Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 08/05/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 362/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da
Dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n.° 362/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 2.4.2025 e promossa d a
già Parte_1 Parte_2
(C.F , con sede in Roma (RM) - Via Guglielmo Marconi n. 440, in P.IVA_1
persona del Curatore dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_3
Roberto Gorio (C.F. - pec: C.F._1
del Foro di Brescia, in forza di procura che Email_1
si allega sub A) che viene depositata in via telematica, da considerarsi in calce al presente atto ex art. 83 c.p.c., con domicilio eletto presso lo stesso, con studio in
Brescia (BS) - Via Moretto n. 67 (si dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni e notificazioni all'indirizzo PEC sopra indicato).
APPELLANTE contro corr.te in Villa Santa Maria (CH) alla C.da Poggio Controparte_1
n. 6, (p.i. e c.f. ), in persona dell'amministratore e l.r.p.t. Sig. P.IVA_2 [...]
atto dall'avv. Roberto Chiacchiari del foro di AN (c.f.
, indirizzi fax e pec per comunicazioni di cancelleria: C.F._2
0872 700516, e presso il di lui studio Email_2
elettivamente domiciliata in AN (CH) al V.le Cappuccini n. 57.
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia Sezione Seconda
Civile, pubblicata in data 12.10.2022 con il n.° 2472/2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
- accertare e dichiarare l'ammissibilità e la legittimità del presente atto di appello
e, per l'effetto, annullare e/o riformare in tutto la sentenza di primo grado oggetto del presente gravame per tutte le ragioni in fatto e in diritto quivi contenute da intendersi integralmente trascritte, parola per parola, rilevata l'illegittimità della decisione de qua sotto il profilo dell'omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione anche in ordine alle eccezioni e alle difese ritualmente sollevate nel giudizio di primo grado e riproposte nel presente grado di giudizio, con conseguente rigetto in tutto o, in via in parte, delle domande proposte in primo grado dall'appellato nei confronti della già denominata Parte_4
Controparte_2
In virtù di quanto sopra e in accoglimento delle domande svolte in primo grado la società appellante chiede:
IN VIA PRINCIPALE
- accertare la definitiva validità del D.I. N. 412/2019 – R.G. n.735/2019 emesso dal Tribunale di Brescia, in quanto presenti i requisiti di cui agli artt. 633-634
c.p.c. e per l'effetto, confermarne l'efficacia e la piena esecutività;
-IN VIA SUBORDINATA
- condannare parte opponente al risarcimento del danno per equivalente o nella misura equitativa ritenuta di giustizia.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura prevista dalla legge, oltre Iva e CPA come per legge”
Per parte appellata:
“Sia della Giustizia della Corte d'Appello di Brescia, eccezioni e domande contrarie disattese:
- dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello perché infondato, confermando la sentenza di primo grado;
- ove non venga confermata la sentenza di primo grado, in ogni caso – ed in accoglimento delle eccezioni, deduzioni e domande già formulate dalla
[...]
in primo grado e qui espressamente riproposte - Controparte_1
accertare e dichiarare che nessun valido contratto è stato concluso tra le parti, ovvero accertare che il contratto è nullo e/o annullabile per dolo della
[...]
(ora ) e/o per errore Controparte_3 Controparte_4
della accertare e dichiarare, comunque, che, per le Controparte_1
ragioni esposte in atti, la nulla deve all'appellante e CP_1 CP_1
revocare, annullare e rendere privo di efficacia giuridica il decreto ingiuntivo opposto n. 412/2019, n. 735/2019 R.G. del Tribunale di Brescia (anche perché emesso in difetto di prova scritta);
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta la spettanza di qualsivoglia somma in favore della (già Controparte_4 [...]
per le causali di cui al decreto opposto, accertare e Controparte_3
dichiarare che nulla è dovuto a titolo di i.v.a. in difetto di emissione di fattura e che nulla è dovuto a titolo di interessi moratori, ovvero, in subordine, che gli eventuali interessi decorrono solo dopo il sessantesimo giorno dalla presentazione della fattura, con conseguente revoca, anche in tal caso, del decreto opposto;
- condannare la al pagamento delle spese e Controparte_4
competenze del presente grado di giudizio, con gli accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore della
[...]
nella misura ritenuta di Giustizia, anche in via Controparte_1
equitativa”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso di era stato ingiunto a il Controparte_2 Controparte_1
pagamento della somma di € 25.317,78, oltre interessi moratori e spese per il pagamento del contratto “GOLD” per la redazione di perizia per anomalie tecniche e vizi giuridici su atti esattivi dell'agente della riscossione del 16.3.2018 ed annesso piano di rateizzazione. aveva proposto opposizione al decreto, avanti al Tribunale Controparte_1
di Brescia deducendo, in via preliminare e pregiudiziale, la nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo per difetto di valida procura in capo al difensore della
[...]
nonché, l'incompetenza del Tribunale per essere la Controparte_3
controversia devoluta ad arbitri o, comunque, l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di AN (CH); l'invalidità del decreto ingiuntivo per difetto del requisito della prova scritta;
nel merito, l'insussistenza di valido contratto per mancanza di sottoscrizione della e per Controparte_3
mancata comunicazione di accettazione da parte della stessa;
la nullità del contratto e/o l'annullabilità dello stesso per dolo della Controparte_3
e/o per errore della la mancata esecuzione di
[...] Controparte_1
qualsivoglia prestazione da parte di in subordine, la non Controparte_3
spettanza del quantum richiesto, la non spettanza dell'i.v.a., in difetto di emissione di fattura, nonché, degli interessi moratori richiesti.
Si costituiva contestando tutto quanto esposto e dedotto e Controparte_2
chiedendo la conferma del decreto.
Con la sentenza appellata il Tribunale dichiarava l'annullamento dei contratti oggetto di causa stipulati tra e per Controparte_1 Controparte_3
dolo, così revocando il decreto ingiuntivo n.° 412/19 e condannava
[...]
al pagamento delle spese di lite. Controparte_3
Cont La sentenza veniva gravata da a cui resisteva, Controparte_4
Controparte_1
Successivamente all'intervenuta interruzione per dichiarazione di fallimento di
, il riassumeva la Controparte_4 Parte_1
causa che all'udienza del 2.4.2025, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 245, 246 c.p.c e dell'art.2722 c.c..
Invero, ai sensi dell'art. 245 c.p.c. “Con l'ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge”.
Il successivo articolo 246 c.p.c. rubricato “Incapacità a testimoniare” dispone che
“Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio [100, 105
c.p.c.]”.
L'interesse che impedisce la testimonianza deve essere personale, concreto ed attuale, tanto da legittimare una partecipazione al giudizio mediante intervento principale, adesivo autonomo o adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105 c.p.c..
Ciò posto, avanti il giudice delegato di AN, era stato sentito solo il teste,
[...]
che aveva dichiarato essere “SONO SOCIO DELLA CP_1 [...]
- PADRE DEL LEGALE RAPPRESENTATE DELLA SOCIETA', CP_1
” e, quindi, la prova testimoniale era inammissibile, Controparte_5
atteso che ex art. 246 c.p.c. non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio e il teste , da cui ha preso il nome la società omonima, Controparte_1
aveva un evidente interesse nella causa in quanto socio della stessa ed, alla luce dei fatti, era da considerarsi, comunque, inattendibile,
Inoltre, tale prova era stata assunta in violazione dell'art. 2722 c.c. in quanto la testimonianza aveva avuto ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto contrattuale che sarebbero intervenuti anteriormente e/o contemporaneamente alla stipula del contratto stesso (tutti i capitoli di prova di controparte sono così formulati: “vero che i Sigg.ri e , in sede di Persona_1 Persona_2
sottoscrizione dei contratti per cui è causa […]”) e che proverebbero l'esigibilità Contr del “compenso alla solo in caso di esito positivo del contenzioso eventualmente instaurato con gli enti impositori e gli agenti della riscossione e
Contr che, pertanto, nessun importo avrebbe dovuto essere versato a per l'esame della documentazione e la redazione della perizia”.
Sul punto, il Supremo Collegio, ha così statuito sul tema dei patti aggiunti e/o contrari al contenuto del contratto scritto: “Nel concetto di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all'art. 2722 c.c., non rientrano quelle pattuizioni il cui contenuto od oggetto non risulti in alcun modo previsto dal contratto e che non possono, perciò, ritenersi comprese nel negozio consacrato nell'atto scritto, ma che non siano in contrasto con la volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa, così che la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile quando essa non miri ad ampliare, modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto ma abbia ad oggetto elementi di mera integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà negoziale” (Cass. n.° 1742/2022).
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per violazione e/o mancata applicazione dell'art. 115 c.p.c..
L'appellante aveva prodotto, in primo grado, la prova della trasmissione dell'accettazione del piano di rateizzazione richiesto da Controparte_1
con la sottoscrizione da parte della società appellata, degli allegati “1/B” dei contratti. A seguito della loro produzione, nessun disconoscimento o contestazione tempestiva, era stata sollevata da in merito ai due allegati Controparte_1
aventi ad oggetto la richiesta e successiva accettazione del pagamento rateizzato dei contratti stipulati;
né, la parte appellata, aveva mai contestato il documento n.°5 prodotto in sede di comparsa di costituzione di primo grado ed avente ad oggetto, la conferma del piano di rateizzazione del pagamento del prezzo dei contratti.
….
I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
Sul punto, questa Corte osserva che la deposizione del teste , a Controparte_1
prescindere dalla sua evidente inattendibilità, non inficia quanto emerge sul piano documentale in quanto è illegittimamente contraria al contenuto degli accordi in oggetto sottoscritti dalla parte appellata ed ancor più al piano di rateizzazione chiesto dalla medesima con espressa valenza di riconoscimento di debito, per cui non vi è dubbio che sia debitrice nei confronti ora del Controparte_1
della somma in argomento di cui al decreto Parte_1
ingiuntivo.
In ogni caso, non è configurabile nella fattispecie concreta, un'ipotesi di dolo, in quanto la qualificazione soggettiva dell'opponente come Controparte_1
persona giuridica, nella forma della società a responsabilità limitata, esclude in re ipsa, quella caratteristica soggettiva tipica del contraente debole, con la conseguenza, che risulta, verosimile che la società si sia determinata liberamente e consapevolmente a concludere il predetto contratto, avendo a disposizione tutti gli strumenti utili a poter considerare l'affare con la dovuta diligenza.
Inoltre, nel caso di specie, ha prodotto, in primo grado, la Controparte_2
prova della sottoscrizione del piano di rateizzazione richiesto da Controparte_1
e autorizzato da (allegati “1/B” dei contratti ai docc.1)
[...] Controparte_2
e la successiva ulteriore conferma della accettazione del contratto e la trasmissione di tale piano, anch'esso già autorizzato. A seguito della produzione di tali documenti, allegati alla comparsa di costituzione, non era intervenuto alcun disconoscimento o contestazione in merito alla richiesta del pagamento rateizzato dei contratti stipulati.
Pertanto, deve intendersi pacifica la circostanza che abbia Controparte_1
chiesto la rateizzazione e che tale rateizzazione sia stata concessa da
[...]
previa autorizzazione dalla direzione come emerge, in modo Controparte_2
chiaro, dall'Allegato A Bis.
Essendo pertanto, pacificamente applicabile al caso di specie il principio di non contestazione su fatti esplicitamente o implicitamente ammessi Controparte_1
non ha mai sostenuto di non avere sottoscritto personalmente i contratti in
[...]
oggetto o il piano di rateizzazione, bensì, ha sostenuto di essere stato indotto a farlo;
da ciò ne discende l'inoppugnabilità della pattuizione del prezzo del contratto, oltre che la piena validità ed efficacia della promessa di pagamento rateale,
Per completezza espositiva, ad avviso del Collegio, anche le altre censure svolte dall'appellata, non sono fondate atteso che tutte le eccezioni inerenti al difetto di prova scritta del decreto ingiuntivo opposto, possono dirsi superate o perché infondate o, comunque, in quanto superate dalla successiva produzione documentale.
In ogni caso, le tre posizioni contrattuali (contraddistinte con le denominazioni
19307/17 CE01, CE02 e CE03), a seguito di una seconda richiesta da parte della di accesso al fondo di rateizzazione, in data 16.3.2018, Controparte_1
venivano unificate in un'unica posizione contrattuale e veniva predisposto un unitario piano di rateizzazione.
Il piano di rateizzazione veniva autorizzato dalla direzione di Controparte_2
per la somma complessiva di euro 23.790,00 (data dalla sommatoria dei tre
[...]
corrispettivi sopra citati, cfr. doc. 1 fase monitoria pag.2) con decorrenza della prima rata di € 793,00 dal 5.4.2018 e scadenza dell'ultima rata al 5.9.2020.
Quindi, contrariamente a quanto assunto dalla parte appellata, la documentazione contrattuale prodotta in giudizio, è completa ed esaustiva e non sono state formulate domande nuove con riferimento a due ulteriori contratti, dovendosi, invece, fare riferimento ad un unico contratto unificato e ad un'unica rateazione richiesta e concessa alla per il complessivo importo Controparte_1
contrattualizzato (doc.1 della fase monitoria).
Sussiste, pertanto, il diritto di ad ottenere il Parte_1
pagamento dell'importo contrattualizzato di € 23.790,00 oltre interessi ex D. L.vo n.° 231/2002 che corrisponde esattamente all'importo ingiunto e non il minore importo di € 10.000,00, come erroneamente sostenuto.
Con riguardo alla censura d'invalidità dei contratti, questa Corte rileva che i contratti de quibus sono contratti consensuali ad effetti obbligatori, non contratti reali ad effetti reali: il loro perfezionamento avviene con la manifestazione del consenso, non con il trasferimento della res, consenso che è stato manifestato dalla Part parti all'atto della sottoscrizione di tali accordi (cfr.: allegato A doc.1 ove viene dato conto che “il presente contratto è stato autorizzato per i costi della perizia tecnica e di riscontro dei vizi personalmente dalla direzione nella persona del avv. prof. ” ) Persona_3
Le parti, in ogni caso, hanno dato esecuzione al contratto per fatti concludenti:
[...]
ha dato esecuzione solo parziale, trasmettendo la Controparte_1
documentazione oggetto di analisi, sottoscrivendo la polizza per tutela legale, ma senza pagare nulla, a titolo di corrispettivo dovuto;
ha Controparte_2
eseguito le prestazioni contrattualizzate, esaminando la documentazione tramessa da (doc.6) e redigendo le apposite perizie (doc.7). Controparte_1
Relativamente al preteso annullamento del contatto per errore, si rileva che l'errore deve essere, al momento della stipula, riconoscibile all'altra parte contrattuale, cioè, a laddove, la stessa, non poteva Controparte_2
P ipotizzare che la , fosse caduta in errore ritenendo di non Parte_6
dovere pagare alcun corrispettivo, quando aveva avanzato, Controparte_1
contestualmente alla stipula dei contratti, due richieste di rateizzazione dei corrispettivi dovuti.
Inoltre, fino all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, Controparte_1
non ha fatto pervenire alcuna denuncia o contestazione per vizi del consenso in occasione della formazione del contratto che, solo in sede giudiziale, ha chiesto, pretestuosamente, di annullare.
Con riguardo alla pretesa non debenza del corrispettivo per omessa prestazione di questa Corte osserva che il servizio offerto da Controparte_2 [...]
ha avuto esecuzione già con la fase di verifica preliminare dei Controparte_2
documenti e, successivamente, con le perizie redatte da Controparte_2
datate 21.3.2018.
Invero, con la sottoscrizione dei contratti GOLD una parte (cfr.: Controparte_2
, si è obbligata a fornire un servizio di analisi e di perizia e non a consegnare
[...]
al cliente la perizia e, comunque, nessuna richiesta di consegna della perizia era mai pervenuta, neppure, come condizione per il regolare pagamento del contratto da parte dell'appellata.
Relativamente poi, all'esercizio del recesso il Collegio rileva l'inapplicabilità al caso di specie di tale istituto, nonché, la sua tardività essendo intervenuto successivamente, sia alla messa mora del 7.9.2018 che al decreto ingiuntivo emesso in data 25.1.2019.
L'art.10 del contratto al primo comma disciplina il recesso del consumatore e “in tutte le altre ipotesi troverà applicazione l'art.1373 c.c.”
Ai sensi dell'art.1373 c.c. “se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finchè il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.”
Non risulta applicabile alla fattispecie neppure il comma II dell'art.10 dei contratti ove viene prevista la facoltà di recesso “nel caso in cui l'attività dei professionisti relativa alla sospensione giudiziale dell'atto esattivo non abbia avuto inizio entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo”.
Risulta, infatti, in modo evidente che tale disposto presuppone due aspetti fondamentali che sono:1) l'adempimento da parte del cliente interessato a recedere, al pagamento del compenso concordato che, nel caso di specie, non è avvenuto posto che la non è mai stata in regola con il Controparte_1
pagamento delle rate;
2) che sia stato dato corso all'attività giudiziale da parte di professionisti muniti di specifico mandato, prestazione che però è puramente eventuale e non costituisce oggetto dei contratti in oggetto.
Nel caso di specie, gli esiti delle perizie hanno convinto le parti a non promuovere alcun contenzioso ragion per cui non si può prendere in considerazione una ipotesi di recesso che è inerente alla sospensione di un giudizio che non è mai stato avviato.
Infine, sulla pretesa non debenza degli interessi moratori ex D. L.vo n.°.231/02, le somme richieste a sono da ritenersi assolutamente Controparte_1
congrue ed esatte, atteso che come emerge dai documenti prodotti, la stessa, si era obbligata a versare quanto stabilito dal contratto contestualmente alla loro stipula.
Secondo il comma 1 dell'art. 3 del D. L.vo n.° 231/2002 “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
Ciò, che prima della novella legislativa del 2012 era definito come “interesse di mora”, è ora definito “interesse legale di mora”; “legale” perché discende dalla legge, senza che vi sia la necessità di messa in mora da parte del creditore, ma pur sempre di “mora”, in quanto scaturente da inadempimento.
Secondo l'art. 1, ultimo comma, lettera g), gli interessi moratori vanno calcolati sulla “somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento”.
Da ciò discende che gli interessi vanno calcolati su ogni importo che vada a comporre risultato finale della transazione commerciale per cui anche tale argomento, è infondato.
In conclusione, l'appello di è accolto e Parte_1 va condannata al pagamento di € 25.317,78, oltre interessi Controparte_1
ex D.L.vo n.°231/2002 dal giorno del dovuto all'effettivo saldo.
Atteso l'esito del giudizio. parte appellata interamente soccombente
[...]
va condannata a rifondere in favore di CP_1 Parte_1
le spese del primo grado liquidate in complessivi € 5.077,00 (di cui € 919,00
[...]
per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1,680,00 per a fase di trattazione e € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, ed accessori di legge, nonché quelle del presente grado liquidate in complessivi €
5.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva e € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Bescia in data 12.10.2022 con il n.° 2472/2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto condanna al pagamento Controparte_1
di € 25.317,78, oltre interessi ex D.L.vo n.° 231/2002 dal giorno del dovuto all'effettivo saldo;
- condanna, la parte soccombente a rifondere in favore di Controparte_1
le spese di giudizio di entrambi i gradi liquidate, Parte_1
come in parte motiva.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Serao