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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 590/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LICASTRO MARIA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1420/2023 depositato il 14/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229012086260 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il contribuente impugnava l'avviso di intimazione n. 29620229012086260 relativo alla cartella di pagamento n. 29620180032480535, avente ad oggetto tassa automobilistica anno
2014, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine triennale previsto dall'art. 5, comma 51, D.L. 953/1982.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, eccependo l'infondatezza del ricorso e deducendo la rituale notifica della cartella e dell'intimazione, nonché l'interruzione dei termini prescrizionali anche in ragione della sospensione emergenziale ex art. 68 D.L. 18/2020.
Agenzia delle Entrate – CO non si costituiva.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione prodotta dalla parte resistente risulta che la cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata è stata ritualmente notificata in data 05/05/2018, mediante deposito telematico ex art. 26, comma 2, DPR 602/1973, a seguito di indirizzo PEC non valido presente in INI-PEC, con successiva comunicazione a mezzo raccomandata.
La notifica della cartella, non impugnata nei termini, ha determinato la cristallizzazione della pretesa tributaria, non essendo più deducibili vizi propri dell'atto presupposto ai sensi degli artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992.
Quanto alla prescrizione, deve rilevarsi che:
- la notifica della cartella nel 2018 ha interrotto il termine triennale previsto per la tassa automobilistica;
- la successiva intimazione del 19/09/2022 è intervenuta entro il termine prescrizionale, tenuto conto della sospensione legale dei termini disposta dall'art. 68 D.L. 18/2020 (periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021), applicabile anche ai termini di prescrizione e decadenza ex art. 12 D.Lgs. 159/2015.
Pertanto, la pretesa risulta pienamente tempestiva e il motivo di ricorso deve essere rigettato.
Non essendovi ulteriori censure fondate, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, definitivamente pronunciando:
– Rigetta il ricorso.
– Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Nulla per le spese nei confronti di Agenzia delle Entrate – CO, non costituita.
Così deciso in Palermo, il 26.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LICASTRO MARIA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1420/2023 depositato il 14/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229012086260 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il contribuente impugnava l'avviso di intimazione n. 29620229012086260 relativo alla cartella di pagamento n. 29620180032480535, avente ad oggetto tassa automobilistica anno
2014, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine triennale previsto dall'art. 5, comma 51, D.L. 953/1982.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, eccependo l'infondatezza del ricorso e deducendo la rituale notifica della cartella e dell'intimazione, nonché l'interruzione dei termini prescrizionali anche in ragione della sospensione emergenziale ex art. 68 D.L. 18/2020.
Agenzia delle Entrate – CO non si costituiva.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione prodotta dalla parte resistente risulta che la cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata è stata ritualmente notificata in data 05/05/2018, mediante deposito telematico ex art. 26, comma 2, DPR 602/1973, a seguito di indirizzo PEC non valido presente in INI-PEC, con successiva comunicazione a mezzo raccomandata.
La notifica della cartella, non impugnata nei termini, ha determinato la cristallizzazione della pretesa tributaria, non essendo più deducibili vizi propri dell'atto presupposto ai sensi degli artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992.
Quanto alla prescrizione, deve rilevarsi che:
- la notifica della cartella nel 2018 ha interrotto il termine triennale previsto per la tassa automobilistica;
- la successiva intimazione del 19/09/2022 è intervenuta entro il termine prescrizionale, tenuto conto della sospensione legale dei termini disposta dall'art. 68 D.L. 18/2020 (periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021), applicabile anche ai termini di prescrizione e decadenza ex art. 12 D.Lgs. 159/2015.
Pertanto, la pretesa risulta pienamente tempestiva e il motivo di ricorso deve essere rigettato.
Non essendovi ulteriori censure fondate, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, definitivamente pronunciando:
– Rigetta il ricorso.
– Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Nulla per le spese nei confronti di Agenzia delle Entrate – CO, non costituita.
Così deciso in Palermo, il 26.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE