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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 13/05/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
n. 372 2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Sezione civile
VERBALE DI UDIENZA DI TRATTAZIONE SCRITTA E RELATIVA
ORDINANZA
Il G.I., viste le note di trattazione scritta depositate, a valersi quali note di precisazione delle conclu- sioni e discussione, visto l'art. 281-sexies del c.p.c., pronuncia e deposita Sentenza, come segue.
Si comunichi.
Arezzo, 13/05/2025
Il G.I.
dr. Fabrizio Pieschi
1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 372/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PANOZZI MARCO ( , come da procura in calce a C.F._2 ricorso introduttivo, con domicilio eletto presso il suo studio in viale Giacomo Mat- teotti B Arezzo - parte ricorrente - CONCLUDE come da ricorso introduttivo : “accertare e dichiarare che in conseguenza della caduta di albero di lungo fusto che insisteva su terreno di proprietà in persona del l.r.p.t. SI. Controparte_1 (omissis), e detenuto in forza di contratto di affitto da podere Arundineto di Controparte_2 CP_3 in persona della titolare firmataria SI.ra (omissis), avvenuta in data 11/03/22, l'immobile e CP_3 terreno de quibus e le cose in esso contenute, sito in Arezzo, Loc. Alpe di Poti 13, e di proprietà del SI.
hanno subito danni;
accertare e dichiarare che tali danni hanno determinato interventi di Parte_1 riparazione, rimozione, sostituzione e ripristino dell'immobile, per la somma di € 13500 comprensivi di IVA (con aliquota al 10%); che per l'eliminazione, riparazione, sostituzione e ripristino di tali danni sono neces- sarie spese Tecniche per € 4500 comprensivi di IVA, “se dovuta”, accessori di legge ed eventuali Diritti di Segreteria per l'inoltro di Pratiche agli Enti”; accertare e dichiarare che la pianta si trovava comunque nell' area custodita da e/o ; accertare e dichiarare che ulteriormente Controparte_1 Controparte_4 a quanto specificato nelle risultanze peritali di cui all'espletato A.T.P., il SI. ha sostenuto Parte_1 spese per € 4810,31 per compensi corrisposti in favore del C.T.U. Arch. ome liquidati dal Giudice Per_1 nonché € 145,5 per contributo unificato e marca integrativa necessitati per il deposito del Ricorso per A.T.P.,
€ 3038,1 oltre L.P. C.p.A. ed Iva per compensi dovuti al sottoscritto difensore per l'assistenza e difesa nel procedimento così instaurato avanti il Tribunale di Arezzo n. 2703/22 R.G e cioè € 4432,96, € 1300 oltre Iva
2 e come per legge per i compensi e le spese sostenute dal SI. per le misurazioni avvenute CP_5 Parte_1 in contraddittorio tra le parti prima dello svolgimento delle operazioni peritali cosi come quantificate dal geom. ed € 1700 oltre Iva e come per legge per l'onorario e le spese dovute al geom. CP_6 CP_5 CP_6 medesimi per l'attività svolta quale ctp e cioè € 3843; accertare e dichiarare che il SI. ha subito Parte_1 altresì e per effetto dell'omesso risarcimento da parte dei responsabili dell'evento anche un danno da man- cato godimento dell'immobile e del terreno dall'11/3/22 al dì dell'effettiva corresponsione del risarcimento, pari ad almeno € 10000 ad oggi;
il tutto per complessivi € 41231,77 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
accertato e dichiarato quanto sopra, condannare la in persona del l.r.p.t. SI. Controparte_1 [...] (omissis), ed il in persona della titolare firmataria SI.ra CP_7 Controparte_8
(omissis), al pagamento della complessiva somma di € 41231,77 oltre interessi e rivalutazione CP_3 monetaria, ciascuno per i rispettivi titoli e/o responsabilità che verranno ritenuti ed accertati giudizialmente, in via solidale tra loro e/o comunque insieme e/o disgiuntamente per l'intero, salvo eventuali ulteriori danni, gli interessi, le spese, la rivalutazione monetaria che saranno prodotti dal protrarsi del contenzioso, o co- munque a quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, il tutto per le causali di cui in narrativa
e per i motivi ivi esposti. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”
- ( ) in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 parte rappresentata e difesa dall'Avv. CARPI PAOLA ( ), BESSI C.F._3
CRISTINA ( , come da procura a margine di/in calce a C.F._4 comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA
BOZZI 87 48100 RAVENNA - parte resistente - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta : “In via principale e nel merito - Re- spingere le domande svolte dall'attrice nei confronti di in quanto infondate in fatto ed Controparte_1 in diritto per i motivi di cui in narrativa;
In via subordinata e nel merito - In caso di accoglimento delle domande del ricorrente, condannare , quale unica responsabile, a ri- Controparte_8 fondere i danni a così come il Tribunale riterrà provati;
In via ulteriormente subordinata Parte_1 e nel merito - In caso di accoglimento delle domande del ricorrente, e di condanna di Controparte_1 dichiarare tenuta di a tenere indenne in forza della Controparte_4 CP_3 Controparte_1 manleva di cui alla scrittura privata integrativa del 27/7/21 e, conseguentemente, condannare CP_9
a pagare i danni a così come il Tribunale riterrà provati. -Con
[...] CP_3 Parte_1 vittoria di spese e compenso professionale in favore di anche per la mancata adesione Controparte_1 al procedimento di Negoziazione Assistita da parte di per i motivi di cui Controparte_8 in narrativa”
E
- , in persona del legale rapp,te Controparte_8
p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Boldrini, come da procura in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in via Francesca n. 282, Santa Maria a Monte (PI) - parte resistente -
CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta;
“rigettare il ricorso proposto dal sig. nei confronti dell'azienda agricola di perché infondato Parte_2 Controparte_4 CP_3 in fatto e diritto. Con vittoria di spese vive e competenze legali del presente giudizio, oltre rimborso delle spese tecniche e legali della procedura di ATP n. 2703/22”
Altri istituti e leggi speciali
* * * * *
3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il SI. premesso che: era proprietario di immobile e Parte_1
terreno in Arezzo, Loc. Alpe di Poti, n. 13 (f. 117 part. 82), confinante con terreno boschivo
(f. 117 part. 101) di proprietà di e condotto in locazione da Controparte_1 [...]
di , da esso separato da rete metallica a maglia sciolta, pali e pic- CP_4 CP_3
chetti; il 13.03.22 una pianta di alto fusto (castagno), sita su detto terreno (come accertato dai tecnici delle parti e dalla CTU di cui infra), a seguito del cedimento delle radici era crollata sul tetto del suo immobile provocando spese e danni, di vario genere e meglio de- scritti in ricorso, quantificati in € 18.000,00; i predetti si erano rimpallati la responsabilità, accertata all'esito di proposto A.T.P. (n. 2703/22 R.G.); erano altresì meritevoli di rimborso le spese di c.u., marca integrativa, compensi al difensore e ctp e l'ulteriore risarcimento per il disagio anche da impedito godimento del fondo subito, da liquidarsi in via equitativa e pari ad almeno € 10.000,00. E così per complessivi € 41.231,77. Ciò premesso, adiva l'intestato
Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta con “domanda riconvenzionale Controparte_1 trasversale”, eccepiva in via riconvenzionale la carenza di legittimazione passiva e contestava ogni responsabilità per l'occorso, da attribuirsi al custode/gestore autonomo Parte_3
, in virtù di contratto di locazione commerciale di area boschiva del 25.07.18 e succes-
[...]
sive scritture integrative;
il precedente Piano Gestione dei Tagli, predisposto, all'epoca del perfezionamento del contratto, aveva previsto il taglio urgente della pianta de qua nella prima annualità, mentre la successiva Revisione del Piano aveva colpevolmente omesso e rinviato il taglio alla seconda annualità; aveva risolto il contratti di affitto. Contestava il quantum della pretesa risarcitoria. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, contestava la propria responsabilità, in quanto Controparte_4
privo del governo o potere effettivo sulla cosa, di estensione enorme, ai sensi del contratto di affitto de quo, stante anche l'impossibilità di provvedere al taglio fuori della stagione silvana 2022/23 (ossia, dal 01.09.22 al 31.08.23); eccepiva il fatto colposo dell'
4 attore/danneggiato – vicino, il quale poteva rendersi conto dello stato vegetativo della pianta
(disseccata, priva di rami, in decomposizione da almeno 4-5 anni e vicina ad abete anch'esso secco, sito nel terreno dell'attore), avvertendo i convenuti del pericolo incombente o agendo con azione cautelare. Contestava il quantum debeatur. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
* * *
Incontestati appaiono nel caso di specie l'evento e la sua riconducibilità ad una causa
- caduta di albero di alto fusto – sito su terreno di proprietà della convenuta CP_1
Ciò, a seguito della CTU svolta nel corso del procedimento per A.T.P. n. 2703/22 R.G.,
[...]
svoltosi nel pieno contraddittorio di tutte le parti del presente giudizio, alle cui conclusioni il Tribunale si riporta, in quanto perfettamente congrue, coerenti, logiche e, perciò, condivi- sibili. La CTU depositata il 28.07.23 è stata redatta all'esito di un esame compiuto, scrupo- loso e coerente della documentazione depositata e dei luoghi per cui è causa, e ha dato conto motivato delle osservazioni critiche pervenute dai ctp. In tema, la CTU “può affermare con certezza che la pianta di alto fusto caduta sul fabbricato, prima dell'evento doveva trovarsi ad una distanza di circa Cm 72 dalla linea catastale che suddivide le due particelle 82 e 101 del Foglio di
Mappa 117, e circa Cm 105 dalla rete di recinzione” (p. 16); “la pianta si trovava oltre i limiti della recinzione ed anche oltre i limiti catastali, sia con il proprio asse, che di fatto con tutto il suo tronco”
(p. 17).
***
Ciò premesso, occorre accertare quale sia il soggetto responsabile del fatto e, poiché non è dedotto e non sussiste alcun rapporto contrattuale o comunque obbligatorio tra la parte attrice e una (o entrambe) delle parti convenute, la allegata responsabilità dev' essere pre- viamente qualificata come extracontrattuale.
L'attore ha l'onere di provare che la suddetta responsabilità è integrata sulla base della normativa applicabile alla fattispecie e dallo stesso invocata. In particolare, nella specie, è applicabile l'art. 2051 del c.c., dettato per l' ipotesi del danno aquiliano, cagionato da cose che si hanno in custodia. La suddetta disposizione prevede che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito" e configura, per la dottrina e la Giurisprudenza migliori, anche di merito (Cass., S.U., 11.11.91 n. 12019; Cass.,
5 09.04.03 n. 5578; Cass., 15.01.03 n. 472; Cass., 20.05.98 n. 5990; Cass., 08.04.97 n. 3041; CApp.
Mi, 02.11.1982; CApp. Mi, 19.06.1981; Trib. Ve, 28.03.1987; Cass., 28. 10. 95 n. 11264) una ipo- tesi tipica di responsabilità oggettiva, ossia ricollegabile ai soli elementi obiettivi della fatti- specie, la cui prova, come già detto, è onere del danneggiato, per il combinato disposto di cui agli artt. 2043 e 2697 del c.c..
Nelle ipotesi previste dall'Ordinamento di responsabilità oggettiva non può acqui- stare rilievo (e, dunque, il danneggiato non è gravato dell'onere di provare) l'elemento sog- gettivo del dolo o della colpa. Per altra Giurisprudenza di legittimità e per una parte della dottrina la responsabilità del custode si fonda invece su di una praesumptio iuris tantum di colpa, superabile - unicamente - mediante la prova del caso fortuito (Cass., 17. 05. 01 n. 6767;
Cass., 10. 05. 99 n. 4616; Cass., 22. 04. 98 n. 4070; Cass., 01. 10. 97 n. 9568).
A prescindere dall'inquadramento dogmatico che si ritiene preferibile, la migliore
Giurisprudenza, accogliendo in ciò i suggerimenti della Corte Cost. 10.05.99 n. 156 ha ora- mai abbandonato l'orientamento, fino allora prevalente, che negava in genere l'applicabilità della norma con riferimento a beni demaniali o patrimoniali oggetto di uso generale e diretto da parte della collettività, basandosi sull'idea che il controllo sulla cosa, che conferisce so- stanza al concetto di custodia, debba essere accertato caso per caso e non possa escludersi a priori (Cass., n. 1584/06; Cass., 4962/07; Cass., 5308/07). Ciò rende possibile ed applicabile una responsabilità per danni cagionati da cose in custodia. Inoltre, si deve notare che la Giuri- sprudenza identifica il custode in colui che ha la disponibilità sia materiale, ma anche giuri- dica, sul bene che ha cagionato il danno ed è pertanto in condizione di controllare i rischi inerenti ad esso (Cass., 4279 1908; Cass., 24.739/07).
Il custode risponde, ex art. 2051 c.c., per i danni che siano ricollegabili a situazioni di pericolo immanentemente connesso alla struttura del bene (cd. bene pericoloso). Invece, in relazione alle cose di per sé non pericolose (fra cui è certamente un albero, di per sé im- mobile e inerte), il custode deve addossarsi i rischi da cui possa comunque insorgere un processo dannoso (ad es., in caso di incendio oppure, come nella specie, di caduta;
Cass.,
3041/09). In tale seconda ipotesi occorre che il custode abbia la disponibilità concreta della cosa e, dunque, sia tenuto a rispondere dei rischi riconnessi ad essa in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione che sono razionalmente – e/o contrattualmente - esigibili in base a criteri di gestione corretta e diligente delle proprie risorse e del proprio patrimonio, o
6 pure delle risorse e del patrimonio di cui abbia la gestione (Cass., 17. 10. 69 n. 3408; Cass.,
22.02.99 n. 1477; Cass., 28. 03. 2001 n. 4480: "non occorre che l' idoneità lesiva dipenda dalla natura stessa delle cose in quanto...sussiste in ogni caso un dovere di custodia e di controllo quando il fortuito o l'effetto dell'azione umana possono prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso provocando lo sviluppo di un agente, di un elemento, di un carattere, che conferiscano alla cosa l'idoneità suddetta"; Cass.,
22.05.00 n. 6616).
Infine, perché si verifichi la responsabilità sancita dall'art. 2051 del c.c., la Giurispru- denza ritiene necessaria e sufficiente la sussistenza di una relazione diretta tra la cosa e l'e- vento dannoso, intesa nel senso che la cosa, per suo dinamismo intrinseco o per l'insorgere in essa di un processo dannoso (es., crollo), ancorché provocato dall'esterno (es., propagarsi di incendio), produca direttamente il danno - non essendo invece lo strumento con cui l'uomo lo cagiona con la sua attività (Cass., 07.12.00 n. 15538; Cass., 15.02.00 n. 1682; Cass., 11.06.98
n. 5796; Cass., 23.11.90 n. 10277; Cass., 27.06.84 n. 3774).
Alla luce di tali considerazioni generali l'honus probandi a carico dell'attore-danneg- giato si atteggia in modo tutt' affatto particolare. Quest'ultimo, infatti, deve fornire la dimo- strazione del fatto costitutivo della responsabilità oggettiva. Detto fatto costitutivo si com- pone dei tre elementi oggettivi della fattispecie: il fatto lesivo, il danno (ingiusto), il rapporto di causalità. Occorre provare, cioè, che il danno derivi da fatto della cosa in custodia o, in altri termini, che la cosa abbia assunto il ruolo di condicio necessaria al prodursi del danno
(Cass., 13.02.02 n. 2075), senza necessità di provare altresì la condotta omissiva del custode, produttrice del danno (Cass., 19.08.97 n. 7702; Cass., 04.12.95 n. 12500).
Quanto alla sussistenza del rapporto eziologico “cosa in custodia/evento dannoso”,
l' onere probatorio può essere assolto anche attraverso la semplice dimostrazione di circo- stanze da cui sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità (Cass., 22.07.87 n.
6407; Cass., 05.12.81 n. 6467), potendosi esaurire nella dimostrazione che l'evento si è pro- dotto quale conseguenza normale della condizione particolare, potenzialmente lesiva, della cosa considerata nella sua globalità e senza che occorra provare l'inesistenza di impulsi cau- sali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode, quindi inevitabili per lui
(Cass., 06.08.97 n. 7276).
7 Qualora il danneggiato abbia fornito la prova di cui sopra, il convenuto dovrebbe fornire la prova liberatoria del fortuito, il cui concetto (inteso come fatto specifico capace di determinare autonomamente il danno) viene inteso dalla Giurisprudenza nel senso più am- pio, comprensivo anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato (Cass., n. 16607 del 2008; Cass., n. 4279 del 2008). Più restrittiva nell'accogliere tale verifica del caso derivante da evento naturale, la
Giurisprudenza ammette in modo alquanto ampio la prova del fortuito derivante da fatto del danneggiato, accertando volta a volta che la cosa fosse uno strumento nelle mani di questo, così che il fattore esterno abbia interrotto il legame cosa-custode.
Inoltre, il giudizio sulla idoneità causale del fattore esterno deve essere adeguato alla natura della cosa e alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del me- desimo nel dinamismo causale del fatto, fino ad interrompere il nesso eziologico cosa/danno ed escludere dunque la responsabilità del custode (Cass., n. 584 del 2001). Come vedremo, tale ricostruzione non si attaglia però alla fattispecie in considerazione.
Tutto ciò posto, la svolta CTU ha accertato che “la pianta caduta sull'immobile, prima dell'evento, si trovava nell'area custodita da e/o ”. Resta Controparte_1 Controparte_4
pertanto al Giudicante stabilire su chi incombessero gli obblighi di custodia. Ritiene il Tri- bunale che, nei fatti, tale custodia spettasse al convenuto. CP_4
Ed infatti, vero è che per la Cass., III, n. 10983 del 26/04/2023, “in tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e mate- riale del bene che dà luogo all' evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità” (conferma: Cass., S.U., n. 12019/2019). Vero è anche che, nella specie, non sia possibile affermare che gli alberi giacenti sul terreno della convenuta co- Controparte_1 stituiscano “accessori” o “altre parti dell'immobile”, bensì debbano essere parificati, alle
8 “strutture murarie” e agli “impianti in esse conglobati”, nel significato fatto proprio ratione valoris dalla Cassazione.
Tuttavia, il dovere di gestione – cui è connesso l'obbligo di custodia – è stato nella specie traslato sull'affittuario, per espressa previsione contrattuale.
In particolare, la clausola 1.b, 1.h, 1.j e 1.o del contratto di affitto del 25.07.2018
(doc. 1 ricorrente) prevede che “i tagli boschivi dovranno essere attuati secondo le modalità e i tempi previsti nel piano dei tagli approvato dalla competente autorità (omissis) e del Provvedimento della Regione Toscana per le aree incluse in ZSC “Brughiere dell'Alpe di Poti” (omissis) che si allegano in copia sotto la lettera B), C) e D) e dei quali la locataria conferma di aver compreso i vincoli e le prescrizioni ivi contenute…le operazioni di taglio…dovranno essere compiute nel ri- spetto del termine di cui all'atto autorizzativo concesso e, comunque entro e non oltre il termine essenziale del 31 dicembre dell'ultima stagione di taglio effettuata…la locataria dichiara di assu- mersi tutte le responsabilità relative alla scrupolosa osservanza di quanto stabilito nel presente con- tratto, nell'atto di autorizzazione, compreso il Provvedimento di valutazione di incidenza, nelle leggi
e regolamenti forestali ed ambientali comunque denominati in vigore, ivi compresa la responsabilità per danni comunque cagionati a terzi, compresi i proprietari di fondi finitimi e confinanti, a seguito
o in relazione con l' attività di cui al presente contratto…la locataria…garantisce e tiene indenne sin da ora il locatore per ogni possibile conseguenza civile…derivante da qualsivoglia violazione
e/o infrazione”. Analoga dichiarazione di esonero di responsabilità è contenuta nella scrittura integrativa del 27.07.21 (doc. 2 convenuta Imm.re Dust): “la società di Controparte_4 [...]
dichiara di sollevare la società ed il dott. .da ogni CP_3 Controparte_1 Controparte_2 responsabilità, civile e penale, connessa alle operazioni di taglio del legname previsto nel nuovo
Piano di Gestione Forestale e di manlevarli nel modo più ampio…a titolo di…risarcimento danni nell'eventualità siano richiesti e dovuti a terzi per azioni riconducibili a Controparte_8 [...]
”. CP_10
Il ragionamento e la ratio della necessaria correlazione fra attribuzione del potere di gestione de facto sul bene e assunzione degli obblighi di custodia, da cui discendono le re- lative responsabilità in caso di negligenza, inducono a ritenere che, nel caso che occupa, titolare della custodia sull'albero de quo fosse il convenuto, affittuario Controparte_4
del terreno di proprietà della convenuta e tenuto a garantire che dai beni Controparte_1 ricevuti in consegna da quest'ultima – e sui quali esercitava il possesso (Cass., n. 12799 del
23/07/2012) – non derivassero pregiudizi a terzi. In buona sostanza l'affittuario, proprio in
9 quanto poteva, era tenuto in concreto ad evitare che dalla propria condotta omissiva e negli- gente conseguisse un pregiudizio lamentato dall'attore.
Inoltre, a prescindere dall'assetto giuridico della fattispecie, non è contestato che sul terreno de quo il resistente esercitasse di fatto il possesso, cui è connesso il dovere di CP_4
custodia, alla stregua di affittuario.
Per contro, nessun pregio può essere dato all'eccezione di concorso del danneggiato, sollevata da parte convenuta ex art. 1227 del c.c. (richiamato dall'art. 2056 del c.c.). Invero,
l' attore non è soggetto esperto nella materia botanica o del taglio di alberi, oltre a risiedere a distanza di molti km. rispetto al luogo ove è avvenuto il fatto. In ogni caso, non era certa- mente esigibile da parte sua, un'attività di sorveglianza di tutte le piante che circondano il proprio terreno nell' estesa area boschiva rivolta a sud-est rispetto alla costruzione.
Lo stesso dovere era invece esigibile da parte del resistente-possessore, proprio allo scopo di evitare che gli alberi giacenti sul fondo posseduto potessero porsi quale causa di danni ad immobili vicini, come accaduto nel caso di specie.
***
Passando alla quantificazione del danno (emergente), la svolta CTU ha accertato pre- giudizi alla struttura di gronda, a parte del solaio attiguo in latero-cemento di copertura (nell' angolo nord del fabbricato), al canale di gronda, alla scossalina laterale in rame, al vicino comignolo, al manto di copertura in portoghesi, alla guaina impermeabilizzante sottostante, alla ringhiera-parapetto della scala esterna, alle pedate e alzate degli scalini della scala (1° e
5° della prima rampa, 2° e 3° della seconda), a parte della recinzione in rete a maglia sciolta.
Il CTU ha quantificato i danni, sulla base di un computo metrico estimativo e dei relativi interventi da attuare per il ripristino – anche strutturale e comprensivo di un Sistema
Anticaduta permanente - sulla base del Prezzario Regionale della Toscana di cui alla D.G.R.
n. 491 del 08.05.2023 (o della Regione Umbria, o con riferimento ai prezzi medi correnti in zona, ricavati dal confronto con precedenti lavori e/o tramite indagini di mercato presso for- nitori locali), in complessivi € 18.004,04, oltre Iva (“se dovuta”), ivi comprese le spese tec- niche e di compenso professionale per la presentazione di apposita pratica edilizia al
10 competente ufficio del Comune di Arezzo, ed i costi di coordinazione in fase di progettazione ed esecuzione e redazione del piano di sicurezza e coordinamento.
Al pagamento di tale somma parte convenuta dovrà essere condan- Controparte_1 nata, in favore dell'attore, in linea e per sorte capitale.
Trattandosi di liquidare un' obbligazione, pecuniaria, di valore (determinabile in denaro, ma solo in ragione di un dato valore economico reale, diverso dal denaro), sulla somma dovuta viene riconosciuta d'ufficio la rivalutazione monetaria. In particolare la somma spettante deve essere devalutata alla data del fatto e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Sull'im- porto complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data del deposito della presente sen- tenza fino alla data del saldo effettivo (Cass., S.U., n. 1712/95). Sulla medesima sorte capitale sono altresì dovuti gli interessi compensativi a titolo equitativo e remunerativo del creditore per il mancato suo godimento di somma risarcitoria, in misura legale dal fatto ad oggi, poiché espressamente richiesti.
Nulla è invece dovuto a titolo risarcitorio per il mancato godimento dell'immobile, trattandosi di voce (lucro cessante) la cui esistenza (an debeatur) dev'essere dimostrata dalla parte attrice, a ciò onerata, potendo il potere liquidativo del Giudice sovvenire solo dal punto di vista della quantificazione (quantum debeatur). Per contro, nel caso di specie parte attrice non ha offerto all'esame del Tribunale alcun elemento atto a dimostrare un utilizzo assiduo del proprio immobile, a titolo diretto o in forza di contratto di locazione – da ciò anche l' irrilevanza della relazione prodotta (doc. 31). Per contro, come rilevato dai convenuti, l'attore risiede altrove - da cui l'utilizzo della cd. seconda casa necessariamente saltuario e non con- tinuativo – ha introdotto il procedimento per A.T.P. dopo 8 mesi dal sinistro - mentre avrebbe potuto riparare l'immobile dopo il deposito della CTU – e, infine, non ha prodotto documen- tazione idonea a provarne l'inagibilità.
Infine, parte convenuta ha diritto a vedersi rimborsato da parte Controparte_1
convenuta quanto in concreto avrà pagato all'attore, a titolo di capitale, Controparte_4
interessi e spese, anche di giudizio.
Quanto a queste ultime spese, comprese quelle del procedimento di A.T.P., esse se- guono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte convenuta CP_1
11 vrà diritto a vedersi rimborsato da parte convenuta quanto in con- CP_1 Controparte_4 creto avrà pagato all'attore, a tale titolo. In applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione – per la quale si applica il valore minimo, per il solo presente giudizio - decisionale) nell' ambito dei giudizi del valore (€ 18.004,04) corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in com- plessivi € 6.574,00 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad
I.v.A. e C.p.i., come per legge, oltre alle spese per c.u. e marche integrative;
oltre alle spese di mediazione, per € 585,60 (doc. ricorrente, non numerato). Allo stesso modo, le spese di
C.T.U. devono essere poste a carico di parte convenuta (con diritto di Controparte_1
rimborso da ) e vengono liquidate in complessivi € 3791,23 oltre acces- Controparte_4
sori di legge, come da decreto del G.I. del 31.08.2023.
Nulla è invece riconosciuto per spese di misurazione (sostenute prima dello svolgi- mento delle operazioni peritali e perciò non prodromiche al presente giudizio) e di ctp, non essendovi comunque agli atti quietanza di pagamento delle relative note pro-forma (doc. 30).
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Condanna in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, a pagare a € 18.004,04, oltre interessi e rivalutazione, Parte_1
come da motivazione;
- Condanna in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore alle spese di giudizio per € 6.574,00 oltre spese ed accessori, come da motivazione;
- Condanna in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, alle spese di C.T.U. per € 3.791,23, oltre accessori, come da motivazione;
- Condanna , in persona del suo legale rap- Controparte_8
presentante pro-tempore, a rimborsare a in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro-tempore, quanto questa avrà pagato a Parte_1
in virtù dei capi che precedono,
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Arezzo, 13/05/2025
Il giudice
Fabrizio Pieschi
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