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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/12/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1101/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1101/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante liquidatore della società, con il patrocinio dell'avv. GUGLIELMELLI CLAUDIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_2 Delegato e legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MANO ALBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 4.12.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dell'11.06.2020, la società
[...] ha convenuto in giudizio il chiedendo, previa Parte_1 Controparte_1 sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto (num. 318/2020 del 19/03/2020 – R.G. n. 436/2020), l'annullamento e la revoca del decreto per insussistenza del credito azionato e per mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.
Ritualmente si costituiva il contestando le deduzioni avversarie e Controparte_1 chiedendo di rigettare l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo nella sua esecutorietà.
Nel contraddittorio tra le parti, la causa è pervenuta all'udienza del 4.12.2025, nel corso della quale le parti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere in quanto, con verbale di accordo di mediazione prot. n. 262/2025 sottoscritto in data 15.10.2025 avanti l'organismo di mediazione
[...]
, il liquidatore pro tempore della , dott. Controparte_2 Parte_1 [...]
ha espressamente dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio avendo verificato la Per_1 fondatezza del credito. Lo stesso liquidatore ha dichiarato di voler cedere al Controparte_1
un credito di € 16.000,00, vantato nei confronti della Sagittario Gestioni s.r.l., affinché
[...] venisse decurtato dal debito della . Parte_1
Nel corso dell'udienza del 4.12.2025 la parte opposta ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti del giudizio, insistendo però per la condanna alle spese a carico del rinunciante.
2. Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale (SS.UU. n.1048/2000 ex plurimis).
Quanto alle spese di lite, costituisce ius receptum in giurisprudenza il principio secondo il quale venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (cfr. ex multis Cass. civ., sez. U., n. 368/2000; Cass. civ., n. 489/2000; Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2006 n. 21244; Cass. civ., sez. VI, 11 febbraio 2015 n. 2719; Cass. civ., sez. III, 31 agosto 2015 n. 17312).
La Suprema Corte ha poi chiarito che non è richiesta apposita istruzione della causa essendo, per contro, sufficiente, ai fini della valutazione e dell'apprezzamento delle probabilità normali di accoglimento della domanda, un accertamento basato su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria, volta alla delibazione del merito (Cass. civ., n. 4889/1981).
Ebbene, considerato il contegno di parte opponente, che ha rinunciato agli atti e all'azione di opposizione riconoscendo espressamente la fondatezza del credito azionato dal , come CP_1 emerge dal verbale di mediazione versato in atti, parte opponente merita la condanna alle spese processuali.
Tuttavia, l'impegno al pagamento parziale assunto in corso di causa, attraverso la cessione in favore del di un credito di € 16.000,00 a decurtazione del debito complessivo Controparte_1 della , costituisce circostanza idonea a giustificare, ai sensi dell'art. 92, Parte_1 comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
Le spese sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi ed operata la riduzione del 50% in considerazione della non particolare pagina 2 di 3 complessità delle questioni trattate e dell'attività espletata.
Quanto agli esborsi, risultano documentate spese per la mediazione pari a € 273,79 per l'adesione alla procedura e € 1.005,79 per la definizione della procedura con accordo, per un totale di € 1.279,58, alle quali si applica il medesimo criterio di compensazione parziale sopra enunciato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna previa compensazione delle spese di lite nella misura Parte_1 della metà, alla rifusione delle spese di lite nei confronti del , che si Controparte_1 liquidano, nella misura della restante metà, in € 639,79 per esborsi ed € 3.525,75 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Crotone, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1101/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante liquidatore della società, con il patrocinio dell'avv. GUGLIELMELLI CLAUDIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_2 Delegato e legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MANO ALBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 4.12.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dell'11.06.2020, la società
[...] ha convenuto in giudizio il chiedendo, previa Parte_1 Controparte_1 sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto (num. 318/2020 del 19/03/2020 – R.G. n. 436/2020), l'annullamento e la revoca del decreto per insussistenza del credito azionato e per mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.
Ritualmente si costituiva il contestando le deduzioni avversarie e Controparte_1 chiedendo di rigettare l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo nella sua esecutorietà.
Nel contraddittorio tra le parti, la causa è pervenuta all'udienza del 4.12.2025, nel corso della quale le parti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere in quanto, con verbale di accordo di mediazione prot. n. 262/2025 sottoscritto in data 15.10.2025 avanti l'organismo di mediazione
[...]
, il liquidatore pro tempore della , dott. Controparte_2 Parte_1 [...]
ha espressamente dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio avendo verificato la Per_1 fondatezza del credito. Lo stesso liquidatore ha dichiarato di voler cedere al Controparte_1
un credito di € 16.000,00, vantato nei confronti della Sagittario Gestioni s.r.l., affinché
[...] venisse decurtato dal debito della . Parte_1
Nel corso dell'udienza del 4.12.2025 la parte opposta ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti del giudizio, insistendo però per la condanna alle spese a carico del rinunciante.
2. Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale (SS.UU. n.1048/2000 ex plurimis).
Quanto alle spese di lite, costituisce ius receptum in giurisprudenza il principio secondo il quale venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (cfr. ex multis Cass. civ., sez. U., n. 368/2000; Cass. civ., n. 489/2000; Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2006 n. 21244; Cass. civ., sez. VI, 11 febbraio 2015 n. 2719; Cass. civ., sez. III, 31 agosto 2015 n. 17312).
La Suprema Corte ha poi chiarito che non è richiesta apposita istruzione della causa essendo, per contro, sufficiente, ai fini della valutazione e dell'apprezzamento delle probabilità normali di accoglimento della domanda, un accertamento basato su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria, volta alla delibazione del merito (Cass. civ., n. 4889/1981).
Ebbene, considerato il contegno di parte opponente, che ha rinunciato agli atti e all'azione di opposizione riconoscendo espressamente la fondatezza del credito azionato dal , come CP_1 emerge dal verbale di mediazione versato in atti, parte opponente merita la condanna alle spese processuali.
Tuttavia, l'impegno al pagamento parziale assunto in corso di causa, attraverso la cessione in favore del di un credito di € 16.000,00 a decurtazione del debito complessivo Controparte_1 della , costituisce circostanza idonea a giustificare, ai sensi dell'art. 92, Parte_1 comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
Le spese sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi ed operata la riduzione del 50% in considerazione della non particolare pagina 2 di 3 complessità delle questioni trattate e dell'attività espletata.
Quanto agli esborsi, risultano documentate spese per la mediazione pari a € 273,79 per l'adesione alla procedura e € 1.005,79 per la definizione della procedura con accordo, per un totale di € 1.279,58, alle quali si applica il medesimo criterio di compensazione parziale sopra enunciato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna previa compensazione delle spese di lite nella misura Parte_1 della metà, alla rifusione delle spese di lite nei confronti del , che si Controparte_1 liquidano, nella misura della restante metà, in € 639,79 per esborsi ed € 3.525,75 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Crotone, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 3 di 3