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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/09/2025, n. 8662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8662 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 4 settembre 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 6192 del RGAC dell'anno 2025, vertente tra:
rappr.ta e difesa dall' Avv. Francesco Paolo Parte_1
Pianese – ricorrente E
– convenuto, Controparte_1 contumace
Oggetto: cd. Carta docenti
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione della cd. “Carta docenti” di cui all'art.1, co.121, della legge n.107/2015, nella consistenza prevista dal DPCM vigente protempore per gli anni scolastici 2023/24, e 2024/25, per il corrispondente importo nominale complessivo di €. 1.000,00, da maggiorarsi con la maggior somma tra rivalutazione istat ed interessi legali dalle singole scadenze all'attribuzione; e condanna il convenuto CP_1 alla relativa attribuzione;
b) condanna il convenuto alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 30,00 per spese e €. 650,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso pervenuto il 20/2/2025 conveniva qui in Parte_1 giudizio il . Controparte_1
Esposto (in sintesi): di avere intrattenuto col i seguenti rapporti di lavoro CP_1 subordinato a tempo determinato, come docente:
1) nell'a.s. 2023/24 dal 11/9/23 al 30/6/24;
2) nell'a.s. 2024/25 dal 16/9/24 al 30/6/25 (in corso al momento della presentazione del ricorso); che in detti aa.ss. non aveva fruito della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti dell'importo nominale annuo di €. 500,00 prevista dall'art.1, co.121, della legge n.107/2015, a motivo del fatto che questa era stata prevista solo per i docenti a tempo indeterminato, anche se a tempo parziale o in formazione e prova, o in comando o fuori ruolo, come confermato dal DPCM attuativo n.32313 del 23/9/2015; e poi dal DPCM 28/11/2016; ~ 2 ~
dedotto (in sintesi): che la preclusione operata nei confronti dei docenti a tempo determinato era in contrasto col principio di pari trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo determinato posto dalla Clausola 4 della direttiva CE n.99/70, non essendo la disparità di trattamento giustificata da alcuna ragione oggettiva, stanti: l'identità di mansioni;
l'eguale assoggettamento a doveri (e diritti) di formazione ed aggiornamento giusti l'art. 282 del d.lgs n.297/94 e gli artt. 29, 63 e 64 del CCNL Scuola 2007; che tale illegittimità era già stata riscontrata dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842/22, aveva annullato il DPCM del 2015; e dalla CGUE con ordinanza del 18 maggio 2022; e da Cass. 29961/2023; chiedeva (in sintesi): 1) dichiararsi il suo diritto all'attribuzione della Carta con accreditamento di €.
1.000,00, con relativa condanna;
2) in subordine condannarsi il convenuto al pagamento in suo favore, a titolo risarcitorio, della stessa somma. Il , ritualmente citato, Controparte_1 restava contumace. La causa, istruita per documenti, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1- La domanda principale attorea appare fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
2- Nel merito, le basi per il riconoscimento ai docenti precari della cd. Carta sono stati ormai saldamente posti da CGUE 18 maggio 2022, in C.- 450/21, Sitzia, che ha stabilito che (in sintesi): a) la Carta è una “condizione di impiego” ai sensi della direttiva n.99/70; b) che di conseguenza opera il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, che la Corte declina (punto 39) in un senso (quello secondo il quale situazioni comparabili non debbono essere trattate in modo diverso, e situazioni diverse non vanno trattate in modo uguale) che è coerente col principio di uguaglianza/ragionevolezza col quale la nostra Corte Costituzionale suole governare l'art. 3, co.
1. Cost. (in tal senso nelle more Cass. 29961/2023 al punto 7.4); c) che il giudizio di “comparabilità” del lavoratore a termine col lavoratore a tempo indeterminato va svolto considerando la natura del lavoro, le condizioni di impiego e le competenze professionali (o condizioni di formazione) richieste;
e spetta al giudice interno;
d) che se la “comparabilità” sussiste, va garantito il pari trattamento, salvo non risultino ragioni oggettive, che debbono consistere a reale necessità, idonea e necessaria a conseguire lo scopo….quali (segnatamente) natura funzioni, particolari caratteristiche dei medesimi perseguimento di una legittima finalità di politica sociale;
in elementi precisi e concreti…criteri oggettivi e trasparenti;
e non possono mai consistere nella temporaneità del rapporto di lavoro come tale.
3- E' appena poi il caso di ricordare che la clausola 4 della Direttiva n.99/70 è
“self executing” nei rapporti con le pubbliche amministrazioni (Cass. ~ 3 ~
22558/2016, 20918/2019, 14959/2022) e quindi va applicata indiscriminatamente anche disapplicando, ove non si possa fare altrimenti, le fonti normative interne contrarie, anche di rango primario. Fatto confermato di recente da Cass 29961/2023, sulla quale si tornerà.
4- Nella specie è documentato che la ricorrente ha prestato supplenze in docenza;
il che pare rendere palese che si trattava di lavoro comparabile per natura e competenze professionali richieste.
5- Sul punto, la difesa del , di solito: CP_1
a) si appella al passaggio della sentenza Motter che pareva aprire la possibilità di valutare a ragione valida di differenziazione di trattamento il fatto che i precari non fossero assunti per pubblico concorso, senza considerare: i) che in quell'ambito, che era quello afferente la parità di trattamento nella ricostruzione di carriera, la questione è stata risolta dal diritto vivente nel senso che tale dato non potesse giustificare la discriminazione, posto che in un sistema come il nostro si passa di ruolo proprio per anzianità di servizio precario secondo il cd. doppio binario di cui all'art. 399, co.1, del d.lgs n.297/94 (Cass. 20208/2019, 31150/2019, 2924/2020, 15321/2020, 17314/2020); ii) che una contestazione di “non equivalenza professionale” tra servizio non di ruolo e servizio di ruolo, se poteva avere qualche senso in un contesto di “valorizzazione economico-professionale” quale quello legato al governo dell'art. 485 del d.lgs n.297/94, non pare poterne avere alcuno in un ambito, quale quello del diritto-dovere alla formazione, regolato da fonti (l'art. 282 del D.lgs n. 297/94; gli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola 2007) che già regolano la materia senza distinguere tra lavoro a termine e lavoro di ruolo;
b) si appella all'assunto secondo il quale i docenti supplenti non parteciperebbero
“di certo” alle “attività collaterali”, quali le riunioni del Collegio dei docenti per la programmazione e la verifica, gli eventuali esami di Stato, e i corsi di recupero;
senza considerare: i) che tali attività sono previste dall'art. 29 del CCNL 2006/2009 come “riguardanti tutti i docenti”. Quello che plausibilmente è vero, è dunque solo che supplenti “ingaggiati” a programmazione iniziale esperita o cessati prima delle verifiche non prendono di fatto parte a tali attività; così come quelli che non siano annuali (fino al 31 agosto) non prendono parte di fatto agli esami finali e ai corsi di recupero perché tali attività si svolgono a corsi ordinari chiusi. In ogni caso, poiché l'essenza della funzione docente sta indubbiamente nell'insegnare, e la formazione ottenibile con la Carta ha chiaramente carattere e contenuto generico, nel senso di non afferire specificamente ad alcuna delle “attività funzionali all'insegnamento”, non si vede come, nella materia che qui occupa, possa aver rilevanza giustificativa della disparità di trattamento il fatto che il docente supplente partecipi o meno alle attività di programmazione, agli esami di stato, ai corsi di recupero;
ii) che il DPCM 2016 riconosce la Carta ai docenti di ruolo anche se nell'anno non hanno mai insegnato né svolto attività funzionale all'insegnamento, perché in comando, distacco o fuori ruolo o inidonei per motivi di salute ex art. 516 d.lgs cit., il che addita alla totale ~ 4 ~
irragionevolezza l'idea che un docente supplente che abbia effettivamente insegnato anche solo per gran parte dell'anno, invece, non ne abbia diritto, sol perché in ipotesi non abbia partecipato alla programmazione iniziale o agli esami finali o ai corsi di recupero;
c) svolge considerazioni afferenti alla mancanza degli elementi necessari a configurare un abuso in reiterazione senza considerare che qui viene in considerazione la Clausola 4, e non la Clausola 5, della Direttiva Ce n.99/70; e che il diritto rivendicato non dipende punto dalla validità delle clausole del termine.
6- Quanto alla sussistenza di “ragioni oggettive”, la difesa del di solito CP_1 si appella, in buona sostanza: a) al fatto che la Carta è solo un aspetto (complementare) della formazione;
b) al fatto che l'art.1, co.124, della legge n. 197/2015 afferma oggi che…”….la formazione dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
7- Tali argomenti appaiono inidonei allo scopo.
8- Il primo è probabilmente fondato in fatto, ma non giustifica di per sé la violazione di un obbligo di uguale trattamento, che, come tale, vale, nei limiti in cui esiste, su qualsiasi diritto, quale ne sia l'importanza o rilevanza.
9- Sul secondo una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 1842 del 16/3/2022) ha affermato (al fine, per quanto predetto ultroneo, di “salvare” mediante una interpretazione costituzionalmente orientata, l'art. 1, co.121, della legge n.107/2015, che per primo riserva la Carta ai docenti di ruolo), che la norma primaria, nel rendere “obbligatoria, permanente e strutturale” (solo) la formazione dei docenti di ruolo, avrebbe soppiantato le regole precedenti (artt. 282, 63 e 64 cit.) che rendevano obbligatoria la formazione per tutti i docenti, lo avrebbe fatto in modo inidoneo allo scopo, posto che ai sensi degli artt. 2 e 40 del d.lgs, n.165/2001 la disciplina dei rapporti di lavoro è riservata alla contrattazione. 10- L'argomento usato dal giudice amministrativo non appare, al giudicante, corretto. Se infatti è vero che l'art. 40 del TUPI riserva alla contrattazione la disciplina dei rapporti di lavoro, vero è anche che il d.lgs. n.165/2001 stesso è una fonte primaria semplice, come tale derogabile da leggi successive. Di ciò dà atto lo stesso art. 2, co.2 del TUPI che prevede che leggi in materia possano essere ben emesse, e che in tal caso esse possono essere a loro volta derogate da contratti collettivi successivi (e non che non valgano a derogare a contratti precedenti). L'inconsistenza dell'argomento appare risiedere altrove, ed in particolare sul rilievo che l'art.1, co.124 cit., nel dire che la formazione dei docenti di ruolo è
“obbligatoria, permanente e strutturale”, non presenta alcun contrasto con le regole previgenti che rendevano obbligatoria la formazione di tutti i docenti;
attinge al tautologico riguardo al carattere permanente della formazione dei docenti stabili (in quanto stabili); ed offre, quanto al carattere strutturale della formazione dei docenti di ruolo una enunciazione di principio di per sé, ed anche considerato congiuntamente alla “permanenza”, del tutto inidonea a giustificare la ~ 5 ~
denunciata disparità di trattamento, non solo sotto i profili indicati dalla CGUE (“reale necessità, idonea e necessaria a conseguire lo scopo….quali natura funzioni, particolari caratteristiche dei medesimi perseguimento di una legittima finalità di politica sociale”) ma sotto qualsivoglia altro profilo. 11- Per vero, appare piuttosto del tutto convincente il rilievo svolto sul punto da Cons. Stato cit., nell'osservare che la formazione, pur essendo (anche) un diritto, è anche (e primariamente) un obbligo, funzionale al buon andamento del servizio offerto alla discenza;
ciò che rende del tutto irragionevole ex Cost.3 e 97, sotto il profilo del canone di buon andamento (e per il tramite di esso, alla plausibilità della pretesa “ragione oggettiva”) che lo Stato, pur avendo fatto e ancora facendo notoriamente largo e sistematico utilizzo della docenza precaria anche reiterata “ad personam” per ragioni pressochè ineliminabili, mediante l'uso di Graduatorie di precari ancora in essere come bacino permanente funzionale allo scopo, pretenda “a priori” di escludere i precari (supplenti) in quanto tali, a tutto prescindere dalla consistenza quantitativa e dalla frequenza del loro utilizzo, dal mezzo formativo in questione, facendone
“a priori” dei docenti “a formazione declassata”, a tutto discapito dei discenti.
12- Il fatto che il regolamento 2016 preveda all'art.6, co.6 che le somme non spese nell'anno si possano riportare solo all'anno successivo non può essere considerato ostativo, trattandosi non già di una regola di decadenza per l'esercizio del diritto alla fruizione del beneficio da parte di chi la Carta non abbia ricevuto, ma di un limite posto all'utilizzabilità della Carta che si sia ricevuta per un dato anno, che è tutt'altra cosa.
13- L'unico argomento seriamente opponibile al riconoscimento della Carta ai docenti precari appare al giudicante essere quello, già giustamente messo in evidenza da parte della giurisprudenza di merito, dalla consistenza minima su base annua del servizio di docenza. Ed invero, il fatto che la CGUE abbia sempre escluso che il fatto che un rapporto di lavoro sia a termine possa mai, in quanto tale, giustificare disparità di trattamento, non pare poter implicare, specie nella materia che qui occupa, una totale indifferenza della quantità di lavoro esperita nell'anno. Gioca in tal senso non solo il fatto che la stessa Clausola 4 fa riferimento ad un criterio del “se del caso….prorata temporis” che, sebbene nel caso di specie chiaramente non appropriato al fine, ammette di per sé l'intrinseca possibile rilevanza del “fattore tempo”, ma anche il fatto che la stessa CGUE, Sitzia, cit. si astiene dal dare una compiuta nozione di “comparabile”, limitandosi a fornire sul punto vaghe enunciazioni di principio sostanzialmente ispirate a quello che da noi si chiama principio di uguaglianza/ragionevolezza” e rimandandone l'applicazione ai giudici “interni”. E pare dovrebbe risultare evidente, per fare un “caso-limite”, che ai fini del diritto alla fruizione annua di una “credit card di scopo” di valore fisso, e destinata ad acquisti funzionali alla formazione e all'aggiornamento professionale, la posizione di un docente che in un anno abbia fatto un solo giorno di supplenza e che in ipotesi sia destinato a non farne mai più, non è affatto comparabile a quella di un docente di ruolo;
nemmeno se temporaneamente ~ 6 ~
inattivo in quanto in comando o fuori ruolo, posto che tale posizione, per sua natura temporanea, consente di prevedere che prima o poi tornerà in servizio con conseguenti, pare poter dire, anche maggiori necessità di formazione/aggiornamento nelle more (in tal senso, al punto 7.3., Cass. 29961/2023). 14- Sulla questione è intervenuta, in sede di rinvio pregiudiziale, Cass. 29961/2023, condivisa per quanto qui rileva dal giudicante, che ha stabilito (in sintesi) che: a) il beneficio spetta, per azione di adempimento, alle supplenze prestate ai sensi del 1° o del 2° comma dell'art. 4 della legge n.124/99 (in quanto senz'altro comparabili, secondo la direttiva comunitaria, ai servizi di ruolo, per sostanziale “annualità”); con la maggior somma sull'importo da accreditare tra rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione secondo l'art.22, co.36, della legge n.724/94 (trattandosi di prestazione assimilabile a quella pecuniaria). b) al suo riconoscimento non osta il fatto che non sia stata chiesta a suo tempo né che non si lavori al momento della decisione, bastando che non sia venuta meno l'iscrizione nelle graduatorie per le supplenze;
e nella specie è stato documentato che la ricorrente al momento della presentazione del ricorso aveva una supplenza in corso, il che deve apparire sufficiente palesandosi inconcepibile che una volta sorto ed azionato il diritto, le condizioni di utilizzo della Carta vadano ulteriormente riverificate nella loro permanenza nel corso dello stesso.
19. Nella specie, tutte e due le supplenze oggetto di causa risultano essere supplenze ex art.4, co.2, legge n.124/99.
20. In conclusione, va dichiarato il diritto della ricorrente all'assegnazione della cd. “Carta docenti” nella consistenza prevista dal DPCM vigente protempore per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, oltre alla maggior somma sull'importo da accreditare tra rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione (da riconoscere d'ufficio: Cass. 20658/2007, 19312/2016); alla quale il convenuto va condannato. CP_1
Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., con la maggiorazione fondatamente richiesta, seguono la soccombenza, e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art 93 c.p.c.. Tali i motivi della decisione in epigrafe. Così deciso in Roma il 4 settembre 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 4 settembre 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 6192 del RGAC dell'anno 2025, vertente tra:
rappr.ta e difesa dall' Avv. Francesco Paolo Parte_1
Pianese – ricorrente E
– convenuto, Controparte_1 contumace
Oggetto: cd. Carta docenti
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione della cd. “Carta docenti” di cui all'art.1, co.121, della legge n.107/2015, nella consistenza prevista dal DPCM vigente protempore per gli anni scolastici 2023/24, e 2024/25, per il corrispondente importo nominale complessivo di €. 1.000,00, da maggiorarsi con la maggior somma tra rivalutazione istat ed interessi legali dalle singole scadenze all'attribuzione; e condanna il convenuto CP_1 alla relativa attribuzione;
b) condanna il convenuto alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 30,00 per spese e €. 650,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso pervenuto il 20/2/2025 conveniva qui in Parte_1 giudizio il . Controparte_1
Esposto (in sintesi): di avere intrattenuto col i seguenti rapporti di lavoro CP_1 subordinato a tempo determinato, come docente:
1) nell'a.s. 2023/24 dal 11/9/23 al 30/6/24;
2) nell'a.s. 2024/25 dal 16/9/24 al 30/6/25 (in corso al momento della presentazione del ricorso); che in detti aa.ss. non aveva fruito della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti dell'importo nominale annuo di €. 500,00 prevista dall'art.1, co.121, della legge n.107/2015, a motivo del fatto che questa era stata prevista solo per i docenti a tempo indeterminato, anche se a tempo parziale o in formazione e prova, o in comando o fuori ruolo, come confermato dal DPCM attuativo n.32313 del 23/9/2015; e poi dal DPCM 28/11/2016; ~ 2 ~
dedotto (in sintesi): che la preclusione operata nei confronti dei docenti a tempo determinato era in contrasto col principio di pari trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo determinato posto dalla Clausola 4 della direttiva CE n.99/70, non essendo la disparità di trattamento giustificata da alcuna ragione oggettiva, stanti: l'identità di mansioni;
l'eguale assoggettamento a doveri (e diritti) di formazione ed aggiornamento giusti l'art. 282 del d.lgs n.297/94 e gli artt. 29, 63 e 64 del CCNL Scuola 2007; che tale illegittimità era già stata riscontrata dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842/22, aveva annullato il DPCM del 2015; e dalla CGUE con ordinanza del 18 maggio 2022; e da Cass. 29961/2023; chiedeva (in sintesi): 1) dichiararsi il suo diritto all'attribuzione della Carta con accreditamento di €.
1.000,00, con relativa condanna;
2) in subordine condannarsi il convenuto al pagamento in suo favore, a titolo risarcitorio, della stessa somma. Il , ritualmente citato, Controparte_1 restava contumace. La causa, istruita per documenti, è stata decisa come dispositivo.
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1- La domanda principale attorea appare fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
2- Nel merito, le basi per il riconoscimento ai docenti precari della cd. Carta sono stati ormai saldamente posti da CGUE 18 maggio 2022, in C.- 450/21, Sitzia, che ha stabilito che (in sintesi): a) la Carta è una “condizione di impiego” ai sensi della direttiva n.99/70; b) che di conseguenza opera il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, che la Corte declina (punto 39) in un senso (quello secondo il quale situazioni comparabili non debbono essere trattate in modo diverso, e situazioni diverse non vanno trattate in modo uguale) che è coerente col principio di uguaglianza/ragionevolezza col quale la nostra Corte Costituzionale suole governare l'art. 3, co.
1. Cost. (in tal senso nelle more Cass. 29961/2023 al punto 7.4); c) che il giudizio di “comparabilità” del lavoratore a termine col lavoratore a tempo indeterminato va svolto considerando la natura del lavoro, le condizioni di impiego e le competenze professionali (o condizioni di formazione) richieste;
e spetta al giudice interno;
d) che se la “comparabilità” sussiste, va garantito il pari trattamento, salvo non risultino ragioni oggettive, che debbono consistere a reale necessità, idonea e necessaria a conseguire lo scopo….quali (segnatamente) natura funzioni, particolari caratteristiche dei medesimi perseguimento di una legittima finalità di politica sociale;
in elementi precisi e concreti…criteri oggettivi e trasparenti;
e non possono mai consistere nella temporaneità del rapporto di lavoro come tale.
3- E' appena poi il caso di ricordare che la clausola 4 della Direttiva n.99/70 è
“self executing” nei rapporti con le pubbliche amministrazioni (Cass. ~ 3 ~
22558/2016, 20918/2019, 14959/2022) e quindi va applicata indiscriminatamente anche disapplicando, ove non si possa fare altrimenti, le fonti normative interne contrarie, anche di rango primario. Fatto confermato di recente da Cass 29961/2023, sulla quale si tornerà.
4- Nella specie è documentato che la ricorrente ha prestato supplenze in docenza;
il che pare rendere palese che si trattava di lavoro comparabile per natura e competenze professionali richieste.
5- Sul punto, la difesa del , di solito: CP_1
a) si appella al passaggio della sentenza Motter che pareva aprire la possibilità di valutare a ragione valida di differenziazione di trattamento il fatto che i precari non fossero assunti per pubblico concorso, senza considerare: i) che in quell'ambito, che era quello afferente la parità di trattamento nella ricostruzione di carriera, la questione è stata risolta dal diritto vivente nel senso che tale dato non potesse giustificare la discriminazione, posto che in un sistema come il nostro si passa di ruolo proprio per anzianità di servizio precario secondo il cd. doppio binario di cui all'art. 399, co.1, del d.lgs n.297/94 (Cass. 20208/2019, 31150/2019, 2924/2020, 15321/2020, 17314/2020); ii) che una contestazione di “non equivalenza professionale” tra servizio non di ruolo e servizio di ruolo, se poteva avere qualche senso in un contesto di “valorizzazione economico-professionale” quale quello legato al governo dell'art. 485 del d.lgs n.297/94, non pare poterne avere alcuno in un ambito, quale quello del diritto-dovere alla formazione, regolato da fonti (l'art. 282 del D.lgs n. 297/94; gli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola 2007) che già regolano la materia senza distinguere tra lavoro a termine e lavoro di ruolo;
b) si appella all'assunto secondo il quale i docenti supplenti non parteciperebbero
“di certo” alle “attività collaterali”, quali le riunioni del Collegio dei docenti per la programmazione e la verifica, gli eventuali esami di Stato, e i corsi di recupero;
senza considerare: i) che tali attività sono previste dall'art. 29 del CCNL 2006/2009 come “riguardanti tutti i docenti”. Quello che plausibilmente è vero, è dunque solo che supplenti “ingaggiati” a programmazione iniziale esperita o cessati prima delle verifiche non prendono di fatto parte a tali attività; così come quelli che non siano annuali (fino al 31 agosto) non prendono parte di fatto agli esami finali e ai corsi di recupero perché tali attività si svolgono a corsi ordinari chiusi. In ogni caso, poiché l'essenza della funzione docente sta indubbiamente nell'insegnare, e la formazione ottenibile con la Carta ha chiaramente carattere e contenuto generico, nel senso di non afferire specificamente ad alcuna delle “attività funzionali all'insegnamento”, non si vede come, nella materia che qui occupa, possa aver rilevanza giustificativa della disparità di trattamento il fatto che il docente supplente partecipi o meno alle attività di programmazione, agli esami di stato, ai corsi di recupero;
ii) che il DPCM 2016 riconosce la Carta ai docenti di ruolo anche se nell'anno non hanno mai insegnato né svolto attività funzionale all'insegnamento, perché in comando, distacco o fuori ruolo o inidonei per motivi di salute ex art. 516 d.lgs cit., il che addita alla totale ~ 4 ~
irragionevolezza l'idea che un docente supplente che abbia effettivamente insegnato anche solo per gran parte dell'anno, invece, non ne abbia diritto, sol perché in ipotesi non abbia partecipato alla programmazione iniziale o agli esami finali o ai corsi di recupero;
c) svolge considerazioni afferenti alla mancanza degli elementi necessari a configurare un abuso in reiterazione senza considerare che qui viene in considerazione la Clausola 4, e non la Clausola 5, della Direttiva Ce n.99/70; e che il diritto rivendicato non dipende punto dalla validità delle clausole del termine.
6- Quanto alla sussistenza di “ragioni oggettive”, la difesa del di solito CP_1 si appella, in buona sostanza: a) al fatto che la Carta è solo un aspetto (complementare) della formazione;
b) al fatto che l'art.1, co.124, della legge n. 197/2015 afferma oggi che…”….la formazione dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
7- Tali argomenti appaiono inidonei allo scopo.
8- Il primo è probabilmente fondato in fatto, ma non giustifica di per sé la violazione di un obbligo di uguale trattamento, che, come tale, vale, nei limiti in cui esiste, su qualsiasi diritto, quale ne sia l'importanza o rilevanza.
9- Sul secondo una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 1842 del 16/3/2022) ha affermato (al fine, per quanto predetto ultroneo, di “salvare” mediante una interpretazione costituzionalmente orientata, l'art. 1, co.121, della legge n.107/2015, che per primo riserva la Carta ai docenti di ruolo), che la norma primaria, nel rendere “obbligatoria, permanente e strutturale” (solo) la formazione dei docenti di ruolo, avrebbe soppiantato le regole precedenti (artt. 282, 63 e 64 cit.) che rendevano obbligatoria la formazione per tutti i docenti, lo avrebbe fatto in modo inidoneo allo scopo, posto che ai sensi degli artt. 2 e 40 del d.lgs, n.165/2001 la disciplina dei rapporti di lavoro è riservata alla contrattazione. 10- L'argomento usato dal giudice amministrativo non appare, al giudicante, corretto. Se infatti è vero che l'art. 40 del TUPI riserva alla contrattazione la disciplina dei rapporti di lavoro, vero è anche che il d.lgs. n.165/2001 stesso è una fonte primaria semplice, come tale derogabile da leggi successive. Di ciò dà atto lo stesso art. 2, co.2 del TUPI che prevede che leggi in materia possano essere ben emesse, e che in tal caso esse possono essere a loro volta derogate da contratti collettivi successivi (e non che non valgano a derogare a contratti precedenti). L'inconsistenza dell'argomento appare risiedere altrove, ed in particolare sul rilievo che l'art.1, co.124 cit., nel dire che la formazione dei docenti di ruolo è
“obbligatoria, permanente e strutturale”, non presenta alcun contrasto con le regole previgenti che rendevano obbligatoria la formazione di tutti i docenti;
attinge al tautologico riguardo al carattere permanente della formazione dei docenti stabili (in quanto stabili); ed offre, quanto al carattere strutturale della formazione dei docenti di ruolo una enunciazione di principio di per sé, ed anche considerato congiuntamente alla “permanenza”, del tutto inidonea a giustificare la ~ 5 ~
denunciata disparità di trattamento, non solo sotto i profili indicati dalla CGUE (“reale necessità, idonea e necessaria a conseguire lo scopo….quali natura funzioni, particolari caratteristiche dei medesimi perseguimento di una legittima finalità di politica sociale”) ma sotto qualsivoglia altro profilo. 11- Per vero, appare piuttosto del tutto convincente il rilievo svolto sul punto da Cons. Stato cit., nell'osservare che la formazione, pur essendo (anche) un diritto, è anche (e primariamente) un obbligo, funzionale al buon andamento del servizio offerto alla discenza;
ciò che rende del tutto irragionevole ex Cost.3 e 97, sotto il profilo del canone di buon andamento (e per il tramite di esso, alla plausibilità della pretesa “ragione oggettiva”) che lo Stato, pur avendo fatto e ancora facendo notoriamente largo e sistematico utilizzo della docenza precaria anche reiterata “ad personam” per ragioni pressochè ineliminabili, mediante l'uso di Graduatorie di precari ancora in essere come bacino permanente funzionale allo scopo, pretenda “a priori” di escludere i precari (supplenti) in quanto tali, a tutto prescindere dalla consistenza quantitativa e dalla frequenza del loro utilizzo, dal mezzo formativo in questione, facendone
“a priori” dei docenti “a formazione declassata”, a tutto discapito dei discenti.
12- Il fatto che il regolamento 2016 preveda all'art.6, co.6 che le somme non spese nell'anno si possano riportare solo all'anno successivo non può essere considerato ostativo, trattandosi non già di una regola di decadenza per l'esercizio del diritto alla fruizione del beneficio da parte di chi la Carta non abbia ricevuto, ma di un limite posto all'utilizzabilità della Carta che si sia ricevuta per un dato anno, che è tutt'altra cosa.
13- L'unico argomento seriamente opponibile al riconoscimento della Carta ai docenti precari appare al giudicante essere quello, già giustamente messo in evidenza da parte della giurisprudenza di merito, dalla consistenza minima su base annua del servizio di docenza. Ed invero, il fatto che la CGUE abbia sempre escluso che il fatto che un rapporto di lavoro sia a termine possa mai, in quanto tale, giustificare disparità di trattamento, non pare poter implicare, specie nella materia che qui occupa, una totale indifferenza della quantità di lavoro esperita nell'anno. Gioca in tal senso non solo il fatto che la stessa Clausola 4 fa riferimento ad un criterio del “se del caso….prorata temporis” che, sebbene nel caso di specie chiaramente non appropriato al fine, ammette di per sé l'intrinseca possibile rilevanza del “fattore tempo”, ma anche il fatto che la stessa CGUE, Sitzia, cit. si astiene dal dare una compiuta nozione di “comparabile”, limitandosi a fornire sul punto vaghe enunciazioni di principio sostanzialmente ispirate a quello che da noi si chiama principio di uguaglianza/ragionevolezza” e rimandandone l'applicazione ai giudici “interni”. E pare dovrebbe risultare evidente, per fare un “caso-limite”, che ai fini del diritto alla fruizione annua di una “credit card di scopo” di valore fisso, e destinata ad acquisti funzionali alla formazione e all'aggiornamento professionale, la posizione di un docente che in un anno abbia fatto un solo giorno di supplenza e che in ipotesi sia destinato a non farne mai più, non è affatto comparabile a quella di un docente di ruolo;
nemmeno se temporaneamente ~ 6 ~
inattivo in quanto in comando o fuori ruolo, posto che tale posizione, per sua natura temporanea, consente di prevedere che prima o poi tornerà in servizio con conseguenti, pare poter dire, anche maggiori necessità di formazione/aggiornamento nelle more (in tal senso, al punto 7.3., Cass. 29961/2023). 14- Sulla questione è intervenuta, in sede di rinvio pregiudiziale, Cass. 29961/2023, condivisa per quanto qui rileva dal giudicante, che ha stabilito (in sintesi) che: a) il beneficio spetta, per azione di adempimento, alle supplenze prestate ai sensi del 1° o del 2° comma dell'art. 4 della legge n.124/99 (in quanto senz'altro comparabili, secondo la direttiva comunitaria, ai servizi di ruolo, per sostanziale “annualità”); con la maggior somma sull'importo da accreditare tra rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione secondo l'art.22, co.36, della legge n.724/94 (trattandosi di prestazione assimilabile a quella pecuniaria). b) al suo riconoscimento non osta il fatto che non sia stata chiesta a suo tempo né che non si lavori al momento della decisione, bastando che non sia venuta meno l'iscrizione nelle graduatorie per le supplenze;
e nella specie è stato documentato che la ricorrente al momento della presentazione del ricorso aveva una supplenza in corso, il che deve apparire sufficiente palesandosi inconcepibile che una volta sorto ed azionato il diritto, le condizioni di utilizzo della Carta vadano ulteriormente riverificate nella loro permanenza nel corso dello stesso.
19. Nella specie, tutte e due le supplenze oggetto di causa risultano essere supplenze ex art.4, co.2, legge n.124/99.
20. In conclusione, va dichiarato il diritto della ricorrente all'assegnazione della cd. “Carta docenti” nella consistenza prevista dal DPCM vigente protempore per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, oltre alla maggior somma sull'importo da accreditare tra rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione (da riconoscere d'ufficio: Cass. 20658/2007, 19312/2016); alla quale il convenuto va condannato. CP_1
Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., con la maggiorazione fondatamente richiesta, seguono la soccombenza, e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art 93 c.p.c.. Tali i motivi della decisione in epigrafe. Così deciso in Roma il 4 settembre 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)