TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/08/2025, n. 3080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3080 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Paola Caserta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8183/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto: risarcimento danni,
vertente
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, anche quali eredi di , rispettivamente madre e fratelli di
[...] Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Gerardo Moriello (c.f. Persona_2
), presso il cui studio in Caserta elettivamente domiciliano giusta C.F._1
procura in atti;
attori
E
Avv. quale procuratore di sé stesso, con studio in Mugnano di Napoli CP_1
alla piazza Municipio n. 9;
convenuto
E
(C.F. e P.I. ), avente causa della Controparte_2 P.IVA_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Angelo Controparte_3
ACAMPORA (C.F. e con domicilio digitale in atti, giusta procura in C.F._2
atti;
1 Terza chiamata in causa
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
Con atto di citazione regolarmente notificato, i ricorrenti in epigrafe citavano in giudizio l'avv. al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subìti in CP_1
conseguenza del negligente comportamento tenuto, invocando, pertanto, la sua responsabilità professionale.
Deducevano i ricorrenti: - di aver conferito mandato all'avv. per ottenere il CP_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti a seguito del sinistro stradale in cui decedeva il proprio congiunto , sinistro avvenuto in data Persona_2
08.03.2004; - che a seguito di offerte parziali di risarcimento, l'avv. promuoveva solo CP_1
nel 2018 un'azione civile nei confronti del responsabile civile, del conducente e della convenuta compagnia quale FGVS, notificando atto di citazione in data Controparte_4
26.07.2018; - che nel giudizio si costituiva la , quale impresa designata Controparte_4
dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ed eccepiva la prescrizione del diritto,
oltre ad un concorso di colpa provocato dal mancato utilizzo del casco protettivo;
- che in data 02.01.2019 con pec inviata all'avv. il loro nuovo procuratore richiedeva CP_1
chiarimenti circa gli atti interruttivi della prescrizione, facendo rilevare l'eccezione formulata dalla parte avversa;
-che in data 03.01.2019, stesso mezzo, l'avv. CP_1
confermava che gli atti interruttivi erano quelli depositati all'atto dell'iscrizione a ruolo e quelli rilasciati nelle mani del convenuto e per (spirito di colleganza) anche Persona_1
quelli allegati alla pec di risposta;
- che con sentenza 1674 del 28.07.2020, il Tribunale di
Napoli Nord, rigettava la domanda degli attori dichiarando la prescrizione de diritto
2 azionato, condannandoli alle spese di giudizio quantificate nella somma di € 2.768,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario IVA e CPA se dovute come per legge;
-
che in data 25.03.2021 veniva inviata una missiva all'avv. significandogli tutto CP_1
l'accaduto processuale e richiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti dagli attuali ricorrenti per evidente negligenza professionale. Alcuna risposta, tuttavia, perveniva dal convenuto;
- che l'avvocato, nella prestazione dell'attività professionale, è obbligato, a norma dell'art. 1176 cod. civ., ad usare la diligenza del professionista medio;
- che la diligenza professionale dell'avvocato, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., lo avrebbe dovuto indurre a compiere gli atti interruttivi della prescrizione in rapporto al termine più breve di questa;
- che, nel caso in esame, il danno subito dai ricorrenti era stato accertato dall'ordinanza ex art. 185 bis cpc resa dallo stesso Tribunale di Napoli Nord che aveva riconosciuto la responsabilità del conducente il veicolo risultante sprovvisto di assicurazione e l'esistenza di un danno risarcibile;
- che nella fattispecie era provato per
tabulas anche il nesso di causalità tra l'omessa diligenza e il danno subito dai ricorrenti.
Difatti, qualora l'avvocato avesse inviato gli atti interruttivi nei termini di legge, i ricorrenti avrebbero ottenuto una sentenza di condanna contro l'effettivo responsabile e in caso di ulteriore inadempimento avrebbero potuto agire in esecuzione ed ottenere così il risarcimento del danno secondo l'id quod plerumque accidit.; - che ai ricorrenti doveva essere risarcito comunque il danno da perdita di chance, inteso quest'ultimo come “danno futuro, consistente non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione “ex ante” da ricondursi al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale.
Concludevano affinché venisse dichiarato risolto per inadempimento colpevole imputabile all'Avv. il contratto di mandato professionale avente ad oggetto l'azione di CP_1
risarcimento dei danni subiti nel sinistro e, accertato l'inadempimento colpevole dell'avvocato quest'ultimo venisse condannato al risarcimento del danno CP_1
3 subito dai ricorrenti come riconosciuto nell'ordinanza ex art. 185 bis cpc, oltre ad interessi dal giorno del sinistro 08/03/2004; in via subordinata, chiedevano che il resistente venisse condannato al risarcimento del danno da perdita di “chance”, da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
Si costituiva il resistente avv. il quale nel respingere la ricostruzione come ex adverso CP_1
formulata, osservava l'erroneità, contraddittorietà e/o illogicità della statuizione di prescrizione biennale del risarcimento danno da lesione a seguito di sentenza penale affermata nella sentenza n. 1674 del 28.07.2020 e l'insussistenza di responsabilità
professionale e del danno subito.
Chiedeva di fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo,
[...]
ai sensi e per gli effetti dell'art. 702bis, comma 5, Controparte_5
c.p.c.
Con decreto del 16.10.2021 veniva autorizzava la chiamata in causa da parte dell'avv. CP_1
della società assicuratrice la quale, costituitasi, eccepiva Controparte_2
l'infondatezza della domanda attorea nonché della domanda di garanzia proposta dal convenuto per inoperatività della polizza.
Tanto premesso, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Invero, tenuto conto della ragione più liquida, si ritiene che i ricorrenti non abbiano fornito prova né dei danni asseritamente sofferti né del nesso di causalità tra la presunta condotta omissiva del legale ed i dedotti danni.
Al riguardo, giova ricordare che, in base al consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, la responsabilità per negligenza professionale dell'avvocato nei confronti del proprio cliente implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata svolta diligentemente.
Occorre, pertanto, accertare se, laddove l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti
4 la prova del danno e del necessario nesso eziologico tra la condotta dell'avvocato ed il risultato derivatone (Cassazione civile sez. III, 28.06.2019 n. 1741; sul punto anche Cass.
22376/2012; v., Cass. n. 9917/2010; Cass. 9638/9013, Cass. 25112/2017).
Ed il Giudice non può che fare riferimento al criterio del "più probabile che non", come attestato dalla giurisprudenza della Suprema Corte: "In tema di responsabilità professionale
dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio
personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più
probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e
l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo
della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non
verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio
prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (Cass., Sez. 3 , n.
25112 del 24.10.2017).
Ne consegue che l'assenza di elementi probatori, volti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del legale, porta ad escludere la responsabilità del professionista, in quanto la sua responsabilità non può affermarsi per il solo mancato corretto adempimento dell'attività professionale.
Pertanto, in materia di responsabilità professionale dell'avvocato non è sufficiente allegare il non corretto compimento dell'attività, ma bisogna provare la sussistenza del danno ed il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente. In altri termini, il cliente dovrà
dimostrare che, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
Diversamente opinando, manca la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del legale, attiva o omissiva, ed il danno dedotto.
Ebbene, nel caso di specie, i ricorrenti non hanno fornito né la prova del danno sofferto né
del nesso di causalità.
Ed infatti, innanzitutto, contrariamente all'assunto di parte attrice, l'ordinanza ex art. 185-
5 bis c.p.c. non equivale a un accertamento giudiziale del danno, ma è strumentale alla sola conciliazione e non ha efficacia vincolante e, inoltre, risultano indimostrate le circostanze fattuali che avrebbero condotto, secondo il principio del più probabile che non,
all'accoglimento della domanda risarcitoria nel giudizio R.G. 9566/18 promosso innanzi il
Tribunale di Napoli Nord.
Con riguardo al danno, appare opportuno evidenziare, come già effettuato nell'ordinanza ex art. 185 bis c.c. emessa nel giudizio RG 9566/18, che “Nel caso di morte immediata o che
segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni”, asseriscono le S.U. della Suprema Corte,
“non può essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis. Se, infatti, è alla
lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del
lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la
capacità di acquistare, che presuppone necessariamente l'esistenza di un soggetto di diritto”
(Cassazione civile sez. un. 22 luglio 2015 n. 15350).
Dalla detta ordinanza risulta che nel caso di specie, secondo quanto risultava dagli atti del procedimento penale, il compianto ebbe a morire praticamente sul colpo a Persona_2
seguito del sinistro stradale, per cui la morte seguì entro un brevissimo lasso di tempo al presunto fatto lesivo.
Ne consegue che solo i danni “iure proprio” potrebbero considerarsi risarcibili, dato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte.
Per il danno iure proprio conseguente alla morte del congiunto, va ristorato l'interesse costituzionalmente protetto ed ingiustamente leso conseguente allo sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di un congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale): trattasi di pregiudizio di tipo esistenziale da cui discende la lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.).
Tale danno va valutato e liquidato in via equitativa in tutte le sue componenti unitariamente considerate (comprendendovi il c.d. danno morale), con prudente
6 discrezionalità, contemperando in maniera equilibrata il grado di gravità del fatto illecito,
nonché l'intensità e la durata degli effetti del danno ingiusto.
Per il suo risarcimento occorre tener conto di tutte le circostanze del caso concreto,
tipizzabili, in particolare, nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta.
Orbene, i ricorrenti non hanno provato siffatte circostanze che avrebbero condotto all'esito favorevole del giudizio risarcitorio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata.
Va altresì rigettata la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance per mancanza di prova.
Le spese di lite, ivi comprese quelle nei confronti della chiamata in causa, seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo facendo applicazione dei criteri minimi stabiliti dal dm n. 55/2014 per lo scaglione indeterminato di bassa complessità tenuto conto dell'assenza di questioni di particolare complessità e senza tenere conto della fase istruttoria che non ha avuto effettivamente luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 8183/2021 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, anche quali eredi di D'aria Carlo, al pagamento, in favore dell'avv.
[...]
delle spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso CP_1
forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge.
7 c) condanna , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, anche quali eredi di , al pagamento, in favore della
[...] Persona_1 CP_2
delle spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre Controparte_2
rimborso forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Claudio Acampora, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Aversa il 05.08.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Paola Caserta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8183/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto: risarcimento danni,
vertente
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, anche quali eredi di , rispettivamente madre e fratelli di
[...] Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Gerardo Moriello (c.f. Persona_2
), presso il cui studio in Caserta elettivamente domiciliano giusta C.F._1
procura in atti;
attori
E
Avv. quale procuratore di sé stesso, con studio in Mugnano di Napoli CP_1
alla piazza Municipio n. 9;
convenuto
E
(C.F. e P.I. ), avente causa della Controparte_2 P.IVA_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Angelo Controparte_3
ACAMPORA (C.F. e con domicilio digitale in atti, giusta procura in C.F._2
atti;
1 Terza chiamata in causa
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
Con atto di citazione regolarmente notificato, i ricorrenti in epigrafe citavano in giudizio l'avv. al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subìti in CP_1
conseguenza del negligente comportamento tenuto, invocando, pertanto, la sua responsabilità professionale.
Deducevano i ricorrenti: - di aver conferito mandato all'avv. per ottenere il CP_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti a seguito del sinistro stradale in cui decedeva il proprio congiunto , sinistro avvenuto in data Persona_2
08.03.2004; - che a seguito di offerte parziali di risarcimento, l'avv. promuoveva solo CP_1
nel 2018 un'azione civile nei confronti del responsabile civile, del conducente e della convenuta compagnia quale FGVS, notificando atto di citazione in data Controparte_4
26.07.2018; - che nel giudizio si costituiva la , quale impresa designata Controparte_4
dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ed eccepiva la prescrizione del diritto,
oltre ad un concorso di colpa provocato dal mancato utilizzo del casco protettivo;
- che in data 02.01.2019 con pec inviata all'avv. il loro nuovo procuratore richiedeva CP_1
chiarimenti circa gli atti interruttivi della prescrizione, facendo rilevare l'eccezione formulata dalla parte avversa;
-che in data 03.01.2019, stesso mezzo, l'avv. CP_1
confermava che gli atti interruttivi erano quelli depositati all'atto dell'iscrizione a ruolo e quelli rilasciati nelle mani del convenuto e per (spirito di colleganza) anche Persona_1
quelli allegati alla pec di risposta;
- che con sentenza 1674 del 28.07.2020, il Tribunale di
Napoli Nord, rigettava la domanda degli attori dichiarando la prescrizione de diritto
2 azionato, condannandoli alle spese di giudizio quantificate nella somma di € 2.768,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario IVA e CPA se dovute come per legge;
-
che in data 25.03.2021 veniva inviata una missiva all'avv. significandogli tutto CP_1
l'accaduto processuale e richiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti dagli attuali ricorrenti per evidente negligenza professionale. Alcuna risposta, tuttavia, perveniva dal convenuto;
- che l'avvocato, nella prestazione dell'attività professionale, è obbligato, a norma dell'art. 1176 cod. civ., ad usare la diligenza del professionista medio;
- che la diligenza professionale dell'avvocato, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., lo avrebbe dovuto indurre a compiere gli atti interruttivi della prescrizione in rapporto al termine più breve di questa;
- che, nel caso in esame, il danno subito dai ricorrenti era stato accertato dall'ordinanza ex art. 185 bis cpc resa dallo stesso Tribunale di Napoli Nord che aveva riconosciuto la responsabilità del conducente il veicolo risultante sprovvisto di assicurazione e l'esistenza di un danno risarcibile;
- che nella fattispecie era provato per
tabulas anche il nesso di causalità tra l'omessa diligenza e il danno subito dai ricorrenti.
Difatti, qualora l'avvocato avesse inviato gli atti interruttivi nei termini di legge, i ricorrenti avrebbero ottenuto una sentenza di condanna contro l'effettivo responsabile e in caso di ulteriore inadempimento avrebbero potuto agire in esecuzione ed ottenere così il risarcimento del danno secondo l'id quod plerumque accidit.; - che ai ricorrenti doveva essere risarcito comunque il danno da perdita di chance, inteso quest'ultimo come “danno futuro, consistente non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione “ex ante” da ricondursi al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale.
Concludevano affinché venisse dichiarato risolto per inadempimento colpevole imputabile all'Avv. il contratto di mandato professionale avente ad oggetto l'azione di CP_1
risarcimento dei danni subiti nel sinistro e, accertato l'inadempimento colpevole dell'avvocato quest'ultimo venisse condannato al risarcimento del danno CP_1
3 subito dai ricorrenti come riconosciuto nell'ordinanza ex art. 185 bis cpc, oltre ad interessi dal giorno del sinistro 08/03/2004; in via subordinata, chiedevano che il resistente venisse condannato al risarcimento del danno da perdita di “chance”, da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
Si costituiva il resistente avv. il quale nel respingere la ricostruzione come ex adverso CP_1
formulata, osservava l'erroneità, contraddittorietà e/o illogicità della statuizione di prescrizione biennale del risarcimento danno da lesione a seguito di sentenza penale affermata nella sentenza n. 1674 del 28.07.2020 e l'insussistenza di responsabilità
professionale e del danno subito.
Chiedeva di fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo,
[...]
ai sensi e per gli effetti dell'art. 702bis, comma 5, Controparte_5
c.p.c.
Con decreto del 16.10.2021 veniva autorizzava la chiamata in causa da parte dell'avv. CP_1
della società assicuratrice la quale, costituitasi, eccepiva Controparte_2
l'infondatezza della domanda attorea nonché della domanda di garanzia proposta dal convenuto per inoperatività della polizza.
Tanto premesso, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Invero, tenuto conto della ragione più liquida, si ritiene che i ricorrenti non abbiano fornito prova né dei danni asseritamente sofferti né del nesso di causalità tra la presunta condotta omissiva del legale ed i dedotti danni.
Al riguardo, giova ricordare che, in base al consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, la responsabilità per negligenza professionale dell'avvocato nei confronti del proprio cliente implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata svolta diligentemente.
Occorre, pertanto, accertare se, laddove l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti
4 la prova del danno e del necessario nesso eziologico tra la condotta dell'avvocato ed il risultato derivatone (Cassazione civile sez. III, 28.06.2019 n. 1741; sul punto anche Cass.
22376/2012; v., Cass. n. 9917/2010; Cass. 9638/9013, Cass. 25112/2017).
Ed il Giudice non può che fare riferimento al criterio del "più probabile che non", come attestato dalla giurisprudenza della Suprema Corte: "In tema di responsabilità professionale
dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio
personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più
probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e
l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo
della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non
verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio
prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (Cass., Sez. 3 , n.
25112 del 24.10.2017).
Ne consegue che l'assenza di elementi probatori, volti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del legale, porta ad escludere la responsabilità del professionista, in quanto la sua responsabilità non può affermarsi per il solo mancato corretto adempimento dell'attività professionale.
Pertanto, in materia di responsabilità professionale dell'avvocato non è sufficiente allegare il non corretto compimento dell'attività, ma bisogna provare la sussistenza del danno ed il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente. In altri termini, il cliente dovrà
dimostrare che, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
Diversamente opinando, manca la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del legale, attiva o omissiva, ed il danno dedotto.
Ebbene, nel caso di specie, i ricorrenti non hanno fornito né la prova del danno sofferto né
del nesso di causalità.
Ed infatti, innanzitutto, contrariamente all'assunto di parte attrice, l'ordinanza ex art. 185-
5 bis c.p.c. non equivale a un accertamento giudiziale del danno, ma è strumentale alla sola conciliazione e non ha efficacia vincolante e, inoltre, risultano indimostrate le circostanze fattuali che avrebbero condotto, secondo il principio del più probabile che non,
all'accoglimento della domanda risarcitoria nel giudizio R.G. 9566/18 promosso innanzi il
Tribunale di Napoli Nord.
Con riguardo al danno, appare opportuno evidenziare, come già effettuato nell'ordinanza ex art. 185 bis c.c. emessa nel giudizio RG 9566/18, che “Nel caso di morte immediata o che
segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni”, asseriscono le S.U. della Suprema Corte,
“non può essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis. Se, infatti, è alla
lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del
lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la
capacità di acquistare, che presuppone necessariamente l'esistenza di un soggetto di diritto”
(Cassazione civile sez. un. 22 luglio 2015 n. 15350).
Dalla detta ordinanza risulta che nel caso di specie, secondo quanto risultava dagli atti del procedimento penale, il compianto ebbe a morire praticamente sul colpo a Persona_2
seguito del sinistro stradale, per cui la morte seguì entro un brevissimo lasso di tempo al presunto fatto lesivo.
Ne consegue che solo i danni “iure proprio” potrebbero considerarsi risarcibili, dato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte.
Per il danno iure proprio conseguente alla morte del congiunto, va ristorato l'interesse costituzionalmente protetto ed ingiustamente leso conseguente allo sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di un congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale): trattasi di pregiudizio di tipo esistenziale da cui discende la lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.).
Tale danno va valutato e liquidato in via equitativa in tutte le sue componenti unitariamente considerate (comprendendovi il c.d. danno morale), con prudente
6 discrezionalità, contemperando in maniera equilibrata il grado di gravità del fatto illecito,
nonché l'intensità e la durata degli effetti del danno ingiusto.
Per il suo risarcimento occorre tener conto di tutte le circostanze del caso concreto,
tipizzabili, in particolare, nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta.
Orbene, i ricorrenti non hanno provato siffatte circostanze che avrebbero condotto all'esito favorevole del giudizio risarcitorio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata.
Va altresì rigettata la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance per mancanza di prova.
Le spese di lite, ivi comprese quelle nei confronti della chiamata in causa, seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo facendo applicazione dei criteri minimi stabiliti dal dm n. 55/2014 per lo scaglione indeterminato di bassa complessità tenuto conto dell'assenza di questioni di particolare complessità e senza tenere conto della fase istruttoria che non ha avuto effettivamente luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 8183/2021 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, anche quali eredi di D'aria Carlo, al pagamento, in favore dell'avv.
[...]
delle spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso CP_1
forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge.
7 c) condanna , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, anche quali eredi di , al pagamento, in favore della
[...] Persona_1 CP_2
delle spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre Controparte_2
rimborso forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Claudio Acampora, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Aversa il 05.08.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta
8