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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/03/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 1122 del 2022 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. DE CARO DAVIDE ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con gli avv.ti MORRICO ENZO, DI ROSA ANTONELLO, CARLEO LORENA
LAURO MATTEO, e INFANTINO LORENZO SALVATORE resistente
Avente ad oggetto: Risarcimento danni all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 24/02/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso, condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente, della somma netta di € 10.869,00 oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
3.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. DAVIDE DE CARO;
pone definitivamente a carico della società resistente le spese di consulenza,
1 liquidate in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 08/02/2022 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere prestato la propria attività lavorativa dal presso lo stabilimento di Palermo della dal 28 aprile 1966 sino all'01 agosto 1996, svolgendo CP_1
mansioni di tubista riparatore, anche a bordo nave, a supporto delle maestranze impegnate nei lavori di costruzione e riparazione delle navi;
di avere respirato, in ragione della sua attività, le polveri di amianto, presente sui luoghi di lavoro.
Deduceva poi che l' aveva accertato l'esistenza di una menomazione CP_2 dell'integrità psico-fisica in misura dell'06% inteso quale danno biologico e come minorazioni a carattere permanente derivante da “modesto interessamento interstiziale in soggetto con esposizione amianto e rendita BPCO”; che all'esito di una visita pneumologica era risultato affetto, tra l'altro, da “Asbestosi secondaria a effetti secondati professionali (lavoratore del cantiere navale ); Placche pleuriche bilaterali prevalenti al lobo inf. Dx.; Fibrosi polmonare con aspetto a vetro smerigliato diffuso bilaterale;
Enfisema centro lobulare diffuso bilaterale con Bronchiectasie bilaterali”, alla quale doveva poi aggiungersi la diagnosi di “carcinoma uroteliale di alto grado infiltrante il connettivo sottoepitiale”.
Affermava il ricorrente che tutele patologie erano da ritenersi determinate dalla prolungata esposizione all'amianto, che la società doveva ritenersi responsabile ai sensi di quanto disposto dall'art. 2087 cc e concludeva nei termini seguenti: “- accertare e dichiarare che la malattia polmonare e il compromesso quadro respiratorio del sig. è causa di malattia professionale (asbesto correlate o da gas Parte_1 nitrosi) e comunque concausali con la malattia professionale;
- accertare e dichiarare che il sig. a causa del predetto quadro patologico, presenta un grado di Parte_1
menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari al 100%, o pari ad una diversa percentuale, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia”; indi accertare la responsabilità della società resistente e conseguentemente condannarla al risarcimento dei danni “e, segnatamente: - a titolo di danno biologico differenziale patito dal sig. la somma di €uro 933.349,00 o la cifra diversa, maggiore o Parte_1 minore, anche "personalizzata" che verrà ritenuta di giustizia;
- a titolo di danno morale
(c.d. "catastrofale") ed esistenziale patiti dal sig. la somma di curo Parte_1
100.000,00 per il danno morale ed euro 100.000,00 per il danno esistenziale, ovvero quella cifra diversa, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia secondo i criteri di equità ed i secondo i parametri indicati in ricorso”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte
2 resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'effettuazione di consulenza medico-legale, all'udienza di trattazione scritta del 24/02/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre innanzi tutto affermare l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte resistente.
Infatti, risultano sufficientemente determinati petitum e causa petendi, come si evince altresì dalle complete difese della parte resistente.
Inoltre, sulla legittimazione passiva della società convenuta, è sufficiente richiamare l'ormai costante orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “La differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. CP_2
38 del 2000 e il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici preclude di poter ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto infortunato od ammalato. La diversità ontologica tra l'istituto assicurativo e le regole della responsabilità civile trova un riscontro sul piano costituzionale, posto che i due rimedi rinvengono ciascuno un referente normativo diverso: la prestazione indennitaria risponde agli obiettivi di solidarietà sociale cui ha riguardo l'art. 38 Cost. mentre il rimedio risarcitorio, a presidio dei valori della persona, si innesta sull'art. 32 Cost. L'assicurazione
non copre tutto il danno biologico conseguente all'infortunio o alla malattia CP_2 professionale ed ammettere il carattere assorbente della prestazione indennitaria (per effetto della rimodulazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000) implicherebbe una riduzione secca del livello protettivo, sia rispetto alle potenzialità risarcitorie del danno biologico sia a confronto con il ristoro accordato a qualsivoglia vittima di un evento lesivo” (cfr. Cass.,
Sez. Lav., n. 777 del 2015; Cass., Sez. Lav., n. 19973, Cass., Sez. Lav., n. 23263, entrambe del 2017, richiamate da Cass. 9112/2019, sopra citata);
- rilevato che, nel merito, la documentazione prodotta in atti (cfr. dichiarazione esposizione amianto) dimostra la prolungata esposizione del ricorrente all'amianto, mentre la società convenuta non ha fornito adeguata prova di avere adottato misure idonee finalizzate a prevenire e/o contenere i rischi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa cui era adibito il ricorrente;
- rilevato, conseguentemente, che devono ritenersi sussistenti nel caso in esame tutti gli elementi per affermare la responsabilità della società convenuta ed il conseguente diritto al risarcimento di tutti i danni subiti dal dipendente;
- rilevato che, per quanto concerne tale profilo, deve innanzi tutto evidenziarsi l'infondatezza delle censure sollevate da parte ricorrente nei confronti della
3 consulenza che, al contrario, deve ritenersi correttamente e congruamente motivata ed immuni da vizi logici.
In particolare, è di tutta evidenza che, essendo stato devoluto al consulente il compito di verificare “se le malattie del ricorrente siano riconducibili alle condizioni di lavoro”, occorre innanzi tutto che di dette malattie il consulente ne verifichi l'esistenza, prima ancora che la riferibilità all'ambiente di lavoro, così che non appare sussistere alcun vizio ultrapetizione.
Deve dunque ritenersi che, per le patologie in esame, al ricorrente debba essere riconosciuto un danno biologico nella misura del 6%, cui consegue, in base ai conteggi correttamente effettuati da parte ricorrente nella memoria conclusiva e non contestati, e già al netto di quanto corrisposto dall' , la somma in CP_2
moneta attuale di € 10.869,00, oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'ammontare della condanna, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, che ha reso la dichiarazione di rito.
Restano definitivamente a carico di parte resistente le spese di consulenza liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 24/02/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 1122 del 2022 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. DE CARO DAVIDE ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con gli avv.ti MORRICO ENZO, DI ROSA ANTONELLO, CARLEO LORENA
LAURO MATTEO, e INFANTINO LORENZO SALVATORE resistente
Avente ad oggetto: Risarcimento danni all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 24/02/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso, condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente, della somma netta di € 10.869,00 oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
3.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. DAVIDE DE CARO;
pone definitivamente a carico della società resistente le spese di consulenza,
1 liquidate in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 08/02/2022 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere prestato la propria attività lavorativa dal presso lo stabilimento di Palermo della dal 28 aprile 1966 sino all'01 agosto 1996, svolgendo CP_1
mansioni di tubista riparatore, anche a bordo nave, a supporto delle maestranze impegnate nei lavori di costruzione e riparazione delle navi;
di avere respirato, in ragione della sua attività, le polveri di amianto, presente sui luoghi di lavoro.
Deduceva poi che l' aveva accertato l'esistenza di una menomazione CP_2 dell'integrità psico-fisica in misura dell'06% inteso quale danno biologico e come minorazioni a carattere permanente derivante da “modesto interessamento interstiziale in soggetto con esposizione amianto e rendita BPCO”; che all'esito di una visita pneumologica era risultato affetto, tra l'altro, da “Asbestosi secondaria a effetti secondati professionali (lavoratore del cantiere navale ); Placche pleuriche bilaterali prevalenti al lobo inf. Dx.; Fibrosi polmonare con aspetto a vetro smerigliato diffuso bilaterale;
Enfisema centro lobulare diffuso bilaterale con Bronchiectasie bilaterali”, alla quale doveva poi aggiungersi la diagnosi di “carcinoma uroteliale di alto grado infiltrante il connettivo sottoepitiale”.
Affermava il ricorrente che tutele patologie erano da ritenersi determinate dalla prolungata esposizione all'amianto, che la società doveva ritenersi responsabile ai sensi di quanto disposto dall'art. 2087 cc e concludeva nei termini seguenti: “- accertare e dichiarare che la malattia polmonare e il compromesso quadro respiratorio del sig. è causa di malattia professionale (asbesto correlate o da gas Parte_1 nitrosi) e comunque concausali con la malattia professionale;
- accertare e dichiarare che il sig. a causa del predetto quadro patologico, presenta un grado di Parte_1
menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari al 100%, o pari ad una diversa percentuale, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia”; indi accertare la responsabilità della società resistente e conseguentemente condannarla al risarcimento dei danni “e, segnatamente: - a titolo di danno biologico differenziale patito dal sig. la somma di €uro 933.349,00 o la cifra diversa, maggiore o Parte_1 minore, anche "personalizzata" che verrà ritenuta di giustizia;
- a titolo di danno morale
(c.d. "catastrofale") ed esistenziale patiti dal sig. la somma di curo Parte_1
100.000,00 per il danno morale ed euro 100.000,00 per il danno esistenziale, ovvero quella cifra diversa, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia secondo i criteri di equità ed i secondo i parametri indicati in ricorso”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte
2 resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'effettuazione di consulenza medico-legale, all'udienza di trattazione scritta del 24/02/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre innanzi tutto affermare l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte resistente.
Infatti, risultano sufficientemente determinati petitum e causa petendi, come si evince altresì dalle complete difese della parte resistente.
Inoltre, sulla legittimazione passiva della società convenuta, è sufficiente richiamare l'ormai costante orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “La differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. CP_2
38 del 2000 e il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici preclude di poter ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto infortunato od ammalato. La diversità ontologica tra l'istituto assicurativo e le regole della responsabilità civile trova un riscontro sul piano costituzionale, posto che i due rimedi rinvengono ciascuno un referente normativo diverso: la prestazione indennitaria risponde agli obiettivi di solidarietà sociale cui ha riguardo l'art. 38 Cost. mentre il rimedio risarcitorio, a presidio dei valori della persona, si innesta sull'art. 32 Cost. L'assicurazione
non copre tutto il danno biologico conseguente all'infortunio o alla malattia CP_2 professionale ed ammettere il carattere assorbente della prestazione indennitaria (per effetto della rimodulazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000) implicherebbe una riduzione secca del livello protettivo, sia rispetto alle potenzialità risarcitorie del danno biologico sia a confronto con il ristoro accordato a qualsivoglia vittima di un evento lesivo” (cfr. Cass.,
Sez. Lav., n. 777 del 2015; Cass., Sez. Lav., n. 19973, Cass., Sez. Lav., n. 23263, entrambe del 2017, richiamate da Cass. 9112/2019, sopra citata);
- rilevato che, nel merito, la documentazione prodotta in atti (cfr. dichiarazione esposizione amianto) dimostra la prolungata esposizione del ricorrente all'amianto, mentre la società convenuta non ha fornito adeguata prova di avere adottato misure idonee finalizzate a prevenire e/o contenere i rischi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa cui era adibito il ricorrente;
- rilevato, conseguentemente, che devono ritenersi sussistenti nel caso in esame tutti gli elementi per affermare la responsabilità della società convenuta ed il conseguente diritto al risarcimento di tutti i danni subiti dal dipendente;
- rilevato che, per quanto concerne tale profilo, deve innanzi tutto evidenziarsi l'infondatezza delle censure sollevate da parte ricorrente nei confronti della
3 consulenza che, al contrario, deve ritenersi correttamente e congruamente motivata ed immuni da vizi logici.
In particolare, è di tutta evidenza che, essendo stato devoluto al consulente il compito di verificare “se le malattie del ricorrente siano riconducibili alle condizioni di lavoro”, occorre innanzi tutto che di dette malattie il consulente ne verifichi l'esistenza, prima ancora che la riferibilità all'ambiente di lavoro, così che non appare sussistere alcun vizio ultrapetizione.
Deve dunque ritenersi che, per le patologie in esame, al ricorrente debba essere riconosciuto un danno biologico nella misura del 6%, cui consegue, in base ai conteggi correttamente effettuati da parte ricorrente nella memoria conclusiva e non contestati, e già al netto di quanto corrisposto dall' , la somma in CP_2
moneta attuale di € 10.869,00, oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'ammontare della condanna, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, che ha reso la dichiarazione di rito.
Restano definitivamente a carico di parte resistente le spese di consulenza liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 24/02/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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