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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/07/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4089/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 4089/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti DANIELE DI IORIO e Parte_1 P.IVA_1
SILVIA DI IORIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in SAN GIOVANNI TEATINO (CH), alla Parte_2
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dal sé medesimo ed CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in SARNO (SA), C.SO Controparte_2
N. 60
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
Per l'appellante: “L'Avv. Silvia Di Iorio si riporta a tutti i propri scritti chiedendone integrale accoglimento impugnando e contestando tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte siccome infondato in fatto ed in diritto ….. chiede che venga accolto l'appello in atti con conseguente integrale riforma della sentenza n. 647/23, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Pescara. Tutto con attribuzione degli onorari da liquidarsi a favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari”.
L'Appellato: “… impugnando e contestando quanto dedotto da controparte poiché infondato in fatto e diritto e chiede all'On.le Giudice Adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle domande e istanze:
- Accogliere la domanda formulata, confermando la Sentenza del G.d.P. di Salerno n. 1626/2022, rigettando la domanda di parte appellante, con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio;
- Condannare parte appellante ex art. 91 c.p.c. e/o ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno che sarà ritenuto di giustizia”.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 23.09.2022, l'avv. notificava a mezzo pec atto di precetto nei confronti di CP_1 per la complessiva somma di € 548,40, azionando il credito nascente dalla sentenza n. Parte_1
1626/2022 emessa dal Giudice di Pace di Salerno, che aveva condannato alla rifusione delle Pt_1 spese di lite per complessivi € 320,00, di cui € 70,00 per spese ed € 250,00 per competenze, oltre IVA e
CAP come per legge.
2. Con atto di citazione depositato il 18.1.2023 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto Pt_1 davanti al Giudice di Pace di Pescara, assumendo la contrarietà della condotta dell'avv. ai principi CP_1 di buona fede e lealtà processuale, chiedendo la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Contestava inoltre la violazione dell'art. 5 octies d.l. n. 146/2021, convertito con legge n. 215/2021, ai sensi del quale il pagamento delle spese del giudizio da parte dell'agente della riscossione, deve essere preceduto da una richiesta di pagamento, effettuata a mezzo di pec o raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Con comparsa depositata all'udienza del 23.01.2023, l'avv. si costituiva chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione, con condanna dell'opponente alle spese legali ed al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
4. Con sentenza n. 647/2023 depositata il 24.05.2023 (cfr doc. 1) il Giudice di Pace di Pescara rigettava l'opposizione, condannando al pagamento delle spese di giudizio. Pt_1
5. In data 05.12.2023 ha impugnato la sentenza del Giudice di pace assumendo che il Pt_1 provvedimento fosse stato assunto in violazione degli artt. 1206 1175 cc, che prevedono che il creditore
è tenuto a cooperare all'adempimento del debitore nel rispetto delle regole della correttezza.
Ha inoltre evidenziato l'omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, in relazione all'eccepita violazione dell'art. 5 octies d.l. n. 146/2021, convertito con legge n. 215/2021, considerato che il pagamento delle spese del giudizio, richieste all'agente della riscossione, non era stato preceduto da richiesta di pagamento effettuata a mezzo di pec o raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Con comparsa depositata il 27.02.2024 si è costituito l'avv. chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello, con condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 91 c.p.c. e/o ex art. 96
c.p.c.
7. Accertata la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 18.6.2025, assegnando alle parti i termini a ritroso previsti dall'art. 352 cpc.
***
L'appello è infondato.
a.1 Il Giudice di Pace ha fondato il rigetto dell'opposizione evidenziando che la sentenza, sulla base della quale il titolo era stato azionato, era stata depositata il 25.03.2022, mentre l'atto di precetto era stato notificato il 23.09.2022, per cui aveva avuto a disposizione sei mesi per procedere Pt_1 spontaneamente al pagamento delle somme liquidate in sentenza.
pagina 2 di 4 Ha quindi ritenuto insussistente il dedotto “illecito deontologico, in quanto l'illecito si concretizza nell'ipotesi in cui l'avvocato abbia provveduto alla notifica dell'atto di precetto subito dopo il deposito della sentenza, senza consentire alla controparte di poter procedere al pagamento”.
Ha inoltre ritenuto irrilevante, sotto il profilo della slealtà e della scorrettezza, il comportamento del professionista, che aveva messo in esecuzione una sentenza nei confronti della parte soccombente senza preventivamente avvertire i colleghi avversari, atteso che, per un verso, un tale obbligo deve ritenersi sussistente solo quando il difensore della controparte abbia espressamente richiesto i conteggi della somma dovuta ai fini dell'adempimento spontaneo ed immediato e che, per altro verso, il precetto di pagamento è di per sé, e per volontà del legislatore, l'esatto contrario della slealtà, costituendo l'invito (precedente il processo di esecuzione cui è esterno) ad adempiere nel termine dilatorio che deve concedersi prima di dar corso all'esecuzione.
a.2 Ritenute del tutto condivisibili le ragioni richiamate dal Giudice di pace a fondamento del rigetto dell'impugnazione, non risultando configurabile alcuna violazione dei doveri di correttezza e buona fede nel comportamento professionale assunto dall'avv. richiamati artt. 1206-1175 cc, va CP_1 evidenziato che, dalla lettura della sentenza, non risulta che il Giudice di Pace di Pescara si sia pronunciato sul secondo motivo dell'opposizione, riproposto dall'appellante nel presente grado ed avente ad oggetto la dedotta violazione dell'art. 5 octies d.l. n. 146/2021, convertito con l'art. 229 della legge n. 215/2021, a mente del quale: “L'agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente mediante l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'agente della riscossione, indicata nel relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta”.
a.3 L'appellato ha eccepito l'inapplicabilità della norma in esame a evidenziando che la Pt_1 categoria degli Agenti della Riscossione, ricomprende unicamente l' , Controparte_3 la nonché le Regioni e le Province autonome, Controparte_4 recentemente aggiunte all'elenco degli Agenti della Riscossione con decreto legislativo n. 220/2023.
a.4 Considerato che è una società privata, che opera come concessionario esterno della Pt_1 riscossione per conto di enti locali (Comuni, Province, ecc.) si ritiene non applicabile all'appellante la disciplina agevolativa prevista per il pagamento delle spese di giudizio, dovute dall'agente della riscossione e per il cui pagamento è prevista la specifica disciplina regolamentata dall'art. 5 octies d.l.
n. 146/2021, convertito con l'art. 229 della legge n. 215/2021, trattandosi di normativa insuscettibile di interpretazione analogica.
L'appello va quindi rigettato. pagina 3 di 4 B. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, previa compensazione nella misura del 30% considerata l'omesso esame, da parte del Giudice di pace, del secondo motivo di appello e la particolarità della questione oggetto di esame.
Per le medesime ragioni va rigettata la domanda di condanna di al risarcimento del danno per lite Pt_1 temeraria, formulata dall'appellato.
C. All'integrale rigetto dell'appello consegue l'obbligo dell'appellante di provvedere al versamento, ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento del deposito della relativa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al n. 4089/2023 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RIGETTA
l'appello.
CONDANNA
l'appellante al pagamento delle spese del grado sostenute dall'appellato che, compensate nella misura del 30% liquida nel residuo in € € 463,40 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA
e CAP come per legge.
DICHIARA
L'appellante tenuta al versamento, ex art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento del deposito della relativa impugnazione.
Si comunichi.
Pescara, 12/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Mattia Liberatore, funzionario addetto all'ufficio per il processo del Tribunale di Pescara.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 4089/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti DANIELE DI IORIO e Parte_1 P.IVA_1
SILVIA DI IORIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in SAN GIOVANNI TEATINO (CH), alla Parte_2
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dal sé medesimo ed CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in SARNO (SA), C.SO Controparte_2
N. 60
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
Per l'appellante: “L'Avv. Silvia Di Iorio si riporta a tutti i propri scritti chiedendone integrale accoglimento impugnando e contestando tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte siccome infondato in fatto ed in diritto ….. chiede che venga accolto l'appello in atti con conseguente integrale riforma della sentenza n. 647/23, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Pescara. Tutto con attribuzione degli onorari da liquidarsi a favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari”.
L'Appellato: “… impugnando e contestando quanto dedotto da controparte poiché infondato in fatto e diritto e chiede all'On.le Giudice Adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle domande e istanze:
- Accogliere la domanda formulata, confermando la Sentenza del G.d.P. di Salerno n. 1626/2022, rigettando la domanda di parte appellante, con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio;
- Condannare parte appellante ex art. 91 c.p.c. e/o ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno che sarà ritenuto di giustizia”.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 23.09.2022, l'avv. notificava a mezzo pec atto di precetto nei confronti di CP_1 per la complessiva somma di € 548,40, azionando il credito nascente dalla sentenza n. Parte_1
1626/2022 emessa dal Giudice di Pace di Salerno, che aveva condannato alla rifusione delle Pt_1 spese di lite per complessivi € 320,00, di cui € 70,00 per spese ed € 250,00 per competenze, oltre IVA e
CAP come per legge.
2. Con atto di citazione depositato il 18.1.2023 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto Pt_1 davanti al Giudice di Pace di Pescara, assumendo la contrarietà della condotta dell'avv. ai principi CP_1 di buona fede e lealtà processuale, chiedendo la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Contestava inoltre la violazione dell'art. 5 octies d.l. n. 146/2021, convertito con legge n. 215/2021, ai sensi del quale il pagamento delle spese del giudizio da parte dell'agente della riscossione, deve essere preceduto da una richiesta di pagamento, effettuata a mezzo di pec o raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Con comparsa depositata all'udienza del 23.01.2023, l'avv. si costituiva chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione, con condanna dell'opponente alle spese legali ed al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
4. Con sentenza n. 647/2023 depositata il 24.05.2023 (cfr doc. 1) il Giudice di Pace di Pescara rigettava l'opposizione, condannando al pagamento delle spese di giudizio. Pt_1
5. In data 05.12.2023 ha impugnato la sentenza del Giudice di pace assumendo che il Pt_1 provvedimento fosse stato assunto in violazione degli artt. 1206 1175 cc, che prevedono che il creditore
è tenuto a cooperare all'adempimento del debitore nel rispetto delle regole della correttezza.
Ha inoltre evidenziato l'omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, in relazione all'eccepita violazione dell'art. 5 octies d.l. n. 146/2021, convertito con legge n. 215/2021, considerato che il pagamento delle spese del giudizio, richieste all'agente della riscossione, non era stato preceduto da richiesta di pagamento effettuata a mezzo di pec o raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Con comparsa depositata il 27.02.2024 si è costituito l'avv. chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello, con condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 91 c.p.c. e/o ex art. 96
c.p.c.
7. Accertata la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 18.6.2025, assegnando alle parti i termini a ritroso previsti dall'art. 352 cpc.
***
L'appello è infondato.
a.1 Il Giudice di Pace ha fondato il rigetto dell'opposizione evidenziando che la sentenza, sulla base della quale il titolo era stato azionato, era stata depositata il 25.03.2022, mentre l'atto di precetto era stato notificato il 23.09.2022, per cui aveva avuto a disposizione sei mesi per procedere Pt_1 spontaneamente al pagamento delle somme liquidate in sentenza.
pagina 2 di 4 Ha quindi ritenuto insussistente il dedotto “illecito deontologico, in quanto l'illecito si concretizza nell'ipotesi in cui l'avvocato abbia provveduto alla notifica dell'atto di precetto subito dopo il deposito della sentenza, senza consentire alla controparte di poter procedere al pagamento”.
Ha inoltre ritenuto irrilevante, sotto il profilo della slealtà e della scorrettezza, il comportamento del professionista, che aveva messo in esecuzione una sentenza nei confronti della parte soccombente senza preventivamente avvertire i colleghi avversari, atteso che, per un verso, un tale obbligo deve ritenersi sussistente solo quando il difensore della controparte abbia espressamente richiesto i conteggi della somma dovuta ai fini dell'adempimento spontaneo ed immediato e che, per altro verso, il precetto di pagamento è di per sé, e per volontà del legislatore, l'esatto contrario della slealtà, costituendo l'invito (precedente il processo di esecuzione cui è esterno) ad adempiere nel termine dilatorio che deve concedersi prima di dar corso all'esecuzione.
a.2 Ritenute del tutto condivisibili le ragioni richiamate dal Giudice di pace a fondamento del rigetto dell'impugnazione, non risultando configurabile alcuna violazione dei doveri di correttezza e buona fede nel comportamento professionale assunto dall'avv. richiamati artt. 1206-1175 cc, va CP_1 evidenziato che, dalla lettura della sentenza, non risulta che il Giudice di Pace di Pescara si sia pronunciato sul secondo motivo dell'opposizione, riproposto dall'appellante nel presente grado ed avente ad oggetto la dedotta violazione dell'art. 5 octies d.l. n. 146/2021, convertito con l'art. 229 della legge n. 215/2021, a mente del quale: “L'agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente mediante l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'agente della riscossione, indicata nel relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta”.
a.3 L'appellato ha eccepito l'inapplicabilità della norma in esame a evidenziando che la Pt_1 categoria degli Agenti della Riscossione, ricomprende unicamente l' , Controparte_3 la nonché le Regioni e le Province autonome, Controparte_4 recentemente aggiunte all'elenco degli Agenti della Riscossione con decreto legislativo n. 220/2023.
a.4 Considerato che è una società privata, che opera come concessionario esterno della Pt_1 riscossione per conto di enti locali (Comuni, Province, ecc.) si ritiene non applicabile all'appellante la disciplina agevolativa prevista per il pagamento delle spese di giudizio, dovute dall'agente della riscossione e per il cui pagamento è prevista la specifica disciplina regolamentata dall'art. 5 octies d.l.
n. 146/2021, convertito con l'art. 229 della legge n. 215/2021, trattandosi di normativa insuscettibile di interpretazione analogica.
L'appello va quindi rigettato. pagina 3 di 4 B. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, previa compensazione nella misura del 30% considerata l'omesso esame, da parte del Giudice di pace, del secondo motivo di appello e la particolarità della questione oggetto di esame.
Per le medesime ragioni va rigettata la domanda di condanna di al risarcimento del danno per lite Pt_1 temeraria, formulata dall'appellato.
C. All'integrale rigetto dell'appello consegue l'obbligo dell'appellante di provvedere al versamento, ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento del deposito della relativa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al n. 4089/2023 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RIGETTA
l'appello.
CONDANNA
l'appellante al pagamento delle spese del grado sostenute dall'appellato che, compensate nella misura del 30% liquida nel residuo in € € 463,40 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA
e CAP come per legge.
DICHIARA
L'appellante tenuta al versamento, ex art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento del deposito della relativa impugnazione.
Si comunichi.
Pescara, 12/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Mattia Liberatore, funzionario addetto all'ufficio per il processo del Tribunale di Pescara.
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