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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/03/2025, n. 2852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2852 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.40110/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al Parte_1 ricorso dall'Avv. Giusi Pezzella (congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Alessandro Aureli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giusi Pezzella in Roma, Via Tiburtina, 603,.
RICORRENTE
E
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria GIULIA MORETTI, in virtù di delega del Direttore della Filale Metropolitana Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma CP_1
Flaminio via Giulio Romano 46
RESISTENTE
all'udienza del 7.3.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €1.864,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma, 7.3.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso depositato in data 4.11.2024 e ritualmente notificato in data 11.11.2024 la ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l CP_1 davanti al giudice del lavoro di Roma chiedendo la condanna dell' al CP_1 pagamento dell'assegno ex art.13 L.118/1971 dal 1.5.2022 . Deduceva che all'esito negativo dell'iter amministrativo aveva presentato ricorso per ATP e che il giudice aveva omologato con decreto del 5.6.2024 le risultanze della CTU che accertava la sussistenza delle condizioni di invalidità per l'assegno ex art.13 L.118/1971 dalla domanda amministrativa del 28.4.2022. Deduceva che pur avendo notificato il decreto di omologa in data 28.6.2024 e pur avendo inviato in data 5.7.2024 la documentazione necessaria alla liquidazione ( modello AP70) l' non aveva ancora liquidato il beneficio. CP_1
Deduceva che aveva i requisiti sanitari e amministrativi per ottenere il citato beneficio. Avanzava pertanto le richieste sopra riportate . Si costituiva l' in data 18.2.2025 allegando provvedimento di CP_1 liquidazione del beneficio del 10.12.2024 ed il cedolino del pagamento degli arretrati con valuta 20.1.2025 e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere o l'inammissibilità del ricorso. Alla udienza del 7.3.2025 parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere chiedendo la condanna dell alle spese e CP_1
l' chiedeva la compensazione delle spese . All'esito della camera di CP_1 consiglio è stata pronunciata sentenza.
DIRITTO Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo l CP_1 depositato il provvedimento del 10.12.2024 di liquidazione del beneficio dal maggio 2022 e il cedolino di avvenuto pagamento degli arretrati con valuta 20.1.2025. Anche il difensore di parte ricorrente ha confermato alla udienza del 7.3.2025 l'avvenuto pagamento del beneficio. Le spese devono essere poste a carico dell' per il principio della CP_1 soccombenza virtuale essendo la liquidazione del beneficio successiva di oltre 120 giorni alla data di invio del modello AP70 necessario per la liquidazione del beneficio e successiva anche alla notifica del ricorso ( avvenuta l'11.11.2024). Dette spese sono liquidate in dispositivo tenuto conto della natura seriale della causa
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €1.864,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma, 7.3.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.40110/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al Parte_1 ricorso dall'Avv. Giusi Pezzella (congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Alessandro Aureli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giusi Pezzella in Roma, Via Tiburtina, 603,.
RICORRENTE
E
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria GIULIA MORETTI, in virtù di delega del Direttore della Filale Metropolitana Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma CP_1
Flaminio via Giulio Romano 46
RESISTENTE
all'udienza del 7.3.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €1.864,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma, 7.3.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso depositato in data 4.11.2024 e ritualmente notificato in data 11.11.2024 la ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l CP_1 davanti al giudice del lavoro di Roma chiedendo la condanna dell' al CP_1 pagamento dell'assegno ex art.13 L.118/1971 dal 1.5.2022 . Deduceva che all'esito negativo dell'iter amministrativo aveva presentato ricorso per ATP e che il giudice aveva omologato con decreto del 5.6.2024 le risultanze della CTU che accertava la sussistenza delle condizioni di invalidità per l'assegno ex art.13 L.118/1971 dalla domanda amministrativa del 28.4.2022. Deduceva che pur avendo notificato il decreto di omologa in data 28.6.2024 e pur avendo inviato in data 5.7.2024 la documentazione necessaria alla liquidazione ( modello AP70) l' non aveva ancora liquidato il beneficio. CP_1
Deduceva che aveva i requisiti sanitari e amministrativi per ottenere il citato beneficio. Avanzava pertanto le richieste sopra riportate . Si costituiva l' in data 18.2.2025 allegando provvedimento di CP_1 liquidazione del beneficio del 10.12.2024 ed il cedolino del pagamento degli arretrati con valuta 20.1.2025 e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere o l'inammissibilità del ricorso. Alla udienza del 7.3.2025 parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere chiedendo la condanna dell alle spese e CP_1
l' chiedeva la compensazione delle spese . All'esito della camera di CP_1 consiglio è stata pronunciata sentenza.
DIRITTO Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo l CP_1 depositato il provvedimento del 10.12.2024 di liquidazione del beneficio dal maggio 2022 e il cedolino di avvenuto pagamento degli arretrati con valuta 20.1.2025. Anche il difensore di parte ricorrente ha confermato alla udienza del 7.3.2025 l'avvenuto pagamento del beneficio. Le spese devono essere poste a carico dell' per il principio della CP_1 soccombenza virtuale essendo la liquidazione del beneficio successiva di oltre 120 giorni alla data di invio del modello AP70 necessario per la liquidazione del beneficio e successiva anche alla notifica del ricorso ( avvenuta l'11.11.2024). Dette spese sono liquidate in dispositivo tenuto conto della natura seriale della causa
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €1.864,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma, 7.3.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso