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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
OCONE PE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 733/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO ISTANZA n. PROT 12478 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Estinzione per conciliazione
Resistente: Estinzione per conciliazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ric_1 ha proposto ricorso avverso il diniego autotutela istanza sgravio, contro la Direzione Provinciale II dell'Agenzia delle Entrate di Torino.
La ricorrente ha ricevuto in data 18 novembre 2024 la notifica dell'avviso di liquidazione, con il quale ha richiesto il pagamento della somma di € 1.115,00, pari alla differenza fra le detrazioni per figli a carico dichiarate in euro 2.229,00 e quelle spettanti in euro 1.114,00. Tanto perché mentre la ricorrente ha dichiarato con il proprio modello 730 di avere i tre figli a carico nella misura del 100%, il proprio coniuge sig. Nom_1, con modello redditi ha indicato la detrazione per i figli a carico nella misura del 50%. La ricorrente in data in data 16 dicembre 2024, con istanza prot. 237488, ha richiesto la rettifica dell'avviso di liquidazione allegando la dichiarazione dei redditi del coniuge sig. Nom_1 ove non risulta la richiesta di detrazione per i figli a carico.
L'ufficio si è costituito eccependo la violazione dell'art. 16 bis del D. lgs. 546/92, per aver proposto il ricorso con file non nativo digitale.
Con ordinanza n. 980/2025, questa Corte ha disposto la rinotifica del ricorso secondo le modalità previste dalla normativa, inoltre ha eccepito che il credito vantato dall'Erario è definitivo non essendo stato opposto l'atto principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 13 gennaio l'Ufficio ha depositato accordo conciliativo sottoscritto da entrambe la parti mediante il pagamento integrale dell'imposta e interessi, con esclusione delle sanzioni. L'Ufficio, infatti, ha ritenuto scusabile e non riconducibile a condotta cosciente e volontaria l'errore commesso dalla signora Ric_1. Infatti, “in primo luogo la violazione è stata minima, in quanto se il signor Nom_1 non avesse esposto il 50% delle detrazioni per carichi di famiglia, egli avrebbe dovuto pagare la sola somma di €31,00, poi da lui effettivamente pagata oltre sanzioni e interessi;
in secondo luogo, la signora Ric_1 e il signor Nom_1 hanno presentato le rispettive dichiarazioni dei redditi attraverso intermediari differenti, circostanza che induce a ritenere che vi sia stata una semplice incomprensione fra i consulenti, senza un'effettiva volontà in capo alla signora Ric_1 di evadere le imposte, anche alla luce dell'esiguità della violazione. Si ritiene dunque integrata una causa di non punibilità ex art. 6 d.lgs. 472/1997 e dunque si esclude l'irrogazione di sanzioni”.
la Corte, in persona del giudice monocratico, rileva l'intervenuta concilizione tra le parti a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.Spese compensate.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
OCONE PE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 733/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO ISTANZA n. PROT 12478 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Estinzione per conciliazione
Resistente: Estinzione per conciliazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ric_1 ha proposto ricorso avverso il diniego autotutela istanza sgravio, contro la Direzione Provinciale II dell'Agenzia delle Entrate di Torino.
La ricorrente ha ricevuto in data 18 novembre 2024 la notifica dell'avviso di liquidazione, con il quale ha richiesto il pagamento della somma di € 1.115,00, pari alla differenza fra le detrazioni per figli a carico dichiarate in euro 2.229,00 e quelle spettanti in euro 1.114,00. Tanto perché mentre la ricorrente ha dichiarato con il proprio modello 730 di avere i tre figli a carico nella misura del 100%, il proprio coniuge sig. Nom_1, con modello redditi ha indicato la detrazione per i figli a carico nella misura del 50%. La ricorrente in data in data 16 dicembre 2024, con istanza prot. 237488, ha richiesto la rettifica dell'avviso di liquidazione allegando la dichiarazione dei redditi del coniuge sig. Nom_1 ove non risulta la richiesta di detrazione per i figli a carico.
L'ufficio si è costituito eccependo la violazione dell'art. 16 bis del D. lgs. 546/92, per aver proposto il ricorso con file non nativo digitale.
Con ordinanza n. 980/2025, questa Corte ha disposto la rinotifica del ricorso secondo le modalità previste dalla normativa, inoltre ha eccepito che il credito vantato dall'Erario è definitivo non essendo stato opposto l'atto principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 13 gennaio l'Ufficio ha depositato accordo conciliativo sottoscritto da entrambe la parti mediante il pagamento integrale dell'imposta e interessi, con esclusione delle sanzioni. L'Ufficio, infatti, ha ritenuto scusabile e non riconducibile a condotta cosciente e volontaria l'errore commesso dalla signora Ric_1. Infatti, “in primo luogo la violazione è stata minima, in quanto se il signor Nom_1 non avesse esposto il 50% delle detrazioni per carichi di famiglia, egli avrebbe dovuto pagare la sola somma di €31,00, poi da lui effettivamente pagata oltre sanzioni e interessi;
in secondo luogo, la signora Ric_1 e il signor Nom_1 hanno presentato le rispettive dichiarazioni dei redditi attraverso intermediari differenti, circostanza che induce a ritenere che vi sia stata una semplice incomprensione fra i consulenti, senza un'effettiva volontà in capo alla signora Ric_1 di evadere le imposte, anche alla luce dell'esiguità della violazione. Si ritiene dunque integrata una causa di non punibilità ex art. 6 d.lgs. 472/1997 e dunque si esclude l'irrogazione di sanzioni”.
la Corte, in persona del giudice monocratico, rileva l'intervenuta concilizione tra le parti a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.Spese compensate.