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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa, nella seguente composizione collegiale:
dott. Leonardo Pica Presidente
dott.ssa Ornella Minucci Giudice rel.
dott. Adriano Del Bene Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21327 del Ruolo Generale degli Affari COenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: Altre controversie di competenza della sez. Spec. dell'impresa in materia societaria, pendente
TRA
(C.F. ) e , (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, dagli avv.ti Nunzio Mazzocchi (C.F. CodiceFiscale_2 [...]
e Anna Daria Provitera (C.F. ), con studio in Caserta, C.F._3 CodiceFiscale_4 alla Via Pollio n. 18, i
ATTORI
CONTRO
1 , (C. F. ), rappresentato e difeso dall' avv. COroparte_1 C.F._5
Luigi Ciriello (C.F. , con studio in Aversa alla Piazza Duomo n. 40. C.F._6
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. ), in persona della COroparte_2 P.IVA_1
liquidatrice, legale rappresentante p.t., sig.ra (C.F. ), COroparte_3 C.F._7 rappresentata e difesa, dall'avv. Francesco De Paola (C.F. ), con studio in C.F._8
Aversa alla Via Ligabue n. 17
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 19.9.2024 le parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta:
per gli attori previa ammissione dei mezzi di prova richiesti come da conclusioni in atti e quindi:
a) accertare e dichiarare, per i motivi descritti in narrativa, le omissioni, inadempienze e le CO responsabilità dei convenuti ordinando al liquidatore della , società cooperativa edilizia, di provvedere alla liquidazione del 50% delle quote spettanti di diritto alla sig.ra Parte_2
Kinga ovvero ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., a carico del Sig. Pt_2
in proprio e nella qualità di ex presidente della COroparte_1 Parte_3
il trasferimento coattivo della quota del 50% della in
[...] Parte_4 forza della scrittura privata sottoscritta in data 28.02.2012, previo versamento, da parte del medesimo, della somma residua pari a € 215.000,00 a favore della sig.ra Parte_2
;
[...]
b) ordinare al sig. di depositare le contabili in merito al pagamento nei COroparte_1
confronti del sig. Persona_1
c) acquisire gli assegni dati in acconto pagamento dal sulla maggior somma dovuta alla CP_1 sig.ra presso la filiale della BNL di Telese Terme (BN); d) accertare l'eventuale Pt_5 risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, a seguito dell'inottemperanza perpetrata dagli odierni convenuti nei confronti degli attori;
2 e) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere C.V. di procedere alla relativa trascrizione, con esonero da ogni responsabilità in merito;
per il convenuto COroparte_1
1°) in rito e nel merito, dare atto dell'intervenuta transazione tra le parti ed emettere ogni consequenziale provvedimento in ordine alla cessata materia del contendere;
2°) Dichiarare, in ogni caso, la nullità dell'atto di citazione con ogni corollario di legge;
3°) rigettare le avverse domande e richieste, siccome inammissibili, improcedibili e infondate con
vittoria di spese di lite;
4°) Previa affermazione per i motivi analiticamente indicati in via di eccezione delle nullità, invalidità,
inefficacia e inopponibilità delle scritture ex adverso esibite, rigettare comunque le avverse domande, con vittoria di spese e competenze di lite;
5°) Condannare, in ogni caso, gli attori al pagamento delle spese e competenze di lite, anche ai sensi dell' art. 96 c.p.c. con liquidazione equitativa.
Per la convenuta COroparte_2
1°) in via preliminare perché, venga, per i motivi già analiticamente dedotti, estromessa la odierna
comparente dal presente procedimento;
2°) sempre in via preliminare perché venga dichiarata, per i motivi già analiticamente dedotti, la
cessazione della materia del contendere con condanna degli attori alla esemplare refusione delle spese
di giudizio;
3°) ancora in via preliminare, perché sia dichiarata la nullità dell' atto di citazione per tutte le ragioni già ampiamente esposte con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e competenze di giudizio.
4°) Perché vengano, in ogni caso e sempre per i motivi già analiticamente dedotti, rigettate le domande
e richieste proposte contro l'odierna comparente poiché, inammissibili - anche per la conclamata carenza di legittimazioni (attive e passive) e di interesse - improcedibili, infondate e non comprovate,
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. Con atto di citazione notificato in data 11.6.2018 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord e la
[...] COroparte_1
CO
(d'ora in poi ( ) deducendo che: COroparte_2
CO
- aveva acquistato nel 2003 delle quote della società , proprietaria di alcuni Parte_1 lotti di terreno in Sant'Arpino;
- l'acquisto aveva avuto ad oggetto il 50% delle quote, mentre il restante 50% del capitale sociale era stato acquistato da;
Parte_6
- a causa del ritardo nell'avvio, da parte del , del progetto di riqualificazione COroparte_4 urbanistica di via Marconi, sia l'avv. che il avevano deciso di cedere le proprie Pt_1 Parte_6 quote societarie;
- in particolare, l'avv. con scrittura del 4.11.2011 aveva pattuito con di Pt_1 COroparte_1 cedere le quote sociali dietro il versamento della somma € 275.000,00 Parte_7 entro il 30.04.2012 somma da corrispondere a scadenze differite, l'ultima delle quali fissata al
30.5.2012;
- successivamente l'avv. con scrittura privata del 28.2.2012, aveva quindi ceduto a Pt_1 le sue quote societarie per la somma di € 215.000,00 (così come Parte_2 riportato in citazione), sicché era quest'ultima ad essere subentrata nella posizione creditoria nei confronti del , il quale aveva nel marzo 2017 rilasciato alla assegni in acconto CP_1 Pt_2 del valore di € 80.000,00, rimasti impagati sicché la cessione delle quote pari al 50% della CP_2
[... da parte della Sig.ra al , ad oggi, non era stata perfezionata;
Pt_2 CP_1
- in data 13.11.2017, la FAC era stata posta in liquidazione, e veniva nominata liquidatrice CP_3 che non provvedeva a comunicare alla né il programma di liquidazione né la quota
[...] Pt_2
a lei spettante quale titolare del 50% delle quote.
Tanto premesso ed esposto gli attori concludevano formulando le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare, per i motivi descritti in narrativa, le omissioni, inadempienze e le CO responsabilità dei convenuti ordinando al liquidatore della , società cooperativa edilizia, di provvedere alla liquidazione del 50% delle quote spettanti di diritto alla sig.ra Parte_2 ovvero ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., a carico del Sig.
[...] CP_1
, in proprio e nella qualità di ex presidente della il
[...] Parte_3 trasferimento coattivo della quota del 50% della in forza della Parte_4 scrittura privata sottoscritta in data 28.02.2012, previo versamento, da parte del medesimo, della somma residua pari a € 215.000,00 a favore della sig.ra Parte_2
b) ordinare al sig. di depositare le contabili in merito al pagamento nei confronti COroparte_1
del sig. Persona_1
4 c) acquisire gli assegni dati in acconto pagamento dal sulla maggior somma dovuta alla CP_1
sig.ra presso la filiale della BNL di Telese Terme (BN); d) accertare l'eventuale Pt_5 risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, a seguito dell'inottemperanza perpetrata dagli odierni convenuti nei confronti degli attori;
e) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere C.V. di procedere alla relativa trascrizione, con esonero da ogni responsabilità in merito;
f) vittoria di spese ed onorari, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Il giudizio era iscritto al n. 7418/2018 R.G.
2. Si costituiva il quale deduceva: la nullità dell'atto di citazione;
COroparte_1
l'incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli Nord essendo competente il Tribunale delle
Imprese; la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti in causa rispetto alle domande azionate;
la totale infondatezza nel merito della domanda sulla base della documentazione prodotta dagli istanti posto che egli non aveva mai sottoscritto la scrittura del 28.02.2012 CO
3. Si costituiva, altresì, la assumendo la nullità dell'atto di citazione;
l'incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli Nord essendo competente il Tribunale di Napoli Sezione
Imprese; l'inopponibilità alla società dei trasferimenti di quote dedotte dagli attori in quanto non previamente comunicati agli amministratori tanto più che il nominativo degli attori non erano mai stato iscritti nel libro dei soci.
4. Alla prima udienza sulla eccezione preliminare di incompetenza sollevata dai convenuti il
Tribunale di Napoli Nord rinviava la causa onde consentire alle parti di precisare le proprie conclusioni.
Indi, dopo un rinvio ex art 309 c.p.c., subentrato nuovo giudice assegnatario della causa, gli attori chiedevano il rigetto dell'eccezione di incompetenza e la concessione dei termini di cui all'art
183 comma VI c.p.c.. I convenuti si opponevano insistendo affinché il Tribunale si dichiarasse incompetente, eccependo, altresì, che nelle more, in data 5.6.2019, era intervenuta transazione novativa tra le parti che producevano, transazione con la quale si era inteso risolvere tutti i giudizi tra loro pendenti che come da accordi le parti avrebbero dovuto abbandonare.
Concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, dopo alcuni rinvii, subentrato nuovo giudice assegnatario del fascicolo, le richieste istruttorie degli attori erano rigettate e la causa nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.1.2022.
Con istanza del 12.10.2021 gli attori chiedevano la revoca dell'ordinanza istruttoria in precedenza citata, contestando il carattere novativo della transazione depositata.
5 Solo in data 25.11.2021 gli attori proponevano in via incidentale querela di falso affinché fosse dichiarata la falsità della scrittura del 5.6.2019 in quanto non sottoscritta dalla oltre Pt_2 ad essere stata contraffatta ed alterata.
All'udienza del 10.01.2022 il Giudice non autorizzava la presentazione della querela, ritenendo che il documento in relazione al quale era stata proposta non rilevante ai fini della decisione e, sulle conclusioni rassegnate, assegnava la causa in decisione previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
Indi, con sentenza n. 1998 del 2022 pubblicata in data 27.5.2022 il Tribunale di Napoli Nord dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, assegnando termine di mesi tre per la riassunzione del processo.
5. Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 20.9.2022 gli attori riassumevano il giudizio presso l'intestato Tribunale insistendo nelle conclusioni già rassegnate nel precedente atto di citazione e in precedenza riportate.
CO
6. Si costituivano, quindi, con distinti atti sia sia la chiedendo COroparte_1
entrambi in via principale che il Tribunale dichiarasse la cessazione della materia del contendere, nuovamente eccependo che tutte le domande riproposte dagli attori, al di là della infondatezza nel merito, erano state oggetto della transazione avvenuta con scrittura privata sottoscritta in data
5.6.2019 e della quale ribadivano volersi avvalere. COestavano, infine, che qualora gli attori avessero inteso riproporre la querela di falso che il Tribunale di Napoli Nord aveva già ritenuto non presentabile, la stessa risultava inammissibile mirando di fatto a contestare aspetti del contenuto intrinseco/ideologico della scrittura.
7. Concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c., rigettate le richieste istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. Indi, dopo un rinvio, subentrato nuovo G.I., all'udienza del 19.9.2024, celebrata in modalità cartolare, sulle conclusioni rassegnate, la causa era assegnata alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.. Solo i convenuti depositavano comparse conclusionali.
8. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione della transazione nelle more intervenuta tra le parti.
8.1. Occorre in primo luogo osservare che è prodotta in giudizio copia della scrittura sottoscritta in data 5.6.2019 da Parte_1 Parte_2 CP_1
CO
, in proprio e nella qualità di liquidatrice della , nonché tale
[...] COroparte_3 Persona_2
legale rappresentante della
[...] COroparte_5
Nelle premesse di detta scrittura si legge della pendenza presso il Tribunale di Napoli Nord non solo della causa iscritta al n 7814/2018 R.G. di cui il presente giudizio è riassunzione, ma anche
6 di altro giudizio iscritto al n 11646/2018 con il quale gli odierni attori avevano convenuto il
CO
, la e la società per ottenere la revocatoria dell'atto di CP_1 COroparte_5
CO compravendita dell'immobile ivi indicato stipulato dalla e la società e COroparte_5
che era intenzione delle parti transigere ogni reciproca pretesa.
Quanto alle pattuizioni le parti convenivano che il avrebbe corrisposto alla CP_1
l'importo omnicomprensivo di euro 50.000,00 secondo le modalità ivi stabilite;
che il Pt_2
riconosceva quale unico soggetto titolato a ricevere detta somma la sola sia la Pt_1 Pt_2 che il riconoscevano che gli altri soggetti null'altro dovevano. COestualmente Pt_2 Pt_1
si stabiliva che sarebbe stato raccolto nei modi e forme di legge a ministero del notaio Per_3
il consenso alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale relativa alla
[...]
domanda revocatoria di cui si è detto prima (atto che effettivamente è stato prodotto dai convenuti)
e il e la si impegnavano a restituire al gli assegni ricevuti dallo stesso e Pt_1 Pt_2 CP_1
indicati nel giudizio n 7814/2018 R.G. iscritto presso il Tribunale di Napoli Nord, impegnandosi comunque a non azionarli o farli circolare e manlevando il da ogni conseguenza negativa CP_1
che sarebbe derivata da una loro circolazione;
, infine, si impegnava a rimettere la querela CP_1
sporta nei confronti del Pt_1
Per quel che rileva poi le parti convenivano, altresì, quanto segue:
Art 5: Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che per loro è espressa volontà e il presente accordo riveste carattere portata ed effetto novativo rispetto alle domande pretese e diritti ancorché non azionati relative alle vicende che li ha visti contrapposti;
Art 6: Ferma la prevalente pattuizione di cui alla precedente articolo è a fronte dell'importo offerto a titolo transattivo fatto salvo l'effettivo incameramento dello stesso le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che non avranno altro a pretendere ad alcun titolo
l'uno dall'altra in forza dei rapporti intercorsi tra loro e/o da antica causa ancorché impugnati e disconosciuti , neanche per eventuali diritti già maturati o posizioni già acquisite;
Art 7: in ogni caso le parti reciprocamente riconoscono che il presente atto transattivo rende privo di effetti o comunque sostituisce tutte le scritture precedenti ancorché impugnate disconosciute e pure eventualmente non menzionate riferibili alle parti e/o danti causa e relative alle questioni agitate .
Infine, si conveniva che i giudizi pendenti indicati nella premessa sarebbero stati abbandonati, non coltivati e fatti estinguere e tanto anche in considerazione dell'efficacia novativa della transazione.
8.2. Ciò posto, detta scrittura è stata depositata in giudizio dai convenuti sin dal momento in cui nel giudizio n 7814/2018 RG di cui più volte si è detto, dopo un rinvio ex art 309 c.p.c., gli
7 attori nel prendere posizione avverso la sollevata eccezione di incompetenza chiedevano che fossero concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c.. In particolare, la scrittura risulta allegata alle note di trattazione scritta depositate dalla difesa del per l'udienza del 25.5.2020. CP_1
Ebbene, da quanto depositato in atti nel presente giudizio emerge che solo con la proposizione in via incidentale della querela di falso in data 25.11.2021 è stata per la prima volta contestata l'apocrifia della sottoscrizione (per la verità le sottoscrizioni sono più di una) della
Nelle precedenti difese quanto alla transazione le uniche questioni poste dagli attori Pt_2 avevano avuto ad oggetto il contestato carattere novativo della transazione e l'asserito inadempimento da parte del (cfr. istanze e memorie presentate dalla difesa degli attori CP_1
nonché verbali delle udienze del 17.6.2021 e del 7.10.2021).
All'udienza del 7.10.2021 il Tribunale, uditi i procuratori, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.1.2022.
In data 12.10.2021 la difesa degli attori depositava una prima istanza con la quale chiedeva la revoca del provvedimento di rigetto delle richieste istruttorie e quindi in data 25.11.2021 come detto in precedenza depositava telematicamente querela di falso contestando l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte dalla e la contraffazione e alterazione della scrittura del 5.6.2019. Pt_2
All'udienza del 10.1.2022 il Giudice non autorizzava la presentazione della querela ritenendo la scrittura transattiva irrilevante ai fini del decidere: invero, la causa sarà poi decisa con una pronuncia di incompetenza.
8.3. Ciò posto, i convenuti hanno insistito affinché il Tribunale dichiari la cessazione della materia del contendere in forza della intervenuta transazione di cui intendono valersi, eccependo altresì che gli attori non avrebbero “ripresentato” querela di falso nel presente giudizio.
Nulla sul punto è stato controdedotto dagli attori.
Ebbene, occorre rammentare che il giudizio di riassunzione a norma dell'art. 50 c.p.c., davanti al giudice dichiarato competente se avviene nel termine fissato dal giudice determina come conseguenza che il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario (Cass Sez. 2 – ord. n. 9915 del 09/04/2019 ).
Pertanto, a prescindere dalla possibilità che il mero richiamo contenuto nella citazione in riassunzione alla querela di falso depositata nel novembre 2021 sia sufficiente a far ritenere che gli attori intendano insistere nella sua proposizione, ritiene il Tribunale che non vi siano ragioni per discostarsi dalla decisione già assunta dal Tribunale di Napoli Nord con la quale non è stata
8 autorizzata la presentazione della querela proposta in via incidentale dagli attori, pur se per ragioni diverse e che di seguito si esplicitano.
8.3.1 E' noto che il riconoscimento tacito della scrittura privata, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., e la verificazione ex art. 216 c.p.c., attribuiscono ad essa il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c., della sola provenienza da chi ne appare sottoscrittore, ma non anche della veridicità del contenuto, sicché quest'ultimo può essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità; ne consegue che la querela di falso sarà esperibile nel caso di falsità materiale, al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non in quello di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può invece farsi ricorso alle normali azioni volte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione (cfr. Cass Sez. 5 – ord. n. 24841 del 06/11/2020 )
La scrittura privata di cui si discute è stata prodotta in copia. L'art. 2719 c.c. prevede che "le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta".
L'art. 2712 c.c. dispone che "le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche
...formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime". L'art. 214 c.p.c., poi, prevede che "colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione". L'art. 215 comma 1 n. 2 c.p.c. stabilisce, quindi, che "La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta :...2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione". L'art. 2719 cod. civ. esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ.. Ne consegue che la copia non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche "aliunde" (Cass., 13 giugno 2014, n. 13425;
Cass., sez. 2, 20 febbraio 2018, n. 4053, per la quale il disconoscimento deve avvenire in modo formale e specifico;
Cass., sez. 3, 25 febbraio 2009, n. 4476; Cass.,sez. 5, 18 giugno 2004, n.
11419).
9 Nel caso di specie il disconoscimento è intervenuto tardivamente ben oltre la prima risposta successiva alla produzione e ciò comporta che la copia della transazione deve considerarsi come riconosciuta.
8.3.2. L'art. 2702 c.c. prevede che "la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta".
Tuttavia, l'efficacia di piena prova della scrittura privata riconosciuta è meno ampia rispetto a quella dell'atto pubblico, la cui area probatoria è sensibilmente più estesa, comprendendo oltre alla provenienza delle dichiarazioni, anche la data di formazione e il compimento dei fatti, operativi o dichiarativi, che il pubblico ufficiale attesta essersi realizzati in sua presenza per iniziativa propria o delle parti comparenti.
In particolare, si è ritenuto che il riconoscimento tacito della scrittura privata ai sensi dell'art. 215 cod. proc. civ. e la verificazione della stessa ex art. 216 stesso codice, attribuiscono alla scrittura il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 cod. civ., della sola provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore e non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate, sicché il contenuto di queste ultime può essere contestato dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova, entro i limiti di ammissibilità propri di ciascuno di essi
(Cass., sez 3, 30 giugno 2015, n. 13321; Cass., sez L., 12 maggio 2008, n. 11674; Cass., sez 2, 30 maggio 2007, n. 12695; Cass., sez L., 25 ottobre 1993, n. 10577; Cass., 2 gennaio1998, n. 5; Cass., sez 2, 14 luglio 1988, n. 4611; contra solo Cass., 8 maggio 1981, n. 3009 e Cass., 6 dicembre 1972,
n. 3532).
Pertanto, essendo il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta o da considerarsi tale, limitato alla provenienza della dichiarazione del sottoscrittore e non estendendosi al contenuto della medesima, la querela di falso è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale per rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione e non in quella di falsità ideologica per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può farsi invece ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione (Cass., sez
1, 10 aprile 2018, n. 8766; Cass., sez 3, 2 giugno 1999, n. 5383).
8.3.3. Nel caso di specie sebbene nella querela si alluda alla contraffazione e alterazione della scrittura appare evidente dalle medesime prospettazioni contenute nell'atto che si è ben lontani dalle ipotesi di riempimento absque pactis.
In particolare, si sostiene che il contenuto della scrittura sarebbe stato palesemente in contrasto con quello che “di norma” rappresenta il contenuto di un accordo transattivo;
che
10 “abnorme” era la sproporzione nei termini e nelle condizioni previste e ciò a tutto vantaggio dei convenuti, i quali avevano approfittato della scarsa conoscenza della lingua italiana della Pt_2
e delle condizioni di estrema difficoltà del Galdieri, allora agli arresti domiciliari, il quale fidandosi di persone ritenute “amiche” aveva solo velocemente letto la scrittura finendo per rendere un consenso “non pienamente consapevole”. Nella querela mai si allegano quali sarebbero stati i diversi accordi che le parti avrebbero raggiunto, e mai si sostiene di aver firmato “in bianco”, giungendo ad ammettere anche una lettura, sia pur veloce, dello scritto.
Ebbene, lamentando la mancanza di congruità delle prestazioni e l'approfittamento dello stato di bisogno da parte dei convenuti ci troviamo ben distanti dalle ipotesi di falsità materiale uniche che gli attori avrebbero potuto far valere con la querela di falso.
Per le ragioni fin qui esposte non si autorizza, quindi, la presentazione della querela.
8.4. Residua a questo punto un'unica questione, vale a dire la contestazione del carattere novativo dell'atto transattivo di cui i convenuti hanno chiesto di valersi.
E' noto che la comune intenzione dei contraenti va ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, anche considerando l'intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363
c.c., e i criteri d'interpretazione soggettiva ex artt. 1369 e 1366 c.c.
Nel caso di specie, dalla lettura delle clausole della transazione riportate sub 8.1. emerge con chiarezza il carattere novativo della stessa, più volte ribadito, e la ragione pratica consistente nel porre fine ai due contenziosi sussistenti tra le parti specificamente indicati e che le parti avrebbero dovuto abbandonare.
Ebbene, alla luce delle chiare parole usate non risulta possibile accedere ad interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con quanto convenuto e con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale.
8.5. Infine, non rileva la circostanza che il abbia contestato la mancata remissione Pt_1
della querela penale sporta dal e, quindi, un inadempimento da parte dello stesso. CP_1
Ai sensi dell'art 1976 c.c. la risoluzione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione non sia stato espressamente stipulato. Nel caso di specie non è stata prevista nessuna condizione risolutiva espressa, risultando, peraltro, documentato che il consenso alla cancellazione della trascrizione della domanda revocatoria è stato concesso (cfr. atto per notaio depositato) ed è pacifico che la Pt_2
abbia ricevuto la somma di denaro (euro 50.000,00) convenuta.
8.6 In definitiva, quindi, atteso quanto sopra, l'accordo transattivo di carattere novativo stipulato tra le parti in causa ed avente ad oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio,
11 determina la cessazione della materia del contendere, atteso che da detto negozio derivano obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti.
9. Venendo al governo delle spese di lite val bene osservare che l'intervenuta transazione con assunzione dell'obbligo di pagamento di euro 50.000,00 lascia trasparire l'originario mancato pagamento del corrispettivo della cessione delle quote come allegato dagli attori. Tuttavia, occorre, altresì, tener conto della successiva condotta osservata dagli attori, i quali, nonostante la intervenuta transazione, hanno comunque continuato a richiedere l'accoglimento delle originarie domande.
Ritiene, quindi, il Collegio che il complessivo esito del giudizio giustifichi l'integrale compensazione delle spese di lite con conseguente rigetto della richiesta di condanna ai sensi dell'art 96 c.p.c. formulata dal . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite;
-rigetta la richiesta di condanna degli attori ex art 96 c.p.c. formulata da . COroparte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22.1.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Ornella Minucci dott. Leonardo Pica
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa, nella seguente composizione collegiale:
dott. Leonardo Pica Presidente
dott.ssa Ornella Minucci Giudice rel.
dott. Adriano Del Bene Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21327 del Ruolo Generale degli Affari COenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: Altre controversie di competenza della sez. Spec. dell'impresa in materia societaria, pendente
TRA
(C.F. ) e , (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, dagli avv.ti Nunzio Mazzocchi (C.F. CodiceFiscale_2 [...]
e Anna Daria Provitera (C.F. ), con studio in Caserta, C.F._3 CodiceFiscale_4 alla Via Pollio n. 18, i
ATTORI
CONTRO
1 , (C. F. ), rappresentato e difeso dall' avv. COroparte_1 C.F._5
Luigi Ciriello (C.F. , con studio in Aversa alla Piazza Duomo n. 40. C.F._6
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. ), in persona della COroparte_2 P.IVA_1
liquidatrice, legale rappresentante p.t., sig.ra (C.F. ), COroparte_3 C.F._7 rappresentata e difesa, dall'avv. Francesco De Paola (C.F. ), con studio in C.F._8
Aversa alla Via Ligabue n. 17
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 19.9.2024 le parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta:
per gli attori previa ammissione dei mezzi di prova richiesti come da conclusioni in atti e quindi:
a) accertare e dichiarare, per i motivi descritti in narrativa, le omissioni, inadempienze e le CO responsabilità dei convenuti ordinando al liquidatore della , società cooperativa edilizia, di provvedere alla liquidazione del 50% delle quote spettanti di diritto alla sig.ra Parte_2
Kinga ovvero ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., a carico del Sig. Pt_2
in proprio e nella qualità di ex presidente della COroparte_1 Parte_3
il trasferimento coattivo della quota del 50% della in
[...] Parte_4 forza della scrittura privata sottoscritta in data 28.02.2012, previo versamento, da parte del medesimo, della somma residua pari a € 215.000,00 a favore della sig.ra Parte_2
;
[...]
b) ordinare al sig. di depositare le contabili in merito al pagamento nei COroparte_1
confronti del sig. Persona_1
c) acquisire gli assegni dati in acconto pagamento dal sulla maggior somma dovuta alla CP_1 sig.ra presso la filiale della BNL di Telese Terme (BN); d) accertare l'eventuale Pt_5 risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, a seguito dell'inottemperanza perpetrata dagli odierni convenuti nei confronti degli attori;
2 e) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere C.V. di procedere alla relativa trascrizione, con esonero da ogni responsabilità in merito;
per il convenuto COroparte_1
1°) in rito e nel merito, dare atto dell'intervenuta transazione tra le parti ed emettere ogni consequenziale provvedimento in ordine alla cessata materia del contendere;
2°) Dichiarare, in ogni caso, la nullità dell'atto di citazione con ogni corollario di legge;
3°) rigettare le avverse domande e richieste, siccome inammissibili, improcedibili e infondate con
vittoria di spese di lite;
4°) Previa affermazione per i motivi analiticamente indicati in via di eccezione delle nullità, invalidità,
inefficacia e inopponibilità delle scritture ex adverso esibite, rigettare comunque le avverse domande, con vittoria di spese e competenze di lite;
5°) Condannare, in ogni caso, gli attori al pagamento delle spese e competenze di lite, anche ai sensi dell' art. 96 c.p.c. con liquidazione equitativa.
Per la convenuta COroparte_2
1°) in via preliminare perché, venga, per i motivi già analiticamente dedotti, estromessa la odierna
comparente dal presente procedimento;
2°) sempre in via preliminare perché venga dichiarata, per i motivi già analiticamente dedotti, la
cessazione della materia del contendere con condanna degli attori alla esemplare refusione delle spese
di giudizio;
3°) ancora in via preliminare, perché sia dichiarata la nullità dell' atto di citazione per tutte le ragioni già ampiamente esposte con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e competenze di giudizio.
4°) Perché vengano, in ogni caso e sempre per i motivi già analiticamente dedotti, rigettate le domande
e richieste proposte contro l'odierna comparente poiché, inammissibili - anche per la conclamata carenza di legittimazioni (attive e passive) e di interesse - improcedibili, infondate e non comprovate,
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. Con atto di citazione notificato in data 11.6.2018 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord e la
[...] COroparte_1
CO
(d'ora in poi ( ) deducendo che: COroparte_2
CO
- aveva acquistato nel 2003 delle quote della società , proprietaria di alcuni Parte_1 lotti di terreno in Sant'Arpino;
- l'acquisto aveva avuto ad oggetto il 50% delle quote, mentre il restante 50% del capitale sociale era stato acquistato da;
Parte_6
- a causa del ritardo nell'avvio, da parte del , del progetto di riqualificazione COroparte_4 urbanistica di via Marconi, sia l'avv. che il avevano deciso di cedere le proprie Pt_1 Parte_6 quote societarie;
- in particolare, l'avv. con scrittura del 4.11.2011 aveva pattuito con di Pt_1 COroparte_1 cedere le quote sociali dietro il versamento della somma € 275.000,00 Parte_7 entro il 30.04.2012 somma da corrispondere a scadenze differite, l'ultima delle quali fissata al
30.5.2012;
- successivamente l'avv. con scrittura privata del 28.2.2012, aveva quindi ceduto a Pt_1 le sue quote societarie per la somma di € 215.000,00 (così come Parte_2 riportato in citazione), sicché era quest'ultima ad essere subentrata nella posizione creditoria nei confronti del , il quale aveva nel marzo 2017 rilasciato alla assegni in acconto CP_1 Pt_2 del valore di € 80.000,00, rimasti impagati sicché la cessione delle quote pari al 50% della CP_2
[... da parte della Sig.ra al , ad oggi, non era stata perfezionata;
Pt_2 CP_1
- in data 13.11.2017, la FAC era stata posta in liquidazione, e veniva nominata liquidatrice CP_3 che non provvedeva a comunicare alla né il programma di liquidazione né la quota
[...] Pt_2
a lei spettante quale titolare del 50% delle quote.
Tanto premesso ed esposto gli attori concludevano formulando le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare, per i motivi descritti in narrativa, le omissioni, inadempienze e le CO responsabilità dei convenuti ordinando al liquidatore della , società cooperativa edilizia, di provvedere alla liquidazione del 50% delle quote spettanti di diritto alla sig.ra Parte_2 ovvero ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., a carico del Sig.
[...] CP_1
, in proprio e nella qualità di ex presidente della il
[...] Parte_3 trasferimento coattivo della quota del 50% della in forza della Parte_4 scrittura privata sottoscritta in data 28.02.2012, previo versamento, da parte del medesimo, della somma residua pari a € 215.000,00 a favore della sig.ra Parte_2
b) ordinare al sig. di depositare le contabili in merito al pagamento nei confronti COroparte_1
del sig. Persona_1
4 c) acquisire gli assegni dati in acconto pagamento dal sulla maggior somma dovuta alla CP_1
sig.ra presso la filiale della BNL di Telese Terme (BN); d) accertare l'eventuale Pt_5 risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, a seguito dell'inottemperanza perpetrata dagli odierni convenuti nei confronti degli attori;
e) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere C.V. di procedere alla relativa trascrizione, con esonero da ogni responsabilità in merito;
f) vittoria di spese ed onorari, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Il giudizio era iscritto al n. 7418/2018 R.G.
2. Si costituiva il quale deduceva: la nullità dell'atto di citazione;
COroparte_1
l'incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli Nord essendo competente il Tribunale delle
Imprese; la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti in causa rispetto alle domande azionate;
la totale infondatezza nel merito della domanda sulla base della documentazione prodotta dagli istanti posto che egli non aveva mai sottoscritto la scrittura del 28.02.2012 CO
3. Si costituiva, altresì, la assumendo la nullità dell'atto di citazione;
l'incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli Nord essendo competente il Tribunale di Napoli Sezione
Imprese; l'inopponibilità alla società dei trasferimenti di quote dedotte dagli attori in quanto non previamente comunicati agli amministratori tanto più che il nominativo degli attori non erano mai stato iscritti nel libro dei soci.
4. Alla prima udienza sulla eccezione preliminare di incompetenza sollevata dai convenuti il
Tribunale di Napoli Nord rinviava la causa onde consentire alle parti di precisare le proprie conclusioni.
Indi, dopo un rinvio ex art 309 c.p.c., subentrato nuovo giudice assegnatario della causa, gli attori chiedevano il rigetto dell'eccezione di incompetenza e la concessione dei termini di cui all'art
183 comma VI c.p.c.. I convenuti si opponevano insistendo affinché il Tribunale si dichiarasse incompetente, eccependo, altresì, che nelle more, in data 5.6.2019, era intervenuta transazione novativa tra le parti che producevano, transazione con la quale si era inteso risolvere tutti i giudizi tra loro pendenti che come da accordi le parti avrebbero dovuto abbandonare.
Concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, dopo alcuni rinvii, subentrato nuovo giudice assegnatario del fascicolo, le richieste istruttorie degli attori erano rigettate e la causa nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.1.2022.
Con istanza del 12.10.2021 gli attori chiedevano la revoca dell'ordinanza istruttoria in precedenza citata, contestando il carattere novativo della transazione depositata.
5 Solo in data 25.11.2021 gli attori proponevano in via incidentale querela di falso affinché fosse dichiarata la falsità della scrittura del 5.6.2019 in quanto non sottoscritta dalla oltre Pt_2 ad essere stata contraffatta ed alterata.
All'udienza del 10.01.2022 il Giudice non autorizzava la presentazione della querela, ritenendo che il documento in relazione al quale era stata proposta non rilevante ai fini della decisione e, sulle conclusioni rassegnate, assegnava la causa in decisione previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
Indi, con sentenza n. 1998 del 2022 pubblicata in data 27.5.2022 il Tribunale di Napoli Nord dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, assegnando termine di mesi tre per la riassunzione del processo.
5. Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 20.9.2022 gli attori riassumevano il giudizio presso l'intestato Tribunale insistendo nelle conclusioni già rassegnate nel precedente atto di citazione e in precedenza riportate.
CO
6. Si costituivano, quindi, con distinti atti sia sia la chiedendo COroparte_1
entrambi in via principale che il Tribunale dichiarasse la cessazione della materia del contendere, nuovamente eccependo che tutte le domande riproposte dagli attori, al di là della infondatezza nel merito, erano state oggetto della transazione avvenuta con scrittura privata sottoscritta in data
5.6.2019 e della quale ribadivano volersi avvalere. COestavano, infine, che qualora gli attori avessero inteso riproporre la querela di falso che il Tribunale di Napoli Nord aveva già ritenuto non presentabile, la stessa risultava inammissibile mirando di fatto a contestare aspetti del contenuto intrinseco/ideologico della scrittura.
7. Concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c., rigettate le richieste istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. Indi, dopo un rinvio, subentrato nuovo G.I., all'udienza del 19.9.2024, celebrata in modalità cartolare, sulle conclusioni rassegnate, la causa era assegnata alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.. Solo i convenuti depositavano comparse conclusionali.
8. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione della transazione nelle more intervenuta tra le parti.
8.1. Occorre in primo luogo osservare che è prodotta in giudizio copia della scrittura sottoscritta in data 5.6.2019 da Parte_1 Parte_2 CP_1
CO
, in proprio e nella qualità di liquidatrice della , nonché tale
[...] COroparte_3 Persona_2
legale rappresentante della
[...] COroparte_5
Nelle premesse di detta scrittura si legge della pendenza presso il Tribunale di Napoli Nord non solo della causa iscritta al n 7814/2018 R.G. di cui il presente giudizio è riassunzione, ma anche
6 di altro giudizio iscritto al n 11646/2018 con il quale gli odierni attori avevano convenuto il
CO
, la e la società per ottenere la revocatoria dell'atto di CP_1 COroparte_5
CO compravendita dell'immobile ivi indicato stipulato dalla e la società e COroparte_5
che era intenzione delle parti transigere ogni reciproca pretesa.
Quanto alle pattuizioni le parti convenivano che il avrebbe corrisposto alla CP_1
l'importo omnicomprensivo di euro 50.000,00 secondo le modalità ivi stabilite;
che il Pt_2
riconosceva quale unico soggetto titolato a ricevere detta somma la sola sia la Pt_1 Pt_2 che il riconoscevano che gli altri soggetti null'altro dovevano. COestualmente Pt_2 Pt_1
si stabiliva che sarebbe stato raccolto nei modi e forme di legge a ministero del notaio Per_3
il consenso alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale relativa alla
[...]
domanda revocatoria di cui si è detto prima (atto che effettivamente è stato prodotto dai convenuti)
e il e la si impegnavano a restituire al gli assegni ricevuti dallo stesso e Pt_1 Pt_2 CP_1
indicati nel giudizio n 7814/2018 R.G. iscritto presso il Tribunale di Napoli Nord, impegnandosi comunque a non azionarli o farli circolare e manlevando il da ogni conseguenza negativa CP_1
che sarebbe derivata da una loro circolazione;
, infine, si impegnava a rimettere la querela CP_1
sporta nei confronti del Pt_1
Per quel che rileva poi le parti convenivano, altresì, quanto segue:
Art 5: Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che per loro è espressa volontà e il presente accordo riveste carattere portata ed effetto novativo rispetto alle domande pretese e diritti ancorché non azionati relative alle vicende che li ha visti contrapposti;
Art 6: Ferma la prevalente pattuizione di cui alla precedente articolo è a fronte dell'importo offerto a titolo transattivo fatto salvo l'effettivo incameramento dello stesso le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che non avranno altro a pretendere ad alcun titolo
l'uno dall'altra in forza dei rapporti intercorsi tra loro e/o da antica causa ancorché impugnati e disconosciuti , neanche per eventuali diritti già maturati o posizioni già acquisite;
Art 7: in ogni caso le parti reciprocamente riconoscono che il presente atto transattivo rende privo di effetti o comunque sostituisce tutte le scritture precedenti ancorché impugnate disconosciute e pure eventualmente non menzionate riferibili alle parti e/o danti causa e relative alle questioni agitate .
Infine, si conveniva che i giudizi pendenti indicati nella premessa sarebbero stati abbandonati, non coltivati e fatti estinguere e tanto anche in considerazione dell'efficacia novativa della transazione.
8.2. Ciò posto, detta scrittura è stata depositata in giudizio dai convenuti sin dal momento in cui nel giudizio n 7814/2018 RG di cui più volte si è detto, dopo un rinvio ex art 309 c.p.c., gli
7 attori nel prendere posizione avverso la sollevata eccezione di incompetenza chiedevano che fossero concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c.. In particolare, la scrittura risulta allegata alle note di trattazione scritta depositate dalla difesa del per l'udienza del 25.5.2020. CP_1
Ebbene, da quanto depositato in atti nel presente giudizio emerge che solo con la proposizione in via incidentale della querela di falso in data 25.11.2021 è stata per la prima volta contestata l'apocrifia della sottoscrizione (per la verità le sottoscrizioni sono più di una) della
Nelle precedenti difese quanto alla transazione le uniche questioni poste dagli attori Pt_2 avevano avuto ad oggetto il contestato carattere novativo della transazione e l'asserito inadempimento da parte del (cfr. istanze e memorie presentate dalla difesa degli attori CP_1
nonché verbali delle udienze del 17.6.2021 e del 7.10.2021).
All'udienza del 7.10.2021 il Tribunale, uditi i procuratori, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.1.2022.
In data 12.10.2021 la difesa degli attori depositava una prima istanza con la quale chiedeva la revoca del provvedimento di rigetto delle richieste istruttorie e quindi in data 25.11.2021 come detto in precedenza depositava telematicamente querela di falso contestando l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte dalla e la contraffazione e alterazione della scrittura del 5.6.2019. Pt_2
All'udienza del 10.1.2022 il Giudice non autorizzava la presentazione della querela ritenendo la scrittura transattiva irrilevante ai fini del decidere: invero, la causa sarà poi decisa con una pronuncia di incompetenza.
8.3. Ciò posto, i convenuti hanno insistito affinché il Tribunale dichiari la cessazione della materia del contendere in forza della intervenuta transazione di cui intendono valersi, eccependo altresì che gli attori non avrebbero “ripresentato” querela di falso nel presente giudizio.
Nulla sul punto è stato controdedotto dagli attori.
Ebbene, occorre rammentare che il giudizio di riassunzione a norma dell'art. 50 c.p.c., davanti al giudice dichiarato competente se avviene nel termine fissato dal giudice determina come conseguenza che il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario (Cass Sez. 2 – ord. n. 9915 del 09/04/2019 ).
Pertanto, a prescindere dalla possibilità che il mero richiamo contenuto nella citazione in riassunzione alla querela di falso depositata nel novembre 2021 sia sufficiente a far ritenere che gli attori intendano insistere nella sua proposizione, ritiene il Tribunale che non vi siano ragioni per discostarsi dalla decisione già assunta dal Tribunale di Napoli Nord con la quale non è stata
8 autorizzata la presentazione della querela proposta in via incidentale dagli attori, pur se per ragioni diverse e che di seguito si esplicitano.
8.3.1 E' noto che il riconoscimento tacito della scrittura privata, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., e la verificazione ex art. 216 c.p.c., attribuiscono ad essa il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c., della sola provenienza da chi ne appare sottoscrittore, ma non anche della veridicità del contenuto, sicché quest'ultimo può essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità; ne consegue che la querela di falso sarà esperibile nel caso di falsità materiale, al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non in quello di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può invece farsi ricorso alle normali azioni volte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione (cfr. Cass Sez. 5 – ord. n. 24841 del 06/11/2020 )
La scrittura privata di cui si discute è stata prodotta in copia. L'art. 2719 c.c. prevede che "le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta".
L'art. 2712 c.c. dispone che "le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche
...formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime". L'art. 214 c.p.c., poi, prevede che "colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione". L'art. 215 comma 1 n. 2 c.p.c. stabilisce, quindi, che "La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta :...2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione". L'art. 2719 cod. civ. esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ.. Ne consegue che la copia non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche "aliunde" (Cass., 13 giugno 2014, n. 13425;
Cass., sez. 2, 20 febbraio 2018, n. 4053, per la quale il disconoscimento deve avvenire in modo formale e specifico;
Cass., sez. 3, 25 febbraio 2009, n. 4476; Cass.,sez. 5, 18 giugno 2004, n.
11419).
9 Nel caso di specie il disconoscimento è intervenuto tardivamente ben oltre la prima risposta successiva alla produzione e ciò comporta che la copia della transazione deve considerarsi come riconosciuta.
8.3.2. L'art. 2702 c.c. prevede che "la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta".
Tuttavia, l'efficacia di piena prova della scrittura privata riconosciuta è meno ampia rispetto a quella dell'atto pubblico, la cui area probatoria è sensibilmente più estesa, comprendendo oltre alla provenienza delle dichiarazioni, anche la data di formazione e il compimento dei fatti, operativi o dichiarativi, che il pubblico ufficiale attesta essersi realizzati in sua presenza per iniziativa propria o delle parti comparenti.
In particolare, si è ritenuto che il riconoscimento tacito della scrittura privata ai sensi dell'art. 215 cod. proc. civ. e la verificazione della stessa ex art. 216 stesso codice, attribuiscono alla scrittura il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 cod. civ., della sola provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore e non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate, sicché il contenuto di queste ultime può essere contestato dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova, entro i limiti di ammissibilità propri di ciascuno di essi
(Cass., sez 3, 30 giugno 2015, n. 13321; Cass., sez L., 12 maggio 2008, n. 11674; Cass., sez 2, 30 maggio 2007, n. 12695; Cass., sez L., 25 ottobre 1993, n. 10577; Cass., 2 gennaio1998, n. 5; Cass., sez 2, 14 luglio 1988, n. 4611; contra solo Cass., 8 maggio 1981, n. 3009 e Cass., 6 dicembre 1972,
n. 3532).
Pertanto, essendo il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta o da considerarsi tale, limitato alla provenienza della dichiarazione del sottoscrittore e non estendendosi al contenuto della medesima, la querela di falso è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale per rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione e non in quella di falsità ideologica per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può farsi invece ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione (Cass., sez
1, 10 aprile 2018, n. 8766; Cass., sez 3, 2 giugno 1999, n. 5383).
8.3.3. Nel caso di specie sebbene nella querela si alluda alla contraffazione e alterazione della scrittura appare evidente dalle medesime prospettazioni contenute nell'atto che si è ben lontani dalle ipotesi di riempimento absque pactis.
In particolare, si sostiene che il contenuto della scrittura sarebbe stato palesemente in contrasto con quello che “di norma” rappresenta il contenuto di un accordo transattivo;
che
10 “abnorme” era la sproporzione nei termini e nelle condizioni previste e ciò a tutto vantaggio dei convenuti, i quali avevano approfittato della scarsa conoscenza della lingua italiana della Pt_2
e delle condizioni di estrema difficoltà del Galdieri, allora agli arresti domiciliari, il quale fidandosi di persone ritenute “amiche” aveva solo velocemente letto la scrittura finendo per rendere un consenso “non pienamente consapevole”. Nella querela mai si allegano quali sarebbero stati i diversi accordi che le parti avrebbero raggiunto, e mai si sostiene di aver firmato “in bianco”, giungendo ad ammettere anche una lettura, sia pur veloce, dello scritto.
Ebbene, lamentando la mancanza di congruità delle prestazioni e l'approfittamento dello stato di bisogno da parte dei convenuti ci troviamo ben distanti dalle ipotesi di falsità materiale uniche che gli attori avrebbero potuto far valere con la querela di falso.
Per le ragioni fin qui esposte non si autorizza, quindi, la presentazione della querela.
8.4. Residua a questo punto un'unica questione, vale a dire la contestazione del carattere novativo dell'atto transattivo di cui i convenuti hanno chiesto di valersi.
E' noto che la comune intenzione dei contraenti va ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, anche considerando l'intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363
c.c., e i criteri d'interpretazione soggettiva ex artt. 1369 e 1366 c.c.
Nel caso di specie, dalla lettura delle clausole della transazione riportate sub 8.1. emerge con chiarezza il carattere novativo della stessa, più volte ribadito, e la ragione pratica consistente nel porre fine ai due contenziosi sussistenti tra le parti specificamente indicati e che le parti avrebbero dovuto abbandonare.
Ebbene, alla luce delle chiare parole usate non risulta possibile accedere ad interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con quanto convenuto e con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale.
8.5. Infine, non rileva la circostanza che il abbia contestato la mancata remissione Pt_1
della querela penale sporta dal e, quindi, un inadempimento da parte dello stesso. CP_1
Ai sensi dell'art 1976 c.c. la risoluzione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione non sia stato espressamente stipulato. Nel caso di specie non è stata prevista nessuna condizione risolutiva espressa, risultando, peraltro, documentato che il consenso alla cancellazione della trascrizione della domanda revocatoria è stato concesso (cfr. atto per notaio depositato) ed è pacifico che la Pt_2
abbia ricevuto la somma di denaro (euro 50.000,00) convenuta.
8.6 In definitiva, quindi, atteso quanto sopra, l'accordo transattivo di carattere novativo stipulato tra le parti in causa ed avente ad oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio,
11 determina la cessazione della materia del contendere, atteso che da detto negozio derivano obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti.
9. Venendo al governo delle spese di lite val bene osservare che l'intervenuta transazione con assunzione dell'obbligo di pagamento di euro 50.000,00 lascia trasparire l'originario mancato pagamento del corrispettivo della cessione delle quote come allegato dagli attori. Tuttavia, occorre, altresì, tener conto della successiva condotta osservata dagli attori, i quali, nonostante la intervenuta transazione, hanno comunque continuato a richiedere l'accoglimento delle originarie domande.
Ritiene, quindi, il Collegio che il complessivo esito del giudizio giustifichi l'integrale compensazione delle spese di lite con conseguente rigetto della richiesta di condanna ai sensi dell'art 96 c.p.c. formulata dal . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite;
-rigetta la richiesta di condanna degli attori ex art 96 c.p.c. formulata da . COroparte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22.1.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Ornella Minucci dott. Leonardo Pica
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