Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/04/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 564/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Alfredo Lovelli (c.f. ), con domicilio eletto in Bari alla piazza CodiceFiscale_2
Umberto I nr. 54 (Studio Avv. Patrizia Ingravallo),
pec: Email_1
Contro
(subentrata al , partita IVA Controparte_1 Controparte_2
in persona del suo procuratore, legale rappresentante, rappresentato P.IVA_1
e difeso dal prof. Avv. Giuseppe Miccolis (c.f. ), con domicilio CodiceFiscale_3 eletto in Bari in Via Melo da Bari n. 48
pec: Email_2
nonché:
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_4
Gioacchino Ficco (c.f. ) con domicilio eletto in Terlizzi al Viale CodiceFiscale_5 dei Garofani n. 29/B
pec: Email_3
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3634/2019 pubblicata il 3 ottobre 2019, notificata in data 27 febbraio 2020, resa dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG 3144/2014. Appello del 29 maggio 2020
Conclusioni: All'udienza del 12 gennaio 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti concludevano come da note depositate in via telematica e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato i signori ed Parte_1 convenivano in giudizio il con il quale avevano Parte_2 Controparte_2 sottoscritto un contratto di mutuo per l'importo di €uro 130.000,00, finalizzato all'acquisto di un immobile. Successivamente, stipulavano altro mutuo con il Credito
Emiliano S.p.A. per €uro 126.619,41, allo scopo di estinguere l'esposizione debitoria con il A seguito di una perizia di parte di carattere contabile, Controparte_2 ritenevano fosse stata violata la normativa antiusura per la sommatoria fra tasso d'interesse corrispettivo e moratorio. Chiedevano pertanto l'accertamento del superamento della soglia antiusura quanto all'applicazione negoziale del tasso di interesse, anche di mora, e delle spese connesse all'operazione di finanziamento, con conseguente condanna dell'istituto di credito alla ripetizione in favore degli attori dell'importo pari a €uro 17.030,73, oltre interessi e refusione delle spese di lite ivi compresi i costi della perizia contabile pari a €uro 400,00.
Si costituiva il esponendo che alcun interesse Controparte_2 moratorio era stato applicato al contratto di mutuo oggetto di causa, stante la surroga avvenuta in favore del Credito Emiliano S.p.A. e che non era possibile procedere al cumulo tra interesse corrispettivo e interesse moratorio. Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea in quanto infondata, con condanna degli attori alla refusione in proprio favore delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa.
Istruita la causa con le prove documentali prodotte dalle parti processuali e con una consulenza tecnica d'ufficio di carattere contabile, non essendo intervenuta alcuna accettazione delle parti costituite alla rinuncia agli atti dichiarata dall'attrice pag. 2/7 la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con la Parte_2 sentenza qui appellata.
2: la sentenza appellata:
Il Giudice riteneva la domanda spiegata dagli attori non meritevole di accoglimento.
Evidenziata la non cumulabilità del saggio d'interesse pattiziamente stabilito a titolo di corrispettivo sulla somma concessa a mutuo ed il saggio d'interesse da applicarsi in caso di mora ai fini della verifica del superamento del tasso soglia anti- usura, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'elaborazione peritale aveva evidenziato la insussistenza in sede negoziale di clausole determinative dei tassi di interesse superiori al tasso soglia, il che giustificava il rigetto della domanda e la condanna al pagamento delle spese di lite e di CTU.
3: secondo grado del giudizio
Avverso la sentenza ha proposto appello il solo , chiedendone la Pt_1 riforma per i seguenti motivi:
Violazione ed omessa ovvero erronea applicazione della norma dettata dall'articolo
1815, secondo comma, del Codice civile, in relazione alle norme contenute nell'articolo 644 del Codice penale e nell'articolo 1, primo comma, del Decreto-Legge
29 dicembre 2000 n° 394 convertito con modifiche nella Legge 28 febbraio 2001 n°
24.
Il contratto di mutuo stipulato con la “ il 17 novembre Controparte_2
2008 era certamente connotato dalla pattuizione di interessi usurari, atteso che oltre al tasso di interesse corrispettivo del 5.65% (inferiore al tasso-soglia in quell'epoca normativamente previsto), era previsto che – in ipotesi di inadempimento dei mutuatari e di ritardo nel pagamento dei ratei comprensivi di capitale ed interessi corrispettivi - “su ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, in dipendenza del presente contratto e dei relativi allegati, e non pagata, vanno corrisposti dal giorno di scadenza gli interessi di mora” al saggio dell'8,75% (tasso ugualmente – di per sé considerato – inferiore al tasso-soglia in quell'epoca normativamente previsto).
Orbene, sostiene l'appellante, poiché gli interessi moratori vanno computati – per espressa previsione contrattuale – non solo sul capitale, ma anche sugli interessi corrispettivi che siano ricompresi nei ratei scaduti e rimasti insoluti , il cumulo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, portava al supero del tasso soglia. pag. 3/7 Violazione ed omessa ovvero erronea applicazione della norma dettata dall'articolo
644, quarto comma, del Codice penale, in relazione (ed in funzione della sua corretta applicazione) alla norma contenuta nell'articolo 1815 del Codice civile.
Il Tribunale, in chiara ed evidente violazione ed elusione di tale norma, aveva condotto la propria indagine sulla usurarietà del mutuo unicamente valutando il tasso di interesse corrispettivo ed il saggio degli interessi moratori, senza tenere in alcuna considerazione i costi collegati alla stipulazione del mutuo posti a carico della parte mutuataria, quali la stipula di una polizza di assicurazione a garanzia del rischio di incendio dell'unità immobiliare il cui acquisto fu finanziato con la stipula del mutuo, le spese di perizia, le spese di istruttoria, le spese di invio degli avvisi di scadenza di rata e delle quietanze, i costi per le comunicazioni normativamente previste, le spese per la rinnovazione dell'ipoteca, le spese per l'eventuale voltura, le spese per il rilascio del duplicato di quietanza o di rimborso anticipato ed infine le spese per il rilascio del certificato di sussistenza del credito. Da tali costi derivava la usurarietà del mutuo.
Concludeva pertanto per la riforma della sentenza con richiesta di declaratoria della usurarietà degli interessi, promessi, previsti e pattuiti con il contratto di mutuo, con ogni dovuta conseguenza., Chiedeva in via istruttoria la rinnovazione della
Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Si costituiva in giudizio la signora rilevando come già in primo grado Pt_2 avesse manifestato la volontà di rinunciare al giudizio;
che con scrittura privata del
31/07/2018, allegata agli atti, il Sig. odierno appellante si era Parte_1 obbligato a manlevare la Sig.ra da qualsivoglia responsabilità in ordine Parte_2 alla prosecuzione del giudizio di primo grado, manifestando la volontà di farsi carico di tutti gli effetti giuridici derivanti da un'eventuale soccombenza, ivi compresa la condanna al pagamento delle spese di lite;
e che in ogni caso costituendosi confermava il proprio disinteresse alla prosecuzione del giudizio.
Si costituiva in giudizio , subentrata al CP_3 Controparte_2 argomentando ampiamente in merito alla manifesta inammissibilità, infondatezza, contraddittorietà, incoerenza e, dunque, pretestuosità dell'intero avverso atto di appello, contenente, tra l'altro, una domanda nuova;
rilevava la improcedibilità/inammissibilità di ogni avversa domanda per insussistenza di interesse ad agire attesa la mancata applicazione del tasso moratorio alla luce del puntuale e tempestivo pagamento delle rate di mutuo (come dato atto dallo stesso pag. 4/7 ctu e in ogni caso, chiedeva dichiararsi la improcedibilità e/o inammissibilità dell'avverso atto di citazione in appello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis
c.p.c.., opponendosi alle richieste istruttorie e chiedendo la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. III comma.
La causa, inizialmente riservata al Collegio per la decisione, veniva rimessa sul ruolo per l'integrazione della CTU. All'udienza del 12 gennaio 2024 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4: Motivi della decisione
L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
a)= primo motivo di appello: violazione ed omessa ovvero erronea applicazione della norma dettata dall'articolo 1815, secondo comma, del Codice civile, in relazione alle norme contenute nell'articolo 644 del Codice penale e nell'articolo 1, primo comma, del Decreto-Legge 29 dicembre 2000 n° 394 convertito con modifiche nella Legge 28 febbraio 2001 n° 24.
Con il primo motivo, parte appellante lamenta la erroneità della decisione per non avere il giudice di prime cure ritenuto usurario il mutuo a causa della sommatoria degli interessi convenzionali e degli interessi moratori.
Sul punto, l'appello è inammissibile, atteso che per potersi ipotizzare l'applicazione di interessi moratori è necessario dimostrare che gli stessi siano stati concretamente applicati, ovvero che la parte sia incorsa in mora e ne abbia subito le conseguenze.
Nel caso di specie, non vi sono elementi tali dai quali desumersi l'applicazione di detti interessi, per cui la questione della loro cumulabilità, sia pure in astratto, non si pone in alcun modo.
Giova in ogni caso ricordare, sul punto, che la Cassazione si è più volte pronunciata1 nel senso di escludere la possibilità di cumularli, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi.
b)= secondo motivo di appello. Violazione ed omessa ovvero erronea applicazione della norma dettata dall'articolo 644, quarto comma, del Codice penale, in relazione 1 Cassazione civile sez. VI, 04/11/2021, n. 31615 pag. 5/7 (ed in funzione della sua corretta applicazione) alla norma contenuta nell'articolo
1815 del Codice civile.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Si richiamano a tale scopo le risultanze della CTU contabile, il cui sviluppo risulta sorretto da argomentazioni logiche e alle cui risultanze questa Corte intende adeguarsi.
Procedendo conformemente all'incarico conferito, il CTU ha sviluppato i conteggi ed è pervenuto alle medesime risultanze sostanziali del giudizio di primo grado, ovvero che gli interessi corrispettivi, anche con l'inserimento di spese non direttamente collegate alla erogazione del mutuo, risultavano essere entro la soglia della Legge n. 108/96, del periodo corrispondete, pari al 9,45%.
Quanto agli interessi di mora, esclusa la loro cumulabilità con gli interessi corrispettivi., il tasso previsto – ove se ne fosse resa necessaria l'applicazione - risultava inferiore al tasso soglia di mora della Legge n. 108/96.
L'appello viene pertanto rigettato.
Sulla richiesta di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.: la Corte ritiene che la stessa non possa essere accolta, non essendo emersa una condotta di parte appellante tale da poterne integrare gli estremi, atteso che, per la definizione del giudizio, si è reso anche necessario disporre una integrazione di CTU.
Quanto alla posizione della non avendo nessuna delle parti aderito alla Pt_2 richiesta formulata in sede di costituzione, non se ne può disporre l'estromissione dal giudizio.
Inoltre, rilevato che la stessa non ha esplicitato domande nei confronti della banca, non la si può definire soccombente, per cui resta esonerata dal pagamento delle spese di lite e di CTU.
5: spese di lite.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e vengono poste a totale carico dell'appellante.
6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta pag. 6/7 integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico di parte appellante incidentale i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 564/2020, proposta da
[...] contro (subentrata al Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e , avverso la sentenza n. 3634/2019 pubblicata il 3 ottobre
[...] Parte_2
2019, notificata in data 27 febbraio 2020, resa dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG 3144/2014, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1
, che liquida in €uro 5.809,00, oltre rimborso forf., CPA ed IVA CP_3 sulle somme di condanna, in misura di legge, se dovuta;
C) Pone nei rapporti interni tra le parti le spese di CTU a totale carico di Pt_1
;
[...]
D) Compensa le spese di lite tra e;
Parte_2 CP_3
E) Dichiara che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso nella Camera di consiglio del 8 aprile 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 7/7