CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 10/02/2026, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 934/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3048/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017332061 TARSU/TIA 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a questa CGT in data 5.5.2025 e notificato al Comune di Reggio Calabria e all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 3.4.2025, Ricorrente_1 c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo_1, adiva il Giudice tributario per l'annullamento dell'Intimazione di pagamento n.09420249017332061, per mancato pagamento della TARSU relativa all'anno 2010 per un importo complessivo pari a €.284,06, prescrizione della pretesa per mancata notifica di atti interruttivi e prodromici alla cartella impugnata;
concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva l'Ente emittente il titolo, invocando la legittimità dell'azione per la regolarità dell'iter procedurale chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate riscossione che eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
All'udienza del 23 gennaio 2026, il Giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è fondata.
Il Comune di Reggio Calabria nella costituzione in giudizio, ha allegato la regolarità della notifica degli atti del procedimento di riscossione, nella specie: l'accertamento n. 114232 è stato notificato al contribuente presso il luogo di residenza in Reggio Calabria Indirizzo_2 l'11/07/2012 per compiuta giacenza con regolare invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), annotando il numero della raccomandata sulla cartolina A.G..
in data 21.12.2016 poi, risulta inviata l'Intimazione di pagamento n.09420169008627615000 mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, DPR n.602/73 nell'area riservata del sito internet della società Società_1 atteso che l'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'INI-PEC in data 25.01.18 non risultava valido e attivo.
In data 14.01.22 è stata notificata l'Intimazione di Pagamento 09420219004078307000 con notifica diretta a mezzo della raccomandata a.r. 69505222615-2. In data 03.02.2025 l'Intimazione di Pagamento
09420249017332061000 cui ha fatto seguito il ricorso che ci occupa.
Pertanto, risulta evidente che nessuna prescrizione si è verificata stante la notifica di validi atti interruttivi del decorso del tempo, e la pretesa è fondata atrteso che il ricorrente non contesta l'obbligo di pagamento ma il vizio della procedura invero rivelatosi inesistente.
La domanda va dunque accolta, per le motivazioni sopra riprodotte.
Attesa la soccombenza, il ricorrente va condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo ex DM 37/2018 e 147/2022, in base all'oggetto, al valore e alle fasi della controversia, con distrazione in favore del difensore del Comune di Reggio Calabria antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice unico presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 150,00 in favore del Comune di Reggio Calabria in p.l.r.p.t., oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Reggio Calabria 23.1.2026
IL GIUDICE
EU CC
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3048/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249017332061 TARSU/TIA 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a questa CGT in data 5.5.2025 e notificato al Comune di Reggio Calabria e all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 3.4.2025, Ricorrente_1 c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo_1, adiva il Giudice tributario per l'annullamento dell'Intimazione di pagamento n.09420249017332061, per mancato pagamento della TARSU relativa all'anno 2010 per un importo complessivo pari a €.284,06, prescrizione della pretesa per mancata notifica di atti interruttivi e prodromici alla cartella impugnata;
concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva l'Ente emittente il titolo, invocando la legittimità dell'azione per la regolarità dell'iter procedurale chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate riscossione che eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
All'udienza del 23 gennaio 2026, il Giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è fondata.
Il Comune di Reggio Calabria nella costituzione in giudizio, ha allegato la regolarità della notifica degli atti del procedimento di riscossione, nella specie: l'accertamento n. 114232 è stato notificato al contribuente presso il luogo di residenza in Reggio Calabria Indirizzo_2 l'11/07/2012 per compiuta giacenza con regolare invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), annotando il numero della raccomandata sulla cartolina A.G..
in data 21.12.2016 poi, risulta inviata l'Intimazione di pagamento n.09420169008627615000 mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, DPR n.602/73 nell'area riservata del sito internet della società Società_1 atteso che l'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'INI-PEC in data 25.01.18 non risultava valido e attivo.
In data 14.01.22 è stata notificata l'Intimazione di Pagamento 09420219004078307000 con notifica diretta a mezzo della raccomandata a.r. 69505222615-2. In data 03.02.2025 l'Intimazione di Pagamento
09420249017332061000 cui ha fatto seguito il ricorso che ci occupa.
Pertanto, risulta evidente che nessuna prescrizione si è verificata stante la notifica di validi atti interruttivi del decorso del tempo, e la pretesa è fondata atrteso che il ricorrente non contesta l'obbligo di pagamento ma il vizio della procedura invero rivelatosi inesistente.
La domanda va dunque accolta, per le motivazioni sopra riprodotte.
Attesa la soccombenza, il ricorrente va condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo ex DM 37/2018 e 147/2022, in base all'oggetto, al valore e alle fasi della controversia, con distrazione in favore del difensore del Comune di Reggio Calabria antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice unico presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 150,00 in favore del Comune di Reggio Calabria in p.l.r.p.t., oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Reggio Calabria 23.1.2026
IL GIUDICE
EU CC