende, è stata fissata, con successiva ordinanza (del
3/10/2025), per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c., l'udienza del
4/12/2025.
All'esito dell'udienza indicata, con ordinanza del 4/12/2025, il g.i. si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c.
1.2 Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge
26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022,
n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, come rilevato, con ordinanza del 4/12/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c.. 2. Parte attrice ha agito per l'accertamento e declaratoria della responsabilità professionale dell'avvocata convenuta per non aver ella utilizzato la dovuta diligenza, che la professione forense avrebbe imposto nell'espletamento dell'incarico ricevuto;
ciò sul presupposto per cui il difensore non avrebbe agito, nel procedimento penale che ha coinvolto l'attore, richiedendo al tribunale l'applicazione dei riti alternativi, né proponendo appello avverso la sentenza di primo grado, precludendo all'attore di ottenere un provvedimento più favorevole rispetto a quello contenuto nella sentenza di condanna.
Premesso che l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile a cui mira il cliente, ma dalla violazione del dovere di diligenza, va richiamato il principio di diritto, in forza del quale “le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo
l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. In particolare, nell'esercizio della sua attività di prestazione d'opera professionale, l'avvocato assume, in genere, verso il cliente un'obbligazione di mezzi e non di risultato: cioè egli si fa carico non già dell'obbligo di realizzare il risultato (peraltro incerto e aleatorio) che questi desidera, bensì dell'obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve pur sempre essere finalizzata. Pertanto, trattandosi dell'attività dell'avvocato,
l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. In altri termini,
l'inadempimento del professionista (avvocato) non può essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza. Quest'ultimo, peraltro – trovando applicazione in subiecta materia il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, c.c., in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia - deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento dell'attività professionale in favore del cliente è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media (Cass. 3 marzo 1995 n. 2466; Cass. 18 maggio
1988 n. 3463).
Perciò, la responsabilità del professionista, di regola, è disciplinata dai principi comuni sulla responsabilità contrattuale e può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi, che vanno dalla semplice colpa lieve al dolo. A meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236
c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente esclusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve (Cass. 11 aprile 1995 n. 4152; Cass. 18 ottobre 1994 n. 8470). L'accertamento se la prestazione professionale in concreto eseguita implichi o meno la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (cioè se la perizia richiesta trascenda o non
i limiti della preparazione e dell'abilità professionale del professionista medio), giudizio da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica comportando di regola l'apprezzamento di elementi di fatto e l'applicazione di nozioni tecniche, è rimesso al giudice del merito e il relativo giudizio è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici ed errori di diritto (così, fra le altre, Cass. 9 giugno 2004 n. 10966; Cass.
27 marzo 2006 n. 6967; Cass. 26 aprile 2010 n. 9917; Cass. 5 febbraio 2013 n.
2638). Occorre soltanto aggiungere, in proposito, che nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la motivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale che
è stata malamente intrapresa o proseguita è una valutazione in diritto, fondata su di una previsione probabilistica di contenuto tecnico giuridico (…)” (cfr. parte motiva,
Cass. civ., Sez. II, 16/02/2016, n. 2954 del 2016).
La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone, dunque, la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata
(articolo 1176, comma 2, del Cc), ma l'accertamento di tale violazione non giustifica la condanna dell'avvocato al risarcimento di danni neppure individuati. Per la condanna occorrono, oltre al (positivo) accertamento della responsabilità, il (positivo) accertamento del nesso di causalità fra la condotta commissiva o omissiva dell'avvocato e l'evento di danno, il (positivo) accertamento del nesso tra quest' ultimo e le conseguenze dannose risarcibili (Cass. civ., sez. II, 10/02/2025, n. 3370).
Affinché possa, dunque, affermarsi la responsabilità professionale dell'avvocato, anche in forma omissiva (nella specie, l'omessa proposizione di istanze per l'accesso a riti alternativi e di appello della sentenza di primo grado) non è sufficiente che la parte, su cui grava il relativo onere probatorio, deduca il non esatto adempimento dell'attività professionale, ma è altresì necessario verificare la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta tenuta e il danno lamentato, se un danno vi sia effettivamente stato, nonché accertare che laddove il professionista avesse tenuto la condotta dovuta, la parte, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario rapporto di causalità tra la condotta dell'avvocato ed il risultato derivatone
(Cass. civ., sez. III, 28/05/2021, n. 15032).
In altri termini, grava sull'attore dimostrare non solo la sussistenza di una condotta negligente, ma anche l'idoneità della stessa a determinare il pregiudizio lamentato, non rilevando di per sé, ai fini della determinazione di un danno effettivo e concreto, l'omissione di un'attività.
3. Applicando i principi di diritto richiamati al caso di specie, è agevole osservare come la domanda proposta da parte attrice si riveli infondata. E ciò anche in ragione della assoluta assenza di elementi di prova forniti.
In primo luogo, l'attore lamenta la condotta omissiva del difensore nel non aver introdotto, nel procedimento penale a suo carico, un rito alternativo, riferendosi alla possibilità di domandare istanza di patteggiamento o rito abbreviato.
Va chiarito a tal proposito che si tratta di procedimenti speciali che si pongono in alternativa al rito ordinario e che hanno funzione deflattiva della macchina processuale.
Nella specie, il rito abbreviato, disciplinato dell'art. 438 c.p.p. concede all'imputato che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti oppure all'esito della integrazione probatoria ai sensi del quinto comma della disposizione. Stabilisce la norma che la richiesta di rito abbreviato può essere proposta oralmente o per iscritto finché non siano formulate le conclusioni a norma degli artt.
421 e 422 c.p.p.; tuttavia, nel caso specifico in cui l'imputato sia sottoposto a giudizio immediato, l'istanza per accedere al rito abbreviato o al patteggiamento va presentata entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di fissazione del giudizio immediato (se la richiesta di applicazione del giudizio immediato proviene dal pubblico ministero).
Invece, il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, definito nella prassi “patteggiamento”, si sostanzia in un rito variamente deflattivo ed a contenuto premiale che non è applicabile nel caso dell'integrazione da parte dell'imputato di reati che determinano un particolare allarme sociale ovvero in caso di particolari condizioni soggettive (per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza o i recidici ai sensi dell'art. 99, quarto comma, c.p.p.).
Sotto il profilo processuale il rito muove da una richiesta dell'imputato o del pubblico ministero, accolta dall'altra parte, ovvero da un loro accordo che viene indirizzato al giudice per una definizione anticipata del processo sulla base di una pena determinata dalle parti, nella specie e nella quantità, la quale può sostanziarsi in una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
La diminuzione fino a un terzo costituisce, dunque, l'elemento di premialità di detto rito.
Condizione direttamente discendente dall'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è l'accettazione del fatto da parte dell'imputato, nonché la sua qualificazione giuridica e la pena ma anche la rinuncia alla facoltà di esercizio del diritto alla prova, risultando infatti giudicato sulla scorta del materiale d'accusa.
In presenza del raggiungimento dell'accordo tra imputato e pubblico ministero, il giudice, salvo che ritenga di applicare l'art. 129 c.p.p., qualora reputi corretta la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanza prospettate dalle parti e congrua la pena, ne dispone immediatamente con sentenza l'applicazione, enunciando nel dispositivo che si dà seguito alla richiesta delle parti. In tal senso si impone, dunque, al giudice una valutazione della presenza delle condizioni formali e sostanziali per l'accesso al rito, la verifica della correttezza della qualificazione giuridica prospettata e la valutazione della congruità della pena proposta anche alla luce di quanto previsto dall'art. 27, terzo comma, della
Costituzione.
In caso di determinazione negativa di questi elementi il giudice opterà per il rigetto della richiesta.
Nel caso di proposizione, come nel caso di specie, nel giudizio immediato, la richiesta va presentata entro quindici giorni dalla notificazione del decreto del relativo giudizio in ossequio a quanto previsto dall'art. 446, comma 1, c.p.p..
3.1 Per la premialità del rito, contestuale tuttavia all'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato e l'impossibilità di esperire appello avverso la decisione del giudice di primo grado, la scelta circa la possibilità di sottoporre la decisione al rito di cui all'art. 444 c.p.p. è rimessa alla volontà dell'imputato, il quale potrebbe decidere di non richiedere il rito speciale perché invece ritenga più favorevole poter dimostrare la propria innocenza nel corso dell'istruttoria dibattimentale.
Allo stesso modo, è l'imputato a dover decidere se acconsentire, eventualmente, all'introduzione dell'istanza di accesso al giudizio abbreviato, atteso che la stessa dà luogo ad una decisione allo stato degli atti, senza la possibilità di dedurre istanze probatorie a favore dell'imputato, salvo il caso di cui al comma 5 dell'art. 438 c.p.p..
Di conseguenza, non si impone alcun obbligo in capo al difensore in merito all'introduzione o meno di un rito speciale, ma al contrario è previsto in via generale,
e nel rispetto del principio di diligenza imposto al difensore nell'esercizio dell'attività professionale, di tenere informato il cliente in merito a tutte le possibilità esperibili, in modo da consentire allo stesso di poter consapevolmente intraprendere la scelta processuale maggiormente funzionale alla tutela dei propri interessi.
Grava, dunque, sull'attore l'onere di dimostrare la condotta negligente dell'avvocato, che nel caso di specie si sarebbe sostanziata nell'aver omesso di comunicare all'imputato la possibilità di esperire un rito speciale nel procedimento penale. L'attore, tuttavia, non allega alcun elemento a sostegno delle proprie dichiarazioni e da alcun documento o prova è evincibile l'eventuale richiesta di chiarimenti da parte dell'imputato rivolti al proprio difensore, rispetto ai quali quest'ultimo avrebbe omesso di rispondere.
Non può, infatti, escludersi che l'avvocato convenuto abbia nei fatti rappresentato tutte le possibilità invocabili nel procedimento penale, ma che l'imputato non abbia voluto usufruirne, restando nella disponibilità di quest'ultimo operare la scelta se usufruire di un rito alternativo o meno, considerato che allo sconto di pena che accompagna alcuni riti speciali, si accompagna, dall'altro lato,
l'impossibilità di ottenere una sentenza di assoluzione.
4. All'infondatezza della domanda per l'assenza di prova di una condotta omissiva da parte del professionista, si aggiunge la mancanza di alcuna allegazione e,
a fortiori, dimostrazione del danno subito dall'attore per come (del tutto genericamente) prospettato nella domanda giudiziale proposta.
Infatti, come già osservato, ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale, non è sufficiente la sussistenza di una condotta negligente, essendo necessario verificare la sussistenza di un danno risarcibile e di un nesso eziologico tra la condotta tenuta e il danno lamentato (“La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone” Cass. civ., sez. II, 24/04/2023, n.10864).
È costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità che nell'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, a differenza che nel processo penale, ove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”.
Tale criterio va tenuto fermo anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva (qual è quello in esame), pertanto, il giudice, accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonché
l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno.
Occorre, tuttavia, distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si realmente verificato e non può essere empiricamente accertato.
Pertanto, in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, quando si tratta di attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita
(Sez. 3, Sentenza n. 10966 del 09/06/2004, Rv. 573480; (Sez. 3, Sentenza n. 9917 del
26/04/2010, Rv. 612727; Sez. 3, Sentenza n. 2638 del 05/02/2013, Rv. 625017)”
(Cass. civ., sez. III, 24/10/2017, n. 25112, in motivazione).
Nel caso di specie l'attore sostiene di aver subìto un danno dalla condotta negligente del difensore che se avesse tempestivamente introdotto l'istanza di patteggiamento avrebbe ottenuto lo sconto di pena di un terzo previsto dai procedimenti speciali invocati, nonché che dall'eventuale impugnazione della sentenza avrebbe potuto ottenere un provvedimento più favorevole in secondo grado.
Si tratta di mere ipotesi del tutto indimostrate.
4.1 I principi che regolano la responsabilità professionale dell'avvocato, vanno, inoltre, ricondotti alla disciplina generale sul danno risarcibile, nella misura in cui l'attore agisce, appunto, per il risarcimento del danno causato dalla condotta negligente del convenuto.
Il profilo del danno risarcibile, disciplinato dall'art. 1223 c.c. presuppone già risolto il tema della responsabilità, nella specie da inadempimento, e cioè l'esistenza del fatto dannoso ed il rapporto di causalità. Si afferma infatti in giurisprudenza da molto tempo: In tema di risarcimento del danno si deve distinguere fra l'accertamento della responsabilità, improntato alla ricerca del nesso di causalità e rilevante nel rapporto fra comportamento del soggetto agente ed evento, e la delimitazione delle conseguenze risarcibili, fondata su un giudizio formulato in termini ipotetici e concernente il rapporto fra evento e danno (Cass. civ., sez. I, 15/10/1999, n. 11629).
Già distingueva fra il se della responsabilità e l'estensione della CP_2 responsabilità (ciò che per gli anglosassoni è la differenza fra existence of liability e extent of liability), ma la distinzione fra danno-evento e danno-conseguenza ha i suoi illustri antenati nel XVIII secolo, nella dottrina francese di e nel famoso CP_3 esempio dei danni derivati dall'acquisto di un animale affetto da malattia contagiosa.
Per derivazione dal codice napoleonico la regola delle conseguenze immediate e dirette, che presuppone la distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza è giunta fino al codice civile vigente.
Anche nella autorevolissima dottrina italiana della prima parte del secolo scorso si afferma che l'art. 1223 c.c. interviene solo allorché sia stato risolto il problema della responsabilità, e cioè: il fatto dannoso coincide con l'evento che viene attribuito ad un soggetto in base ad un dato titolo di responsabilità, dolo, colpa, rischio, o inadempimento di un'obbligazione (in quest'ultimo caso il criterio di responsabilità è stabilito dall'art. 1218 c.c., e l'evento dannoso è dato dall'inadempimento); dopo il fatto dannoso, si hanno le conseguenze regolate dall'art. 1223. Si avrebbe, in particolare, un duplice rapporto di causalità, all'interno del fatto dannoso, fra l'azione e l'evento, e all'esterno del fatto medesimo, fra l'evento e le conseguenze: mentre nel primo caso la causalità è limitata da una pluralità di criteri a base soggettiva (dolo, colpa, rischio, inadempimento), nel secondo caso il criterio è unico, ed è quello oggettivo previsto dall'art. 1223 c.c. («conseguenza immediata e diretta»).
In giurisprudenza viene sottolineato che il «sistema di responsabilità civile [è] fondato … sulla netta distinzione, ex artt. 1223 e 2056 cod. civ., tra fatto illecito, contrattuale [inadempimento] o extracontrattuale, produttivo del danno e il danno stesso, da identificare nelle conseguenze pregiudizievoli di quel fatto, nella loro duplice possibile fenomenologia di “danno emergente” (danno “interno”, che incide sul patrimonio già esistente del soggetto) e di “lucro cessante” (che, di quel patrimonio, è proiezione dinamica ed esterna), come tale apprezzabile sia in ambito patrimoniale che non patrimoniale (v. Cass. 17/01/2018, n. 901, in motivazione, pag.
27): perdita-danno emergente-sofferenza interiore, da un lato, e, dall'altro, mancato guadagno-lucro cessante-danno alla persona nei suoi aspetti esteriori/relazionali … quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, “che deve essere allegato e provato”; non è accettabile la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, ovvero come danno-evento, e parimenti da disattendere è la tesi che colloca il danno appunto in re ipsa, perché così “snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”»; si aggiunge «L'impostazione del danno in re ipsa non è sostenibile. Ed invero sostenere ciò significa affermare la sussistenza di una presunzione in base alla quale, una volta verificatosi l'inadempimento, appartiene alla regolarità causale la realizzazione del danno patrimoniale oggetto della domanda risarcitoria, per cui la mancata conseguenza di tale pregiudizio debba ritenersi come eccezionale. Così operando si pone a carico del convenuto inadempiente l'onere della prova contraria all'esistenza del danno in questione, senza che esso sia stato provato dall'attore»; ed ancora, sulla possibilità che il danno venga provato anche in via presuntiva e sulla coerenza di tale possibilità con la richiamata distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza, si rileva: «chi chiede il risarcimento del danno in questione, per assolvere all'onere della prova su di lui incombente ex art. 2697 cod. civ., può certamente avvalersi di presunzioni (che siano gravi, precise e concordanti), non è però meno vero che egli deve, a tal fine, pur sempre prima allegare e poi dimostrare la sussistenza di elementi indiziari e circostanze fattuali … idonei a fondare la presunzione che da quella perdita egli abbia tratto un pregiudizio economico. In altre parole, una cosa è dire che il danno è presunto (con inversione dell'onere della prova, addossandosi al danneggiante quello di provare il contrario), altra è dire che può essere provato per presunzioni (v. ancora, in termini, Cass. n. 15111 del 2013, in motivazione, pag. 7, p. 4.2). La
“presunzione” del danno, in quest'ultima corretta prospettiva, è solo il risultato finale della valutazione da compiere ed equivale a dire “convincimento basato su ragionamento probatorio di tipo presuntivo, ex art. 2729 cod. civ.”, il quale però non può mancare e deve poter essere verificabile … » (così chiaramente in motivazione
Cass. civ., sez. III, 04/12/2018, n. 31233).
I principi suesposti sono stati peraltro sintetizzati, in materia di risarcimento del danno da inadempimento, nella massima per cui: Per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (Cass. civ., sez. III,
03/12/2015, n. 24632).
4.2 Applicando i suesposti principi al caso di specie, si esclude che dalla condotta del difensore possa essere derivato un danno all'attore come da lui stesso paventato.
Nella specie, la domanda di patteggiamento, nonché la domanda di rito abbreviato benché considerati “riti premiali”, in ordine soprattutto alla sconto di pena che viene applicato rispetto alla pena base per il reato integrato dall'imputato nel processo penale, non avrebbero condotto con certezza ad un esito diverso o maggiormente di favore nel confronti del reo.
In primo luogo, va ribadito che detti riti, nonostante il carattere premiale, presentano caratteristiche - in un caso l'ammissione di responsabilità del reo, nell'altro caso, la decisione basata sullo stato degli atti, senza apertura all'inclusione nel processo di prove - che potrebbero condurre anche ad una decisione in peius rispetto al rito ordinario che, al contrario, può sempre arrivare ad un esito assolutorio.
Per quanto concerne, infatti, l'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti in ogni caso il giudice avrebbe dovuto operare una valutazione ulteriore in ordine ai presupposti di ammissibilità della domanda, in ragione della presenza delle condizioni formali e sostanziali per l'accesso al rito, della correttezza della qualificazione giuridica prospettata e della congruità della pena proposta anche alla luce di quanto previsto dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione.
La mancata proposizione dell'istanza di patteggiamento, nel caso in esame giustificata dalla mancata espressione di volontà in tal senso da parte dell'imputato, non avrebbe comunque potuto condurre con certezza ad un esito più favorevole per il condannato, atteso che non si hanno elementi sufficienti per ritenere che il giudice avrebbe potuto accogliere l'istanza.
4.3 Per il medesimo principio, dalla mancata proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado non può derivare una lesione certa agli interessi del soggetto condannato, anche considerato che parte attrice qualifica detta richiesta risarcitoria qualificando il danno subito come danno da perdita di chance rispetto al quale la giurisprudenza di legittimità più recente ha chiarito che “Si qualifica
l'occasione perduta come evento di danno, diverso ed autonomo rispetto a quello da perdita del diritto. Si rimarca che esso è configurabile in presenza di una condotta
(attiva o omissiva) che determina la perdita della possibilità di un risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche… trattandosi di un danno evento, deve essere legato alla condotta attiva o omissiva da un nesso di derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio cd. “più probabile che non” che, secondo l'ormai consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, costituisce il criterio di accertamento della causalità nell'alveo della responsabilità civile” (Cass. civ. 8/07/2024, n. 18568)
Al fine di valutare quando la chance sia risarcibile appare necessario distinguere la probabilità di riuscita dalla mera possibilità di conseguire l'utilità sperata, facendo contestuale applicazione del criterio probabilistico.
In questo senso, il mancato esperimento dell'appello nel caso di giudizio di condanna in primo grado, può solo configurare la perdita della mera possibilità (in termini di mera potenzialità) di conseguimento dell'utilità e non figura in termini di probabilità o possibilità connotate dal principio dell'attualità richiesto per la risarcibilità del danno da perdita di chance.
Pertanto, nel caso di specie, l'eventualità che, dall'esperimento del mezzo di impugnazione, l'attore potesse ottenere una pronuncia più favorevole - anche a fronte del generale divieto di introduzione di prove nuove in sede di appello, nonché considerati gli elementi indicati dalla parte stessa nel proprio atto, tra cui le prove a suo carico raccolte ed acquisite nel giudizio di primo grado - si configura, nel caso di specie, come una mera possibilità, di per sé inidonea a fondare il risarcimento del danno da perdita di chance. In ogni caso, non risulta in alcun modo provato che l'attore avesse un interesse ad esperire il mezzo di impugnazione, atteso che la valutazione in ordine all'opportunità di promuovere appello riguarda molteplici aspetti, tra cui la stessa onerosità dal punto di vista economico, che possono portare il condannato
(consapevole della propria colpevolezza) a desistere dall'iniziativa.
Per tutto quanto considerato, deve essere rigettata la domanda attorea volta ad ottenere la condanna della convenuta al risarcimento del danno da responsabilità professionale.
6. In applicazione del principio di diritto, alla stregua del quale “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. civ., sez. III, 14/03/2023, n. 7361; Cass. civ., sez. VI,
15/05/2019, ord. n. 12897), nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
- nulla sulle spese.
Latina, lì 27/12/2025
Il giudice
CA ND