2. E' compito degli ordini stabilire la validita' di detta certificazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 14 gennaio 1999, n.4 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine di cui al comma 3 del presente articolo, e' differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 29 dicembre 2000, n. 401 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 , come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell'inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali."