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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentario • 1
- 1. Compatibilità della trattazione scritta dell’udienza di discussione orale del 281 sexies c.p.c.Ewelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 12 dicembre 2025
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 2126/2025 del 04.12.2025 ha esaminato e rigettato il primo motivo d'appello riguardante la dedotta nullità della sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. e, in particolare, della impossibilità di adottare la c.d. trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. H), D.L. 18/2020 per lo svolgimento delle udienze di discussione orale della causa Il motivo d'appello affrontato dalla Corte riguarda un tema che negli ultimi anni ha attraversato l'intero sistema della giustizia civile: la trasformazione dell'udienza da luogo fisico di confronto a spazio processuale che può, in determinate circostanze, vivere anche attraverso lo scambio di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/12/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
IC LE VE Presidente rel.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 7 aprile 2022 al n. 654 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza n.
469/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il 17.2.2022 avente ad oggetto: Contratti bancari – finanziamento personale promossa da elettivamente domiciliato presso Parte_1 gli avv.ti Alice Pucci del Foro di Prato e Francesco
Gaviraghi del Foro di Firenze che lo rappresentano e difendono come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-Appellante- contro
corrente in Parma ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Milano presso e nello studio degli avv.ti Antonio Ferraguto e Luciana Cipolla come da procura allegata all'atto di costituzione in appello
-Appellata-
1 All'udienza del 28-30.1.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze accogliere il presente appello e per l'effetto integralmente annullare e/o riformare la sentenza impugnata, e quindi e di conseguenza accogliere le conclusioni disattese dal giudice di primo grado e quindi:
- IN TESI, accertare e dichiarare il corretto adempimento da parte del sig. Avv. Parte_1 alle obbligazioni assunte con il di finanziamento
n./Prestito Personale rapporto 00055/0067183500000.001;
- SEMPRE IN TESI, accertare e dichiarare la illegittima segnalazione del comparente Avv.
[...]
presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia Parte_1
(CANCELLATA IN CORSO DI CAUSA ALL'ESITO DI UN ACCORDO NEL
PROCEDIMENTO CAUTELARE), accertando altresì il diritto del comparente al risarcimento del danno da liquidarsi in apposito giudizio.
- IN IPOTESI, determinare l'esatto saldo dovuto dal comparente al netto di interessi anatocistici eventuali interessi usurari, spese, e commissioni non dovute;
- IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre le spese generali del 15%, il contributo
CAP e l'imposta IVA secondo l'aliquota di legge;
- IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste per l'ammissione del rendiconto (già richiesto con l'atto di citazione e reiterato in tutti gli atti) e della CTU richiesta con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.
- ancora IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede la acquisizione del fascicolo di 1° grado ….”
2 Per Controparte_1
“In via pregiudiziale e/o prelimiare: dichiarare inammissibile e/o improponibile, ai sensi degli artt. 342
e 348-bis cod. proc. civ., l'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 469/2022 del Tribunale Parte_1 di Firenze, pubblicata il 17.02.2022 e, per l'effetto, confermare il provvedimento impugnato.
Nel merito, in via principale: respingere, per tutti
i motivi innanzi esposti, tutte le domande e istanze, anche istruttorie, proposte nella Parte_1 presente causa, con conseguente conferma della sentenza
n. 469/2022, pubblicata dal Tribunale di Firenze in data
17.02.2022;
Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, si chiede l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni nell'ambito del giudizio di primo grado:
“- nel merito, in via principale: dichiarare inammissibili, improponibili e, comunque, respingere perché infondate tutte le domande e istanze, anche istruttorie, proposte dall'avv. nei Parte_1 confronti di nel presente Controparte_1 giudizio;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge”.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato (RG
14436/2017) conveniva in giudizio Parte_1
(di seguito anche solo Controparte_2
“BANCA” o “ ). Asseriva di aver Controparte_1 intrattenuto con la medesima, già un Controparte_3 rapporto di conto corrente sul quale veniva regolato un
3 finanziamento personale per la somma di euro 50.000 erogato a partire dal 28/04/2009
(00055/0067183500000.001.000). Il prestito prevedeva il rimborso mediante il pagamento di n. 72 rate con periodicità mensile e pagamento mediante addebito sul conto corrente. Riferiva, in particolare, che dall'analisi degli estratti conto e degli scalari dei conti correnti intrattenuti con la BANCA era stata rilevata una probabile sussistenza di una componente anatocistica degli interessi e la probabile presenza di usura oggettiva (bancaria) oltre che errori di calcolo …,
e la indebita segnalazione a sofferenza correlata all'asserito mancato pagamento di alcune rate. Pertanto, agiva giudizialmente onde ottenere l'accertamento e la dichiarazione giudiziale della correttezza dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il prestito stipulato, oltre che l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittima segnalazione di sofferenza creditizia alla Centrale rischi della Banca D'Italia – di cui chiedeva l'immediata cancellazione – con accertamento del diritto al risarcimento del danno sofferto;
in ipotesi, chiedeva determinarsi l'esatto saldo dovuto al netto di interessi anatocistici, eventuali interessi usurari, spese e commissioni non dovute. Asseriva, ancora, di aver pagato tutte le rate del finanziamento ottenuto.
Si costituiva in giudizio la BANCA sostenendo l'improponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande dell'attore e chiedendone il rigetto.
Nel frattempo, in corso di causa, l'attore proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. onde ottenere l'immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza. Il giudizio cautelare si concludeva, in sede di reclamo avverso il provvedimento di rigetto del ricorso
4 dell'attore, con un accordo fra le parti donde la dichiarazione giudiziale di estinzione, con compensazione delle spese di lite.
Istruita la causa documentalmente, all'udienza del
17.2.2022 fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita dalla trattazione scritta ex art. 83 co. 7 lett. H) del D.L. n. 18/20 conv. con modific. nella L. 27/20, il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 469 del 17.2.2022 rigettava la domanda dello condannandolo alla rifusione delle spese nei Parte_1 confronti della BANCA convenuta.
Avverso tale decisione ha interposto gravame lo al fine di ottenere la riforma integrale Parte_1 della sentenza di primo grado sulla base di cinque motivi di impugnazione di seguito indicati:
1^ MOTIVO – Nullità della sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. ed in particolare della impossibilità di adottare la c.d. trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. H), D.L. 18/2020 per lo svolgimento delle udienze di discussione orale della causa
2° MOTIVO – Mancato accoglimento delle istanze istruttorie – in particolare sul rendiconto e sulla ctu – sulla necessità di remissione della causa sul ruolo.
3° MOTIVO – Violazione del principio dell'onere della prova
4° MOTIVO –In tema di anatocismo ed usura ed errata statuizione sull'onere di produzione dei decreti ministeriali
5° MOTIVO – Erronea statuizione sul diritto al risarcimento del danno per illecita segnalazione alla
CRIF.
il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari, come per legge.
5 Si è costituita già Controparte_1
e prima ancora Controparte_2 [...]
(di seguito anche solo “BANCA” o “ CP_3 [...]
”) concludendo, in via preliminare, per la CP_1 declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito per il rigetto dell'impugnazione con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese e compensi professionali.
All'udienza 28-30.1.2025 celebrata secondo il modello a trattazione scritta la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, quanto alle eccezioni di inammissibilità e/o improponibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. dell'appello formulate in comparsa di costituzione dalla BANCA si osserva che esse vanno disattese in ragione del fatto che l'impugnazione è stata proposta nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze espresse contro la decisione impugnata oltre che adeguatamente prospettate le modifiche richieste, avendo consentito comunque all'appellata di espletare puntualmente la propria difesa e che l'appello
è oramai nella sua fase decisoria.
Passando alla disamina dell'impugnazione si osserva quanto segue.
Con il primo motivo d'appello, in sintesi,
l'appellante ritiene che la decisione impugnata sia affetta da nullità in quanto vi sarebbe un'incompatibilità fra le udienze di discussione orale della causa e quelle che possono essere svolte a c.d. trattazione scritta. Ciò in quanto lo svolgimento
6 dell'udienza mediante lo scambio di note scritte impedirebbe da un lato, che l'udienza si concluda con la lettura della sentenza contestuale e, dall'altro, non consentirebbe l'effettivo confronto fra le parti ed il
Giudice con inevitabile contrazione del diritto di difesa delle stesse in fase decisoria.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Sul punto la Corte osserva quanto di seguito.
La giurisprudenza di legittimità di recente è intervenuta sul tema a sezioni unite seppur in relazione alla specifica questione della compatibilità della previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c. con riferimento al processo del lavoro. E in quella sede ha escluso la radicale inconciliabilità nell'ambito di quel rito dell'art. 127 ter c.p.c. con riferimento agli artt. 420 e
429 c.p.c. affermando il seguente principio di diritto:
“- con riferimento all'art. 127 ter cod. proc. civ. in versione anteriore alle modifiche del 2024, il provvedimento con cui il giudice sostituisce l'udienza destinata alla discussione col deposito di note scritte è ammissibile, nel processo del lavoro, alle seguenti condizioni: (i) che la sostituzione non riguardi
l'udienza di discussione nella sua integralità, ma governi la sola fase processuale propriamente decisoria;
(ii) che nessuna delle parti si opponga alla sostituzione della discussione orale col deposito di note scritte;
(iii) che non si escluda che le note scritte contengano
(o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva della oralità; (iv) che si tenga conto delle necessità collegate al contraddittorio, cosicché qualora l'iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in
7 funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.” (SS.UU. n. 17603/2025).
Nel lasso di tempo fra il 2020 ed il 2022 la deroga dell'oralità, e, quindi, dell'udienza di discussione orale della causa, era stata imposta dal frangente emergenziale dovuto al covid 19; nel bilanciamento degli interessi era stata accordata preminenza alla necessità di tutelare la salute pubblica, sacrificando il principio dell'oralità. Superato lo specifico momento emergenziale, viceversa, il canone dell'oralità è divenuto oggetto di una valutazione di indefettibilità ogni volta in cui le parti così ritengano: ma, qualora nessuna di esse manifesti contrarietà la questione se derogare o meno all'oralità è rimessa ad una valutazione di opportunità decisa dal giudice.
Nel caso di specie nessuna delle parti ha esplicitato alcuna contrarietà alla trattazione scritta. Inoltre, il
Giudice di prime cure all'udienza del 3.2.2021 di precisazione delle conclusioni (sostituita con lo scambio di note scritte), ritenuto di poter decidere la causa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., ordinava la discussione orale della stessa fissando, per la discussione e la contestuale decisione, l'udienza del
23.9.2021 – successivamente rinviata al 17.2.2022 per i medesimi incombenti – concedendo alle parti il termine fino al 16.9.2021 per il deposito di note conclusive e riepilogative. Quindi, disponeva con decreto motivato del
24.1.2022 che l'udienza (di discussione e contestuale decisione), tenuto conto delle disposizioni emergenziali ancora vigenti e considerato che non era prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori in relazione agli adempimenti processuali previsti, fosse celebrata con modalità cartolare, assegnando termine per il deposito di “sintetiche note scritte contenenti le sole
8 istanze e conclusioni relative agli adempimenti processuali già previsti. Fermo restando ogni eventuale altro termine per note (es. conclusive) già previsto”. E, difatti, in data 17.2.2022 adottava la sentenza contestuale, oggi gravata, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio fra le parti.
È evidente, infatti, che il rispetto del principio succitato, così come del canone dell'oralità, funzionali alla piena realizzazione del diritto di difesa delle parti,, non subisca alcuna contrazione rilevante nel caso di sostituzione dell'udienza di discussione orale con la trattazione scritta: innanzitutto, in quanto la possibilità per le parti di intervenire ed interloquire con il Giudice non è esaurita dalla sola modalità della partecipazione ad un'udienza pubblica e, poi, in quanto, fissata l'udienza per la discussione e contestuale decisione, il Giudice conceda alle parti termine per il deposito di note conclusive e riepilogative a seguito delle quali adotti la sentenza. Ciò, per l'appunto, è quanto è avvenuto nel caso che ci occupa.
Per quanto riguarda il secondo, il terzo ed il quarto motivo di impugnazione la Corte ritiene che possano essere trattati congiuntamente dal momento che dipendono tutti dall'assolvimento, nonché dalla corretta ripartizione fra le parti, dell'onere della prova.
L'appellante, in sostanza, critica la sentenza impugnata ritenendo che sarebbe stato onere della BANCA
“che ha la possibilità di farlo, al fine di dimostrare la fondatezza delle proprie richieste di pagamento, avrebbe dovuto (e comunque potuto in quanto documentazione a lei disponibile) precisare i conteggi richiesti dal comparente” (vd. pag. 16 dell'atto di appello) di fornire la prova del diritto di credito vantato in virtù del principio di vicinanza della prova e tenuto conto del
9 fatto che l'appellante in data 15.6.2017 aveva formalizzato l'istanza ex art. 119, comma 4 TUB con la quale chiedeva all'istituto bancario una serie di documenti relativi sia al rapporto di conto corrente intrattenuto con la stessa che del finanziamento stipulato il 28.4.2009 appoggiato sul primo.
Le doglianze non sono fondate.
È innegabile che ai sensi dell'art. 119 TUB la BANCA cui sia stato richiesto dal cliente di avere informazioni o copia di documentazione specifica sia di operazioni finanziarie poste in essere così come di contratti stipulati debba fornirle, dimostrando così al cliente l'andamento del rapporto;
e ciò in ossequio ai principi di correttezza e buona fede nell'adempimento delle obbligazioni. Fermo quanto sopra osserva la Corte che ciò non toglie che l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligazione incomba sul debitore. Nel caso di specie era onere dell'appellante dimostrare di avere pagato tutte le rate previste dal contratto di finanziamento stipulato con l'istituto bancario e non il contrario: prova che correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto non adempiuta da parte dell'attore odierno appellante.
È pur vero che sulla BANCA incombeva un dovere di cooperazione e ciò per due distinte ragioni seppur collegate fra loro: da un lato, l'appellante già in via stragiudiziale aveva avanzato specifica istanza ex art. 119, comma 4 TUB successivamente riproposta in sede giudiziale e, dall'altro, il Giudice aveva disposto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della BANCA rimasto sostanzialmente inadempiuto. La
BANCA, infatti, non ha inteso produrre la documentazione richiesta dal Tribunale (depositando solo il piano di ammortamento e le note al contratto di finanziamento)
10 limitandosi a sostenere che il dovere di conservazione delle scritture contabili è circoscritto ad un periodo di dieci anni.
A tale proposito osserva la Corte che, considerando che il contratto di finanziamento è stato stipulato nell'aprile 2009 – con termine ad aprile 2015 –, è ragionevole ritenere che la BANCA avrebbe potuto e dovuto cooperare allegando la documentazione richiesta non essendo ancora decorsi 10 anni dalla sottoscrizione del contratto, pur non sussistendo per essa un obbligo di conservazione della documentazione in parola oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore.
Detto ciò, la carenza di collaborazione da parte della BANCA avrebbe dovuto essere apprezzata in punto di regolazione delle spese di lite, giammai sotto un profilo sostanziale di ritenuta raggiunta prova del corretto adempimento delle proprie obbligazioni da parte del debitore . Parte_1
Inoltre, proprio dalla documentazione versata in atti, circa la rendicontazione del finanziamento relativa all'anno 2015 risulta che non è stata rimborsata alcuna rata nel corso dell'anno indicato con una situazione debitoria per rate scadute e non pagate alla data del
31.12.2015 pari ad euro 7.400,07 (vd. doc.1 fascicolo di primo grado dell'appellante a pag. 25). In relazione a tale situazione debitoria, viceversa, l'odierno appellante non ha dimostrato il proprio corretto adempimento.
Con il quinto ed ultimo motivo d'impugnazione l'appellante lamenta il mancato accoglimento da parte del
Tribunale della richiesta di risarcimento del danno in seguito alla ritenuta illecita segnalazione da parte della BANCA presso la Centrale rischi di Banca d'Italia.
11 Il motivo è infondato e in merito osserva la Corte quanto segue.
Sul punto la questione è stata definitivamente risolta con la rinuncia agli atti del giudizio formulata dallo e accettata dalla BANCA e di cui alla Parte_1 documentazione versata in atti (vd. doc. 6 fascicolo di primo grado dell'odierna appellata). Di conseguenza, correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto il difetto dell'interesse ad agire dell'attore per il preteso risarcimento danni, peraltro del tutto indimostrati anche in questa sede.
Per tutto quanto sopra esposto l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata con compensazione fra le parti delle spese di lite del presente grado, stante quanto esposto in motivazione in merito al dovere di collaborazione della BANCA che nel caso di specie è mancato.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante, la cui impugnazione è state integralmente rigettata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Firenze n. 469 pubblicata il giorno 17.2.2022:
1) rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara le spese di lite del presente grado di giudizio compensate fra le parti;
3) dichiara la sussistenza, a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
12 Così deciso in Firenze, il 3 dicembre 2025
Il Presidente rel. est.
IC LE VE
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
IC LE VE Presidente rel.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 7 aprile 2022 al n. 654 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza n.
469/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il 17.2.2022 avente ad oggetto: Contratti bancari – finanziamento personale promossa da elettivamente domiciliato presso Parte_1 gli avv.ti Alice Pucci del Foro di Prato e Francesco
Gaviraghi del Foro di Firenze che lo rappresentano e difendono come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-Appellante- contro
corrente in Parma ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Milano presso e nello studio degli avv.ti Antonio Ferraguto e Luciana Cipolla come da procura allegata all'atto di costituzione in appello
-Appellata-
1 All'udienza del 28-30.1.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze accogliere il presente appello e per l'effetto integralmente annullare e/o riformare la sentenza impugnata, e quindi e di conseguenza accogliere le conclusioni disattese dal giudice di primo grado e quindi:
- IN TESI, accertare e dichiarare il corretto adempimento da parte del sig. Avv. Parte_1 alle obbligazioni assunte con il di finanziamento
n./Prestito Personale rapporto 00055/0067183500000.001;
- SEMPRE IN TESI, accertare e dichiarare la illegittima segnalazione del comparente Avv.
[...]
presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia Parte_1
(CANCELLATA IN CORSO DI CAUSA ALL'ESITO DI UN ACCORDO NEL
PROCEDIMENTO CAUTELARE), accertando altresì il diritto del comparente al risarcimento del danno da liquidarsi in apposito giudizio.
- IN IPOTESI, determinare l'esatto saldo dovuto dal comparente al netto di interessi anatocistici eventuali interessi usurari, spese, e commissioni non dovute;
- IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre le spese generali del 15%, il contributo
CAP e l'imposta IVA secondo l'aliquota di legge;
- IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste per l'ammissione del rendiconto (già richiesto con l'atto di citazione e reiterato in tutti gli atti) e della CTU richiesta con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.
- ancora IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede la acquisizione del fascicolo di 1° grado ….”
2 Per Controparte_1
“In via pregiudiziale e/o prelimiare: dichiarare inammissibile e/o improponibile, ai sensi degli artt. 342
e 348-bis cod. proc. civ., l'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 469/2022 del Tribunale Parte_1 di Firenze, pubblicata il 17.02.2022 e, per l'effetto, confermare il provvedimento impugnato.
Nel merito, in via principale: respingere, per tutti
i motivi innanzi esposti, tutte le domande e istanze, anche istruttorie, proposte nella Parte_1 presente causa, con conseguente conferma della sentenza
n. 469/2022, pubblicata dal Tribunale di Firenze in data
17.02.2022;
Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, si chiede l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni nell'ambito del giudizio di primo grado:
“- nel merito, in via principale: dichiarare inammissibili, improponibili e, comunque, respingere perché infondate tutte le domande e istanze, anche istruttorie, proposte dall'avv. nei Parte_1 confronti di nel presente Controparte_1 giudizio;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge”.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato (RG
14436/2017) conveniva in giudizio Parte_1
(di seguito anche solo Controparte_2
“BANCA” o “ ). Asseriva di aver Controparte_1 intrattenuto con la medesima, già un Controparte_3 rapporto di conto corrente sul quale veniva regolato un
3 finanziamento personale per la somma di euro 50.000 erogato a partire dal 28/04/2009
(00055/0067183500000.001.000). Il prestito prevedeva il rimborso mediante il pagamento di n. 72 rate con periodicità mensile e pagamento mediante addebito sul conto corrente. Riferiva, in particolare, che dall'analisi degli estratti conto e degli scalari dei conti correnti intrattenuti con la BANCA era stata rilevata una probabile sussistenza di una componente anatocistica degli interessi e la probabile presenza di usura oggettiva (bancaria) oltre che errori di calcolo …,
e la indebita segnalazione a sofferenza correlata all'asserito mancato pagamento di alcune rate. Pertanto, agiva giudizialmente onde ottenere l'accertamento e la dichiarazione giudiziale della correttezza dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il prestito stipulato, oltre che l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittima segnalazione di sofferenza creditizia alla Centrale rischi della Banca D'Italia – di cui chiedeva l'immediata cancellazione – con accertamento del diritto al risarcimento del danno sofferto;
in ipotesi, chiedeva determinarsi l'esatto saldo dovuto al netto di interessi anatocistici, eventuali interessi usurari, spese e commissioni non dovute. Asseriva, ancora, di aver pagato tutte le rate del finanziamento ottenuto.
Si costituiva in giudizio la BANCA sostenendo l'improponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande dell'attore e chiedendone il rigetto.
Nel frattempo, in corso di causa, l'attore proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. onde ottenere l'immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza. Il giudizio cautelare si concludeva, in sede di reclamo avverso il provvedimento di rigetto del ricorso
4 dell'attore, con un accordo fra le parti donde la dichiarazione giudiziale di estinzione, con compensazione delle spese di lite.
Istruita la causa documentalmente, all'udienza del
17.2.2022 fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita dalla trattazione scritta ex art. 83 co. 7 lett. H) del D.L. n. 18/20 conv. con modific. nella L. 27/20, il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 469 del 17.2.2022 rigettava la domanda dello condannandolo alla rifusione delle spese nei Parte_1 confronti della BANCA convenuta.
Avverso tale decisione ha interposto gravame lo al fine di ottenere la riforma integrale Parte_1 della sentenza di primo grado sulla base di cinque motivi di impugnazione di seguito indicati:
1^ MOTIVO – Nullità della sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. ed in particolare della impossibilità di adottare la c.d. trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. H), D.L. 18/2020 per lo svolgimento delle udienze di discussione orale della causa
2° MOTIVO – Mancato accoglimento delle istanze istruttorie – in particolare sul rendiconto e sulla ctu – sulla necessità di remissione della causa sul ruolo.
3° MOTIVO – Violazione del principio dell'onere della prova
4° MOTIVO –In tema di anatocismo ed usura ed errata statuizione sull'onere di produzione dei decreti ministeriali
5° MOTIVO – Erronea statuizione sul diritto al risarcimento del danno per illecita segnalazione alla
CRIF.
il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari, come per legge.
5 Si è costituita già Controparte_1
e prima ancora Controparte_2 [...]
(di seguito anche solo “BANCA” o “ CP_3 [...]
”) concludendo, in via preliminare, per la CP_1 declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito per il rigetto dell'impugnazione con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese e compensi professionali.
All'udienza 28-30.1.2025 celebrata secondo il modello a trattazione scritta la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, quanto alle eccezioni di inammissibilità e/o improponibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. dell'appello formulate in comparsa di costituzione dalla BANCA si osserva che esse vanno disattese in ragione del fatto che l'impugnazione è stata proposta nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze espresse contro la decisione impugnata oltre che adeguatamente prospettate le modifiche richieste, avendo consentito comunque all'appellata di espletare puntualmente la propria difesa e che l'appello
è oramai nella sua fase decisoria.
Passando alla disamina dell'impugnazione si osserva quanto segue.
Con il primo motivo d'appello, in sintesi,
l'appellante ritiene che la decisione impugnata sia affetta da nullità in quanto vi sarebbe un'incompatibilità fra le udienze di discussione orale della causa e quelle che possono essere svolte a c.d. trattazione scritta. Ciò in quanto lo svolgimento
6 dell'udienza mediante lo scambio di note scritte impedirebbe da un lato, che l'udienza si concluda con la lettura della sentenza contestuale e, dall'altro, non consentirebbe l'effettivo confronto fra le parti ed il
Giudice con inevitabile contrazione del diritto di difesa delle stesse in fase decisoria.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Sul punto la Corte osserva quanto di seguito.
La giurisprudenza di legittimità di recente è intervenuta sul tema a sezioni unite seppur in relazione alla specifica questione della compatibilità della previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c. con riferimento al processo del lavoro. E in quella sede ha escluso la radicale inconciliabilità nell'ambito di quel rito dell'art. 127 ter c.p.c. con riferimento agli artt. 420 e
429 c.p.c. affermando il seguente principio di diritto:
“- con riferimento all'art. 127 ter cod. proc. civ. in versione anteriore alle modifiche del 2024, il provvedimento con cui il giudice sostituisce l'udienza destinata alla discussione col deposito di note scritte è ammissibile, nel processo del lavoro, alle seguenti condizioni: (i) che la sostituzione non riguardi
l'udienza di discussione nella sua integralità, ma governi la sola fase processuale propriamente decisoria;
(ii) che nessuna delle parti si opponga alla sostituzione della discussione orale col deposito di note scritte;
(iii) che non si escluda che le note scritte contengano
(o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva della oralità; (iv) che si tenga conto delle necessità collegate al contraddittorio, cosicché qualora l'iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in
7 funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.” (SS.UU. n. 17603/2025).
Nel lasso di tempo fra il 2020 ed il 2022 la deroga dell'oralità, e, quindi, dell'udienza di discussione orale della causa, era stata imposta dal frangente emergenziale dovuto al covid 19; nel bilanciamento degli interessi era stata accordata preminenza alla necessità di tutelare la salute pubblica, sacrificando il principio dell'oralità. Superato lo specifico momento emergenziale, viceversa, il canone dell'oralità è divenuto oggetto di una valutazione di indefettibilità ogni volta in cui le parti così ritengano: ma, qualora nessuna di esse manifesti contrarietà la questione se derogare o meno all'oralità è rimessa ad una valutazione di opportunità decisa dal giudice.
Nel caso di specie nessuna delle parti ha esplicitato alcuna contrarietà alla trattazione scritta. Inoltre, il
Giudice di prime cure all'udienza del 3.2.2021 di precisazione delle conclusioni (sostituita con lo scambio di note scritte), ritenuto di poter decidere la causa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., ordinava la discussione orale della stessa fissando, per la discussione e la contestuale decisione, l'udienza del
23.9.2021 – successivamente rinviata al 17.2.2022 per i medesimi incombenti – concedendo alle parti il termine fino al 16.9.2021 per il deposito di note conclusive e riepilogative. Quindi, disponeva con decreto motivato del
24.1.2022 che l'udienza (di discussione e contestuale decisione), tenuto conto delle disposizioni emergenziali ancora vigenti e considerato che non era prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori in relazione agli adempimenti processuali previsti, fosse celebrata con modalità cartolare, assegnando termine per il deposito di “sintetiche note scritte contenenti le sole
8 istanze e conclusioni relative agli adempimenti processuali già previsti. Fermo restando ogni eventuale altro termine per note (es. conclusive) già previsto”. E, difatti, in data 17.2.2022 adottava la sentenza contestuale, oggi gravata, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio fra le parti.
È evidente, infatti, che il rispetto del principio succitato, così come del canone dell'oralità, funzionali alla piena realizzazione del diritto di difesa delle parti,, non subisca alcuna contrazione rilevante nel caso di sostituzione dell'udienza di discussione orale con la trattazione scritta: innanzitutto, in quanto la possibilità per le parti di intervenire ed interloquire con il Giudice non è esaurita dalla sola modalità della partecipazione ad un'udienza pubblica e, poi, in quanto, fissata l'udienza per la discussione e contestuale decisione, il Giudice conceda alle parti termine per il deposito di note conclusive e riepilogative a seguito delle quali adotti la sentenza. Ciò, per l'appunto, è quanto è avvenuto nel caso che ci occupa.
Per quanto riguarda il secondo, il terzo ed il quarto motivo di impugnazione la Corte ritiene che possano essere trattati congiuntamente dal momento che dipendono tutti dall'assolvimento, nonché dalla corretta ripartizione fra le parti, dell'onere della prova.
L'appellante, in sostanza, critica la sentenza impugnata ritenendo che sarebbe stato onere della BANCA
“che ha la possibilità di farlo, al fine di dimostrare la fondatezza delle proprie richieste di pagamento, avrebbe dovuto (e comunque potuto in quanto documentazione a lei disponibile) precisare i conteggi richiesti dal comparente” (vd. pag. 16 dell'atto di appello) di fornire la prova del diritto di credito vantato in virtù del principio di vicinanza della prova e tenuto conto del
9 fatto che l'appellante in data 15.6.2017 aveva formalizzato l'istanza ex art. 119, comma 4 TUB con la quale chiedeva all'istituto bancario una serie di documenti relativi sia al rapporto di conto corrente intrattenuto con la stessa che del finanziamento stipulato il 28.4.2009 appoggiato sul primo.
Le doglianze non sono fondate.
È innegabile che ai sensi dell'art. 119 TUB la BANCA cui sia stato richiesto dal cliente di avere informazioni o copia di documentazione specifica sia di operazioni finanziarie poste in essere così come di contratti stipulati debba fornirle, dimostrando così al cliente l'andamento del rapporto;
e ciò in ossequio ai principi di correttezza e buona fede nell'adempimento delle obbligazioni. Fermo quanto sopra osserva la Corte che ciò non toglie che l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligazione incomba sul debitore. Nel caso di specie era onere dell'appellante dimostrare di avere pagato tutte le rate previste dal contratto di finanziamento stipulato con l'istituto bancario e non il contrario: prova che correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto non adempiuta da parte dell'attore odierno appellante.
È pur vero che sulla BANCA incombeva un dovere di cooperazione e ciò per due distinte ragioni seppur collegate fra loro: da un lato, l'appellante già in via stragiudiziale aveva avanzato specifica istanza ex art. 119, comma 4 TUB successivamente riproposta in sede giudiziale e, dall'altro, il Giudice aveva disposto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della BANCA rimasto sostanzialmente inadempiuto. La
BANCA, infatti, non ha inteso produrre la documentazione richiesta dal Tribunale (depositando solo il piano di ammortamento e le note al contratto di finanziamento)
10 limitandosi a sostenere che il dovere di conservazione delle scritture contabili è circoscritto ad un periodo di dieci anni.
A tale proposito osserva la Corte che, considerando che il contratto di finanziamento è stato stipulato nell'aprile 2009 – con termine ad aprile 2015 –, è ragionevole ritenere che la BANCA avrebbe potuto e dovuto cooperare allegando la documentazione richiesta non essendo ancora decorsi 10 anni dalla sottoscrizione del contratto, pur non sussistendo per essa un obbligo di conservazione della documentazione in parola oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore.
Detto ciò, la carenza di collaborazione da parte della BANCA avrebbe dovuto essere apprezzata in punto di regolazione delle spese di lite, giammai sotto un profilo sostanziale di ritenuta raggiunta prova del corretto adempimento delle proprie obbligazioni da parte del debitore . Parte_1
Inoltre, proprio dalla documentazione versata in atti, circa la rendicontazione del finanziamento relativa all'anno 2015 risulta che non è stata rimborsata alcuna rata nel corso dell'anno indicato con una situazione debitoria per rate scadute e non pagate alla data del
31.12.2015 pari ad euro 7.400,07 (vd. doc.1 fascicolo di primo grado dell'appellante a pag. 25). In relazione a tale situazione debitoria, viceversa, l'odierno appellante non ha dimostrato il proprio corretto adempimento.
Con il quinto ed ultimo motivo d'impugnazione l'appellante lamenta il mancato accoglimento da parte del
Tribunale della richiesta di risarcimento del danno in seguito alla ritenuta illecita segnalazione da parte della BANCA presso la Centrale rischi di Banca d'Italia.
11 Il motivo è infondato e in merito osserva la Corte quanto segue.
Sul punto la questione è stata definitivamente risolta con la rinuncia agli atti del giudizio formulata dallo e accettata dalla BANCA e di cui alla Parte_1 documentazione versata in atti (vd. doc. 6 fascicolo di primo grado dell'odierna appellata). Di conseguenza, correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto il difetto dell'interesse ad agire dell'attore per il preteso risarcimento danni, peraltro del tutto indimostrati anche in questa sede.
Per tutto quanto sopra esposto l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata con compensazione fra le parti delle spese di lite del presente grado, stante quanto esposto in motivazione in merito al dovere di collaborazione della BANCA che nel caso di specie è mancato.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante, la cui impugnazione è state integralmente rigettata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Firenze n. 469 pubblicata il giorno 17.2.2022:
1) rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara le spese di lite del presente grado di giudizio compensate fra le parti;
3) dichiara la sussistenza, a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
12 Così deciso in Firenze, il 3 dicembre 2025
Il Presidente rel. est.
IC LE VE
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