Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/02/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 9791/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9791/2021, avente ad oggetto:
Altri contratti d'opera, riservata in decisione all'udienza 23.9.2024 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Vincenzo Controparte_1 P.IVA_1
Del Bono (CF: ), elettivamente domiciliata in Indirizzo C.F._1
Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Vittorio Controparte_2 P.IVA_2
Borrata (CF: ), elettivamente domiciliata in Via G. Cesare 15 C.F._2
Casal di Principe, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 10
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in
maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in
data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle
considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla
nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato innanzi questo Tribunale la otteneva in CP_2
data 5.7.2021 D.I. n. 2968/21 con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di €
18.750,18 oltre accessori, alla . Quest'ultima opponeva il d.i., deducendo CP_1
in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord, per essere competente quello di Cagliari, sede della srl opponente, nonché la mancanza delle pagina 2 di 10 condizioni per l'emissione del d.i., deducendo di non essere sufficiente la documentazione prodotta per sancire il presunto credito dell'opposta. Deduceva
inoltre il ritardo nella consegna delle relazioni oggetto dell'ordine da essa effettuato,
a base del rapporto tra le parti, spiegando a tal fine domanda riconvenzionale sul presupposto che tale inadempimento era la causa della mancata partecipazione ad un bando della Regione Sardegna.
Incompetenza territoriale
preliminarmente va esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata in comparsa di costituzione e risposta dalla convenuta società.
La disciplina di cui all'art 38 c.p.c. come modificato dall'art. 4 L. del
21.11.1990 n.353, dispone che l'incompetenza per territorio, fuori dai casi previsti dal precedente art. 28, venga eccepita a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta e impone di considerare l'eccezione come non proposta se non contiene l'indicazione del giudice competente, comportando che il convenuto è
tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito, con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19, e 20 del c.p.c., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (Cass. Sez. VI-2, 18 Febbraio 2011, n. 3989; Cass. N. pagina 3 di 10 11337/2013, Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 28 gennaio 2022, n. 2548).
Co Ebbene, la opponente, nel caso di specie pur avendo tempestivamente indicato nell'atto di opposizione la competenza del Giudice in relazione al giudice del luogo in cui la società ha la propria sede legale, ha però del tutto omesso di dedurre l'inesistenza di una sede secondaria o di uno stabilimento della società stessa nel circondario del Tribunale di Napoli Nord, incorrendo in tal modo nel vizio di incompletezza dell'eccezione di incompetenza (Cass. Sez. VI-2 Ordinanza n. 17311
del 3.7.2018).
Pertanto, l'eccezione di incompetenza per territorio così come formulata va rigettata e quindi si dichiara radicata la competenza del Giudice adito.
Nullita' del d.i. opposto
Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità del d.i. opposto per la dedotta mancanza delle attestazioni e della sottoscrizione digitale effettuata dalla cancelleria.
Ciò, in ossequio al consolidato principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui la declaratoria di nullità si giustifica solo ove le incertezze nella descrizione degli elementi fattuali precludano al convenuto l'esplicazione di un'adeguata difesa. Parte
opponente ha apprestato puntuali difese, con ciò dimostrando di disporre di ogni elemento utile a siffatto scopo e, dunque, di non aver subito alcun pregiudizio sicché
il d.i. impugnato non può essere sanzionato dalla comminatoria di nullità (cfr.
pagina 4 di 10 Cassazione n° 11751 del 15/05/2013; Cassazione n° 365 del 14/01/2003).
Sulla natura del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 c.p.c., c. 2) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza" (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
Eventuali vizi del procedimento monitorio, quali la mancanza o l'insufficienza della prova scritta data, sono irrilevanti nel giudizio di opposizione, il quale non si riduce ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della emanazione del decreto ingiuntivo, consistendo bensì in un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda d' ingiunzione e dovendosi quindi escludere un'autonoma pronunzia sulla legittimità dell'ingiunzione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già
iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro pagina 5 di 10 posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, il Giudice procede alla trattazione del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In
questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311;
Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass.
11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629). Dall'altra parte,
invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione),
ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr.
Cassazione, SS.UU., 6.4/30.10.2001 n. 13533; Cassazione civile SS.UU., 7 luglio
1993, n. 7448).
Nel merito
L'opposizione è infondata e va rigettata in uno alla domanda riconvenzionale spiegata dalla . CP_1
Se nulla consegnano ai fini della fondatezza delle rispettive domande, cioè di opposizione a d.i. e riconvenzionale di parte opponente e di conferma del di. emesso pagina 6 di 10 di parte opposta, le dichiarazioni dei testi raccolte nell'espletamento della prova orale, e men che meno quello dei rispettivi interrogatori dei rappresentanti legali,
indicazioni decisive, per converso, si ricavano dalla ampia corrispondenza di posta elettronica versata in atti dalle parti. Da essa si traggono le prove per ritenere del tutto infondate le pretese dell'opponente ritenuto che, dalle emails depositate, non emergono elementi per ritenere provato l'inadempimento a base della spiegata riconvenzionale da parte della , quindi ogni altro elemento utile a ritenere CP_1
come non adempiuto l'incarico da parte della , per cui veniva emessa la CP_2
fattura n. 578/2018 del 30/11/2018 a base del d.i. impugnato, né il presunto danno subito dall'opponente e dedotto in riconvenzionale. A tal proposito, decisivo risulta
Co essere il contenuto della mail 7.12.2018 inviata dalla opponente a mezzo del dr.
alla srl. opposta, cui fa da riscontro il singolare quanto incomprensibile CP_3
accredito in data 24.12.2018 di un bonifico di € 18,75 effettuato dalla srl opponente,
(cfr. esame e/c del periodo agli atti della ), impossibile da ritenere un CP_2
Co semplice errore contabile, considerata la qualità del complesso societario della opponente.
Tale circostanza, così come consegnata dagli atti di tutto il contesto istruttorio,
Co risulta essere conseguenziale dell'atteggiamento assunto dalla opponente nella presente vicenda. In effetti, il contenuto delle emails agli atti, che l'opponente pure adduce ritenersi quale fonte di contestazione della prestazione e del relativo costo, si rivela, per converso, decisivo per le ragioni della srl opposta, non emergendo da esso pagina 7 di 10 alcun appunto circa la qualità e quantità del lavoro svolto, sia circa l'addotto sforamento dei tempi del bando della Regione Sardegna, cui sarebbe stato finalizzato il detto lavoro. Bando ammontante nel complesso ad € 1.000.000,00 come dotazione complessiva, per cui la cifra di € 15.000 prevista per ogni singolo assegnatario era da ritenersi unicamente come contributo massimo da conferirsi ai progetti scelti, non come limite di costo degli stessi cui attenersi.
In ordine, infine, alla richiesta di ammissione di CTU richiesta da parte opponente, va detto che essa è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria)
sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario (cfr. Cass. 5.7.2007, n. 15219; Cass. 21.4.2010, n.
9461; da ultimo Cass. Ord.
4.6.2021 n. 15711). La consulenza tecnica d'ufficio,
quindi, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass.
Ord. 7.6.2019, n. 15521). Ebbene, dal complesso delle prove prodotte dalle parti raccolte da questo Giudicante, ed in particolare da parte opponente, come sopra pagina 8 di 10 esposto, non emergono elementi per ritenere ammissibile la richiesta formulata.
Ciò posto, l'opposizione va rigettata con condanna alle spese che seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M.
10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli medi previsti dalla
Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria.
All'importo liquidato vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307)
nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M.
10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n.
16153).
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla nei CP_1
confronti della , così provvede: CP_2
- Rigetta l'opposizione e conferma integralmente il di. n. 2968/21 rg. 7511/2021
con cui veniva ingiunto di pagare la somma di € 18.750,18 oltre accessori così
come in esso liquidati, dichiarandone la definitiva esecutorietà; pagina 9 di 10 - Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;
- Condanna la srl opponente al rimborso le spese di lite alla srl opposta, che si liquidano in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Aversa, 6/2/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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