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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 17/12/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 371/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 371 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Jerzu, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Maurizio Corda, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
NA NI, come da procura speciale in calce all'atto di citazione, attrice contro
fu Controparte_1 Controparte_2 convenuta contumace
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (atto di citazione):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accertare quanto esposto in premessa e per l'effetto dichiarare proprietaria, per Parte_1 intervenuta usucapione, l'immobile distinto in Catasto Fabbricati, Comune di Tertenia, Vico I Roma,
6, Piano T-1, Foglio 15, Particella 3326, sub. 2, Cat, A/2; Classe 4; Consistenza 4 Vani;
Rendita Euro
173,53 e del terreno distinto in Catasto Terreni, Comune di Tertenia, F. 15, Particella 3326;
2. Ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla consequenziale trascrizione dei suddetti bene immobili in favore dell'odierno attore;
3. Con vittoria di diritti, onorari e spese del procedimento solo in caso di opposizione.”.
pagina 1 di 5 Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di essere Parte_1 proprietaria, per intervenuta usucapione, degli immobili siti in Tertenia e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al foglio 15, particella 3326 sub 2 e al Catasto Terreni al foglio 15, particella
3326.
L'attrice ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, del fabbricato e del terreno sul quale quest'ultimo risulta edificato.
Con note ex art. 183, comma VI n. 1 c.p.c., l'attrice ha ulteriormente specificato che al fabbricato si accede attraverso una rampa di scale esterna e che l'appartamento si compone di un ingresso, una sala, una cucina, due camere da letto e un bagno.
La stessa ha dedotto di avere utilizzato l'immobile occupandosi della sua manutenzione ordinaria, in particolare eseguendo la manutenzione delle finestre, la tinteggiatura delle pareti interne, i lavori idraulici, nonché il rifacimento dei balconi.
Inoltre, l'attrice ha dedotto di avere concesso in locazione l'immobile a terze persone, nel corso degli anni, per brevi periodi, nonché in comodato d'uso gratuito a suo figlio. Attualmente l'immobile è utilizzato dall'attrice per riporvi mobili in disuso e materiale vario.
La convenuta, seppure regolarmente citata in causa, non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043). pagina 2 di 5 Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo all'attrice per oltre vent'anni, almeno dagli anni Duemila.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice sugli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno individuato con esattezza e precisione i confini, e che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 6 Testimone_1 Testimone_2 febbraio 2024, e rese all'udienza del 24 settembre 2024). Testimone_3
I testi hanno riferito che, dagli inizi del Duemila, l'attrice ha utilizzato in via esclusiva un appartamento adibito a civile abitazione, posto al primo piano di un fabbricato sito in vico Roma in Tertenia. Al piano terra del suddetto fabbricato si trova l'abitazione di , fratello dell'attrice (teste Persona_1 Tes_2
).
[...]
I testi hanno riferito che all'abitazione si accede attraverso due rampe di scale e che l'appartamento è composto da una cucina, due camere da letto, un bagno, un ripostiglio (abbaino) posto in cima alla scala prima di entrare nell'appartamento.
Essi hanno saputo riferire che, dal 2001 per un anno e mezzo o due, ha condotto in Testimone_2 locazione l'appartamento oggetto di causa, come dallo stesso confermato, e che, dopo di lui, per sei anni, fino al 2008 (teste l'appartamento era stato abitato dal figlio Testimone_1 dell'attrice, pur non sapendo riferire se la stessa lo avesse autorizzato a starvi gratuitamente o meno. Il teste ha specificato di essersi accordato verbalmente con l'attrice in merito alla locazione Tes_2 dell'immobile e di avere corrisposto alla medesima i canoni mensili.
Il teste ha riferito di aver aiutato l'attrice a trasportare e sistemare dei mobili Testimone_1
e un frigorifero all'interno della casa nell'anno 2001 e che attualmente l'abitazione è dalla medesima utilizzata come deposito di mobili vecchi, come riferito anche dal teste . Testimone_3
pagina 3 di 5 Quest'ultimo ha riferito di essere stato incaricato dall'attrice di eseguire la manutenzione degli impianti all'interno dell'appartamento (anno 2000/2001), che la stessa doveva concedere in locazione ad un suo parente, nonché di eseguire il rifacimento del bagno (fine anno 2004- inizio anno 2005). Il teste ha precisato di avere eseguito, su incarico dell'attrice, dei lavori di ripristino della pavimentazione del bagno e di sostituzione delle tubazioni, riferendo che, invece, il ripristino delle piastrelle era stato affidato dall'attrice all'impresa di tale . Persona_2
Inoltre, lo stesso teste ha riferito di continuare a ricevere dall'attrice, con cadenza annuale, degli incarichi per svolgere lavori di idraulica presso l'abitazione, resi necessari dall'eccessivo calcare presente nell'acqua, che richiede una frequente manutenzione dei rubinetti, riferendo di essersi recato nell'abitazione, l'ultima volta nel mese di gennaio 2024, e di avere notato, in quell'occasione, che la casa non era abitata.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile da parte dell'attrice e di avere visto solo lei utilizzarlo nell'arco temporale considerato, comportandosi come unica proprietaria e di averla considerata come tale.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con la stessa, in quanto compaesani, oltre che legati da rapporti di lavoro con il marito della stessa (teste il quale ha Testimone_1 riferito di essere stato parte di una società con il marito dell'attrice, , dal 2008 e fino a CP_3 due anni prima, e, anche per tale motivo, di frequentare la famiglia), oltre che per avere abitato nell'immobile oggetto della domanda (teste ) o per avervi svolto personalmente dei lavori Testimone_2 su incarico dell'attrice (teste , il quale ha riferito di conoscere l'attrice sin da ragazza Testimone_3
e di avere approfondito la conoscenza, quando la stessa è diventata sua cliente, intorno agli anni
Novanta).
A supporto della domanda l'attrice ha prodotto la documentazione attestante la presentazione, da parte dell'attrice, della pratica di accatastamento dell'immobile oggetto della domanda (doc. 8, memoria ex art. 183, comma VI n. 2, c.p.c.), nonché il pagamento dei tributi (Tari) e delle utenze elettrica e idrica
(docc. 13 e 14).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che parte attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato Parte_1 la proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione, per averli posseduti almeno dall'inizio degli anni Duemila. pagina 4 di 5 *
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, la convenuta contumace, che non ha resistito in giudizio, non può dirsi soccombente e non
è tenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
(c.f. ) proprietaria degli immobili siti in Tertenia e distinti al Catasto Terreni C.F._1 del Comune di Tertenia al foglio 15, particella 3326 (ente urbano) e al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al foglio 15, particella 3326 sub 2 (Categoria A/2);
2) nulla sulle spese riguardo alla convenuta contumace.
Lanusei, 17 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 371 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Jerzu, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Maurizio Corda, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
NA NI, come da procura speciale in calce all'atto di citazione, attrice contro
fu Controparte_1 Controparte_2 convenuta contumace
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (atto di citazione):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accertare quanto esposto in premessa e per l'effetto dichiarare proprietaria, per Parte_1 intervenuta usucapione, l'immobile distinto in Catasto Fabbricati, Comune di Tertenia, Vico I Roma,
6, Piano T-1, Foglio 15, Particella 3326, sub. 2, Cat, A/2; Classe 4; Consistenza 4 Vani;
Rendita Euro
173,53 e del terreno distinto in Catasto Terreni, Comune di Tertenia, F. 15, Particella 3326;
2. Ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla consequenziale trascrizione dei suddetti bene immobili in favore dell'odierno attore;
3. Con vittoria di diritti, onorari e spese del procedimento solo in caso di opposizione.”.
pagina 1 di 5 Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di essere Parte_1 proprietaria, per intervenuta usucapione, degli immobili siti in Tertenia e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al foglio 15, particella 3326 sub 2 e al Catasto Terreni al foglio 15, particella
3326.
L'attrice ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, del fabbricato e del terreno sul quale quest'ultimo risulta edificato.
Con note ex art. 183, comma VI n. 1 c.p.c., l'attrice ha ulteriormente specificato che al fabbricato si accede attraverso una rampa di scale esterna e che l'appartamento si compone di un ingresso, una sala, una cucina, due camere da letto e un bagno.
La stessa ha dedotto di avere utilizzato l'immobile occupandosi della sua manutenzione ordinaria, in particolare eseguendo la manutenzione delle finestre, la tinteggiatura delle pareti interne, i lavori idraulici, nonché il rifacimento dei balconi.
Inoltre, l'attrice ha dedotto di avere concesso in locazione l'immobile a terze persone, nel corso degli anni, per brevi periodi, nonché in comodato d'uso gratuito a suo figlio. Attualmente l'immobile è utilizzato dall'attrice per riporvi mobili in disuso e materiale vario.
La convenuta, seppure regolarmente citata in causa, non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043). pagina 2 di 5 Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo all'attrice per oltre vent'anni, almeno dagli anni Duemila.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice sugli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno individuato con esattezza e precisione i confini, e che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 6 Testimone_1 Testimone_2 febbraio 2024, e rese all'udienza del 24 settembre 2024). Testimone_3
I testi hanno riferito che, dagli inizi del Duemila, l'attrice ha utilizzato in via esclusiva un appartamento adibito a civile abitazione, posto al primo piano di un fabbricato sito in vico Roma in Tertenia. Al piano terra del suddetto fabbricato si trova l'abitazione di , fratello dell'attrice (teste Persona_1 Tes_2
).
[...]
I testi hanno riferito che all'abitazione si accede attraverso due rampe di scale e che l'appartamento è composto da una cucina, due camere da letto, un bagno, un ripostiglio (abbaino) posto in cima alla scala prima di entrare nell'appartamento.
Essi hanno saputo riferire che, dal 2001 per un anno e mezzo o due, ha condotto in Testimone_2 locazione l'appartamento oggetto di causa, come dallo stesso confermato, e che, dopo di lui, per sei anni, fino al 2008 (teste l'appartamento era stato abitato dal figlio Testimone_1 dell'attrice, pur non sapendo riferire se la stessa lo avesse autorizzato a starvi gratuitamente o meno. Il teste ha specificato di essersi accordato verbalmente con l'attrice in merito alla locazione Tes_2 dell'immobile e di avere corrisposto alla medesima i canoni mensili.
Il teste ha riferito di aver aiutato l'attrice a trasportare e sistemare dei mobili Testimone_1
e un frigorifero all'interno della casa nell'anno 2001 e che attualmente l'abitazione è dalla medesima utilizzata come deposito di mobili vecchi, come riferito anche dal teste . Testimone_3
pagina 3 di 5 Quest'ultimo ha riferito di essere stato incaricato dall'attrice di eseguire la manutenzione degli impianti all'interno dell'appartamento (anno 2000/2001), che la stessa doveva concedere in locazione ad un suo parente, nonché di eseguire il rifacimento del bagno (fine anno 2004- inizio anno 2005). Il teste ha precisato di avere eseguito, su incarico dell'attrice, dei lavori di ripristino della pavimentazione del bagno e di sostituzione delle tubazioni, riferendo che, invece, il ripristino delle piastrelle era stato affidato dall'attrice all'impresa di tale . Persona_2
Inoltre, lo stesso teste ha riferito di continuare a ricevere dall'attrice, con cadenza annuale, degli incarichi per svolgere lavori di idraulica presso l'abitazione, resi necessari dall'eccessivo calcare presente nell'acqua, che richiede una frequente manutenzione dei rubinetti, riferendo di essersi recato nell'abitazione, l'ultima volta nel mese di gennaio 2024, e di avere notato, in quell'occasione, che la casa non era abitata.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile da parte dell'attrice e di avere visto solo lei utilizzarlo nell'arco temporale considerato, comportandosi come unica proprietaria e di averla considerata come tale.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con la stessa, in quanto compaesani, oltre che legati da rapporti di lavoro con il marito della stessa (teste il quale ha Testimone_1 riferito di essere stato parte di una società con il marito dell'attrice, , dal 2008 e fino a CP_3 due anni prima, e, anche per tale motivo, di frequentare la famiglia), oltre che per avere abitato nell'immobile oggetto della domanda (teste ) o per avervi svolto personalmente dei lavori Testimone_2 su incarico dell'attrice (teste , il quale ha riferito di conoscere l'attrice sin da ragazza Testimone_3
e di avere approfondito la conoscenza, quando la stessa è diventata sua cliente, intorno agli anni
Novanta).
A supporto della domanda l'attrice ha prodotto la documentazione attestante la presentazione, da parte dell'attrice, della pratica di accatastamento dell'immobile oggetto della domanda (doc. 8, memoria ex art. 183, comma VI n. 2, c.p.c.), nonché il pagamento dei tributi (Tari) e delle utenze elettrica e idrica
(docc. 13 e 14).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che parte attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato Parte_1 la proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione, per averli posseduti almeno dall'inizio degli anni Duemila. pagina 4 di 5 *
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, la convenuta contumace, che non ha resistito in giudizio, non può dirsi soccombente e non
è tenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
(c.f. ) proprietaria degli immobili siti in Tertenia e distinti al Catasto Terreni C.F._1 del Comune di Tertenia al foglio 15, particella 3326 (ente urbano) e al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al foglio 15, particella 3326 sub 2 (Categoria A/2);
2) nulla sulle spese riguardo alla convenuta contumace.
Lanusei, 17 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5