Articolo 35 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56
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11 marzo 1989
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3 febbraio 1999
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23 gennaio 2001
Art. 35. Riconoscimento dell'attivita' psicoterapeutica 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeutica e' consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993 , dichiarino, sotto la propria responsabilita', di aver acquisita un specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonche il curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza e la continuita' dell'esercizio della professione psicoterapeutica.
2. E' compito degli ordini stabilire la validita' di detta certificazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 14 gennaio 1999, n.4 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine di cui al comma 3 del presente articolo, e' differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 29 dicembre 2000, n. 401 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 , come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell'inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali."
Entrata in vigore il 23 gennaio 2001
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