Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 590
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento nel 2018 abbia interrotto il termine triennale. Inoltre, l'intimazione del 2022 è intervenuta entro il termine prescrizionale, tenuto conto della sospensione legale dei termini disposta dall'art. 68 D.L. 18/2020.

  • Rigettato
    Vizi propri dell'atto presupposto

    La Corte ha rilevato che la cartella di pagamento è stata ritualmente notificata nel 2018 e non impugnata nei termini. Pertanto, non sono più deducibili vizi propri dell'atto presupposto ai sensi degli artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 590
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 590
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo