Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02225/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01377/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1377 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Billi, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, Piazza Giovanni Bovio n. 14, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ottaviano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Avella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e-OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
“del rigetto formatosi in data 30 gennaio 2024 con provvedimento -OMISSIS-; sull’istanza di accesso formale ex L. n. 241/1990, inviata nell’interesse del Sig. -OMISSIS-,
e per la declaratoria dell'obbligo
a carico dell’Amministrazione competente di procedere al rilascio della documentazione richiesta.
Con espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto spettante ad essa ricorrente, in virtù dell’articolo 30 del D.lgs. n. 104/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ottaviano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa BA GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, depositato il 18 marzo 2025, -OMISSIS- ha riferito:
- di essere imputato in un procedimento penale (concluso in primo grado con una sentenza di condanna per il reato di peculato, interdizione perpetua dai pubblici uffici, dichiarazione di incapacità in perpetuo a contrarre con la pubblica amministrazione e di condanna al risarcimento dei danni nei confronti del Comune di Ottaviano, costituito parte civile) in fase di giudizio di appello;
- di aver subito, all’esito del procedimento disciplinare avviato dal Comune di Ottaviano, presso cui era impiegato, licenziamento per giusta causa, ai sensi dell'art. 72 del CCNL del 16/11/2022, con decreto n. prot. -OMISSIS-
- che tali procedimenti sarebbero accomunati da un’unica accusa nei suoi confronti, ovvero di essersi appropriato indebitamente della somma di € 2.761,74 in qualità di agente contabile di fatto, incaricato della riscossione dei proventi derivanti dall’emissione delle carte d’identità nel Comune di Ottaviano;
- di aver presentato, in data 18 dicembre 2024, al Comune di Ottaviano una serie di istanze di accesso agli atti amministrativi, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990, aventi ad oggetto una pluralità di documenti al fine di dimostrare in sede penale la propria estraneità alla qualifica di agente contabile di fatto e, dunque, l’assenza di una gestione materiale di somme di denaro e precisamente: 1. istanza prot. 41994, con la quale si richiedeva copia e stampa gestione documentale giornaliera inerente all'anno 2017 – matricola 441 (presente stampa sit cc. Ottaviano 2018); 2. istanza -OMISSIS- con la quale si chiedeva copia del verbale di accesso anno 2016/2017 dei revisori contabili nominati dalla prefettura di Napoli (Dott. -OMISSIS-); 3. istanza prot. 14997 con la quale si richiedeva copia verbale del regolamento contabile finanziario anno 2016/2017 – tra il collegio dei revisori contabili nominati dalla prefettura di Napoli (Dott. -OMISSIS-); funzionari dell'amministrazione ed agenti contabili; 4. istanza prot. 41998 con la quale si richiedeva copia delibera nomina Agente Portavalori dipendente -OMISSIS-(Nominato dal Direttore Generale -OMISSIS-; 5. istanza prot. 41999 con la quale si richiedeva copia verbale consegna chiave ufficio finanziario (anno 2017); 6. istanza prot. 42000 con la quale si richiedeva copia verbale e/o lettera di trasmissione del codice di accesso al computer finanziari (password di accesso al contatore finanziario per l'anno 2017); 7. istanza prot. 42002 con la quale si richiedeva copia ordine di servizio anno 2017, inerente dipendente -OMISSIS-matricola 441, settore finanziario; 8. nota prot. 42003 con la quale si richiedeva copia ordine di servizio – mansione specifiche anno 2017, dipendente -OMISSIS-matricola 441, settore demografico; 9. nota prot. 42004 con la quale si richiedeva copia verbale di consegna chiave ufficio anagrafe centrale e sede distaccata -OMISSIS-, anno 2017, dipendente -OMISSIS-matricola 441, settore demografico; 10. nota prot. 42005 con la quale si richiedeva copia verbale di consegna chiave e codice di accesso cassaforte ufficio anagrafe centrale e sede distaccata -OMISSIS-, anno 2017, dipendente -OMISSIS-matricola 441, settore DEMOGRAFICO; 11. nota prot. 42007 con la quale si richiedeva copia e delibera G.C. Nomina Agente Contabile Settore demografico, inerente ufficio anagrafe centrale e sede distaccata -OMISSIS-, anno 2017, dipendente -OMISSIS-matricola 441; 12. nota prot. 42008 con la quale si richiedeva copia e delibera G.C. Nomina Agente Contabile Settore demografico, inerente ufficio anagrafe centrale e sede distaccata -OMISSIS-, anno 2017, dipendente -OMISSIS-matricola 441; 13. nota prot. 42009 con la quale si richiedeva copia corso di formazione e nomina ufficiale di Anagrafe, specifiche anno 2017, dipendente -OMISSIS-; 14. nota prot. 42010 con la quale si richiedeva copia (febbraio 2018), proposta di delibera Giunta Comunale, sospensione pagamento diretto (sportello), delle carte di identità per la sede centrale e la sede distaccata S.G.; 15. nota prot. 42013 con la quale si richiedeva copia (febbraio 2018), proposta di delibera Giunta Comunale, sospensione pagamento diretto (sportello), delle carte di identità per la sede centrale e la sede distaccata S.G.; 16. nota prot. 42014 con la quale si richiedeva copia (febbraio 2018), manifesto Pubblico di affissione delibera Giunta Comunale, sospensione pagamento diretto (sportello), delle carte di identità per la sede centrale e la sede distaccata S.G., modalità di pagamento; 17. nota prot. 42015 con la quale si richiedeva copia e stampa fogli di presenza mensili e giornalieri inerenti all'anno 2017, del dipendente -OMISSIS-matricola 441; 18. nota prot. 42016 con la quale si richiedeva copia delibere per la sede centrale Comune di Ottaviano Ufficio Agente Contabile -OMISSIS- (anno 2017); 19. nota prot. 42017 con la quale si richiedeva copia delibera per la sede centrale Comune di Ottaviano Ufficio Anagrafe Contabile -OMISSIS- (anno 2017); 20. nota prot. 42018 con la quale si richiedeva copia delibere per la sede centrale e sede distaccata Comune di Ottaviano Ufficio Anagrafe Agente Contabile -OMISSIS- (Anno 2017); 21. nota prot. 42021 con la quale si richiedeva copia delibere per la sede centrale e sede distaccata Comune di Ottaviano Ufficio Anagrafe Agente Contabile -OMISSIS-(Anno 2017); 22. nota prot. 42022 con la quale si richiedeva copia delibera per la sede centrale e sede distaccata Comune di Ottaviano Ufficio Anagrafe Agente Contabile -OMISSIS-anno 2017); 23. nota prot. 42023 con la quale si richiedeva copia verbali redatti dai revisori dei conti rendiconto finanziario servizi demografici anno 2017;
- che il Comune di Ottaviano, con nota di riscontro prot. n. 3411/2025, recante data di consegna 30 gennaio 2025, non aveva ottemperato all’obbligo di accesso documentale previsto dalla Legge n. 241/1990, non provvedendo alla consegna della maggior parte dei documenti richiesti.
Avverso la suddetta nota prot. n. 3411/2025 del Comune di Ottaviano, avente ad oggetto “ riscontro note acquisite in data -OMISSIS- 42024, 42026 ”, il ricorrente ha presentato l’odierno ricorso.
A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: Violazione e/o falsa applicazione degli art. 22 e ss. della L. n. 241/90, art. 24 Cost. e dei principi di pubblicità, trasparenza e buona amministrazione, eccesso di potere e/o carenza di istruttoria, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Parte ricorrente ha sostenuto di avere presentato istanze di accesso agli atti per finalità difensive, in quanto ritenuti indispensabili per un’idonea difesa nel giudizio penale di appello, per dimostrare di essere stato impropriamente qualificato come agente contabile. Ha chiesto, altresì, che fosse disposto il conseguente ordine di esibizione dei documenti oggetto delle istanze di accesso.
Il Comune di Ottaviano si è costituito in giudizio in data 21 marzo 2025 con atto di stile e ha successivamente depositato documenti e una memoria, in data 27 giugno 2025, con la quale ha innanzitutto esposto in fatto che, in pendenza del presente giudizio, erano state presentate dallo stesso ricorrente ulteriori istanze, in data 6.3.2025, 14.3.2025 e 17.3.2025, riscontrate con le note prot. n. 8818 in data 12.3.2025, e prot. n. 12261 in data 8.4.2025, impugnate con autonomo ricorso, contraddistinto dal n.R.G. 2526/2025, la cui discussione era fissata per la camera di consiglio del 4.12.2025. Ha inoltre sollevato l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto la nota oggetto di impugnazione costituirebbe una mera conferma dell’attività amministrativa già espletata e trasfusa nei precedenti riscontri di cui alle note prot. n. 39078 del 21.11.2024 e prot. n. 40301 del 2.12.2024, con le qualli l’Amministrazione aveva già consegnato copia degli atti in suo possesso ed oggettivamente esistenti, evidenziando che, quelli non rilasciati in copia, non erano esistenti o in possesso del Comune; tali note non erano state oggetto di autonoma impugnazione da parte del medesimo ricorrente. Il provvedimento in questa sede impugnato non costituirebbe il risultato di una autonoma ( rectius nuova) valutazione ovvero autonoma istruttoria, poiché il Comune si sarebbe limitato a rilasciare copia dei medesimi atti già consegnati, ribadendo, ancora una volta, che quelli non consegnati non erano nella disponibilità dell’Ente. Ha altresì eccepito l’improcedibilità dell’odierno gravame per carenza di interesse, per avere parte ricorrente trasmesso, nelle more, ulteriori istanze avente ad oggetto i medesimi atti già richiesti con le istanze per cui è causa e riscontrati, come detto in fatto, con atti oggetto di autonomo ricorso, in riferimento al quale ha ravvisato l’opportunità di procedere alla riunione per connessione oggettiva e soggettiva, nell’ottica di economia processuale. Ha comunque argomentato sulla infondatezza nel merito delle pretese di parte deducente. In particolare ha evidenziato che, dopo il riscontro delle prime istanze del 21 e 23 ottobre 2024 con la nota prot. n. 39078 in data 21.11.2024, il ricorrente si era limitato a reiterare, in plurime e molteplici occasioni, le medesime istanze di accesso che sarebbero sempre state riscontrate dall’amministrazione con motivazione che ha richiamato la precedente attività espletata, provvedendo alla riconsegna dei medesimi atti già rilasciati. Inoltre il ricorrente non avrebbe esplicitato alcuna “nuova circostanza”, essendosi limitato a richiedere l’ostensione degli atti già ottenuti precedentemente; le molteplici e reiterate istanze trasmesse all’Amministrazione comunale, ad avviso di parte resistente, costituirebbero espressione di abuso del diritto di accesso poiché si appaleserebbero come “massive”, comportando, cioè, una complessa ed onerosa attività di ricerca di una cospicua molte di documenti. Peraltro non sarebbe dato comprendere quale sia la documentazione non ancora rilasciata da essa amministrazione comunale, in ragione della continua reiterazione delle medesime richieste, posto che l’Ente comunale, in ossequio al principio di leale collaborazione, avrebbe già rilasciato copia di tutti gli atti in proprio possesso ed oggettivamente recuperabili.
Con memoria del 10 luglio 2025 il ricorrente ha replicato alle eccezioni di rito e alle argomentazioni nel merito contenute nella memoria difensiva del Comune.
All’udienza camerale del 23 luglio 2025 le parti concordemente hanno chiesto un rinvio all’udienza camerale del 4 dicembre 2025 affinché il Tribunale valutasse l’opportunità di riunire il presente giudizio con il ricorso RG 2526/2025, già fissato per tale udienza. Il Tribunale, preso atto di quanto rappresentato dai difensori, ha differito la trattazione della causa alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Comune di Ottaviano ha depositato ulteriore documentazione e una memoria con cui ha ribadito la natura di atto meramente conformativo del provvedimento impugnato rispetto alle precedenti note prot. n. 39078 del 21.11.2024 e prot. n. 40301 del 2.12.2024, non essendovi stata alcuna nuova valutazione ovvero nuova attività posta in essere dalla PA e, pertanto, l’interessato avrebbe dovuto impugnare nel termine decadenziale (30 giorni nel caso di specie) il primo riscontro, cioè quello in data 21.11.2024, prot. n. 39078; considerato che il presente ricorso è stato notificato in data 28.2.2025, e cioè solo a seguito dell’ultimo provvedimento (prot. n. 3411/2025) meramente confermativo, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso stesso per tardività.
Parte ricorrente ha depositato una memoria di replica.
All’udienza camerale del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene, innanzitutto, che non occorre procedere alla riunione del presente giudizio con il ricorso autonomo n. RG 2526/2025 proposto dallo stesso -OMISSIS-in quanto quest’ultimo non interferisce con la decisione dell’odierno giudizio che è maturo per la decisione.
Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili.
Giova premettere che la legittimazione a richiedere l’accesso ai documenti presuppone che l’istante abbia un interesse diretto, concreto e attuale (art. 22, comma 1, lett. b, della legge n. 241 del 1990); in specie, l’accesso difensivo, di cui all’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 estende l’ambito della legittimazione all’esercizio di tale diritto, stabilendo che debba comunque essere garantito laddove si riferisca a documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Secondo i principi ampiamente consolidati in materia, l’amministrazione detentrice del documento, come pure il giudice amministrativo adito ai sensi dell’art. 116 c.p.a., non devono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, alla sola autorità giudiziaria investita della questione, salvo il caso di una evidente, assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive, e quindi in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla legge n. 241 del 1990 (in termini Cons. Stato, V, 17 luglio 2023, n. 6978).
Ebbene, nel caso in esame, il ricorrente, con riferimento alla vicenda in questa sede posta all’attenzione del Collegio, riferisce di aver presentato plurime richieste di accesso in data 18 dicembre 2024, sopra richiamate.
Tali richieste sono state riscontrate dal Comune con nota n. 3411/2025, consegnata in sua mano in data 30 gennaio 2025, oggetto di impugnazione con il presente ricorso.
Con tale nota parte resistente ha rappresentato: “ Nel fare seguito a quanto richiesto con le note in oggetto si comunica che l'accesso del Sig. -OMISSIS-è già stato oggetto di riscontro con le note -OMISSIS-.
Con le nuove richieste Lei reitera richiesta già avanzate.
Pertanto si ribadisce che la richiesta di accesso è già stata riscontrata con la consegna dei seguenti atti: ………. ”.
Al riguardo deve ritenersi che, analizzando il contenuto del provvedimento impugnato e delle suddette note ivi richiamate - -OMISSIS- - depositate in giudizio, come condivisibilmente rappresentato dal Comune resistente, la nota impugnata deve ritenersi un atto meramente confermativo delle due note precedenti, in quanto non oggetto di autonoma istruttoria o valutazione. Parte ricorrente avrebbe dovuto, pertanto, impugnare nel termine decadenziale di 30 giorni le suddette note con conseguente inammissibilità dell’odierno ricorso per tardività.
Ed invero, alla luce della condivisibile giurisprudenza, la distinzione tra atto di conferma in senso proprio - che necessita di autonoma impugnazione - e atto meramente confermativo - non autonomamente impugnabile - non dipende dal livello di corrispondenza delle relative motivazioni, ma dal ricorrere o meno di una nuova valutazione degli interessi. Mentre l’atto meramente confermativo è quello che si limita a ribadire la decisione già assunta, l'atto di conferma in senso proprio è preceduto da un procedimento amministrativo di secondo grado, espressione di un rinnovato esercizio del potere ( ex multis , T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 11 ottobre 2024, n. 328, Cons. Stato, Sez. III, 31 maggio 2024, n. 4913, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 9 aprile 2025, n. 2983).
A titolo esemplificativo con l’istanza prot. 41994 del 18 dicembre 2024 parte ricorrente aveva richiesto “ 1) Copia e stampa gestione documentale giornaliera inerente anno 2017-matricola 441 (presente stampa Sit cc. Ottaviano anno 2018).
N.B. Gestione programma della piattaforma interna trasferita -OMISSIS-Spa. ”.
Al riguardo deve rilevarsi che già con la prima nota prot. n. -OMISSIS- richiamata nel provvedimento impugnato, in riferimento alla suddetta richiesta, il Comune di Ottaviano aveva, tra l’altro, rappresentato “ Si rappresenta che non è possibile la consegna dei fogli di presenza 2017 in quanto la piattaforma Alphasoft in dotazione a quella data è in disuso. In ogni caso sono stati consegnati cedolini paga che attestano i giorni lavorati dal dipendente. ”. Inoltre con la successiva nota prot. n. 40301 del 2.12.2024, anch’essa richiamata nel provvedimento oggetto di impugnazione, è, tra l’altro, rappresentato: “ Con la nuova richiesta Lei ritiene che l’accesso è stato solo parzialmente riscontrato. Pertanto si ribadisce quanto segue: non è possibile la consegna dei fogli di presenza 2017 in quanto la piattaforma Alphasoft in dotazione a quella data è in disuso. In ogni caso sono stati consegnati i cedolini paga che attestano i giorni lavorati dal dipendente. ”.
A riguardo, come evidenziato anche dal Comune resistente, “ per costante giurisprudenza risalente alla sentenza di Cons. Stato, Ad. Plen., 20 aprile 2006, n. 7, la mancata impugnazione del diniego nel termine di decadenza non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo. Tale paradigma viene derogato in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante, cioè dalla posizione legittimante all’accesso (Cons. Stato, II, 25 gennaio 2023, n. 884; III, 3 novembre 2022, n. 9567; V, 6 novembre 2017, n. 5996)”. (Cons. Stato, sez. 5ª, sent. n. 8589 del 29.09.2023).
Dalla documentazione depositata in atti emerge che con le note indirizzate al Comune il ricorrente si è limitato ad indicare nell’oggetto “ risollecito per scadenza termini presentazione accesso atti amministrativi ex legge 241/90… ”, poi la dicitura “ Documenti necessari inerenti alla vostra nota di licenziamento del 03/04/2024 -OMISSIS-. ” e la descrizione del singolo documento richiesto. Pertanto parte ricorrente non ha addotto nessun “ fatto nuovo ” nelle reiterate istanze “di accesso”; dalla copiosa documentazione in atti, peraltro, si desume che non risultano specificate, nelle istanze oggetto da cui è scaturito il presente giudizio, né le ragioni addotte a fondamento delle richieste, né la correlazione tra la documentazione richiesta e la situazione che si assume protetta, se non un generico riferimento al procedimento penale e al licenziamento come sopra riportato.
Deve, conseguentemente, ritenersi fondata l’eccezione di tardività sollevata dal Comune.
Il ricorso è inoltre inammissibile anche sotto diverso profilo.
Costituiscono principi ampiamente consolidati quelli secondo cui con riferimento alla necessità dell’ostensione, occorre ˂˂evitare che le istanze di accesso, anziché tendere al perseguimento della finalità ammessa dall’ordinamento (nella specie, la cura o la tutela di una situazione giuridica finale collegata al documento), siano preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni (espressamente vietato dall’art. 24, comma 3, L. n. 241 del 1990) o comunque si traducano in condotte contrarie agli obblighi di correttezza e buona fede oggettiva che, corollari dei doveri di solidarietà sociale imposti dall’art 2 Cost., devono comunque animare il rapporto amministrativo tra parte privata e parte pubblica.
Al riguardo, seppure pronunciando sull’accesso civico generalizzato, l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio ha ritenuto “possibile e doveroso evitare e respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche (v., sul punto, Circolare FOIA n. 2/2017, par. 7, lett. d; Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702), contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi” (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 2 aprile 2020, n. 10).
Tali considerazioni possono essere riferite anche alla materia dell’accesso documentale (che pure differisce dall’accesso civico per finalità, requisiti e aspetti procedimentali) sia perché argomentate sulla base di principi dell’ordinamento costituzionale (principio solidaristico ex art. 2 Cost) applicabili, in via generale, al rapporto amministrativo, qual è quello costituito per effetto della presentazione di un’istanza ostensiva ex artt. 22 e ss. L. n. 241 del 1990; sia perché, come supra osservato, anche in materia di accesso documentale si pone l’esigenza di assicurare che il mezzo utilizzato dal privato (istanza di accesso) sia coerente con la finalità di tutela assegnata dal legislatore, in maniera da evitare condotte abusive, suscettibili di tradursi nella presentazione di istanze non necessarie per la cura e la tutela dei propri interessi giuridici, foriere di ingiusto aggravio amministrativo.
Tali fattispecie – da ritenere disapprovate dall’ordinamento – non corrispondenti ad un’esigenza di tutela manifestata dall’istante, possono pure estrinsecarsi nella presentazione di istanze manifestamente onerose o sproporzionate (aventi ad oggetto un numero cospicuo di documenti) ovvero massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi, tali da comportare a carico dell’Amministrazione un aggravio irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento amministrativo, senza risultare necessarie per la tutela e la cura dell’interesse sostanziale ascrivibile in capo all’istante˃˃ (Cons. Stato, sez. VI, sent. 451 del 14.01.2021).
Ebbene, nel caso in esame le generiche e ripetute istanze del ricorrente non trovano alcuna giustificazione e si rivelano espressive di una condotta abusiva, animata da un intento emulativo, in assenza di alcuna indicazione circa le esigenze idonee a giustificare la presentazione di richieste di accesso plurime, reiterate e ravvicinate, o la ragione per cui esse per come formulate dovessero ritenersi funzionali alla tutela della posizione giuridica dell’istante. In particolare nella medesima data del 18 dicembre 2024 parte ricorrente risulta aver presentato ben 27 istanze contenenti ciascuna la richiesta di un singolo documento.
Al riguardo giova rilevare che la capacità dell’apparato organizzativo di evadere le istanze di accesso meriti di essere apprezzata nel valutare il carattere sproporzionato ed emulativo della pretesa ostensiva, non potendosi gravare l’Amministrazione di un carico di lavoro irragionevole, idoneo a pregiudicare il buon andamento amministrativo.
Il carattere massivo delle richieste del ricorrente non trova, pertanto, alcuna idonea giustificazione come ampiamente desumile da quanto emerso nel giudizio.
Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il Collegio ritiene di non ammettere in via definitiva parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, attesa la manifesta inammissibilità del ricorso, in conformità a quanto previsto dall’art. 130 bis, comma 1, T.U. 30 maggio 2002, n. 115 Capo III -Patrocinio a spese dello Stato - ai sensi del quale: “ Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso ”.
Le peculiarità della vicenda e l’esito del giudizio giustificano la compensazione delle spese fra le parti, con contributo definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Patrocinio a spese dello Stato non ammesso.
Spese compensate, con contributo definitivamente a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE IA OR, Presidente
BA GI, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BA GI | GE IA OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.