TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 22/10/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 461/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in persona della Giudice Unica, dott.ssa Maura Manzi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 461 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
T R A
(C.F. ), in persona del suo Presidente pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, ai sensi della L.R. n° 9 del 14.02.2000, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Stefania Valeri e Mario Battaglia dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliato in PEC: Ema_1 [...]
Email_2
APPELLANTE (convenuta in riassunzione)
E
, C.F. , in qualità di legale rappresentante pro tempore della CP_1 C.F._1 società C.F. e P. IVA , rappresentata e difesa dalle avv.te Controparte_2 P.IVA_2
UI AN e NA RA TI, del Foro di Chieti, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLATA (attrice in riassunzione)
OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lanciano n. 196/2017.
CONCLUSIONI
1 R.G. n. 461/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
All'udienza del 13.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate in atti ed il giudice, con ordinanza resa fuori udienza il 18.04.2025, tratteneva la causa in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
PREMESSO IN FATTO CHE:
-Con atto di citazione, ritualmente notificato, , quale legale rappresentate della CP_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Lanciano, la Controparte_2 Pt_1
, esponendo che, , alla guida dell'autovettura Punto di proprietà della
[...] Parte_2
era andato a impattare violentemente contro un cinghiale di 150 kg, sbucato Controparte_2 improvvisamente dal lato destro della carreggiata, riportando danni al mezzo quantificati in euro 6.063,30.
-Premesso ciò, l'attrice chiedeva la condanna della al risarcimento dei danni subiti, Parte_1 previo accertamento della sua responsabilità.
^^^^^^
-Si costituiva la Regione Abruzzo, la quale chiedeva il rigetto della domande attoree, deducendo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere la Provincia l'effettiva titolare del tratto di strada ove si era verificato il sinistro. Nel merito, deduceva l'insussistenza dei presupposti della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043, c.c., nonché l'assenza di prova sul quantum della domanda risarcitoria. Insisteva, dunque, per il rigetto della domanda, chiedendo, in subordine, la limitazione del danno, imputabile almeno in parte al concorso colposo del conducente del veicolo.
^^^^^^
-Con sentenza n. 196/2017, emessa in data 16.06.2017, il Giudice di Pace di Lanciano accoglieva la domanda di parte attrice e, accertata la responsabilità della , la condannava al pagamento Pt_1 della somma di euro 3.800,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria e oltre spese di lite.
^^^^^^
-Avverso tale pronuncia, proponeva appello la , per i seguenti motivi: Parte_1
1) difetto di legittimazione passiva della;
Pt_1
2) erronea valutazione delle risultanze istruttorie e vizio di motivazione, errata applicazione dei principi di cui all'art. 2043 c.c. e 2697 c.c.
L'appellata, si costituiva e contestava le avverse doglianze, chiedendo il rigetto dell'appello.
Con sentenza n. 42/2020, emessa in data 8.01.2020, il Tribunale di L'Aquila accoglieva l'appello e, in
2 R.G. n. 461/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
riforma della sentenza impugnata, respingeva la domanda proposta da , con CP_1 compensazione parziale delle spese di lite e condanna dell'odierna attrice delle spese residue.
^^^^^^
Avverso tale pronuncia, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando, come primo CP_1 motivo, la violazione o falsa applicazione dell'art. 2052 c.c., per avere il Tribunale di L'Aquila applicato alla fattispecie l'art. 2043 c.c., ritenendo l'art. 2052 c.c. incompatibile con il carattere selvatico del cinghiale.
Con ordinanza del 23.11.2022, la Suprema Corte di Cassazione accoglieva suddetto primo motivo e rinviava la causa al Tribunale di L'Aquila affermando i seguenti principi di diritto:
«i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c. c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema»;
«nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 cod. civ. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla , in quanto titolare della competenza Pt_1 normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio Pt_1 promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno»;
«in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 cod.civ., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale Pt_1 si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico»;
^^^^^^
-Con atto di citazione in riassunzione parte attrice adiva l'intestato Tribunale e, richiamando i principi di diritto affermati dalla Suprema chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda dell'attrice ed applicando il principio di diritto accertato dalla Suprema Corte con con ordinanza n. 37595/2022 del 23 novembre 2022,
3 R.G. n. 461/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
depositata il 22 dicembre successivo, accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità della
, in persona del nella causazione dei danni di cui in Parte_1 Controparte_3 premessa dell'atto di citazione nel primo grado di giudizio, e per l'effetto condannare la convenuta al pronto ed immediato pagamento, a favore dell'attore, di tutti i danni arrecatigli a causa del sinistro, per un totale di euro 3.800,00 oltre interessi, rivalutazione, oltre alla rifusione delle competenze e spese di lite dei tre gradi di giudizio già svolti e del presente grado di giudizio.”
^^^^^^
Costituitasi in giudizio, la deduceva in primo luogo il proprio difetto del rapporto Pt_1 controverso, avendo omesso l'attrice di dimostrare oltre al danno, la dinamica del sinistro, il nesso causale tra danno e condotta dell'animale selvatico, l'adozione da parte del conducente di tutte le cautele necessarie per evitare il danno. In secondo luogo, rappresentava l'assenza di ogni responsabilità per essere il sinistro addebitabile alla colpa esclusiva del conducente del veicolo, il quale guidava a velocità elevata non idonea all'ora notturna, considerando anche l'assenza di illuminazione sulla strada.
Così, pertanto, concludeva: “in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
per tutte le motivazioni dedotte nella narrativa del presente atto, con conseguente Parte_1 rigetto della domanda dell'attrice e condanna della stessa alla refusione delle spese e competenze del giudizio promosso, comprensive di spese generali e oneri riflessi (23,80% CPDEL) essendo la difesa affidata ad Avvocati pubblici, dipendenti dell'Avvocatura regionale.
in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore richiesta, rigettare la domanda dell'attrice in ogni sua parte, sia nell'an che nel quantum, in quanto infondata in fatto ed in diritto ovvero infondata integrando la fattispecie in esame un'ipotesi di c.d. caso fortuito provocato dallo stesso conducente.
in via estremante subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti richieste, in tutto ovvero in parte, accertare e dichiarare il prevalente concorso colposo nella causazione del sinistro del conducente del veicolo attoreo e, per l'effetto ridurre il quantum risarcitorio, richiesto in citazione, in proporzione al grado di colpa del conducente del veicolo attoreo che varrà accertato in corso di causa.
in ogni caso, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio promosso, comprensive di spese generali e oneri riflessi (23,80% CPDEL) essendo la difesa affidata ad Avvocati pubblici, dipendenti dell'Avvocatura regionale.”
OSSERVA IN DIRITTO
1 - L'appello proposto dalla è fondato nei limiti di cui appresso. Pt_1
Giova anzitutto rammentare, in punto di diritto che, in conformità a quanto statuito dalla Suprema
Corte nell'ordinanza di rinvio, la fattispecie di scontro tra veicolo e animale selvatico è regolata dagli artt. 2052 la quale tipizza la responsabilità del proprietario di animale per i danni cagionati da
4 R.G. n. 461/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
quest'ultimo e quella del conducente (e del proprietario) del veicolo per i danni prodotti dalla circolazione stradale.
Più nel dettaglio, l'art. 2052 c.c. prevede un'imputazione di responsabilità in capo al proprietario dell'animale per i danni da quest'ultimo causati, salva la prova liberatoria del caso fortuito: invero, il danneggiato è tenuto a provare il fatto illecito e il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo;
il proprietario può liberarsi provando l'intervento di un fattore imprevedibile, inevitabile ed eccezionale (cfr. C. Cass. n. 13848/2020 che, in punto di prova liberatoria, precisa che “spetta, invece, alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che il comportamento Pt_1 dell'animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi”).
La lettera della norma è chiara nell'individuare quale criterio di imputazione della responsabilità la proprietà dell'animale (“il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso”), sicché, quanto ai danni provocati dalla fauna selvatica, deve essere ormai superato quell'orientamento giurisprudenziale - elaboratosi sul punto - che escludeva l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. stante l'impossibilità di una custodia e di un controllo diretto sull'animale selvatico da parte dell'ente pubblico proprietario (cfr. deve ex adverso essere condiviso l'orientamento emerso a partire dalla pronuncia C. Cass. n. 7969/2020, successivamente confermata in svariate altre pronunce di legittimità conformi: “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema”).
La fattispecie in discorso è altresì regolata dall'art. 2054, co. 1 c.c. Considerati, infatti, i tratti caratteristici della circolazione stradale e la conseguente esigenza di sicurezza e di tutela dei terzi in detta sensibile attività, il legislatore ha previsto una presunzione di responsabilità del conducente per i danni provocati alla guida del veicolo, salva la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale presunzione si estende al proprietario del veicolo ai sensi del terzo comma.
La presunzione di responsabilità sorge a carico del conducente solo allorquando sia stato accertato il nesso di causalità tra la condotta stradale del conducente e il danno prodotto;
in caso positivo, il conducente potrà fornire la prova liberatoria di aver fatto il possibile per evitare il danno, ossia di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida ovvero che il sinistro trova fondamento in una causa esterna alla sua sfera di comportamento, inevitabile ed imprevedibile (sulla prova liberatoria, cfr. C. Cass. n. 14064/2010: “la prova liberatoria di cui all'art. 2054 cod. civ., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non
5 R.G. n. 461/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza”).
Ebbene, in merito al rapporto tra le due predette responsabilità, occorre condividere l'orientamento di legittimità secondo cui “in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo e un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione, sicché, ove il danneggiato sia il conducente e non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso - sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito - il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell'art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma della presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c.” (C. Cass. n. 16550/2022; più recente, sul punto: C. Cass. n. 17253/2024: “nell'ipotesi di scontro fra un veicolo e un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato;
pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente e in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre la deve dimostrare il caso fortuito”). Pt_1
Dunque, lo scontro tra fauna selvatica e veicolo non è regolato esclusivamente dalla presunzione ex art. 2052 c.c., che pone la responsabilità a carico del proprietario dell'animale salvo il caso fortuito, bensì lo stesso conducente/proprietario è tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ossia che l'incidente è stato conseguenza di fatti esterni alla propria guida, inevitabili anche mediante l'esecuzione di manovre di emergenza (si noti, sul punto, che all'utente della strada si impone un rafforzato livello di attenzione e prudenza, anche, appunto, nell'ipotesi di imprevisti provenienti da animali e/o cause esterne).
E, pertanto, occorre dapprima vagliare il nesso di causalità richiesto da entrambe le norme (causalità tra il comportamento dell'animale e lo scontro;
causalità tra la circolazione stradale e lo scontro) e, in caso di vaglio positivo, verificare il superamento o meno delle presunzioni di responsabilità poste a carico rispettivamente del proprietario dell'animale selvatico e del conducente/proprietario del veicolo.
^^^^^^
6 R.G. n. 461/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Infatti, considerato che non è necessaria la prova diretta del sinistro, ossia la ricostruzione dell'illecito da parte di un testimone oculare e/o di altri accertamenti diretti, all'esito dell'istruttoria è emerso un quadro probatorio grave e concordante a supporto della sussistenza dello scontro.
Sul punto, si richiamano i seguenti elementi probatori per la ricostruzione dello scontro:
- la relazione di servizio del Corpo Forestale della Sardegna, intervenuto sul luogo dell'evento e l'allegato fascicolo fotografico, ove è raffigurato sia il corpo del cinghiale sulla strada che la carrozzeria danneggiata (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado);
- il certificato veterinario sul cinghiale coinvolto nel sinistro, ove è accertato il decesso del cinghiale coinvolto a causa di “lesioni traumatiche toraco addominali da investimento da parte di autovettura tg DS 305 RT condotta da di proprietà della società (cfr. doc. 2 fascicolo Parte_2 Controparte_2 di primo grado);
- i danni al veicolo riportati nella parte anteriore sono raffigurati nelle fotografie prodotte da parte attrice e risultano anche nel preventivo di spesa reso della carrozzeria Di IO anch'esso depositato CP_4 nel fascicolo di primo grado (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado).
Alla luce dei suddetti elementi probatori, è provato che il 3.12.2015 alle ore 19,30 circa, all'altezza del km 503 sulla S.S. 16, direzione Casalbordino - Vasto, l'autovettura della si era Parte_3 scontrata, nella sua parte anteriore, con un cinghiale presente nella corsia di pertinenza dell'auto.
L'impatto tra il cinghiale e l'autovettura trova preciso riscontro sia nelle lesioni mortali subite dall'animale, lesioni accertate dal medico veterinario come compatibili con uno scontro violento, che nei danni occorsi al veicolo.
Alla luce di tale dinamica fattuale, si ritengono applicabili al caso di specie entrambe le predette presunzioni di responsabilità:
a) art. 2052 c.c. poiché la presenza del cinghiale nell'area di pertinenza stradale aveva causato l'impatto con il veicolo condotto da e i suoi conseguenti danni materiali;
Parte_2
b) art. 2054, co. 1, c.c. poiché la circolazione del veicolo condotto da , lungo la strada Parte_2
S.S. 16, aveva causato l'impatto con il cinghiale e il suo conseguente decesso.
^^^^^^
3 - Passando, anzitutto, alla responsabilità ex art. 2052 c.c., occorre individuare il soggetto proprietario del cinghiale coinvolto, anche alla luce dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
. Pt_1
Come affermato dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, nonché dalla più recente giurisprudenza, che qui si condivide alla luce del dato testuale della norma, è evidente che la fauna selvatica, di proprietà indisponibile pubblica, sia nell'utilizzo della , quale ente a cui sono attribuite Parte_1 ex lege le competenze per la tutela, la gestione e il controllo del patrimonio faunistico (sul punto, si richiama la pronuncia C. Cass. n. 7969/2020: “appare corretta l'impostazione di chi afferma che,
7 R.G. n. 461/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
avendo l'ordinamento stabilito (con legge dello Stato) che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992) è effettivamente configurabile, in capo allo stesso Stato (quale suo patrimonio indisponibile) e, soprattutto, essendo tale regime di proprietà espressamente disposto in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, con l'attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato onde perseguire i suddetti fini collettivi, la immediata conseguenza della scelta legislativa è l'applicabilità anche alle indicate specie protette del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. (...) Tale soggetto, in base alle disposizioni dell'ordinamento in precedenza richiamate, va individuato certamente, ed esclusivamente, nelle Regioni, dal momento che sono le Regioni gli enti territoriali cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni. Sono dunque in sostanza le Regioni gli enti che «utilizzano» il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la quale pertanto è gravata della presunzione ex lege”).
^^^^^^
4 - La , a cui deve imputarsi la responsabilità ex art. 2052 c.c., non ha fornito alcuna Parte_1 prova liberatoria, limitandosi a ripercorrere molteplici orientamenti della giurisprudenza in materia, senza tuttavia calare gli stessi nel caso concreto, salvo eccepire che l'attore non aveva fornito la prova della dinamica del sinistro
Nel caso di specie, lo scontro non era stato conseguenza di una causa estranea alla condotta dell'animale (l'impatto era stato certamente concausato dalla presenza dell'animale sulla corsia stradale, in una zona priva di recinzione e verosimilmente di segnaletica specifica, come affermato dal teste , assistente capo presso il Comando stazione Parco di Fara San Martino, escusso Testimone_1 dal Giudice di primo grado il quale ha affermato che “non è stato possibile riscontrare se vi fosse la segnaletica – presenza di pericolo passaggio animali selvatici”, il che verosimilmente induce a ritenere che la segnaletica in effetti non vi fosse, altrimenti sarebbe stata rinvenuta). Neppure l'ente regionale dimostrava che la condotta dell'animale era stata posta del tutto al di fuori della sua sfera di controllo. La Regione Abruzzo è pertanto responsabile per il sinistro de quo ai sensi dell'art. 2052 c.c.
^^^^^^
5 - Occorre inoltre accertare e dichiarare la co-responsabilità del conducente, e dunque del proprietario, del veicolo ex art. 2054, co. 1 e 3, c.c., stante il mancato superamento della presunzione di cui al primo comma, della cui prova è onerato lo stesso attore.
Giova premettere che la prova liberatoria deve essere supportata da precisi e dettagliati riscontri fattuali da cui possa desumersi, appunto, una guida prudente e attenta, ossia una guida che permetta allo stesso guidatore di eseguire manovre di emergenza in presenza di pericoli e/o imprevisti esterni.
Sul punto, l'ente regionale eccepiva che parte appellata non aveva provato l'esatta condotta di guida posta in essere dal conducente, sicché lo scontro deve essere imputato alla negligenza e all'incapacità
8 R.G. n. 461/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
del guidatore di aver posto in essere misure di emergenza, considerando anche che le peculiarità del caso concreto (buio, assenza di illuminazione sulla strada).
Ebbene, si ritiene che l'appellata non abbia fornito la prova liberatoria che il guidatore abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ossia che abbia adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.
Difatti l'appellata nulla ha provato sul punto, concentrandosi principalmente sull'assenza di segnaletica che avvertiva del pericolo di passaggio di animali selvatici. Anche le dichiarazioni del teste
, escusso in primo grado, e dello stesso conducente del veicolo, sentito Testimone_1 nell'immediatezza del fatto nulla provano al riguardo.
Difatti, quanto al teste , osserva il Tribunale come lo stesso non abbia assistito al Testimone_1 sinistro, ma sopraggiunto sul luogo dell'evento intorno alle 22.20, dunque tre ore dopo, si sia limitato a confermare l'avvenuto scontro tra l'animale e l'auto condotta dal , dimostrata dai danni Pt_2 riportati dal veicolo e dalla carcassa dell'animale presente sulla strada. D'altronde, quanto alla dinamica dell'incidente, il ha potuto riportare solo le dichiarazioni al medesimo rese dal Tes_1 guidatore del mezzo, dalle quali nulla si deduce in merito alle accortezze adottate per evitare l'impatto, quali, ad esempio, la velocità moderata dell'andatura vista la scarsa visibilità, una frenata o una manovra per evitare l'impatto.
Parimenti irrilevanti le dichiarazioni rese dal guidatore , il quale nulla provano in ordine Parte_2 all'assenza di co-responsabilità del conducente.
In definitiva, in presenza delle specifiche contestazioni di parte appellante, non è possibile verificare se il conducente abbia eseguito una manovra adeguata (ad esempio, una frenata) funzionale a evitare il danno. Le circostanze dedotte dall'appellante (scarsa visibilità), sulle quali alcuna contestazione è stata mossa dall'appellata, hanno infatti l'effetto di innalzare il livello di prudenza e di attenzione prescritto al guidatore, il quale è sempre chiamato ad adeguare la propria guida alla luce anche delle condizioni di visibilità del momento.
Dunque, deve essere riconosciuto il concorso di responsabilità del guidatore ex art. 2054, co. 1, c.c.; il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell'art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma operando la presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c.
^^^^^^
6 - Passando, alla quantificazione del danno, in primo grado è stata riconosciuta all'appellata la somma di 3.800 euro, per danni al veicolo della Osserva il Tribunale che detta somma sia Controparte_2 condivisibile, attesa che non sono state prodotte fatture dei pagamenti effettuati per la riparazione, né provato un danno nell'ammontare richiesto dall'odierna appellata in primo grado, sicché si ritiene corretta la liquidazione in via equitativa.
Per quanto sopra affermato in relazione al concorso di responsabilità, la somma di 3.800,00 deve essere ridotta della metà con conseguente condanna della al pagamento a parte appellata Pt_1 dell'importo di euro 1.900,00.
9 R.G. n. 461/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Su tale somma devono liquidarsi gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c., che decorrono sulla somma oggi liquidata devalutata alla data del fatto e rivalutata di anno in anno (C. Cass., Sez. U., n. 1712/1995). Sono altresì dovuti i medesimi interessi dalla data della pubblicazione della sentenza sino al saldo.
^^^^^^
7 - Dal parziale accoglimento dei motivi d'appello dedotti dall'appellante deriva la necessità di procedere ad una nuova regolazione delle spese di lite.
In particolare, considerato l'accertamento della pari responsabilità, con conseguente riduzione del quantum dovuto in favore di , si dispone la compensazione, in ragione della metà, delle CP_1 spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio, che restano a carico della per la quota Parte_1 residua, liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando in grado di appello, così provvede:
1) IN RIFORMA della sentenza impugnata,
- ACCERTA e DICHIARA la responsabilità ex art. 2052 c.c. di per i fatti e Parte_1 secondo le quote di responsabilità di cui in parte motiva;
- CONDANNA la Regione Abruzzo al pagamento in favore di di euro 1.900,00, CP_1 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
2) COMPENSA tra le parti le spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio nella misura di 1/2;
3) CONDANNA la alla refusione a favore di del residuo delle spese Parte_1 CP_1 di lite relative tutti gradi, liquidato come segue:
- per il giudizio di primo grado in euro 602,5, oltre a rimborso forfetario spese generali e accessori di legge;
- per il presente grado di giudizio in euro 1.215,0, oltre a rimborso forfetario spese generali e accessori di legge;
- per il giudizio svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione, in euro 892,5 oltre a rimborso forfetario spese generali e accessori di legge.
Così deciso in L'Aquila, in data 17.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Maura Manzi
(Provvedimento sottoscritto con firma digitale)
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 – La dinamica del sinistro è stata sufficientemente allegata e provata da parte appellata.
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in persona della Giudice Unica, dott.ssa Maura Manzi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 461 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
T R A
(C.F. ), in persona del suo Presidente pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, ai sensi della L.R. n° 9 del 14.02.2000, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Stefania Valeri e Mario Battaglia dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliato in PEC: Ema_1 [...]
Email_2
APPELLANTE (convenuta in riassunzione)
E
, C.F. , in qualità di legale rappresentante pro tempore della CP_1 C.F._1 società C.F. e P. IVA , rappresentata e difesa dalle avv.te Controparte_2 P.IVA_2
UI AN e NA RA TI, del Foro di Chieti, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLATA (attrice in riassunzione)
OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lanciano n. 196/2017.
CONCLUSIONI
1 R.G. n. 461/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
All'udienza del 13.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate in atti ed il giudice, con ordinanza resa fuori udienza il 18.04.2025, tratteneva la causa in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
PREMESSO IN FATTO CHE:
-Con atto di citazione, ritualmente notificato, , quale legale rappresentate della CP_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Lanciano, la Controparte_2 Pt_1
, esponendo che, , alla guida dell'autovettura Punto di proprietà della
[...] Parte_2
era andato a impattare violentemente contro un cinghiale di 150 kg, sbucato Controparte_2 improvvisamente dal lato destro della carreggiata, riportando danni al mezzo quantificati in euro 6.063,30.
-Premesso ciò, l'attrice chiedeva la condanna della al risarcimento dei danni subiti, Parte_1 previo accertamento della sua responsabilità.
^^^^^^
-Si costituiva la Regione Abruzzo, la quale chiedeva il rigetto della domande attoree, deducendo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere la Provincia l'effettiva titolare del tratto di strada ove si era verificato il sinistro. Nel merito, deduceva l'insussistenza dei presupposti della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043, c.c., nonché l'assenza di prova sul quantum della domanda risarcitoria. Insisteva, dunque, per il rigetto della domanda, chiedendo, in subordine, la limitazione del danno, imputabile almeno in parte al concorso colposo del conducente del veicolo.
^^^^^^
-Con sentenza n. 196/2017, emessa in data 16.06.2017, il Giudice di Pace di Lanciano accoglieva la domanda di parte attrice e, accertata la responsabilità della , la condannava al pagamento Pt_1 della somma di euro 3.800,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria e oltre spese di lite.
^^^^^^
-Avverso tale pronuncia, proponeva appello la , per i seguenti motivi: Parte_1
1) difetto di legittimazione passiva della;
Pt_1
2) erronea valutazione delle risultanze istruttorie e vizio di motivazione, errata applicazione dei principi di cui all'art. 2043 c.c. e 2697 c.c.
L'appellata, si costituiva e contestava le avverse doglianze, chiedendo il rigetto dell'appello.
Con sentenza n. 42/2020, emessa in data 8.01.2020, il Tribunale di L'Aquila accoglieva l'appello e, in
2 R.G. n. 461/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
riforma della sentenza impugnata, respingeva la domanda proposta da , con CP_1 compensazione parziale delle spese di lite e condanna dell'odierna attrice delle spese residue.
^^^^^^
Avverso tale pronuncia, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando, come primo CP_1 motivo, la violazione o falsa applicazione dell'art. 2052 c.c., per avere il Tribunale di L'Aquila applicato alla fattispecie l'art. 2043 c.c., ritenendo l'art. 2052 c.c. incompatibile con il carattere selvatico del cinghiale.
Con ordinanza del 23.11.2022, la Suprema Corte di Cassazione accoglieva suddetto primo motivo e rinviava la causa al Tribunale di L'Aquila affermando i seguenti principi di diritto:
«i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c. c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema»;
«nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 cod. civ. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla , in quanto titolare della competenza Pt_1 normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio Pt_1 promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno»;
«in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 cod.civ., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale Pt_1 si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico»;
^^^^^^
-Con atto di citazione in riassunzione parte attrice adiva l'intestato Tribunale e, richiamando i principi di diritto affermati dalla Suprema chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda dell'attrice ed applicando il principio di diritto accertato dalla Suprema Corte con con ordinanza n. 37595/2022 del 23 novembre 2022,
3 R.G. n. 461/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
depositata il 22 dicembre successivo, accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità della
, in persona del nella causazione dei danni di cui in Parte_1 Controparte_3 premessa dell'atto di citazione nel primo grado di giudizio, e per l'effetto condannare la convenuta al pronto ed immediato pagamento, a favore dell'attore, di tutti i danni arrecatigli a causa del sinistro, per un totale di euro 3.800,00 oltre interessi, rivalutazione, oltre alla rifusione delle competenze e spese di lite dei tre gradi di giudizio già svolti e del presente grado di giudizio.”
^^^^^^
Costituitasi in giudizio, la deduceva in primo luogo il proprio difetto del rapporto Pt_1 controverso, avendo omesso l'attrice di dimostrare oltre al danno, la dinamica del sinistro, il nesso causale tra danno e condotta dell'animale selvatico, l'adozione da parte del conducente di tutte le cautele necessarie per evitare il danno. In secondo luogo, rappresentava l'assenza di ogni responsabilità per essere il sinistro addebitabile alla colpa esclusiva del conducente del veicolo, il quale guidava a velocità elevata non idonea all'ora notturna, considerando anche l'assenza di illuminazione sulla strada.
Così, pertanto, concludeva: “in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
per tutte le motivazioni dedotte nella narrativa del presente atto, con conseguente Parte_1 rigetto della domanda dell'attrice e condanna della stessa alla refusione delle spese e competenze del giudizio promosso, comprensive di spese generali e oneri riflessi (23,80% CPDEL) essendo la difesa affidata ad Avvocati pubblici, dipendenti dell'Avvocatura regionale.
in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore richiesta, rigettare la domanda dell'attrice in ogni sua parte, sia nell'an che nel quantum, in quanto infondata in fatto ed in diritto ovvero infondata integrando la fattispecie in esame un'ipotesi di c.d. caso fortuito provocato dallo stesso conducente.
in via estremante subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti richieste, in tutto ovvero in parte, accertare e dichiarare il prevalente concorso colposo nella causazione del sinistro del conducente del veicolo attoreo e, per l'effetto ridurre il quantum risarcitorio, richiesto in citazione, in proporzione al grado di colpa del conducente del veicolo attoreo che varrà accertato in corso di causa.
in ogni caso, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio promosso, comprensive di spese generali e oneri riflessi (23,80% CPDEL) essendo la difesa affidata ad Avvocati pubblici, dipendenti dell'Avvocatura regionale.”
OSSERVA IN DIRITTO
1 - L'appello proposto dalla è fondato nei limiti di cui appresso. Pt_1
Giova anzitutto rammentare, in punto di diritto che, in conformità a quanto statuito dalla Suprema
Corte nell'ordinanza di rinvio, la fattispecie di scontro tra veicolo e animale selvatico è regolata dagli artt. 2052 la quale tipizza la responsabilità del proprietario di animale per i danni cagionati da
4 R.G. n. 461/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
quest'ultimo e quella del conducente (e del proprietario) del veicolo per i danni prodotti dalla circolazione stradale.
Più nel dettaglio, l'art. 2052 c.c. prevede un'imputazione di responsabilità in capo al proprietario dell'animale per i danni da quest'ultimo causati, salva la prova liberatoria del caso fortuito: invero, il danneggiato è tenuto a provare il fatto illecito e il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo;
il proprietario può liberarsi provando l'intervento di un fattore imprevedibile, inevitabile ed eccezionale (cfr. C. Cass. n. 13848/2020 che, in punto di prova liberatoria, precisa che “spetta, invece, alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che il comportamento Pt_1 dell'animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi”).
La lettera della norma è chiara nell'individuare quale criterio di imputazione della responsabilità la proprietà dell'animale (“il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso”), sicché, quanto ai danni provocati dalla fauna selvatica, deve essere ormai superato quell'orientamento giurisprudenziale - elaboratosi sul punto - che escludeva l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. stante l'impossibilità di una custodia e di un controllo diretto sull'animale selvatico da parte dell'ente pubblico proprietario (cfr. deve ex adverso essere condiviso l'orientamento emerso a partire dalla pronuncia C. Cass. n. 7969/2020, successivamente confermata in svariate altre pronunce di legittimità conformi: “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema”).
La fattispecie in discorso è altresì regolata dall'art. 2054, co. 1 c.c. Considerati, infatti, i tratti caratteristici della circolazione stradale e la conseguente esigenza di sicurezza e di tutela dei terzi in detta sensibile attività, il legislatore ha previsto una presunzione di responsabilità del conducente per i danni provocati alla guida del veicolo, salva la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale presunzione si estende al proprietario del veicolo ai sensi del terzo comma.
La presunzione di responsabilità sorge a carico del conducente solo allorquando sia stato accertato il nesso di causalità tra la condotta stradale del conducente e il danno prodotto;
in caso positivo, il conducente potrà fornire la prova liberatoria di aver fatto il possibile per evitare il danno, ossia di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida ovvero che il sinistro trova fondamento in una causa esterna alla sua sfera di comportamento, inevitabile ed imprevedibile (sulla prova liberatoria, cfr. C. Cass. n. 14064/2010: “la prova liberatoria di cui all'art. 2054 cod. civ., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non
5 R.G. n. 461/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza”).
Ebbene, in merito al rapporto tra le due predette responsabilità, occorre condividere l'orientamento di legittimità secondo cui “in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo e un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione, sicché, ove il danneggiato sia il conducente e non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso - sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito - il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell'art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma della presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c.” (C. Cass. n. 16550/2022; più recente, sul punto: C. Cass. n. 17253/2024: “nell'ipotesi di scontro fra un veicolo e un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato;
pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente e in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre la deve dimostrare il caso fortuito”). Pt_1
Dunque, lo scontro tra fauna selvatica e veicolo non è regolato esclusivamente dalla presunzione ex art. 2052 c.c., che pone la responsabilità a carico del proprietario dell'animale salvo il caso fortuito, bensì lo stesso conducente/proprietario è tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ossia che l'incidente è stato conseguenza di fatti esterni alla propria guida, inevitabili anche mediante l'esecuzione di manovre di emergenza (si noti, sul punto, che all'utente della strada si impone un rafforzato livello di attenzione e prudenza, anche, appunto, nell'ipotesi di imprevisti provenienti da animali e/o cause esterne).
E, pertanto, occorre dapprima vagliare il nesso di causalità richiesto da entrambe le norme (causalità tra il comportamento dell'animale e lo scontro;
causalità tra la circolazione stradale e lo scontro) e, in caso di vaglio positivo, verificare il superamento o meno delle presunzioni di responsabilità poste a carico rispettivamente del proprietario dell'animale selvatico e del conducente/proprietario del veicolo.
^^^^^^
6 R.G. n. 461/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Infatti, considerato che non è necessaria la prova diretta del sinistro, ossia la ricostruzione dell'illecito da parte di un testimone oculare e/o di altri accertamenti diretti, all'esito dell'istruttoria è emerso un quadro probatorio grave e concordante a supporto della sussistenza dello scontro.
Sul punto, si richiamano i seguenti elementi probatori per la ricostruzione dello scontro:
- la relazione di servizio del Corpo Forestale della Sardegna, intervenuto sul luogo dell'evento e l'allegato fascicolo fotografico, ove è raffigurato sia il corpo del cinghiale sulla strada che la carrozzeria danneggiata (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado);
- il certificato veterinario sul cinghiale coinvolto nel sinistro, ove è accertato il decesso del cinghiale coinvolto a causa di “lesioni traumatiche toraco addominali da investimento da parte di autovettura tg DS 305 RT condotta da di proprietà della società (cfr. doc. 2 fascicolo Parte_2 Controparte_2 di primo grado);
- i danni al veicolo riportati nella parte anteriore sono raffigurati nelle fotografie prodotte da parte attrice e risultano anche nel preventivo di spesa reso della carrozzeria Di IO anch'esso depositato CP_4 nel fascicolo di primo grado (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado).
Alla luce dei suddetti elementi probatori, è provato che il 3.12.2015 alle ore 19,30 circa, all'altezza del km 503 sulla S.S. 16, direzione Casalbordino - Vasto, l'autovettura della si era Parte_3 scontrata, nella sua parte anteriore, con un cinghiale presente nella corsia di pertinenza dell'auto.
L'impatto tra il cinghiale e l'autovettura trova preciso riscontro sia nelle lesioni mortali subite dall'animale, lesioni accertate dal medico veterinario come compatibili con uno scontro violento, che nei danni occorsi al veicolo.
Alla luce di tale dinamica fattuale, si ritengono applicabili al caso di specie entrambe le predette presunzioni di responsabilità:
a) art. 2052 c.c. poiché la presenza del cinghiale nell'area di pertinenza stradale aveva causato l'impatto con il veicolo condotto da e i suoi conseguenti danni materiali;
Parte_2
b) art. 2054, co. 1, c.c. poiché la circolazione del veicolo condotto da , lungo la strada Parte_2
S.S. 16, aveva causato l'impatto con il cinghiale e il suo conseguente decesso.
^^^^^^
3 - Passando, anzitutto, alla responsabilità ex art. 2052 c.c., occorre individuare il soggetto proprietario del cinghiale coinvolto, anche alla luce dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
. Pt_1
Come affermato dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, nonché dalla più recente giurisprudenza, che qui si condivide alla luce del dato testuale della norma, è evidente che la fauna selvatica, di proprietà indisponibile pubblica, sia nell'utilizzo della , quale ente a cui sono attribuite Parte_1 ex lege le competenze per la tutela, la gestione e il controllo del patrimonio faunistico (sul punto, si richiama la pronuncia C. Cass. n. 7969/2020: “appare corretta l'impostazione di chi afferma che,
7 R.G. n. 461/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
avendo l'ordinamento stabilito (con legge dello Stato) che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992) è effettivamente configurabile, in capo allo stesso Stato (quale suo patrimonio indisponibile) e, soprattutto, essendo tale regime di proprietà espressamente disposto in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, con l'attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato onde perseguire i suddetti fini collettivi, la immediata conseguenza della scelta legislativa è l'applicabilità anche alle indicate specie protette del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. (...) Tale soggetto, in base alle disposizioni dell'ordinamento in precedenza richiamate, va individuato certamente, ed esclusivamente, nelle Regioni, dal momento che sono le Regioni gli enti territoriali cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni. Sono dunque in sostanza le Regioni gli enti che «utilizzano» il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la quale pertanto è gravata della presunzione ex lege”).
^^^^^^
4 - La , a cui deve imputarsi la responsabilità ex art. 2052 c.c., non ha fornito alcuna Parte_1 prova liberatoria, limitandosi a ripercorrere molteplici orientamenti della giurisprudenza in materia, senza tuttavia calare gli stessi nel caso concreto, salvo eccepire che l'attore non aveva fornito la prova della dinamica del sinistro
Nel caso di specie, lo scontro non era stato conseguenza di una causa estranea alla condotta dell'animale (l'impatto era stato certamente concausato dalla presenza dell'animale sulla corsia stradale, in una zona priva di recinzione e verosimilmente di segnaletica specifica, come affermato dal teste , assistente capo presso il Comando stazione Parco di Fara San Martino, escusso Testimone_1 dal Giudice di primo grado il quale ha affermato che “non è stato possibile riscontrare se vi fosse la segnaletica – presenza di pericolo passaggio animali selvatici”, il che verosimilmente induce a ritenere che la segnaletica in effetti non vi fosse, altrimenti sarebbe stata rinvenuta). Neppure l'ente regionale dimostrava che la condotta dell'animale era stata posta del tutto al di fuori della sua sfera di controllo. La Regione Abruzzo è pertanto responsabile per il sinistro de quo ai sensi dell'art. 2052 c.c.
^^^^^^
5 - Occorre inoltre accertare e dichiarare la co-responsabilità del conducente, e dunque del proprietario, del veicolo ex art. 2054, co. 1 e 3, c.c., stante il mancato superamento della presunzione di cui al primo comma, della cui prova è onerato lo stesso attore.
Giova premettere che la prova liberatoria deve essere supportata da precisi e dettagliati riscontri fattuali da cui possa desumersi, appunto, una guida prudente e attenta, ossia una guida che permetta allo stesso guidatore di eseguire manovre di emergenza in presenza di pericoli e/o imprevisti esterni.
Sul punto, l'ente regionale eccepiva che parte appellata non aveva provato l'esatta condotta di guida posta in essere dal conducente, sicché lo scontro deve essere imputato alla negligenza e all'incapacità
8 R.G. n. 461/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
del guidatore di aver posto in essere misure di emergenza, considerando anche che le peculiarità del caso concreto (buio, assenza di illuminazione sulla strada).
Ebbene, si ritiene che l'appellata non abbia fornito la prova liberatoria che il guidatore abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ossia che abbia adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.
Difatti l'appellata nulla ha provato sul punto, concentrandosi principalmente sull'assenza di segnaletica che avvertiva del pericolo di passaggio di animali selvatici. Anche le dichiarazioni del teste
, escusso in primo grado, e dello stesso conducente del veicolo, sentito Testimone_1 nell'immediatezza del fatto nulla provano al riguardo.
Difatti, quanto al teste , osserva il Tribunale come lo stesso non abbia assistito al Testimone_1 sinistro, ma sopraggiunto sul luogo dell'evento intorno alle 22.20, dunque tre ore dopo, si sia limitato a confermare l'avvenuto scontro tra l'animale e l'auto condotta dal , dimostrata dai danni Pt_2 riportati dal veicolo e dalla carcassa dell'animale presente sulla strada. D'altronde, quanto alla dinamica dell'incidente, il ha potuto riportare solo le dichiarazioni al medesimo rese dal Tes_1 guidatore del mezzo, dalle quali nulla si deduce in merito alle accortezze adottate per evitare l'impatto, quali, ad esempio, la velocità moderata dell'andatura vista la scarsa visibilità, una frenata o una manovra per evitare l'impatto.
Parimenti irrilevanti le dichiarazioni rese dal guidatore , il quale nulla provano in ordine Parte_2 all'assenza di co-responsabilità del conducente.
In definitiva, in presenza delle specifiche contestazioni di parte appellante, non è possibile verificare se il conducente abbia eseguito una manovra adeguata (ad esempio, una frenata) funzionale a evitare il danno. Le circostanze dedotte dall'appellante (scarsa visibilità), sulle quali alcuna contestazione è stata mossa dall'appellata, hanno infatti l'effetto di innalzare il livello di prudenza e di attenzione prescritto al guidatore, il quale è sempre chiamato ad adeguare la propria guida alla luce anche delle condizioni di visibilità del momento.
Dunque, deve essere riconosciuto il concorso di responsabilità del guidatore ex art. 2054, co. 1, c.c.; il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell'art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma operando la presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c.
^^^^^^
6 - Passando, alla quantificazione del danno, in primo grado è stata riconosciuta all'appellata la somma di 3.800 euro, per danni al veicolo della Osserva il Tribunale che detta somma sia Controparte_2 condivisibile, attesa che non sono state prodotte fatture dei pagamenti effettuati per la riparazione, né provato un danno nell'ammontare richiesto dall'odierna appellata in primo grado, sicché si ritiene corretta la liquidazione in via equitativa.
Per quanto sopra affermato in relazione al concorso di responsabilità, la somma di 3.800,00 deve essere ridotta della metà con conseguente condanna della al pagamento a parte appellata Pt_1 dell'importo di euro 1.900,00.
9 R.G. n. 461/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Su tale somma devono liquidarsi gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c., che decorrono sulla somma oggi liquidata devalutata alla data del fatto e rivalutata di anno in anno (C. Cass., Sez. U., n. 1712/1995). Sono altresì dovuti i medesimi interessi dalla data della pubblicazione della sentenza sino al saldo.
^^^^^^
7 - Dal parziale accoglimento dei motivi d'appello dedotti dall'appellante deriva la necessità di procedere ad una nuova regolazione delle spese di lite.
In particolare, considerato l'accertamento della pari responsabilità, con conseguente riduzione del quantum dovuto in favore di , si dispone la compensazione, in ragione della metà, delle CP_1 spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio, che restano a carico della per la quota Parte_1 residua, liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando in grado di appello, così provvede:
1) IN RIFORMA della sentenza impugnata,
- ACCERTA e DICHIARA la responsabilità ex art. 2052 c.c. di per i fatti e Parte_1 secondo le quote di responsabilità di cui in parte motiva;
- CONDANNA la Regione Abruzzo al pagamento in favore di di euro 1.900,00, CP_1 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
2) COMPENSA tra le parti le spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio nella misura di 1/2;
3) CONDANNA la alla refusione a favore di del residuo delle spese Parte_1 CP_1 di lite relative tutti gradi, liquidato come segue:
- per il giudizio di primo grado in euro 602,5, oltre a rimborso forfetario spese generali e accessori di legge;
- per il presente grado di giudizio in euro 1.215,0, oltre a rimborso forfetario spese generali e accessori di legge;
- per il giudizio svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione, in euro 892,5 oltre a rimborso forfetario spese generali e accessori di legge.
Così deciso in L'Aquila, in data 17.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Maura Manzi
(Provvedimento sottoscritto con firma digitale)
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 – La dinamica del sinistro è stata sufficientemente allegata e provata da parte appellata.