Art. 6.
I soprintendenti sono autorizzati ad adottare, in luogo del Ministro per i beni culturali e ambientali, nei casi di comprovata urgenza, i provvedimenti previsti dagli articoli 14 e 15 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni.
I soprintendenti sono autorizzati ad adottare, in luogo del Ministro per i beni culturali e ambientali, nei casi di comprovata urgenza, i provvedimenti previsti dagli articoli 14 e 15 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni.