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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/10/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 73/2024 R.G., vertente TRA
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Rosa Lombardo, Dirigente dell'Ufficio Legale, C.F. C.F._1 elettivamente domiciliata presso la sede legale dell' sita in Palazzo Tibi II Tronco S. CP_1 Parte Anna sede legale dell' , tel/fax 0964/399066–pec Email_1
Email_2 appellante CONTRO Dott. , nato a [...] il [...], CF Controparte_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaella Crocitti, CF C.F._2
e IR TE, CF elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliato presso lo studio del primo, in Taurianova, via De Amicis n. 9, fax 0966612065, pec posta elettronica certificata Email_3 Email_4 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi il 27.01.2021
[...]
, premesso di essere dipendente dell' resistente con la qualifica di CP_2 CP_1 dirigente medico, chiedeva l'accertamento del proprio diritto al pagamento dell'indennità prevista per i turni di pronta disponibilità per l'importo contrattualmente pattuito e la Parte conseguente condanna dell' resistente a corrispondere le differenze retributive per l'arco temporale 2013 - 2020, quantificabili in € 8.216,04, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Part A sostegno della domanda esponeva che con delibera n. 355/2009 l Parte_1
, previo accordo siglato con le OO. SS., aveva stabilito che il compenso per i turni
[...] di pronta disponibilità effettuati dal personale della dirigenza medica e veterinaria venisse incrementato da € 20,16 ad € 30,00 per i primi dieci turni di pronta disponibilità mensili, ad
€ 40,00 per le pronte disponibilità eccedenti i dieci turni mensili e ad € 50,00 per i turni coincidenti con un giorno festivo;
al fine di provvedere all'adeguamento di quanto contrattualmente pattuito, e soprattutto al fine di regolarizzare i pagamenti pregressi, l
[...]
, con delibera n. 248/12, aveva istituito un'apposita Commissione Parte_1 2
Part Paritetica, che aveva provveduto alla definizione di tutto il carico pregresso e l aveva corrisposto tutte le differenze retributive maturate dai dipendenti per i turni di pronta disponibilità. Part Dal 01.01.2013 l contravvenendo alle disposizioni contrattuali e a quanto statuito con la delibera n. 355/2009, aveva nuovamente retribuito i turni di pronta disponibilità nella misura di € 20,66. Con verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013 era stato regolamentato il piano annuale del servizio di pronta disponibilità della Dirigenza medico- veterinaria, al cui punto 10 le parti avevano concordato che le pronte disponibilità, fino a 10 turni mensili, venissero retribuite con indennità di € 30,00 per turno, mentre le pronte disponibilità aggiuntive, eccedenti i 10 turni, con una indennità di € 40,00 per turno;
al punto 11 era stato pattuito che il turno di pronta disponibilità, coincidente con un giorno festivo, fosse retribuito con l'importo di € 50,00. Con verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.03.2016, era stato pattuito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' , al fine Parte_1 di incrementare le indennità afferenti allo stesso fondo (pronta disponibilità, turni notturni, guardie attive ecc.). Part L' non aveva dato attuazione ad alcuno degli obblighi assunti con il predetto accordo e, pertanto, con ricorso ex art. 28 L. 300/1970, depositato presso il Tribunale Civile di Reggio Calabria Sezione Lavoro, le parti sindacali avevano chiamato in giudizio l
[...]
al fine di ottenere la cessazione del comportamento illegittimo, la rimozione Parte_1 dei suoi effetti e l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del sopra menzionato accordo. Il Tribunale adito, con ordinanza del 28.07.2016 cron. n. 11/2016, accogliendo il ricorso, aveva dichiarato antisindacale la condotta dell' nella parte in Parte_1 Part cui non aveva attuato l'accordo del 15.03.2016 e conseguentemente aveva ordinato all' resistente di cessare immediatamente la condotta antisindacale, provvedendo a quanto necessario ad ottemperare agli obblighi su di essa incombenti. L'accordo era stato recepito in data 23.3.2017 con delibera del Commissario Straordinario dell' e, nonostante ciò, non solo non aveva Parte_2 provveduto ad integrare le indennità dovute conformemente a quanto contrattualmente pattuito, ma aveva continuato a retribuire i turni di pronta disponibilità nella misura fissa di € 20,66 per ciascun turno, disattendendo le condizioni contrattuali concordate. Esso ricorrente aveva effettuato turni di pronta disponibilità dall'anno 2013 fino al 2020 e per ciascun turno di pronta disponibilità aveva percepito quale compenso fisso la somma di € 20,66. Con missiva, inviata via pec, l era stata diffidata a provvedere Parte_1 al pagamento delle differenze retributive per la causale avanti specificata, ma invano. Esso ricorrente, per le annualità sopra indicate, accreditava la complessiva somma di
€ 8.216,04, pari alla differenza tra quanto dovuto (secondo la tipologia e il numero di turni) e quanto percepito. Costituitasi in giudizio l resisteva all'avversa pretesa, Parte_1 chiedendone il rigetto.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 100/2024 pubblicata il 26/01/2024, il Tribunale di Palmi così statuiva:
“1) condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_3 pagamento dell'importo di 8.216,04 euro, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
2) condanna parte resistente a rimborsare in favore del ricorrente le spese di lite che 3
si liquidano in complessivi 1.000,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore degli avv.ti IR TE e Raffaella Crocitti procuratori antistatari”. Dalla certificazione in atti, proveniente dalla stessa Azienda resistente, emergeva che il ricorrente aveva svolto, nel periodo temporale indicato in ricorso, i turni di pronta disponibilità e che gli stessi fossero stati pagati in misura inferiore a quanto stabilito nel verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013, con cui era stato regolamentato il piano annuale del servizio di pronta disponibilità della Dirigenza medico- veterinaria e dall'accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.3.2016, con cui era stato stabilito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico-veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' ; Parte_1 accordo recepito- in esito all'ordinanza ex art 28 sta lav. emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, in data 23.3.2017- dalla delibera del Commissario Straordinario dell' Parte_1
n. 171/2017.
[...]
La quantificazione degli importi indicata in ricorso, inoltre, era coerente con quanto stabilito dalla contrattazione sopra richiamata. Sul punto, dichiarava il Tribunale di aderire all'orientamento seguito dall'Ufficio in diverse pronunce (v., tra le tante, Tribunale Palmi sentenza n. 64/2021 del 19/01/2021) e alla cui diffusa motivazione rinviava ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.. In particolare, era stato rilevato che la normativa contenuta nel Ccnl Comparto Sanità del 20.9.2001, che all'art. 7 (in senso analogo l'art 17 CCNL 2005) stabiliva, al primo comma, che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito dal comma 3”; al secondo comma che “All'inizio di ogni anno le aziende predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l'erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture”; al sesto comma che:
“il servizio di pronta disponibilità va limitato ai soli periodi notturni e festivi. Nel caso in cui esso cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di £ 40.000 per ogni dodici ore”; al settimo comma che: “Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi”; al nono che “In caso di chiamata l'attività viene computa come lavoro straordinario”; al decimo che: “Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese”; ed infine al comma quattordici che “Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art 38, comma 1, del Ccnl 7 aprile del 1999. La contrattazione integrativa può destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità dell'art. 39, comma 4, lett. D), del Ccnl 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l'importo dell'indennità di cui al comma sei del presente articolo”. La normativa contrattuale di riferimento per l'organizzazione del servizio di pronta disponibilità per il personale del comparto sanità aveva disapplicato l'art. 18 del DPR 270/87, confermando il compenso per l'istituto della pronta disponibilità nell'importo di € 20,65, per come fissato dall'art. 51 del D.P.R. n. 384 del 28.11.1990. Successivamente, nel caso di specie, la contrattazione integrativa aveva rideterminato l'importo in € 30,00 per turno, mentre le pronte disponibilità aggiuntive, eccedenti i 10 turni, con una indennità di € 40,00 per turno. Come ritenuto anche dalla Corte di Appello di Reggio Calabria (cfr. sentenza n. 36/2023), nessun dubbio sussisteva circa la legittimità sia del verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013, sia del verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.3.2016, con cui era stato pattuito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico-veterinaria e art. 8 4
CCNL SPTA dell' , al fine di incrementare le indennità afferenti allo Parte_1 stesso fondo (pronta disponibilità, turni notturni, guardie attive ecc.). Ciò posto, il ricorrente aveva dato prova di avere svolto i turni di reperibilità nel periodo indicato in ricorso ed aveva allegato il mancato pagamento degli stessi. Aveva fornito anche la prova dei criteri di nuova quantificazione, recepiti negli accordi sopra richiamati, depositando sul punto precisi conteggi. Aveva, dunque, fornito la prova della fonte dell'obbligazione e il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte. L'Azienda sanitaria resistente non aveva dato prova del pagamento degli importi, di conseguenza, non aveva fornito, come era suo onere, la prova dell'adempimento dell'obbligazione (cfr. ex multis Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). Ne conseguiva che l resistente doveva essere condannata al Parte_3 pagamento dei turni di reperibilità espletati e non retribuiti in favore di parte ricorrente quantificati in € 8.216,04 (come da conteggi depositati), nonché al pagamento degli interessi legali su detta somma dalla presente pronuncia al saldo. Le spese di giudizio seguivano la soccombenza e venivano liquidate, tenuto conto del valore, dell'attività svolta e della serialità del contenzioso, in € 1.000,00, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
3. Il giudizio in grado di appello. Parte La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' che ne invocava la riforma. Lamentava il vizio di omessa e/o carente e/o viziata motivazione circa l'esistenza del diritto azionato, giacché seppur pacifico il diritto del Tribunale a motivare il provvedimento per relationem, pur tuttavia tale rinvio non esonerava dall'esame delle singole questioni poste dalla parte resistente, anche solo per rigettarle. Invero dalla documentazione versata in atti, anche in ragione delle eccezioni formulate dalla difesa dell , mancava la prova della sussistenza di un diritto soggettivo CP_1 perfetto. Il Tribunale erroneamente aveva ritenuto la deliberazione n. 335/ 2009- adottata dalla ex in ragione della pregressa dotazione organica ed Controparte_3 Parte_1 esigenze illo tempore rappresentate- come atto presupposto del riconosciuto diritto, in quanto la stessa era palesemente incompatibile con le ragioni organizzative ed esigenze aziendali della nuova azienda costituita, palesemente diverse da quelle antecedenti Part all'accorpamento della ex con la di Locri e con quella di Palmi. Nel corpo Pt_4 Pt_5 del provvedimento impugnato nessun accenno veniva fatto quanto alla efficacia dell'accordo e la sua ragione giustificatrice. Ove il giudice avesse esaminato e valutato le censure articolate dall sarebbe CP_1 addivenuto ad un diverso giudizio. Il Tribunale, nel ritenere fondata la domanda, implicitamente aveva riconosciuto una valenza sine die all'accordo del 2009 contravvenendo così ai principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di settore. La Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 355 del 17/07/2009 prendeva solo atto di un accordo sindacale, il cui verbale di Concertazione e Contrattazione Integrativa Aziendale era allegato all'atto medesimo, approvando contestualmente il piano aziendale per l'anno 2009 dei turni di pronta disponibilità e, senza indicare alcuna scadenza dei termini economici dell'accordo. L'accordo sindacale di cui alla Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 355 del 17/07/2009 ed il piano aziendale di pronta disponibilità per l'anno 2009 era stato sottoscritto tenendo a riferimento l'organizzazione dell' Parte_6
dell'epoca, che allo stato non era più corrispondente all'evoluzione che
[...]
l medesima aveva effettuato nel corso degli anni. CP_1 5
Con riferimento al verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 21/01/2009 l aveva ottemperato al medesimo accordo per l'anno di Parte_1 riferimento 2009-2011, senza che ciò avvenisse per gli anni successivi, manifestando di fatto, tramite comportamenti concludenti, la propria volontà di recedere dall'accordo contrattuale. L' non aveva dato esecuzione spontanea, per il periodo in contestazione, CP_1 diverso da quello dell'accordo per la nuova veste giuridica della azienda a seguito dell'accorpamento e per l'osservanza dei principi di diritto sottesi al regime contrattualistico. L'efficacia sine die dell'accordo richiamato avrebbe infatti vanificato la causa e la funzione sociale della contrattazione. Nessun diritto automatico o riconoscimento senza soluzione di continuità, ma solo una pretesa economica condizionata alla verifica del collegio sindacale che, per come da suo verbale n. 55, richiamato in delibera, aveva dichiarato: “per l'erogazione del fondo per l'anno 2016 il collegio si esprimerà una volta che la azienda li avrà quantificati in via definitiva”. In assenza di certificazione dei fondi il diritto preteso non poteva essere riconosciuto per il periodo in contestazione. Era onere del ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa e la sua immediata esigibilità. Con il secondo motivo lamentava l'erronea valutazione oltre che dell'an anche del quantum debeatur e la carenza di prova. Il Tribunale aveva recepito acriticamente la tesi del ricorrente, senza alcuna indagine né degli elementi costitutivi del diritto, né della verifica della quantum dovuto in relazione alla singola posizione. La resistente peraltro aveva contestato i conteggi elaborati dalla controparte deducendo l'assenza di prova in atti sia del diritto per cui si procedeva sia dei parametri utilizzati per pervenire a tale risultato e della capienza del fondo in ragione della non definitività della quantificazione da parte della azienda. Tale carenza aveva condotto ad una decisione ingiusta, anche in punto di spese di lite. Concludeva chiedendo l'integrale riforma della sentenza e la condanna del resistente/appellato alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio. Costituitosi, il dott. preliminarmente eccepiva l'inammissibilità Controparte_2 delle nuove eccezioni formulate dall'appellante che ampliavano il thema decidedum, introducendo nuovi elementi, che, a suo dire, sarebbero estintivi del diritto del ricorrente. Part In particolare, l aveva eccepito per la prima volta il recesso dagli accordi contrattuali recepiti con la delibera n. 355/2009, tale eccezione andava dichiarata inammissibile, poiché introduceva nuovi temi di indagine non tempestivamente allegati in primo grado. In ogni caso, ripercorrendo l'excursus della vicenda, emergeva chiaramente da tutti gli Part atti posti in essere dall' l'inesistenza della volontà di recedere ma anzi il fermo intendimento di confermare l'accordo recepito dalla delibera 355/2009. Part Nel 2012, l dopo aver istituito un'apposita commissione incaricata del pagamento di tutte le differenze retributive relative ai turni di pronta disponibilità per gli anni 2009-2011, nuovamente, con verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013, aveva regolamentato il piano annuale del servizio di pronta disponibilità della Dirigenza
, stabilendo al punto n. 10 che le pronte disponibilità, fino a 10 turni Parte_7 mensili, venissero retribuite con indennità di € 30,00 per turno, mentre le pronte disponibilità aggiuntive, eccedenti i 10 turni, con una indennità di € 40,00 per turno. Al punto n.11 del medesimo accordo era stato pattuito che il turno di pronta disponibilità, coincidente con un giorno festivo, venisse retribuito con un importo pari ad € 50,00. In tale documento si leggeva Part chiaramente che l confermava il suo intendimento ad assicurare la continuità assistenziale e le urgenze anche con il servizio di pronta disponibilità. 6
Nessuna condizione era mutata nell'assetto organizzativo diversamente da quanto Part oggi asserito per la prima volta dall' Ma vi era di più. Con verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.03.2016 era stato pattuito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico-veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' , al fine di Parte_1 incrementare le indennità afferenti allo stesso fondo (pronta disponibilità, turni notturni, guardie attive ecc.). Tale accordo era stato poi recepito in data 23.3.2017 con delibera del Commissario Straordinario dell' n. 171/2017. Parte_1 Da tale condotta risultava tutt'altro che la volontà di recedere per facta concludentia, atteso che erano proprio i fatti e i documenti ad evidenziare la volontà di dare continuità agli accordi integrativi. Part Cosa diversa era il rispetto degli impegni assunti, sistematicamente disattesi dall' tanto che per la mancata attuazione degli obblighi era stata instaurata una vertenza ex art. Part 28 L. 300/1970, al fine di ottenere la cessazione del comportamento illegittimo dell' la rimozione dei suoi effetti e l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione Part del sopra menzionato accordo. In tale giudizio l era regolarmente costituita e non aveva eccepito il recesso dagli accordi stipulati. Il Tribunale adito con ordinanza del 28.07.2016 cron. n. 11/2016, accogliendo il ricorso, aveva dichiarato antisindacale la condotta dell' nella parte in cui non Parte_1 aveva attuato l'accordo del 15.03.2016 e conseguentemente aveva ordinato al resistente di cessare immediatamente la condotta antisindacale, provvedendo a quanto necessario ad ottemperare. La delibera n. 171 del 23.03.2017 aveva recepito tutti gli accordi tra le parti sindacali, ivi compreso quello del 15.03.2016, con il quale era stato pattuito l'utilizzo dei residui anni 2010-2015 del fondo contrattuale CCNL 2010 per il pagamento delle indennità, pronta disponibilità, turni notturni, guardie attive, ecc.. Tali fondi dovevano essere utilizzati esclusivamente per il pagamento delle prestazioni sopra indicate, senza possibilità alcuna per l'Ente di destinarli ad altre finalità, con la conseguenza che il mancato utilizzo degli stessi non costituiva e non poteva costituire in alcun modo, una fonte di risparmio per l' , così come il pagamento, in adempimento CP_1 Part delle previsioni contrattuali non incideva sul bilancio dell' In tale delibera si leggeva: “visto il verbale del Collegio sindacale n. 55 del 16.2.2017 che esprime parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico- finanziaria di cui all'art 40 bis del D, Lgs 165/2001”, e ciò costituiva prova contraria di quanto sostenuto dall'appellante, atteso che erano stati acquisiti tutti i pareri necessari per l'adozione della delibera ed era stato precisato che il riparto dei fondi sarebbe avvenuto nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78 del 31.05.2010, convertito con la legge n°122/2010, sulla base della caratura già attribuita alla dirigenza nell'anno 2010. Veniva prodotto l'atto prot. 28187 dell'11.06.2020, in cui l'azienda appellante, ritenuta la validità della delibera 171/2017 e del verbale n. 55 del 16.02.2017, confermava la propria volontà di dare adempimento agli accordi del 15.03.2016, attesa l'acquisizione del parere favorevole del Collegio sindacale sulla compatibilità dell'accordo alla normativa di riferimento, prevedendo inoltre che per gli adempimenti futuri del predetto accordo: “Le parti concordano che la presente ipotesi diverrà definitiva, senza l'obbligo di acquisizione di certificazione di compatibilità economica-finanziaria , di cui all'art 40 bis del decreto legislativo n 765/2007 in quanto i residui 2010-2015 sono parte integrante dell'Accordo del 75/03/2076 già certificato dal Collegio Sindacale con Verbale n 55 del 16/02/2017.” 7
Non era vero quanto asserito da controparte, cioè che tale delibera fosse priva del parere favorevole della Commissione Straordinaria, riportato chiaramente nel frontespizio, né che non fossero state indicate le voci di bilancio alle quali imputare la spesa, poiché nel medesimo documento emergeva come il Funzionario al Bilancio e Programmazione abbia indicato l'imputazione dei costi come rientranti nei fondi del personale della dirigenza. Inoltre, il Direttore e il Responsabile del procedimento attestavano la completezza e la regolarità a norma di legge dei dati, dei documenti e delle procedure eseguite. Il tutto di immediata percezione dalla lettura della delibera n. 171/2017. Parte L' con l'assunto del recesso per facta concludentia tentava di mascherare il proprio inadempimento, non tenendo conto che le prestazioni erano già state rese dai dipendenti, e il diritto alla retribuzione pattuita era divenuto diritto quesito e intangibile, quale corrispettivo di una prestazione già resa. Del resto, un eventuale recesso non avrebbe potuto che avere efficacia eventualmente per le obbligazioni future, senza avere alcun effetto retroattivo relativamente agli anni per i quali il ricorrente aveva chiesto le differenze retributive, derivanti dal pregresso accordo (ultimo quello del 2016 recepito con delibera nel 2017) ormai entrati in maniera definitiva nel suo patrimonio. Il primo motivo di appello andava, dunque, rigettato, anche perché il Tribunale di Palmi aveva esaminato, ai fini del riconoscimento del diritto invocato, tutti gli atti deliberativi prodotti e non solamente la delibera 355/2009, ivi compresa la documentazione di provenienza aziendale attestante l'espletamento dei turni e comprovante il pagamento degli stessi in misura inferiore a quanto pattuito. Sulla reiterata contestazione circa la mancata esecuzione dei turni era appena il caso Part di rilevare che la prova in atti esisteva ed era stata rilasciata dalla stessa che comunque di fatto non aveva mai specificatamente contestato il documento. Circa la determinazione del quantum era facilmente intuibile l'operazione matematica compiuta. Ribadiva l'improponibilità di nuove eccezioni in fase di gravame e osservava in proposito che la capienza dei fondi era stata sempre una circostanza incontestata, anzi provata documentalmente da parte ricorrente con le deliberazioni prodotte che attestavano i riferimenti contabili, oggetto di successiva verifica da parte dei revisori dei conti, il tutto riportato nei documenti e negli atti di causa. In ogni caso, quand'anche il diritto del ricorrente fosse stato sottoposto alla condizione dell'accertamento della capienza dei fondi, tale condizione sarebbe meramente potestativa e, dunque, nulla in quanto il suo avverarsi dipendeva esclusivamente da un'attività del debitore, palesemente inadempiente. In via subordinata, affermava che tutta la condotta posta in essere dall'Azienda debitrice costituiva mancato adempimento contrattuale, il che legittimava, in subordine, la richiesta di risarcimento del danno da inadempimento, nella misura di € 8.216,04, o in quella ritenuta di giustizia. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello o, in subordine, accertato l'inadempimento dell' , riconoscere a parte appellata, a titolo di risarcimento del danno, Parte_1 la somma di € 8.216,04 o quella ritenuta di giustizia, con condanna dell'appellante alla refusione anche delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori costituiti antistatari.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 8
4. Il tema controverso devoluto con l'appello impone l'esame degli atti oggetto di contestazione, con precipuo riguardo agli anni per i quali è stata richiesta la corresponsione delle somme: dal 2013 al 2020. Il servizio di pronta disponibilità trova fondamento nel CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001, che all'art. 7 e, in senso analogo, all'art. 17 CCNL 2005 e all'art. 5 CCNL integrativo 2006-2009, limitato ai soli periodi notturni e festivi, ne disciplina il trattamento economico: £ 40.000 per ogni dodici ore. Le norme contrattuali, individuate le risorse a sostegno della spesa (“Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 38, comma 1, del Ccnl 7 aprile del 1999. La contrattazione integrativa può destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità dell'art. 39, comma 4, lett. D), del Ccnl 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l'importo dell'indennità di cui al comma sei del presente articolo”), demandano alla contrattazione integrativa la facoltà di rideterminare gli importi, compatibilmente con gli impegni di spesa assunti dalle Aziende sanitarie in sede di bilancio. Con deliberazione della Commissione straordinaria, n. 355 del 17.07.2009 era stato approvato il piano annuale del servizio di pronta disponibilità della dirigenza medico – veterinaria che, ai punti 10 e 11, quantificava gli importi dovuti per i turni di pronta disponibilità effettuati dal personale della dirigenza medica e veterinaria pari a € 20,16 ad
€30,00 per i primi dieci turni di pronta disponibilità mensili, ad €40,00 per le pronte disponibilità eccedenti i dieci turni mensili e ad €50,00 per i turni coincidenti con un giorno festivo. In alternativa, al dirigente, spettava, come previsto dal punto 11, un giorno di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Nel 2012, con deliberazione del Direttore generale n. 248 del 24.05.2012, veniva costituita una commissione paritetica, ex art. 6, c. 2, CCNL dirigenza medico – veterinaria Parte 1998/2001 al fine di risolvere le pendenze pregresse tra e dirigenti medici – veterinari. Con verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013 (convocato a seguito di nota del direttore generale recante prot. n. 76748 del 7.11.2013) e sottoscritto da entrambi i contraenti, finalizzato ad assicurare la continuità assistenziale e le urgenze anche con il servizio di pronta disponibilità (così intestazione accordo) era stato regolamentato il piano annuale del servizio di pronta disponibilità della Dirigenza medico- veterinaria ed era stato concordato, ai punti 10 e 11, che le pronte disponibilità, fino a 10 turni mensili, venissero retribuite con indennità di € 30,00 per turno, mentre le pronte disponibilità aggiuntive, eccedenti i 10 turni, con una indennità di € 40,00 per turno;
il turno di pronta disponibilità coincidente con giorno festivo era retribuito con un importo di € 50,00. Con verbale di accordo sindacale del 15.03.2016 era stata individuata la copertura finanziaria (residui del fondo trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, anni 2010/2015) finalizzata, tra l'altro, ad incrementare le indennità afferenti al suddetto fondo (pronta disponibilità, turni notturni, guardie mediche etc.). L'accordo era stato recepito con deliberazione del Commissario straordinario Dr.
. 0171 del 23.03.2017 avente ad oggetto, il recepimento del verbale di Controparte_4 accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.03.2016 riguardante i fondi contrattuali aziendali artt. 9, 10 2 11, del CCNL 06.05.2010 dirigenza medico – veterinaria. La deliberazione era stata resa previo parere favorevole dei direttori sanitario ed amministrativo, preso atto del parere favorevole del collegio sindacale (n. 55 del 16.02.2017) in merito alla compatibilità economico – finanziaria di cui all'art. 40 – bis del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto - per gli anni 2011/2014 - della previsione contenuta nell'art. 9, c. 2 - bis, del D.L. n. 78/2010, convertito nella l. n. 122/2010.
5. Le contestazioni mosse dall'appellante vertono essenzialmente sui seguenti presupposti: recesso per facta concludentia e indisponibilità delle risorse finanziarie per violazione dei vincoli posti con il D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010. 9
Sulla validità degli accordi collettivi integrativi, si richiama, ex art. 118 disp. att., la precedente decisione di questa Corte (123/2023) resa in fattispecie analoga: “Nessun dubbio, dunque, sussiste circa la piena legittimità sia del verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013, con cui le parti hanno concordato che le pronte disponibilità, fino a 10 turni mensili, vengano retribuite con indennità di € 30,00 per turno;
quelle eccedenti i 10 turni, con una indennità di €40,00 per turno;
infine, quelle coincidenti con un giorno festivo, con un importo pari ad € 50,00, sia del verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.3.2016, con cui è stato pattuito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico- veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' , al fine di incrementare le Parte_1 indennità afferenti allo stesso fondo (pronta disponibilità, turni notturni, guardie attive ecc.)”. Gli accordi integrativi che si sono susseguiti risultano tutti conformi al disposto dell'art. 40 del D.lgs. 165/2001, sia con riguardo agli aspetti procedurali sia con riguardo agli aspetti sostanziali. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “le esigenze di riduzione della spesa devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione, le esigenze di riduzione della spesa non legittimano la singola azienda sanitaria a ridurre unilateralmente i compensi previsti dalla contrattazione integrativa regionale” (Cassazione civile sez. lav., 04/06/2021, n.15679). Parte L' non risulta aver mai espresso, nelle sedi di concertazione, eventuali motivi ostativi al buon esito degli accordi;
anzi, tutti gli accordi risultano regolarmente sottoscritti e, nei verbali allegati, non vi è traccia di eventuali dissensi o opinioni contrarie. In particolare, appare infondata la censura relativa al superamento del tetto di spesa imposto alle aziende sanitarie dal D.L. n. 78/2012. La deliberazione n. 171/2017, infatti, nel recepire il precedente accordo e richiamare i pregressi verbali, espressamente garantisce che le somme riconosciute a titolo di indennità di disponibilità, nella misura reclamata dal ricorrente/appellato, sono garantite da adeguata copertura finanziaria nel rispetto del D.L. n. 78/2010, previo assenso, depositato in atti, del collegio sindacale, e vincolate nella destinazione. Gli incrementi di indennità disposti con gli accordi sindacali integrativi che si sono susseguiti dal 2012, tutti stipulati nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali, da ultimo il verbale di concertazione del 15.03.2016, sono legittimi sia perché disposti nell'esercizio della funzione integrativa salariale espressamente demandata alla contrattazione collettiva già dal CCLN dirigenza medico – veterinaria del 2009, sia perché stipulati nel rispetto della cornice normativa di riferimento. Né, sotto tale profilo, rilevano le vicende relative alla diversa conformazione delle aziende sanitarie prima e dopo il 2011 poiché lo svolgimento del servizio di pronta Parte disponibilità da parte del ricorrente/appellato è stato attestato proprio dall' che ha fornito gli elenchi contenenti i singoli turni effettuati nel corso di ciascuna annualità. Pertanto, pur nei rinnovati assetti aziendali conseguenti all'accorpamento dell'
[...]
con l il servizio svolto si è rivelato essenziale e, data la validità Parte_1 Parte_8 e l'efficacia della contrattazione collettiva integrativa, gli incrementi richiesti sono dovuti. Parte Quanto all'evenienza, ventilata dall' di recesso per comportamento concludente, Parte fin dall'accordo del 2009, questa non appare assistita da fondamento, il contegno dell' non si è dimostrato riconducibile alla volontà di recedere dagli accordi: questa ha sempre partecipato alle riunioni, ha sottoscritto i verbali, ha attuato l'iter amministrativo che dalla sottoscrizione dei verbali ha condotto all'emanazione delle delibere dirigenziali. Parte Ne deriva che l ha omesso di dare esecuzione agli accordi sottoscritti, così violando il disposto dell'art. 40 del D.lgs. n. 165/2001, nella parte in cui prevede, al c. 4, che le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi 10
nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Tale circostanza trova peculiare riscontro nella documentazione successiva all'anno 2017 prodotta dall'appellato e che, avuto riguardo alla peculiare efficacia dimostrativa (cfr. Cass. Ordinanza 28 settembre 2021, n. 26257 – Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche di ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa), viene acquisita al giudizio. Si tratta della deliberazione della Commissione Straordinaria n. 28187 del 11.06.2020 denominata “Accordo definitivo dirigenza medico – veterinaria ed S.P.T.A.” e deliberazione del Direttore Generale n. 647 del 26.06.2023, denominata “Rideterminazione fondi contrattuali area sanità personale dirigenze medica, veterinaria, sanitaria, professioni sanitarie anni 2010-2022 e determinazione provvisoria fondi contrattuali relativi all'anno 2023”. Il primo documento richiama espressamente, quali atti presupposti, la delibera n. 171 del 23 marzo 2017, e attesta: Le parti concordano che la presente ipotesi diverrà definitiva, senza l'obbligo di acquisizione di certificazione di compatibilità economica-finanziaria , di cui all'art 40 bis del decreto legislativo n 765/2007 in quanto i residui 2O1O- 2015 sono parte integrante dell'Accordo del 75/03/2076 già certificato dal Collegio Sindacale con Verbale n 55 del 76/O2l2O7 e dispone gli strumenti finanziari per dare concreta attivazione al suddetto accordo. Dal secondo è possibile evincere gli impegni di spesa passati e futuri con riguardo all'area della dirigenza medico – veterinaria. Entrambi gli atti denotano una partecipazione attiva dell'APS sotto il profilo contrattuale e dell'impegno di spesa. Tale documentazione può leggersi in combinato disposto con la norma contenuta nell'art. 30 CCNL 2019-2021 dirigenza medico – veterinaria a norma della quale: Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 73 - Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro. Ciò posto, il primo motivo di appello si rivela infondato sia in punto di insussistenza nell'an debeatur sia in punto di omessa o carente motivazione, posto che la sentenza ha richiamato la normativa contrattuale di riferimento per l'organizzazione del servizio di pronta disponibilità per il personale del comparto sanità, richiamando anche quale precedente, che veniva fatto proprio e posto a fondamento della decisione, la sentenza n. 36/2023 della Corte di Appello di Reggio Calabria, concludendo, per le ragioni ivi esposte, per la legittimità del verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013, del verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.3.2016, con cui era stato pattuito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico-veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' , al fine di incrementare Parte_1 le indennità afferenti allo stesso fondo (pronta disponibilità, turni notturni, guardie attive ecc.). È infondato, anzi al limite della genericità, pure l'ulteriore motivo di doglianza, con cui è stata lamentata la carenza di prova del diritto anche in punto di quantum debeatur, avendo l resistente contestato i conteggi elaborati dalla controparte. CP_1 Il Tribunale, coerentemente con le risultanze in atti, ha rilevato che il ricorrente aveva dato prova di aver svolto i turni di reperibilità nel periodo indicato in ricorso ed aveva fornito la prova dei criteri di quantificazione, recepiti negli accordi sopra richiamati, depositando sul punto precisi conteggi. Nessuna specifica contestazione, neanche con l'atto di appello, è stata proposta al fine di poter apprezzare un qualsivoglia errore nel computo del quantum debeatur, tale che 11
la generica deduzione con cui è stata affermata l'assenza di prova, senza espressa e specifica negazione del fatto allegato dal ricorrente, non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.. Per tutti i motivi esposti l'appello è infondato e va rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore € 8.216,04 - in complessivi € 5.809,00, oltre accessori come per legge. Esse vanno distratte in favore dei difensori antistatari dell'appellato che ne hanno fatto richiesta. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona Parte_9 del legale rappresentante p.t., nei confronti di dott. avverso la Controparte_2 sentenza n. 100/2024 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata in data 26.01.2024, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 5.809,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Reggio Calabria, 24 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 73/2024 R.G., vertente TRA
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Rosa Lombardo, Dirigente dell'Ufficio Legale, C.F. C.F._1 elettivamente domiciliata presso la sede legale dell' sita in Palazzo Tibi II Tronco S. CP_1 Parte Anna sede legale dell' , tel/fax 0964/399066–pec Email_1
Email_2 appellante CONTRO Dott. , nato a [...] il [...], CF Controparte_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaella Crocitti, CF C.F._2
e IR TE, CF elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliato presso lo studio del primo, in Taurianova, via De Amicis n. 9, fax 0966612065, pec posta elettronica certificata Email_3 Email_4 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi il 27.01.2021
[...]
, premesso di essere dipendente dell' resistente con la qualifica di CP_2 CP_1 dirigente medico, chiedeva l'accertamento del proprio diritto al pagamento dell'indennità prevista per i turni di pronta disponibilità per l'importo contrattualmente pattuito e la Parte conseguente condanna dell' resistente a corrispondere le differenze retributive per l'arco temporale 2013 - 2020, quantificabili in € 8.216,04, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Part A sostegno della domanda esponeva che con delibera n. 355/2009 l Parte_1
, previo accordo siglato con le OO. SS., aveva stabilito che il compenso per i turni
[...] di pronta disponibilità effettuati dal personale della dirigenza medica e veterinaria venisse incrementato da € 20,16 ad € 30,00 per i primi dieci turni di pronta disponibilità mensili, ad
€ 40,00 per le pronte disponibilità eccedenti i dieci turni mensili e ad € 50,00 per i turni coincidenti con un giorno festivo;
al fine di provvedere all'adeguamento di quanto contrattualmente pattuito, e soprattutto al fine di regolarizzare i pagamenti pregressi, l
[...]
, con delibera n. 248/12, aveva istituito un'apposita Commissione Parte_1 2
Part Paritetica, che aveva provveduto alla definizione di tutto il carico pregresso e l aveva corrisposto tutte le differenze retributive maturate dai dipendenti per i turni di pronta disponibilità. Part Dal 01.01.2013 l contravvenendo alle disposizioni contrattuali e a quanto statuito con la delibera n. 355/2009, aveva nuovamente retribuito i turni di pronta disponibilità nella misura di € 20,66. Con verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013 era stato regolamentato il piano annuale del servizio di pronta disponibilità della Dirigenza medico- veterinaria, al cui punto 10 le parti avevano concordato che le pronte disponibilità, fino a 10 turni mensili, venissero retribuite con indennità di € 30,00 per turno, mentre le pronte disponibilità aggiuntive, eccedenti i 10 turni, con una indennità di € 40,00 per turno;
al punto 11 era stato pattuito che il turno di pronta disponibilità, coincidente con un giorno festivo, fosse retribuito con l'importo di € 50,00. Con verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.03.2016, era stato pattuito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' , al fine Parte_1 di incrementare le indennità afferenti allo stesso fondo (pronta disponibilità, turni notturni, guardie attive ecc.). Part L' non aveva dato attuazione ad alcuno degli obblighi assunti con il predetto accordo e, pertanto, con ricorso ex art. 28 L. 300/1970, depositato presso il Tribunale Civile di Reggio Calabria Sezione Lavoro, le parti sindacali avevano chiamato in giudizio l
[...]
al fine di ottenere la cessazione del comportamento illegittimo, la rimozione Parte_1 dei suoi effetti e l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del sopra menzionato accordo. Il Tribunale adito, con ordinanza del 28.07.2016 cron. n. 11/2016, accogliendo il ricorso, aveva dichiarato antisindacale la condotta dell' nella parte in Parte_1 Part cui non aveva attuato l'accordo del 15.03.2016 e conseguentemente aveva ordinato all' resistente di cessare immediatamente la condotta antisindacale, provvedendo a quanto necessario ad ottemperare agli obblighi su di essa incombenti. L'accordo era stato recepito in data 23.3.2017 con delibera del Commissario Straordinario dell' e, nonostante ciò, non solo non aveva Parte_2 provveduto ad integrare le indennità dovute conformemente a quanto contrattualmente pattuito, ma aveva continuato a retribuire i turni di pronta disponibilità nella misura fissa di € 20,66 per ciascun turno, disattendendo le condizioni contrattuali concordate. Esso ricorrente aveva effettuato turni di pronta disponibilità dall'anno 2013 fino al 2020 e per ciascun turno di pronta disponibilità aveva percepito quale compenso fisso la somma di € 20,66. Con missiva, inviata via pec, l era stata diffidata a provvedere Parte_1 al pagamento delle differenze retributive per la causale avanti specificata, ma invano. Esso ricorrente, per le annualità sopra indicate, accreditava la complessiva somma di
€ 8.216,04, pari alla differenza tra quanto dovuto (secondo la tipologia e il numero di turni) e quanto percepito. Costituitasi in giudizio l resisteva all'avversa pretesa, Parte_1 chiedendone il rigetto.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 100/2024 pubblicata il 26/01/2024, il Tribunale di Palmi così statuiva:
“1) condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_3 pagamento dell'importo di 8.216,04 euro, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
2) condanna parte resistente a rimborsare in favore del ricorrente le spese di lite che 3
si liquidano in complessivi 1.000,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore degli avv.ti IR TE e Raffaella Crocitti procuratori antistatari”. Dalla certificazione in atti, proveniente dalla stessa Azienda resistente, emergeva che il ricorrente aveva svolto, nel periodo temporale indicato in ricorso, i turni di pronta disponibilità e che gli stessi fossero stati pagati in misura inferiore a quanto stabilito nel verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013, con cui era stato regolamentato il piano annuale del servizio di pronta disponibilità della Dirigenza medico- veterinaria e dall'accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.3.2016, con cui era stato stabilito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico-veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' ; Parte_1 accordo recepito- in esito all'ordinanza ex art 28 sta lav. emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, in data 23.3.2017- dalla delibera del Commissario Straordinario dell' Parte_1
n. 171/2017.
[...]
La quantificazione degli importi indicata in ricorso, inoltre, era coerente con quanto stabilito dalla contrattazione sopra richiamata. Sul punto, dichiarava il Tribunale di aderire all'orientamento seguito dall'Ufficio in diverse pronunce (v., tra le tante, Tribunale Palmi sentenza n. 64/2021 del 19/01/2021) e alla cui diffusa motivazione rinviava ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.. In particolare, era stato rilevato che la normativa contenuta nel Ccnl Comparto Sanità del 20.9.2001, che all'art. 7 (in senso analogo l'art 17 CCNL 2005) stabiliva, al primo comma, che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito dal comma 3”; al secondo comma che “All'inizio di ogni anno le aziende predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l'erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture”; al sesto comma che:
“il servizio di pronta disponibilità va limitato ai soli periodi notturni e festivi. Nel caso in cui esso cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di £ 40.000 per ogni dodici ore”; al settimo comma che: “Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi”; al nono che “In caso di chiamata l'attività viene computa come lavoro straordinario”; al decimo che: “Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese”; ed infine al comma quattordici che “Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art 38, comma 1, del Ccnl 7 aprile del 1999. La contrattazione integrativa può destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità dell'art. 39, comma 4, lett. D), del Ccnl 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l'importo dell'indennità di cui al comma sei del presente articolo”. La normativa contrattuale di riferimento per l'organizzazione del servizio di pronta disponibilità per il personale del comparto sanità aveva disapplicato l'art. 18 del DPR 270/87, confermando il compenso per l'istituto della pronta disponibilità nell'importo di € 20,65, per come fissato dall'art. 51 del D.P.R. n. 384 del 28.11.1990. Successivamente, nel caso di specie, la contrattazione integrativa aveva rideterminato l'importo in € 30,00 per turno, mentre le pronte disponibilità aggiuntive, eccedenti i 10 turni, con una indennità di € 40,00 per turno. Come ritenuto anche dalla Corte di Appello di Reggio Calabria (cfr. sentenza n. 36/2023), nessun dubbio sussisteva circa la legittimità sia del verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013, sia del verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.3.2016, con cui era stato pattuito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico-veterinaria e art. 8 4
CCNL SPTA dell' , al fine di incrementare le indennità afferenti allo Parte_1 stesso fondo (pronta disponibilità, turni notturni, guardie attive ecc.). Ciò posto, il ricorrente aveva dato prova di avere svolto i turni di reperibilità nel periodo indicato in ricorso ed aveva allegato il mancato pagamento degli stessi. Aveva fornito anche la prova dei criteri di nuova quantificazione, recepiti negli accordi sopra richiamati, depositando sul punto precisi conteggi. Aveva, dunque, fornito la prova della fonte dell'obbligazione e il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte. L'Azienda sanitaria resistente non aveva dato prova del pagamento degli importi, di conseguenza, non aveva fornito, come era suo onere, la prova dell'adempimento dell'obbligazione (cfr. ex multis Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). Ne conseguiva che l resistente doveva essere condannata al Parte_3 pagamento dei turni di reperibilità espletati e non retribuiti in favore di parte ricorrente quantificati in € 8.216,04 (come da conteggi depositati), nonché al pagamento degli interessi legali su detta somma dalla presente pronuncia al saldo. Le spese di giudizio seguivano la soccombenza e venivano liquidate, tenuto conto del valore, dell'attività svolta e della serialità del contenzioso, in € 1.000,00, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
3. Il giudizio in grado di appello. Parte La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' che ne invocava la riforma. Lamentava il vizio di omessa e/o carente e/o viziata motivazione circa l'esistenza del diritto azionato, giacché seppur pacifico il diritto del Tribunale a motivare il provvedimento per relationem, pur tuttavia tale rinvio non esonerava dall'esame delle singole questioni poste dalla parte resistente, anche solo per rigettarle. Invero dalla documentazione versata in atti, anche in ragione delle eccezioni formulate dalla difesa dell , mancava la prova della sussistenza di un diritto soggettivo CP_1 perfetto. Il Tribunale erroneamente aveva ritenuto la deliberazione n. 335/ 2009- adottata dalla ex in ragione della pregressa dotazione organica ed Controparte_3 Parte_1 esigenze illo tempore rappresentate- come atto presupposto del riconosciuto diritto, in quanto la stessa era palesemente incompatibile con le ragioni organizzative ed esigenze aziendali della nuova azienda costituita, palesemente diverse da quelle antecedenti Part all'accorpamento della ex con la di Locri e con quella di Palmi. Nel corpo Pt_4 Pt_5 del provvedimento impugnato nessun accenno veniva fatto quanto alla efficacia dell'accordo e la sua ragione giustificatrice. Ove il giudice avesse esaminato e valutato le censure articolate dall sarebbe CP_1 addivenuto ad un diverso giudizio. Il Tribunale, nel ritenere fondata la domanda, implicitamente aveva riconosciuto una valenza sine die all'accordo del 2009 contravvenendo così ai principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di settore. La Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 355 del 17/07/2009 prendeva solo atto di un accordo sindacale, il cui verbale di Concertazione e Contrattazione Integrativa Aziendale era allegato all'atto medesimo, approvando contestualmente il piano aziendale per l'anno 2009 dei turni di pronta disponibilità e, senza indicare alcuna scadenza dei termini economici dell'accordo. L'accordo sindacale di cui alla Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 355 del 17/07/2009 ed il piano aziendale di pronta disponibilità per l'anno 2009 era stato sottoscritto tenendo a riferimento l'organizzazione dell' Parte_6
dell'epoca, che allo stato non era più corrispondente all'evoluzione che
[...]
l medesima aveva effettuato nel corso degli anni. CP_1 5
Con riferimento al verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 21/01/2009 l aveva ottemperato al medesimo accordo per l'anno di Parte_1 riferimento 2009-2011, senza che ciò avvenisse per gli anni successivi, manifestando di fatto, tramite comportamenti concludenti, la propria volontà di recedere dall'accordo contrattuale. L' non aveva dato esecuzione spontanea, per il periodo in contestazione, CP_1 diverso da quello dell'accordo per la nuova veste giuridica della azienda a seguito dell'accorpamento e per l'osservanza dei principi di diritto sottesi al regime contrattualistico. L'efficacia sine die dell'accordo richiamato avrebbe infatti vanificato la causa e la funzione sociale della contrattazione. Nessun diritto automatico o riconoscimento senza soluzione di continuità, ma solo una pretesa economica condizionata alla verifica del collegio sindacale che, per come da suo verbale n. 55, richiamato in delibera, aveva dichiarato: “per l'erogazione del fondo per l'anno 2016 il collegio si esprimerà una volta che la azienda li avrà quantificati in via definitiva”. In assenza di certificazione dei fondi il diritto preteso non poteva essere riconosciuto per il periodo in contestazione. Era onere del ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa e la sua immediata esigibilità. Con il secondo motivo lamentava l'erronea valutazione oltre che dell'an anche del quantum debeatur e la carenza di prova. Il Tribunale aveva recepito acriticamente la tesi del ricorrente, senza alcuna indagine né degli elementi costitutivi del diritto, né della verifica della quantum dovuto in relazione alla singola posizione. La resistente peraltro aveva contestato i conteggi elaborati dalla controparte deducendo l'assenza di prova in atti sia del diritto per cui si procedeva sia dei parametri utilizzati per pervenire a tale risultato e della capienza del fondo in ragione della non definitività della quantificazione da parte della azienda. Tale carenza aveva condotto ad una decisione ingiusta, anche in punto di spese di lite. Concludeva chiedendo l'integrale riforma della sentenza e la condanna del resistente/appellato alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio. Costituitosi, il dott. preliminarmente eccepiva l'inammissibilità Controparte_2 delle nuove eccezioni formulate dall'appellante che ampliavano il thema decidedum, introducendo nuovi elementi, che, a suo dire, sarebbero estintivi del diritto del ricorrente. Part In particolare, l aveva eccepito per la prima volta il recesso dagli accordi contrattuali recepiti con la delibera n. 355/2009, tale eccezione andava dichiarata inammissibile, poiché introduceva nuovi temi di indagine non tempestivamente allegati in primo grado. In ogni caso, ripercorrendo l'excursus della vicenda, emergeva chiaramente da tutti gli Part atti posti in essere dall' l'inesistenza della volontà di recedere ma anzi il fermo intendimento di confermare l'accordo recepito dalla delibera 355/2009. Part Nel 2012, l dopo aver istituito un'apposita commissione incaricata del pagamento di tutte le differenze retributive relative ai turni di pronta disponibilità per gli anni 2009-2011, nuovamente, con verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013, aveva regolamentato il piano annuale del servizio di pronta disponibilità della Dirigenza
, stabilendo al punto n. 10 che le pronte disponibilità, fino a 10 turni Parte_7 mensili, venissero retribuite con indennità di € 30,00 per turno, mentre le pronte disponibilità aggiuntive, eccedenti i 10 turni, con una indennità di € 40,00 per turno. Al punto n.11 del medesimo accordo era stato pattuito che il turno di pronta disponibilità, coincidente con un giorno festivo, venisse retribuito con un importo pari ad € 50,00. In tale documento si leggeva Part chiaramente che l confermava il suo intendimento ad assicurare la continuità assistenziale e le urgenze anche con il servizio di pronta disponibilità. 6
Nessuna condizione era mutata nell'assetto organizzativo diversamente da quanto Part oggi asserito per la prima volta dall' Ma vi era di più. Con verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.03.2016 era stato pattuito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico-veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' , al fine di Parte_1 incrementare le indennità afferenti allo stesso fondo (pronta disponibilità, turni notturni, guardie attive ecc.). Tale accordo era stato poi recepito in data 23.3.2017 con delibera del Commissario Straordinario dell' n. 171/2017. Parte_1 Da tale condotta risultava tutt'altro che la volontà di recedere per facta concludentia, atteso che erano proprio i fatti e i documenti ad evidenziare la volontà di dare continuità agli accordi integrativi. Part Cosa diversa era il rispetto degli impegni assunti, sistematicamente disattesi dall' tanto che per la mancata attuazione degli obblighi era stata instaurata una vertenza ex art. Part 28 L. 300/1970, al fine di ottenere la cessazione del comportamento illegittimo dell' la rimozione dei suoi effetti e l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione Part del sopra menzionato accordo. In tale giudizio l era regolarmente costituita e non aveva eccepito il recesso dagli accordi stipulati. Il Tribunale adito con ordinanza del 28.07.2016 cron. n. 11/2016, accogliendo il ricorso, aveva dichiarato antisindacale la condotta dell' nella parte in cui non Parte_1 aveva attuato l'accordo del 15.03.2016 e conseguentemente aveva ordinato al resistente di cessare immediatamente la condotta antisindacale, provvedendo a quanto necessario ad ottemperare. La delibera n. 171 del 23.03.2017 aveva recepito tutti gli accordi tra le parti sindacali, ivi compreso quello del 15.03.2016, con il quale era stato pattuito l'utilizzo dei residui anni 2010-2015 del fondo contrattuale CCNL 2010 per il pagamento delle indennità, pronta disponibilità, turni notturni, guardie attive, ecc.. Tali fondi dovevano essere utilizzati esclusivamente per il pagamento delle prestazioni sopra indicate, senza possibilità alcuna per l'Ente di destinarli ad altre finalità, con la conseguenza che il mancato utilizzo degli stessi non costituiva e non poteva costituire in alcun modo, una fonte di risparmio per l' , così come il pagamento, in adempimento CP_1 Part delle previsioni contrattuali non incideva sul bilancio dell' In tale delibera si leggeva: “visto il verbale del Collegio sindacale n. 55 del 16.2.2017 che esprime parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico- finanziaria di cui all'art 40 bis del D, Lgs 165/2001”, e ciò costituiva prova contraria di quanto sostenuto dall'appellante, atteso che erano stati acquisiti tutti i pareri necessari per l'adozione della delibera ed era stato precisato che il riparto dei fondi sarebbe avvenuto nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78 del 31.05.2010, convertito con la legge n°122/2010, sulla base della caratura già attribuita alla dirigenza nell'anno 2010. Veniva prodotto l'atto prot. 28187 dell'11.06.2020, in cui l'azienda appellante, ritenuta la validità della delibera 171/2017 e del verbale n. 55 del 16.02.2017, confermava la propria volontà di dare adempimento agli accordi del 15.03.2016, attesa l'acquisizione del parere favorevole del Collegio sindacale sulla compatibilità dell'accordo alla normativa di riferimento, prevedendo inoltre che per gli adempimenti futuri del predetto accordo: “Le parti concordano che la presente ipotesi diverrà definitiva, senza l'obbligo di acquisizione di certificazione di compatibilità economica-finanziaria , di cui all'art 40 bis del decreto legislativo n 765/2007 in quanto i residui 2010-2015 sono parte integrante dell'Accordo del 75/03/2076 già certificato dal Collegio Sindacale con Verbale n 55 del 16/02/2017.” 7
Non era vero quanto asserito da controparte, cioè che tale delibera fosse priva del parere favorevole della Commissione Straordinaria, riportato chiaramente nel frontespizio, né che non fossero state indicate le voci di bilancio alle quali imputare la spesa, poiché nel medesimo documento emergeva come il Funzionario al Bilancio e Programmazione abbia indicato l'imputazione dei costi come rientranti nei fondi del personale della dirigenza. Inoltre, il Direttore e il Responsabile del procedimento attestavano la completezza e la regolarità a norma di legge dei dati, dei documenti e delle procedure eseguite. Il tutto di immediata percezione dalla lettura della delibera n. 171/2017. Parte L' con l'assunto del recesso per facta concludentia tentava di mascherare il proprio inadempimento, non tenendo conto che le prestazioni erano già state rese dai dipendenti, e il diritto alla retribuzione pattuita era divenuto diritto quesito e intangibile, quale corrispettivo di una prestazione già resa. Del resto, un eventuale recesso non avrebbe potuto che avere efficacia eventualmente per le obbligazioni future, senza avere alcun effetto retroattivo relativamente agli anni per i quali il ricorrente aveva chiesto le differenze retributive, derivanti dal pregresso accordo (ultimo quello del 2016 recepito con delibera nel 2017) ormai entrati in maniera definitiva nel suo patrimonio. Il primo motivo di appello andava, dunque, rigettato, anche perché il Tribunale di Palmi aveva esaminato, ai fini del riconoscimento del diritto invocato, tutti gli atti deliberativi prodotti e non solamente la delibera 355/2009, ivi compresa la documentazione di provenienza aziendale attestante l'espletamento dei turni e comprovante il pagamento degli stessi in misura inferiore a quanto pattuito. Sulla reiterata contestazione circa la mancata esecuzione dei turni era appena il caso Part di rilevare che la prova in atti esisteva ed era stata rilasciata dalla stessa che comunque di fatto non aveva mai specificatamente contestato il documento. Circa la determinazione del quantum era facilmente intuibile l'operazione matematica compiuta. Ribadiva l'improponibilità di nuove eccezioni in fase di gravame e osservava in proposito che la capienza dei fondi era stata sempre una circostanza incontestata, anzi provata documentalmente da parte ricorrente con le deliberazioni prodotte che attestavano i riferimenti contabili, oggetto di successiva verifica da parte dei revisori dei conti, il tutto riportato nei documenti e negli atti di causa. In ogni caso, quand'anche il diritto del ricorrente fosse stato sottoposto alla condizione dell'accertamento della capienza dei fondi, tale condizione sarebbe meramente potestativa e, dunque, nulla in quanto il suo avverarsi dipendeva esclusivamente da un'attività del debitore, palesemente inadempiente. In via subordinata, affermava che tutta la condotta posta in essere dall'Azienda debitrice costituiva mancato adempimento contrattuale, il che legittimava, in subordine, la richiesta di risarcimento del danno da inadempimento, nella misura di € 8.216,04, o in quella ritenuta di giustizia. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello o, in subordine, accertato l'inadempimento dell' , riconoscere a parte appellata, a titolo di risarcimento del danno, Parte_1 la somma di € 8.216,04 o quella ritenuta di giustizia, con condanna dell'appellante alla refusione anche delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori costituiti antistatari.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 8
4. Il tema controverso devoluto con l'appello impone l'esame degli atti oggetto di contestazione, con precipuo riguardo agli anni per i quali è stata richiesta la corresponsione delle somme: dal 2013 al 2020. Il servizio di pronta disponibilità trova fondamento nel CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001, che all'art. 7 e, in senso analogo, all'art. 17 CCNL 2005 e all'art. 5 CCNL integrativo 2006-2009, limitato ai soli periodi notturni e festivi, ne disciplina il trattamento economico: £ 40.000 per ogni dodici ore. Le norme contrattuali, individuate le risorse a sostegno della spesa (“Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 38, comma 1, del Ccnl 7 aprile del 1999. La contrattazione integrativa può destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità dell'art. 39, comma 4, lett. D), del Ccnl 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l'importo dell'indennità di cui al comma sei del presente articolo”), demandano alla contrattazione integrativa la facoltà di rideterminare gli importi, compatibilmente con gli impegni di spesa assunti dalle Aziende sanitarie in sede di bilancio. Con deliberazione della Commissione straordinaria, n. 355 del 17.07.2009 era stato approvato il piano annuale del servizio di pronta disponibilità della dirigenza medico – veterinaria che, ai punti 10 e 11, quantificava gli importi dovuti per i turni di pronta disponibilità effettuati dal personale della dirigenza medica e veterinaria pari a € 20,16 ad
€30,00 per i primi dieci turni di pronta disponibilità mensili, ad €40,00 per le pronte disponibilità eccedenti i dieci turni mensili e ad €50,00 per i turni coincidenti con un giorno festivo. In alternativa, al dirigente, spettava, come previsto dal punto 11, un giorno di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Nel 2012, con deliberazione del Direttore generale n. 248 del 24.05.2012, veniva costituita una commissione paritetica, ex art. 6, c. 2, CCNL dirigenza medico – veterinaria Parte 1998/2001 al fine di risolvere le pendenze pregresse tra e dirigenti medici – veterinari. Con verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013 (convocato a seguito di nota del direttore generale recante prot. n. 76748 del 7.11.2013) e sottoscritto da entrambi i contraenti, finalizzato ad assicurare la continuità assistenziale e le urgenze anche con il servizio di pronta disponibilità (così intestazione accordo) era stato regolamentato il piano annuale del servizio di pronta disponibilità della Dirigenza medico- veterinaria ed era stato concordato, ai punti 10 e 11, che le pronte disponibilità, fino a 10 turni mensili, venissero retribuite con indennità di € 30,00 per turno, mentre le pronte disponibilità aggiuntive, eccedenti i 10 turni, con una indennità di € 40,00 per turno;
il turno di pronta disponibilità coincidente con giorno festivo era retribuito con un importo di € 50,00. Con verbale di accordo sindacale del 15.03.2016 era stata individuata la copertura finanziaria (residui del fondo trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, anni 2010/2015) finalizzata, tra l'altro, ad incrementare le indennità afferenti al suddetto fondo (pronta disponibilità, turni notturni, guardie mediche etc.). L'accordo era stato recepito con deliberazione del Commissario straordinario Dr.
. 0171 del 23.03.2017 avente ad oggetto, il recepimento del verbale di Controparte_4 accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.03.2016 riguardante i fondi contrattuali aziendali artt. 9, 10 2 11, del CCNL 06.05.2010 dirigenza medico – veterinaria. La deliberazione era stata resa previo parere favorevole dei direttori sanitario ed amministrativo, preso atto del parere favorevole del collegio sindacale (n. 55 del 16.02.2017) in merito alla compatibilità economico – finanziaria di cui all'art. 40 – bis del D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto - per gli anni 2011/2014 - della previsione contenuta nell'art. 9, c. 2 - bis, del D.L. n. 78/2010, convertito nella l. n. 122/2010.
5. Le contestazioni mosse dall'appellante vertono essenzialmente sui seguenti presupposti: recesso per facta concludentia e indisponibilità delle risorse finanziarie per violazione dei vincoli posti con il D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010. 9
Sulla validità degli accordi collettivi integrativi, si richiama, ex art. 118 disp. att., la precedente decisione di questa Corte (123/2023) resa in fattispecie analoga: “Nessun dubbio, dunque, sussiste circa la piena legittimità sia del verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013, con cui le parti hanno concordato che le pronte disponibilità, fino a 10 turni mensili, vengano retribuite con indennità di € 30,00 per turno;
quelle eccedenti i 10 turni, con una indennità di €40,00 per turno;
infine, quelle coincidenti con un giorno festivo, con un importo pari ad € 50,00, sia del verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.3.2016, con cui è stato pattuito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico- veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' , al fine di incrementare le Parte_1 indennità afferenti allo stesso fondo (pronta disponibilità, turni notturni, guardie attive ecc.)”. Gli accordi integrativi che si sono susseguiti risultano tutti conformi al disposto dell'art. 40 del D.lgs. 165/2001, sia con riguardo agli aspetti procedurali sia con riguardo agli aspetti sostanziali. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “le esigenze di riduzione della spesa devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione, le esigenze di riduzione della spesa non legittimano la singola azienda sanitaria a ridurre unilateralmente i compensi previsti dalla contrattazione integrativa regionale” (Cassazione civile sez. lav., 04/06/2021, n.15679). Parte L' non risulta aver mai espresso, nelle sedi di concertazione, eventuali motivi ostativi al buon esito degli accordi;
anzi, tutti gli accordi risultano regolarmente sottoscritti e, nei verbali allegati, non vi è traccia di eventuali dissensi o opinioni contrarie. In particolare, appare infondata la censura relativa al superamento del tetto di spesa imposto alle aziende sanitarie dal D.L. n. 78/2012. La deliberazione n. 171/2017, infatti, nel recepire il precedente accordo e richiamare i pregressi verbali, espressamente garantisce che le somme riconosciute a titolo di indennità di disponibilità, nella misura reclamata dal ricorrente/appellato, sono garantite da adeguata copertura finanziaria nel rispetto del D.L. n. 78/2010, previo assenso, depositato in atti, del collegio sindacale, e vincolate nella destinazione. Gli incrementi di indennità disposti con gli accordi sindacali integrativi che si sono susseguiti dal 2012, tutti stipulati nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali, da ultimo il verbale di concertazione del 15.03.2016, sono legittimi sia perché disposti nell'esercizio della funzione integrativa salariale espressamente demandata alla contrattazione collettiva già dal CCLN dirigenza medico – veterinaria del 2009, sia perché stipulati nel rispetto della cornice normativa di riferimento. Né, sotto tale profilo, rilevano le vicende relative alla diversa conformazione delle aziende sanitarie prima e dopo il 2011 poiché lo svolgimento del servizio di pronta Parte disponibilità da parte del ricorrente/appellato è stato attestato proprio dall' che ha fornito gli elenchi contenenti i singoli turni effettuati nel corso di ciascuna annualità. Pertanto, pur nei rinnovati assetti aziendali conseguenti all'accorpamento dell'
[...]
con l il servizio svolto si è rivelato essenziale e, data la validità Parte_1 Parte_8 e l'efficacia della contrattazione collettiva integrativa, gli incrementi richiesti sono dovuti. Parte Quanto all'evenienza, ventilata dall' di recesso per comportamento concludente, Parte fin dall'accordo del 2009, questa non appare assistita da fondamento, il contegno dell' non si è dimostrato riconducibile alla volontà di recedere dagli accordi: questa ha sempre partecipato alle riunioni, ha sottoscritto i verbali, ha attuato l'iter amministrativo che dalla sottoscrizione dei verbali ha condotto all'emanazione delle delibere dirigenziali. Parte Ne deriva che l ha omesso di dare esecuzione agli accordi sottoscritti, così violando il disposto dell'art. 40 del D.lgs. n. 165/2001, nella parte in cui prevede, al c. 4, che le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi 10
nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Tale circostanza trova peculiare riscontro nella documentazione successiva all'anno 2017 prodotta dall'appellato e che, avuto riguardo alla peculiare efficacia dimostrativa (cfr. Cass. Ordinanza 28 settembre 2021, n. 26257 – Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche di ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa), viene acquisita al giudizio. Si tratta della deliberazione della Commissione Straordinaria n. 28187 del 11.06.2020 denominata “Accordo definitivo dirigenza medico – veterinaria ed S.P.T.A.” e deliberazione del Direttore Generale n. 647 del 26.06.2023, denominata “Rideterminazione fondi contrattuali area sanità personale dirigenze medica, veterinaria, sanitaria, professioni sanitarie anni 2010-2022 e determinazione provvisoria fondi contrattuali relativi all'anno 2023”. Il primo documento richiama espressamente, quali atti presupposti, la delibera n. 171 del 23 marzo 2017, e attesta: Le parti concordano che la presente ipotesi diverrà definitiva, senza l'obbligo di acquisizione di certificazione di compatibilità economica-finanziaria , di cui all'art 40 bis del decreto legislativo n 765/2007 in quanto i residui 2O1O- 2015 sono parte integrante dell'Accordo del 75/03/2076 già certificato dal Collegio Sindacale con Verbale n 55 del 76/O2l2O7 e dispone gli strumenti finanziari per dare concreta attivazione al suddetto accordo. Dal secondo è possibile evincere gli impegni di spesa passati e futuri con riguardo all'area della dirigenza medico – veterinaria. Entrambi gli atti denotano una partecipazione attiva dell'APS sotto il profilo contrattuale e dell'impegno di spesa. Tale documentazione può leggersi in combinato disposto con la norma contenuta nell'art. 30 CCNL 2019-2021 dirigenza medico – veterinaria a norma della quale: Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 73 - Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro. Ciò posto, il primo motivo di appello si rivela infondato sia in punto di insussistenza nell'an debeatur sia in punto di omessa o carente motivazione, posto che la sentenza ha richiamato la normativa contrattuale di riferimento per l'organizzazione del servizio di pronta disponibilità per il personale del comparto sanità, richiamando anche quale precedente, che veniva fatto proprio e posto a fondamento della decisione, la sentenza n. 36/2023 della Corte di Appello di Reggio Calabria, concludendo, per le ragioni ivi esposte, per la legittimità del verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013, del verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.3.2016, con cui era stato pattuito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico-veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' , al fine di incrementare Parte_1 le indennità afferenti allo stesso fondo (pronta disponibilità, turni notturni, guardie attive ecc.). È infondato, anzi al limite della genericità, pure l'ulteriore motivo di doglianza, con cui è stata lamentata la carenza di prova del diritto anche in punto di quantum debeatur, avendo l resistente contestato i conteggi elaborati dalla controparte. CP_1 Il Tribunale, coerentemente con le risultanze in atti, ha rilevato che il ricorrente aveva dato prova di aver svolto i turni di reperibilità nel periodo indicato in ricorso ed aveva fornito la prova dei criteri di quantificazione, recepiti negli accordi sopra richiamati, depositando sul punto precisi conteggi. Nessuna specifica contestazione, neanche con l'atto di appello, è stata proposta al fine di poter apprezzare un qualsivoglia errore nel computo del quantum debeatur, tale che 11
la generica deduzione con cui è stata affermata l'assenza di prova, senza espressa e specifica negazione del fatto allegato dal ricorrente, non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.. Per tutti i motivi esposti l'appello è infondato e va rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore € 8.216,04 - in complessivi € 5.809,00, oltre accessori come per legge. Esse vanno distratte in favore dei difensori antistatari dell'appellato che ne hanno fatto richiesta. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona Parte_9 del legale rappresentante p.t., nei confronti di dott. avverso la Controparte_2 sentenza n. 100/2024 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata in data 26.01.2024, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 5.809,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Reggio Calabria, 24 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti