Art. 2.
Permane l'obbligo, previsto dal secondo comma del predetto articolo 266, della rivaccinazione all'ottavo anno di eta' per i soggetti che sono stati gia' sottoposti alla prima vaccinazione con esito positivo.
Permane l'obbligo, previsto dal secondo comma del predetto articolo 266, della rivaccinazione all'ottavo anno di eta' per i soggetti che sono stati gia' sottoposti alla prima vaccinazione con esito positivo.