Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 117
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Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Accolto
    Natura risarcitoria della somma transatta

    La Corte ha ritenuto che l'indennità per perdita di avviamento non costituisce corrispettivo e rientra tra le somme dovute a titolo di risarcimento, penalità o altre irregolarità, escluse dall'IVA. La riconsegna dei locali è atto dovuto a seguito della risoluzione del contratto. Le somme relative a fatture emesse e contabilizzate sono state considerate non soggette a nuova tassazione per principio di non contestazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 117
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 117
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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