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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/03/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 18.3.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2107 2019 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] Parte_1 C.F._1
28/07/1990 rappresentata e difesa, dagli avv.ti Marco Galia e Maria Rosa
Scattareggia, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
p.iva in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t.,
resistente contumace
OGGETTO: retribuzione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1. Esame dei fatti di causa.
Con ricorso depositato il 15.4.2019 la ricorrente premetteva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della semplificata, con sede legale CP_1
in Taormina, Corso Umberto I n. 249, dal giugno 2017 al maggio 2018 in parziale assenza di contratto, essendo invero esso sottoscritto solo il 5.6.2017 e sino al 30.11.2017 con apposizione di termine da lei non conosciuta.
Contestava inoltre lo svoglimento di lavoro straordinario per 9-12 ore al giorno in luogo delle ore pattuite e di non aver usufruito di ferie, permessi e che non fosse stata corrisposta la tredicesima e quttordicesima mensilità nonché il TFR;
aggiungeva inoltre che dall'ottobre 2017 la retribuzione di euro 1.500,00 non veniva, in ogni, caso corrisposta.
Rappresentava poi che le mansioni disimpegnate non erano afferibili al 4 livello indicato in contratto ma piuttosto al terzo, svolgendo ella funzioni più ampie di gestione del locale e di contatti con i fornitori.
Esperiva pertanto le seguenti domande: “Accogliere il presente ricorso e per
l'effetto, ritenere e dichiarare che la Signora ha lavorato alle Parte_1
dipendenze di semplificata, continuativamente dal maggio 2017 al CP_1
maggio 2018, quale Store Manager e responsabile dei punti vendita, con le modalità e nei termini rappresentati nella narrativa, e che, pertanto, ha diritto, in virtù del rapporto di lavoro intercorso con semplificata alla CP_1 complessiva somma di € 40.558,86 (come da Consulenza Tecnica di Parte allegata) a titolo di differenze retributive, anche per mansioni superiori disimpegnate, ferie e permessi non goduti, TFR contributi INPS per omessa parziale regolarizzazione, e comunque per i titoli di cui al ricorso, o a quella diversa che risulterà dovuta”; il tutto con condanna a quanto dovuto e rimborso delle spese di lite da distrarsi.
Nella contumacia della controparte, regolarmente intimata, istruito il procedimento, esso viene definito come segue.
2
2. Accertamento del rapporto di lavoro
Va preliminarmente osservato che l'art. 21 comma 1 e l'art. 22 comma 2 del d.lgs. 81/2015 sanciscono l'operatività del principio generale della tipicità del contratto a tempo indeterminato per cui, se il rapporto di fatto si protae oltre il termine pattuito, esso è da considerarsi a tempo indeterminato.
3. Differenze retributive
Ciò premesso, le testimonianze rese sono precise e concordanti sul collocare temporalmente la prestazione lavorativa della Cantone sin dal Maggio 2017 e oltre tre mesi dalla scadenza contrattuale prevista al 31.10.2017.
In particolae va valorizzata la testimonianza della collega di lavoro che ha quindi potuto affermare la sussistenza dei fatti perché appresi personalmente in quanto svolgevano insieme il turno di lavoro.
Il rapporto è quindi da ritenersi a tempo indeterminato sin dal Maggio 2017.
Con riferimento allo svolgimento di lavoro festivo e straordinario, le circostanze di causa possono considerarsi provate avendo i testimoni offerto dichiarazioni precise in merito.
Riguardo al diritto all'indennità per ferie non godute, la giurisprudenza ha affermato come (vedi Cassazione civile sez. lav., 11/07/2023, n.19659) “le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo,
3 nel contempo, avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
Ciò premesso, va esaminata la domanda inerente l'esatto inquadramento della lavoratrice rispetto alle mansioni disimpegnate.
Richiamando le declaratorie contrattuali: “Appartengono al quarto livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite.
Appartengono invece al terzo livello del CCNl applicato al rapporto i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza;
i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica;
i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico- funzionale di altri lavoratori”.
Orbene dal confronto tra le due categorie emerge come le attività materiali riportate dalla ricorrente quali l'apertura/chiusura del punto vendita, i contatti con i fornitori per il rifornimento della merce e la gestione della cassa, costituiscono mere esplicazioni di un potere gestionale materiale e limitato.
Non è stata fornita la prova del vero carattere distintivo tra le categorie su menzionate ovvero il passaggio dall'attività materiale all'attività di concetto.
4 Anche la gestione della cassa non è di per sé significativa considerato che la gestione della cassa rientrerebbe anche nel livello inferiore ovvero il quinto.
La domanda sul punto è quindi rigettata.
Le differenze retributive maturate sono state calcolate dal consulente tecnico nominato che ha predisposto un elaborato peritale completo ed esaustivo gli esiti del quale interamente si richiamano.
Devono quindi essere accertate differenze retributive per lavoro ordinario, straordinario, ferie non godute , festività soppresse + permessi non goduti, T.F.R,
13ma e 14ma mensilità, pari ad euro 41.920,60oltre interessi e rivalutazione.
Con riferimento alla domanda di accertamento dei contributi previdenziali omessi, si osserva come di recente la giurisprudenza è nuovamente tornata sul punto osservando come: “Il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire sul piano contrattuale nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omesso versamento dei contributi dovuti in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora che si sia verificata la produzione di qualsivoglia danno per la prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contradittorio nei confronti dell'Inps.(vedi Cassazione civile sez. lav., 02/05/2024, n.11730).
Pertanto la lavoratrice, in seguito alla definizione del giudizio potrà esperire ogni attività a tutela del suo diritto, nei limiti della prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza principale e si liquidano ex D.M. n. 55/2014 e
147/2022 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia e delle fasi svolte.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
5 1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto subordinato a tempo pieno e indeterminato dal giugno 2017 al maggio 2018;
2) Conseguentemente, per le ragioni di cui in parte motiva, condanna la società semplificata in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 41.920,60 per i titoli indicati in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 9.257,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. (di cui 4.447,00 e rimborso del contributo unificato in favore dell'avv.
Giuliana Miraglia che ha reso la dichiarazione di distrazione) e rimborso spese generali;
4) pone a carico della parte resistente le spese di c.t.u.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 19.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 18.3.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2107 2019 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] Parte_1 C.F._1
28/07/1990 rappresentata e difesa, dagli avv.ti Marco Galia e Maria Rosa
Scattareggia, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
p.iva in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t.,
resistente contumace
OGGETTO: retribuzione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1. Esame dei fatti di causa.
Con ricorso depositato il 15.4.2019 la ricorrente premetteva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della semplificata, con sede legale CP_1
in Taormina, Corso Umberto I n. 249, dal giugno 2017 al maggio 2018 in parziale assenza di contratto, essendo invero esso sottoscritto solo il 5.6.2017 e sino al 30.11.2017 con apposizione di termine da lei non conosciuta.
Contestava inoltre lo svoglimento di lavoro straordinario per 9-12 ore al giorno in luogo delle ore pattuite e di non aver usufruito di ferie, permessi e che non fosse stata corrisposta la tredicesima e quttordicesima mensilità nonché il TFR;
aggiungeva inoltre che dall'ottobre 2017 la retribuzione di euro 1.500,00 non veniva, in ogni, caso corrisposta.
Rappresentava poi che le mansioni disimpegnate non erano afferibili al 4 livello indicato in contratto ma piuttosto al terzo, svolgendo ella funzioni più ampie di gestione del locale e di contatti con i fornitori.
Esperiva pertanto le seguenti domande: “Accogliere il presente ricorso e per
l'effetto, ritenere e dichiarare che la Signora ha lavorato alle Parte_1
dipendenze di semplificata, continuativamente dal maggio 2017 al CP_1
maggio 2018, quale Store Manager e responsabile dei punti vendita, con le modalità e nei termini rappresentati nella narrativa, e che, pertanto, ha diritto, in virtù del rapporto di lavoro intercorso con semplificata alla CP_1 complessiva somma di € 40.558,86 (come da Consulenza Tecnica di Parte allegata) a titolo di differenze retributive, anche per mansioni superiori disimpegnate, ferie e permessi non goduti, TFR contributi INPS per omessa parziale regolarizzazione, e comunque per i titoli di cui al ricorso, o a quella diversa che risulterà dovuta”; il tutto con condanna a quanto dovuto e rimborso delle spese di lite da distrarsi.
Nella contumacia della controparte, regolarmente intimata, istruito il procedimento, esso viene definito come segue.
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2. Accertamento del rapporto di lavoro
Va preliminarmente osservato che l'art. 21 comma 1 e l'art. 22 comma 2 del d.lgs. 81/2015 sanciscono l'operatività del principio generale della tipicità del contratto a tempo indeterminato per cui, se il rapporto di fatto si protae oltre il termine pattuito, esso è da considerarsi a tempo indeterminato.
3. Differenze retributive
Ciò premesso, le testimonianze rese sono precise e concordanti sul collocare temporalmente la prestazione lavorativa della Cantone sin dal Maggio 2017 e oltre tre mesi dalla scadenza contrattuale prevista al 31.10.2017.
In particolae va valorizzata la testimonianza della collega di lavoro che ha quindi potuto affermare la sussistenza dei fatti perché appresi personalmente in quanto svolgevano insieme il turno di lavoro.
Il rapporto è quindi da ritenersi a tempo indeterminato sin dal Maggio 2017.
Con riferimento allo svolgimento di lavoro festivo e straordinario, le circostanze di causa possono considerarsi provate avendo i testimoni offerto dichiarazioni precise in merito.
Riguardo al diritto all'indennità per ferie non godute, la giurisprudenza ha affermato come (vedi Cassazione civile sez. lav., 11/07/2023, n.19659) “le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo,
3 nel contempo, avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
Ciò premesso, va esaminata la domanda inerente l'esatto inquadramento della lavoratrice rispetto alle mansioni disimpegnate.
Richiamando le declaratorie contrattuali: “Appartengono al quarto livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite.
Appartengono invece al terzo livello del CCNl applicato al rapporto i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza;
i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica;
i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico- funzionale di altri lavoratori”.
Orbene dal confronto tra le due categorie emerge come le attività materiali riportate dalla ricorrente quali l'apertura/chiusura del punto vendita, i contatti con i fornitori per il rifornimento della merce e la gestione della cassa, costituiscono mere esplicazioni di un potere gestionale materiale e limitato.
Non è stata fornita la prova del vero carattere distintivo tra le categorie su menzionate ovvero il passaggio dall'attività materiale all'attività di concetto.
4 Anche la gestione della cassa non è di per sé significativa considerato che la gestione della cassa rientrerebbe anche nel livello inferiore ovvero il quinto.
La domanda sul punto è quindi rigettata.
Le differenze retributive maturate sono state calcolate dal consulente tecnico nominato che ha predisposto un elaborato peritale completo ed esaustivo gli esiti del quale interamente si richiamano.
Devono quindi essere accertate differenze retributive per lavoro ordinario, straordinario, ferie non godute , festività soppresse + permessi non goduti, T.F.R,
13ma e 14ma mensilità, pari ad euro 41.920,60oltre interessi e rivalutazione.
Con riferimento alla domanda di accertamento dei contributi previdenziali omessi, si osserva come di recente la giurisprudenza è nuovamente tornata sul punto osservando come: “Il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire sul piano contrattuale nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omesso versamento dei contributi dovuti in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora che si sia verificata la produzione di qualsivoglia danno per la prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contradittorio nei confronti dell'Inps.(vedi Cassazione civile sez. lav., 02/05/2024, n.11730).
Pertanto la lavoratrice, in seguito alla definizione del giudizio potrà esperire ogni attività a tutela del suo diritto, nei limiti della prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza principale e si liquidano ex D.M. n. 55/2014 e
147/2022 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia e delle fasi svolte.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
5 1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto subordinato a tempo pieno e indeterminato dal giugno 2017 al maggio 2018;
2) Conseguentemente, per le ragioni di cui in parte motiva, condanna la società semplificata in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 41.920,60 per i titoli indicati in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 9.257,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. (di cui 4.447,00 e rimborso del contributo unificato in favore dell'avv.
Giuliana Miraglia che ha reso la dichiarazione di distrazione) e rimborso spese generali;
4) pone a carico della parte resistente le spese di c.t.u.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 19.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
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