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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 14/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1663/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1663/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SAMIRA Parte_1 C.F._1
DUCCINI
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LUCA CP_1 C.F._2
MARSIGLI con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI:
➢ dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
➢ ordinare al Comune di Lecco di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢ omologare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e concordano sull'affido condiviso della figlia minore , che continuerà ad abitare con la mamma e la sorella Per_1 maggiore presso la casa coniugale, sita in Lecco, via San Martino n. 2, di proprietà della famiglia della signora unitamente ad arredi e corredi. Pt_1 2) Il signor si è già trasferito, dallo scorso mese di ottobre, presso altra abitazione sita in CP_1
Lecco (LC), via Figini n. 17 e si impegna ad effettuarvi il cambio di residenza entro un paio di mesi dal deposito del presente ricorso.
3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa;
in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà disgiuntamente.
4) Attesa l'approssimarsi della maggiore età di , attualmente sedicenne, gli incontri col Per_1 papà saranno regolamentati di volta in volta direttamente da padre e figlia, previo avviso alla madre e nel pieno rispetto degli impegni scolastici e ricreativi della ragazza.
5) Quale contributo al mantenimento della figlia e della figlia , maggiorenne Per_1 Per_2 ma non economicamente autosufficiente essendo ancora studente ed abitando con la madre, il papà verserà l'importo di € 300,00 per ciascuna figlia, per un totale di € 600,00, entro il giorno
15 di ogni mese mediante bonifico bancario;
detto importo sarà annualmente rivalutato, ai sensi degli indici I.S.T.A.T., a partire dall'anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione.
6) Le spese straordinarie relative alle figlie verranno suddivise sin da ora nella misura del 50%
a carico della signora e del 50% a carico del signor come da Protocollo del 29 Pt_1 CP_1 marzo 2018 in uso presso il Tribunale di Lecco e quindi:
«[…] Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista anche non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste di attesa, per la prima visita, superiore a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificate come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa
e buoni pasto.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, babysitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel casi di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi
e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale
o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso
e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intendono concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità o urgenza. In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno […]».
7) Quale contributo al mantenimento della signora il signor verserà l'importo di Pt_1 CP_1
€ 200,00 entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario;
detto importo sarà annualmente rivalutato, ai sensi degli indici I.S.T.A.T., a partire dall'anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione.
8) Le parti concordano che l'Assegno Unico competa alla signora nella misura del Pt_1
100%, così come la “card” per i buoni pasto. 9) Il cane, di proprietà del marito, rimarrà presso la casa coniugale;
tuttavia, il signor che CP_1 si farà carico al 100% delle spese alimentari e di quelle veterinarie, potrà recarsi a prenderlo per brevi uscite previo accordo con la signora Pt_1
10) I signori si impegnano a vendere il box collocato in Lecco, alla via Mazzucconi n. 32 di cui sono comproprietari e a suddividerne il ricavato al 50% tra loro;
nel frattempo, si faranno carico, per la quota del 50% ciascuno, delle relative spese.
11) Salvo quanto precede, i coniugi dichiarano altresì di aver compensato i rispettivi debiti e crediti, di aver regolato ogni altro aspetto patrimoniale pregresso e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra.
12) La signora e il signor prestano infine sin d'ora reciproco assenso per il rilascio Pt_1 CP_1
e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio e il proprio assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori, impegnandosi sin d'ora a espletare gli incombenti necessari al rilascio degli stessi.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario il Parte_1 CP_1
15/09/2001 a LECCO e dalla loro unione sono nate due figlie: nata a [...] il Per_2
20/06/2003, e , nata a [...] il [...]. Per_1
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 19/12/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Lecco il 15/09/2001, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte II,
Serie A, numero 77;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 11 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1663/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SAMIRA Parte_1 C.F._1
DUCCINI
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LUCA CP_1 C.F._2
MARSIGLI con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI:
➢ dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
➢ ordinare al Comune di Lecco di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢ omologare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e concordano sull'affido condiviso della figlia minore , che continuerà ad abitare con la mamma e la sorella Per_1 maggiore presso la casa coniugale, sita in Lecco, via San Martino n. 2, di proprietà della famiglia della signora unitamente ad arredi e corredi. Pt_1 2) Il signor si è già trasferito, dallo scorso mese di ottobre, presso altra abitazione sita in CP_1
Lecco (LC), via Figini n. 17 e si impegna ad effettuarvi il cambio di residenza entro un paio di mesi dal deposito del presente ricorso.
3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa;
in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà disgiuntamente.
4) Attesa l'approssimarsi della maggiore età di , attualmente sedicenne, gli incontri col Per_1 papà saranno regolamentati di volta in volta direttamente da padre e figlia, previo avviso alla madre e nel pieno rispetto degli impegni scolastici e ricreativi della ragazza.
5) Quale contributo al mantenimento della figlia e della figlia , maggiorenne Per_1 Per_2 ma non economicamente autosufficiente essendo ancora studente ed abitando con la madre, il papà verserà l'importo di € 300,00 per ciascuna figlia, per un totale di € 600,00, entro il giorno
15 di ogni mese mediante bonifico bancario;
detto importo sarà annualmente rivalutato, ai sensi degli indici I.S.T.A.T., a partire dall'anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione.
6) Le spese straordinarie relative alle figlie verranno suddivise sin da ora nella misura del 50%
a carico della signora e del 50% a carico del signor come da Protocollo del 29 Pt_1 CP_1 marzo 2018 in uso presso il Tribunale di Lecco e quindi:
«[…] Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista anche non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste di attesa, per la prima visita, superiore a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificate come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa
e buoni pasto.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, babysitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel casi di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi
e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale
o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso
e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intendono concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità o urgenza. In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno […]».
7) Quale contributo al mantenimento della signora il signor verserà l'importo di Pt_1 CP_1
€ 200,00 entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario;
detto importo sarà annualmente rivalutato, ai sensi degli indici I.S.T.A.T., a partire dall'anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione.
8) Le parti concordano che l'Assegno Unico competa alla signora nella misura del Pt_1
100%, così come la “card” per i buoni pasto. 9) Il cane, di proprietà del marito, rimarrà presso la casa coniugale;
tuttavia, il signor che CP_1 si farà carico al 100% delle spese alimentari e di quelle veterinarie, potrà recarsi a prenderlo per brevi uscite previo accordo con la signora Pt_1
10) I signori si impegnano a vendere il box collocato in Lecco, alla via Mazzucconi n. 32 di cui sono comproprietari e a suddividerne il ricavato al 50% tra loro;
nel frattempo, si faranno carico, per la quota del 50% ciascuno, delle relative spese.
11) Salvo quanto precede, i coniugi dichiarano altresì di aver compensato i rispettivi debiti e crediti, di aver regolato ogni altro aspetto patrimoniale pregresso e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra.
12) La signora e il signor prestano infine sin d'ora reciproco assenso per il rilascio Pt_1 CP_1
e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio e il proprio assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori, impegnandosi sin d'ora a espletare gli incombenti necessari al rilascio degli stessi.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario il Parte_1 CP_1
15/09/2001 a LECCO e dalla loro unione sono nate due figlie: nata a [...] il Per_2
20/06/2003, e , nata a [...] il [...]. Per_1
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 19/12/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Lecco il 15/09/2001, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte II,
Serie A, numero 77;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 11 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada