TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/10/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BENEVENTO
In nome del popolo Italiano il Giudice dott. Rocco Abbondandolo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.3554 del 2022 promosso da , con Parte_1
Avv. BOVALINA MASSIMILIANO opponente contro con Avv M. Controparte_1
Bovalina. opposta
Oggetto. pagamento
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la proponeva Parte_1
opposizione al d.i. n. 789/2022 emesso da questo
Tribunale di Benevento in favore della
[...]
, a fronte della fattura non pagata Controparte_1
per € 10.000,00, oltre spese e competenze del monitorio e ne chiedeva l'annullamento.
1 Instauratosi il contraddittorio parte convenuta contestava l'avverso dedotto e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Senza espletamento di mezzi istruttori, sulle conclusioni delle parti in atti, la causa è stata assegnata a sentenza e decisa tenendosi conto delle illustrazioni difensive delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente ha provato di aver provveduto a l pagamento di quanto ancora dovuto sulla base della fattura emessa, n.
2 -2018 e cioè nella misura dell'importo ingiunto di euro 10.000,00 , ma solo successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Lamenta parte opponente la violazione da parte della Controparte_1
degli accordi di dilazione del pagamento, ma di tal i accordi non dà prova ed anzi dalla documentazione allegata risulta che era solo la Parte_1
a fronte della precedente richiesta di
[...]
pagamento dell'ingiungente, a richiedere e proporre il pagamento dilazionato. Ma tale proposta non trovava riscontro ed anzi, già nella precedente missiva, la creditrice escludeva la possibilità di dilazione per esigenze di liquidazione in corso. Ne segue che, essendo provato il credito, come dimostrato dai pagamenti effettuati, ed essendo la documentazione prodotta idonea prova nel
2 procedimento monitorio, il decreto ingiuntivo risulta correttamente emesso. Lo stesso però va sempre revocato quando il pagamento intervenga successivamente all'emissione del decreto monitorio.
Con il ricorso monitorio la Controparte_1
chiedeva oltre alla sorte capitale
[...]
anche gli interessi ex decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 ed i medesimi spettano, trattandosi di rapporto tra società commerciali e si prescinde dalla messa in mora, dal trentesimo giorno successivo alla trasmissione della fattura. Interessi da calcolarsi sulla sola somma ingiunta di euro 10.000, e non sull'intero importo della fattura.
Sicchè, revocato il decreto ingiuntivo, si deve pronunziare sulla domanda limitatamente alla chiesta condanna al pagamento degli interessi cd. commerciali, dal 30 giorno successivo all'invio della fattura e fino all'effettivo, intervenuto pagamento.
Non ricorrono i presupposti di legge per la condanna per lite temeraria in assenza di prova del danno.
Spese come per legge a carico della soccombente,
che sarebbe stata comunque Parte_1
soccombente ( soccombenza virtuale) se non avesse pagato. Per quanto concerne le spese del procedimento monitorio, in caso di revoca, vanno regolate tenendo conto delle ragioni che hanno
3 portato alla revoca, se addebitabili all'ingiunto o all'ingiungente. Pronunziandosi la revoca per le anzidette ragioni, e cioè perché il debitore ha pagato ma la domanda era fondata, le spese, come liquidate del decreto ingiuntivo, rimangono a carico dell'ingiunta.
PQM
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, pronunziando sull' opposizione proposta dalla Parte_1
contro la , Controparte_1
ogni altra istanza eccezione e deduzione disattese, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo e, in accoglimento parziale della domanda, condanna l'opponente al pagamento in favore dell' opposta degli interessi di cui al decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 , dal 30 giorno successivo all'invio della fattura e fino all'effettivo, già intervenuto, pagamento. Interessi da calcolarsi sulla sola somma ingiunta di euro
10.000.
Condanna altresi' l'opponente al pagamento delle spese di lite del d.i, così come nello stesso liquidate, nonché delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in euro 3000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Benevento il 30/10/2025
4 Il Giudice
( dott. Rocco Abbondandolo )
5
TRIBUNALE DI BENEVENTO
In nome del popolo Italiano il Giudice dott. Rocco Abbondandolo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.3554 del 2022 promosso da , con Parte_1
Avv. BOVALINA MASSIMILIANO opponente contro con Avv M. Controparte_1
Bovalina. opposta
Oggetto. pagamento
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la proponeva Parte_1
opposizione al d.i. n. 789/2022 emesso da questo
Tribunale di Benevento in favore della
[...]
, a fronte della fattura non pagata Controparte_1
per € 10.000,00, oltre spese e competenze del monitorio e ne chiedeva l'annullamento.
1 Instauratosi il contraddittorio parte convenuta contestava l'avverso dedotto e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Senza espletamento di mezzi istruttori, sulle conclusioni delle parti in atti, la causa è stata assegnata a sentenza e decisa tenendosi conto delle illustrazioni difensive delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente ha provato di aver provveduto a l pagamento di quanto ancora dovuto sulla base della fattura emessa, n.
2 -2018 e cioè nella misura dell'importo ingiunto di euro 10.000,00 , ma solo successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Lamenta parte opponente la violazione da parte della Controparte_1
degli accordi di dilazione del pagamento, ma di tal i accordi non dà prova ed anzi dalla documentazione allegata risulta che era solo la Parte_1
a fronte della precedente richiesta di
[...]
pagamento dell'ingiungente, a richiedere e proporre il pagamento dilazionato. Ma tale proposta non trovava riscontro ed anzi, già nella precedente missiva, la creditrice escludeva la possibilità di dilazione per esigenze di liquidazione in corso. Ne segue che, essendo provato il credito, come dimostrato dai pagamenti effettuati, ed essendo la documentazione prodotta idonea prova nel
2 procedimento monitorio, il decreto ingiuntivo risulta correttamente emesso. Lo stesso però va sempre revocato quando il pagamento intervenga successivamente all'emissione del decreto monitorio.
Con il ricorso monitorio la Controparte_1
chiedeva oltre alla sorte capitale
[...]
anche gli interessi ex decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 ed i medesimi spettano, trattandosi di rapporto tra società commerciali e si prescinde dalla messa in mora, dal trentesimo giorno successivo alla trasmissione della fattura. Interessi da calcolarsi sulla sola somma ingiunta di euro 10.000, e non sull'intero importo della fattura.
Sicchè, revocato il decreto ingiuntivo, si deve pronunziare sulla domanda limitatamente alla chiesta condanna al pagamento degli interessi cd. commerciali, dal 30 giorno successivo all'invio della fattura e fino all'effettivo, intervenuto pagamento.
Non ricorrono i presupposti di legge per la condanna per lite temeraria in assenza di prova del danno.
Spese come per legge a carico della soccombente,
che sarebbe stata comunque Parte_1
soccombente ( soccombenza virtuale) se non avesse pagato. Per quanto concerne le spese del procedimento monitorio, in caso di revoca, vanno regolate tenendo conto delle ragioni che hanno
3 portato alla revoca, se addebitabili all'ingiunto o all'ingiungente. Pronunziandosi la revoca per le anzidette ragioni, e cioè perché il debitore ha pagato ma la domanda era fondata, le spese, come liquidate del decreto ingiuntivo, rimangono a carico dell'ingiunta.
PQM
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, pronunziando sull' opposizione proposta dalla Parte_1
contro la , Controparte_1
ogni altra istanza eccezione e deduzione disattese, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo e, in accoglimento parziale della domanda, condanna l'opponente al pagamento in favore dell' opposta degli interessi di cui al decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 , dal 30 giorno successivo all'invio della fattura e fino all'effettivo, già intervenuto, pagamento. Interessi da calcolarsi sulla sola somma ingiunta di euro
10.000.
Condanna altresi' l'opponente al pagamento delle spese di lite del d.i, così come nello stesso liquidate, nonché delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in euro 3000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Benevento il 30/10/2025
4 Il Giudice
( dott. Rocco Abbondandolo )
5