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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2584/2023 depositato il 20/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
RR In Liquid - P.IVA_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3481/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 3 e pubblicata il 03/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30204008282020 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la riforma della sentenza impugnata, nel senso di dichiarare nullo l'atto impositivo.
Resistente/Appellato: il rigetto dell'appello delle controparti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla controparte e depositato alla Corte di giustizia tributaria di Cosenza la
RR in liquidazione, nonché Ricorrente_1 e Resistente_1 nella qualità di soci, avevano proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TD 3020400828/2020 che era stato emesso dall'Agenzia delle Entrate e notificato il 25.11.2020, con il quale, in riferimento al periodo di imposta 2015, era stato rideterminato il reddito di impresa con conseguente determinazione delle maggiori imposte dirette e IVA. Avevano chiesto l'annullamento. Dopo aver premesso che l'avviso di accertamento scaturiva dalla segnalazione della Direzione Regionale della Campania a seguito di verifica svolta nei confronti della Società_4 SPA, avevano dedotto che la pretesa si fondava su una transazione intercorsa con detta società in data 25.3.2015 nell'ambito di una causa civile e che l'Agenzia delle entrate aveva ritenuto che il pagamento di € 50.000,00, eseguito dalla Società_4 S.p.A. in favore della RR SNC in ragione di detta transazione, fosse soggetto ad obbligo di fatturazione, nonché di dichiarazione fiscale, poiché considerato corrispettivo e come tale rientrante, ex d.P.R. n. 633/1972, nel campo di applicazione dell'IVA. Avevano lamentato la infondatezza della pretesa ed avevano dedotto che l'importo di euro 50.000,00 corrisposto dalla Società_4 s.p.a. a titolo di transazione a saldo e stralcio comprendeva il pagamento di fatture emesse dalla RR SNC e già assoggettate ad IVA, il rimborso di parte dei cali del GPL per € 30.000,00 in favore di essa società ricorrente, nonché € 20.000,00 per le domande riconvenzionali articolate nel giudizio civile, oltre il riconoscimento della indennità di avviamento. Contestavano, in ogni caso, che detta posta fosse collegata a profili di danno emergente e che quindi dovesse essere sottoposta ad imposizione.
L'Agenzia delle Entrate si era costituita in giudizio ed aveva controdedotto nel merito, nel senso che l'erogazione della somma da parte della Società_4 s.p.a. al gestore RR SNC nell'ambito della transazione di cui alla scrittura privata del 25.3.2015 trovasse fondamento nell'assunzione, da parte del gestore, di una precisa obbligazione, ossia quella di rilasciare anticipatamente l'impianto di distribuzione rimettendolo nella disponibilità del proprietario. Aveva sostenuto che l'erogazione di detta somma integrasse il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'IVA poiché il gestore (RR ), con la sottoscrizione dell'atto di transazione, avrebbe assunto un obbligo di fare, mentre la somma versata dalla
Società_4 SPA avrebbe avuto rilevanza di corrispettivo della prestazione, come tale rientrante nel campo di applicazione dell'IVA. Aveva richiamato in proposito l'art. all'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972 a mente del quale “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”. Aveva sostenuto, infine, l'Agenzia che la somma stabilita nell'accordo transattivo in questione dovesse considerarsi come lucro cessante del risarcimento dei danni economici subiti dalla RR Snc a seguito delle inadempienze della Società_4 SPA.
Erano seguite memorie illustrative di parte contribuente.
L'adita Corte di primo grado aveva rigettato il ricorso e aveva condannato parte soccombente alle spese.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso in appello la società in liquidazione e il socio Ricorrente_1. Dopo avere eccepito insufficienza ed erroneità della motivazione, deducevano che la pretesa fiscale scaturiva da un accordo transattivo tra RR e Società_4 SPA, che prevedeva che le parti prendevano atto della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità ad adempiere imputabile ad una di esse (la seconda), la quale aveva pertanto riconosciuto di essere debitrice a favore della RR di una determinata somma di denaro quale risarcimento e con effetto liberatorio (che traevano fondamento nelle domande riconvenzionali del giudizio civile).
Deducevano che, in tal caso, la somma è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva per mancanza del presupposto oggettivo, ai sensi del citato art. 15, che nell'atto transattivo in argomento non vi era nessuna controprestazione, così come valorizzata dall'Agenzia delle entrate nella riconsegna dei beni oggetto di locazione, in quanto, alla definizione del rapporto, la riconsegna dei locali era da ritenersi un mero atto dovuto.
Soggiungevano che le componenti che hanno natura risarcitoria sono sempre escluse dall'ambito di applicazione IVA, per come ritenuto dall'Agenzia delle Entrate in più occasioni. Deduceva infine che, nella controversia in esame, vi era da considerare anche la componente indennità di avviamento, non imponibile.
Deducevano di avere emesso le fatture relativi ai pagamenti non onorati e oggetto di transazione e di averle contabilizzate, sicché non potevano essere sottoposte nuovamente a tassazione. Chiedevano la riforma della sentenza impugnata.
Il socio Resistente_1 si costituiva in giudizio adesivamente all'appello della società e del socio Ricorrente_1 e chiedeva la riforma della sentenza di primo grado per i medesimi motivi.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate per controdedurre e ribadire le controdeduzioni svolte in primo grado.
Chiedeva il rigetto dell'appello di controparte. In data 12 dicembre 2025 tutti i contribuenti depositavano memorie illustrative, allegavano giurisprudenza favorevole e insistevano per la riforma della sentenza di primo grado, con riconoscimento delle competenze e spese per entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi.
All'udienza del 26 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito all'udienza camerale ed alla materia devoluta, la Corte osserva che il ricorso in appello è fondato.
L'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate degli effetti dell'accordo transattivo, oltre a non essere in linea, per certi aspetti (l'indennità di avviamento), con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, non appare autorizzata dal semplice dato documentale.
In riferimento all'indennità per perdita dell'avviamento di cui all'art. 34 l. n. 392/1978, che costituisce parte della somma convenuta transattivamente, essa non costituisce corrispettivo del contratto di locazione e rientra tra le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, penalità, ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali di cui all'art. 15 d.P.R. n. 633/1972, le quali non concorrono a formare la base imponibile IVA (Cass. sez. V, sentenza 27 ottobre 2020, n. 23515; Cass. sez. V, sentenza
12 novembre 2019, n. 29180). La Corte di legittimità, nel ribadire che l'indennità per la perdita d'avviamento dovuta al conduttore dell'immobile commerciale, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di locazione, non sconta l'IVA, ne ha chiarito la duplice funzione, da un lato, di compensare il conduttore della perdita dell'avviamento, conseguente alla indisponibilità dei locali, e, dall'altro, di distribuire equitativamente l'incremento del valore locativo indotto dall'esercizio dell'attività commerciale nei locali dell'impresa a chi ha concorso all'incremento. L'indennità, allora, non costituisce elemento costitutivo del contratto, nel senso che l'esistenza del rapporto giuridico che unisce le parti non dipende dal versamento di essa: è a queste condizioni che la giurisprudenza unionale reputa che una somma qualificata come indennizzo remuneri una prestazione di servizi (Corte giust. 3 luglio 2019, causa C-242/18, Banca_1, punto 71). Nel caso in esame, invece, non v'è legame tra prestazioni (la prestazione indennitaria del locatore e l'obbligazione di rilascio dell'immobile del conduttore) scaturente dal sinallagma contrattuale, poiché la prestazione indennitaria sorge in un momento in cui il rapporto contrattuale è già cessato. Il pagamento dell'indennità non riguarda, quindi, la regolare esecuzione del contratto, ma la fase successiva dell'esecuzione per rilascio in danno del conduttore, integrando una condizione dell'azione esecutiva (Cass. 31 agosto 2009, n. 18899 e n. 29180/19).
Allo stesso modo, la previsione relativa alla riconsegna dei locali oggetto del contratto che i contraenti hanno inteso risolvere con l'accordo transattivo non può essere inteso come fonte di obligazione, essendo connaturata, necessaria e indefettibile conseguenza della risoluzione stessa.
Con riferimento all'interpretazione della volontà delle parti manifestata nell'accordo transattivo, siccome operata dall'Agenzia delle entrate, va osservato che, a fronte delle deduzioni di parte contribuente di avere emesso e contabilizzato regolarmente le numerose fatture dettagliatamente elencate nell'accordo transattivo per un ammontare complessivo di circa € 40.000,00 e, pertanto, di avere pagato l'IVA relativa,
l'Amministrazione finanziaria nessuna contestazione ha mosso al riguardo nel corso del giudizio, di modo che, per il principio di non contestazione, tale dato deve ritenersi come oramai acquisito.
Che le somme relative alle fatture emesse non fossero state corrisposte dalla Società_4 SPA, del resto, risulta in modo incontroverso dal contenuto dell'accordo richiamato, sicché le somme oggetto di dazione da parte di quest'ultima alla RR . in liquidazione debbono ritenersi corrisposte forfettariamente a titolo di risarcimento per il mancato adempimento della Società_4 SPA nei confronti della RR.
Le superiori considerazioni inducono la Corte all'accoglimento dell'appello proposto e, pertanto, a dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento opposto.
La soccombenza dell'appellata Agenzia delle entrate determina la sua condanna alle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria – I sezione accoglie il ricorso in appello proposto e dichiara nullo l'avviso di accertamento opposto. Le competenze per il doppio grado di giudizio si liquidano, in favore di ognuna delle parti costituite, in € 1.000,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e
CPA, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dei contribuenti che si sono dichiarati antistatari.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2584/2023 depositato il 20/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
RR In Liquid - P.IVA_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3481/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 3 e pubblicata il 03/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30204008282020 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la riforma della sentenza impugnata, nel senso di dichiarare nullo l'atto impositivo.
Resistente/Appellato: il rigetto dell'appello delle controparti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla controparte e depositato alla Corte di giustizia tributaria di Cosenza la
RR in liquidazione, nonché Ricorrente_1 e Resistente_1 nella qualità di soci, avevano proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TD 3020400828/2020 che era stato emesso dall'Agenzia delle Entrate e notificato il 25.11.2020, con il quale, in riferimento al periodo di imposta 2015, era stato rideterminato il reddito di impresa con conseguente determinazione delle maggiori imposte dirette e IVA. Avevano chiesto l'annullamento. Dopo aver premesso che l'avviso di accertamento scaturiva dalla segnalazione della Direzione Regionale della Campania a seguito di verifica svolta nei confronti della Società_4 SPA, avevano dedotto che la pretesa si fondava su una transazione intercorsa con detta società in data 25.3.2015 nell'ambito di una causa civile e che l'Agenzia delle entrate aveva ritenuto che il pagamento di € 50.000,00, eseguito dalla Società_4 S.p.A. in favore della RR SNC in ragione di detta transazione, fosse soggetto ad obbligo di fatturazione, nonché di dichiarazione fiscale, poiché considerato corrispettivo e come tale rientrante, ex d.P.R. n. 633/1972, nel campo di applicazione dell'IVA. Avevano lamentato la infondatezza della pretesa ed avevano dedotto che l'importo di euro 50.000,00 corrisposto dalla Società_4 s.p.a. a titolo di transazione a saldo e stralcio comprendeva il pagamento di fatture emesse dalla RR SNC e già assoggettate ad IVA, il rimborso di parte dei cali del GPL per € 30.000,00 in favore di essa società ricorrente, nonché € 20.000,00 per le domande riconvenzionali articolate nel giudizio civile, oltre il riconoscimento della indennità di avviamento. Contestavano, in ogni caso, che detta posta fosse collegata a profili di danno emergente e che quindi dovesse essere sottoposta ad imposizione.
L'Agenzia delle Entrate si era costituita in giudizio ed aveva controdedotto nel merito, nel senso che l'erogazione della somma da parte della Società_4 s.p.a. al gestore RR SNC nell'ambito della transazione di cui alla scrittura privata del 25.3.2015 trovasse fondamento nell'assunzione, da parte del gestore, di una precisa obbligazione, ossia quella di rilasciare anticipatamente l'impianto di distribuzione rimettendolo nella disponibilità del proprietario. Aveva sostenuto che l'erogazione di detta somma integrasse il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'IVA poiché il gestore (RR ), con la sottoscrizione dell'atto di transazione, avrebbe assunto un obbligo di fare, mentre la somma versata dalla
Società_4 SPA avrebbe avuto rilevanza di corrispettivo della prestazione, come tale rientrante nel campo di applicazione dell'IVA. Aveva richiamato in proposito l'art. all'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972 a mente del quale “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”. Aveva sostenuto, infine, l'Agenzia che la somma stabilita nell'accordo transattivo in questione dovesse considerarsi come lucro cessante del risarcimento dei danni economici subiti dalla RR Snc a seguito delle inadempienze della Società_4 SPA.
Erano seguite memorie illustrative di parte contribuente.
L'adita Corte di primo grado aveva rigettato il ricorso e aveva condannato parte soccombente alle spese.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso in appello la società in liquidazione e il socio Ricorrente_1. Dopo avere eccepito insufficienza ed erroneità della motivazione, deducevano che la pretesa fiscale scaturiva da un accordo transattivo tra RR e Società_4 SPA, che prevedeva che le parti prendevano atto della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità ad adempiere imputabile ad una di esse (la seconda), la quale aveva pertanto riconosciuto di essere debitrice a favore della RR di una determinata somma di denaro quale risarcimento e con effetto liberatorio (che traevano fondamento nelle domande riconvenzionali del giudizio civile).
Deducevano che, in tal caso, la somma è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva per mancanza del presupposto oggettivo, ai sensi del citato art. 15, che nell'atto transattivo in argomento non vi era nessuna controprestazione, così come valorizzata dall'Agenzia delle entrate nella riconsegna dei beni oggetto di locazione, in quanto, alla definizione del rapporto, la riconsegna dei locali era da ritenersi un mero atto dovuto.
Soggiungevano che le componenti che hanno natura risarcitoria sono sempre escluse dall'ambito di applicazione IVA, per come ritenuto dall'Agenzia delle Entrate in più occasioni. Deduceva infine che, nella controversia in esame, vi era da considerare anche la componente indennità di avviamento, non imponibile.
Deducevano di avere emesso le fatture relativi ai pagamenti non onorati e oggetto di transazione e di averle contabilizzate, sicché non potevano essere sottoposte nuovamente a tassazione. Chiedevano la riforma della sentenza impugnata.
Il socio Resistente_1 si costituiva in giudizio adesivamente all'appello della società e del socio Ricorrente_1 e chiedeva la riforma della sentenza di primo grado per i medesimi motivi.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate per controdedurre e ribadire le controdeduzioni svolte in primo grado.
Chiedeva il rigetto dell'appello di controparte. In data 12 dicembre 2025 tutti i contribuenti depositavano memorie illustrative, allegavano giurisprudenza favorevole e insistevano per la riforma della sentenza di primo grado, con riconoscimento delle competenze e spese per entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi.
All'udienza del 26 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito all'udienza camerale ed alla materia devoluta, la Corte osserva che il ricorso in appello è fondato.
L'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate degli effetti dell'accordo transattivo, oltre a non essere in linea, per certi aspetti (l'indennità di avviamento), con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, non appare autorizzata dal semplice dato documentale.
In riferimento all'indennità per perdita dell'avviamento di cui all'art. 34 l. n. 392/1978, che costituisce parte della somma convenuta transattivamente, essa non costituisce corrispettivo del contratto di locazione e rientra tra le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, penalità, ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali di cui all'art. 15 d.P.R. n. 633/1972, le quali non concorrono a formare la base imponibile IVA (Cass. sez. V, sentenza 27 ottobre 2020, n. 23515; Cass. sez. V, sentenza
12 novembre 2019, n. 29180). La Corte di legittimità, nel ribadire che l'indennità per la perdita d'avviamento dovuta al conduttore dell'immobile commerciale, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di locazione, non sconta l'IVA, ne ha chiarito la duplice funzione, da un lato, di compensare il conduttore della perdita dell'avviamento, conseguente alla indisponibilità dei locali, e, dall'altro, di distribuire equitativamente l'incremento del valore locativo indotto dall'esercizio dell'attività commerciale nei locali dell'impresa a chi ha concorso all'incremento. L'indennità, allora, non costituisce elemento costitutivo del contratto, nel senso che l'esistenza del rapporto giuridico che unisce le parti non dipende dal versamento di essa: è a queste condizioni che la giurisprudenza unionale reputa che una somma qualificata come indennizzo remuneri una prestazione di servizi (Corte giust. 3 luglio 2019, causa C-242/18, Banca_1, punto 71). Nel caso in esame, invece, non v'è legame tra prestazioni (la prestazione indennitaria del locatore e l'obbligazione di rilascio dell'immobile del conduttore) scaturente dal sinallagma contrattuale, poiché la prestazione indennitaria sorge in un momento in cui il rapporto contrattuale è già cessato. Il pagamento dell'indennità non riguarda, quindi, la regolare esecuzione del contratto, ma la fase successiva dell'esecuzione per rilascio in danno del conduttore, integrando una condizione dell'azione esecutiva (Cass. 31 agosto 2009, n. 18899 e n. 29180/19).
Allo stesso modo, la previsione relativa alla riconsegna dei locali oggetto del contratto che i contraenti hanno inteso risolvere con l'accordo transattivo non può essere inteso come fonte di obligazione, essendo connaturata, necessaria e indefettibile conseguenza della risoluzione stessa.
Con riferimento all'interpretazione della volontà delle parti manifestata nell'accordo transattivo, siccome operata dall'Agenzia delle entrate, va osservato che, a fronte delle deduzioni di parte contribuente di avere emesso e contabilizzato regolarmente le numerose fatture dettagliatamente elencate nell'accordo transattivo per un ammontare complessivo di circa € 40.000,00 e, pertanto, di avere pagato l'IVA relativa,
l'Amministrazione finanziaria nessuna contestazione ha mosso al riguardo nel corso del giudizio, di modo che, per il principio di non contestazione, tale dato deve ritenersi come oramai acquisito.
Che le somme relative alle fatture emesse non fossero state corrisposte dalla Società_4 SPA, del resto, risulta in modo incontroverso dal contenuto dell'accordo richiamato, sicché le somme oggetto di dazione da parte di quest'ultima alla RR . in liquidazione debbono ritenersi corrisposte forfettariamente a titolo di risarcimento per il mancato adempimento della Società_4 SPA nei confronti della RR.
Le superiori considerazioni inducono la Corte all'accoglimento dell'appello proposto e, pertanto, a dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento opposto.
La soccombenza dell'appellata Agenzia delle entrate determina la sua condanna alle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria – I sezione accoglie il ricorso in appello proposto e dichiara nullo l'avviso di accertamento opposto. Le competenze per il doppio grado di giudizio si liquidano, in favore di ognuna delle parti costituite, in € 1.000,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e
CPA, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dei contribuenti che si sono dichiarati antistatari.