Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 10/02/2026, n. 934
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa per mancata notifica di atti interruttivi

    Il giudice ha ritenuto che non vi sia stata prescrizione, in quanto sono stati notificati validi atti interruttivi del decorso del tempo, come l'accertamento notificato nel 2012, l'intimazione di pagamento del 2016 e quella del 2022. Il ricorrente non contesta l'obbligo di pagamento ma solo la procedura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 10/02/2026, n. 934
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 934
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo