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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 22/07/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome EL Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 475/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC. ) e (COD. FISC. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), in proprio e in qualità di erede di (COD. C.F._1 Parte_3
FISC. ) – elettivamente domiciliati presso il difensore in VIA C.F._2
PORTA D'ARCHI 12/6 - 16121 GENOVA (GE) – rappresentati e difesi dagli Avv.ti
GUERRINI LUCA e CAPURRO TOMMASO appellanti nei confronti di
(COD. Controparte_1
FISC. ) – elettivamente domiciliata presso lo studio ELl'Avv. CORZINO P.IVA_2
ANTONIO MARIA in VIA MARAGLIANO N. 5/9 - 16121 GENOVA (GE) – rappresentata e difesa dall'Avv. PERRONE BENITO MARIA GIUSEPPE appellata
1 CONCLUSIONI
Per gli appellanti e : “Piaccia all'Ecc.ma Corte Parte_1 Parte_2 di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e disattesa, in integrale accoglimento dei motivi di impugnazione proposti, in via principale
(i) accertare e dichiarare che, con riferimento al bando pubblico (D.D.G. n. 85/4) indetto nell'ambito EL programma operativo fondo europeo sviluppo regionale (P.O.R. F.E.S.R.
IL 2007/2013), ha assunto l'obbligazione di Controparte_2 cofinanziare il progetto presentato da (per un valore complessivo di euro Parte_1
12.000.000), impegnandosi all'erogazione di un'apertura di credito ipotecaria di euro
7.000.000 a favore ELla medesima Parte_1
(ii) accertare e dichiarare che non ha integralmente e Controparte_2 tempestivamente adempiuto l'assunta obbligazione di cofinanziare il progetto, avendo versato a il solo minor importo di euro 1.586.428,76 anziché la maggior somma Parte_1 dovuta pari ad euro 7.000.000;
(iii) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di , Controparte_2 alla luce ELle ragioni in fatto e diritto meglio illustrate in atti;
in via meramente subordinata
(iv) accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale di
[...]
per non aver finanziato ulteriori euro 5.413.571,24 e/o per lesione Controparte_2 EL legittimo e documentato affidamento ingenerato in e/o per la natura illecita Parte_1
Contr dei fatti compiuti da meglio illustrati in atti e/o da contatto sociale;
in ogni caso
(v) condannare , in persona EL legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento EL danno subito da che, ferma ogni migliore Parte_1 illustrazione, produzione e quantificazione, si indica, quanto al danno emergente, in (a) euro 5.042.993,15 per perdita EL contributo POR, oltre (b) euro 1.284.215,30 per lavori edili, oltre (c) euro 230.614,37 per consulenze tecniche ed acquisto materiali inutilizzati, oltre al (d) danno conseguente all'attuale minor valore degli immobili acquistati da Pt_1
[... all'originario importo di euro 4.835.001, oltre al (e) danno conseguente a tutti gli ulteriori connessi inutili esborsi prodotti in corso di causa;
quanto al lucro cessante, si richiede il risarcimento (f) EL danno conseguente alla mancata utilizzabilità degli immobili ricadenti nel progetto POR, nonché (g) alla perdita dei guadagni che il regolare avvio ELl'attività
2 economica presso avrebbe generato. Fermo, in ogni caso, (h) il risarcimento CP_4 EL cd. danno da immagine patito da tutti gli attori in conseguenza ELl'illegittima Contr segnalazione da parte di alla Centrale rischi ELla Banca d'Italia, con relativa Contr condanna di ad effettuare ogni rettifica ELle indebite segnalazioni. La presente domanda include la richiesta di condanna di controparte alle somme direttamente o indirettamente indicate, ovvero alle altre somme maggiori e/o minori meglio viste e ritenute dal Giudicante anche a seguito di CTU. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi di legge dal dovuto al saldo.
(vi) con vittoria ELle spese e EL compenso giudiziale di entrambi i gradi di giudizio, come per legge. in via istruttoria si insta per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi già oggetto di richiesta in memoria ex art. 183, c. 6, n. 2), c.p.c.: [si rinvia a pagg. 2 e ss. ELle note di precisazione ELle conclusioni depositate in data 4/05/2025] Contr Si chiede, inoltre, che il Giudicante voglia ordinare a di esibire ai sensi e per gli effetti ELl'art. 210 c.p.c. quei documenti già oggetto di richiesta in memoria ex art. 183, c. 6, n.
2), c.p.c., ovvero: (i) il fascicolo relativo al progetto , contenente il documento CP_4
Contr redatto da in merito alle valutazioni dei progetti e, più in genere, ELl'operazione; (ii) i documenti relativi agli esiti ELle ispezioni e ELle valutazioni effettuate da parte ELla
Banca Centrale Europea in relazione ai programmati stress test effettuati nel periodo a Contr cavallo tra l'inverno 2013 e la primavera 2014 nei confronti di .
Si rinnova, infine, istanza di C.T.U. tecnico-contabile volta a quantificare, previo occorrendo accesso e/o richiesta di informazioni anche ai sensi e per gli effetti di cui all'artt. 213 c.p.c. a (ente ELla Regione IL), il danno subito da a CP_5 Parte_1 causa degli inadempimenti e ELle operazioni indebitamente effettuate dalla
[...]
sul conto corrente “dedicato” al progetto n. 000001005X96 Controparte_2 CP_4 avuto riguardo all'importo che dovrà restituire a , alla perdita EL Parte_1 CP_5 restante 50% EL contributo europeo che non sarà corrisposto a per la Parte_1 mancata realizzazione EL progetto;
al valore attuale dei risultati economici che CP_4 avrebbe conseguito per l'avvio e la gestione ELl'attività turistico-ricettiva in Parte_1
nel periodo 2015-2024, ai costi e danni sofferti per l'interruzione e sospensione CP_4 dei lavori relativi al progetto nonché la perdita di valore degli immobili e CP_4 ELl'intero investimento.
3 Contr Si chiede, altresì, licenziarsi CTU in relazione a tutti gli addebiti illegittimi operati da in relazione ai rapporti bancari in essere con , e , Pt_1 Parte_3 Parte_2 quantificando, altresì, il danno d'immagine, da illegittima segnalazione in centrale rischi
Banca d'Italia e nelle altre basi informative, subito da dalla signora Parte_1 Parte_3
Contr
e dal dott. , in conseguenza (i) ELla condotta di , (ii) ELla
[...] Parte_2 mancata erogazione EL finanziamento da 7 milioni di Euro, e (iii) ELl'applicazione di Contr interessi e spese illegittimi da parte di ”.
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
[...]
- rigettare l'impugnazione in quanto destituita di fondamento e confermare integralmente la sentenza impugnata;
- in ogni caso, rigettare in quanto destituite di fondamento tutte le domande proposte da e , anche nella sua qualità di erede ELla madre Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con l'atto di citazione d'appello notificato in data 6 maggio 2024, nonché rigettare
[...] le istanze istruttorie formulate dagli appellanti (richiesta di consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione degli asseriti danni subiti da , ordine di esibizione di documenti e Pt_1 prova testimoniale) in quanto inammissibili per le ragioni richiamate nella comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio (pagg. 18 – 19); in subordine, se EL caso, ammettere la convenuta alla prova contraria (testimoni i signori: c/o Testimone_1
Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di La Spezia, via XX Settembre n. 17, 19124 La
Spezia, e entrambi presso Banca Popolare di Sondrio - Testimone_2 Testimone_3
Servizio Finanza d'Impresa, Corso Vittorio Veneto n. 36, 23100 ). CP_2
Con vittoria ELle spese di lite di entrambi i gradi EL giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 2820/2023 EL 14/11/2023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da Parte_1 nonché da e , quali amministratori ELla Parte_3 Parte_2 predetta società, nei confronti di Controparte_1
Contr (detta anche ), al fine di sentire: 1) accertare che la
[...]
con riferimento a un bando pubblico indetto nell'ambito EL P.O.R.F.E.S.R. IL CP_2
2007/2013, ha assunto l'obbligo di cofinanziare il progetto presentato da Parte_1 per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva sull'isola di , impegnandosi CP_4 all'erogazione di euro 7.000.000,00 a favore di quest'ultima; 2) accertare che la non CP_2 ha integralmente e tempestivamente adempiuto all'erogazione ELla predetta somma;
3)
4 accertare la responsabilità contrattuale ELla e, in subordine, la responsabilità CP_2 precontrattuale e/o extracontrattuale ELla stessa;
4) condannare la al risarcimento CP_2 EL danno derivante dal parziale e intempestivo pagamento ELla somma, incluso il danno all'immagine cagionato dall'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi ELla Banca
d'Italia, con conseguente richiesta di condanna ELla a rettificare altresì le indebite CP_2 segnalazioni;
5) accertare che la ha applicato ai rapporti bancari intercorrenti tra le CP_2 parti TAEG usurari alla stipula, TAEG/ISC superiori rispetto a quelli indicati in contratto nonché interessi, spese e commissioni in violazione di legge e regolamenti;
6) condannare, per l'effetto, la alla ripetizione di euro 1.113.720,65 a favore di CP_2
e di euro 275.816,05 a favore , oltre rivalutazione e Parte_1 Parte_3 interessi di legge dovuti al saldo.
Il Tribunale – rigettate le istanze istruttorie e ammessa CTU solo in relazione all'accertamento ELl'eventuale nullità ELle pattuizioni contrattuali inserite nei diversi rapporti bancari tra le parti – così decideva: «1. Rigetta le domande formulate da Pt_1
[... e da , anche in qualità di erede di , nei confronti di Parte_2 Parte_3
2. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di Controparte_6 causa, definitivamente a carico di parte attrice.
3. Condanna e da Parte_1 Parte_2
, anche in qualità di erede di , a rifondere a
[...] Parte_3 Controparte_6 le spese di lite che liquida in € 69.726,00 per compensi, oltre 15% spese
[...] generali, IVA e CPA, oltre alle spese di CTP pari ad € 12.965,57».
Avverso tale decisione, proponevano appello dinanzi a questa Corte e Parte_1
, in proprio e in qualità di erede di , con atto Parte_2 Parte_3 notificato in data 6/05/2024.
Con comparsa si costituiva Controparte_1 la quale instava per il rigetto ELl'appello.
[...]
Con ordinanza in data 30/09/2024, il Consigliere Istruttore rigettava le istanze istruttorie avanzate dagli appellanti e, ritenendo di non dover procedere ai sensi ELl'art. 350-bis
c.p.c., rinviava all'udienza EL 4/06/2025 per rimessione ELla causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c..
All'esito di tale udienza, con ordinanza EL 30/06/2025, il Consigliere Istruttore riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
5 1) PRIMO MOTIVO – ERRONEA E/O OMESSA VALUTAZIONE DI DOCUMENTI
DECISIVI PER IL GIUDIZIO.
Gli appellanti censurano la sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto che «Dalla documentazione prodotta agli atti non emerge in nessun modo l'assunzione di un impegno da parte ELl'istituto di credito di essere partner finanziario o cofinanziatore ELl'intera Contr operazione imprenditoriale-commerciale: non ha mai manifestato la volontà di investire somme di denaro in un progetto di cui non ha condiviso l'ideazione,
l'organizzazione e le finalità» (così pagg.
9-10 ELla sentenza impugnata).
e , in particolare, sostengono che, così ragionando, il Tribunale Parte_1 Pt_2 sia incorso in un'erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti nel corso EL giudizio, giacché la sentenza: 1) «non coglie le peculiarità EL caso di specie e non distingue la presente controversia dalla ben diversa ipotesi in cui un istituto di credito concede denaro attraverso erogazioni spot a una qualunque persona fisica onde garantire la provvista per acquistare un'abitazione»; 2) «non si è avveduta che le erogazioni e gli Contr impegni assunti da sono stati preceduti da, e si inseriscono all'interno di, una robusta istruttoria, fatta di incontri, consegna di elaborati, studi di fattibilità e richieste di approfondimenti, all'esito ELla quale le parti hanno condiviso un progetto imprenditoriale di interesse pubblico» (v. pag. 34 ELl'atto d'appello). A quest'ultimo riguardo, viene sottolineato che in atti vi è prova certa EL fatto che la prima di concedere il CP_2 finanziamento, ha richiesto, ricevuto ed esaminato una cospicua documentazione da parte di Tale prova si ricaverebbe da: a) il progetto preliminare (doc. 8); b) il Parte_1 progetto definitivo (doc. 14); c) l'attestazione di solidità finanziaria (doc. 15); d) l'immediata apertura di credito (doc. 15 avv.).
Quanto al progetto preliminare (doc. 8), da esso emergerebbe come la richiesta di finanziamento «(i) da un lato, rappresenti la naturale evoluzione ELle operazioni immobiliari già compiute sull'Isola di , nel corso EL 2009, dalla signora CP_4 Parte_3
(acquisto di “Villa Tempestina”) e da NA EL RE SR (acquisto ELl'immobile
[...] ex UC e E” (doc. 6), e ELl'azienda denominata UC e IE di ON
OL (doc. 7), siti in , Piazza Europa n. 2); (ii) dall'altro lato, si innesti, in modo CP_4 simbiotico, nel progetto definitivo, che sarà presentato nell'aprile 2011 da ed Parte_1
Contr approvato da (doc. 14)» (cfr. pag. 35 ELl'atto d'appello). Dal progetto preliminare, inoltre, si ricaverebbe che il finanziamento è stata chiesto anche per estinguere ogni pregresso rapporto esistente con altri istituti di credito, al fine di rilasciare le migliori Contr garanzie a favore di : ciò rappresenterebbe «prova certa ELla volontà ELle parti di
6 Contr identificare in l'unico partner finanziario ELl'intera operazione». Le garanzie offerte alla avevano natura sia reale che fideiussoria e sarebbero risultate «spropositate, e CP_2
Contr non necessarie, se non in vista ELl'operazione che aveva appunto condiviso» (pag.
37 ELl'atto d'appello). Contr Quanto al progetto definitivo contente la richiesta a di concedere ulteriore credito ipotecario per la somma di 7 milioni di euro (doc. 14), gli appellanti deducono la specificità di tale documento (composto da otto dettagliati e analitici allegati), da cui il Tribunale avrebbe dovuto ricavare come lo stesso documento «avesse la precipua funzione di Contr rendere edotta ELl'evoluzione EL progetto preliminare e ELl'apporto finanziario necessario, da quel momento, per portare a termine il progetto definitivo». Invero, la stessa proprio dopo aver valutato positivamente il progetto definitivo, «rilasciava CP_2
l'attestazione di solidità finanziaria da presentare a Regione IL, requisito essenziale ed imprescindibile per beneficiare EL finanziamento pubblico» (pag. 37 ELl'atto d'appello).
Quanto all'attestazione di solidità finanziaria (doc. 15), gli appellanti ribadiscono che la stessa è stata rilasciata in un momento in cui l'istituto di credito era ben consapevole EL fatto che l'attestazione era necessaria per consentire a di partecipare al Parte_1 bando indetto dalla Regione IL. In particolare, la avrebbe rilasciato CP_2
l'attestazione (e, quindi, garantito la società) dopo aver diligentemente visionato il bando e Contr il progetto definitivo. «Nella lettera di patronage rilasciata, infatti, fa espresso riferimento: (i) al programma di investimento da presentare in relazione al bando pubblico
POFESR 2007/2013, (ii) al costo complessivo ELl'investimento pari ad euro
11.808.546,45, (iii) alla quota di cofinanziamento a carico ELl'impresa pari a euro
7.000.000,00». Ad avviso degli appellanti, quindi, tale documento è fonte di obbligazioni e responsabilità ELla nei confronti di CP_2 Parte_1
Quanto all'ulteriore immediata apertura di credito per 600.000,00 euro, avvenuta a distanza di sei giorni dall'attestazione di solidità finanziaria (doc. 15 avv.), viene rappresentato che, grazie a tale somma, aveva stipulato i contratti Parte_1 preliminari funzionali alla realizzazione EL progetto (docc. 16, 17 18, 19 e 62): ciò troverebbe conferma anche in alcune produzioni avversarie (docc. 16, 16-bis e 17 avv.).
Ne consegue che «se la non avesse approvato il progetto turistico-ricettivo- CP_2 alberghiero in e non avesse ritenuto per sé vincolante l'attestazione di solidità CP_4 finanziaria, rilasciata nei confronti di Regione IL, non avrebbe richiesto a – Parte_1 in occasione di un'apertura di credito per 1,8 milioni – un piano di dismissioni immobiliari per un valore superiore a 5 milioni di euro, che – guarda caso – sommati all'importo di 1,7
7 milioni di mutuo ipotecario rappresentavano per l'appunto la provvista di 7 milioni di euro richiesta e confermata agli odierni appellanti. 129. La richiesta di dismissione dei cespiti – che, si evidenzia, è successiva di 6 mesi al rilascio ELl'attestazione di solidità finanziaria – Contr si giustifica solo considerando l'operazione complessiva e la consapevolezza di di aver assunto l'obbligazione di cofinanziare l'operazione presentata alla regione IL»
(così, pag. 41 ELl'atto d'appello).
Ciò premesso, gli appellanti insistono per la riforma ELla sentenza impugnata non avendo il Tribunale adeguatamente valutato il contenuto e lo scopo EL progetto preliminare, EL progetto definitivo, ELl'attestazione di solidità finanziaria nonché ELl'immediata apertura di credito.
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata (pagg. 9 -10): «Dalla documentazione prodotta agli atti non emerge in nessun modo l'assunzione di un impegno da parte ELl'istituto di credito di essere partner finanziario o cofinanziatore ELl'intera operazione imprenditoriale- Contr commerciale: non ha mai manifestato la volontà di investire somme di denaro in un progetto di cui non ha condiviso l'ideazione, l'organizzazione e le finalità. Ciò che ha fatto l'istituto di credito è ciò che normalmente viene fatto per ogni impresa in caso di richieste di finanziamenti, ossia fornire capitale e liquidità a coloro che vogliono avviare un'iniziativa commerciale, e nel caso di specie, considerando la forte esposizione debitoria (l'intera operazione aveva un valore complessivo di circa 12 milioni di euro) e quindi il rischio di non potere riottenere il capitale prestato, l'istituto di credito aveva richiesto garanzie personali e reali (e quindi fideiussione e ipoteca). … Non vi è la prova di nessuna Contr partecipazione di all'iniziativa commerciale di . Fu ad attivarsi per Pt_1 Pt_1 avere la proprietà o comunque la disponibilità giuridica dei diversi immobili che avrebbero fatto parte ELla struttura ricettiva: acquisto di due locali terreni in Largo Marina il cui contratto preliminare venne stipulato il 16.3.2011, previsione di stipula EL contratto preliminare entro il 30 maggio 2011 per il locale commerciale posto sempre in Largo
Marina; stipula di contratto definitivo di vendita entro il 31 dicembre 2013 per il Residence
Marina con pattuizione di canone di locazione per l'utilizzo ELl'immobile per gli anni 2012
e 2013 e impegno alla sottoscrizione di contratto definitivo entro il 19 maggio 2011 per l'appartamento in piazza Europa. Nella relazione preliminare EL progetto (doc. 9 parte convenuta) ha descritto il progetto di realizzazione ELla complessiva struttura Pt_1 ricettiva ed il valore degli immobili già acquistati e da acquistare, quindi la possibilità, all'epoca (ciò che poi avvenne), di ottenere finanziamenti pubblici: ciò aveva l'evidente
8 scopo di ottenere la liquidità da parte ELla Banca di € 7.000.000,00, la quale banca dal canto suo aveva bisogno di garanzie circa la “bontà” EL progetto (per evitare di fornire cospicue somme ad un'impresa fallimentare) e comunque con il “paracadute” ELle garanzie personali e reali (e quindi fideiussioni e ipoteche). La lettura ELla suddetta relazione è chiara in tal senso … Ciò succede ogni volta che viene richiesto ad un istituto di credito di fornire liquidità (e quindi stipulare mutui e aprire linee di credito) per avviare un'attività o consolidare un progetto commerciale. Non risulta da nessun documento che vi Contr sia stata l'adesione di ad un complessivo progetto unitario. Anche l'”attestazione di solidità finanziaria” (doc. 15), diversamente da quanto ritenuto dalla difesa attorea, non garantisce in alcun modo la disponibilità di risorse economiche in capo alla società
, ma lo attesta, ossia afferma - proprio perché la società aveva aperto ELle linee di Pt_1
Contr credito e dei finanziamenti presso , oltre ad avere dei beni immobili che si era impegnata a vendere - che la società aveva la disponibilità finanziaria e patrimoniale per sostenere economicamente il progetto per il quale Regione IL avrebbe erogato la somma di e 5.000.000,00».
II) Contrariamente a ciò che sostengono gli appellanti, l'approfondita istruttoria svolta dimostra solo che la banca ha dovuto e voluto verificare che sussistessero le condizioni per l'erogazione dei finanziamenti richiesti, in primo luogo valutando che, appunto, “la società aveva la disponibilità finanziaria e patrimoniale per sostenere economicamente il progetto”.
III) Anche la dismissione degli immobili rappresenta un impegno assunto dalla società per conseguire “la disponibilità finanziaria e patrimoniale” giustamente ritenuta indispensabile
“per sostenere economicamente il progetto”, quale condizione per l'erogazione dei finanziamenti.
IV) Deve pertanto essere confermata la valutazione EL Tribunale, secondo cui «Dalla documentazione prodotta agli atti non emerge in nessun modo l'assunzione di un impegno da parte ELl'istituto di credito di essere partner finanziario o cofinanziatore ELl'intera Contr operazione imprenditoriale-commerciale: non ha mai manifestato la volontà di investire somme di denaro in un progetto di cui non ha condiviso l'ideazione,
l'organizzazione e le finalità».
V) Di qui l'esclusione di qualsiasi impegno assunto dalla al cui inadempimento CP_2 possa riconnettersi una responsabilità risarcitoria ELla medesima nei confronti CP_2 degli attuali appellanti.
9 2) SECONDO MOTIVO – ERRONEA E/O OMESSA QUALIFICAZIONE
DELL'ATTESTAZIONE DI SOLIDITÀ FINANZIARIA (DOC. 15) QUALE LETTERA DI Contr PATRONAGE;
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DI NEI
CONFRONTI DI RELATIVO INADEMPIMENTO;
CONSEGUENTE Parte_1
DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI.
Gli appellanti denunciano l'erroneità ELla sentenza impugnata laddove il Giudice di primo grado ha escluso che l'attestazione di solidità finanziaria rilasciata dalla possa CP_2 essere intesa come lettera di patronage con funzione di garanzia, affermando che «tale qualifica, anche se in ipotesi fosse da considerare corretta, avrebbe tutt'al più rilevanza nei rapporti con il terzo (che non è parte in causa e non risulta quindi avere svolto alcuna Contr Contr domanda nei confronti di ) e non certo nei rapporti tra e » (cfr. pagg. 10- Pt_1
11 ELla sentenza impugnata).
e contestano l'interpretazione ELl'attestazione di solidità Parte_1 Pt_2 finanziaria fornita dal Tribunale, in quanto in contrasto con le previsioni EL bando e con il diritto vivente. Ad avviso degli appellanti, la corretta interpretazione di tale documento non si deve fondare su un confronto tra l'accezione linguistica EL termine “attestare” e l'accezione EL termine “garantire”, bensì deve basarsi – alla luce EL caso concreto e dei criteri ermeneutici seguiti dalla giurisprudenza ELla Corte di Cassazione e ELl'Arbitro
Bancario Finanziario – sulla distinzione tra “mere «lettere di referenza bancaria», consistenti in dichiarazioni di correttezza e regolarità ELla relazione bancaria, come tali aventi natura meramente dichiarativa e non comportanti vincoli da parte ELl'istituto bancario nei confronti EL destinatario, e «attestazioni di capacità finanziaria», assimilabili a garanzie personali atipiche” (pag. 45 ELl'atto d'appello). Contr Stante ciò, viene dedotto che «nel caso di specie, ha garantito a Regione IL la solvibilità di assicurando che la società avrebbe portato a termine il progetto Parte_1 ed ha assunto la specifica e ben determinata obbligazione verso di fornire i Parte_1 mezzi necessari per realizzare l'investimento secondo il piano di spesa ammesso ad Contr agevolazione;
detta obbligazione di è, pertanto, funzionale e finalizzata ad assicurare l'adempimento ELl'impresa di realizzare l'investimento agevolato. Si legge, infatti, che
“Con riferimento al programma di investimento ELl'impresa […] da Parte_1 presentare in relazione al bando pubblico, pubblicato sulla GURS n. 6 EL 4/2/2011…, possiede […] anche tramite finanziamenti esterni privi di sostegno Parte_1 pubblico, mezzi finanziari e patrimoniali idonei a far fronte, sia alla quota di cofinanziamento a proprio carico, sia alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari
10 assunti”. Ci troviamo quindi – indiscutibilmente – di fronte ad una lettera di patronage, come tale idonea a generare quantomeno una responsabilità precontrattuale in capo all'istituto di credito. D'altronde, (…) assume un ruolo centrale nell'interpretazione ELla portata vincolante EL doc. 15 il riferimento all'importo economico ELl'investimento (12 milioni circa) e alla quota di cofinanziamento a carico di (7 milioni) – appunto Parte_1
Contr garantita da » (sic, pag. 45 ELl'atto d'appello).
La portata vincolante ELl'attestazione di solidità finanziaria e la sua idoneità a fondare il legittimo affidamento di troverebbero conferma nella lettura combinata Parte_1 ELla stessa attestazione (doc. 15) e EL progetto definitivo (doc. 14), da cui emergerebbe Contr che ha assunto un impegno vincolante nei confronti ELla Regione IL Contr (destinataria EL patronage), a maggior ragione è certo che ha al contempo assunto una specifica obbligazione di cofinanziamento EL progetto nei confronti di con Parte_1 riferimento alla “quota di cofinanziamento a carico ELl'impresa pari a euro 7.000.000” (i.e.
“quota investimento non coperta dal contributo” in relazione agli “impegni finanziari assunti”). Invero, a seguito ELla sottoscrizione EL suddetto documento, si può affermare Contr che ha dichiarato, garantito ed attestato: (i) il contenuto degli “impegni finanziaria assunti”; (ii) l'avvenuto rilascio ELla garanzia bancaria per la “quota di investimento non coperta dal contributo”, come espressamente richiesta dal bando pubblico richiamato;
(iii) la conseguente “solidità finanziaria” ELl'Impresa con “riferimento al programma di investimento ELl'Impresa Ginevra SR da presentare in relazione al bando pubblico pubblicato sulla GURS n. 6 EL 4/2/2011”. Inoltre, in relazione agli “impegni finanziari Contr assunti” come indicati nel documento sottoscritto, ha espressamente e consapevolmente specificato: (i) la ragione di ciascun impegno assunto;
(ii) la determinazione ELla somma da pagarsi;
(iii) il soggetto creditore, debitore e/o garante;
(iv)
l'importo totale ELl'investimento agevolato;
(v) l'importo ELla garanzia costituita per la
“quota di investimento non coperta dal contributo”; (vi) la finalizzazione ELl'investimento in relazione all'importo totale EL piano di spesa ammissibile ad agevolazione» (pagg. 47-48 ELl'atto d'appello).
Gli appellanti, inoltre, aggiungono che l'esistenza di un'obbligazione di garanzia nascente dall'attestazione di solidità trova conferma anche nella sua stessa parziale esecuzione, giacché «- il 27 maggio 2011, e dunque a distanza di soli sei giorni dall'attestazione di Contr solidità finanziaria, garantiva una prima “apertura di credito di euro 600.000,00 utilizzabile per elasticità di cassa” (doc. 15 avv.), e (…) - in data 21 dicembre 2011 (doc.
11 Contr 23 e doc. 24) ha fornito a una provvista per euro 3.500.000» (così, pag. Parte_1
48 ELl'atto d'appello).
e , quindi, chiedono la riforma ELla sentenza impugnata Parte_1 Pt_2 affinché venga riconosciuta la responsabilità contrattuale ELla Banca per aver «dapprima, bloccato la concessione ELle nuove linee di credito promesse e, successivamente, persino effettuato indebite compensazioni meglio descritte e documentate nella perizia a firma ELla dott.ssa (doc. 218), ad esito ELle quali la provvista Persona_1 effettivamente erogata risulta essere stata pari ad euro 1.586.428,76 a fronte di un'obbligazione di euro 7.000.000. Due sono, quindi, gli inadempimenti contestati e Contr dimostrati. La mancata integrale erogazione di euro 7.000.000, cui si è vincolata, rilasciando l'attestazione di solidità finanziaria EL 21 maggio 2011 (doc. 15), nonché la sottrazione da conti correnti dedicati e destinati in via esclusiva ad un progetto di interesse pubblico di euro 1.127.837,76 (doc. 218, p. 14)» (pagg. 48-49 ELl'atto d'appello). Gli appellanti chiedono, altresì, che la venga condannata a rifondere il danno ingiusto CP_2 conseguente al predetto inadempimento, rappresentando di aver dato prova, nel corso EL giudizio di primo grado, di tutte le voci di danno (pari a circa 13 milioni di euro), per la cui esatta quantificazione viene comunque chiesto il licenziamento di un'apposita CTU tecnico-contabile.
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «D'altra parte, pare superfluo ricordare la diversa accezione linguistica di attestare rispetto a garantire: attestare significa riferire o dichiarare come rispondente a verità per propria diretta conoscenza un fatto;
garantire invece significa vincolare un proprio bene a garanzia ELl'adempimento di un'obbligazione propria o altrui o impegnarsi col proprio patrimonio a intervenire qualora l'obbligato non adempia.
Anche in questo caso la lettura EL doc. 15 permette di diradare ogni dubbio “si attesta che la suddetta impresa possiede, personalmente, ed attraverso i propri soci, Parte_1 anche tramite finanziamenti esterni privi di sostegno pubblico, mezzi finanziari e patrimoniali idonei a far fronte, sia alla quota di cofinanziamento a proprio carico, sia alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti, per investimenti complessivi pari a circa € 11.808.546,16 con quota di cofinanziamento a carico ELl'impresa pari ad € Contr 7.000.000,00”. Non vi è quindi alcuna assunzione di garanzia, né nessun impegno di , che non si è vincolata in alcun modo a sostenere economicamente l'intera operazione, ma ha solo dichiarato che la società aveva finanziamenti in corso e beni patrimoniali per il complessivo importo di € 7.000.000,00. In comparsa conclusionale per la prima volta la
12 difesa attorea ha qualificato tale attestazione quale lettera di patronage, da assimilare a garanzie personali atipiche, ma tale qualifica, anche se in ipotesi fosse da considerare corretta, avrebbe tutt'al più rilevanza nei rapporti con il terzo (che non è parte in causa e Contr non risulta quindi avere svolto alcuna domanda nei confronti di ) e non certo nei Contr rapporti tra e . » (pag. 10). Pt_1
II) La lettura EL Tribunale è corretta, in quanto basata sul tenore letterale ELl'attestazione, relativa alla disponibilità in capo alla società appellante di risorse patrimoniali e finanziarie idonee a sostenere economicamente il progetto.
III) Inoltre, la verifica condotta circa la disponibilità da parte ELla società di risorse finanziarie e patrimoniali indispensabili per sostenere economicamente il progetto ha rappresentato l'adempimento istruttorio essenziale ai fini ELla decisione circa l'erogazione EL finanziamento, compiuto esclusivamente nell'interesse ELla Banca.
IV) La banca si è limitata a riferire circa l'esito ELla verifica compiuta nel proprio esclusivo interesse, ma certamente tale “attestazione” non implica in alcun modo l'assunzione di un impegno nei termini in cui viene infondatamente descritto dalla società appellante;
impegno che, a quanto è dato capire, dovrebbe prescindere dalla redditività EL finanziamento erogato e dalla stessa possibilità di recupero ELl'importo erogato, quasi che la Banca avesse assunto (anche) a proprio carico il rischio ELl'operazione.
V) Quanto alla lettera patronage, gli appellanti non si confrontano con il rilievo EL
Tribunale circa la tardività ELla relativa prospettazione, in quanto effettuata solo in comparsa conclusionale, fermo restando la correttezza ELla valutazione al riguardo di cui alla sentenza impugnata (Cass. Sez. 1, 09/02/2016, n. 2539, Rv. 638566 – 01; Cass. Sez.
1, 09/12/2019, n. 32026, Rv. 656512 – 01).
3) TERZO MOTIVO – ERRONEA E/O OMESSA QUALIFICAZIONE
DELL'ATTESTAZIONE DI SOLIDITÀ FINANZIARIA (DOC. 15) QUALE LETTERA DI
PATRONAGE; ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE E/O Contr EXTRACONTRATTUALE DI NEI CONFRONTI DI LESIONE DI UN Parte_1
LEGITTIMO AFFIDAMENTO;
CONSEGUENTE DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI
DANNI.
Gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale – non ravvisando in capo alla alcun inadempimento né alcun comportamento CP_2 precontrattuale o extracontrattuale tale da ingenerare una lesione EL legittimo affidamento di – ha affermato che «la revoca degli affidamenti e la richiesta di rientro Parte_1 da parte ELl'istituto di credito avvenuta il 10 ottobre 2017 (doc. 64) è certamente legittima,
13 a fronte di un'importante ed ingente esposizione debitoria, con la legittima applicazione, come vedremo a breve, di spese ed interessi e senza che sia ravvisabile nessuna applicazione di interessi usurari. L'istituto di credito ha atteso il rientro ELl'ingente esposizione debitoria (si tenga conto che il prestito di somme di denaro era iniziato dal
2009), ma a fronte di un sempre maggior indebitamento EL debitore, ha richiesto legittimamente il pagamento di quanto dovuto […], non [venendo] meno a obblighi contrattuali presi e [non avendo] richiesto senza motivo o improvvisamente l'adempimento alle obbligazioni di pagamento che avevano assunto gli attori. Non vi è quindi nessun Contr inadempimento contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale in capo a e deve essere quindi escluso il richiesto risarcimento”» (così, pag. 11 ELla sentenza impugnata).
e sostengono che il Giudice di primo grado avrebbe almeno Parte_1 Pt_2 dovuto accertare l'esistenza di una responsabilità precontrattuale o extracontrattuale di Contr
«per mancata conclusione EL richiesto contratto di finanziamento di ulteriori euro
5.413.571,24 e/o per lesione EL legittimo e documentato affidamento ingenerato in Contr e/o per la natura illecita dei fatti compiuti da (…). La documentazione in Parte_1
Contr atti dimostra, infatti, che – oltre ad essersi ingiustamente appropriata di parte ELla provvista dedicata al progetto – si è irragionevolmente e senza giusta causa CP_4
(emblematico a tal fine il doc. 42) sottratta all'erogazione ELl'ultima tranche di finanziamento dovuto. Tali condotte hanno determinato la sospensione dei lavori e non hanno reso possibile concludere l'intervento finanziato dal POR, intervento che, come dimostrato dalla perizia ing. (doc. 220), sarebbe stata in grado di Per_2 Parte_1 portare a termine» (pag. 52 ELl'atto d'appello).
A sostegno ELla doglianza gli appellanti deducono che: i) il bando ELla Regione IL concerne «l'attivazione, la riqualificazione e l'ampiamento ELl'offerta ricettiva locale», da attuarsi «mediante riconversione e/o riqualificazione EL patrimonio immobiliare già esistente» (doc. 12, pag. 1); ii) tra i requisiti EL predetto bando è espressamente stabilito che i partecipanti, a pena di esclusione, devono «dimostrare di possedere adeguate risorse economiche al fine di garantire la quota di investimento non coperta dal contributo, attraverso attestazione rilasciata da un istituto di credito comprovante la solidità finanziaria ELl'impresa istante, la reale capacità di far fronte sia alla quota di cofinanziamento proprio carico che alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti» (art. 2 EL bando); iii) sempre il bando prevede che «i programmi di investimento, pena l'esclusione, dovranno essere corredati da un progetto tecnico definitivo che dovrà possedere, alla data di presentazione ELl'istanza di partecipazione al bando, tutte le autorizzazioni necessarie
14 per la realizzazione ELl'intervento edilizio» (art. 8 EL bando); iv) il predetto bando, Contr unitamente al quadro economico ELla società, è stato consegnato a in data
12.05.2021, con la richiesta di un'apertura di credito ipotecario di 7 milioni di euro «per la realizzazione ELl'intera struttura ricettiva» (doc. 14); v) a fronte di tale richiesta, la CP_2 rilasciava attestazione di solidità finanziaria (doc. 15); vi) l'attestazione «non può che valere quale accettazione, quanto meno per fatti concludenti, ELla richiesta di erogazione di credito, con la conseguenza che il secondo motivo deve essere integralmente accolto»
(pag. 56 ELl'atto d'appello).
Stante ciò, e rammentano che “il rilascio di una attestazione di Parte_1 Pt_2 solidità finanziaria comporta un «giudizio prognostico sulla solvibilità futura ELl'impresa almeno in ordine alla capacità di far fronte ad un impegno predeterminato» nella misura necessaria a far fronte al progetto messo a bando, individuato nel suo preciso ammontare,
«determina un mutamento ELla dichiarazione “sotto il profilo sia strutturale che funzionale”
e, segnatamente, la sua trasformazione da lettera di referenze in una vera e propria
“attestazione di capacità finanziaria assimilabile (…) ad una garanzia personale atipica”»
(così l'Arbitro Bancario e Finanziario, pronuncia EL 19 giugno 2023 allegata come doc.
236). È evidente che tale garanzia dà luogo, a seguito EL suo rilascio da parte ELl'intermediario bancario, a profili di responsabilità ELl'emittente ben più rilevanti rispetto alla c.d. lettera di referenza contemplata nel codice dei contratti pubblici, essendo la prima di per sé idonea – cosi la decisione sopra richiamata (doc. 236) – alla «configurazione di una responsabilità (extracontrattuale o precontrattuale) ELl'intermediario dichiarante», per violazione EL canone generale di correttezza e buona fede nonché diligenza e perizia”
(così, pag. 56 ELl'atto d'appello). Contr Gli appellanti, quindi, concludono che non poteva ritenersi libera di negare l'integrale erogazione EL finanziamento, come invece affermato dal Tribunale. Il mancato versamento ELl'intera somma richiesta alla ha «comportato l'infausto fallimento CP_2 ELl'intero progetto e la morte economica di e EL suo socio, i cui asset Parte_1
Contr immobiliari, di valore ben superiore al debito con , sono stati svenduti in sede esecutiva a circa un terzo ELla loro valutazione di mercato, con conseguente incasso da Contr Contr parte di di circa 5 milioni di euro. Di tutto ciò , in quanto parte inadempiente o, quantomeno, siccome soggetto che ha violato il legittimo e fondato affidamento di Pt_1
[...
deve rispondere, per i titoli di responsabilità dedotti nel presente giudizio» (pag. 58 ELl'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
15 I) Si legge nella sentenza impugnata: «In comparsa conclusionale per la prima volta la difesa attorea ha qualificato tale attestazione quale lettera di patronage, da assimilare a garanzie personali atipiche, ma tale qualifica, anche se in ipotesi fosse da considerare corretta, avrebbe tutt'al più rilevanza nei rapporti con il terzo (che non è parte in causa e Contr non risulta quindi avere svolto alcuna domanda nei confronti di ) e non certo nei Contr Contr rapporti tra e . Come sintetizzato dal ctu, aveva in corso con tre Pt_1 Pt_1 rapporti di conto corrente e quattro mutui e, per quello che rileva nel presente giudizio, con un finanziamento pari a complessivi € 8.600.000,00 (quindi ben oltre i 7.000.000,00 indicati da parte attrice):
Contratto di mutuo EL 21/09/2009 per euro 450.000 (doc. 3);
Contratto di mutuo EL 07/07/2010 per euro 1.000.000 (doc. 9);
Contratto di mutuo EL 07/07/2010 per euro 3.500.000 (doc. 10);
Contratto di mutuo EL 21/12/2011 per euro 1.700.000 (doc. 23);
Contratto di conto corrente ipotecario n. 504/0002230 EL 21/12/2011 affidato per euro
1.800.000 (doc. 24)
Alla luce di quanto appena esposto non può quindi ravvisarsi alcun inadempimento, né alcun comportamento precontrattuale o extracontrattuale tale ingenerare in Pt_1
l'affidamento su somme ulteriori. La revoca degli affidamenti e la richiesta di rientro da parte ELl'istituto di credito avvenuta il 10 ottobre 2017 (doc. 64) è certamente legittima, a fronte di un'importante ed ingente esposizione debitoria, con la legittima applicazione, come vedremo a breve, di spese ed interessi e senza che sia ravvisabile nessuna applicazione di interessi usurari. L'istituto di credito ha atteso il rientro ELl'ingente esposizione debitoria (si tenga conto che il prestito di somme di denaro era iniziato dal
2009), ma a fronte di un sempre maggior indebitamento EL debitore, ha richiesto legittimamente il pagamento di quanto dovuto. Contr
ha quindi prestato somme importanti agli attori, a condizioni contrattuali – come vedremo – legittime, non è venuta meno a obblighi contrattuali presi e non ha richiesto senza motivo o improvvisamente l'adempimento alle obbligazioni di pagamento che avevano assunto gli attori.
Non vi è quindi nessun inadempimento contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale in Contr capo a e deve essere quindi escluso il richiesto risarcimento» (pag. 11).
II) Se ne ricava che le censure svolte nel motivo in esame si riducono alla mera reiterazione ELle difese svolte in primo grado, inidonee a inficiare l'analitica ed esaustiva
16 motivazione ELla sentenza impugnata, fondata EL resto sull'approfondita istruttoria svolta, anche attraverso l'espletamento di CTU, ELla quale vengono riepilogati gli esiti.
III) Una volta stabilito che la banca ha operato correttamente, nel senso che “La revoca degli affidamenti e la richiesta di rientro da parte ELl'istituto di credito avvenuta il 10 ottobre 2017 (doc. 64) è certamente legittima, a fronte di un'importante ed ingente esposizione debitoria, con la legittima applicazione … di spese ed interessi e senza che sia ravvisabile nessuna applicazione di interessi usurari”, deve essere confermata la valutazione EL Tribunale in merito all'insussistenza di qualsiasi inadempimento Contr contrattuale in capo a .
IV) Inoltre, se la responsabilità ELla banca viene ricollegata al fatto che il mancato versamento ELl'intera somma richiesta alla ha «comportato l'infausto fallimento CP_2 ELl'intero progetto e la morte economica di e EL suo socio, i cui asset Parte_1
Contr immobiliari, di valore ben superiore al debito con , sono stati svenduti in sede esecutiva a circa un terzo ELla loro valutazione di mercato, con conseguente incasso da Contr parte di di circa 5 milioni di euro», e se il mancato versamento ELl'intera somma è stato inevitabile conseguenza ELla revoca degli affidamenti e ELla richiesta di rientro da parte ELla banca, se desume, in definitiva, che sia il motivo in esame che i precedenti sono palesemente infondati, al limite ELl'inammissibilità, proprio in quanto le censure svolte non si confrontano con la valutazione EL Tribunale, in ordine alla piena legittimità ELl'operato ELla banca con riferimento alla “revoca degli affidamenti e la richiesta di rientro da parte ELl'istituto di credito avvenuta il 10 ottobre 2017”.
V) Tale valutazione costituisce una autonoma “ratio decidendi”, che è idonea di per sé a sorreggere la decisione impugnata, e non viene in alcun modo attinta dalle censure degli appellanti, con la conseguenza che su tale autonoma “ratio decidendi” si è formato il giudicato (“Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse
"rationes decidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità EL gravame per l'esistenza EL giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata, piuttosto che per carenza di interesse” Cass. Sez. 3, 06/07/2020, n. 13880, Rv.
658309 - 01).
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi ELl'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico ELla parte appellante le spese EL presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore ELla parte
17 appellata, ritenendo, quanto alla misura ELla liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi ELlo scaglione di pertinenza ELla lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione EL livello di difficoltà ELla controversia e EL grado di complessità ELle questioni giuridiche affrontate, nonché EL valore ELl'affare;.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 EL 13/08/2022)
Valore ELla causa: da € 4.000.001 a € 8.000.000
Fase Compenso
Fase di studio ELla controversia, valore medio: € 12.536,00
Fase introduttiva EL giudizio, valore medio: € 7.289,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 16.793,00
Fase decisionale, valore medio: € 20.843,00
Compenso tabellare (valori medi) € 57.461,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da nonché da , in Parte_1 Parte_2 proprio e in qualità di erede di avverso la sentenza impugnata Parte_3 pronunciata inter partes in data 14/11/2023 dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese EL presente grado di giudizio liquidate in € 57.461,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione ELla causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura EL 15% EL compenso) in favore ELla parte appellata.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, EL d.P.R. n. 115 EL 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, ELla l. n. 228 EL 2012 si dà atto ELl'infondatezza ELl'impugnazione.
Genova, 16/07/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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