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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/10/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2246 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
, c.f. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato SIOTTO SIMONA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciare la separazione personale dei Sigg.ri e Controparte_1 CP_2 coniugati in Vicenza in data 26.02.2011, con atto trascritto negli atti del Comune di Vicenza al numero 17, Parte I, serie A, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle relative annotazioni.
2. Assegnarsi la casa familiare, sita in Vicenza, Via Aleardi n. 12 alla Sig.ra Controparte_1 che ivi continuerà a vivere e risiedere con i figli maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente, e , minorenne, sino alla completa autosufficienza di questi ultimi. Per_2
1 3. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo le regole Per_2 dell'affidamento condiviso. I genitori, pertanto, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti il figlio, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio stesso mentre ognuno eserciterà la responsabilita' genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà il minore con se'. Entrambi i genitori si obbligano a tenere costantemente informato l'altro di tutto ciò che riguarda il minore con particolare riferimento alle questioni di salute e agli impegni scolastici in modo da consentire all'altro di essere costantemente presente nella crescita e nello sviluppo psicofisico del medesimo. I genitori si impegnano e si obbligano reciprocamente ad adottare un comportamento rispettoso delle genitorialità dell'altro, in piena applicazione dei principi, della ratio e dello spirito della normativa relativa all'affidamento condiviso. In particolare, tutte le attività sportive, ludiche, ricreative, extrascolastiche terranno conto delle attitudini del figlio, e verranno concordate tra i genitori tenendo conto degli aspetti logistici e dei costi.
Quanto alla scuola, entrambi i genitori si informeranno sulle comunicazioni scolastiche;
se e quando possibile, andranno insieme ai colloqui scolastici ed a ritirare schede e pagelle.
Quanto alle questioni connesse alla salute del figlio minore, entrambi i genitori faranno riferimento al pediatra / medico di fiducia, il quale suggerirà eventuali cure e visite specialistiche.
Le parti stabiliscono che il Sig. ossa stare con il figlio e tenerlo con se', salvi imprevisti legati CP_2 al benessere del figlio e/o alle sue necessita' scolastiche e/o al suo stato di salute e/o ad esigenze lavorative dei genitori:
- due weekend al mese, tra di loro alternati, dal venerdì pomeriggio e sino al riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina;
Inoltre, il minore potrà stare con il padre:
- 7 giorni durante le vacanze natalizie in modo che il ragazzino possa trascorrere le festività natalizie e di capodanno ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
- un periodo, non continuativo, di 2 settimane durante le ferie estive, da concordarsi di anno in anno tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
- almeno un ponte programmato all'anno, festa del papà e giorno del suo compleanno e viceversa con la mamma un ponte, la festa della mamma ed il compleanno della mamma.
- quanto alle vacanze pasquali, le stesse seguiranno il calendario ordinario quanto al we, mentre il lunedì in Albis spetterà, comunque, all'altro genitore;
4. Quanto al mantenimento, in ragione delle tempistiche di permanenza del figlio Per_2 presso il padre e della minore capacità reddituale materna rispetto a quella paterna, il Sig. i CP_2
2 obbliga a contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione della somma di € 450,00
a figlio (totale € 900,00 ), per dodici mensilità, da versarsi mediante bonifico bancario in favore della
Sig.ra entro e non oltre il giorno 10 del mese di riferimento, con decorrenza dal mese di CP_1 aprile 2025; detta somma si rivaluterà, come di regola, secondo l'indice Istat, con decorrenza dal mese di aprile 2026.
5. L'assegno unico viene percepito al 50% tra i genitori a decorrere dal mese di aprile 2025;
6. Le spese straordinarie, facendo riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza, saranno sostenute al 50% dal Sig. d al 50% dalla Sig.ra CP_2 CP_1
7. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, per il che non viene avanzata alcuna domanda di mantenimento reciproco. In particolare, il rimborso del mutuo di cui al contratto
21.05.2018 n. 21604 Rep e n. 12035 Racc. Notaio resta esclusivamente a carico della Sig.ra CP_3
a cui rimane la proprietà dell'unità immobiliare medesima. CP_1
8. Le parti si danno reciprocamente atto di aver così definito ogni loro pendenza e di non aver nient'altro reciprocamente da chiedere e/o da pretendere a nessun titolo, direttamente e/o indirettamente, connesso e/o derivante dalla vicenda in oggetto. In particolare, le parti danno atto di aver reciprocamente visionato le spese ordinarie connesse alla casa familiare, e tutte le voci di spesa connesse ai figli, come reciprocamente sostenute nel periodo da marzo 2023 a marzo 2025 compreso, reciprocamente compensando quanto tra di loro dovuto, sia a titolo di mantenimento ordinario sia a titolo di mantenimento straordinario. La Sig.ra ed il Sig. inoltre CP_1 CP_2 riconoscono la corretta intestazione degli immobili come indicati in premessa sub. 3); a fronte dell'equilibrio cosi raggiunto, il Sig. si obbliga al pagamento dell'IMU connesso all'unità CP_2 immobiliare di cui all'immobile sito in Vicenza, Via Durando n. 24, nonche' al pagamento delle spese condominiali straordinarie, sia pregresse sia future, cio' in ragione del fatto che la Sig.ra CP_1 rinuncia ad impugnare la clausola di cui al punto 4 del contratto n. 21062 Rep. Notaio CP_3
9. Spese legali in quota del 50% tra le parti, senza vincolo di solidarietà tra le stesse.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 16/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in VICENZA (VI) in data 26/02/2011, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 09/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
3 Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla Per_2 disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico del padre l'obbligo di CP_2 corrispondere alla madre a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Controparte_1
, maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 450,00 nonché di sostenere Per_1 al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vicenza, Via Aleardi
n. 12 in favore di quale genitore convivente con il figlio minore e con Controparte_1 Per_2 la figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in
4 epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti Controparte_1 CP_2 in matrimonio in VICENZA (VI) in data 26/02/2011 con atto trascritto al n. 17, parte I, anno 2011 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VICENZA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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