Art. 10-bis. (( (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e strategiche). )) 1. ((L'apposizione delle protezioni di cui all'articolo 184, comma 1, primo e secondo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, puo' essere effettuata, oltre che dall'addetto alla custodia del passaggio a livello, anche dal personale del gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, addetto alla gestione della circolazione ferroviaria o alla manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, dal personale che compone l'equipaggio del treno dell'impresa ferroviaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015 nonche' da soggetti terzi, in possesso di adeguata formazione, incaricati dal gestore dell'infrastruttura. In caso di interruzione della circolazione ferroviaria, l'apposizione delle protezioni di cui al medesimo articolo 184, comma 1, primo e secondo periodo, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, puo' essere effettuata anche dal personale delle imprese affidatarie delle attivita' di manutenzione o di costruzione dell'infrastruttura ferroviaria ovvero da soggetti incaricati da queste ultime. Il personale preposto alle attivita' di cui al secondo periodo deve essere in possesso di adeguata formazione. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.)) 2. ((All'articolo 1, comma 15, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "Per gli anni dal 2019 al 2024, per gli interventi di cui all'articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2025, per gli interventi di cui all'articolo 225, comma 10, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".))
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20 luglio 2025
20 luglio 2025