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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 25/11/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
RG 77 /2025
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 77 /2025 promossa da
DA
, nato a [...] il [...], (C.F. ), residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in NO AT (AL), Via Santo Spirito, n. 2, elettivamente domiciliato in Torino, C.so Peschiera n.
209, presso lo studio dell'Avv. Barbara Contro (cf. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende;
Email_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], residente in [...], C.so Adriatico 14, Controparte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv.ta Claudia Paolini del foro di Torino, C.F._3
C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Fabro C.F._4
n. 2. Email_2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19/11/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. conveniva in giudizio Da Parte_1 CP_1 chiedendo:
a. dichiararsi illegittima l'ipoteca iscritta dalla resistente in data 20 dicembre 2013 in favore di sé medesima e contro l'odierno ricorrente, come da nota di iscrizione registro generale n.
5737- registro particolare n. 574, presso Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di
1 Alessandria, Servizio di pubblicità Immobiliare di Casale Monferrato, per il valore di Euro
100.000,00, sugli immobili di proprietà di , siti in NO AT, e per l'effetto Parte_1 ordinare che il competente Conservatore dei RR.II provveda alla sua cancellazione;
b. dichiararsi illegittima l'ipoteca iscritta dalla resistente in data 2 novembre 2023 in favore di sé medesima e contro l'odierno ricorrente, come da nota di iscrizione registro generale n.
5472- registro particolare n. 409, presso Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di
Alessandria, Servizio di pubblicità Immobiliare di Casale Monferrato, per il valore di Euro
117.000,00, sugli immobili di proprietà di , siti in NO AT, e per l'effetto Parte_1 ordinare che il competente Conservatore dei RR.II provveda alla sua cancellazione;
c. dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie per cui è causa, pari a complessivi euro
5.025,50, o per ogni differente somma ritenuta di giustizia. Con condanna, altresì, della resistente alle spese di lite nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
A fondamento di tali domande, allegava di essere divorziato dalla resistente e di essere Parte_1 obbligato a corrispondere il contributo al mantenimento a favore della figlia , maggiorenne ma Per_1 non economicamente autosufficiente, per euro 550,00 oltre rivalutazione, e a favore della ex coniuge per euro 350,00 oltre rivalutazione ISTAT;
egli aggiungeva di aver sempre provveduto a onorare i propri obblighi di contributo al mantenimento, con la conseguenza che, in assenza di alcun pericolo di inadempimento, le due iscrizioni ipotecarie si appalesavano illegittime.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente atteso Controparte_1 che l'iscrizione ipotecaria aveva, per legge, la funzione di garanzia del pagamento di un debito futuro come quello di mantenimento;
la resistente nulla opponeva alla cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca eseguita nel 2013 in forza di sentenza di separazione, in quanto da intendersi sostituita dall'iscrizione ipotecaria del 2017 che trovava fondamento nel provvedimento che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La resistente insisteva per il riconoscimento della legittimità di tale ultima iscrizione ipotecaria, valutata proporzionata al quantum ancora dovuto, in prospettiva, dal ricorrente.
All'udienza del 19/11/2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con riserva di deposito della sentenza entro trenta giorni.
In diritto, le domande del ricorrente vanno accolte.
Va premesso che non si oppone alla cancellazione dell'ipoteca iscritta nel 2013 Controparte_1 in forza di provvedimento di separazione, ritenendo la resistente stessa che tale iscrizione sia ormai inefficace in quanto sostituita o assorbita dagli obblighi di mantenimento derivanti dalla successiva
2 sentenza di divorzio (v. comparsa, pag. 11 e ss) adeguatamente tutelati da successiva iscrizione ipotecaria nel 2023.
In relazione all'ipoteca iscritta nel 2013, quindi, non sussiste un effettivo contendere tra le parti, sebbene parte resistente in atti condizioni il consenso alla cancellazione a che le relative spese siano poste a carico del ricorrente, stante l'inefficacia sopravvenuta di tale iscrizione a seguito dell'iscrizione basata sul titolo divorzile.
La condizione posta dalla resistente è pretestuosa, oltre a non essere giuridicamente fondata. Infatti, trattandosi di ipoteca iscritta da parte resistente sulla base di una sua valutazione di pericolo di inadempimento di , è la stessa parte resistente a dover sostenere oggi le spese di cancellazione, Pt_1 tanto più che dopo tale iscrizione ipotecaria la resistente ha iscritto una seconda ipoteca sulla base di una ulteriore, propria, valutazione circa il permanere del pericolo di inadempimento e circa la possibilità di iscrivere una seconda ipoteca in presenza di precedente ipoteca (ritenuta) inefficace.
Tesi che risulta comunque infondata poichè, in generale, le ipoteche vanno cancellate con atto formale, da adottarsi su consenso delle parti o ordine del giudice. Basta considerare che, senza detto atto formale, i terzi – che accedono liberamente ai registri immobiliari - non possono venire a conoscenza di tutte le ragioni di inefficacia dei pesi verificatesi nelle more e non iscritte.
A quanto sopra consegue l'accoglimento della domanda di parte ricorrente di ottenere la cancellazione dell'ipoteca iscritta nel 2013.
Quanto all'iscrizione ipotecaria eseguita nel 2023 in forza di sentenza di divorzio, va premesso che non è dirimente il fatto che l'iscrizione ipotecaria risulti o meno attratta nella disciplina di riforma della cd. legge Cartabia. Ciò in quanto, nel caso di provvedimenti (di separazione e divorzio) di natura definitiva, il nuovo art. 473 bis.36 c.p.c. non introduce novità sostanziali rispetto alla previgente disciplina, limitandosi a unificare varie disposizioni di legge (art. 156, comma 5, c.c., articolo 8, comma 2, L. 898/70; articolo 3, comma 2, l.n. 219/2012, che sono state abrogate), valendo quindi i principi giurisprudenziali espressi con riguardo alla disciplina previgente.
Ciò posto, va ricordato che le disposizioni autonome contenute nelle norme del diritto di famiglia introdotte dalla legge divorzio, n. 898/1970 (art.8), e dalla legge di Riforma di cui alla legge n.
151/1974, con la modifica dell'art. 156 c.c. (rispetto alla regola generale di cui all'art. 2818 c.c.) hanno previsto che la sentenza, la quale pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero la separazione, nella parte in cui impone a carico di una delle parti l'obbligo di corrispondere un assegno periodico in favore dell'altra, anche a titolo di concorso nel mantenimento della prole o per ogni ulteriore onere inerente all'istruzione e all'educazione di questa, costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
3 L'ipoteca giudiziale può̀ essere iscritta senza che la sentenza di divorzio o di separazione ovvero il decreto di omologazione della separazione consensuale la prevedano, in quanto la legge qualifica tali provvedimenti come titoli per sé validi all'iscrizione, attribuendo direttamente al creditore la relativa facoltà e la valutazione circa la sussistenza del pericolo di inadempimento.
E' però consentito un controllo a posteriori del giudice sulla legittimità dell'iscrizione ipotecaria.
Infatti, ove sia richiesta la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta, il giudice avanti al quale sia proposta la relativa istanza è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato.
Secondo principio ricorrente in giurisprudenza le disposizioni di legge di cui sopra vanno lette in modo sistematico e, in tale contesto, le garanzie reali, personali e i versamenti diretti da parte del datore di lavoro possono essere disposti, a seconda dei casi, solo se ricorra l'inadempimento o il pericolo di inadempimento, mentre appare sproporzionato ed ingiustificato consentire una garanzia ipotecaria su uno o più̀ beni del debitore in assenza delle dette condizioni.
Si è affermato che la facoltà per il creditore di iscrivere ipoteca in forza di un provvedimento di separazione / divorzio sussiste in quanto esista il pericolo di inadempimento del debitore, onde la relativa mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la positiva valutazione circa il corretto e puntuale adempimento degli obblighi di mantenimento derivanti dalla sentenza di separazione determina, venendo appunto meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo, l'estinzione della garanzia ipotecaria già prestata e, di conseguenza, il sorgere del diritto dell'obbligato ad ottenere dal giudice, dietro accertamento delle condizioni anzidette, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell'art. 2884 c.c. (cfr. Cass. n. 01076/2023).
La Corte di Cassazione ha analizzato il concetto di pericolo di adempimento, quale pericolo di inadempimento futuro di obblighi risultanti da titolo giudiziale.
Ai fini che qui interessano, occorre valutare gli indici sintomatici di una condotta inadempiente futura, senza trascurata la condotta pregressa, del debitore, di adempimento. Occorre dunque verificare l'esistenza di un effettivo concreto pericolo di inadempienza dell'obbligato rispetto al contributo a suo carico per il mantenimento dei figli (cfr. Cass. n. 29883/2024). la Corte di cassazione ha quindi ulteriormente precisato che il concetto di pericolo di inadempimento
(che secondo l'interpretazione di questo giudice di legittimità deve essere comunque verificato dal giudice anche nel caso di ipoteca giudiziale di cui all'art.156, comma 5, c.c., oggi art.473 bis. 36, comma 1 c.p.c.) va vagliato sempre in relazione alla condotta dell'obbligato, in quanto essa lasci apparire come probabile la futura inadempienza agli obblighi verso il coniuge separato o la prole
(ad es. in caso di precedenti violazioni o di trasferimento all'estero o di pericolo di insolvenza o di gestione del patrimonio disordinata o rischiosa).
4 Appare chiaro, quindi, che il pericolo di inadempimento non va valutato in rapporto alla possibilità di diminuzione della garanzia generica patrimoniale (v. espressamente Cass. n. 29883/2024, pagg. 13
e ss), come infondatamente dedotto da parte resistente.
Nel caso di specie, il ricorrente è sempre stato adempiente all'obbligo di corrispondere il diritto al mantenimento.
Le circostanze addotte da parte resistente a pagg. 18 e 19 della comparsa di risposta e nella memoria depositata il 8/5/2025 – circostanze che, a suo dire, sarebbero sintomatiche di un possibile inadempimento di - attengono in realtà alla solidità della garanzia patrimoniale, ovvero a Pt_1 discussioni intercorse tra ex coniugi in merito all'opportunità che fossero sostenute alcune spese per la figlia (es. di viaggio): si tratta quindi di circostanze non dirimenti ai fini del decidere.
Esse non riguardano e non dimostrano un pericolo di inadempimento all'obbligo di mantenimento.
Nelle conversazioni prodotte in atti non si riscontra un rifiuto di alla corresponsione del CP_2 mantenimento né alla ex coniuge, né alla figlia, quanto semmai un desiderio del padre di interloquire direttamente con la figlia anche in rapporto alle spese di cui la stessa necessiti.
Prova di quanto sopra si trae dal fatto che parte resistente non formula alcuna domanda di pagamento di mantenimento arretrato: ciò in quanto non vi è un arretrato.
In difetto di prova dell'esistenza di un concreto pericolo di inadempimento da parte di , la Pt_1 domanda di parte ricorrente va accolta anche con riguardo all'iscrizione ipotecaria del 2023.
L'ordine al Conservatore di cancellare le ipoteca va ritenuto subordinato al passaggio in giudicato della sentenza.
Parte ricorrente ha chiesto che la cancellazione avvenga su impulso del Sig. , per Parte_1 evitare ulteriori ostruzionismi da parte della Sig.ra , ragion per cui vorrà altresì disporsi CP_1 il pagamento in favore del ricorrente dell'importo di cui a doc. P, ossia delle spese di cancellazione come quantificate dal Notaio in euro 5.025,50.
Nelle conclusioni, parte ricorrente ha chiesto emettersi ordine al Conservatore di provvedere alla cancellazione di ipoteca, in quanto illegittima, con condanna della resistente al pagamento in favore di delle spese di cancellazione. Pt_1
Parte resistente, nelle note conclusive, ha invocato l'esistenza di una procedura semplificata, e senza spese, per la cancellazione dell'ipoteca, proprio in ragione della possibilità di ordine al Conservatore di procedere alla cancellazione dell'ipoteca.
Al riguardo, parte ricorrente non ha adeguatamente controdedotto (v. note scritte 5/11/2025).
Si ritiene quindi che, allo stato, la domanda di rimborso / risarcimento svolta da parte ricorrente sia inammissibile mancando un danno attuale da risarcire, il quale si concreterà 1. al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza che accerta l'illegittimità dell'ipoteca;
2. nel caso di
5 inadempimento della resistente a farsi carico delle spese di cancellazione, come verranno quantificate dal Conservatore al momento dell'esecuzione dell'ordine di cancellazione contenuto nella presente sentenza;
3. al conseguente esborso, da parte di , delle spese di cancellazione non direttamente Pt_1 sostenute dalla resistente soccombente. L'inammissibilità della domanda comporta la possibilità che essa venga ripresentata quando il danno sarà attuale.
Difettando la prova di un qualsivoglia ulteriore danno patito dal ricorrente in conseguenza delle iscrizioni ipotecarie, si ritiene non sussistere i presupposti per una condanna di ai Controparte_1 sensi dell'art. 96 c. 2 c.p.c..
La causa è matura per la decisione allo stato degli atti e dei documenti prodotti.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate come in dispositivo secondo parametri minimi ex d.m. 55/2014, tenuto conto della serialità dei ricorsi depositati da in punto cancellazione delle ipoteche (Tribunale Torino, Tribunale Vercelli), in base al valore Pt_1 indeterminabile della domanda (complessità media). L'inammissibilità della domanda risarcitoria svolta da parte ricorrente non muta i termini della soccombenza (integrale) di parte resistente, alla luce delle ragioni di inammissibilità come sopra specificate.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara illegittima l'ipoteca iscritta da in data 20 dicembre 2013 in favore Controparte_1 di sé medesima e contro l'odierno ricorrente come da nota di iscrizione registro generale n.
5737- registro particolare n. 574, presso Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di
Alessandria, Servizio di pubblicità Immobiliare di Casale Monferrato, per il valore di Euro
100.000,00, sugli immobili di proprietà di e per l'effetto ordina che il Parte_1 competente Conservatore dei RR.II provveda alla sua cancellazione;
Con
- dichiarare illegittima l'ipoteca iscritta da in data 2 novembre 2023 in CP_1 favore di sé medesima e contro l'odierno ricorrente come da nota di iscrizione registro generale n. 5472- registro particolare n. 409, presso Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Alessandria, Servizio di pubblicità Immobiliare di Casale Monferrato, per il valore di Euro
117.000,00, sugli immobili di proprietà di e per l'effetto ordina che il Parte_1 competente Conservatore dei RR.II provveda alla sua cancellazione;
- dichiarare inammissibile la domanda del ricorrente di condanna della resistente al pagamento in favore di delle spese di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie per euro 5.025,50; Pt_1
- condanna a corrispondere a , a titolo di spese di lite, la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 5.500,00, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo nonché
6 eventuali spese di notifica degli atti, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta e oltre CPA.
Vercelli, 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
7
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 77 /2025 promossa da
DA
, nato a [...] il [...], (C.F. ), residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in NO AT (AL), Via Santo Spirito, n. 2, elettivamente domiciliato in Torino, C.so Peschiera n.
209, presso lo studio dell'Avv. Barbara Contro (cf. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende;
Email_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], residente in [...], C.so Adriatico 14, Controparte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv.ta Claudia Paolini del foro di Torino, C.F._3
C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Fabro C.F._4
n. 2. Email_2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19/11/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. conveniva in giudizio Da Parte_1 CP_1 chiedendo:
a. dichiararsi illegittima l'ipoteca iscritta dalla resistente in data 20 dicembre 2013 in favore di sé medesima e contro l'odierno ricorrente, come da nota di iscrizione registro generale n.
5737- registro particolare n. 574, presso Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di
1 Alessandria, Servizio di pubblicità Immobiliare di Casale Monferrato, per il valore di Euro
100.000,00, sugli immobili di proprietà di , siti in NO AT, e per l'effetto Parte_1 ordinare che il competente Conservatore dei RR.II provveda alla sua cancellazione;
b. dichiararsi illegittima l'ipoteca iscritta dalla resistente in data 2 novembre 2023 in favore di sé medesima e contro l'odierno ricorrente, come da nota di iscrizione registro generale n.
5472- registro particolare n. 409, presso Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di
Alessandria, Servizio di pubblicità Immobiliare di Casale Monferrato, per il valore di Euro
117.000,00, sugli immobili di proprietà di , siti in NO AT, e per l'effetto Parte_1 ordinare che il competente Conservatore dei RR.II provveda alla sua cancellazione;
c. dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie per cui è causa, pari a complessivi euro
5.025,50, o per ogni differente somma ritenuta di giustizia. Con condanna, altresì, della resistente alle spese di lite nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
A fondamento di tali domande, allegava di essere divorziato dalla resistente e di essere Parte_1 obbligato a corrispondere il contributo al mantenimento a favore della figlia , maggiorenne ma Per_1 non economicamente autosufficiente, per euro 550,00 oltre rivalutazione, e a favore della ex coniuge per euro 350,00 oltre rivalutazione ISTAT;
egli aggiungeva di aver sempre provveduto a onorare i propri obblighi di contributo al mantenimento, con la conseguenza che, in assenza di alcun pericolo di inadempimento, le due iscrizioni ipotecarie si appalesavano illegittime.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente atteso Controparte_1 che l'iscrizione ipotecaria aveva, per legge, la funzione di garanzia del pagamento di un debito futuro come quello di mantenimento;
la resistente nulla opponeva alla cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca eseguita nel 2013 in forza di sentenza di separazione, in quanto da intendersi sostituita dall'iscrizione ipotecaria del 2017 che trovava fondamento nel provvedimento che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La resistente insisteva per il riconoscimento della legittimità di tale ultima iscrizione ipotecaria, valutata proporzionata al quantum ancora dovuto, in prospettiva, dal ricorrente.
All'udienza del 19/11/2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con riserva di deposito della sentenza entro trenta giorni.
In diritto, le domande del ricorrente vanno accolte.
Va premesso che non si oppone alla cancellazione dell'ipoteca iscritta nel 2013 Controparte_1 in forza di provvedimento di separazione, ritenendo la resistente stessa che tale iscrizione sia ormai inefficace in quanto sostituita o assorbita dagli obblighi di mantenimento derivanti dalla successiva
2 sentenza di divorzio (v. comparsa, pag. 11 e ss) adeguatamente tutelati da successiva iscrizione ipotecaria nel 2023.
In relazione all'ipoteca iscritta nel 2013, quindi, non sussiste un effettivo contendere tra le parti, sebbene parte resistente in atti condizioni il consenso alla cancellazione a che le relative spese siano poste a carico del ricorrente, stante l'inefficacia sopravvenuta di tale iscrizione a seguito dell'iscrizione basata sul titolo divorzile.
La condizione posta dalla resistente è pretestuosa, oltre a non essere giuridicamente fondata. Infatti, trattandosi di ipoteca iscritta da parte resistente sulla base di una sua valutazione di pericolo di inadempimento di , è la stessa parte resistente a dover sostenere oggi le spese di cancellazione, Pt_1 tanto più che dopo tale iscrizione ipotecaria la resistente ha iscritto una seconda ipoteca sulla base di una ulteriore, propria, valutazione circa il permanere del pericolo di inadempimento e circa la possibilità di iscrivere una seconda ipoteca in presenza di precedente ipoteca (ritenuta) inefficace.
Tesi che risulta comunque infondata poichè, in generale, le ipoteche vanno cancellate con atto formale, da adottarsi su consenso delle parti o ordine del giudice. Basta considerare che, senza detto atto formale, i terzi – che accedono liberamente ai registri immobiliari - non possono venire a conoscenza di tutte le ragioni di inefficacia dei pesi verificatesi nelle more e non iscritte.
A quanto sopra consegue l'accoglimento della domanda di parte ricorrente di ottenere la cancellazione dell'ipoteca iscritta nel 2013.
Quanto all'iscrizione ipotecaria eseguita nel 2023 in forza di sentenza di divorzio, va premesso che non è dirimente il fatto che l'iscrizione ipotecaria risulti o meno attratta nella disciplina di riforma della cd. legge Cartabia. Ciò in quanto, nel caso di provvedimenti (di separazione e divorzio) di natura definitiva, il nuovo art. 473 bis.36 c.p.c. non introduce novità sostanziali rispetto alla previgente disciplina, limitandosi a unificare varie disposizioni di legge (art. 156, comma 5, c.c., articolo 8, comma 2, L. 898/70; articolo 3, comma 2, l.n. 219/2012, che sono state abrogate), valendo quindi i principi giurisprudenziali espressi con riguardo alla disciplina previgente.
Ciò posto, va ricordato che le disposizioni autonome contenute nelle norme del diritto di famiglia introdotte dalla legge divorzio, n. 898/1970 (art.8), e dalla legge di Riforma di cui alla legge n.
151/1974, con la modifica dell'art. 156 c.c. (rispetto alla regola generale di cui all'art. 2818 c.c.) hanno previsto che la sentenza, la quale pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero la separazione, nella parte in cui impone a carico di una delle parti l'obbligo di corrispondere un assegno periodico in favore dell'altra, anche a titolo di concorso nel mantenimento della prole o per ogni ulteriore onere inerente all'istruzione e all'educazione di questa, costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
3 L'ipoteca giudiziale può̀ essere iscritta senza che la sentenza di divorzio o di separazione ovvero il decreto di omologazione della separazione consensuale la prevedano, in quanto la legge qualifica tali provvedimenti come titoli per sé validi all'iscrizione, attribuendo direttamente al creditore la relativa facoltà e la valutazione circa la sussistenza del pericolo di inadempimento.
E' però consentito un controllo a posteriori del giudice sulla legittimità dell'iscrizione ipotecaria.
Infatti, ove sia richiesta la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta, il giudice avanti al quale sia proposta la relativa istanza è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato.
Secondo principio ricorrente in giurisprudenza le disposizioni di legge di cui sopra vanno lette in modo sistematico e, in tale contesto, le garanzie reali, personali e i versamenti diretti da parte del datore di lavoro possono essere disposti, a seconda dei casi, solo se ricorra l'inadempimento o il pericolo di inadempimento, mentre appare sproporzionato ed ingiustificato consentire una garanzia ipotecaria su uno o più̀ beni del debitore in assenza delle dette condizioni.
Si è affermato che la facoltà per il creditore di iscrivere ipoteca in forza di un provvedimento di separazione / divorzio sussiste in quanto esista il pericolo di inadempimento del debitore, onde la relativa mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la positiva valutazione circa il corretto e puntuale adempimento degli obblighi di mantenimento derivanti dalla sentenza di separazione determina, venendo appunto meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo, l'estinzione della garanzia ipotecaria già prestata e, di conseguenza, il sorgere del diritto dell'obbligato ad ottenere dal giudice, dietro accertamento delle condizioni anzidette, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell'art. 2884 c.c. (cfr. Cass. n. 01076/2023).
La Corte di Cassazione ha analizzato il concetto di pericolo di adempimento, quale pericolo di inadempimento futuro di obblighi risultanti da titolo giudiziale.
Ai fini che qui interessano, occorre valutare gli indici sintomatici di una condotta inadempiente futura, senza trascurata la condotta pregressa, del debitore, di adempimento. Occorre dunque verificare l'esistenza di un effettivo concreto pericolo di inadempienza dell'obbligato rispetto al contributo a suo carico per il mantenimento dei figli (cfr. Cass. n. 29883/2024). la Corte di cassazione ha quindi ulteriormente precisato che il concetto di pericolo di inadempimento
(che secondo l'interpretazione di questo giudice di legittimità deve essere comunque verificato dal giudice anche nel caso di ipoteca giudiziale di cui all'art.156, comma 5, c.c., oggi art.473 bis. 36, comma 1 c.p.c.) va vagliato sempre in relazione alla condotta dell'obbligato, in quanto essa lasci apparire come probabile la futura inadempienza agli obblighi verso il coniuge separato o la prole
(ad es. in caso di precedenti violazioni o di trasferimento all'estero o di pericolo di insolvenza o di gestione del patrimonio disordinata o rischiosa).
4 Appare chiaro, quindi, che il pericolo di inadempimento non va valutato in rapporto alla possibilità di diminuzione della garanzia generica patrimoniale (v. espressamente Cass. n. 29883/2024, pagg. 13
e ss), come infondatamente dedotto da parte resistente.
Nel caso di specie, il ricorrente è sempre stato adempiente all'obbligo di corrispondere il diritto al mantenimento.
Le circostanze addotte da parte resistente a pagg. 18 e 19 della comparsa di risposta e nella memoria depositata il 8/5/2025 – circostanze che, a suo dire, sarebbero sintomatiche di un possibile inadempimento di - attengono in realtà alla solidità della garanzia patrimoniale, ovvero a Pt_1 discussioni intercorse tra ex coniugi in merito all'opportunità che fossero sostenute alcune spese per la figlia (es. di viaggio): si tratta quindi di circostanze non dirimenti ai fini del decidere.
Esse non riguardano e non dimostrano un pericolo di inadempimento all'obbligo di mantenimento.
Nelle conversazioni prodotte in atti non si riscontra un rifiuto di alla corresponsione del CP_2 mantenimento né alla ex coniuge, né alla figlia, quanto semmai un desiderio del padre di interloquire direttamente con la figlia anche in rapporto alle spese di cui la stessa necessiti.
Prova di quanto sopra si trae dal fatto che parte resistente non formula alcuna domanda di pagamento di mantenimento arretrato: ciò in quanto non vi è un arretrato.
In difetto di prova dell'esistenza di un concreto pericolo di inadempimento da parte di , la Pt_1 domanda di parte ricorrente va accolta anche con riguardo all'iscrizione ipotecaria del 2023.
L'ordine al Conservatore di cancellare le ipoteca va ritenuto subordinato al passaggio in giudicato della sentenza.
Parte ricorrente ha chiesto che la cancellazione avvenga su impulso del Sig. , per Parte_1 evitare ulteriori ostruzionismi da parte della Sig.ra , ragion per cui vorrà altresì disporsi CP_1 il pagamento in favore del ricorrente dell'importo di cui a doc. P, ossia delle spese di cancellazione come quantificate dal Notaio in euro 5.025,50.
Nelle conclusioni, parte ricorrente ha chiesto emettersi ordine al Conservatore di provvedere alla cancellazione di ipoteca, in quanto illegittima, con condanna della resistente al pagamento in favore di delle spese di cancellazione. Pt_1
Parte resistente, nelle note conclusive, ha invocato l'esistenza di una procedura semplificata, e senza spese, per la cancellazione dell'ipoteca, proprio in ragione della possibilità di ordine al Conservatore di procedere alla cancellazione dell'ipoteca.
Al riguardo, parte ricorrente non ha adeguatamente controdedotto (v. note scritte 5/11/2025).
Si ritiene quindi che, allo stato, la domanda di rimborso / risarcimento svolta da parte ricorrente sia inammissibile mancando un danno attuale da risarcire, il quale si concreterà 1. al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza che accerta l'illegittimità dell'ipoteca;
2. nel caso di
5 inadempimento della resistente a farsi carico delle spese di cancellazione, come verranno quantificate dal Conservatore al momento dell'esecuzione dell'ordine di cancellazione contenuto nella presente sentenza;
3. al conseguente esborso, da parte di , delle spese di cancellazione non direttamente Pt_1 sostenute dalla resistente soccombente. L'inammissibilità della domanda comporta la possibilità che essa venga ripresentata quando il danno sarà attuale.
Difettando la prova di un qualsivoglia ulteriore danno patito dal ricorrente in conseguenza delle iscrizioni ipotecarie, si ritiene non sussistere i presupposti per una condanna di ai Controparte_1 sensi dell'art. 96 c. 2 c.p.c..
La causa è matura per la decisione allo stato degli atti e dei documenti prodotti.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate come in dispositivo secondo parametri minimi ex d.m. 55/2014, tenuto conto della serialità dei ricorsi depositati da in punto cancellazione delle ipoteche (Tribunale Torino, Tribunale Vercelli), in base al valore Pt_1 indeterminabile della domanda (complessità media). L'inammissibilità della domanda risarcitoria svolta da parte ricorrente non muta i termini della soccombenza (integrale) di parte resistente, alla luce delle ragioni di inammissibilità come sopra specificate.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara illegittima l'ipoteca iscritta da in data 20 dicembre 2013 in favore Controparte_1 di sé medesima e contro l'odierno ricorrente come da nota di iscrizione registro generale n.
5737- registro particolare n. 574, presso Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di
Alessandria, Servizio di pubblicità Immobiliare di Casale Monferrato, per il valore di Euro
100.000,00, sugli immobili di proprietà di e per l'effetto ordina che il Parte_1 competente Conservatore dei RR.II provveda alla sua cancellazione;
Con
- dichiarare illegittima l'ipoteca iscritta da in data 2 novembre 2023 in CP_1 favore di sé medesima e contro l'odierno ricorrente come da nota di iscrizione registro generale n. 5472- registro particolare n. 409, presso Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Alessandria, Servizio di pubblicità Immobiliare di Casale Monferrato, per il valore di Euro
117.000,00, sugli immobili di proprietà di e per l'effetto ordina che il Parte_1 competente Conservatore dei RR.II provveda alla sua cancellazione;
- dichiarare inammissibile la domanda del ricorrente di condanna della resistente al pagamento in favore di delle spese di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie per euro 5.025,50; Pt_1
- condanna a corrispondere a , a titolo di spese di lite, la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 5.500,00, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo nonché
6 eventuali spese di notifica degli atti, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta e oltre CPA.
Vercelli, 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
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