CASS
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2024, n. 44802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44802 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL TH, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia del 15/05/2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;
udito l'Avv. Manfredo Fiormonti, difensore di fiducia di TH EL, che ha rappresentato l'avvenuta revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari e insistito per l'annullamento del provvedimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Brescia, adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., - in accoglimento del ricorso presentato da TH EL avverso il provvedimento del 23 aprile 2024 del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale - sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere, originariamente applicata in Penale Sent. Sez. 6 Num. 44802 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 13/11/2024 relazione alle contestazioni provvisorie relative al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati previsti dagli artt. 1 e 2 della legge 19 aprile 1925 n. 475 nonché ai reati di corruzione, istigazione alla corruzione e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale, con quella degli arresti domiciliari. 2. Il EL, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso e ha depositato motivi aggiunti deducendo: -violazione di legge, in relazione all'art. 416 cod. pen. e agli artt. 63, 187 e 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per omissione e illogicità in relazione alla contestazione del reato associativo sub capo 1) per avere il Tribunale inferito la solidità del quadro indiziario dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dei coimputati, ON ed AR, e da una serie di conversazioni telefoniche, nel corso delle quali il EL non veniva mai menzionato. -violazione di legge, in relazione all'art. 322 cod. pen., e vizio di motivazione per illogicità, per avere il Tribunale ritenuto configurabile il reato di istigazione alla corruzione nonostante la guardia giurata non rivestisse la qualifica di pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio, il EL non avesse offerto alcun contributo nè materiale né morale, fosse rimasta indeterminata la utilità asseritamente promessa;
-violazione di legge, in relazione ai delitti di falsità ideologica e corruzione, e vizio di motivazione per omissione e illogicità manifesta per avere il Tribunale ritenuto che il EL rivestisse la qualifica di pubblico ufficiale e/o di incaricato di pubblico servizio;
- violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen., e vizio di motivazione per mancanza e illogicità per avere il Tribunale confermato la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato, senza valutare gli specifici elementi addotti dalla difesa. 3. Alla odierna udienza, il difensore del EL ha rappresentato come, nelle more della fissazione della udienza di trattazione, fosse stata disposta la revoca del provvedimento di applicazione della misura degli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per sopravvenuta mancanza d'interesse, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. 1.1. La misura cautelare applicata al EL - per espressa dichiarazione del suo difensore di fiducia - è stata revocata ed egli è stato rimesso in libertà, di guisa che dall'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe derivarne alcun effetto favorevole. 2. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, dev'essere attuale e concreto, ovvero deve essere teso 2 a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione. 2.1. Ne consegue che è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale, qualora l'interessato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia (ex multis, Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta,Rv. 208165; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694; Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397 - 01). 3. In tal caso, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione - conseguente alla revoca della misura cautelare impugnata - non configura un'ipotesi di soccombenza in quanto derivante da causa allo stesso non imputabile (da ultimo, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2024 Il Consigliere estensore Presi ente
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;
udito l'Avv. Manfredo Fiormonti, difensore di fiducia di TH EL, che ha rappresentato l'avvenuta revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari e insistito per l'annullamento del provvedimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Brescia, adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., - in accoglimento del ricorso presentato da TH EL avverso il provvedimento del 23 aprile 2024 del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale - sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere, originariamente applicata in Penale Sent. Sez. 6 Num. 44802 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 13/11/2024 relazione alle contestazioni provvisorie relative al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati previsti dagli artt. 1 e 2 della legge 19 aprile 1925 n. 475 nonché ai reati di corruzione, istigazione alla corruzione e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale, con quella degli arresti domiciliari. 2. Il EL, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso e ha depositato motivi aggiunti deducendo: -violazione di legge, in relazione all'art. 416 cod. pen. e agli artt. 63, 187 e 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per omissione e illogicità in relazione alla contestazione del reato associativo sub capo 1) per avere il Tribunale inferito la solidità del quadro indiziario dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dei coimputati, ON ed AR, e da una serie di conversazioni telefoniche, nel corso delle quali il EL non veniva mai menzionato. -violazione di legge, in relazione all'art. 322 cod. pen., e vizio di motivazione per illogicità, per avere il Tribunale ritenuto configurabile il reato di istigazione alla corruzione nonostante la guardia giurata non rivestisse la qualifica di pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio, il EL non avesse offerto alcun contributo nè materiale né morale, fosse rimasta indeterminata la utilità asseritamente promessa;
-violazione di legge, in relazione ai delitti di falsità ideologica e corruzione, e vizio di motivazione per omissione e illogicità manifesta per avere il Tribunale ritenuto che il EL rivestisse la qualifica di pubblico ufficiale e/o di incaricato di pubblico servizio;
- violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen., e vizio di motivazione per mancanza e illogicità per avere il Tribunale confermato la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato, senza valutare gli specifici elementi addotti dalla difesa. 3. Alla odierna udienza, il difensore del EL ha rappresentato come, nelle more della fissazione della udienza di trattazione, fosse stata disposta la revoca del provvedimento di applicazione della misura degli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per sopravvenuta mancanza d'interesse, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. 1.1. La misura cautelare applicata al EL - per espressa dichiarazione del suo difensore di fiducia - è stata revocata ed egli è stato rimesso in libertà, di guisa che dall'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe derivarne alcun effetto favorevole. 2. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, dev'essere attuale e concreto, ovvero deve essere teso 2 a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione. 2.1. Ne consegue che è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale, qualora l'interessato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia (ex multis, Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta,Rv. 208165; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694; Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397 - 01). 3. In tal caso, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione - conseguente alla revoca della misura cautelare impugnata - non configura un'ipotesi di soccombenza in quanto derivante da causa allo stesso non imputabile (da ultimo, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2024 Il Consigliere estensore Presi ente