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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/11/2025, n. 4369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4369 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 6193 /2024
T R A
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. PARENTE DIEGO, presso il Parte_1
cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia
Resistente
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.05.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio, dott. , in sede di accertamento tecnico Persona_1 preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno mensile di invalidità ex art 13 di cui alla ). NumeroD_1
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e dell'esame degli atti di causa, e nominato all'uopo ctu il dott. , letta la perizia depositata e le note scritte Per_2 depositate per l'udienza, trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., è all'esito pronunciata la presente sentenza. Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il ctu dott. , nominato nella presente fase, ha confermato il Per_2 giudizio espresso dal ctu della fase atp, dott. , negando la sussistenza in capo alla ricorrente del Per_1 requisito sanitario utile alla per la prestazione richiesta.
Osserva il ctu dott. che la ricorrente, di anni 63 al momento della visita, è risultata affetta Per_2 da:”ESITI DI ICTUS LACUNARE SX DI NATURA EMBOLICA CON RESIDUO STATO
SOGGETTIVO PARESTESICO/ DISESTESICO MA DX => COD. 7305 (RIDUZIONE) IND.
INV. 30; IPERTENSIONE ARTERIOSA IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO. ESITI DI
SEPTAL POUCH PER SHUNT DESTRO SINISTRO => CL. FUNZ. NYHA 2^ => COD. 6446 IND.
INV. 41% ;IPOACUSIA BILATERALE (AU SX 165 DBL;
AU DX 105 DBL)=> CO D. 4005 IND.
INV. 13.5%”;
Il CTU, a seguito di accurato esame obiettivo della ricorrente, ha affermato che la ricorrente è soggetto normotipo, in buone condizioni generali di nutrizione e trofismo muscolare, con parametri vitali nella norma, il cui apparato respiratorio e cardiovascolare risultano altresì nella norma, come pure il sistema nervoso centrale e periferico.
La paziente, inoltre, prosegue il ctu, ha stazione eretta mantenuta, deambulazione autonoma, riflessi osteotendinei normoelicitabili e simmetrici, sensibilità conservata, test di e Per_3 Per_4 negativi. L'apparato osteoarticolare presenta buona motilità in tutti i distretti articolari, con tono, trofismo e forza muscolare conservati ai quattro arti, con psiche integra, in soggetto vigile, collaborante ed eutimico.
Il perito ha precisato che non risulta possibile riconoscere ricaduta invalidante per le patologie di natura psichica e ortopedica, in quanto la documentazione prodotta è priva di riscontri clinici e strumentali idonei e considerato che non emergono, all'esame obiettivo, segni di compromissione funzionale.
Alla luce delle menomazioni sopra indicate, il CTU ha quindi stimato un'incidenza complessiva delle infermità sulla capacità lavorativa della ricorrente pari al 65% con decorrenza dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Le conclusioni rese dal ctu sono logiche e coerenti con l'esame degli atti, nonché esaustive e dettagliatamente motivate, e sono pertanto qui condivise e fatte proprie. Non sussistono quindi ragioni per procedere ad un ulteriore rinnovo della consulenza o a convocare il ctu a chiarimenti, come richiesto dal procuratore della ricorrente nelle note scritte depositate per l'udienza. Al riguardo, osserva il Tribunale che il ctu ha dettagliatamente riposto alle osservazioni alla perizia formulate dalla difesa della ricorrente, sia con riferimento alle percentuali utilizzate sia con riferimento alla patologia psichiatrica e a quella ortopedica.
Sul punto, si osserva che il ctu, quanto alla patologia psichiatrica, ha rilevato che una certificazione unica ed isolata, all'esito di una sola visita, in mancanza di controlli clinici ripetuti e/o di una convincente storia clinica pregressa, oltretutto senza emettere alcuna prescrizione farmacologica, non consente il riconoscimento di una ricaduta invalidante di tale tipo, con diagnosi di depressione, sulla base di un riferito soggettivo.
Quanto all'aspetto ortopedico, del pari, il ctu ha osservato che vi è n'unica certificazione specialistica emessa in assenza di esami strumentali posti a supporto delle diagnosi descritte che quindi non consente una diagnosi con ricaduta invalidante, in disaccordo rispetto all'esame obiettivo effettuato dal ctu sulla persona della ricorrente.
Quanto infine alle percentuali applicati, il ctu ha chiarito che “le percentuali applicate hanno tenuto conto del grado della menomazione espressa ed obiettivabile sulla persona della ricorrente nel corso della visita praticata e che, all'esito di quanto esperito, risultava essere di grado minimo e sicuramente non come vorrebbesi prospettato dalla difesa della ricorrente”.
L'opposizione va dunque rigettata, non sussistendo il requisito sanitario in capo alla ricorrente per beneficiare della prestazione di cui è causa.
Val la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione in atti. Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 6903/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione, e per l'effetto dichiara che la ricorrente è invalida al 65% a far data dalla domanda amministrativa;
- nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione in atti;
- spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 08/11/2025 .
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo