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Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/10/2024, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3363/2020 RG
TRA
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Benedetta Torrese e Raffaele Torrese, giusta procura a Parte_1
margine dell'atto di costituzione di nuovo difensore del 23.5.2024, ed elett.te dom.ta presso lo studio dei suoi difensori in Torre del Greco alla via Sedivola n. 85
ATTRICE
1 E
, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Nappo, giusta Controparte_1
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elett.te dom.to presso lo studio degli Uffici
dell'Avvocatura Comunale, complesso “La Salle”, siti in Torre del Greco alla via Gen. A. Dalla Chiesa
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni a persona da cose in custodia.
Conclusioni: Come da note conclusionali depositate e da note d'udienza del 18.6.2024.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione regolarmente notificato, citava in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale il , in persona del Sindaco p.t., per sentir dichiarare la sua Controparte_1
responsabilità esclusiva in ordine alla determinazione dell'evento verificatosi in data 20.8.2019, alle ore
10.00 circa, in Torre del Greco al Corso Avezzana e sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni riportate.
A tal fine premetteva che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, mentre percorreva a piedi il marciapiede di detta strada, stante la presenza di una buca, era costretta a scendere da detto marciapiede,
di tal che, nel mentre era intenta a risalirvi, inciampava, suo malgrado, in un dislivello presente al margine esterno dello stesso, così rovinando al suolo;
che, peraltro, detto dislivello non era agevolmente visibile, in quanto occultato dalla presenza dei mezzi in sosta tra la carreggiata e il marciapiede;
che, a causa della caduta riportava lesioni personali, per le quali veniva soccorsa e condotta al Pronto Soccorso dell'ospedale
” di Torre del Greco, dove le veniva diagnosticato una “frattura chiusa di parte dell'estremità Org_1
prossimale di radio ed ulna”. Ritenendo responsabile dell'evento il , proprietario Controparte_1
e custode della strada, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c., per omessa manutenzione e custodia della strada pubblica, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti, con vittoria delle spese di lite.
2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.06.2022, il , in persona Controparte_1
del Sindaco p.t., si costituiva in giudizio;
contestava la fondatezza della domanda attorea ritenendo insussistenti i presupposti costitutivi delle ipotesi previste dagli artt. 2043 e 2051 c.c., mancando un'insidia non visibile e non prevedibile e non essendo l'evento dannoso imputabile all'Ente convenuto, ma alla condotta incauta della stessa attrice;
contestava, altresì, il nesso causale tra l'evento dedotto e le lesioni accertate successivamente e non nell'immediatezza in occasione dell'accesso al pronto soccorso. Chiedeva,
quindi, il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., veniva raccolta la prova testimoniale ed espletata la c.t.u.
medico-legale in persona dell'attrice, all'esito della quale, ritenuta la causa matura per la decisione, con provvedimento reso all'udienza del 18.6.2024, questo Giudice assegnava la stessa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Innanzitutto, si osserva che la legittimazione attiva e passiva delle parti, nonché la titolarità delle parti nel rapporto dedotto in giudizio, non sono contestate;
in particolare in merito alla legittimazione del
[...]
, ritenuto responsabile per essersi il sinistro verificato in una strada comunale, si precisa Controparte_1
che gli obblighi di manutenzione dell'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti, si estendono anche ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni (Cass. sez. 3, sentenza n.16226/2005; Trib.
Bari, sentenza n. 1584/2011).
Ciò premesso, deve dirsi, in diritto, che, secondo un più recente orientamento del giudice di legittimità,
relativamente ai danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade e/o beni pubblici, il referente normativo è costituito dall'art. 2051 c.c., il quale sancisce una presunzione di responsabilità applicabile anche nei confronti della P.A. con riferimento ai beni demaniali (strade), quando questi siano soggetti ad un uso generale e diretto da parte di terzi e allorchè, per la loro estensione, detti beni siano suscettibili di un controllo diretto e costante da parte dell'Ente pubblico proprietario (cfr. Cass.
n. 1691 del 23.1.2009).
Nondimeno, non può non rilevarsi che, in ogni caso, incombe sul danneggiato l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento di danno (cfr. Cass. n. 3875/2016; Cass. n.
3 7125/2013), nesso che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso.
Ciò detto in linea generale, con riferimento ai presupposti legittimanti l'azione risarcitoria del danneggiato,
derivante dalla sussistenza di un pericolo occulto inerente proprio i beni demaniali di cui sopra, il giudizio sulla configurabilità o meno di responsabilità, per omessa o negligente custodia, in capo alla P.A.
proprietaria, deve necessariamente essere condotto facendo comunque riferimento alla riscontrabilità o meno, nel caso di specie, di un concorso del fatto colposo del danneggiato: quest'ultimo, infatti, è, secondo un consolidato orientamento del giudice di legittimità, compatibile con la responsabilità della P.A. per omessa custodia ex art. 2051 c.c., nel senso che l'eventuale comportamento colposo dello stesso danneggiato nell'uso del bene demaniale (sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere ad escludere la responsabilità della P.A. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno (cfr. Cass. n. 15779 del
12.7.2006).
Occorre verificare, ai fini dell'ammissibilità della stessa istanza risarcitoria, il requisito della imprevedibilità
ed evitabilità soggettiva, da parte del danneggiato, della situazione di pericolo: l'art. 2051 c.c., infatti, come precedentemente chiarito, va necessariamente letto in collegamento con l'art. 1227 co. 2 c.c. (norma pacificamente applicabile anche all'illecito aquiliano), secondo il quale il dovere del danneggiato di attivarsi per evitare il danno secondo l'ordinaria diligenza va inteso come sforzo di evitare detto danno attraverso un'agevole attività personale, mentre non sono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza quelle attività
che siano gravose o eccezionali (cfr. Cass. n. 11498 del 17.5.2006; v. anche recentissima Cass. 30394/2023).
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 04.03.2022, n.7173; Cassazione civile sez. VI, 17.11.2021, n.34886; Cassazione
civile, sez. III, 13.01.2015, n. 287 Cassazione civile, sez. III, 18.04.2012, n. 6065).
4 E' stato, ad esempio, precisato che la circostanza che il danneggiato risieda nelle vicinanze del luogo ove è
avvenuto il sinistro o, comunque, conosca il luogo, abitualmente frequentato, non pone una presunzione di conoscenza a suo carico, ma assurge ad ulteriore elemento, che deve essere considerato dal giudice di merito nell'operazione di bilanciamento tra prevenzione e cautela, sotteso alla responsabilità per custodia
(Cassazione civile, sez. VI, sentenza 14.06.2016 n. 12174; Cassazione civile, sentenza 28.06.2019, n. 17443).
CP_ Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, incontestato il rapporto di custodia tra l'
convenuto e la strada ove è avvenuto il sinistro, deve innanzitutto vagliarsi se la parte attrice abbia adempiuto all'onere della prova, sulla stessa incombente, in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, oltre che dell'evento dedotto e dei danni.
Orbene, può dirsi con certezza che la danneggiata nella fattispecie storica de quo, ha Parte_1
certamente attivato quel minimo di diligenza volta a scongiurare il verificarsi dell'evento dannoso;
in particolare, sussiste, nel caso che ci occupa, una sostanziale inevitabilità oggettiva dell'evento medesimo,
nonchè una imprevedibilità soggettiva dello stesso, non avendo in alcun modo il contegno tenuto dalla danneggiata integrato un affidamento soggettivo anomalo ad onta della peculiarità dei luoghi.
Ritiene chi scrive che, nel caso di specie, in ragione dell'espletata istruttoria, anzitutto sia stata raggiunta l'inequivoca prova della oggettiva esistenza, al momento della verificazione del fatto, di una condizione del marciapiede integrante una vera e propria insidia, non visibile né prevedibile né tantomeno evitabile mercè
l'uso dell'ordinaria diligenza, oltre che del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso.
Le dichiarazioni dei testimoni indicati da parte attrice, infatti, possono ritenersi sufficienti, ad avviso di chi scrive, a confermare i fatti dedotti, avendo gli stessi riferito in maniera analitica le modalità di accadimento dell'evento.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 18.1.2022, ha ricordato di aver visto che Testimone_1
l'attrice “ è prima scesa dal marciapiedi, in quanto innanzi a lei vi era una buca, e poi, nel risalire sul marciapiedi dopo circa un metro, è inciampata sul bordo del marciapiedi in questione che era rialzato …;
preciso che la signora è scesa dal marciapiedi nel punto ove nella foto si vede raffigurato un fosso;
ha aggirato due autovetture poste in sosta lungo il margine del marciapiedi ed è risalita …; la istante è caduta sul bordo del marciapiedi .. che si presentava leggermente rialzato”.
5 Nello stesso senso la deposizione della teste , escussa all'udienza del 12.5.2022, la quale ha Testimone_2
inequivocamente dato contezza, nelle sue dichiarazioni, della sussistenza, sui luoghi di causa, di una condizione integrante una vera e propria insidia, allorquando ha ricordato di aver visto che la , “ Parte_1
è scesa dal marciapiedi per evitare una buca che si trovava sullo stesso;
è passata attraverso due autovetture parcheggiate lungo il margine della strada ed è risalita sul marciapiedi;
allorquando è risalita (
sul marciapiede, ndr), è cascata con il lato sinistro del suo corpo sul marciapiedi;
ho notato che, nel punto ove la signora è risalita, il margine del marciapiedi non era a livello, nel senso che vi era in dislivello”.
Entrambi i testi, poi, hanno riconosciuto dalle foto allegate dall'attrice lo stato dei luoghi e, in particolare, il tratto di marciapiede con dislivello in cui cadeva la . Parte_1
Orbene, come anticipato, a parere di chi scrive, i cennati testi hanno reso dichiarazioni concordi riguardo alle circostanze di tempo e di luogo relative al sinistro, sul punto esatto del tratto di strada sul quale si verificava la caduta, nonché sulle caratteristiche e sul tipo della pavimentazione del marciapiede, sulla condotta dell'attrice.
Fermo restando quanto osservato in merito alla prova testimoniale, determinanti appaiono, inoltre, le risultanze della documentazione fotografica ritraente lo stato dei luoghi al momento del sinistro, esibita ai testi e dagli stessi riconosciuta, in cui è raffigurato il dissesto del marciapiede costituito da un dislivello posto al margine esterno dello stesso;
dislivello, a ben vedere, di assai limitato spessore, tale da non essere oggettivamente visibile sia pure da un accorto utente della strada, anche a motivo della presenza di veicoli parcheggiati sul margine del medesimo marciapiede, circostanza, quest'ultima, anch'essa confermata da entrambi i testi escussi.
Né va sottaciuta la circostanza che, nella stessa relazione redatta, nella immediatezza dei fatti, dal Corpo di
Polizia Municipale del Comune di Torre del Greco, versata in atti ( n. prot. 0056030/2019), gli agenti intervenuti verificavano che, “ in corrispondenza dello stallo di sosta ivi situato, a bordo del marciapiede,
insisteva un dislivello del manto stradale, dovuto, probabilmente, a precedenti lavori stradali”.
Ancora, dal verbale di pronto soccorso del P.O. ” di Torre del Greco n. 13168 del 20.8.2019 si Org_1
evince che l'istante, si recava nell'immediatezza in Ospedale ed è riportata quale dichiarata causa dell'evento dannoso “strada dissestata”, con indicazione della strada ( il Corso Avezzana in Torre del
Greco), nonché dell'ora di verificazione del sinistro, e cioè le 10.00 del mattino.
6 Ciò posto, questo giudice ritiene che gli elementi probatori acquisiti siano sufficienti a provare l'esistenza di una vera e propria insidia, non visibile né imprevedibile, oltre che il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso: la verificazione dell'evento a cagione di un dislivello posto sul margine esterno di un marciapiede,
in parte coperto dalla presenza di veicoli ivi posti in sosta, e le dimensioni assolutamente ridotte dell'anomalia, sono tutti elementi che inducono a ritenere che l'evento sia stato causato dalla esclusiva condotta imprudente e negligente del danneggiato.
Ne consegue, allora, che l'attrice, a parere di chi scrive, ha provato il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento allegato (e cioè che la caduta sia stata determinata proprio dalla conformazione dei luoghi), non essendo di contro il sinistro ricollegabile all'incauta condotta colposa avuta dalla , la quale, pur Parte_1
adottando le dovute cautele, non avrebbe potuto percorrere il tratto di marciapiede aggirando il pericolo,
sicuramente non visibile e non percepibile per un attento pedone.
Le risultanze della prova testimoniale di parte attrice trovano conferma nella ulteriore documentazione in atti e, in particolare, nella c.t.u. medico-legale a firma del dott. ; invero, dalle risultanze Persona_1
dalla relazione del c.t.u. (cfr. pagg. 4-5), emerge che il consulente medico ha ritenuto sussistere il nesso causale tra le lesioni subite dalla danneggiata e l'evento descritto.
Le lesioni riportate da ed il nesso di causalità tra le stesse ed il sinistro sopra Parte_1
descritto sono comprovati dalle deposizioni rese a riguardo dai testi scussi e dalla documentazione medica prodotta in atti dall'istante, nonchè dalle risultanze dell'espletata c.t.u..
Al fine di procedere alla precisa quantificazione monetaria, a favore dell'istante, del danno biologico e del danno non patrimoniale dallo stesso subìto (nelle sue varie forme: danno morale, esistenziale, estetico, ...),
lo scrivente giudice ritiene di dovere fare applicazione, anzitutto, dei principi desumibili dalle ormai note sentenze delle SS.UU. Cass. dell'11.11.2008 (nn. 26972-26975), secondo cui il danno morale, oltre ad avere una sua autonomia ontologica rispetto al danno biologico, ha anche autonomia risarcitoria rispetto a quest'ultimo, per cui la sua liquidazione non può giammai essere vincolata ad una mera percentuale tabellare del danno biologico, ma va valutata equitativamente dal giudice di merito in base al suo prudente e circostanziato apprezzamento. Ciò premesso, nel caso che ci occupa, si ritiene del tutto equo ed opportuno, in un'ottica di corretta personalizzazione del danno morale, fare applicazione delle Tabelle
7 milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica,
recentissimamente aggiornate in base agli indici ISTAT costo vita per il 2024. È noto che le citate tabelle prevedono un range di liquidazione del danno non patrimoniale tra un valore minimo ed un valore massimo per ciascun punto percentuale: con il valore minimo il giudice liquida un importo che dà ristoro alle conseguenze della lesione in termini “medi”, e cioè corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti, sia quanto agli aspetti anatomo- funzionali,
sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva;
trattasi, dunque, di pregiudizi che possono ritenersi provati, anche presuntivamente ex art. 115 c.p.c., una volta accertato il grado di menomazione psico-fisica da parte del c.t.u. medico-legale.
Si ricorda, altresì, che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ogni qual volta le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale vengano modificate con l'applicazione di
“differenti criteri” per il risarcimento, il Giudice è tenuto ad applicare tali nuove tabelle, anche se il danno si
è verificato sotto la vigenza delle precedenti (cfr. Cass. civ. sentenze n. 25485 del 13.12.2016; n. 11152 del
29.05.2015; ordinanze n. 19229 del 15.06.2022; n. 33770 del 19.12.2019).
Orbene, dalla documentazione medica in atti, si evince che, a causa del sinistro, Parte_1
riportò una “ frattura dell'epifisi distale del radio sinistro in soggetto con accertato mancinismo”; secondo il
CTU ( v. pag. 5 della ctu), le lesioni riportate sono compatibili con il sinistro dedotto dall'attrice ed il consulente ha affermato che le lesioni subite hanno comportato all'attrice un periodo di invalidità
temporanea totale di giorni 30 (trenta); un'invalidità temporanea parziale mediamente al 50% di giorni 25
(venticinque), un'invalidità temporanea parziale mediamente al 25% di giorni 25 (venticinque), nonché un danno biologico permanente stimato nella misura del 7%.
Ritiene questo giudicante di condividere le valutazioni espresse dal c.t.u. per la idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, la coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza con la documentazione medica prodotta dall'attrice.
Ciò posto, circa il "quantum", tenuto conto della Tabella di MI, aggiornate all'anno 2024, per il calcolo
Pa del danno non patrimoniale per lesioni macropermanenti e considerato che all'epoca del fatto che aveva 47 anni, può riconoscersi all'attrice per danni in oggetto, la somma di € 3.450,00 Parte_1
per inabilità temporanea totale (giorni 30 x € 115,00), la somma di € 1.437,50 per l'inabilità temporanea
8 parziale al 50% (giorni 25 per € 57,50); la somma di € 718,75 per l'inabilità temporanea parziale al 25%
(giorni 25 per € 28,75).
Il danno biologico permanente nella misura del 7%, inoltre, va liquidato nella misura di € 14.081,00; detta somma è comprensiva del cd. danno da sofferenza soggettiva, giusta l'aumento del cd. punto base pari al valore standard ( del 25 %) fissato dalle Tabelle di MI ( le quali, ai fini della personalizzazione del danno biologico, prevedono un limite massimo fino al 50%).
In particolare, per quanto riguarda l'“incremento per sofferenza”, la Suprema Corte ha chiarito che, in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico ed una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la paura, la disperazione).
Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (cfr. Cass. civ. sez. III, 27.03.2018 n.7513).
Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, si osserva che la Suprema Corte ha tuttavia,
di recente, stabilito che, solo in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato – e delle quali, nel caso di specie, non si rinviene alcuna allegazione da parte della
istante -, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ. sez. III, 07.11.2014, n. 23778; Cass. civ. sez. III,
27.03.2018, n. 7513), con un aumento, dunque, superiore al cd. aumento standard già previsto nelle
Tabelle di MI.
Non vi è prova, invece, di un danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica della danneggiata;
si ricorda che la riduzione dell'attitudine del danneggiato alla piena esplicazione delle energie psicofisiche integra un pregiudizio generalmente definito come riduzione della capacità lavorativa generica,
che corrisponde ad una delle molteplici componenti del danno biologico e che può dar luogo ad una personalizzazione del danno stesso. Il danno derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica
9 conseguente al sinistro, invece, è suscettibile di autonoma liquidazione solo laddove il soggetto leso fornisca la prova rigorosa in ordine alla diminuzione di reddito dipendente dalle sofferte lesioni (Cass. civ. n.
3290 del 12-2-2013, Cass. civ. n. 16541 del 28-9-2012). Del resto nella c.t.u. non riconosce alcuna menomazione della capacità lavorativa della danneggiata.
L'ammontare complessivo della somma, già attualizzata, dovuta a , è dunque pari a € Parte_1
19.687,25, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro (20.8.2019) a quella di pubblicazione della sentenza.
Nondimeno, quanto alla quantificazione della domanda di cui al presente giudizio, deve dirsi che, se nell'atto introduttivo l'istante ha invocato il risarcimento dei danni “ da quantificarsi a mezzo di CTU …
anche nella parte in cui gli stessi risultassero superiori allo scaglione di riferimento del CU, più interessi a far data dalla domanda” ( v. pag. 4 dell'atto di citazione), di contro, in sede di comparsa conclusionale ( ultima pagina), ha inequivocamente chiesto accogliersi la domanda “ determinata in euro 15.594,59, oltre interessi
e rivalutazione”.
Orbene, ciò detto, non può non rilevarsi come, nel caso di specie, la stessa parte istante, in ragione dell'espletata istruttoria, abbia proceduto alla determinazione, ai sensi del combinato disposto degli artt.
10 e 14 cpc, della domanda risarcitoria;
peraltro, è noto che, secondo il giudice di legittimità, ai fini della determinazione del valore della causa, il giudice deve anche tenere conto, per una esigenza di economia processuale, delle modifiche e riduzioni della domanda ritualmente introdotte dall'attore nel corso del giudizio, non ostandovi il principio generale dell'art. 10 c.p.c., che, pur legando la determinazione del valore della causa alla domanda originaria, nulla dispone sugli effetti dei successivi mutamenti di questa domanda
( v. Cass. n. 5779/1993).
È altresì noto che, in una causa nella quale l'attore indica con precisione l'ammontare del suo credito e chiede che quell'ammontare gli sia attribuito dal giudice, la competenza per valore resta delimitata dalla somma specificata ( v. Cass. n. 16318/2011); con la conseguenza per cui, ove l'attore abbia quantificato la pretesa risarcitoria in un importo determinato, così ponendo un preciso limite all'ammontare del quantum richiesto, incorre in ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla quantificazione operata dall'istante ( v. Cass. n. 1752/2005).
10 In conclusione, in ragione di quanto detto e tenuto conto della determinazione della domanda contenuta in
[... sede di comparsa conclusionale, il convenuto va condannato al pagamento, in favore di CP_1
, della minor somma di euro 15.594,59 ( comprese le spese mediche), oltre interessi Parte_1
legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat,
dalla data del sinistro (20.8.2019) a quella di pubblicazione della sentenza- il tutto pari a € 19.652,26 -, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 19.652,26. Non va invece riconosciuta la svalutazione monetaria in quanto la predetta stima dei danni è avvenuta all'attualità,
ovvero con riferimento al loro valore attuale.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio,
con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo,
secondo il criterio del decisum, in ragione dello scaglione di riferimento da € 5.200,001 a € 26.000,00;
quanto ai compensi, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e della non complessità della materia trattata, questo giudice ritiene di dover applicare i valori minimi previsti dal cennato scaglione di riferimento.
Le spese di c.t.u., già liquidate, vanno poste a carico del soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
A) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il , in pers. del Controparte_1
legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di , della somma di € 15.594,59, Parte_1
oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro (20.8.2019) a quella di pubblicazione della sentenza- il
tutto pari a € 19.652,26 -, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 19.652,26;
[... B) Condanna il , in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese vive e € 2.540,00, oltre Parte_1
rimb. forf. del 15,00 % sui compensi, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti;
11 C) Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del convenuto soccombente.
Torre Annunziata, in data 27.10.2024 IL GIUDICE
Dott. Angelo Scarpati
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