Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/03/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5266/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 5266/2015 R.G., passata in decisione all'udienza del 15.10.2024.
Oggetto: - Risarcimento danni -
TRA
(p.i.: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. C. Pagano
ATTRICE
E
(p.i.: ) Controparte_1 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. A. Lonoce e dall'Avv. C. Fiori
CONVENUTA
CP_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. P. Provenzano e dall'Avv. G. D' Arma
TERZA CHIAMATA IN GARANZIA
All'udienza del 15.10.2024 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
___________________
La società (in liquidazione) citava a comparire davanti a questo Parte_1
Tribunale la chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1 arrecati alle piantagioni di vigna e carciofi sui terreni siti in agro di Brindisi, C.da Paticchi, contraddistinti nel N.C.T. al foglio 158, p.lle 196, 138, 167 e 168 (oggetto di imposizione di servitù di gasdotto), in conseguenza della posa in opera delle condotte sotterranee di gasdotto di proprietà della stessa società convenuta.
regolarmente costituitasi, eccepiva il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva, deducendo che la società attrice non ha dimostrato di avere titolo di proprietà sui terreni oggetto di causa;
in subordine, nel merito, deduceva l'infondatezza delle domande risarcitorie proposte;
infine, chiamava in garanzia quale impresa subappaltatrice che aveva eseguito sui predetti terreni i CP_2 lavori di scavo e di posa in opera delle condotte del gas, chiedendo di essere dalla stessa manlevata, per il caso di accertamento di danni arrecati alla società attrice nel corso dell'esecuzione dei predetti lavori.
La terza chiamata in garanzia si costituiva e faceva proprie tutte le eccezioni proposte da contro la società attrice;
inoltre, deduceva che non le Controparte_1 poteva essere ascritta alcuna responsabilità, essendosi essa limitata ad eseguire, come da progetto, le opere commissionate da Controparte_1
Prodotta varia documentazione, esperita CTU descrittiva e valutativa dei danni arrecati alle coltivazioni presenti sui terreni oggetto di causa;
da ultimo la causa veniva trattenuta per la decisone definitiva con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
L'azione risarcitoria proposta dalla società attrice non merita accoglimento, risultando dimostrato, su base documentale, che lo stesso giorno dell'iscrizione della causa a ruolo, cioè in data 22.12.2015, la con atto pubblico di Parte_1 compravendita per notar datato 22.12.2015 (poi registrato il 30.12.2015), Per_1 aveva trasferito la proprietà degli immobili oggetto di causa ad Controparte_3
[...]
Il suddetto atto pubblico di vendita è stato prodotto dalla stessa società attrice in allegato alle memorie ex art. 183 co. 2 cpc.
Si deve rilevare che nell'atto di vendita, all'art.
2.2 si legge testualmente: “La vendita viene fatta e rispettivamente accettata, a corpo e non a misura, con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti e azioni e ragioni, servitù attive e passive, se e come esistenti, e con le norme, obblighi, patti e restrizioni derivanti dalla legge”.
Pertanto, la società attrice, in forza del suddetto atto per notaio del Per_1
22.12.2015, ha trasferito ad congiuntamente alla proprietà Controparte_3 delle particelle oggetto di causa (ossia i terreni agricoli siti in agro di Brindisi, C.da Paticchi, contraddistinti nel N.C.T. al foglio 158, p.lle 196, 138, 167 e 168), anche tutti i “diritti e azioni e ragioni” relativi a detti terreni agricoli, compresi i diritti al risarcimento dei danni arrecati alle colture in occasione dell'esecuzione dei lavori di realizzazione del gasdotto di proprietà di Controparte_1 Di conseguenza, non essendo più la società attrice titolare del “diritto” al risarcimento dei danni oggetto di causa, né della relativa “azione” risarcitoria, in quanto trasferiti ad fin dal 22.12.2015, tutte le domande proposte Controparte_3 dalla stessa attrice nel presente giudizio devono essere rigettate.
Ovviamente va rigettata anche la chiamata in garanzia proposta da CP_1 nei confronti di
[...] CP_2
Per effetto della soccombenza, la deve essere Parte_1 condannata al pagamento delle spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore di nella misura di complessivi euro 7.616,00 oltre spese Controparte_1 generali al 15%, IVA e Cassa.
La a sua volta, è soccombente nei confronti della terza Controparte_1 chiamata, sia perché essa convenuta già prima di notificare l'atto di chiamata in garanzia del terzo, verosimilmente, avrebbe dovuto avvedersi dell'avvenuta trascrizione della vendita dei terreni oggetto di causa, e dunque del difetto di titolarità in capo all'attrice dei diritti dalla stessa rivendicati, e sia perché comunque (sul piano della soccombenza virtuale) dalla relazione del CTU non emergono profili di responsabilità ascrivibili alla società esecutrice dei lavori, la quale si limitò ad eseguire, come da progetti di , l'escavazione dei terreni e la posa in opera dei tubi;
lavori CP_1 che comportavano inevitabilmente – per loro stessa natura - la compromissione delle coltivazione presenti sui terreni. Di conseguenza, deve essere Controparte_1 condannata alla rifusione delle spese processuali in favore di nella misura CP_2 di complessivi euro 7.616,00 oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, rigetta le domande proposte da contro Parte_1
rigetta altresì la chiamata in garanzia proposta da Controparte_1 CP_1
contro
ND la , in persona del
[...] CP_2 Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore di nella misura di complessivi Controparte_1 euro 7.616,00 oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Inoltre, condanna CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese
[...] processuali in favore di nella misura di complessivi euro 7.616,00 oltre CP_2 spese generali al 15%, IVA e Cassa. Brindisi, 19.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo