TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/09/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa MONICA d'AGOSTINO, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, ha pronunciato all' odierna udienza la seguente
SENTENZA
nella controversia n. Rg. 1969\2023 a cui risulta riunita la n. 1970\2023 R.G. promossa
DA
rapp. e dif. dall' avv.to SERGIO IMBIMBO giusta procura in atti, Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappr.to e difeso dall' Avvocatura interna, giusta CP_1 procura in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.7.2023 e con successivo ricorso del 17.7.2023 poi riunito al primo, parte ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro per sentire condannare l' alla corresponsione in proprio CP_1 favore del trattamento precisato in sede di conclusioni nella misura invocata.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che contestava la fondatezza della CP_1 pretesa attorea, concludendo per il rigetto della stessa.
Disposta ed espletata C.T.U., all' odierna udienza, all' esito della discussione, la causa veniva decisa come da sentenza pronunciata in udienza .
La domanda attorea è fondata.
1 Il nominato CTU ha infatti riconosciuto che la lesione diagnosticata ha infatti determinato una lesione dell'integrità psicofisica del periziando nella misura complessiva del 13% cod 36 delle tabelle di cui all'art.13
DL 38\2000 (v. rel CTU in atti).
La consulenza tecnica d' ufficio ha posto in rilievo la illegittimità dell' operato dell' e la fondatezza CP_1 della pretesa attorea. Questo giudice condivide e fa propria la relazione del C.T.U. in quanto adeguatamente motivata sotto il profilo medico - legale ed esente da errori logico - giuridici.
Discende da quanto precede l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. restano a carico dell' CP_1
P.Q.M.
a) accoglie la domanda e per l'effetto, accertato che parte ricorrente ha subito a a seguito della malattia professionale dedotta nei ricorsi riuniti un danno complessivo all' integrità psico-fisica pari al 13%, condanna l' in persona del legale rapp. p.t., al pagamento della relativa prestazione di legge, oltre CP_1 accessori dalla maturazione all' effettivo soddisfo;
b) condanna l' resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in CP_2 complessivi € 2.300,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione;
c) Le spese di C.T.U. restano a carico dell' CP_1
così deciso in Avellino, 30.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. MONICA d'AGOSTINO
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa MONICA d'AGOSTINO, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, ha pronunciato all' odierna udienza la seguente
SENTENZA
nella controversia n. Rg. 1969\2023 a cui risulta riunita la n. 1970\2023 R.G. promossa
DA
rapp. e dif. dall' avv.to SERGIO IMBIMBO giusta procura in atti, Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappr.to e difeso dall' Avvocatura interna, giusta CP_1 procura in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.7.2023 e con successivo ricorso del 17.7.2023 poi riunito al primo, parte ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro per sentire condannare l' alla corresponsione in proprio CP_1 favore del trattamento precisato in sede di conclusioni nella misura invocata.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che contestava la fondatezza della CP_1 pretesa attorea, concludendo per il rigetto della stessa.
Disposta ed espletata C.T.U., all' odierna udienza, all' esito della discussione, la causa veniva decisa come da sentenza pronunciata in udienza .
La domanda attorea è fondata.
1 Il nominato CTU ha infatti riconosciuto che la lesione diagnosticata ha infatti determinato una lesione dell'integrità psicofisica del periziando nella misura complessiva del 13% cod 36 delle tabelle di cui all'art.13
DL 38\2000 (v. rel CTU in atti).
La consulenza tecnica d' ufficio ha posto in rilievo la illegittimità dell' operato dell' e la fondatezza CP_1 della pretesa attorea. Questo giudice condivide e fa propria la relazione del C.T.U. in quanto adeguatamente motivata sotto il profilo medico - legale ed esente da errori logico - giuridici.
Discende da quanto precede l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. restano a carico dell' CP_1
P.Q.M.
a) accoglie la domanda e per l'effetto, accertato che parte ricorrente ha subito a a seguito della malattia professionale dedotta nei ricorsi riuniti un danno complessivo all' integrità psico-fisica pari al 13%, condanna l' in persona del legale rapp. p.t., al pagamento della relativa prestazione di legge, oltre CP_1 accessori dalla maturazione all' effettivo soddisfo;
b) condanna l' resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in CP_2 complessivi € 2.300,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione;
c) Le spese di C.T.U. restano a carico dell' CP_1
così deciso in Avellino, 30.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. MONICA d'AGOSTINO
2