Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 07/05/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai magistrati:
dott. SA SE Presidente dott. US di Pietro Giudice dott. ON CE Giudice Rel. ed Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 70140 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:
- CR IA, nato a [...]’Agata di Militello (ME), il 20 maggio 1976 (c.f.: [...]), in proprio ed in qualità di legale rappresentante della “OL d’RO” s.a.s. – non costituito;
- AN NI, nata a [...], il [...] (c.f.:
[...]), in qualità di responsabile pro-tempore CAA IC - IN 001 e IN 003 – non costituita;
Letti gli atti ed i documenti di causa.
Uditi, nell’udienza pubblica del 01.04.2026, il Relatore Primo Ref.
Dott. ON CE, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.ssa Simonetta Ingrosso;
Ritenuto in
TT
I. Ritualmente esperita la fase preprocessuale del giudizio, senza N. 123/2026 che gli odierni convenuti – tutti attinti dalla notificazione dell’invito a dedurre in data 14.8.2025 – abbiano prodotto contributi difensivi, con atto di citazione depositato il 19.11.2025, notificato ritualmente in data successiva, l’Ufficio di Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha evocato a processo i Sigg. ri CR EB, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di OL D’RO s.a.s., e IO IA, meglio generalizzati in epigrafe, per ottenerne la condanna, in favore di GE (Agenzia per le Erogazioni in agricoltura), nei termini di seguito precisati:
- per le campagne agricole 2011, 2012 e 2014, in solido e a titolo di dolo, CR EB, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della società “OL d’RO” s.a.s. e IO IA, in qualità di responsabile pro-tempore del Centro di Assistenza Agricola C.A.A. IC – ME 001 (anno 2011 e 2012) e ME 003 (anno 2014), per la somma complessiva pari a 30.013,27 euro. Solo in subordine, ritenuto sussistente dal Collegio l’elemento soggettivo della colpa grave (in luogo del dolo) nella condotta ascritta alla IO IA, il P.M. contabile chiede che la responsabilità amministrativa di questa convenuta sia dichiarata in via sussidiaria rispetto a quella dolosa del percipiente sig. CR EB;
- per la campagna agricola relativa all’anno 2013, in via principale e a titolo di dolo, a CR EB, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della società “OL d’RO” s.a.s. per la somma di 9.702,60 euro.
I.1. Il danno erariale oggetto di contestazione corrisponde, dunque, a quanto percepito dalla società “OL d’RO” s.a.s. a titolo di contributi comunitari finalizzati al sostegno della produzione agricola e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia in esito alla presentazione, da parte sua, delle domande uniche di pagamento
(d’ora in poi, DUP) per le campagne agricole relative all’anno 2011, 2012, 2013 e 2014.
II. Nel premettere che, per i fatti di seguito illustrati, la Corte di Appello di ME, con sentenza n. 1045/2024, ha confermato, salvo rideterminazione della pena, la condanna riportata in primo grado da CR EB – richiedente i contributi – per i delitti di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p.; 640 bis c.p. e per quelli di cui agli artt. 61 n. 2 c.p.; 110 c.p.; 479 c.p. rif. art. 476 c. 2 c.p., l’atto introduttivo espone che:
(a) CR EB, socio accomandatario e rappresentante legale della società in accomandita semplice “OL d’RO”, conferito mandato ai CAA IC ME 001, ME 003 e IC Catania 001 per la presentazione all’organismo pagatore delle richieste di contributo, ha indotto in errore, mediante artifizi e raggiri, AG.E.A, ottenendo, per effetto della sua condotta, l’ingiusto profitto corrispondente all’ammontare delle erogazioni contestate. Nello specifico, il richiedente ha formulato:
(i) DUP n. 10810272343 del 14.5.2011, relativa alla campagna 2011, attestando, contrariamente al vero, il possesso di una superficie totale aziendale pari a 91,60 ettari, abbinata alla scheda di validazione n.
10362465774 del 14.5.2011, che compendiava la conduzione in
“affitto” di 21 particelle di terreno ricadenti nel territorio dei Comuni di Agrigento, Aragona, Bompensiere, Butera, Castellammare del Golfo e Sutera. La DUP veniva compilata e inserita al S.I.A.N. tramite il C.A.A. IC - ME 001 con le credenziali
“SDESTROMIGNINO”, assegnate all’operatore AN RO GN, nonché siglata in corrispondenza dell’area “Timbro e firma del responsabile di sede del CAA”. La scheda di validazione, siglata dalla responsabile pro-tempore del C.A.A. IO IA, indicava, quale titolo della conduzione, il contratto di affitto di cui al prot. n. GE.CAA4349.2011.000022;
(ii) DUP n. 20807712144 del 25.5.2012, relativa alla campagna 2012, attestando, contrariamente al vero, il possesso di una superficie totale aziendale pari a 85,41 ettari, abbinata alla scheda di validazione n.
20353068388 del 20.4.2012, che compendiava la conduzione in
“affitto” di 21 particelle di terreno ricadenti nel territorio dei Comuni di Agrigento, Aragona, Bompensiere, Butera, Castellammare del Golfo e Sutera. La scheda di validazione reca firma stampata e sigla del responsabile pro tempore del C.A.A., IO IA. La DUP, inserita al S.I.A.N. tramite il C.A.A. IC - ME 001 con le credenziali “AAN” assegnate all’operatore responsabile IA IO, recava la firma di quest’ultima in corrispondenza dell’area “Timbro e firma del responsabile di sede del CAA” [doc. 6, cartella “52 - LA D'ORO S.a.s”, allegato “52.d”, pag. 9]. La scheda di validazione identifica il titolo di conduzione in due distinti contratto di affitto di cui ai prot. nn. GE.CAA4349.2011.000022 e GE.CAA4349.2012.000005;
(iii) DUP n. 30806028541 del 29.4.2013, relativa alla campagna 2013, attestando, contrariamente al vero, il possesso di una superficie totale aziendale pari a 85,41 ettari, abbinata alla scheda di validazione n.
30355918746 del 29.4.2013, che compendiava la conduzione in
“affitto” di 86 particelle di terreno ricadenti nel territorio dei Comuni di Agrigento, Aragona, Bompensiere, Butera, Castellammare del Golfo e Sutera. La DUP veniva inserita al S.I.A.N. tramite il C.A.A.
IC - Catania 001 con le credenziali “SDEGTROMIGNINO”
assegnate all’operatore AN RO GN e siglata in corrispondenza dell’area “Timbro e firma del responsabile di sede del CAA”. La scheda di validazione è riconducibile al responsabile protempore del C.A.A., CU CristofRO FA, nonostante non sia stata dallo stesso apposta firma olografa. La scheda di validazione, inoltre, identifica il titolo di conduzione in due distinti contratto di affitto di cui ai prot. nn. GE.CAA4349.2011.0000225 e GE.CAA4349.2012.0000057;
(iv) DUP n. 40807843384 del 13.5.2014, relativa alla campagna 2014, attestando, contrariamente al vero, il possesso di una superficie totale aziendale pari a 84,93 ettari, abbinata alla scheda di validazione n.
40359748825 del 13.4.2014, che compendiava la conduzione in
“affitto” di 85 particelle di terreno ricadenti nel territorio dei Comuni di Agrigento, Aragona, Bompensiere, Butera, Castellammare del Golfo e Sutera. La DUP veniva compilata e inserita al S.I.A.N. e siglata in corrispondenza dell’area “Timbro e firma del responsabile di sede del CAA” tramite il C.A.A. IC - ME 003 con le credenziali “AAN” assegnate all’operatore responsabile IA IO. La scheda di validazione è riconducibile alla medesima responsabile pro-tempore del C.A.A., IO. La scheda di validazione identifica, quale titolo di conduzione, il contratto di affitto di cui al prot. n. GE.CAA4349.2011.000225;
(b) il richiedente, come acclarato dalle indagini di P.G. ed acquisito poi al dibattimento penale, ha falsamente dichiarato la conduzione di particelle di terreno utilizzando documentazione artefatta ai fini della dimostrazione del possesso di terreni agricoli.
Partitamente:
(v) esibito – su iniziativa del Nucleo P.E.F. della Guardia di Finanza dell’11.01.2017 - dal responsabile C.A.A. IC ME 003 il fascicolo aziendale della società OL d’RO s.a.s., si è potuto anzitutto accertare che ne facessero parte una “denuncia di contratto verbale di affitto unilaterale di terreno” (prot.
GE.CAA4349.2011.0000225, registrato in data 8.3.2011 presso l’ufficio Territoriale di Sant’Agata di Militello dell’Agenzia delle Entrate, al n. 748 serie 3) nonché la copia di un atto di sua “rescissione”
(datato 31.12.2014, registrato in data 8.1.2015 presso l’ufficio Territoriale di Sant’Agata di Militello dell’Agenzia delle Entrate, al n.
748 serie 3];
(vi) gli appezzamenti oggetto del contratto corrispondono, per la quasi totalità, a quelle identificate nelle schede di validazione e nelle DUP 2011-2014;
(vii) la consultazione del pertinente portale telematico (id est, Serpico-Anagrafe Tributaria) ha evidenziato l’assenza di contratti registrati, a far data dal 2011, a nome o per conto di OL d’RO s.a.s. dal 2011 e che la interrogazione del portale Sister-Agenzia delle Entrate ha disvelato numerose incongruenze tra le particelle dichiarate in DUP (e nelle pertinenti schede di validazione) e i nominativi dei proprietari per come indicati nel citato contratto di affitto. Molti soggetti proprietari delle superiori particelle, d’altronde, risultano deceduti in data di molto anteriore a quella di apparente registrazione del contratto e molteplici proprietari apparenti corrispondono a soggetti inesistenti;
(viii) non solo il contratto di affitto n. 748 e l’atto di sua rescissione mai sono stati registrati presso l’Agenzia delle Entrate ma – in base alle informazioni e dichiarazioni rese dal direttore dell’Ufficio Territoriale di Sant’Agata di Militello - è stato altresì acclarato che il Capo Area Servizi dott. SA AF, apparente firmatario dei contratti, non era ulteriormente impiegato nella qualifica risultante dal timbro appostovi e, ancora, che il timbro utilizzato sull’atto di rescissione non corrispondeva, anche ratione temporis, a quelli in dotazione presso l’Ufficio. Ciò che conduceva il medesimo direttore a concludere nel senso che “tali anomalie sono sintomatiche del fatto che il contratto utilizzato dalla società in rassegna è chiaramente falso”;
(c) il falso dichiarativo-documentale commesso dal richiedente ha permesso a quest’ultimo di accreditare, artatamente, la disponibilità di una superficie aziendale (in realtà quella totale dichiarata) superiore alla soglia di rilievo comunitario fissata allo 0,5% (o all’ettaro) dall’art. 60 del Regolamento n. 1122/2009/CE, atteso che:
- l’unico contratto di affitto presente al fascicolo aziendale
(prot. n. GE.CAA4349.2011.0000225) e rinvenuto dalla P.G.
delegata, nel corso dell’accesso presso il C.A.A. IC ME 003, di RT è stato utilizzato come documento giustificativo della conduzione dei terreni solo nelle schede di validazione per gli anni 2013 e 2014;
- gli altri contratti inseriti, per converso, nelle schede di validazione n. 10362465774 (anno 2011), n. 20353068388 (anno 2012) e n. 30355918746 (anno 2013) - identificati ai numeri di protocollo GE.CAA4349.2011.000022, GE.CAA4349.2011.000022, GE.CAA4349.2012.000005 e GE.CAA4349.2012.0000057 - mai rinvenuti in corso di acquisizione neppure mai sono stati registrati presso l’Agenzia delle Entrate;
(d) gli esiti del giudizio penale di appello, se non consentono di sostenere l’accusa erariale nei riguardi dei Sigg. CU
(responsabile del C.A.A. IC Catania 001) e RO GN
(operatore del C.A.A. IC Catania 001), fondano, per converso, la prospettazione dell’addebito di responsabilità, a titolo di dolo o in subordine di colpa grave, nei riguardi della responsabile del C.A.A.
IC – ME 001 e ME 003, sig.ra IO IA, dappoiché, quest’ultima, ha volontariamente omesso di svolgere i controlli relativi alla esistenza, completezza, conformità e corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l’istante, abilitandolo, in ultima analisi, all’incameramento indebito di contributi pubblici.
L’accertamento del profilo soggettivo della responsabilità della sig.ra IO è avallato anche dalla circostanza, emersa dalle complesse indagini penali, che l’odierna convenuta è stata coinvolta (e la sua responsabilità penale accertata) con riferimento ad una serie di truffe in erogazioni pubbliche per la commissione delle quali ha subito condanne in sede penale (cfr. Tribunale di Patti, sent. n. 1007/2022;
Corte di Appello di ME, Sez. I penale, sent. n. 1045/2004) e, in qualità di operatrice/responsabile dei C.A.A. presso cui ha prestato, nel tempo, la sua attività professionale, in sede contabile (Corte dei conti, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 538/2021, n. 541/2020, n. 147/2020, n.
113/2020, n. 39/2020, n. 35/2020, n. 787/2019, n. 726/2019, n.
725/2019, n. 692/2019, n. 337/2019).
III. Sulla base delle superiori premesse in fatto, il Requirente, evidenziata la ricorrenza in fattispecie di un doloso occultamento del danno (richiama, sul punto, da ultimo App. Sicilia, sent. n. 81/2017 e sent. n. 74/2021; Sezione II Giur. Centr. di Appello sent. n. 182/2024)
ricostruisce, in termini doviziosi, il quadro normativo cui ricondurre la fattispecie di responsabilità qui controversa, illustrando, in dettaglio, l’esistenza degli elementi costitutivi dell’illecito erariale a proposito di entrambi i convenuti.
IV. All’odierna udienza, il P.M contabile ha concluso come da atto introduttivo.
Considerato in
DI
1. Deve darsi atto della contumacia degli intimati che, attinti da rituale notificazione ex art. 42 c.g.c. a mezzo di Forze di Polizia (per il CR, in proprio e nella qualità, il 10.12.2025; per la IO, in data 16.12.2025), non hanno provveduto a costituirsi in giudizio.
2. Ritenuta la giurisdizione di questa Corte a conoscere della domanda attorea articolata nei confronti di ambo i convenuti, in base a pacifici approdi giurisprudenziali raggiunti sia dal Giudice del riparto sia da quello contabile, nel merito, l’azione erariale deve dirsi fondata nei termini che si vanno ad illustrare.
3. In assenza di lettura alternativa dei fatti di causa opposta dalla IO o dal CR, il Collegio, facendo applicazione del principio di sinteticità posto dall’art. 5 co. 2 c.g.c., evidenzia che il compendio probatorio in atti dimostra, anzitutto, la plastica artificiosità materiale, rilevante ai fini del decidere, della “denuncia di contratto verbale di affitto unilaterale di terreno” (allibrato al prot.
GE.CAA4349.2011.0000225 secondo le pertinenti schede di validazione di cui infra), nonché della sua asserita registrazione datata 8.3.2011 presso l’ufficio Territoriale di Sant’Agata di Militello dell’Agenzia delle Entrate, al n. 748 serie 3 (doc. 6, cartella “52 -
LA D'ORO S.a.s”, allegato “52.i”). Artificiosità che, del pari, si riscontra con riferimento all’atto di “rescissione” contrattuale, datato 31.12.2014 ed asseritamente registrato, a sua volta, in data 8.1.2015 presso il medesimo Ufficio (doc. 6, cartella “52 - LA D'ORO s.a.s”, allegato “52.i” e “52.p”). In effetti:
- la consultazione del portale telematico Serpico-Anagrafe Tributaria ha escluso che, nel 2011 (presunta data di registrazione della denunzia di contratto verbale di fitto) e nel 2015 (presunta data di registrazione della rescissione), OL d’RO s.a.s. abbia provveduto a registrare atti presso il pertinente Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate (doc. 1, allegato “FD_Omissis_CNR 548747 DEL 13.10.2017 LA D_ORO”, pag. 10-11) o che terzi lo abbiano fatto in suo nome o per suo conto;
- le informazioni acquisite dal direttore p.t. dell’Ufficio Territoriale presso l’Agenzia delle Entrate di Sant’Agata di Militello hanno disvelato che il Sig. SA AF - preteso funzionario ricevente e firmatario la denunzia del contratto di affitto - non fosse, ratione temporis, impiegato nella qualifica risultante dal timbro apposto sulla scrittura. Le medesime informazioni escludono che il timbro apposto sulla scrittura di rescissione, a suffragio della ricezione del documento ad opera dell’Ufficio, corrispondesse a quello in uso ratione temporis presso l’Ufficio (doc. 1, allegato
“FD_Omissis_CNR 548747 DEL 13.10.2017 LA D_ORO”,
pag. 17; doc. 6, cartella “52 - LA D'ORO S.a.s”, allegati
“52.i”, “52.p” e “52.r”);
- sotto il profilo materiale, ed a titolo meramente esemplificativo, si è potuto poi acclarare che i Sigg. Assennato ZO
([...]) e CA IG ([...]) –
due proprietari esclusivi di appezzamenti localizzati in Butera
(rispettivamente, al fl. 277, part.lla n. 82, di consistenza pari ad ha 1.14.00 e al fl. 126, part.lla 192, di superficie pari ad ha 1.20.80),
identificati, nella plurisoggettiva convenzione d’affitto, quali pretesi concedenti – risultavano, in realtà, deceduti addirittura il 15.10.1977 ed il 05.01.2006 (doc. 1, allegato “FD_Omissis_CNR 548747 DEL 13.10.2017 LA D_ORO”, pagg. 11-12). Incentrando l’attenzione sui soli proprietari esclusivi e pretesi concedenti della beneficiaria – per i quali, dunque, neppure astrattamente potrebbe porsi una questione di legittimazione attiva sostanziale del comproprietario – vanno ancora citati, nella prospettiva testé declinata (doc. 1, allegato “FD_Omissis_CNR 548747 DEL 13.10.2017 LA D_ORO”, pag. 10-11; doc. 6, allegato “20250402764 con omissis”, pag. 53; cfr. altresì: l’elenco contenuto al doc. 1, allegato
“FD_Omissis_CNR 548747 del 13.10.2017 LA D_ORO”,
pagg. 11-12; il doc. 1, allegato “FD_Omissis_CNR 548747 DEL 13.10.2017 LA D_ORO”, pagg. 12-15; il doc. 6, cartella “52 -
LA D'ORO S.a.s”, allegati “52.j”, “52.k” e “52.l”; doc. 6, allegato “20250402764 con omissis”, 9-26), per esempio i casi dei Sigg.
NO NI (risultato deceduto), AR IU e Di AT US (risultati inesistenti), i quali avrebbero concesso in affitto cespiti agricoli ricadenti nel Comune di Butera e di consistenza complessiva pari ad ha 12.30.20.
4.1. Ora, poiché l’artefatta scrittura in argomento è stata surrettiziamente posta a fondamento delle schede di validazione nn.
30355918746 del 29.4.2013 e 40359748825 del 13.4.2014 (doc. 6, cartella
“52 - LA D'ORO S.a.s”, allegati “52.e” e “52.g”), abbinate alle DUP 2013 e 2014 (rispettivamente, nn. 30806028541 del 29.4.2013 e n. 40807843384 del 13.5.2014: doc. 6, cartella “52 - LA D'ORO S.a.s”, allegati “52.f” e “52.h”), ne consegue che la beneficiaria OL D’RO s.a.s. ha accreditato, attraverso documentazione infedele, la (inesistente) disponibilità giuridica di appezzamenti di consistenza complessiva pari ad ha 14.65.10 ai fini della indebita percezione dei contributi comunitari relativi alle campagne agricole 2013 e 2014.
5. Con portata assorbente, rileva altresì il Collegio che le stesse particelle site in Butera ed in (pretesa) proprietà Assennato ZO, AR IU, Di AT IG e NO NI risultano dichiarate dal beneficiario come in propria disponibilità giuridica anche nella scheda di validazione nn. 10362465774 del 14.5.2011 (doc.
6, cartella “52 - LA D'ORO S.a.s”, allegato “52.a”) abbinata alla DUP n. 10810272343 del 14.5.2011 (doc. 6, cartella “52 -
LA D'ORO S.a.s”, allegato “52.b”) e, ancora (ad eccezione di quella in titolarità NO) nella scheda di validazione n. 20353068388 del 20.4.2012 (doc. 6, cartella “52 - LA D'ORO S.a.s”, allegato
“52.c”) abbinata alla DUP 20807712144 del 25.5.2012 (doc. 6, cartella
“52 - LA D'ORO S.a.s”, allegato “52.d”). È di immediata percezione, peraltro, che siffatti appezzamenti – proprio perché già oggetto del superiore (fittizio) contratto verbale d’affitto (prot. n.
GE.CAA4349.2011.0000225) avente durata dal 15.04.2011 al 31.12.2016 (doc. 6, cartella “52 - LA D'ORO S.a.s”, allegati
“52.i”, p. 10/12) - non potevano costituire oggetto del diverso contratto di affitto (prot. n. GE.CAA4349.2011.000022) - e, a fortiori, del sinallagma GE.CAA4349.2012.000005 (avente decorrenza dal 15.04.2011 e scadenza al 16.05.2011) - “citato” nelle richiamate schede di validazione per gli anni 2011 e 2012. Così stando le cose, trova dunque positivo riscontro l’addebito accusatorio che, valorizzando l’accertamento di P.G. relativo all’omesso rinvenimento dei contratti indicati nelle schede di validazione degli anni 2011 e 2012, nonché l’assenza di ogni lRO registrazione presso Agenzia delle Entrate, perviene ad escludere nel beneficiario la disponibilità giuridica, fra le altre, delle particelle passate in rassegna, oggetto delle DUP (e delle pertinenti schede di validazione) presentate da OL D’RO s.a.s. in relazione alle campagne agricole per gli anni 2011 e 2012 (e di consistenza pari, rispettivamente, ad ha 13.44.30 ed ha 04.37.30).
6. Le condotte antigiuridiche ascrivibili al percipiente – anche a voler limitare l’attenzione sulle superfici richiamate, dappoiché utilizzate certamente sine titulo – vanno ricondotte, quanto agli effetti discendenti dalla lRO violazione, nel prisma degli artt. 53, par.
primo, Reg. CE n. 796/2004 (modificato dal Reg. CE n. 380/2009) e 60, par. primo, del Reg. CE n. 1122/2009. In base ad esso, se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all’articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l’aiuto cui l’agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell’articolo 57 nell’ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l’anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o a un ettaro. Nel caso di specie, dunque, l’insieme dei contributi percetti dal beneficiario integra danno erariale.
7. Sul piano soggettivo, il falso dichiarativo-documentale accertato in fattispecie va imputato, oltre che a OL s.a.s. quale beneficiario, anche al EB CR quale sua legale rappresentante p.t.
Quest’ultimo, infatti, ha artificiosamente creato le condizioni di accesso ai contributi comunitari percetti. Giova rammentare, al riguardo, che il richiedente era pienamente edotto (cfr. i quadri K delle DUP) sia dell’assunzione di responsabilità in merito alla veridicità di quanto dichiarato e prodotto sia del trattamento recuperatorio e sanzionatorio previsto a livello normativo per la ipotesi della indisponibilità degli appezzamenti dichiarati (su tali aspetti, cfr. C. conti, I Sez. Giur. Centrale d’Appello, n. 241/2020;
nonché questa Sezione, ex ceteris, sentt. nn. 783/2020, 550/2021, 523/2023).
8. È altresì meritevole di accoglimento la domanda formulata in citazione a carico della convenuta IO e tesa all’accertamento della sua sussidiaria responsabilità amministrativa a titolo di colpa grave. A quest’ultima, conformemente agli atti, viene fondatamente rimproverato di aver firmato, in corrispondenza dell’area “Timbro e firma del responsabile di sede del CAA, la DUP 2011 e di aver siglato la scheda di validazione ad essa abbinata; nonché, quanto alle DUP e alle schede di validazione a queste abbinate per le campagne agricole 2012 e 2014, di aver compilato ed inserito al S.I.A.N. le domande di contributo, servendosi delle credenziali in sua dotazione; ancora, di aver firmato le stesse in corrispondenza dell’area “Timbro e firma del responsabile di sede del CAA” e, infine di, di aver firmato e siglato le schede di validazione abbinate. L’indiscussa centralità della IO IA nel rendere possibile al richiedente la percezione dei contributi comunitari per le annualità 2011, 2012 e 2014, si manifesta –
come correttamente stigmatizzato dal Requirente – in condotte perpetrate in violazione delle incombenze sancite, a carico dei CAA, dal quadro normativo di riferimento. A tale riguardo, va rammentato che, ai sensi dell’art. 3 bis del d.lgs. 165/1999, muniti del mandato lRO accordato dal produttore, i CAA provvedono, fra l’altro, ad assistere l’interessato nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione, di produzione e delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali; a controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN, nonché, ancora, ad interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati (comma 1, lett. b e c). Inoltre, alla stregua dell’art. 2 co. 2 del D.M. 27 marzo 2008, i CAA, relativamente alle attività previste dalle lettere da a) a c) del precedente comma 1, “hanno, in particolare, la responsabilità dell’accertamento dell’esistenza del titolo di conduzione dell’azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto, per quanto di competenza, delle disposizioni comunitarie…”. L’esistenza del titolo di conduzione costituisce (recte, deve costituire), dunque, oggetto di controllo formale minimo cui i CAA – e, per essi ed a seconda dei casi, i lRO rappresentanti legali/responsabili/operatori – sono chiamati ex iure.
Nel caso che occupa, per l’anno 2014, ricorrendo una “denuncia” di contratto verbale di affitto (prot. GE.CAA4349.2011.0000225),
l’esistenza del contratto di conduzione poteva essere utilmente dichiarata in DUP solo constatandosi la registrazione della scrittura presso il competente ufficio del Territorio di Agenzia delle Entrate.
Ma tale registrazione, come più sopra evidenziato, è risultata inesistente. La IO, pertanto, ha completamente omesso una tale verifica formale sull’esistenza stessa del titolo, benché imposta da perspicue “norme di diritto” prive di tratti di incertezza o ambiguità:
il che ne fonda la colpa grave (art. 1 co. 1 L. 20/1994, nel testo novellato dalla L. n. 1/2026). Inoltre, poiché le indagini di P. G. hanno escluso, più radicalmente, che qualsivoglia contratto, a nome o per conto del beneficiario, sia stato registrato nell’anno 2011 – annualità che, secondo le schede di validazione 2011 e 2012, integra il dies a quo della pretesa conduzione titolata dichiarata in DUP – sia stata registrato presso l’Ufficio del territorio, ne deve seguire che alcun
“contratto di affitto” corrisponda agli ulteriori prot. GE emarginati nelle schede di validazione. Con ciò, la IO, anche in relazione alle annualità 2011 e 2012, ha omesso di effettuare la verifica formale sulla esistenza del titolo. Il concorso omissivo gravemente colposo della IO, in base al principio di equivalenza di cause (ex art. 40, co. 2 c.p. e 41 co. 1 c.p.), rende – in linea con quanto richiesta in citazione - quest’ultima sussidiariamente responsabile, in base ai principi che innervano la “causalità giuridica”, dei contributi erogati alla beneficiaria per gli anni 2011, 2012 e 2014, sul rilievo che, ove il controllo fosse stato eseguito, ciò avrebbe autonomamente inibito il prodursi dell’evento dannoso ovvero le indebite erogazioni di che trattasi. Quanto sopra si traduce nel rigetto dell’impianto accusatorio laddove, primariamente, rimprovera alla IO il dolo - quale che ne sia la forma recepita dall’art. 1 della L. 20/1994, a seguito della novella introdottavi dall’art. 21 co. 1 D.L. n. 76/2020 – per non essere stata incontrovertibilmente acquisita prova di tale forma dell’elemento soggettivo di responsabilità erariale. Sul punto, si osserva, anzitutto, che la prospettazione accusatoria fa leva sugli esiti del giudizio penale che hanno riguardato la IO e che, come da sentenza d’appello della Corte territoriale messinese n. 1045/2024 (p.
323 e ss. del doc. 4), si sono estrinsecati nella conferma della condanna riportata in prime cure dalla convenuta, in relazione al capo di imputazione n. 438 (concorso in truffa aggravata), e, in riforma del dictum di primo grado, nella declaratoria di prescrizione del reato contestatole al capo di imputazione n. 439 (falso ideologico).
Deve notarsi, al lume del decreto che dispone in giudizio (doc. 2, p.
229 e ss.), che i fatti-reato oggetto di contestazione penale, attraverso i capi di imputazione in discorso, riguardano – quanto al concorso in truffa aggravata - l’istruttoria amministrativa relativa alle sole annualità 2013 (che, si rammenta, non forma oggetto di contestazione erariale alla convenuta) e 2014 nonché – con riferimento al falso ideologico – la sola annualità 2014. Non si ravvisano, dunque, dirimenti prospettazioni attoree a proposto degli anni 2011 e 2012.
Per il 2014, inoltre, la condotta integrante truffa aggravata è speculare a quella contestata a RO GN AN e CU CristofRO FA (assolti nel primo grado del giudizio penale e, per tale ragione, non evocati nel presente processo: p. 3 della citazione), sicché, rivalutate le risultanze in atti, non può escludersi, nei termini rassicuranti imposti anche in sede gius-contabile, che l’omesso controllo accertato a carico della IO (ad oggetto un diverso
“contratto” rispetto a quelli impiegati per il 2011 e 2012) per l’annualità 2014 costituisca piuttosto il continuum, viziato da grave colpevolezza, di quanto verificatosi in sede di istruttoria amministrativa per l’anno 2013. In estrema sintesi, senza qui voler porsi in discussione la tendenziale, generale, validità dell’assunto declinato dal giudice penale d’appello per il quale “lo scudo del controllo solo formale, rispetto a operatori che è provato si prestassero sistematicamente alla realizzazione delle frodi, non vale” – ciò che, di fatto, conduce alla condanna della IO per il capo di imputazione n.
438 (ferma la dichiarata prescrizione per il capo n. 439 per ritenuta assenza di definitivi elementi assolutori), in ragione del connubio fraudolento da costei instaurato e sviluppato con il marito US Armeli, del cui indiscusso, e antigiuridico, asservimento “tecnico” a più ampi disegni frodatori la convenuta risponde “di riflesso” (cfr.,
doc. 4, p. 322) – non si ravvisano, definitivamente, le condizioni per
“concretizzarlo” con riferimento alla presente fattispecie.
9. Sotto il profilo del quantum debeatur, vanno effettuate alcune precisazioni:
(a) il Collegio osserva che le informative di PG in atti (doc. 1 al fasc. di Procura, all. “FD_Omissis_Annotazione OL D’RO”), ricostruite le movimentazioni bancarie transitate sui due conti intestati alla beneficiaria (intrattenuti presso Unicredit di RT e Banca di Nuova Terra) e riconducibili ai contributi percetti in ragione delle DUP 2011-2014, pervengono a quantificarlo in complessivi euro 40.255,87 (somma costituita dai seguenti sub totali: a. anno 2011, euro 10.562,06; b. anno 2012, euro 5.500,47 + euro 5.000,47 euro; anno 2013, euro 5.500,47 + euro 4.715,50 + euro 26,63; d. anno 2014, euro 4628,73
+ euro 4.173,62 + euro 147,92);
(b) a fronte del superiore totale, correttamente indicato in citazione, l’atto introduttivo contiene un errore di calcolo laddove –
nell’addebitare al solo beneficiario la responsabilità dolosa per l’incameramento dei contributi per l’anno 2013 – indica l’ammontare della corrispondente posta di danno in euro 9.702,60 anziché, e più correttamente, in euro 10.242,6 (infatti: euro 5.500,47 + euro 4.715,50 +
euro 26,63 = 10.242,6). L’errore di calcolo commesso, non di meno, è ininfluente per pervenire alla conclusione per cui, a proposito dell’annualità appena considerata, il Requirente intendesse identificare il petitum (proprio) in euro 10.242,6, al trattarsi di somma univocamente ritraibile attraverso banali operazioni aritmetiche.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale – il quale a contrario esclude che, nella presente vicenda, possa ipotizzarsi la violazione del combinato disposto degli artt. 7 co. 2 c.g.c. e art. 112 c.p.c. allorché, per l’anno 2013, si legga il petitum realmente rivendicato da parte attrice come pari ad euro 10.242,6 - il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato è da intendersi violato, infatti, “ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti (Cass. n. 17897 del 3 luglio 2019) (Cass., Sez. III, n.
13514/2022);
(c) ai sensi dell’art. 1 co.1-octies della L. 20/1994, il danno addebitabile alla IO è pari ad euro 9.003,981 (30% di euro 30.013,27).
10. Alla luce di quanto illustrato, il Collegio:
- dichiara la responsabilità amministrativa, a titolo di dolo, di CR IA (c.f.: [...]), in proprio ed in qualità di legale rappresentante della “OL d’RO” s.a.s. (Cod. Fisc./P.IVA 03148570835) e, per l’effetto, lo condanna, in favore di GE, al pagamento di euro 40.255,87
(quarantamiladuecentocinquantacinque,87), oltre rivalutazione monetaria dal dì dei singoli indebiti pagamenti e fino al deposito della decisione. Su tale somma, inoltre, sono dovuti gli interessi legali dal deposito della decisione e fino ad effettivo soddisfo;
- dichiara la responsabilità amministrativa sussidiaria, a titolo di colpa grave, di AN NI (c.f.: [...]), e, per l’effetto, la condanna, in favore di GE, al pagamento di euro 9.003,98 euro (novemilatre,98), oltre rivalutazione monetaria dal dì dei singoli indebiti pagamenti e fino al deposito della decisione. Su tale somma, inoltre, sono dovuti gli interessi legali dal deposito della decisione e fino ad effettivo soddisfo;
- condanna CR IA (c.f.: [...]), in proprio ed in qualità di legale rappresentante della “OL d’RO”
s.a.s. (Cod. Fisc./P.IVA 03148570835) nonché AN NI
(c.f.: [...]), in solido fra lRO ed in favore dello Stato, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 781,48
(settecent’ottantuno,48 euro).
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando:
- dichiara la responsabilità amministrativa, a titolo di dolo, di CR IA (c.f.: [...]), in proprio ed in qualità di legale rappresentante della “OL d’RO” s.a.s. (Cod. Fisc./P.IVA 03148570835) e, per l’effetto, lo condanna, in favore di GE
(Agenzia per le erogazioni in agricoltura), al pagamento di euro 40.255,87 (quarantamiladuecentocinquantacinque,87), oltre rivalutazione monetaria dal dì dei singoli indebiti pagamenti e fino al deposito della decisione. Su tale somma, inoltre, sono dovuti gli interessi legali dal deposito della decisione e fino ad effettivo soddisfo;
- dichiara la responsabilità amministrativa sussidiaria, a titolo di colpa grave, di AN NI (c.f.: [...]), e, per l’effetto, la condanna, in favore di GE (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), al pagamento di euro 9.003,98 euro
(novemilatre,98), oltre rivalutazione monetaria dal dì dei singoli indebiti pagamenti e fino al deposito della decisione. Su tale somma, inoltre, sono dovuti gli interessi legali dal deposito della decisione e fino ad effettivo soddisfo;
- condanna, altresì, CR IA (c.f.: [...]),
in proprio ed in qualità di legale rappresentante della “OL d’RO” s.a.s. (Cod. Fisc./P.IVA 03148570835) nonché AN NI (c.f.: [...]), in solido fra lRO ed in favore dello Stato, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 781,48 (settecent’ottantuno,48 euro).
Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 01 aprile 2026.
L’Estensore Il Presidente
ON CE SA SE
F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata nei modi di legge Palermo,
Originale sentenza € 96,00 Originale sent. esecutiva digitale € 16,00 Diritti di cancelleria digitali € 13,10 Totale spese € 125,10 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente 07 maggio 2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco F.to digitalmente