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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 13/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1555/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1555/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da: Part
4.0 unipersonale, in persona del legale rapp.te (p.i. Pt_1 Parte_3
) e in proprio (C.F. ) P.IVA_1 Parte_3 C.F._1 oci DREA e dell'av O OPPONENTI Contro
n persona del legale rappresentante AR pro CP_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FARRONI SAMUELE
OPPOSTO OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: all'udienza del 29.05.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per parte opponente: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali di cui in premessa ed in accoglimento dei motivi su esposti, – in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. n. 372/2020 (n. 577/2020 R.G.) provvisoriamente esecutivo, concesso dal Tribunale Ordinario di Macerata in data 22/03/2020, depositato in data 21/02/2020 e notificato il 24/06/2020; - in via principale nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente sig.
[...]
alla società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per Pt_3 AR
, respingere e/o rigett tivo ricorso per ingiunzione;
In via subordinata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto perché illegittimo ed ingiusto in fatto ed in diritto, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale e comunque accertato il parziale inadempimento e/o l'inesatto adempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della società ridurre il corrispettivo nella misura AR che risulterà di giustizia e per lo effetto compens dalla attrice opponente, in proprio e P per conto della ditta 4.0 a causa sia dell'inadempimento contrattuale della società Pt_1 Controparte_2 sia pe abili extracontrattuale nella misura che risulterà di giustizia,
[...] equitativa fatto salvo il maggior danno richiesto con domanda riconvenzionale. Il tutto con vittoria di spese diritti ed compensi professionali;
In via riconvenzionale accertato l'inadempimento contrattuale ed il fatto illecito extracontrattuale determinato dalla comunicazione a terzi dello stato di insolvenza da parte della ditta in persona AR del suo legale rappresentante, condannare la medesima al risarcimento Parte_4
4.0 sia ai sensi dell'art. 1219 c.c. sia ai sensi dell'art. 2043 e 2059 c.c., nella misura che sarà
[...] Parte_5
e c di giustizia e di legge anche in via equitativa e nei limiti di € 25.000,00. disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio”. per parte opposta: “Voglia l'Ecc.mo Sig. Giudice, respinta ogni contraria deduzione ed eccezione, Respingere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 372/2020 D.I. - n. 577/2020 RG – n. 3523/2020 Cron.- n. 581/2020 Rep, munito di formula esecutiva in data 12/05/2020, poiché infondata in fatto ed in diritto, per come ampiamente esplicitato;
pagina 1 di 6 confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 372/2020 D.I. - n. 577/2020 RG – n. 3523/2020 Cron.- n. 581/2020 Rep, munito di formula esecutiva in data 12/05/2020; respingere la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente in quanto inammissibile, per come su meglio esplicitato;
condannare la ricorrente al risarcimento-indennizzo ex art. 96 c. 1 c.p.c., ricorrendone tutti i presupposti di fatto e di diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari della fase”.
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, la Parte_6 e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 372/2020 pronunciato dal Parte_3
T in data 23.03.2020 su istanza della AR
onde conseguire il pagamento della somma complessiva di € 10.150,00 a titolo di saldo del
[...] ttivo pattuito con contratto di subappalto in data 19.06.2, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera degli infissi presso i locali uffici siti al primo piano ed al piano terra dell'opificio industriale sito in Monte Urano, via I Maggio di proprietà della dietro il corrispettivo complessivo di € 20.300,00. CP_3 In fatto esponevano: che in data 19.11.2019 , titolare della ditta individuale 4.0, aveva Parte_3 Pt_1 conferito l'azienda nella neo costituita soci .
4.0. la quale era perta ntrata nei Pt_1 Pt_2 rapporti giuridici facenti capo alla ditta individuale;
che in data 19.06.2019 aveva sottoscritto Parte_3 con la opposta un contratto di subappalto, avente ad oggetto, la“Fornitur degli infissi presso i locali uffici siti al primo piano ed al piano terra dell'opificio industriale sito in Monte Urano, via I Maggio di proprietà della così come meglio specificato negli allegati al presente contratto”. dietro il corrispettivo CP_3 complessivo di € 20.300,00; che le parti convenivano che il pagamento del saldo, pari al 50% del corrispettivo convenuto, doveva effettuarsi entro 30 giorni dal termine lavori “dopo superamento collaudo ed accettazione definitiva dell'opera che dovrà essere fatta dai designati Architetto ed Ingegnere Persona_1 [...]
”; che essa opponente aveva corrisposto due acconti, subordina del restant Per_2 pari ad € 10.150,00 alla accettazione definitiva dell'opera previo collaudo esattamente come da contratto;
che nel corso della esecuzione delle opere venivano riscontrati: 1) la erronea installazione nella finestra del bagno del piano terra di un vetro centrale in luogo di un pannello metallico verniciato, 2) il disallineamento tra le ante ed i telai delle porte di accesso al piano terreno e la presenza di una distanza eccessiva tra anta e soglia con conseguente mancanza di sigillatura;
3) il montaggio dei serramenti del piano terreno senza la preventiva comunicazione e prima che fossero state eseguite le opere di rasatura delle pareti esterne, di ripresa e rasatura delle spallette interne di porte e finestre, con conseguente aggravio di costi per essa opponente;
4) la fornitura di vetri delle finestre dei bagni opachi anziché trasparenti;
5) il montaggio delle finestre primo piano è avvenuto senza sigillatura dei giunti tra parete e telai;
6) la non corretta e parziale installazione delle guarnizioni dei vetri di alcune finestre;
7) la mancata calibratura delle cerniere e delle serrature di alcune finestre;
che i vizi e difetti di cui ai punti 4,5,6 erano stati eliminati in data 18.11.2019; che la mail trasmessa da in data 02.12.2019 alla opposta attestava, per mero errore, Testimone_1 l'avvenuto collaudo delle opere eseguite dalla che il mancato avveramento della CP_1 condizione sospensiva del collaudo dei lavori risult ente provato dal contenuto dell'atto di citazione notificato dall'appaltatore ; che essa opponente aveva diritto alla riduzione del CP_3 corrispettivo ex art 1668 c.c. nonché o del danno patito anche in ragione della circostanza per cui la opposta aveva inoltrato per conoscenza la diffida di pagamento anche alla società committente, con conseguente danno alla immagine. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni. “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali di cui in premessa ed in accoglimento dei motivi su esposti, – in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. n. 372/2020 (n. 577/2020 R.G.) provvisoriamente esecutivo, concesso dal Tribunale Ordinario di Macerata in data 22/03/2020, depositato in data 21/02/2020 e notificato il 24/06/2020; - in via principale nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto in questione e, pagina 2 di 6 conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente sig. alla società opposta Parte_3 [...] per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'ef e/o rigettare le do AR
o per ingiunzione;
In via subordinata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto perché illegittimo ed ingiusto in fatto ed in diritto, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale e comunque accertato il parziale inadempimento e/o l'inesatto adempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della società AR ridurre il corrispettivo nella misura che risulterà di giustizia e per lo effetto compensarlo fino al soddisfo con i danni tutti subiti dalla P attrice opponente, in proprio e per conto della ditta 4.0 a causa sia dell'inadempimento contrattuale della società Pt_1
[...] sia per responsabilit ntra ale nella misura che risulterà di giustizia, da liquidarsi Controparte_2 gior danno richiesto con domanda riconvenzionale. Il tutto con vittoria di spese diritti ed compensi professionali;
In via riconvenzionale accertato l'inadempimento contrattuale ed il fatto illecito extracontrattuale determinato dalla comunicazione a terzi dello stato di insolvenza da parte della ditta in persona del suo legale AR
[... rappresentante, condannare la medesima al risarcimento dei dan 4.0 Parte_4
sia ai sensi dell'art. 1219 c.c. sia ai sensi dell'art. 2043 e 2059 c.c., nella misu tenuta Parte_5 giustizia e di legge anche in via equitativa ovvero nella misura di € 25.000,00. – disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio. Con riserva di ulteriori deduzioni, conclusioni e richieste negli scritti difensivi prescritti dalla legge, all'esito della trattazione, allorché l'opposta avrà adempiuto, come per legge, agli oneri probatori che la riguardano”. Si costituiva la opposta che contestava l'avversa opposizione chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva: che non aveva mai comunicato ad essa opposta l'avvenuto conferimento Parte_3 dell'azienda n di talchè, non avendo prestato consenso al conferimento, Parte_6 l'opponente non poteva ritenersi liberata dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta;
che la mail del 02.12.2019, attestante l'avvenuto collaudo positivo delle opere, notificato all'amministrazione in data 18.11.2019, proveniva da che era la referente e amministratrice contabile della 4.0. Testimone_1 Pt_1 siccome evincibile dalle i late dal sito internet, la quale era a conoscenza dei del contratto tanto da ribadire che la committente aveva il termine di trenta giorni dall'avvenuto collaudo per eseguire il pagamento;
che la suddetta mail risultava inoltrata anche all'arch. designato Persona_3 per il collaudo;
che i vizi di cui ai punti 1,2 e 3, oltre a non essere stati provati, non risultando a tal fine sufficiente la produzione di mere planimetrie, non erano stati mai denunciati dall'opponente; che il giudizio promosso dall'appaltatore non era causalmente riconducibile alla diffida di pagamento inoltrata da essa opposta alla opponente;
che sussistevano i presupposti per la condanna della opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Sig. Giudice, respinta ogni contraria deduzione ed eccezione, • Respingere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 372/2020 D.I. - n. 577/2020 RG – n. 3523/2020 Cron.- n. 581/2020 Rep, munito di formula esecutiva in data 12/05/2020, poiché infondata in fatto ed in diritto, per come ampiamente esplicitato;
• confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 372/2020 D.I. - n. 577/2020 RG – n. 3523/2020 Cron.- n. 581/2020 Rep, munito di formula esecutiva in data 12/05/2020; • respingere la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente in quanto inammissibile, per come su meglio esplicitato;
• condannare la ricorrente al risarcimento-indennizzo ex art. 96 c. 1 c.p.c., ricorrendone tutti i presupposti di fatto e di diritto;
• con vittoria di spese, competenze ed onorari della fase. Disattesa la istanza ex art 649 c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti e l'assunzione della prova orale ammessa;
quindi, all'udienza del 29.05.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche. Diritto Preliminarmente va rilevato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza- dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. N. 5186/2003). Di conseguenza, il presente giudizio di opposizione non costituisce giudizio di mera impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma costituisce un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con pagina 3 di 6 il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.(cfr. Cass. N. 6421/2003). Al riguardo, il giudice deve procedere alla verifica - sulla base della documentazione versata in atti- della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente in sede monitoria ed ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa;
rimarrebbero infatti irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino neppure astrattamente l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che possono avere rilievo unicamente- e, se del caso, ma non nella fattispecie in esame- ai fini della disciplina giudiziale delle spese della fase monitoria (Cass. N. 6663/2002). Tanto premesso, la ha agito in giudizio, in via AR monitoria, onde conse siduo del corrispettivo ad essa asseritamente spettante in forza del contratto di subappalto intercorso con la opponente in data 19.06.2019. Come è noto, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l' adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (v. cfr Cass. 2015/826; v Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001) L'applicazione di tale principio al contratto di appalto - cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto - comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (v. Cass. 2019/98, Cass. 936/2010; Cass. 3472/2008). Con l'effetto che, nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento, il giudice deve accertare se la prestazione dell'appaltatore sia stata integralmente e correttamente eseguita e, solo in caso positivo, può accogliere la domanda di pagamento (v. cass. 2024 n. 25410). Nella specie la opposta ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente producendo il contratto di subappalto e provando la corretta esecuzione dei lavori ivi indicati. Ed invero il teste ha confermato la ultimazione dei lavori subappaltati alla opposta nel Testimone_2 mese di luglio del 20 dienza del 28.03.2022) Osserva il Tribunale che nella mail del 18.09.2019 (v. doc. 10 fascicolo opponente) la opponente comunica alla opposta che il pagamento sarebbe stato eseguito una volta ultimati i seguenti lavori: registrazione delle finestre e cambio delle guarnizioni. Trattasi, all'evidenza, di lavorazioni di finitura che presuppongono l'avvenuta fornitura e posa in opera degli infissi da parte della opposta alla predetta data. Inoltre, la espletata istruttoria ha consentito di accertare che i predetti lavori di fornitura sono stati poi eseguiti dalla opposta (v. doc. 6 fascicolo opponente - missiva del 28.12.2024) E' pacifico, in quanto non contestato, oltre che risultante dalla documentazione prodotta, che che i vizi e difetti di cui ai punti 4,5,6 e 7 indicati in citazione (4)la fornitura di vetri delle finestre dei bagni opachi anziché trasparenti;
5) il montaggio delle finestre primo piano è avvenuto senza sigillatura dei giunti tra parete e telai;
6) non corretta e parziale installazione delle guarnizioni dei vetri di alcune finestre;
7) la mancata calibratura delle cerniere e delle serrature di alcune finestre”) sono eliminati dalla opposta in data 18.11.2019. Non vi è, invece, prova del fatto per cui nella finestra del bagno del piano terra dovesse essere installato un vetro centrale in luogo di un pannello metallico verniciato e che il montaggio dei serramenti del piano terreno sia avvenuto senza la preventiva comunicazione e prima che fossero state eseguite le opere di rasatura delle pareti esterne, di ripresa e rasatura delle spallette interne di porte e finestre, con conseguente pagina 4 di 6 aggravio di costi per la opponente. Del tutto generiche, oltre che sfornite di prova, appaiono poi le contestazioni relative ad un asserito disallineamento tra le ante ed i telai delle porte di accesso al piano terreno e la presenza di una distanza eccessiva tra anta e soglia con conseguente mancanza di sigillatura. Osserva il Tribunale che la espletata istruttoria ha consentito di provare anche l'avvenuto collaudo dell'opera. Ed invero, i testi escussi hanno confermato l'invio della mail del 02.12.2019 nella quale Testimone_1 per conto della opponente, comunicava alla opposta l'avvenuto collaudo positivo notificato all'amministrazione in data 18.11.2019 (v. dichiarazione resa dal teste e dal teste Tes_1 Tes_3
).
[...] enuto collaudo appare dimostrato anche dalla circostanza per cui la opposta è intervenuta in data per rimuovere i vizi ed i difetti evidentemente riscontrati in sede di collaudo (non risultando allegata la circostanza dell'avvenuta contestazione dei predetti vizi in altra occasione – la mail del 18.09.2019 contiene la contestazione relativa alla sola mancanza della registrazione delle finestre e del cambio delle guarnizioni.) La opposta ha dedotto che il collaudo non sarebbe stato mai eseguito e che il contenuto della mail attesterebbe una circostanza falsa. Osserva il Tribunale che le dichiarazioni rese sul punto dai testi e Testimone_1 Tes_4 Per_2 non appaiono credibili.
dopo aver confermato di aver inoltrato la mail, ha dichiarato testualmente quanto segue Testimone_1
“ Preciso che dopo l'invio della mail io mi sono confrontata con l'arch. il quale mi riferì che tecnicamente lui non Per_1 aveva partecipato al collaudo. Io non mi sono più occupata della question passata in mano agli avvocati. E' possibile che io mi sia confusa quando ho scritto la mail nel senso che ritengo che ci sia stato un fraintendimento in ordine all'effettiva esecuzione del collaudo. Adr non ricordo chi nella specie mi aveva riferito la circostanza dell'avvenuto collaudo”. Dette dichiarazioni, oltre che generiche, non appaiono credibili a fronte del contenuto dettagliato della mail, ove si fa espresso riferimento ad un collaudo notificato in amministrazione nella data del 18.11.2019 e alla circostanza che la committente avrebbe avuto termine per eseguire il pagamento sino al 18.12.2019, ossia dopo trenta giorni dal collaudo avvenuto. Parimenti inattendibili appaiono le dichiarazioni rese dal teste il quale ha dichiarato di non Per_1 ricordare la mail ad esso pure inoltrata dal teste e dal teste quale da un lato ha dichiarato Tes_1 Per_2 di avere conoscenza del fatto che avrebbe dovuto eseguire il collaudo delle opere eseguite dall'opposta e dall'altro ha dichiarato che i lavori subappaltati erano stati eseguiti. Parimenti è a dirsi per le dichiarazioni rese dal teste il quale ha dichiarato testualmente quanto Tes_5 segue: “Preciso che l'opera non era neppure collaudabile in qua le guarnizioni sugli infissi e occorreva sostituire i vetri montati nei bagni in quanto quelli ordinati erano satinati mentre quelli montati erano trasparenti. Inoltre, vi erano problemi di registrazione degli infissi e qualche mostrina mancante…. I lavori si sono protratti sino al mese di settembre o ottobre 2019. Adr non ricordo quando sono terminati i lavori commissionati in subappalto alla società convenuta la quale doveva occuparsi della sola sostituzione degli infissi e delle rifiniture dei soli infissi e portoni della palazzina Uffici, piano terra e primo e anche un infisso sulla scala. A quanto mi risulta i lavori non sono stati mai completati dalla convenuta tanto che la società attrice ha dovuto provvedervi in proprio” Le dichiarazioni non appaiono credibili in quanto è pacifico, oltre che risultante dalla stessa documentazione prodotta dalla stessa opponente che alla data del 18.09.2019 i lavori di fornitura e posa in opera degli infissi erano stati eseguiti dalla opposta, mancando la sola registrazione delle finestre ed il cambio delle guarnizioni e che i predetti lavori di fornitura non sono stati eseguiti dalla opponente ma dalla stessa opposta in data 18.11.2019. Ne consegue che, alla luce delle superiori considerazioni, la opposizione va respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. La domanda riconvenzionale di riduzione del corrispettivo e di risarcimento danni ex art 1668 c.c. deve essere disattesa non risultando fornita la prova dei vizi allegati. Parimenti va disattesa la domanda risarcitoria non risultando provato né il nesso causale tra l'azione promossa dal committente nei confronti della opponente e la diffida di pagamento inoltrata dalla CP_3
pagina 5 di 6 opposta, nè il danno asseritamente patito dalla opposta. In difetto dei presupposti della colpa grave e/o della mala fede va, infine, disattesa la domanda ex art 96 c.p.c. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come successivamente modificato ed integrato per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
2. rigetta tutte le domande proposte dalla parte opponente;
3. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
4. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge Macerata, 13 gennaio 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1555/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da: Part
4.0 unipersonale, in persona del legale rapp.te (p.i. Pt_1 Parte_3
) e in proprio (C.F. ) P.IVA_1 Parte_3 C.F._1 oci DREA e dell'av O OPPONENTI Contro
n persona del legale rappresentante AR pro CP_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FARRONI SAMUELE
OPPOSTO OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: all'udienza del 29.05.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per parte opponente: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali di cui in premessa ed in accoglimento dei motivi su esposti, – in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. n. 372/2020 (n. 577/2020 R.G.) provvisoriamente esecutivo, concesso dal Tribunale Ordinario di Macerata in data 22/03/2020, depositato in data 21/02/2020 e notificato il 24/06/2020; - in via principale nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente sig.
[...]
alla società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per Pt_3 AR
, respingere e/o rigett tivo ricorso per ingiunzione;
In via subordinata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto perché illegittimo ed ingiusto in fatto ed in diritto, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale e comunque accertato il parziale inadempimento e/o l'inesatto adempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della società ridurre il corrispettivo nella misura AR che risulterà di giustizia e per lo effetto compens dalla attrice opponente, in proprio e P per conto della ditta 4.0 a causa sia dell'inadempimento contrattuale della società Pt_1 Controparte_2 sia pe abili extracontrattuale nella misura che risulterà di giustizia,
[...] equitativa fatto salvo il maggior danno richiesto con domanda riconvenzionale. Il tutto con vittoria di spese diritti ed compensi professionali;
In via riconvenzionale accertato l'inadempimento contrattuale ed il fatto illecito extracontrattuale determinato dalla comunicazione a terzi dello stato di insolvenza da parte della ditta in persona AR del suo legale rappresentante, condannare la medesima al risarcimento Parte_4
4.0 sia ai sensi dell'art. 1219 c.c. sia ai sensi dell'art. 2043 e 2059 c.c., nella misura che sarà
[...] Parte_5
e c di giustizia e di legge anche in via equitativa e nei limiti di € 25.000,00. disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio”. per parte opposta: “Voglia l'Ecc.mo Sig. Giudice, respinta ogni contraria deduzione ed eccezione, Respingere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 372/2020 D.I. - n. 577/2020 RG – n. 3523/2020 Cron.- n. 581/2020 Rep, munito di formula esecutiva in data 12/05/2020, poiché infondata in fatto ed in diritto, per come ampiamente esplicitato;
pagina 1 di 6 confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 372/2020 D.I. - n. 577/2020 RG – n. 3523/2020 Cron.- n. 581/2020 Rep, munito di formula esecutiva in data 12/05/2020; respingere la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente in quanto inammissibile, per come su meglio esplicitato;
condannare la ricorrente al risarcimento-indennizzo ex art. 96 c. 1 c.p.c., ricorrendone tutti i presupposti di fatto e di diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari della fase”.
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, la Parte_6 e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 372/2020 pronunciato dal Parte_3
T in data 23.03.2020 su istanza della AR
onde conseguire il pagamento della somma complessiva di € 10.150,00 a titolo di saldo del
[...] ttivo pattuito con contratto di subappalto in data 19.06.2, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera degli infissi presso i locali uffici siti al primo piano ed al piano terra dell'opificio industriale sito in Monte Urano, via I Maggio di proprietà della dietro il corrispettivo complessivo di € 20.300,00. CP_3 In fatto esponevano: che in data 19.11.2019 , titolare della ditta individuale 4.0, aveva Parte_3 Pt_1 conferito l'azienda nella neo costituita soci .
4.0. la quale era perta ntrata nei Pt_1 Pt_2 rapporti giuridici facenti capo alla ditta individuale;
che in data 19.06.2019 aveva sottoscritto Parte_3 con la opposta un contratto di subappalto, avente ad oggetto, la“Fornitur degli infissi presso i locali uffici siti al primo piano ed al piano terra dell'opificio industriale sito in Monte Urano, via I Maggio di proprietà della così come meglio specificato negli allegati al presente contratto”. dietro il corrispettivo CP_3 complessivo di € 20.300,00; che le parti convenivano che il pagamento del saldo, pari al 50% del corrispettivo convenuto, doveva effettuarsi entro 30 giorni dal termine lavori “dopo superamento collaudo ed accettazione definitiva dell'opera che dovrà essere fatta dai designati Architetto ed Ingegnere Persona_1 [...]
”; che essa opponente aveva corrisposto due acconti, subordina del restant Per_2 pari ad € 10.150,00 alla accettazione definitiva dell'opera previo collaudo esattamente come da contratto;
che nel corso della esecuzione delle opere venivano riscontrati: 1) la erronea installazione nella finestra del bagno del piano terra di un vetro centrale in luogo di un pannello metallico verniciato, 2) il disallineamento tra le ante ed i telai delle porte di accesso al piano terreno e la presenza di una distanza eccessiva tra anta e soglia con conseguente mancanza di sigillatura;
3) il montaggio dei serramenti del piano terreno senza la preventiva comunicazione e prima che fossero state eseguite le opere di rasatura delle pareti esterne, di ripresa e rasatura delle spallette interne di porte e finestre, con conseguente aggravio di costi per essa opponente;
4) la fornitura di vetri delle finestre dei bagni opachi anziché trasparenti;
5) il montaggio delle finestre primo piano è avvenuto senza sigillatura dei giunti tra parete e telai;
6) la non corretta e parziale installazione delle guarnizioni dei vetri di alcune finestre;
7) la mancata calibratura delle cerniere e delle serrature di alcune finestre;
che i vizi e difetti di cui ai punti 4,5,6 erano stati eliminati in data 18.11.2019; che la mail trasmessa da in data 02.12.2019 alla opposta attestava, per mero errore, Testimone_1 l'avvenuto collaudo delle opere eseguite dalla che il mancato avveramento della CP_1 condizione sospensiva del collaudo dei lavori risult ente provato dal contenuto dell'atto di citazione notificato dall'appaltatore ; che essa opponente aveva diritto alla riduzione del CP_3 corrispettivo ex art 1668 c.c. nonché o del danno patito anche in ragione della circostanza per cui la opposta aveva inoltrato per conoscenza la diffida di pagamento anche alla società committente, con conseguente danno alla immagine. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni. “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali di cui in premessa ed in accoglimento dei motivi su esposti, – in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. n. 372/2020 (n. 577/2020 R.G.) provvisoriamente esecutivo, concesso dal Tribunale Ordinario di Macerata in data 22/03/2020, depositato in data 21/02/2020 e notificato il 24/06/2020; - in via principale nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto in questione e, pagina 2 di 6 conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente sig. alla società opposta Parte_3 [...] per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'ef e/o rigettare le do AR
o per ingiunzione;
In via subordinata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto perché illegittimo ed ingiusto in fatto ed in diritto, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale e comunque accertato il parziale inadempimento e/o l'inesatto adempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della società AR ridurre il corrispettivo nella misura che risulterà di giustizia e per lo effetto compensarlo fino al soddisfo con i danni tutti subiti dalla P attrice opponente, in proprio e per conto della ditta 4.0 a causa sia dell'inadempimento contrattuale della società Pt_1
[...] sia per responsabilit ntra ale nella misura che risulterà di giustizia, da liquidarsi Controparte_2 gior danno richiesto con domanda riconvenzionale. Il tutto con vittoria di spese diritti ed compensi professionali;
In via riconvenzionale accertato l'inadempimento contrattuale ed il fatto illecito extracontrattuale determinato dalla comunicazione a terzi dello stato di insolvenza da parte della ditta in persona del suo legale AR
[... rappresentante, condannare la medesima al risarcimento dei dan 4.0 Parte_4
sia ai sensi dell'art. 1219 c.c. sia ai sensi dell'art. 2043 e 2059 c.c., nella misu tenuta Parte_5 giustizia e di legge anche in via equitativa ovvero nella misura di € 25.000,00. – disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio. Con riserva di ulteriori deduzioni, conclusioni e richieste negli scritti difensivi prescritti dalla legge, all'esito della trattazione, allorché l'opposta avrà adempiuto, come per legge, agli oneri probatori che la riguardano”. Si costituiva la opposta che contestava l'avversa opposizione chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva: che non aveva mai comunicato ad essa opposta l'avvenuto conferimento Parte_3 dell'azienda n di talchè, non avendo prestato consenso al conferimento, Parte_6 l'opponente non poteva ritenersi liberata dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta;
che la mail del 02.12.2019, attestante l'avvenuto collaudo positivo delle opere, notificato all'amministrazione in data 18.11.2019, proveniva da che era la referente e amministratrice contabile della 4.0. Testimone_1 Pt_1 siccome evincibile dalle i late dal sito internet, la quale era a conoscenza dei del contratto tanto da ribadire che la committente aveva il termine di trenta giorni dall'avvenuto collaudo per eseguire il pagamento;
che la suddetta mail risultava inoltrata anche all'arch. designato Persona_3 per il collaudo;
che i vizi di cui ai punti 1,2 e 3, oltre a non essere stati provati, non risultando a tal fine sufficiente la produzione di mere planimetrie, non erano stati mai denunciati dall'opponente; che il giudizio promosso dall'appaltatore non era causalmente riconducibile alla diffida di pagamento inoltrata da essa opposta alla opponente;
che sussistevano i presupposti per la condanna della opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Sig. Giudice, respinta ogni contraria deduzione ed eccezione, • Respingere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 372/2020 D.I. - n. 577/2020 RG – n. 3523/2020 Cron.- n. 581/2020 Rep, munito di formula esecutiva in data 12/05/2020, poiché infondata in fatto ed in diritto, per come ampiamente esplicitato;
• confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 372/2020 D.I. - n. 577/2020 RG – n. 3523/2020 Cron.- n. 581/2020 Rep, munito di formula esecutiva in data 12/05/2020; • respingere la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente in quanto inammissibile, per come su meglio esplicitato;
• condannare la ricorrente al risarcimento-indennizzo ex art. 96 c. 1 c.p.c., ricorrendone tutti i presupposti di fatto e di diritto;
• con vittoria di spese, competenze ed onorari della fase. Disattesa la istanza ex art 649 c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti e l'assunzione della prova orale ammessa;
quindi, all'udienza del 29.05.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche. Diritto Preliminarmente va rilevato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza- dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. N. 5186/2003). Di conseguenza, il presente giudizio di opposizione non costituisce giudizio di mera impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma costituisce un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con pagina 3 di 6 il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.(cfr. Cass. N. 6421/2003). Al riguardo, il giudice deve procedere alla verifica - sulla base della documentazione versata in atti- della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente in sede monitoria ed ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa;
rimarrebbero infatti irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino neppure astrattamente l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che possono avere rilievo unicamente- e, se del caso, ma non nella fattispecie in esame- ai fini della disciplina giudiziale delle spese della fase monitoria (Cass. N. 6663/2002). Tanto premesso, la ha agito in giudizio, in via AR monitoria, onde conse siduo del corrispettivo ad essa asseritamente spettante in forza del contratto di subappalto intercorso con la opponente in data 19.06.2019. Come è noto, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l' adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (v. cfr Cass. 2015/826; v Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001) L'applicazione di tale principio al contratto di appalto - cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto - comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (v. Cass. 2019/98, Cass. 936/2010; Cass. 3472/2008). Con l'effetto che, nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento, il giudice deve accertare se la prestazione dell'appaltatore sia stata integralmente e correttamente eseguita e, solo in caso positivo, può accogliere la domanda di pagamento (v. cass. 2024 n. 25410). Nella specie la opposta ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente producendo il contratto di subappalto e provando la corretta esecuzione dei lavori ivi indicati. Ed invero il teste ha confermato la ultimazione dei lavori subappaltati alla opposta nel Testimone_2 mese di luglio del 20 dienza del 28.03.2022) Osserva il Tribunale che nella mail del 18.09.2019 (v. doc. 10 fascicolo opponente) la opponente comunica alla opposta che il pagamento sarebbe stato eseguito una volta ultimati i seguenti lavori: registrazione delle finestre e cambio delle guarnizioni. Trattasi, all'evidenza, di lavorazioni di finitura che presuppongono l'avvenuta fornitura e posa in opera degli infissi da parte della opposta alla predetta data. Inoltre, la espletata istruttoria ha consentito di accertare che i predetti lavori di fornitura sono stati poi eseguiti dalla opposta (v. doc. 6 fascicolo opponente - missiva del 28.12.2024) E' pacifico, in quanto non contestato, oltre che risultante dalla documentazione prodotta, che che i vizi e difetti di cui ai punti 4,5,6 e 7 indicati in citazione (4)la fornitura di vetri delle finestre dei bagni opachi anziché trasparenti;
5) il montaggio delle finestre primo piano è avvenuto senza sigillatura dei giunti tra parete e telai;
6) non corretta e parziale installazione delle guarnizioni dei vetri di alcune finestre;
7) la mancata calibratura delle cerniere e delle serrature di alcune finestre”) sono eliminati dalla opposta in data 18.11.2019. Non vi è, invece, prova del fatto per cui nella finestra del bagno del piano terra dovesse essere installato un vetro centrale in luogo di un pannello metallico verniciato e che il montaggio dei serramenti del piano terreno sia avvenuto senza la preventiva comunicazione e prima che fossero state eseguite le opere di rasatura delle pareti esterne, di ripresa e rasatura delle spallette interne di porte e finestre, con conseguente pagina 4 di 6 aggravio di costi per la opponente. Del tutto generiche, oltre che sfornite di prova, appaiono poi le contestazioni relative ad un asserito disallineamento tra le ante ed i telai delle porte di accesso al piano terreno e la presenza di una distanza eccessiva tra anta e soglia con conseguente mancanza di sigillatura. Osserva il Tribunale che la espletata istruttoria ha consentito di provare anche l'avvenuto collaudo dell'opera. Ed invero, i testi escussi hanno confermato l'invio della mail del 02.12.2019 nella quale Testimone_1 per conto della opponente, comunicava alla opposta l'avvenuto collaudo positivo notificato all'amministrazione in data 18.11.2019 (v. dichiarazione resa dal teste e dal teste Tes_1 Tes_3
).
[...] enuto collaudo appare dimostrato anche dalla circostanza per cui la opposta è intervenuta in data per rimuovere i vizi ed i difetti evidentemente riscontrati in sede di collaudo (non risultando allegata la circostanza dell'avvenuta contestazione dei predetti vizi in altra occasione – la mail del 18.09.2019 contiene la contestazione relativa alla sola mancanza della registrazione delle finestre e del cambio delle guarnizioni.) La opposta ha dedotto che il collaudo non sarebbe stato mai eseguito e che il contenuto della mail attesterebbe una circostanza falsa. Osserva il Tribunale che le dichiarazioni rese sul punto dai testi e Testimone_1 Tes_4 Per_2 non appaiono credibili.
dopo aver confermato di aver inoltrato la mail, ha dichiarato testualmente quanto segue Testimone_1
“ Preciso che dopo l'invio della mail io mi sono confrontata con l'arch. il quale mi riferì che tecnicamente lui non Per_1 aveva partecipato al collaudo. Io non mi sono più occupata della question passata in mano agli avvocati. E' possibile che io mi sia confusa quando ho scritto la mail nel senso che ritengo che ci sia stato un fraintendimento in ordine all'effettiva esecuzione del collaudo. Adr non ricordo chi nella specie mi aveva riferito la circostanza dell'avvenuto collaudo”. Dette dichiarazioni, oltre che generiche, non appaiono credibili a fronte del contenuto dettagliato della mail, ove si fa espresso riferimento ad un collaudo notificato in amministrazione nella data del 18.11.2019 e alla circostanza che la committente avrebbe avuto termine per eseguire il pagamento sino al 18.12.2019, ossia dopo trenta giorni dal collaudo avvenuto. Parimenti inattendibili appaiono le dichiarazioni rese dal teste il quale ha dichiarato di non Per_1 ricordare la mail ad esso pure inoltrata dal teste e dal teste quale da un lato ha dichiarato Tes_1 Per_2 di avere conoscenza del fatto che avrebbe dovuto eseguire il collaudo delle opere eseguite dall'opposta e dall'altro ha dichiarato che i lavori subappaltati erano stati eseguiti. Parimenti è a dirsi per le dichiarazioni rese dal teste il quale ha dichiarato testualmente quanto Tes_5 segue: “Preciso che l'opera non era neppure collaudabile in qua le guarnizioni sugli infissi e occorreva sostituire i vetri montati nei bagni in quanto quelli ordinati erano satinati mentre quelli montati erano trasparenti. Inoltre, vi erano problemi di registrazione degli infissi e qualche mostrina mancante…. I lavori si sono protratti sino al mese di settembre o ottobre 2019. Adr non ricordo quando sono terminati i lavori commissionati in subappalto alla società convenuta la quale doveva occuparsi della sola sostituzione degli infissi e delle rifiniture dei soli infissi e portoni della palazzina Uffici, piano terra e primo e anche un infisso sulla scala. A quanto mi risulta i lavori non sono stati mai completati dalla convenuta tanto che la società attrice ha dovuto provvedervi in proprio” Le dichiarazioni non appaiono credibili in quanto è pacifico, oltre che risultante dalla stessa documentazione prodotta dalla stessa opponente che alla data del 18.09.2019 i lavori di fornitura e posa in opera degli infissi erano stati eseguiti dalla opposta, mancando la sola registrazione delle finestre ed il cambio delle guarnizioni e che i predetti lavori di fornitura non sono stati eseguiti dalla opponente ma dalla stessa opposta in data 18.11.2019. Ne consegue che, alla luce delle superiori considerazioni, la opposizione va respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. La domanda riconvenzionale di riduzione del corrispettivo e di risarcimento danni ex art 1668 c.c. deve essere disattesa non risultando fornita la prova dei vizi allegati. Parimenti va disattesa la domanda risarcitoria non risultando provato né il nesso causale tra l'azione promossa dal committente nei confronti della opponente e la diffida di pagamento inoltrata dalla CP_3
pagina 5 di 6 opposta, nè il danno asseritamente patito dalla opposta. In difetto dei presupposti della colpa grave e/o della mala fede va, infine, disattesa la domanda ex art 96 c.p.c. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come successivamente modificato ed integrato per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
2. rigetta tutte le domande proposte dalla parte opponente;
3. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
4. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge Macerata, 13 gennaio 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
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