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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/07/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA
R.G. 3788/2019
Il Tribunale di Potenza, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro Presidente
Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Volpe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3788/2019 r.g.a.c.
PROMOSSA DA
(c.f.: ), domiciliato come in atti, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Rubino
Giuseppe;
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
, c.f. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato alla via Largo Annunziato, 4 null 85100 Rionero in Vulture presso lo studio dell'Avv. ZOTTARELLI ANTONIO da cui è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: querela di falso;
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 05.02.2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto, nei Parte_1 confronti dell' , querela di falso avverso le relate di notifica Controparte_1 delle cartelle di pagamento e delle intimazioni di pagamento di seguito indicate:
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 09220000020825057, per la quale l' CP_2
ha prodotto i seguenti documenti:
[...]
• doc. n. 12 a) relativo ad un tentativo di notifica del 03.10.2006;
• v doc. n. 12 b) relativo ad un tentativo di notifica del 16.1 1.2006
N. 09220030006793629, per la quale 1'Agenzia della Parte_2
Riscossione ha prodotto i seguenti documenti:
• v doc. n. 13 a) relativo ad un tentativo di notifica del 03.01.2006
• v doc. n. 13 b) relativo ad un tentativo di notifica del 16.1 1.2006
N.09220050016379766, per la quale L Parte_2 CP_2
ha prodotto i seguenti documenti:
[...]
• v doc. n. 14 relativo ad un tentativo di notifica del 07.09.2005.
• v doc. n. 14 a) relativo ad un tentativo di notifica del 16.11.2006
N. 09220080000237945, per la quale L' Parte_2 CP_2
ha prodotto i seguenti documenti:
[...]
• doc. n. 15 relativo ad un tentativo di notifica del 18.05.2009.
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 09220090001495751, per la quale L' CP_2
ha prodotto i seguenti documenti:
[...]
• doc. n. 17 relativo ad un tentativo di notifica del 18.05.2009.
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 09220100009059866, per la quale L' CP_2
ha prodotto i seguenti documenti:
[...]
• doc. n. 18 relativo ad un tentativo di notifica del 26.04.2010.
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 09220050016379766, per la quale L' CP_2
ha prodotto i seguenti documenti:
[...]
• doc. n. 19 relativo ad un tentativo di notifica del 07.09.2005.
n. 3788/2019 r.g.a.c. Pagina 2 N. 09220090001495751, per la quale L' Parte_2 CP_2
ha prodotto i seguenti documenti:
[...]
• doc. n. 20 relativo ad un tentativo di notifica del 18.05.2009
N. 09220080000237945, per la quale L' Parte_2 CP_2
ha prodotto i seguenti documenti:
[...]
• doc. n. 21 relativo ad un tentativo di notifica del 18.05.2009 Par CARTELLA AGAMENTO N. 09220031000022814, per la quale L' CP_2
ha prodotto i seguenti documenti:
[...]
• doc. n. 23 relativo ad un tentativo di notifica del 04.11.2003
• doc. n. 23 a) relativo ad un tentativo di notifica del 30.01.2006
• doc. n. 23 b) relativo ad un tentativo di notifica del 16.11.2006
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 09220090008621369, per la quale L' CP_2
ha prodotto i seguenti documenti:
[...]
• doc. n. 26 relativo ad un tentativo di notifica del 04.07.2009.
CARTELLA DI PAGAMENTO N.09220060023337967, per la quale L CP_2
ha prodotto i seguenti documenti:
[...]
• doc. n. 30 relativo ad un tentativo di notifica del 17.10.2006
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 09220090014307919 per il quale L' CP_2
ha prodotto i seguenti documenti:
[...]
• v doc. n. 32 relativo ad un tentativo di notifica del 25.09.2009.
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 092201000013684600, per il quale L' CP_2
ha prodotto i seguenti documenti
[...]
• v doc. n. 2 relativo ad un tentativo di notifica 05.07.2010.
Deduceva, in particolare, di avere avuto notizia dell'esistenza delle predette cartelle e della pretesa dell'ente solamente in data 14.07.2017 mediante richiesta di estratto di ruolo e di aver instaurato, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, giudizio di avverso i ruolo e le summenzionate cartelle di pagamento, attualmente pendente in fase n. 3788/2019 r.g.a.c. Pagina 3 di appello alla Commissione Tributaria Regionale (RG 143/2019), dinanzi alla quale è stata fatta istanza per la proposizione del giudizio di querela di falso.
L si è costituita nel presente giudizio di falso distinguendo, Controparte_1 preliminarmente le cartelle notificate a mezzo posta, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R.
602/1973 da quelle consegnate a mani ai sensi del medesimo d.P.R. nei termini che seguono:
1) CARTELLE NOTIFICATE A MEZZO POSTA EX ART. 26 D.P.R. 602/73 SI
ESIBISCE E DEPOSITA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
a. n. 09220000020825057000: estratto di ruolo aggiornato al 5.3.2020 e prova notifica - tramite costituita da avviso di ricevimento della raccomandata a/r Controparte_3
n. 60048897195-3 (non notificata personalmente al sig. ) – [doc. n. Parte_1
1 e doc. n. 2];
b. n. 09220050016379766000: estratto di ruolo aggiornato al 5.3.2020 e prova notifica - tramite costituita da avviso di ricevimento della raccomandata a/r Controparte_3
n. 60373990623-2 (non notificata personalmente al sig. ) – [doc. n. Parte_1
3 e doc. n. 4];
c. n. 09220100009059866000: estratto di ruolo aggiornato al 5.3.2020 e prova notifica - tramite costituita da avviso di ricevimento della raccomandata a/r Controparte_3
n. 67032259443-6 (non notificata personalmente al sig. ) – [doc. 5 e Parte_1 doc. n. 6];
d. n. 09220100013684600000: estratto di ruolo aggiornato al 5.3.2020 e prova notifica - tramite costituita da avviso di ricevimento della raccomandata a/r Controparte_3
n. 67037174946-0 (non notificata personalmente al sig. ) – [doc. n. Parte_1
7 e doc. n. 8];
e. n. 09220090008621369000: estratto di ruolo aggiornato al 5.3.2020 e prova notifica - tramite costituita da avviso di ricevimento della raccomandata a/r Controparte_3
n. 67012533382-0 (non notificata personalmente al sig. ) – [doc. n. Parte_1
9 e doc. n. 10];
n. 3788/2019 r.g.a.c. Pagina 4 f. n. 09220090014307919000: estratto di ruolo aggiornato al 5.3.2020 e prova notifica - tramite costituita da avviso di ricevimento della raccomandata a/r Controparte_3
n. 67018537271-1 (non notificata personalmente al sig. ) – [doc. n. Parte_1
11 e doc. n. 12];
3. CARTELLE NOTIFICATA “A MANI” EX ART. 26 D.P.R. 602/73, SI ESIBISCE E
DEPOSITA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
aa. n. 09220030006793629000: estratto di ruolo aggiornato al 5.3.2020 e relata di notifica del 24.4.2003 (notificata personalmente al sig. ) – [doc. n. Parte_1
13 e doc. n. 14];
bb. n. 09220080000237945000: estratto di ruolo aggiornato al 5.3.2020 e relata di notifica del 18.5.2009 (notificata personalmente al sig. ) – [doc. n. Parte_1
15 e doc. n. 16];
cc. n. 09220090001495751000: estratto di ruolo aggiornato al 5.3.2020 e relata di notifica del 18.5.2009 (notificata personalmente al sig. ) – [doc. n. Parte_1
17 e doc. n. 18];
dd. n. 09220031000022814000: estratto di ruolo aggiornato al 5.3.2020 e relata di notifica del 4.11.2003 (non notificata personalmente al sig. ) – [doc. Parte_1
n. 19 e doc. n. 20];
ee. n. 09220060023337967000: estratto di ruolo aggiornato al 5.3.2020 e relata di notifica del 17.1.2006 (notificata personalmente al sig. ) – [doc. 21 e Parte_1 doc. n. 22].
Tanto chiarito deduceva:
- la carenza di legittimazione attiva del querelante in ordine alle cartelle non notificate personalmente (n. 09220000020825057000, n.
09220050016379766000, n. 09220100009059866000, n.
09220100013684600000, n. 09220090008621369000 e n.
09220031000022814000), giacché l'asserita falsità riguarda la sottoscrizione di altro soggetto.
n. 3788/2019 r.g.a.c. Pagina 5 - L'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire con riferimento alle cartelle già oggetto di sentenze del giudice tributario non impugnate a. sentenza n. 8/2020, pubblicata il 9.1.2020, resa dalla
[...]
. II (giudizio d'appello n. 143/2019) [doc. n. 23]; Controparte_4
b. sentenza n. 414/2010, pubblicata il 12.10.2010, resa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Potenza-Sez. II (giudizio riguardante la cartella n.
09220080000237945000) [doc. n. 24];
c. sentenza n. 415/2010, pubblicata il 12.10.2010, resa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Potenza-Sez. II (giudizio riguardante la cartella n.
09220090001495751000) [doc. n. 25].
- Inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire in relazione alle cartelle oggetto di stralcio ai sensi dell'art. 4 del d.l. 119 del 2018, n.
09220000020825057000, n. 09220031000022814000 e n.
09220030006793629000;
- L'assenza di responsabilità con riferimento alle cartelle notificate da
[...] con consequenziale richiesta di chiamata in causa dell'ente Controparte_3 postale;
- Con riferimento alle cartelle di pagamento non notificate a mani, il decorso di un lasso di tempo superiore a quello prescritto dall'art. 26 del d.P.R. 602/73 per la conservazione della matrice o della copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento
Nelle note scritte del 12.05.2020 il querelante contestava la documentazione prodotta dalla controparte evidenziando che oggetto di causa sono esclusivamente le relazioni di notifica espressamente impugnate, nonché l'eccezione di carenza di interesse ad agire deducendo “Si impugna e contesta, altresì, l'eccezione di carenza di interesse ad agire formulata dall' , in ragione del presunto e mai realizzato Controparte_2 passaggio in giudicato delle sentenze della CTP e della CTR: nulla di più errato la sentenza della CTR di Balisicata n. 08.02.2020 non è passata in giudicato e, dunque,
l'attore ha tutto l'interesse, attuale e concreto, ad agire a norma dell'art. 100 c.p.c. Né
n. 3788/2019 r.g.a.c. Pagina 6 l'interesse ad agire è venuto meno per quanto concerne le cartelle rientranti nel c.d.
“stralcio” atteso che gli effetti della sentenza della CTR su queste cartelle”.
Rigettata la richiesta di chiamata in causa di , alle udienze del 30.10.2020 CP_3
e del 19.03.2021, si è proceduto alla descrizione dei documenti impugnati, di seguito riportata:
Documento n. 1): “relata di notifica relativa alla cartella di pagamento n.
09220031000022814 eseguita in data 4.11.2003; foglio di colore bianco, presenta una linea marrone chiaro al centro del foglio;
per il resto non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
Documento n. 2): “relata di notifica relativa alla cartella di pagamento n.
09220060023337967 eseguita in data 17.10.2006; foglio di colore bianco, non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
Documento n. 3): “relata di notifica relativa alla cartella di pagamento n.
09220080000237945 eseguita in data 18.05.2009; foglio di colore bianco, non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
Documento n. 4): “relata di notifica relativa alla cartella di pagamento n.
09220080000237945 eseguita in data 18.05.2009; foglio di colore bianco;
sul retro presenta dicitura apposta con penna nera “oggi 23.03.09 alle ore 12:15 in Cancellara al
Vico Pallino 27 non è stato possibile assumere notizie sulla reperibilità del destinatario”; non presenta per il resto abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
Documento n. 5): “avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n. 09220050016379766 eseguita in data 7.09.2005; foglio di colore rosa;
non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
Documento n. 6): “avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n. 09220100009059866 eseguita in data 26.04.2010; foglio di colore rosa;
non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
n. 3788/2019 r.g.a.c. Pagina 7 Documento n. 7): “avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n. 092201000136846 eseguita in data 7.06.2010; foglio di colore rosa;
non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
Documento n. 8): “avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n. 09220090008621369 eseguita in data 4.07.2009; foglio di colore rosa;
non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
Documento n. 9): “avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n. 09220090014307919 eseguita in data 25.09.2009; foglio di colore rosa;
non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
Documento n. 10): “relata di notifica dell'intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento n. 09220000020825057000 eseguita in data 3.01.2006; foglio di colore bianco;
non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
Documento n. 11): “relata di notifica dell'intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento n. 09220000020825057000 eseguita in data 16.11.2006; foglio di colore bianco;
non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
Documento n. 12): ““relata di notifica dell'intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento n. 09220000020825057000 eseguita in data 3.01.2006; foglio di colore bianco;
non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
Documento n. 13): “relata di notifica dell'intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento n. 09220030006793629000 eseguita in data 3.01.2006; foglio di colore bianco;
non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
Documento n. 14): “relata di notifica dell'intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento n. 09220030006793629000 eseguita in data 16.11.2006; foglio di colore n. 3788/2019 r.g.a.c. Pagina 8 bianco;
non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
Documento n. 15): “relata di notifica dell'intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento n. 09220050016379766000 eseguita in data 16.11.2006; foglio di colore bianco;
non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
Documento n. 16): “relata di notifica dell'intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento n. 09220031000022814000 eseguita in data 3.01.2006; foglio di colore bianco;
non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
Documento n. 17): “relata di notifica dell'intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento n. 09220031000022814000 eseguita in data 16.11.2006; foglio di colore bianco;
non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”.
All'udienza del 6 ottobre 2021, l' dichiarava il mancato Controparte_1 rinvenimento degli originali dei seguenti documenti: relata di notifica del 18.05.2009 relativa alla cartella di pagamento n. 09220090001495751; relata di notifica del
7.09.2005 relativa alla cartella di pagamento n. 09220050016379766; relata di notifica del 18.05.2009 relativa alla cartella di pagamento n. 09220080000237945, chiedendo di presentare nuova istanza all' e, in via subordinata, di procedersi Controparte_2 sulle copie depositate agli atti di causa;
mentre l'Avvocato del querelante si opponeva all'utilizzo della documentazione in copia.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cod. proc. civ., disposta CTU grafologica ed escussi i testi citati, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
***
§1. La legittimazione attiva del querelante.
n. 3788/2019 r.g.a.c. Pagina 9 Preliminarmente, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta con riferimento agli atti sottoscritti da altri soggetti, terzi rispetto al giudizio, atteso che, per giurisprudenza unanime, legittimato attivo a proporre querela di falso è chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi, a nulla rilevando che l'autore materiale della sottoscrizione contestata sia soggetto diverso dal querelante.
§2. Le risultanze dell'istruttoria. Le conclusioni del CTU.
Dall'esame della consulenza tecnica si rileva, preliminarmente, che solo uno dei documenti esaminati rechi una sottoscrizione apparentemente riferibile al querelante [il documento indicato dal consulente con il numero 3) a pag. 6 Relata di notifica relativa alla cartella di pagamento n. 09220080000237945000 eseguita in data 18.05.2009].
I documenti da 9 a 15, invece, sono privi di qualsiasi sottoscrizione nel campo di consegna al destinatario [cfr. pag. 9 della consulenza;
si fa riferimento in particolare ai seguenti documenti: 9) Avviso di ricevimento relativo alla notifica di intimazione di pagamento num. 2005/0047137 eseguito in data 03.01.06; 10) Avviso di ricevimento relativo alla notifica di intimazione di pagamento num. 2005/0047139 eseguito in data
03.01.06; 11) Avviso di ricevimento relativo alla notifica di intimazione di pagamento num. 2005/0047128 eseguito in data 03.01.06; 12) Avviso di ricevimento relativo alla notifica di intimazione di pagamento num. 2006/0165611 eseguito in data 16.11.06; 13)
Avviso di ricevimento relativo alla notifica di intimazione di pagamento num.
2006/0165613 eseguito in data 16.11.06; 14) Avviso di ricevimento relativo alla notifica di intimazione di pagamento num. 2006/0165624 eseguito in data 16.11.06; 15) Avviso di ricevimento relativo alla notifica di intimazione di pagamento num. 2006/0165576 eseguito in data 16.11.06].
I restanti documenti in verifica (1-2-4-5-6-7-8) risultano consegnati a terze persone
(familiari ed amici), con firme spesso illegibili o riportanti sottoscrizioni di altre persone. In merito il consulente dichiara “Tali sottoscrizioni non potranno essere analizzate in tutti i parametri grafologici ma saranno comunque oggetto di analisi al
n. 3788/2019 r.g.a.c. Pagina 10 fine di determinare se tali scritti possano ritenersi in qualche maniera riconducibili alla dinamica scrittoria del Sig. ” [ci si riferisce ai documenti 1) Relata Parte_1 di notifica relativa alla cartella di pagamento n. 09220031000022814000 eseguita in data 4.11.2003 che risulta consegnata al Sig. qualificatosi come Parte_3 impiegato;
2) Relata di notifica relativa alla cartella di pagamento n.
09220060023337967000 eseguita in data 17.10.2006, che risulta consegnata al Sig.
qualificatosi come fratello;
4) Avviso di ricevimento relativo alla notifica Persona_1 della cartella di pagamento n. 092200500163797660 eseguita in data 7.09.2005; foglio di colore rosa che risulta consegnata al Sig. (Padre); 5) Avviso di Persona_2 ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n. 09220100009059866000 eseguita in data 26.04.2010 che risulta consegnata a (amica); 6) Avviso di Parte_4 ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n. 09220100013684600000 eseguita in data 7.06.2010 che risulta consegnata ad un (amico) con firma illegibile;
7)
Avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n.
09220090008621369000 eseguita in data 4.07.2009 che risulta consegnata ad un
(amico) con firma illegibile;
8) Avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n. 09220090014307919000 eseguita in data 25.09.2009 che risulta consegnata a (amica)]. Parte_4
§2.1. Il documento sottoscritto da Parte_1
Con riferimento al documento apparentemente riferibile al querelante, la Consulente è giunta alle seguenti conclusioni “Considerati tutti gli accertamenti eseguiti, le misurazioni dei campi di variabilità, l'analisi grafologica dinamica della scrittura,
l'analisi segnica e descrittiva, i confronti effettuati, sulla base delle analisi tecniche condotte ad oggi, si può affermare che la sottoscrizione indagata/in verifica indicata nella relazione tecnica con “X3”(documento num. 3 “Relata di notifica relativa alla cartella di pagamento n. 09220080000237945000 eseguita in data 18.05.2009”), presenta un'alta probabilità che rasenta la certezza che PROVENGA dalla stessa mano delle firme di comparazione “Y1”; per tale motivo si può sostenere che la sottoscrizione
“X3” può essere ATTRIBUIBILE alla mano del Sig. ”. Parte_1
n. 3788/2019 r.g.a.c. Pagina 11 Il Collegio ritiene di far proprie le conclusioni della consulente, considerata la completezza ed il particolare pregio dell'indagine svolta, con conseguente accertamento della riferibilità della sottoscrizione in commento alla mano del querelante.
§2.2. I documenti privi di sottoscrizione.
Con riferimento ai documenti previamente indicati (intimazioni di pagamento notificate direttamente, in proprio, dall' ), la querela va rigettata Controparte_1 non avendo il querelante provatone la falsità, con particolare riferimento alla non riferibilità a questi dell'indirizzo di consegna (indicato anche nel certificato di residenza prodotto dallo stesso attore), nonché la falsità dell'attestazione del pubblico ufficiale di aver consegnato personalmente al destinatario l'atto, non desumibile affatto dalla mancata sottoscrizione del querelante.
In proposito, infatti, trattandosi di notifiche eseguite direttamente dall' CP_5
a mezzo di propri incaricati, e non mediante il servizio postale, trova
[...] applicazione l'art. 26 del Decreto Del Presidente Della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 “Notificazione della cartella di pagamento” che stabilisce che “Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario”.
Trattasi di disposizione sicuramente applicabile alla notificazione delle intimazioni di pagamento, eseguite direttamente dall'agente della riscossione, ravvisandosi l'identità di ratio individuabile nella esigenza di evitare che i destinatari possano successivamente contestare – anche eventualmente a mezzo di querela di falso – le sottoscrizioni apposte direttamente ovvero da parte di persone loro riferibili.
§2.3. Gli ulteriori documenti impugnati sottoscritti da soggetti diversi dal querelante.
La querela di falso va rigettata con riferimento agli ulteriori documenti impugnati sottoscritti da persone diverse dal querelante (rispetto ai quali il consulente si è limitato n. 3788/2019 r.g.a.c. Pagina 12 a riferire la loro non riconducibilità alla mano del , circostanza, Parte_1 invero, mai contestata).
Orbene, in proposito, si rammenta che la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento do restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato — adempimento non previsto da alcuna norma — e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura pubblica dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Chiarita l'ammissibilità della querela, a parere del Collegio non risulta sufficientemente provata dal querelante l'assenza di una relazione con i diversi soggetti cui l'atto è stato consegnato e che hanno apposto la propria sottoscrizione.
In particolare, i documenti risultano sottoscritti da:
1) Relata di notifica relativa alla cartella di pagamento n. 09220031000022814000 eseguita in data 4.11.2003, consegnata al Sig. qualificatosi come Parte_3 impiegato;
2) Relata di notifica relativa alla cartella di pagamento n. 09220060023337967000 eseguita in data 17.10.2006, consegnata al Sig. qualificatosi come fratello;
Persona_1
n. 3788/2019 r.g.a.c. Pagina 13 4) Avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n.
092200500163797660 eseguita in data 7.09.2005 consegnata al Sig. Persona_2
(Padre);
5) Avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n.
09220100009059866000 eseguita in data 26.04.2010 che risulta consegnata a qualificatasi come amica; Parte_4
6) Avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n.
09220100013684600000 eseguita in data 7.06.2010 che risulta consegnata ad un
(amico) con firma illegibile;
7) Avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n.
09220090008621369000 eseguita in data 4.07.2009 che risulta consegnata ad un
(amico) con firma illegibile;
8) Avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n.
09220090014307919000 eseguita in data 25.09.2009 che risulta consegnata a
(amica)]. Parte_4
Con riferimento all'atto sottoscritto da , qualificatosi come padre, il
Persona_2 querelante nell'atto di citazione deduce “il citato tentativo di notifica non è stato notificato al sig. né a persona autorizzata al ritiro, benché meno al Parte_1 padre, tra l'altro dal certificato storico di famiglia rilasciato dal Comune di Potenza a far data del 21.10.2001, I'unico sig. residente nella famiglia del
Persona_2 ricorrente è tale , nato nel 1999, che al momento del tentativo di notifica
Persona_2 aveva appena 7 anni e pertanto impossibilitato a sottoscrivere la relata di notifica”, sebbene poi ammetta che il padre si chiami, ugualmente, , indicato quale
Persona_2 teste da escutere nella successiva memoria ex art. 183 co. 6, n. 2 cod. proc. civ.
Orbene, i testi escussi, sono rispettivamente la sorella ed il padre del querelante della cui attendibilità si nutrono seri dubbi in considerazione del rapporto di parentela e della contrapposta dichiarazione, priva di interessi, resa dall'agente postale negli atti impugnati.
n. 3788/2019 r.g.a.c. Pagina 14 Peraltro, la falsità dei documenti non può sicuramente discendere dalle generiche dichiarazioni rese dalla teste che, con riferimento al capo 9) “Vero Testimone_1
è che il sig. non ha mai delegato nessuno al ritiro della propria Parte_1 corrispondenza”, dichiara “posso dire che mio fratello non mi ha mai delegato al ritiro della propria corrispondenza. Per quello che ne posso sapere in mia presenza mio fratello non ha mai delegato nessuno al ritiro della corrispondenza”. Nessun elemento specifico, dunque, emerge dall'istruttoria – nemmeno alla luce delle dichiarazioni rese dal padre – in merito alle sottoscrizioni non intelligibili, ai documenti Persona_2 sottoscritti da tale qualificatasi come amica, a quello sottoscritto da Parte_4 Pt_3 qualificatosi come impiegato.
[...]
Né può ritenersi che sia provata l'assenza di una relazione con il fratello , Persona_1 mentre , padre del querelante, in sede di escussione ha dichiarato, che Persona_2 sebbene non delegato dal figlio alla ricezione della corrispondenza “quando abitava con me prendevo la sua posta”, senza riuscir a collocare l'anno in cui la convivenza è cessata (atteso che ha riferito di convivere con il figlio prima che quest'ultimo si sposasse senza ricordare, tuttavia, ricordare l'anno del matrimonio). Sul capo 10 “Vero
è che ometteva di consegnare al sig. l'atto ritirato il Persona_2 Parte_1
26.04.2010 e relativo alla cartella n. 09220100009059866”, il teste dichiara di non ricordare la circostanza;
sui successivi capi 11, 12 e 13 il teste nega di non consegnare la corrispondenza al figlio, come da questi dedotto, riferendo “ritiravo la corrispondenza e gliela lasciavo sul tavolo di casa in quanto i rapporti con mio figlio non erano tranquilli”. Il teste, dunque, ha confermato di aver ricevuto in consegna corrispondenza diretta al figlio, dovendosi, pertanto, escludere la falsità dei documenti da questi sottoscritti.
In mancanza di ulteriori elementi probatori di segno contrario, dunque, la querela, anche per gli ulteriori documenti in esame, non può che essere rigettata.
§2.4. Con riferimento agli ulteriori documenti su cui non sono state compiute indagini peritali, per mancato rinvenimento degli originali, la querela va ugualmente respinta non essendo dimostrata, da un lato la falsità intrinseca degli stessi, per le stesse ragioni fin n. 3788/2019 r.g.a.c. Pagina 15 qui esposte, dall'altro la non conformità all'originale (che poteva essere dimostrata con ogni mezzo di prova, dovendosi invece, in caso di diniego di originale, proporre querela di falso anche avverso la copia prodotta in giudizio, cfr. Cassazione civile , sez. trib. ,
06/09/2024 , n. 24029)
§3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del
13.08.2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia – complessità bassa, del numero di documenti in contestazione, della complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti. Parimenti vanno poste definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come liquidate nel relativo decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la querela di falso proposta da per tutti gli atti Parte_1 impugnati per le ragioni di cui in motivazione;
2) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in €
[...]
7.500,00 oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 14/07/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
n. 3788/2019 r.g.a.c. Pagina 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA
R.G. 3788/2019
Il Tribunale di Potenza, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro Presidente
Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Volpe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3788/2019 r.g.a.c.
PROMOSSA DA
(c.f.: ), domiciliato come in atti, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Rubino
Giuseppe;
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
, c.f. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato alla via Largo Annunziato, 4 null 85100 Rionero in Vulture presso lo studio dell'Avv. ZOTTARELLI ANTONIO da cui è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: querela di falso;
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 05.02.2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto, nei Parte_1 confronti dell' , querela di falso avverso le relate di notifica Controparte_1 delle cartelle di pagamento e delle intimazioni di pagamento di seguito indicate:
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 09220000020825057, per la quale l' CP_2
ha prodotto i seguenti documenti:
[...]
• doc. n. 12 a) relativo ad un tentativo di notifica del 03.10.2006;
• v doc. n. 12 b) relativo ad un tentativo di notifica del 16.1 1.2006
N. 09220030006793629, per la quale 1'Agenzia della Parte_2
Riscossione ha prodotto i seguenti documenti:
• v doc. n. 13 a) relativo ad un tentativo di notifica del 03.01.2006
• v doc. n. 13 b) relativo ad un tentativo di notifica del 16.1 1.2006
N.09220050016379766, per la quale L Parte_2 CP_2
ha prodotto i seguenti documenti:
[...]
• v doc. n. 14 relativo ad un tentativo di notifica del 07.09.2005.
• v doc. n. 14 a) relativo ad un tentativo di notifica del 16.11.2006
N. 09220080000237945, per la quale L' Parte_2 CP_2
ha prodotto i seguenti documenti:
[...]
• doc. n. 15 relativo ad un tentativo di notifica del 18.05.2009.
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 09220090001495751, per la quale L' CP_2
ha prodotto i seguenti documenti:
[...]
• doc. n. 17 relativo ad un tentativo di notifica del 18.05.2009.
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 09220100009059866, per la quale L' CP_2
ha prodotto i seguenti documenti:
[...]
• doc. n. 18 relativo ad un tentativo di notifica del 26.04.2010.
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 09220050016379766, per la quale L' CP_2
ha prodotto i seguenti documenti:
[...]
• doc. n. 19 relativo ad un tentativo di notifica del 07.09.2005.
n. 3788/2019 r.g.a.c. Pagina 2 N. 09220090001495751, per la quale L' Parte_2 CP_2
ha prodotto i seguenti documenti:
[...]
• doc. n. 20 relativo ad un tentativo di notifica del 18.05.2009
N. 09220080000237945, per la quale L' Parte_2 CP_2
ha prodotto i seguenti documenti:
[...]
• doc. n. 21 relativo ad un tentativo di notifica del 18.05.2009 Par CARTELLA AGAMENTO N. 09220031000022814, per la quale L' CP_2
ha prodotto i seguenti documenti:
[...]
• doc. n. 23 relativo ad un tentativo di notifica del 04.11.2003
• doc. n. 23 a) relativo ad un tentativo di notifica del 30.01.2006
• doc. n. 23 b) relativo ad un tentativo di notifica del 16.11.2006
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 09220090008621369, per la quale L' CP_2
ha prodotto i seguenti documenti:
[...]
• doc. n. 26 relativo ad un tentativo di notifica del 04.07.2009.
CARTELLA DI PAGAMENTO N.09220060023337967, per la quale L CP_2
ha prodotto i seguenti documenti:
[...]
• doc. n. 30 relativo ad un tentativo di notifica del 17.10.2006
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 09220090014307919 per il quale L' CP_2
ha prodotto i seguenti documenti:
[...]
• v doc. n. 32 relativo ad un tentativo di notifica del 25.09.2009.
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 092201000013684600, per il quale L' CP_2
ha prodotto i seguenti documenti
[...]
• v doc. n. 2 relativo ad un tentativo di notifica 05.07.2010.
Deduceva, in particolare, di avere avuto notizia dell'esistenza delle predette cartelle e della pretesa dell'ente solamente in data 14.07.2017 mediante richiesta di estratto di ruolo e di aver instaurato, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, giudizio di avverso i ruolo e le summenzionate cartelle di pagamento, attualmente pendente in fase n. 3788/2019 r.g.a.c. Pagina 3 di appello alla Commissione Tributaria Regionale (RG 143/2019), dinanzi alla quale è stata fatta istanza per la proposizione del giudizio di querela di falso.
L si è costituita nel presente giudizio di falso distinguendo, Controparte_1 preliminarmente le cartelle notificate a mezzo posta, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R.
602/1973 da quelle consegnate a mani ai sensi del medesimo d.P.R. nei termini che seguono:
1) CARTELLE NOTIFICATE A MEZZO POSTA EX ART. 26 D.P.R. 602/73 SI
ESIBISCE E DEPOSITA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
a. n. 09220000020825057000: estratto di ruolo aggiornato al 5.3.2020 e prova notifica - tramite costituita da avviso di ricevimento della raccomandata a/r Controparte_3
n. 60048897195-3 (non notificata personalmente al sig. ) – [doc. n. Parte_1
1 e doc. n. 2];
b. n. 09220050016379766000: estratto di ruolo aggiornato al 5.3.2020 e prova notifica - tramite costituita da avviso di ricevimento della raccomandata a/r Controparte_3
n. 60373990623-2 (non notificata personalmente al sig. ) – [doc. n. Parte_1
3 e doc. n. 4];
c. n. 09220100009059866000: estratto di ruolo aggiornato al 5.3.2020 e prova notifica - tramite costituita da avviso di ricevimento della raccomandata a/r Controparte_3
n. 67032259443-6 (non notificata personalmente al sig. ) – [doc. 5 e Parte_1 doc. n. 6];
d. n. 09220100013684600000: estratto di ruolo aggiornato al 5.3.2020 e prova notifica - tramite costituita da avviso di ricevimento della raccomandata a/r Controparte_3
n. 67037174946-0 (non notificata personalmente al sig. ) – [doc. n. Parte_1
7 e doc. n. 8];
e. n. 09220090008621369000: estratto di ruolo aggiornato al 5.3.2020 e prova notifica - tramite costituita da avviso di ricevimento della raccomandata a/r Controparte_3
n. 67012533382-0 (non notificata personalmente al sig. ) – [doc. n. Parte_1
9 e doc. n. 10];
n. 3788/2019 r.g.a.c. Pagina 4 f. n. 09220090014307919000: estratto di ruolo aggiornato al 5.3.2020 e prova notifica - tramite costituita da avviso di ricevimento della raccomandata a/r Controparte_3
n. 67018537271-1 (non notificata personalmente al sig. ) – [doc. n. Parte_1
11 e doc. n. 12];
3. CARTELLE NOTIFICATA “A MANI” EX ART. 26 D.P.R. 602/73, SI ESIBISCE E
DEPOSITA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
aa. n. 09220030006793629000: estratto di ruolo aggiornato al 5.3.2020 e relata di notifica del 24.4.2003 (notificata personalmente al sig. ) – [doc. n. Parte_1
13 e doc. n. 14];
bb. n. 09220080000237945000: estratto di ruolo aggiornato al 5.3.2020 e relata di notifica del 18.5.2009 (notificata personalmente al sig. ) – [doc. n. Parte_1
15 e doc. n. 16];
cc. n. 09220090001495751000: estratto di ruolo aggiornato al 5.3.2020 e relata di notifica del 18.5.2009 (notificata personalmente al sig. ) – [doc. n. Parte_1
17 e doc. n. 18];
dd. n. 09220031000022814000: estratto di ruolo aggiornato al 5.3.2020 e relata di notifica del 4.11.2003 (non notificata personalmente al sig. ) – [doc. Parte_1
n. 19 e doc. n. 20];
ee. n. 09220060023337967000: estratto di ruolo aggiornato al 5.3.2020 e relata di notifica del 17.1.2006 (notificata personalmente al sig. ) – [doc. 21 e Parte_1 doc. n. 22].
Tanto chiarito deduceva:
- la carenza di legittimazione attiva del querelante in ordine alle cartelle non notificate personalmente (n. 09220000020825057000, n.
09220050016379766000, n. 09220100009059866000, n.
09220100013684600000, n. 09220090008621369000 e n.
09220031000022814000), giacché l'asserita falsità riguarda la sottoscrizione di altro soggetto.
n. 3788/2019 r.g.a.c. Pagina 5 - L'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire con riferimento alle cartelle già oggetto di sentenze del giudice tributario non impugnate a. sentenza n. 8/2020, pubblicata il 9.1.2020, resa dalla
[...]
. II (giudizio d'appello n. 143/2019) [doc. n. 23]; Controparte_4
b. sentenza n. 414/2010, pubblicata il 12.10.2010, resa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Potenza-Sez. II (giudizio riguardante la cartella n.
09220080000237945000) [doc. n. 24];
c. sentenza n. 415/2010, pubblicata il 12.10.2010, resa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Potenza-Sez. II (giudizio riguardante la cartella n.
09220090001495751000) [doc. n. 25].
- Inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire in relazione alle cartelle oggetto di stralcio ai sensi dell'art. 4 del d.l. 119 del 2018, n.
09220000020825057000, n. 09220031000022814000 e n.
09220030006793629000;
- L'assenza di responsabilità con riferimento alle cartelle notificate da
[...] con consequenziale richiesta di chiamata in causa dell'ente Controparte_3 postale;
- Con riferimento alle cartelle di pagamento non notificate a mani, il decorso di un lasso di tempo superiore a quello prescritto dall'art. 26 del d.P.R. 602/73 per la conservazione della matrice o della copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento
Nelle note scritte del 12.05.2020 il querelante contestava la documentazione prodotta dalla controparte evidenziando che oggetto di causa sono esclusivamente le relazioni di notifica espressamente impugnate, nonché l'eccezione di carenza di interesse ad agire deducendo “Si impugna e contesta, altresì, l'eccezione di carenza di interesse ad agire formulata dall' , in ragione del presunto e mai realizzato Controparte_2 passaggio in giudicato delle sentenze della CTP e della CTR: nulla di più errato la sentenza della CTR di Balisicata n. 08.02.2020 non è passata in giudicato e, dunque,
l'attore ha tutto l'interesse, attuale e concreto, ad agire a norma dell'art. 100 c.p.c. Né
n. 3788/2019 r.g.a.c. Pagina 6 l'interesse ad agire è venuto meno per quanto concerne le cartelle rientranti nel c.d.
“stralcio” atteso che gli effetti della sentenza della CTR su queste cartelle”.
Rigettata la richiesta di chiamata in causa di , alle udienze del 30.10.2020 CP_3
e del 19.03.2021, si è proceduto alla descrizione dei documenti impugnati, di seguito riportata:
Documento n. 1): “relata di notifica relativa alla cartella di pagamento n.
09220031000022814 eseguita in data 4.11.2003; foglio di colore bianco, presenta una linea marrone chiaro al centro del foglio;
per il resto non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
Documento n. 2): “relata di notifica relativa alla cartella di pagamento n.
09220060023337967 eseguita in data 17.10.2006; foglio di colore bianco, non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
Documento n. 3): “relata di notifica relativa alla cartella di pagamento n.
09220080000237945 eseguita in data 18.05.2009; foglio di colore bianco, non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
Documento n. 4): “relata di notifica relativa alla cartella di pagamento n.
09220080000237945 eseguita in data 18.05.2009; foglio di colore bianco;
sul retro presenta dicitura apposta con penna nera “oggi 23.03.09 alle ore 12:15 in Cancellara al
Vico Pallino 27 non è stato possibile assumere notizie sulla reperibilità del destinatario”; non presenta per il resto abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
Documento n. 5): “avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n. 09220050016379766 eseguita in data 7.09.2005; foglio di colore rosa;
non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
Documento n. 6): “avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n. 09220100009059866 eseguita in data 26.04.2010; foglio di colore rosa;
non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
n. 3788/2019 r.g.a.c. Pagina 7 Documento n. 7): “avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n. 092201000136846 eseguita in data 7.06.2010; foglio di colore rosa;
non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
Documento n. 8): “avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n. 09220090008621369 eseguita in data 4.07.2009; foglio di colore rosa;
non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
Documento n. 9): “avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n. 09220090014307919 eseguita in data 25.09.2009; foglio di colore rosa;
non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
Documento n. 10): “relata di notifica dell'intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento n. 09220000020825057000 eseguita in data 3.01.2006; foglio di colore bianco;
non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
Documento n. 11): “relata di notifica dell'intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento n. 09220000020825057000 eseguita in data 16.11.2006; foglio di colore bianco;
non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
Documento n. 12): ““relata di notifica dell'intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento n. 09220000020825057000 eseguita in data 3.01.2006; foglio di colore bianco;
non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
Documento n. 13): “relata di notifica dell'intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento n. 09220030006793629000 eseguita in data 3.01.2006; foglio di colore bianco;
non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
Documento n. 14): “relata di notifica dell'intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento n. 09220030006793629000 eseguita in data 16.11.2006; foglio di colore n. 3788/2019 r.g.a.c. Pagina 8 bianco;
non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
Documento n. 15): “relata di notifica dell'intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento n. 09220050016379766000 eseguita in data 16.11.2006; foglio di colore bianco;
non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
Documento n. 16): “relata di notifica dell'intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento n. 09220031000022814000 eseguita in data 3.01.2006; foglio di colore bianco;
non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”;
Documento n. 17): “relata di notifica dell'intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento n. 09220031000022814000 eseguita in data 16.11.2006; foglio di colore bianco;
non presenta abrasioni, cancellature, aggiunte e scritte interlineari o altre particolarità”.
All'udienza del 6 ottobre 2021, l' dichiarava il mancato Controparte_1 rinvenimento degli originali dei seguenti documenti: relata di notifica del 18.05.2009 relativa alla cartella di pagamento n. 09220090001495751; relata di notifica del
7.09.2005 relativa alla cartella di pagamento n. 09220050016379766; relata di notifica del 18.05.2009 relativa alla cartella di pagamento n. 09220080000237945, chiedendo di presentare nuova istanza all' e, in via subordinata, di procedersi Controparte_2 sulle copie depositate agli atti di causa;
mentre l'Avvocato del querelante si opponeva all'utilizzo della documentazione in copia.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cod. proc. civ., disposta CTU grafologica ed escussi i testi citati, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
***
§1. La legittimazione attiva del querelante.
n. 3788/2019 r.g.a.c. Pagina 9 Preliminarmente, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta con riferimento agli atti sottoscritti da altri soggetti, terzi rispetto al giudizio, atteso che, per giurisprudenza unanime, legittimato attivo a proporre querela di falso è chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi, a nulla rilevando che l'autore materiale della sottoscrizione contestata sia soggetto diverso dal querelante.
§2. Le risultanze dell'istruttoria. Le conclusioni del CTU.
Dall'esame della consulenza tecnica si rileva, preliminarmente, che solo uno dei documenti esaminati rechi una sottoscrizione apparentemente riferibile al querelante [il documento indicato dal consulente con il numero 3) a pag. 6 Relata di notifica relativa alla cartella di pagamento n. 09220080000237945000 eseguita in data 18.05.2009].
I documenti da 9 a 15, invece, sono privi di qualsiasi sottoscrizione nel campo di consegna al destinatario [cfr. pag. 9 della consulenza;
si fa riferimento in particolare ai seguenti documenti: 9) Avviso di ricevimento relativo alla notifica di intimazione di pagamento num. 2005/0047137 eseguito in data 03.01.06; 10) Avviso di ricevimento relativo alla notifica di intimazione di pagamento num. 2005/0047139 eseguito in data
03.01.06; 11) Avviso di ricevimento relativo alla notifica di intimazione di pagamento num. 2005/0047128 eseguito in data 03.01.06; 12) Avviso di ricevimento relativo alla notifica di intimazione di pagamento num. 2006/0165611 eseguito in data 16.11.06; 13)
Avviso di ricevimento relativo alla notifica di intimazione di pagamento num.
2006/0165613 eseguito in data 16.11.06; 14) Avviso di ricevimento relativo alla notifica di intimazione di pagamento num. 2006/0165624 eseguito in data 16.11.06; 15) Avviso di ricevimento relativo alla notifica di intimazione di pagamento num. 2006/0165576 eseguito in data 16.11.06].
I restanti documenti in verifica (1-2-4-5-6-7-8) risultano consegnati a terze persone
(familiari ed amici), con firme spesso illegibili o riportanti sottoscrizioni di altre persone. In merito il consulente dichiara “Tali sottoscrizioni non potranno essere analizzate in tutti i parametri grafologici ma saranno comunque oggetto di analisi al
n. 3788/2019 r.g.a.c. Pagina 10 fine di determinare se tali scritti possano ritenersi in qualche maniera riconducibili alla dinamica scrittoria del Sig. ” [ci si riferisce ai documenti 1) Relata Parte_1 di notifica relativa alla cartella di pagamento n. 09220031000022814000 eseguita in data 4.11.2003 che risulta consegnata al Sig. qualificatosi come Parte_3 impiegato;
2) Relata di notifica relativa alla cartella di pagamento n.
09220060023337967000 eseguita in data 17.10.2006, che risulta consegnata al Sig.
qualificatosi come fratello;
4) Avviso di ricevimento relativo alla notifica Persona_1 della cartella di pagamento n. 092200500163797660 eseguita in data 7.09.2005; foglio di colore rosa che risulta consegnata al Sig. (Padre); 5) Avviso di Persona_2 ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n. 09220100009059866000 eseguita in data 26.04.2010 che risulta consegnata a (amica); 6) Avviso di Parte_4 ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n. 09220100013684600000 eseguita in data 7.06.2010 che risulta consegnata ad un (amico) con firma illegibile;
7)
Avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n.
09220090008621369000 eseguita in data 4.07.2009 che risulta consegnata ad un
(amico) con firma illegibile;
8) Avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n. 09220090014307919000 eseguita in data 25.09.2009 che risulta consegnata a (amica)]. Parte_4
§2.1. Il documento sottoscritto da Parte_1
Con riferimento al documento apparentemente riferibile al querelante, la Consulente è giunta alle seguenti conclusioni “Considerati tutti gli accertamenti eseguiti, le misurazioni dei campi di variabilità, l'analisi grafologica dinamica della scrittura,
l'analisi segnica e descrittiva, i confronti effettuati, sulla base delle analisi tecniche condotte ad oggi, si può affermare che la sottoscrizione indagata/in verifica indicata nella relazione tecnica con “X3”(documento num. 3 “Relata di notifica relativa alla cartella di pagamento n. 09220080000237945000 eseguita in data 18.05.2009”), presenta un'alta probabilità che rasenta la certezza che PROVENGA dalla stessa mano delle firme di comparazione “Y1”; per tale motivo si può sostenere che la sottoscrizione
“X3” può essere ATTRIBUIBILE alla mano del Sig. ”. Parte_1
n. 3788/2019 r.g.a.c. Pagina 11 Il Collegio ritiene di far proprie le conclusioni della consulente, considerata la completezza ed il particolare pregio dell'indagine svolta, con conseguente accertamento della riferibilità della sottoscrizione in commento alla mano del querelante.
§2.2. I documenti privi di sottoscrizione.
Con riferimento ai documenti previamente indicati (intimazioni di pagamento notificate direttamente, in proprio, dall' ), la querela va rigettata Controparte_1 non avendo il querelante provatone la falsità, con particolare riferimento alla non riferibilità a questi dell'indirizzo di consegna (indicato anche nel certificato di residenza prodotto dallo stesso attore), nonché la falsità dell'attestazione del pubblico ufficiale di aver consegnato personalmente al destinatario l'atto, non desumibile affatto dalla mancata sottoscrizione del querelante.
In proposito, infatti, trattandosi di notifiche eseguite direttamente dall' CP_5
a mezzo di propri incaricati, e non mediante il servizio postale, trova
[...] applicazione l'art. 26 del Decreto Del Presidente Della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 “Notificazione della cartella di pagamento” che stabilisce che “Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario”.
Trattasi di disposizione sicuramente applicabile alla notificazione delle intimazioni di pagamento, eseguite direttamente dall'agente della riscossione, ravvisandosi l'identità di ratio individuabile nella esigenza di evitare che i destinatari possano successivamente contestare – anche eventualmente a mezzo di querela di falso – le sottoscrizioni apposte direttamente ovvero da parte di persone loro riferibili.
§2.3. Gli ulteriori documenti impugnati sottoscritti da soggetti diversi dal querelante.
La querela di falso va rigettata con riferimento agli ulteriori documenti impugnati sottoscritti da persone diverse dal querelante (rispetto ai quali il consulente si è limitato n. 3788/2019 r.g.a.c. Pagina 12 a riferire la loro non riconducibilità alla mano del , circostanza, Parte_1 invero, mai contestata).
Orbene, in proposito, si rammenta che la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento do restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato — adempimento non previsto da alcuna norma — e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura pubblica dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Chiarita l'ammissibilità della querela, a parere del Collegio non risulta sufficientemente provata dal querelante l'assenza di una relazione con i diversi soggetti cui l'atto è stato consegnato e che hanno apposto la propria sottoscrizione.
In particolare, i documenti risultano sottoscritti da:
1) Relata di notifica relativa alla cartella di pagamento n. 09220031000022814000 eseguita in data 4.11.2003, consegnata al Sig. qualificatosi come Parte_3 impiegato;
2) Relata di notifica relativa alla cartella di pagamento n. 09220060023337967000 eseguita in data 17.10.2006, consegnata al Sig. qualificatosi come fratello;
Persona_1
n. 3788/2019 r.g.a.c. Pagina 13 4) Avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n.
092200500163797660 eseguita in data 7.09.2005 consegnata al Sig. Persona_2
(Padre);
5) Avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n.
09220100009059866000 eseguita in data 26.04.2010 che risulta consegnata a qualificatasi come amica; Parte_4
6) Avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n.
09220100013684600000 eseguita in data 7.06.2010 che risulta consegnata ad un
(amico) con firma illegibile;
7) Avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n.
09220090008621369000 eseguita in data 4.07.2009 che risulta consegnata ad un
(amico) con firma illegibile;
8) Avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento n.
09220090014307919000 eseguita in data 25.09.2009 che risulta consegnata a
(amica)]. Parte_4
Con riferimento all'atto sottoscritto da , qualificatosi come padre, il
Persona_2 querelante nell'atto di citazione deduce “il citato tentativo di notifica non è stato notificato al sig. né a persona autorizzata al ritiro, benché meno al Parte_1 padre, tra l'altro dal certificato storico di famiglia rilasciato dal Comune di Potenza a far data del 21.10.2001, I'unico sig. residente nella famiglia del
Persona_2 ricorrente è tale , nato nel 1999, che al momento del tentativo di notifica
Persona_2 aveva appena 7 anni e pertanto impossibilitato a sottoscrivere la relata di notifica”, sebbene poi ammetta che il padre si chiami, ugualmente, , indicato quale
Persona_2 teste da escutere nella successiva memoria ex art. 183 co. 6, n. 2 cod. proc. civ.
Orbene, i testi escussi, sono rispettivamente la sorella ed il padre del querelante della cui attendibilità si nutrono seri dubbi in considerazione del rapporto di parentela e della contrapposta dichiarazione, priva di interessi, resa dall'agente postale negli atti impugnati.
n. 3788/2019 r.g.a.c. Pagina 14 Peraltro, la falsità dei documenti non può sicuramente discendere dalle generiche dichiarazioni rese dalla teste che, con riferimento al capo 9) “Vero Testimone_1
è che il sig. non ha mai delegato nessuno al ritiro della propria Parte_1 corrispondenza”, dichiara “posso dire che mio fratello non mi ha mai delegato al ritiro della propria corrispondenza. Per quello che ne posso sapere in mia presenza mio fratello non ha mai delegato nessuno al ritiro della corrispondenza”. Nessun elemento specifico, dunque, emerge dall'istruttoria – nemmeno alla luce delle dichiarazioni rese dal padre – in merito alle sottoscrizioni non intelligibili, ai documenti Persona_2 sottoscritti da tale qualificatasi come amica, a quello sottoscritto da Parte_4 Pt_3 qualificatosi come impiegato.
[...]
Né può ritenersi che sia provata l'assenza di una relazione con il fratello , Persona_1 mentre , padre del querelante, in sede di escussione ha dichiarato, che Persona_2 sebbene non delegato dal figlio alla ricezione della corrispondenza “quando abitava con me prendevo la sua posta”, senza riuscir a collocare l'anno in cui la convivenza è cessata (atteso che ha riferito di convivere con il figlio prima che quest'ultimo si sposasse senza ricordare, tuttavia, ricordare l'anno del matrimonio). Sul capo 10 “Vero
è che ometteva di consegnare al sig. l'atto ritirato il Persona_2 Parte_1
26.04.2010 e relativo alla cartella n. 09220100009059866”, il teste dichiara di non ricordare la circostanza;
sui successivi capi 11, 12 e 13 il teste nega di non consegnare la corrispondenza al figlio, come da questi dedotto, riferendo “ritiravo la corrispondenza e gliela lasciavo sul tavolo di casa in quanto i rapporti con mio figlio non erano tranquilli”. Il teste, dunque, ha confermato di aver ricevuto in consegna corrispondenza diretta al figlio, dovendosi, pertanto, escludere la falsità dei documenti da questi sottoscritti.
In mancanza di ulteriori elementi probatori di segno contrario, dunque, la querela, anche per gli ulteriori documenti in esame, non può che essere rigettata.
§2.4. Con riferimento agli ulteriori documenti su cui non sono state compiute indagini peritali, per mancato rinvenimento degli originali, la querela va ugualmente respinta non essendo dimostrata, da un lato la falsità intrinseca degli stessi, per le stesse ragioni fin n. 3788/2019 r.g.a.c. Pagina 15 qui esposte, dall'altro la non conformità all'originale (che poteva essere dimostrata con ogni mezzo di prova, dovendosi invece, in caso di diniego di originale, proporre querela di falso anche avverso la copia prodotta in giudizio, cfr. Cassazione civile , sez. trib. ,
06/09/2024 , n. 24029)
§3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del
13.08.2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia – complessità bassa, del numero di documenti in contestazione, della complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti. Parimenti vanno poste definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come liquidate nel relativo decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la querela di falso proposta da per tutti gli atti Parte_1 impugnati per le ragioni di cui in motivazione;
2) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in €
[...]
7.500,00 oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 14/07/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
n. 3788/2019 r.g.a.c. Pagina 16