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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/03/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 971/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 11.03.2025, da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 971/2024 vertente
TRA
nato in [...] il [...] e Parte_1
residente in [...] c.f.
, C.F._1
rappr. e dif. dall'Avv. Antonio De Nicolo c.f. C.F._2
- ricorrente -
1 E
, CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello
- resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.1.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l per sentir accogliere le CP_1
conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese da distrarsi. L si costituiva in giudizio, CP_1
invocando il rigetto della domanda.
All'odierna udienza, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n.
151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, la causa, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Preliminarmente si osserva che il ricorrente deduceva di essere stato alle dipendenze della Controparte_2
[...
[...] , società già corrente in Terlizzi, dichiarata fallita con
[...]
sentenza del Tribunale di Trani e di aver prestato la propria attività lavorativa dal 15/9/1997 al 24/3/2022. Esponeva, altresì, di aver presentato istanza di insinuazione al passivo fallimentare e che all'esito dell'esame dello stato passivo, veniva ammesso per ogni suo credito, ivi comprese le somme dovutegli a titolo di ultime mensilità non percepite, tra cui quelle per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 per l'importo di € 5.870,07.
Così ammesso il credito, il ricorrente, con istanza inviata in data
10/3/2023 alla sede competente, chiedeva all il CP_1 CP_3
pagamento di quanto riconosciuto in sede concorsuale a titolo di ultime mensilità ex d.lgs. n.80/92, ma nulla si vedeva erogare a titolo di ultime mensilità richieste in quanto, così si leggeva nel provvedimento di reiezione, “per il periodo richiesto non risulta l'effettivo svolgimento di attività lavorativa”.
Orbene, in primo luogo, si evidenzia che l'eccezione sollevata in merito al “quantum” della richiesta formulata dal ricorrente è infondata in quanto gli importi richiesti al Fondo sono quelli ammessi al passivo. Allo stesso modo, è infondata l'eccezione di
“nullità ed inammissibilità” del ricorso eccepita dall in CP_3
merito alla mancata indicazione degli elementi di fatto essenziali
(“mancata indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro”). Invero, dal ricorso e dalla documentazione allegata al ricorso, si evince che con nota pec datata 21/3/2022 il ricorrente comunicava al datore di lavoro le proprie dimissioni per giusta causa (doc. n. 4 fascicolo di parte ricorrente, “istanza al Fondo di
Garanzia e relativi allegati”).
Venendo al merito della controversia, non coglie nel segno la tesi secondo cui nessuna somma sarebbe dovuta all'assicurato in quanto, per il periodo richiesto, lo stesso non avrebbe svolto
3 attività lavorativa. Ebbene, le mensilità richieste dal ricorrente si riferiscono ad un arco temporale che va dal 1/7/2021 alla cessazione del rapporto. Nel caso in esame, la cessazione del rapporto avveniva per dimissioni dell'istante rassegnate con nota pec del 21/3/2022 a fronte di una sentenza di fallimento pubblicata invece in data 1/9/2022; pertanto, si ratta di mensilità appieno rientranti nell'arco temporale previsto dal
Legislatore. In altri termini risulta provato che il lavoratore era stato in forza alla società fallita nel periodo in discorso, anche perché la società - a far data dal luglio 2021 e sino alla data dell'intervenuto fallimento - aveva chiesto l'ammissione alla CIG per tutte le proprie maestranze. Tant'è che il ricorrente, avendo presentato istanza di insinuazione al passivo, era stato regolarmente ammesso al passivo fallimentare, ottenendo dal curatore fallimentare la certificazione di rito attestante l'ammissione al passivo
Ancora, come dedotto in ricorso, a far data dal 1/7/2021, la società chiedeva di poter beneficiare della CIG per i propri dipendenti, trattamento di cui peraltro aveva già in precedenza e sino a quel momento beneficiato, ed emetteva regolari buste paga di CIG in favore dei lavoratori con richiesta di pagamento diretto a carico dell . Tuttavia, detta richiesta di intervento non CP_3
veniva questa volta autorizzata dall sicché il ricorrente CP_3
non riceveva retribuzione alcuna né dall' – che non aveva CP_1
autorizzato l'intervento – né dalla datrice di lavoro pure tenuta al pagamento visto il diniego dell Sugli effetti della mancata CP_1
ammissione alla cassa integrazione, la giurisprudenza sul punto può ritenersi ormai pacifica: “In caso di sospensione dell'attività lavorativa per l'attualità di una crisi aziendale implicante la possibilità di intervento della cassa integrazione guadagni, la
4 qualificazione giuridica delle somme corrisposte a titolo di anticipazione della prestazione previdenziale è consentita solo all'esito del procedimento per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale, e in caso di mancato accoglimento della richiesta di intervento della C.I.G., tali importi costituiscono solo una parte della retribuzione, al cui pagamento il datore di lavoro continua ad essere interamente obbligato in base alla disciplina generale delle obbligazioni e dei contratti con prestazioni corrispettive, trovandosi in una situazione di "mora credendi" rispetto ad una sospensione unilateralmente da lui disposta, in difetto del relativo potere. Conseguentemente, la persistenza dell'obbligo retributivo in capo al datore di lavoro in caso di sospensione dell'attività lavorativa non seguita da intervento della
c.i.g. comporta necessariamente l'assoggettamento a contribuzione previdenziale e assicurativa delle somme che risultano corrisposte
a titolo di anticipazione dell'integrazione salariale, ma sono da imputare definitivamente alla retribuzione contrattualmente dovuta” ( Così, Cass. n. 15207/2010). Ed ancora: “In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la "mora credendi" del datore di lavoro;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad offrire la propria prestazione ed il datore medesimo è tenuto a sopportare il rischio dell'estinzione dell'obbligo di esecuzione della prestazione”. (Così Cass. n. 37021/2022, conf.
Cass. n. 7524/2009) Ed inoltre: “Poichè il provvedimento di ammissione alla cassa integrazione guadagni ha efficacia
5 costitutiva del rapporto previdenziale e derogatoria della disciplina del rapporto di lavoro, in caso di rigetto della relativa domanda il datore di lavoro non è esonerato dagli obblighi retributivi se frattanto ha sospeso unilateralmente il rapporto”. (Così Cass. n.
7194/1996, conf. Cass. n. 6015/1997) Quanto alla giurisprudenza di merito, da ultimo, “in materia di lavoro, i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni a seguito di illegittima sospensione del rapporto da parte del datore di lavoro hanno diritto, in caso di mancato accoglimento della richiesta della
c.i.g., ad ottenere dal datore di lavoro la retribuzione piena, e non già il minore importo delle integrazioni salariali”. (Così Tribunale
Salerno 31/1/2024 n. 172) Ne consegue che le somme richieste ed ammesse al passivo del fallimento a titolo di retribuzioni risultano dovute.
Della questione si è già occupato sia il Tribunale di Bari che il
Tribunale di Trani. Ebbene, entrambi i Tribunali hanno già emesso sentenze riconoscendo il diritto degli ex dipendenti, tra cui anche l'odierno ricorrente, (sentenze Tribunale di Trani n.
311/2024; 312/2024; 310/2024; 81/2025 e 82/2025; Tribunale di Bari sentenza n. 3667/2023, n. 5012/2024) a percepire l'ANF per le mensilità non erogate, le stesse per le quali la CP_2
aveva richiesto l'intervento della CIG, a dimostrazione
[...]
che non solo per tale arco temporale erano dovuti ai lavoratori le retribuzioni ma erano dovuti anche i relativi trattamenti di famiglia.
Quanto al contenzioso inerente le “ultime mensilità”, invece oggetto di giudizio, va detto che innanzi al Tribunale di Bari vi è già stata la prima pronuncia con declaratoria di cessazione della materia del contendere per aver l' riconosciuto il diritto CP_3
alla prestazione in favore di altro lavoratore, ex collega del
6 ricorrente (sentenza Tribunale di Bari n. 1687/2024). In conclusione, si ritiene sussistente il diritto del ricorrente a vedersi erogare le ultime mensilità maturate e non riscosse, così come riconosciute in sede fallimentare e comunque entro il tetto di legge.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
La soccombenza comporta la condanna alle spese dell CP_3
liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, ai valori prossimi ai minimi, stante il carattere routinario della controversia, in considerazione della natura della causa (in materia previdenziale), del valore e dell'assenza di attività istruttoria.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ogni altra domanda ed eccezione rigettata o assorbita, dichiara il diritto del ricorrente a percepire dal Fondo di Garanzia dell la somma di € 5.870,07 (e comunque nei limiti del CP_1
tetto di legge) per i titoli di cui al ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo;
condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, delle CP_1
spese di lite che liquida in complessivi € 1.130,00, oltre accessori di legge e di tariffa, e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 11.03.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 11.03.2025, da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 971/2024 vertente
TRA
nato in [...] il [...] e Parte_1
residente in [...] c.f.
, C.F._1
rappr. e dif. dall'Avv. Antonio De Nicolo c.f. C.F._2
- ricorrente -
1 E
, CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello
- resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.1.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l per sentir accogliere le CP_1
conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese da distrarsi. L si costituiva in giudizio, CP_1
invocando il rigetto della domanda.
All'odierna udienza, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n.
151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, la causa, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Preliminarmente si osserva che il ricorrente deduceva di essere stato alle dipendenze della Controparte_2
[...
[...] , società già corrente in Terlizzi, dichiarata fallita con
[...]
sentenza del Tribunale di Trani e di aver prestato la propria attività lavorativa dal 15/9/1997 al 24/3/2022. Esponeva, altresì, di aver presentato istanza di insinuazione al passivo fallimentare e che all'esito dell'esame dello stato passivo, veniva ammesso per ogni suo credito, ivi comprese le somme dovutegli a titolo di ultime mensilità non percepite, tra cui quelle per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 per l'importo di € 5.870,07.
Così ammesso il credito, il ricorrente, con istanza inviata in data
10/3/2023 alla sede competente, chiedeva all il CP_1 CP_3
pagamento di quanto riconosciuto in sede concorsuale a titolo di ultime mensilità ex d.lgs. n.80/92, ma nulla si vedeva erogare a titolo di ultime mensilità richieste in quanto, così si leggeva nel provvedimento di reiezione, “per il periodo richiesto non risulta l'effettivo svolgimento di attività lavorativa”.
Orbene, in primo luogo, si evidenzia che l'eccezione sollevata in merito al “quantum” della richiesta formulata dal ricorrente è infondata in quanto gli importi richiesti al Fondo sono quelli ammessi al passivo. Allo stesso modo, è infondata l'eccezione di
“nullità ed inammissibilità” del ricorso eccepita dall in CP_3
merito alla mancata indicazione degli elementi di fatto essenziali
(“mancata indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro”). Invero, dal ricorso e dalla documentazione allegata al ricorso, si evince che con nota pec datata 21/3/2022 il ricorrente comunicava al datore di lavoro le proprie dimissioni per giusta causa (doc. n. 4 fascicolo di parte ricorrente, “istanza al Fondo di
Garanzia e relativi allegati”).
Venendo al merito della controversia, non coglie nel segno la tesi secondo cui nessuna somma sarebbe dovuta all'assicurato in quanto, per il periodo richiesto, lo stesso non avrebbe svolto
3 attività lavorativa. Ebbene, le mensilità richieste dal ricorrente si riferiscono ad un arco temporale che va dal 1/7/2021 alla cessazione del rapporto. Nel caso in esame, la cessazione del rapporto avveniva per dimissioni dell'istante rassegnate con nota pec del 21/3/2022 a fronte di una sentenza di fallimento pubblicata invece in data 1/9/2022; pertanto, si ratta di mensilità appieno rientranti nell'arco temporale previsto dal
Legislatore. In altri termini risulta provato che il lavoratore era stato in forza alla società fallita nel periodo in discorso, anche perché la società - a far data dal luglio 2021 e sino alla data dell'intervenuto fallimento - aveva chiesto l'ammissione alla CIG per tutte le proprie maestranze. Tant'è che il ricorrente, avendo presentato istanza di insinuazione al passivo, era stato regolarmente ammesso al passivo fallimentare, ottenendo dal curatore fallimentare la certificazione di rito attestante l'ammissione al passivo
Ancora, come dedotto in ricorso, a far data dal 1/7/2021, la società chiedeva di poter beneficiare della CIG per i propri dipendenti, trattamento di cui peraltro aveva già in precedenza e sino a quel momento beneficiato, ed emetteva regolari buste paga di CIG in favore dei lavoratori con richiesta di pagamento diretto a carico dell . Tuttavia, detta richiesta di intervento non CP_3
veniva questa volta autorizzata dall sicché il ricorrente CP_3
non riceveva retribuzione alcuna né dall' – che non aveva CP_1
autorizzato l'intervento – né dalla datrice di lavoro pure tenuta al pagamento visto il diniego dell Sugli effetti della mancata CP_1
ammissione alla cassa integrazione, la giurisprudenza sul punto può ritenersi ormai pacifica: “In caso di sospensione dell'attività lavorativa per l'attualità di una crisi aziendale implicante la possibilità di intervento della cassa integrazione guadagni, la
4 qualificazione giuridica delle somme corrisposte a titolo di anticipazione della prestazione previdenziale è consentita solo all'esito del procedimento per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale, e in caso di mancato accoglimento della richiesta di intervento della C.I.G., tali importi costituiscono solo una parte della retribuzione, al cui pagamento il datore di lavoro continua ad essere interamente obbligato in base alla disciplina generale delle obbligazioni e dei contratti con prestazioni corrispettive, trovandosi in una situazione di "mora credendi" rispetto ad una sospensione unilateralmente da lui disposta, in difetto del relativo potere. Conseguentemente, la persistenza dell'obbligo retributivo in capo al datore di lavoro in caso di sospensione dell'attività lavorativa non seguita da intervento della
c.i.g. comporta necessariamente l'assoggettamento a contribuzione previdenziale e assicurativa delle somme che risultano corrisposte
a titolo di anticipazione dell'integrazione salariale, ma sono da imputare definitivamente alla retribuzione contrattualmente dovuta” ( Così, Cass. n. 15207/2010). Ed ancora: “In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la "mora credendi" del datore di lavoro;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad offrire la propria prestazione ed il datore medesimo è tenuto a sopportare il rischio dell'estinzione dell'obbligo di esecuzione della prestazione”. (Così Cass. n. 37021/2022, conf.
Cass. n. 7524/2009) Ed inoltre: “Poichè il provvedimento di ammissione alla cassa integrazione guadagni ha efficacia
5 costitutiva del rapporto previdenziale e derogatoria della disciplina del rapporto di lavoro, in caso di rigetto della relativa domanda il datore di lavoro non è esonerato dagli obblighi retributivi se frattanto ha sospeso unilateralmente il rapporto”. (Così Cass. n.
7194/1996, conf. Cass. n. 6015/1997) Quanto alla giurisprudenza di merito, da ultimo, “in materia di lavoro, i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni a seguito di illegittima sospensione del rapporto da parte del datore di lavoro hanno diritto, in caso di mancato accoglimento della richiesta della
c.i.g., ad ottenere dal datore di lavoro la retribuzione piena, e non già il minore importo delle integrazioni salariali”. (Così Tribunale
Salerno 31/1/2024 n. 172) Ne consegue che le somme richieste ed ammesse al passivo del fallimento a titolo di retribuzioni risultano dovute.
Della questione si è già occupato sia il Tribunale di Bari che il
Tribunale di Trani. Ebbene, entrambi i Tribunali hanno già emesso sentenze riconoscendo il diritto degli ex dipendenti, tra cui anche l'odierno ricorrente, (sentenze Tribunale di Trani n.
311/2024; 312/2024; 310/2024; 81/2025 e 82/2025; Tribunale di Bari sentenza n. 3667/2023, n. 5012/2024) a percepire l'ANF per le mensilità non erogate, le stesse per le quali la CP_2
aveva richiesto l'intervento della CIG, a dimostrazione
[...]
che non solo per tale arco temporale erano dovuti ai lavoratori le retribuzioni ma erano dovuti anche i relativi trattamenti di famiglia.
Quanto al contenzioso inerente le “ultime mensilità”, invece oggetto di giudizio, va detto che innanzi al Tribunale di Bari vi è già stata la prima pronuncia con declaratoria di cessazione della materia del contendere per aver l' riconosciuto il diritto CP_3
alla prestazione in favore di altro lavoratore, ex collega del
6 ricorrente (sentenza Tribunale di Bari n. 1687/2024). In conclusione, si ritiene sussistente il diritto del ricorrente a vedersi erogare le ultime mensilità maturate e non riscosse, così come riconosciute in sede fallimentare e comunque entro il tetto di legge.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
La soccombenza comporta la condanna alle spese dell CP_3
liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, ai valori prossimi ai minimi, stante il carattere routinario della controversia, in considerazione della natura della causa (in materia previdenziale), del valore e dell'assenza di attività istruttoria.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ogni altra domanda ed eccezione rigettata o assorbita, dichiara il diritto del ricorrente a percepire dal Fondo di Garanzia dell la somma di € 5.870,07 (e comunque nei limiti del CP_1
tetto di legge) per i titoli di cui al ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo;
condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, delle CP_1
spese di lite che liquida in complessivi € 1.130,00, oltre accessori di legge e di tariffa, e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 11.03.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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