CA
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 338/2023 V.G.. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado
DA
, Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. Gianluca Sicchiero e dall'avv. Mario Randazzo pec Email_1
pec Email_2
reclamante
CONTRO
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente contumace
E NEI CONFRONTI DEL
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo interveniente necessario
CONCLUSIONI DEL RECLAMANTE
Dichiari prescritti gli illeciti contestati al dr. come sanzionati prima da Parte_1
e poi come confermati dall'ordinanza di questa Corte 21 ottobre 2020 r.g. CP_2
proc. n. 564/2018; b) In subordine e salvo ricorso in cassazione, conceda le attenuanti specifiche di cui all'art. 144 l.n. del ravvedimento operoso, avendo il notaio eliminato le 1 conseguenze dei fatti ascritti ed essendosi comunque attivato in tal senso, in ragione della sussistenza dei relativi presupposti per le ragioni indicate in questo ricorso. c) Spese rifuse.
Il P.G. ha chiesto il rigetto del reclamo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con provvedimento reso in data 21 ottobre 2020, n. 3652/2020, la Corte di Appello di
Palermo ha rigettato il reclamo proposto dal Notaio il 13 agosto Parte_1
2018, avverso le sanzioni disciplinari irrogategli in data 6 marzo 2018 dalla Commissione
Amministrativa Regionale di Disciplina sui Notai per la per aver rogato un atto di CP_2
vincolo a parcheggio relativo ad immobile di cui era promissario acquirente (sanzione della sospensione di sei mesi) e per aver tenuto comportamenti incompatibili con il decoro, la dignità e il prestigio, imposti dalla professione notarile (sanzione della sospensione di due mesi).
2. La Corte di Appello, ritenuta innanzi tutto infondata l'eccezione di prescrizione, non essendo intercorso un quinquennio dalla data di compimento dell'atto del 16 luglio 2013, facente parte di “una strategia negoziale unitaria”, a quella della contestazione disciplinare
(14 luglio 2017), ha rigettato l'ulteriore motivo di reclamo, con il quale il Notaio aveva chiesto l'applicazione delle attenuanti generiche e specifiche ex art. 144 L.N. Ha in merito argomentato la Corte che il notaio aveva in precedenza già ripetutamente danneggiato la propria reputazione professionale e che la motivazione della mancata concessione, costituente scelta discrezionale, era stata adeguatamente motivata dall'organo disciplinare proprio in riferimento alla reiterazione dei comportamenti rilevanti disciplinarmente.
Ancora, ha rilevato la Corte di merito che neppure poteva ritenersi significativo di resipiscenza il fatto che il notaio si fosse attivato durante l'istruttoria disciplinare per eliminare le conseguenze dannose dele violazioni commesse, in quanto il ravvedimento era intervenuto soltanto dopo la contestazione disciplinare.
3. Con sentenza n. 16859/2023 resa in data 13 giugno 2023, la Suprema Corte di
Cassazione rigettati i primi due motivi di ricorso con i quali il Notaio aveva insistito nell'eccezione di prescrizione - lamentando la violazione dell'art. 2697 c.c. e la manifesta illogicità della motivazione per aver ritenuto collegati fatti invece manifestamente distinti – ha accolto invece il terzo motivo e rimesso alla Corte per valutare “se il comportamento riparativo tenuto dal notaio integri una ipotesi di attenuante specifica come prevista
2 nell'art. 144, c. 1 L.N. e, in caso affermativo, la applichi, regolando altresì le spese anche di legittimità”.
3. Con ricorso depositato il 13 luglio 2023, il Notaio ha riassunto la Parte_1
causa dinanzi questa Corte, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe e quindi in particolare l'accertamento della intervenuta prescrizione ex art. 146 L.N. per essere ormai intercorso oltre un decennio dalla data dei fatti e, in subordine, l'applicazione delle circostanze attenuanti con sostituzione della sanzione irrogata con quella più mite pecuniaria, da applicarsi nell'importo minimo di € 516,00 tenuto conto della molteplicità dei fatti attenuanti posti in essere dal notaio incolpato.
4. Pur ritualmente instauratosi il contraddittorio, il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di e non si costituiva. CP_1 CP_1
5. Il P.G. ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato.
6. All'udienza del 10 gennaio 2025, questa Corte, lette le note telematiche depositate in atti, ha posto la causa in decisione.
7. Giova innanzi tutto ricordare che secondo la conformazione ordinamentale del giudizio di rinvio esso si configura come accertamento vincolato ad un criterio di stretta devoluzione nel quale il giudice è chiamato ad applicare il principio di diritto enunciato dalla Corte di
Cassazione e a non esorbitare dal solco delle questioni di fatto e di diritto che ne costituiscono l'indefettibile antecedente logico-giuridico. Si parla, infatti, di giudizio chiuso per definire una tipologia di accertamento nel quale le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata (art. 394 comma 2° c.p.c.), cosicché è preclusa ad esse ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (Cass. n. 5137 del 21/02/2019)
3 8. È quindi ammissibile nel presente giudizio di rinvio, l'eccezione formulata per la prima volta con il ricorso in riassunzione dinanzi questa Corte, depositato il 13 luglio 2023, con la quale il Notaio reclamante ha invocato la prescrizione decennale ex art. 146 L.N.
9. L'eccezione deve trovare accoglimento.
10. Giova invero ricordare che ai sensi dell'art. 146 L.N., c. 1 e 2, L'illecito disciplinare del notaio si prescrive in cinque anni decorrenti dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa ovvero … La prescrizione è interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e dalle decisioni che applicano una sanzione disciplinare. La prescrizione, se interrotta, ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dall'ultimo di essi. In nessun caso di interruzione può essere superato il termine di dieci anni.
Come chiarito dalla S.C. (Cass. Civ. sez. II, sent. 20/11/2018, n. 29906), la prescrizione dell'illecito disciplinare costituisce una causa estintiva automaticamente dipendente dal decorso di un determinato lasso di tempo dalla violazione, analogamente a quanto accade nella prescrizione del reato.
Il corso della prescrizione può essere interrotto, sia in materia penale che in materia disciplinare, da alcuni atti predeterminati, tra i quali sono comprese le sentenze di condanna o che comunque irrogano una sanzione (cfr. Cass. Sez. 6 penale, Sentenza n. 538 del
05/10/1979; nonché riguardo l'efficacia interruttiva di atti nulli quali le sentenze di primo e secondo grado successivamente cassate, Cass. Sez. 5 penale, Sentenza n. 1047 del
22/11/1972).
La prescrizione dell'illecito disciplinare è quindi interrotta, analogamente a quanto avviene per la prescrizione del reato, da tutte le sentenze emesse nel corso del procedimento, siano esse confermative o modificative dell'entità della pena, posto che in ogni caso ribadiscono l'interesse dell'ordinamento alla persecuzione dell'illecito di carattere disciplinare.
11. Nel caso di specie, la prima decisione della Corte di Appello (provv. n. 3652 del 21 ottobre 2020) è stata annullata con rinvio, come anticipato, dalla sentenza della Suprema
Corte n. 16859/2023 del 13 giugno 2023. La decisione della Corte di Cassazione ha inciso soltanto sul trattamento sanzionatorio e, pertanto, va considerata una sentenza modificativa della sanzione, certamente idonea - per quanto anzidetto - ad interrompere il corso della prescrizione.
4 12. E tuttavia poiché ai sensi del c. 2 dell'art. 146 L.N., in nessun caso, indipendentemente dal numero degli eventi interruttivi del corso della prescrizione, il procedimento disciplinare può durare oltre dieci anni dalla commissione dell'illecito disciplinare (Cass. 20/11/2018, n.
29906 cit.) e, nel caso di specie, il fatto contestato è stato commesso il 16 luglio 2013, alla data del 16 luglio 2023 è spirato il termine massimo previsto dall0'ultima parte del sopra richiamato dal cit. art. 146 c. 2 L.N, come correttamente rilevato dal Notaio reclamante.
Deve quindi essere dichiarata l'estinzione dell'illecito disciplinare per intervenuta prescrizione decennale ex art. 146, c. 2 L.N.
13. Resta quindi assorbito il secondo motivo del ricorso in riassunzione, con il quale il notaio aveva chiesto l'applicazione delle circostanze attenuanti specifiche ex art. 144 L.N. la commutazione della pena ai sensi dell'art. 138 bis L. cit.
14.In considerazione dell'esito finale del giudizio, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, ivi comprese quelle di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, sezione prima civile, quale giudice del rinvio giusta sentenza di rimessione della Corte di Cassazione n. 16859/2023 del 13 giugno 2023, definitivamente pronunziando nella contumacia del di Controparte_1
CATANIA e in parziale accoglimento del ricorso in riassunzione CP_1
proposto in data 13 luglio 2023 dal Notaio nei confronti del Parte_1
di e avverso la decisione della Controparte_1 CP_1 CP_1
CO.RE.DI. del 6 marzo 2018, dichiara l'estinzione dell'illecito disciplinare per intervenuta prescrizione decennale ex art. 146, c. 2, L.N.
Compensa integralmente le spese di lite del giudizio di merito, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello del 26 marzo 2025
Il Consigliere Estensore
Donatella Draetta
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
5