TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 3536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3536 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14355 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14355 /2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili) promossa da:
con il patrocinio dell'avv. VERGALLITO CONCETTA che la rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. VALENTINO GIADA che la rappresenta e difende in CP_1 virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 18.06.2025 Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in TORINO Parte_1 CP_1 il 30.07.2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 544 parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio è nata una figlia: , nata a [...] il [...] - maggiorenne ed Persona_1 economicamente indipendente.
Con ricorso depositato il 05.08.2024, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con decreto del 04.09.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
26.02.2025.
All'udienza del 26.02.2025, parte ricorrente chiedeva disporsi un breve rinvio, al fine di consentire la regolare costituzione di controparte;
pertanto, il Giudice disponeva un rinvio all'udienza del 15.04.2025
(in occasione della quale veniva assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. al 19.05.2025).
Successivamente, con ordinanza del 09.06.2025, il Giudice, preso atto del mancato deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 18.06.2025.
Si costituiva in giudizio in data 18.06.2025 , aderendo alle domande formulate da CP_1 parte ricorrente
All'udienza del 18.06.2025, le parti precisavano congiuntamente;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto.
*** §§§§§ ***
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo fra le parti.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno, altresì, chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b)
L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss. c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/7/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14355 /2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili) promossa da:
con il patrocinio dell'avv. VERGALLITO CONCETTA che la rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. VALENTINO GIADA che la rappresenta e difende in CP_1 virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 18.06.2025 Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in TORINO Parte_1 CP_1 il 30.07.2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 544 parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio è nata una figlia: , nata a [...] il [...] - maggiorenne ed Persona_1 economicamente indipendente.
Con ricorso depositato il 05.08.2024, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con decreto del 04.09.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
26.02.2025.
All'udienza del 26.02.2025, parte ricorrente chiedeva disporsi un breve rinvio, al fine di consentire la regolare costituzione di controparte;
pertanto, il Giudice disponeva un rinvio all'udienza del 15.04.2025
(in occasione della quale veniva assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. al 19.05.2025).
Successivamente, con ordinanza del 09.06.2025, il Giudice, preso atto del mancato deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 18.06.2025.
Si costituiva in giudizio in data 18.06.2025 , aderendo alle domande formulate da CP_1 parte ricorrente
All'udienza del 18.06.2025, le parti precisavano congiuntamente;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto.
*** §§§§§ ***
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo fra le parti.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno, altresì, chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b)
L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss. c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/7/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.